TERZO SETTORE - LE LINEE GUIDA E I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE LE LINEE GUIDA E I DECRETI ATTUATIVI
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1. IL c.d. "TERZO SETTORE" - Elementi essenziali
Quando si parla di “Terzo settore” (TS) si fa riferimento a quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si collocano tra lo Stato (Primo settore) e il mercato (Secondo settore), ma non sono riconducibili né all’uno né all’altro; sono cioè soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva; si tratta: delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative (ONG), delle ONLUS, ecc.
Il concetto di "Terzo settore" (o settore non-profit) - si legge nella Enciclopedia Treccani - deriva dalla considerazione dell'esistenza nel sistema economico e sociale di un primo settore (lo Stato) e di un secondo (il mercato). In tal senso si identifica usualmente il terzo settore con "quell'insieme di attività produttive che non rientrano né nella sfera dell'impresa capitalistica tradizionale (poiché non ricercano un profitto), né in quella delle ordinarie amministrazioni pubbliche (in quanto si tratta di attività di proprietà privata)".
Ecco che il significato del Terzo settore è lo stesso di ciò che viene indicato come "NO PROFIT".
Cosa sia il "Terzo settore" viene ulteriormente specificato dal fatto che gli enti che lo compongono non perseguono scopo di lucro, al contrario delle imprese tradizionali operanti nel mercato. Il fine ricercato è costituito dal esercizio di attività con finalità civiche o utilità sociale.
La legislazione italiana ha finora disciplinato alcuni aspetti del "Terzo Settore" ma non li ha definiti unitariamente dal punto di vista giuridico.
Esistono differenti definizioni attribuite al non profit riconducibili ai diversi ambiti disciplinari, tuttavia studi recenti hanno evidenziato delle caratteristiche comuni che definiscono i criteri ai quali dovrebbe sottostare l’organizzazione operante nel TS:
- l'assenza di distribuzione dei profitti;
- l'avere natura giuridica privata (anche se alcune organizzazioni, come le IPAB, hanno ancora un forte controllo pubblico);
- il disporre di un atto di costituzione formale oggetto di un contratto formalizzato o di un accordo esplicito fra gli aderenti;
- l'essere basata sull’autogoverno;
- il disporre di una certa quota di lavoro volontario;
- l'essere un'organizzazione con una base democratica (elezione delle cariche e partecipazione effettiva degli aderenti).
Tutte le caratteristiche sopraelencate tuttavia non si possono considerare come elementi che costituiscono la definizione di Terzo Settore . Esse semmai si ritrovano spesso come criteri cui fanno riferimento gli interventi legislativi. Ciò significa che non sempre sono tutte compresenti.
Significato e definizione di "Terzo settore" sono da rintracciare nei principi sanciti dalla Costituzione.
Il mondo "no profit" descritto dalla recente riforma viene così a riconnettersi con il principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione, c. 4), secondo il quale: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.”.
La definizione di "Terzo settore" può essere rintracciata anche nell'art. 1, comma 1, della legge delega 106/2016:
“Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.”.
Possono essere considerati "Enti del Terzo Settore" (ETS), secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 177/2017 (Codice del Terzo settore), le seguenti realtà no profit:
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il testo della riforma del terzo settore indica anche quali soggetti sono esclusi dalla definizione. In particolare, viene fatta menzione dei seguenti casi di esclusione:
- le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono ammessi unicamente se perseguono gli interessi generali, previa adozione di un regolamento coerente con la legislazione su cos’è il terzo settore.
2. 10 LUGLIO 2014 - Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge delega per la riforma del "Terzo settore"
2.1. Le finalità della riforma
Il Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 ha dato via libera al disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, recante “Disposizioni per promuovere e favorire l’autonoma iniziativa delle persone, singole e associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.
Il testo del disegno di legge attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione civile, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore.
Nello specifico, i decreti attuativi dovranno disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale.
Di seguito i principi e criteri direttivi generali. I decreti legislativi dovranno:
- riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;
- riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d’interesse generale;
- individuare le finalità non lucrative e le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;
- riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
- definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti;
- prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell’ente, anche in caso di scioglimento del vincolo associativo e di estinzione;
- definire criteri e vincoli di strumentalità dell’attività d’impresa rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
- individuare specifiche modalità di verifica e controllo dell’attività svolta;
- disciplinare le modalità e i criteri dell’attività volontaria degli aderenti, nonché i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti e ai compensi;
- riorganizzare il sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore.
(Fonte: Dal sito del Governo)
2.2. La struttura del disegno di legge
Il disegno di legge, che si compone di 7 articoli, prevede una serie di interventi normativi volti a introdurre misure per la riorganizzazione del mondo no profit, valorizzando il potenziale di crescita e occupazionale insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal Terzo settore.
All’articolo 1 del provvedimento, si prevede il riordino e la disciplina organica degli enti del Libro I, Titolo II del Codice civile (artt. 14-42) e delle attività con fine solidaristico e di interesse generale, anche consentendo la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.
L’articolo 2, delega il Governo al fine di disciplinare la costituzione, l’organizzazione, e le forme di governance degli enti non profit al fine di valorizzarne il ruolo, con particolare riferimento a quelli che operano per la solidarietà sociale.
Il successivo articolo 3, delega il Governo a disciplinare il riordino della disciplina in materia di associazionismo, di volontariato (L. n. 266/1991) e di promozione sociale (L. n. 383/2000).
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgersi nell’ambito delle attività scolastiche;
- riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello;
- revisione e razionalizzazione delle finalità e della composizione degli osservatori nazionali.
Il disegno di legge, articolo 4 contiene, inoltre, la delega per il riordino e la revisione dell’attuale disciplina in materia di impresa sociale (D.Lgs. n. 155/2006).
Tra le principali novità, in particolare, si prevede che le imprese sociali potranno ripartire utili, “nel rispetto di condizioni e limiti prefissati” e raccogliere capitali attraverso internet, con le modalità previste per le start up innovative.
L’articolo 5 prevede una revisione dell’attuale disciplina del servizio civile (D.Lgs. n. 77/2002 e L. n. 64/2001), finalizzata all’istituzione di un servizio civile nazionale universale che favorisca l’inserimento lavorativo dei giovani.
Anche qui, secondo quanto già indicato nelle Linee guida del maggio scorso ma con due importanti nuove sottolineature:
- la prima: “definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l’instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria”;
- la seconda: riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo civile circa 100mila giovani tra i 18 e 28 anni.
L’articolo 6 prevede una delega al Governo per il riordino e l’armonizzazione della disciplina tributaria applicabile agli enti di in questione e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) nuova definizione di definizione di ente non commerciale ai fini fiscali;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura;
c) revisione e stabilizzazione dell’istituto della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all’articolo 1;
d) previsione per le Imprese sociali di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; di misure fiscali agevolative, volte anche a favorire gli investimenti di capitale, dell’istituzione di un apposito fondo rotativo destinato a finanziarle;
e) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;
f) promozione dell’assegnazione in favore degli enti di cui all’articolo 1 degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.
All’articolo 7 il compito più difficile, quello di stabilire le coperture necessarie.
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3. AUDIZIONI PARLAMENTARI sulla Riforma del "Terzo settore"
A decorrere dal 10 novembre 2014, la Commissione Affari sociali della Camera ha aperto le porte a oltre 30 organizzazioni del non profit italiano.
Sono state raccolte idee, critiche, proposte, suggerimenti.
Citiamo di seguito alcune delle audizioni di maggior peso.
3.1. 10 NOVEMBRE 2014 - Audizione del Consiglio Nazionale del Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nel corso di un audizione del 10 novembre 2014 alla Camera dei Deputati - XII Commissione (Affari sociali), ha espresso le proprie osservazioni sul disegno di legge n. 2617 di “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”.
Il Notariato, innanzitutto, condivide l’opportunità dell’opera di semplificazione normativa, finalizzata al conseguimento di un sistema normativo maggiormente idoneo a venire incontro alle reali esigenze sociali ed economiche del Terzo settore e segnala la necessità che la riforma Terzo settore non prescinda dal coordinamento con il Codice civile.
Tra i principali aspetti messi in evidenza dal Notariato, segnaliamo:
a) la richiesta di un maggiore rafforzamento del ruolo dei notai nei procedimenti per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti; l’auspicio della categoria è che alla stregua di quanto previsto per le società di capitali, la verifica assegnata ai notai sia circoscritta al controllo di legalità sostanziale;
b) la valutazione positiva delle proposte di modifica in merito alla valorizzazione dell’autonomia statutaria, con specifico riferimento alle fondazioni;
c) l’apprezzamento in merito alla proposta di unificazione su base nazionale del Registro delle persone giuridiche, oggi diffuso nelle diverse Prefetture.
La riforma del terzo settore richiede che siano riviste struttura e funzioni del Registro delle persone giuridiche, allo scopo di migliorarne e renderne più facilmente fruibile il contenuto informativo, migliorando le caratteristiche di attendibilità.
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3.2. 13 NOVEMBRE 2014 - Audizione dell'Agenzia delle Entrate
Ripensare l’attuale regime di tassazione del Terzo Settore alla luce delle finalità solidaristiche e di utilità sociale e dell’impatto sociale degli enti non commerciali.
E’ questo l’appello lanciato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un’audizione parlamentare in Commissione Affari sociali alla Camera svoltasi il 13 novembre 2014.
L’audizione si è articolata essenzialmente su cinque punti:
1. Armonizzare e semplificare una legislazione fortemente disorganica e frammentata;
2. La riorganizzazione del “sistema di registrazione degli enti”;
3. La valorizzazione della funzione imprenditoriale degli enti del Terzo Settore;
4. Riordino delle Agevolazioni fiscali;
5. La riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille.
Dall’analisi normativa effettuata dalle Entrante, emerge l’affermazione di un dato strutturale che sembra per lo più caratterizzare la legislazione civilistica, ma soprattutto fiscale degli enti del Terzo Settore: la fiscalità di vantaggio a essi riconosciuta, infatti, è imperniata quasi totalmente intorno alla rilevanza della loro non lucratività oggettiva, piuttosto che intorno a quella soggettiva.
Questa immagine stride fortemente con quella recentemente fotografata dall’Istat. Il Terzo Settore, oggi, è infatti prevalentemente alimentato dal finanziamento privato (per il 65,9%) rispetto a quello pubblico (34,1%). Le sue entrate derivano per il 47,3% dallo svolgimento di attività commerciali.
La realtà - come si legge nell’audizione - ha così ampiamente superato la norma civilistica sdoganando definitivamente l’idea che gli enti non profit si qualifichino per la finalità non lucrativa e non per l’attività svolta che può anche essere commerciale.
Va dunque apprezzata la possibilità di ripensare l’attuale regime di tassazione del Terzo settore alla luce delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, della non lucratività soggettiva e dell’impatto sociale, così come delineato dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Disegno di legge in discussione. Resta ovviamente il problema di costruire un sistema normativo in grado di verificare le finalità solidaristiche e di utilità sociale, il divieto di ripartizione (diretta e indiretta) degli utili e di misurare l’impatto sociale.
All’interno del sistema fiscale italiano il Terzo settore rappresenta uno degli ambiti di maggior impatto delle agevolazioni fiscali. Appare, pertanto, evidente la necessità di semplificare e razionalizzare la materia, che peraltro interseca competenze di controllo trasversali, a volte, difficilmente coordinate.
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4. 9 APRILE 2015 - Approvata dalla Camera la Delega al Governo sulla riforma del Terzo settore
La Camera ha approvato il disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (C. 2617-A), risultando pertanto assorbite le abbinate proposte di legge MAESTRI ed altri; BOBBA ed altri; CAPONE ed altri (C. 2071-2095-2791).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
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5. 6 LUGLIO 2015 - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali - L'ANAC avvia una consultazione pubblica
Nell’adunanza del 24 giugno 2015 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di porre in consultazione il documento recante “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” mediante pubblicazione sul sito internet dell’ANAC.
Più precisamente vengono poste in consultazione le seguenti questioni:
a) affidamenti di servizi sociali e sanitari agli organismi del terzo settore (associazioni di volontariato, cooperative sociali di tipo A, associazioni onlus, associazioni di promozione sociale), con particolare attenzione a tematiche quali: programmazione; requisiti di partecipazione; apertura alla concorrenza; controlli; proroghe e rinnovi;
b) affidamenti alle cooperative di tipo B e ai laboratori protetti, con particolare attenzione a tematiche quali: soggetti beneficiari delle convenzioni ex art. 5 l.381/1991; attività oggetto dell’affidamento; durata dell’affidamento; calcolo della soglia; procedura di affidamento; verifiche in corso di esecuzione; obblighi di comunicazione all’Autorità.
I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni al documento di consultazione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” entro il 10 settembre 2015, ore 14.00, mediante la compilazione dell’apposito modello formato.pdf che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 10.000 battute. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza”.
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6. 24 LUGLIO 2015 - Il testo all'esame del Senato
Il testo che ha avuto il via libera della Camera il 13 aprile 2015 è approdato al Senato, che ha iniziato a discuterlo dal 24 luglio in commissione Affari Costituzionali (Atto del Senato S. 1870). Centinaia gli emendamenti da esaminare.
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7. 20 GENNAIO 2016 - TERZO SETTORE E COOPERATIVE SOCIALI - L’ANAC pubblica le Linee guida per l’affidamento di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016, la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha fissato le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
Il terzo settore – si legge nella premessa - rappresenta un'importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Le amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l'acquisto o l'affidamento di servizi alla persona. Tale scelta organizzativa ha il vantaggio di promuovere un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio, l'incremento occupazionale e l'inclusione e integrazione sociale.
Nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle finanze pubbliche, si registra ancora oggi la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l'affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore.
L'occasione per rimediare a tale carenza potrebbe essere rappresentata dall'approvazione del disegno di legge recante le linee guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore (D.d.L. n. 1870 approvato alla Camera dei deputati il 9 aprile 2015).
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto opportuno emanare le presenti linee guida con lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare i predetti obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi nonchè dei principi che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza).
L'intervento si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi sociali e nel sistema normativo di settore (legge 8 novembre 2000, n. 328 sul sistema integrato di servizi sociali e decreto attuativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001; legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266; legge 30 dicembre 1995, n. 563 e relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 233 del 2 gennaio 1996, in materia di accoglienza degli immigrati irregolari; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e legge 30 giugno 2002, n. 189 in materia di accoglienza agli stranieri regolarmente soggiornanti; legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e dalla legge 22 giugno 2000, n. 1938, in materia di recupero dei soggetti detenuti; legge 8 novembre 1991, n. 381 in materia di cooperative sociali di tipo B).
Le presenti linee guida sono state predisposte avendo a riferimento il quadro normativo attuale e pertanto dovranno essere integrate a seguito delle modifiche che saranno introdotte con la riforma del terzo settore e il recepimento della direttiva 2014/24/UE, che disciplina i servizi sociali in un apposito capo (Capo I, Titolo III, articoli da 74 a 77), dettando per l'aggiudicazione dei relativi appalti di importo pari o superiore alla soglia di 750.000 euro un regime «alleggerito».
Il testo della delibera viene riportato nei Riferimenti normativi.
8. 23 MARZO 2016 - La riforma all'esame del Senato
Il seguito della discussione in Aula del testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali, di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (DdL n. 1870, già approvato dalla Camera), è stato rinviato /causa vacanze pasquali!!) ad una data che sarà decisa dalla Conferenza dei Capigruppo, convocata mercoledì 30 marzo alle ore 10.
Il testo di 11 articoli a firma del senatore Stefano Lepri (Pd), approvato dalla Camera ad aprile 2015 e licenziato la scorsa settimana dalla commissione Affari Costituzionali del Senato, ha fatto il suo ingresso in assemblea un po’ a singhiozzo. Il giorno 17 marzo, infatti, per tre volte in Aula è mancato il numero legale, costringendo il rinvio di una settimana dell’esame dei 700 emendamenti presentati alla legge delega di riforma del settore e di istituzione del servizio civile universale.
Molto è cambiato rispetto alla versione approvata da Montecitorio, che quindi costringerà a un ulteriore passaggio parlamentare ipotizzato tra fine aprile e inizio maggio.
Il 30 marzo 2016, con 146 voti favorevoli, 74 contrari, 16 astenuti, il Senato ha approvato, con modificazioni, la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Terzo settore.
Ora il disegno di legge ritorna alla Camera per l’approvazione finale
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9. 25 MAGGIO 2016 - TERZO SETTORE E COOPERATIVE SOCIALI - Si definitivo da parte della Camera
L'Assemblea di Montecitorio, con 239 voti favorevoli e 78 voti contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 2617-B).
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
10. 18 GIUGNO 2016 - TERZO SETTORE E COOPERATIVE SOCIALI - Promulgata la legge di riforma
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2016, la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
Dopo oltre due anni dalle prime “Linee guida per la Riforma del Terzo settore” promosse dal Governo Renzi, il disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è finalmente diventato legge.
Mancano ancora i decreti attuativi, ma per il no-profit italiano è un giorno storico.
Una riforma attesa da decenni, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella vita del mondo del terzo settore, che si prepara ad acquisire un riconoscimento giuridico che fino a oggi gli è mancato.
Con i decreti legislativi attuativi il Governo dovrà provvedere:
a) alla revisione della disciplina del Titolo II del Libro primo del Codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;
c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale (art. 1, comma 2).
10.1. I punti salienti della riforma
L'impianto della legge è formato da 12 articoli:
1 - Finalità e oggetto
2 - Princìpi e criteri direttivi generali
3 - Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
4 - Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore
5 - Attività di volontariato, di promozione so- ciale e di mutuo soccorso
6 - Impresa sociale
7 - Vigilanza, monitoraggio e controllo
8 - Servizio civile universale
9 - Misure fiscali e di sostegno economico
10 - Fondazione Italia Sociale
11 - Disposizioni finanziarie e finali
12 - Relazione alle Camere.
Ecco cinque dei principali punti della norma.
1. La definizione stessa di Terzo settore
Il terzo settore viene definito come complesso degli enti privati che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, in vari modo, con azioni volontarie e gratuite, che comprendono la produzione e lo scambio di beni e servizi, coerentemente con i fini che si danno negli statuti. Sono quindi fuori dal terzo settore, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche.
2. Un Codice del Terzo settore e un registro unico
Come prevede il testo, sarà necessaria la stesura di un Codice del Terzo settore che conterrà le disposizioni generali che si applicano a tutti gli enti, la definizione delle forme e delle modalità di organizzazione, le forme di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali.
La riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti passerà dalla creazione di un registro unico del terzo settore, che verrà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Saranno quindi obbligati a iscriversi al registro tutti gli enti che si avvalgono di fondi pubblici o privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, e anche di fondi europei.
3. La revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato
I centri di servizio per il volontariato potranno essere costituti e gestiti dagli enti del Terzo settore e serviranno a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore. Inoltre la legge vuole superare il sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale e passare all’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, come organismo di consultazione a livello nazionale.
4. La riforma del servizio civile nazionale
La norma prevede la revisione della disciplina attuale sul servizio civile nazionale. Si procederà quindi all’istituzione del servizio civile universale con un meccanismo di programmazione, di norma triennale, per i giovani italiani e stranieri regolarmente di età compresa tra 18 e i 28 anni che risiedono in Italia e che possono essere ammessi al servizio, tramite bando pubblico.
5. L’istituzione della Fondazione Italia Sociale
Si prevede l’istituzione della “Fondazione Italia sociale“, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che ha come compito sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale.
10.2. Alcuni approfondimenti
10.2.1. Revisione del Titolo II del Libro primo del Codice civile
Non è la prima volta che si tenta di intervenire sul Libro I del Codice Civile; nel corso di questi anni si sono succedute diverse commissioni che, per motivi diversi, non sono riuscite a portare a compimento il proprio lavoro. L’auspicio che almeno la riforma riesca nell’intento, considerato che il codice rappresenta la base sulla quale dovranno muoversi ed operare tutti gli enti del Terzo settore.
Con riferimento alla riforma del Libro I del Codice Civile, l’articolo 3 individua alcuni aspetti di grande rilievo e che di certo rappresentano una priorità per i soggetti coinvolti, in quanto si prevede che le modifiche dovranno:
- semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, oggi di competenza di Prefetture e Regioni;
- definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti;
- prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;
- introdurre specifici obblighi di trasparenza, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente;
- assicurare il rispetto dei diritti degli associati (es. diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi);
- disciplinare il regime di responsabilità degli enti riconosciuti e degli amministratori;
- prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro Quinto del Codice Civile.
Un passaggio è dedicato anche al, discusso, tema delle operazioni straordinarie in quanto i decreti dovranno disciplinare i procedimenti per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni.
10.2.2. Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore
In sede di attuazione della delega si dovrà provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati all'art. 4.
L’articolo 4 della legge è forse il più ambizioso, considerato che mira a definire le “disposizioni generali e comuni” applicabili agli enti del Terzo settore intervenendo, contestualmente, su tutta la disciplina speciale vigente ed alla redazione di un codice unico; i principali aspetti che - da un punto di vista prettamente giuridico - meritano maggiore attenzione riguardano:
- l’individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;
- la promozione di un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e l’introduzione di regole precise relative agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
- la previsione di un divieto, assoluto, di distribuzione degli utili, fermo restando quanto previsto in materia di impresa sociale;
- la riorganizzazione il sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore;
- la disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione e l’individuazione di modalità di verifica dell’attività svolta.
Un’ulteriore tematica è rappresentata dalla di valorizzazione delle reti associative di secondo livello e dal coinvolgimento degli enti del Terzo settore nel fase di programmazione territoriale con particolare riferimento all’ambito socio-assistenziale nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.
10.2.2. Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
Ampio spazio all’interno del testo viene dedicato al riordino e alla riorganizzazione della disciplina in materia di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati all'art. 5.
Gli interventi previsti vanno dall’armonizzazione delle diverse discipline vigenti all’introduzione di criteri e limiti ai rimorsi spese per i volontari, dalla revisione del sistema dei centri servizi per il volontariato, ai requisiti per l’iscrizione nel registro unico che dovrà essere istituito.
10.2.3. Impresa sociale
L’impresa sociale è forse l’argomento che ha catalizzato maggiormente l’attenzione, generando accesi dibattiti nel corso dell’approvazione della norma con particolare riferimento al tema della distribuzione dei dividenti.
Viene infatti introdotto, all’art. 6, il principio in forza del quale dovranno essere previste forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili (per gli enti per i quali tale possibilità non esclusa per legge) al perseguimento delle finalità istituzionali, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente.
In sede di attuazione della delega si dovrà procedere ad una precisa definizione dell'impresa sociale. Per rientrare a pieno titolo nella disciplina del Terzo settore l'impresa sociale deve avere queste caratteristiche:
- svolgere attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- destinare i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale;
- adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.
I decreti delegati dovranno:
- individuare i settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa nell'ambito delle attività di interesse generale;
- prevedere le forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale;
- prevedere il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;
- prevedere l'obbligo di redigere il bilancio;
- coordinare la disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza (art. 6).
Anche l’articolo 9 si occupa di impresa sociale, prevedendo per queste ultime la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio attraverso campagne di crowdfunding, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative, e la previsione di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.
. Se vuoi approfondire l’argomento dell'impresa sociale, clicca QUI.
10.2.4. Vigilanza, monitoraggio e controllo
Purtroppo, dopo la soppressione dell’Agenzia per il Terzo Settore, la proposta di istituire nuovamente un’authority non è andata a buon fine e l’articolo 7 si limita a ribadire come le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con gli altri Ministeri interessati, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con l'Agenzia delle Entrate.
10.2.5. Servizio civile universale
Una novità di grande rilievo è contenuta all’interno dell’articolo 8 che prevede l’istituzione del servizio civile universale finalizzato, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, i quali lo status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile e le modalità di accreditamento degli enti.
Questi i principali criteri direttivi:
- previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e i 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale;
- definizione dello status giuridico dei soggetti che prestano il servizio: si prevede l'instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro nonché l'esclusione da ogni imposizione tributaria a carico di tale prestazione;
- previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo (art. 8).
10.2.6. Misure fiscali e di sostegno economico
E' infine previsto il riordino della disciplina tributaria e delle varie forme di fiscalità di vantaggio a favore degli enti del Terzo settore, da attuare in base alle seguenti linee-direttrici:
- revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente;
- razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore;
- riforma dell'istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l'utilizzo delle somme devolute con tale strumento normativo;
- razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore;
- introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore;
- assegnazione di immobili pubblici inutilizzati;
- revisione della disciplina delle ONLUS (art. 9).
10.2.7. Fondazione "ITALIA SOCIALE"
Prevista la istituzione della Fondazione Italia sociale, che avrà lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.
La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e
non sostitutiva dell'intervento pubblico ed e' soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori (art. 10).
19 MAGGIO 2017 - Il Consiglio sdei Ministri approva lo statuto della Fondazione "Italia sociale"
Il Consiglio dei ministri n. 30 ndel 19 maggio 2017 ha approvato lo statuto della Fondazione “Italia sociale”, istituita dalla legge delega di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e della disciplina del Servizio civile universale.
La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.
La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico.
La Fondazione opera, altresì, per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, con gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti.
Lo statuto del nuovo ente, che ha natura giuridica privata, ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti e sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
11. 28 GIUGNO 2017 - RIFORMA DEL TERZO SETTORE E COOPERATIVE SOCIALI - Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva tre decreti legislativi di attuazione della legge delega
Il Consiglio dei ministri n. 37 del 28 giugno 2017 ha approvato, in esame definitivo, i seguenti tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106):
- DECRETO LEGISLATIVO: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- DECRETO LEGISLATIVO: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- DECRETO LEGISLATIVO: Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articola 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n.106.
- Si riporta il testo dei seguenti schema di decreto:
. DECRETO LEGISLATIVO: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
. DECRETO LEGISLATIVO: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma della legge 6 giugno 2016, n. 106.
. DECRETO LEGISLATIVO: Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articola 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
12. 2 AGOSTO 2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Pubblicato il decreto che riordina la normativa in materia - In vigore dal 3 agosto 2017
12.1. Finalità e contenuti
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Il nuovo Codice (104 articoli suddivisi in 12 Titoli), in vigore dal 3 agosto 2017, riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.
In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.
Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (art. 4).
Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale (artt. 5 e 6).
Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza.
In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (art. 14).
Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti (art. 16).
Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica (art. 22) e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati (artt. 45 – 54), e il “Consiglio nazionale del terzo settore”, organo consultivo e rappresentativo degli enti (artt. 58 - 60).
Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:
- la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 86);
- l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale (art. 81);
- una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali (art. 82);
- la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti (art. 83);
- specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (artt. 84 e 85);
- la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro (art. 77);
- un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line (art. 78);
- misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali (art. 71);
- la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore (art. 72).
Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio (artt. 92 - 95).
Abrogate le leggi n. 266 del 11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato) e n. 383 del 7 dicembre 2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
Abrogati il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177, recante “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso le regioni” (art. 102).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
12.2. APPROFONDIMENTI
12.2.1. Gli enti del Terzo settore (ETS)
La locuzione “Terzo settore” identifica quegli enti che operano e si collocano in determinati settori, ma non riconducibili né allo Stato (primo settore), né al Mercato (secondo settore).
Pur trattandosi di una realtà sociale, economica e culturale in continua evoluzione, il “Terzo settore” ha trovato nella Legge 106 del 6 giugno 2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale") una sua definizione giuridica.
All'art. 1, comma 1, secondo periodo, si legge: "Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".
1) Il nuovo Codice, in vigore dal 3 agosto 2017, all’articolo 4, stabilisce che sono enti del Terzo settore:
- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Da notare l’introduzione di due nuove categorie: gli enti filantropici (organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono una attività prettamente erogativa; artt. 37 - 39) e le reti associative (art. 41).
2) Secondo quanto disposto all’art. 1, comma 1, terzo periodo, della L. n. 106/2016, “Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi”.
Secondo quanto disposto all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, non sono enti del Terzo settore:
- le amministrazioni pubbliche,
- le formazioni e le associazioni politiche,
- i sindacati,
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
- le associazioni di datori di lavoro, nonchè gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.
Secondo quanto disposto all’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile.
3) Il “Terzo settore“ si compone di oggetti organizzativi di natura privata che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
Pertanto i criteri cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore sono:
- avere natura giuridica privata,
- assenza di scopo di lucro,
- disporre di statuto o atto costitutivo,
- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- attuazione del principio di sussidiarietà,
- promozione e realizzazione di attività di interesse generale,
- ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
12.2.2. Elenco delle attività di interesse generale e attività diverse
Il nuovo Codice prevede, all’articolo 5, che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le 26 attività elencate all’articolo 5, che vanno dagli interventi e servizi sociali alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Innovando rispetto alla disciplina vigente, viene prevista la possibilità di aggiornare l’elenco delle attività di interesse generale con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta dei Ministri del Lavoro e dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il successivo articolo 6 consente, agli enti del Terzo settore, l’esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche tenendo conto dell’insieme delle risorse impegnate in tali attività in rapporto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.
Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di cui all’art. 97), dovrà individuare i criteri e i limiti entro i quali sarà consentito l’esercizio di attività diverse.
L'organo di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio o nella relazione di missione (art. 13, comma 6).
12.2.3. Patrimonio e raccolta fondi
All’articolo 7, comma 1, per la prima volta viene data una definizione di raccolta fondi: “Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.
Nel successivo comma 2 si stabilisce che gli enti del Terzo settore, diverse dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, “nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore”Z.
Il successivo articolo 8, dedicato alla Z“Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro”, stabilisce che il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, dovrà essere utilizzato “per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’articolo 10 permette, agli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle imprese, di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.
12.2.4. Iscrizione nel Registro Unico Nazionale (RUNTS) e nel Registro imprese
Il nuovo Codice prevede, all’articolo 11, che gli enti del Terzo settore dovranno iscriversi:
a) nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (runts)e
b) nel Registro delle imprese, nel caso di esercizio esclusivo o principale in forma di impresa commerciale.
Gli estremi dell’iscrizione nel RUNts dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L'argomento della formazione e della tenuta del Registro verrà approfondita più avanti in una apposita sezione.
12.2.5. Acquisto della personalità giuridica
Il nuovo Codice prevede, all’articolo 22, comma 1, che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (secondo il quale le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture), acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel Registro stesso (art. 22, comma 2).
Per il conseguimento della personalità giuridica è richiesto un patrimonio minimo costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 22, comma 4).
Nel caso il patrimonio minimo diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente (art. 22, comma 5).
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 22, comma 6).
12.2.6. Bilancio di esercizio e bilancio sociale - Obblighi pubblicitari
Il nuovo Codice prevede, all’articolo 13, che gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
In entrambi i casi, Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica che sarà definita con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.
Gli enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 13, comma 7).
Nel successivo articolo 14, viene previsto che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati (art. 14, comma 2).
12.2.7. Scritture contabili
Il nuovo Codice prevede, all’articolo 13, comma 4, che gli enti del Terzo settore - che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale - devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile (libro giornale e libro degli inventari).
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività devono, inoltre. tenere un apposito registro dove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17, comma 1).
Oltre le scritture indicate sopra, gli enti del Terzo settore devono tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, mentre i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Norme per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo settore sono state dettate all’art. 87.
Nulla viene detto in merito alla bollatura o numerazione, ma si presume che anche in questo caso valgano le norme generali applicate alle scritture contabili e ai libri sociali tenuti da altri soggetti economici.
12.2.8. Imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative
Il nuovo Codice prevede, all’articolo 82, comma 3, che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (pari a 200 euro). Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
Nel successivo comma 4, si stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, incluse le imprese sociali, “a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso”.
In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, “è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonchè la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata”.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, al comma 5, dello stesso articolo 82, si stabilisce che “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società sono esenti dall'imposta di bollo”.
Esenzione peraltro già prevista dall’art. 27-bis della Tabella - Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972, aggiunto dall’art. 178 del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Per quanto riguarda le tasse sulle concessioni governative, al comma 10 dello stesso articolo, si stabilisce che gli atti e i provvedimenti relativi agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
Va sottolineato che le disposizioni del presente articolo, come del resto espressamente stabilito dal comma 1, “si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6”.
12.2.9. Modifiche al Codice civile - Trasformazioni, fusioni e scissioni
Decisamente interessante ed opportuna è l’introduzione nel Codice Civile di un articolo (il 42-bis) dedicato alla disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni degli enti del titolo II del libro I del Codice Civile stesso, in attuazione di specifica indicazione contenuta all’art. 3 della legge delega n. 106/2016. La lett. e) del comma 1, dell’art. 3 prevede, in particolare, di “disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6”.
In attuazione di quanto sopra, il nuovo Codice, in vigore dal 3 agosto 2017, prevede, all’articolo 98, l’inserimento, al Libro I, Titolo II (Delle persone giuridiche), Capo III (Delle associazioni non riconosciute e dei comitati), del nuovo art. 42-bis, rubricato “Trasformazione, fusione e scissione”, nel quale si stabilisce quanto segue:
1. Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
2. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498 Codice civile.
3. Nell’ipotesi di trasformazione, l'organo di amministrazione deve predisporre due relazioni:
- una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché
- una relazione che ricalcherà le caratteristiche delle relazioni per la trasformazione di società di capitali in società di persone, delineate dall'articolo 2500-sexies del Codice civile.
Pertanto la seconda relazione illustrerà le motivazioni e gli effetti della trasformazione e una copia di essa resterà depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione.
4. Nella misura in cui risultino compatibili, si applichino alla trasformazione anche i seguenti articoli del Codice civile: 2499, sui limiti alla trasformazione; 2500, su contenuto, pubblicità ed efficacia della trasformazione; 2500-bis, sulla validità dell'atto dopo la pubblicità della trasformazione e sul diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi
danneggiati dalla trasformazione; 2500-ter, limitatamente però al secondo comma di esso, che riguarda il capitale della società e la determinazione dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo; 2500-quinquies, che concerne la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali preesistenti; 2500-nonies, sull'eventuale opposizione da parte dei creditori.
5. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle sezioni II dalla sezione II (Della fusione delle società, articoli da 2501 a 2505-quater) e dalla sezione III (Della scissione delle società, articoli da 2506 a 2506-quater) del Capo X, Titolo V, Libro V del Codice civile.
6. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il Libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese dovranno essere iscritti, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Si tratta di: progetti di fusione (articolo 2501-ter); deliberazioni e decisioni di fusione (articolo 2502-bis); atti di fusione (articolo 2504); progetti di scissione (articolo 2506-bis).
12.2.10. L’inquadramento fiscale dell’ente del Terzo settore e la verifica della natura non commerciale
Il Codice del Terzo Settore introduce la figura giuridica dell’ “Ente del Terzo Settore” (ETS) e l’art. 79 del decreto prevede l’applicazione agli ETS delle disposizioni di cui al Titolo II del TUIR, “in quanto compatibili”. Ne deriva che l’ETS deve essere qualificato, dal punto di vista fiscale, valutandone la commercialità/non commercialità, al di fuori di presunzioni assolute di non commercialità, come avveniva invece per le ONLUS.
L’art. 79 prevede che le attività di interesse generale non assumono
carattere commerciale quando siano svolte a titolo gratuito o dietro
versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.
Inoltre, la non commercialità viene ulteriormente declinata in rapporto alle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi del comma 3.
Per quanto attiene l’attribuzione della qualifica commerciale/non commerciale all’ente, il comma 5 dispone che, “indipendentemente dalle previsioni statutarie”, gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa, nonche' le attivita' di cui all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attivita' non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti.
13. GENNAIO 2018 - TERZO SETTORE - Questioni di diritto transitorio - Prime indicazioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nella lettera direttoriale del 29 dicembre 2017, Prot. n. 34/0012604, recante "Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni", la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese fornisce prime indicazioni riguardanti la definizione di Ente del Terzo settore, le norme organizzative degli Enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore, il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).
La lettera è stata inviata alle Regioni, alle Province autonome, al Forum Nazionale del Terzo Settore, al CSV Net e alla Consulta CO.GE. (Consulta dei Comitati di Gestione).
Con tale documento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene in materia di Terzo settore al fine di risolvere alcune questioni applicative sollevate medio tempore da alcune amministrazioni regionali per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale, regionali e delle Province autonome.
Il codice del Terzo settore - scrive il Ministero - introduce un'articolata normativa attraverso la quale si intende fornire una disciplina organica in materia, superando la frammentarietà della legislazione preesistente, che risentiva di un approccio atomistico che aveva finito per produrre disposizioni molto diversificate tra loro, in quanto strutturate sulle
singole tipologie di enti. In tale prospettiva assumono un ruolo centrale la definizione di ente del Terzo settore, le norme organizzative degli enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale ed il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore.
La complessità del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo èstata tenuta nel debito conto da parte del legislatore, sotto due diversi profili.
Da un lato, infatti, l'articolo 101, comma 2 assegna a
lle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di
volontariato e alle ONLUS un termine di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice medesimo (3 agosto 2017), al fine
di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alla novella legislativa, attraverso, peraltro, lo strumento dell'assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento.
Dall'altro, il legislatore ha espressamente diversificato, sotto il profilo temporale, l'efficacia applicativa di talune disposizioni. Più specificamente, in materia fiscale, l'articolo 104, comma 1 prevede che le disposizioni in esso indicate si applichino a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2017: in ogni caso, tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice, fatta salva l'applicazione transitoria sopra cennata, potranno essere applicate solo una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea.
Altre disposizioni, viceversa, trovano applicazione solo successivamente all'operatività del registro unico nazionale. Al riguardo giova evidenziare come l'articolo 53 del codice prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice medesimo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia definita la procedura per l’iscrizione nel Registro e vengano individuati i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle imprese. Tale atto è indispensabile per assicurare su tutto il territorio nazionale l’uniformità delle regole e dei
requisiti di cui all’articolo 5, comma 1 lett. h) e all'articolo 7, comma 1 della legge delega. Nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del sopra menzionato decreto ministeriale, le Regioni disciplineranno i
procedimenti di propria competenza riguardanti l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.
Alla luce di tali disposizioni, si devono pertanto risolvere le questioni applicative sollevate medio tempore da alcune amministrazioni regionali, al fine di assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni precedentemente richiamate.
Il presente documento tratta pertanto delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle Entrate.
Il testo della lettera direttoriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
14. FEBBRAIO 2018 - TERZO SETTORE - Istituita la Cabina di regia
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2018 che ha istituito una cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del terzo settore.
La Cabina di regia costituisce la sede di confronto e di raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, al fine di assicurare, attraverso il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, le politiche di Governo e le azioni di promozione e di indirizzo, delle attività degli enti del Terzo settore.
In particolare, la Cabina:
a) coordina l'attuazione del codice del Terzo settore al fine di assicurarne la tempestivita', l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;
b) promuove le attivita' di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonche' la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, al fine di valorizzare l'attivita' degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;
c) svolge il monitoraggio sullo stato di attuazione del Codice del Terzo settore, formulando eventuali indicazioni e proposte correttive e di miglioramento.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
15. 20 MARZO 2018 - Approvati dal Consiglio dei Ministri due decreti integrativi e correttivi in materia di impresa sociale e Terzo settore
Il Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018 ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, ai sensi della legge delega sulla riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n.106), introducono norme integrative e correttive del decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112) nonché del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
1 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106
Gli interventi correttivi e integrativi previsti dal decreto riguardano essenzialmente l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.
In tale quadro, si prevede, tra l’altro, l’introduzione di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; la possibilità, per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.
Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.
2 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
Il decreto apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore, al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tiene conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.
Il provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.
In particolare, il nuovo testo, tra l’altro: integra l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore; chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro; prevede che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale; aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative. In materia fiscale, si prevedono integrazioni e correzioni concernenti, tra l’altro, la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli Enti filantropici.
- Si riporta il testo dello Schema di decreto:
. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106.
. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
. Se vuoi scaricare il testo di un Dossier sulle diisposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 117/2017, recante codice del Terzo settore, curato dal Servizio Studi del Senato e della Camera, clicca QUI.
16. 17 LUGLIO 2018 - Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto correttivo sull’impresa sociale
Il Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2018 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106”.
Il decreto, emanato in attuazione della legge di riforma del Terzo settore dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n.106), introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Gli interventi correttivi e integrativi previsti riguardano:
- l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari,
- l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e
- le misure fiscali e di sostegno economico.
In tale quadro si prevede, tra l’altro:
- l’introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;
- l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e
- l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.
Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.
Vengono, altresì, introdotte modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle Start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.
Infine, si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina. Il termine del 20 luglio 2018 verrà pertanto posticipato al 20 gennaio 2019.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali costituite per l’esame degli atti presentati dal Governo.
17. 19 LUGLIO 2018 - Il Senato approva la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa
L'Assemblea del Senato, il 19 luglio, ha approvato il disegno di legge n. 604, in particolare sulla proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del terzo settore, con riferimento alla possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive.
Passa così da dodici a sedici mesi il termine per approvare le modifiche al Codice del Terzo settore, disciplinato dal D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, entrato in vigore il 3 agosto 2017..
Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati.
Il Codice del Terzo settore è entrato in vigore il 3 agosto 2017, pertanto il 2 agosto 2018 dovrebbe essere il termine naturalmente fissato per l’adozione dei suoi correttivi (12 mesi successivi alla sua entrata in vigore).
Con l'approvazione del disegno di legge n. 604, il Senato ha posticipato questa data al 2 dicembre 2018, al fine di consentire più tempo per la loro adozione.
Il differimento del termine - secondo i senatori relatori della proposta - trova fondamento nell’opportunità di consentire alla Commissione Affari costituzionali, che non ha ancora ricevuto il parere del Consiglio di Stato previsto entro il 21 luglio, di proporre modifiche e integrazioni ad uno dei decreti attuativi della riforma tenendo conto delle numerose proposte arrivate durante le 36 audizioni svolte.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dal Senato, clicca QUI.
18. 19 LUGLIO 2018 - Il Consiglio di Stato ha espresso il parere sullo schema di decreto correttivo al Codice del Terzo settore
Il Consiglio di Stato, nell’adunanza della Commissione speciale del 19 luglio 2018, ha espresso il parere sullo schema di decreto correttivo al Codice del Terzo settore (recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”), in attesa dell’approvazione definitiva della Camera sulla proroga a dicembre 2018 del termine finale per l’approvazione.
Il parere, che fa seguito al parere interlocutorio assunto nell’Adunanza del 17 maggio 2018 (N. 01432/2018), si sofferma, in particolare, sull’acquisto e sulla perdita della personalità giuridica degli enti e sulle misure fiscali.
Con riferimento all’art. 8 dello schema di decreto, che apporta modifiche all’art. 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la Commissione speciale ha riscontrato una criticità soprattutto in riferimento al nuovo comma 1-bis dell’art. 22, tanto da chiederne la cancellazione, nonostante la riformulazione.
La problematica riguarda gli effetti della cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore, di quegli enti che erano in origine iscritti presso i registri prefettizi o regionali, in quanto già titolari di personalità giuridica, e che erano stati da essi cancellati per effetto dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Ministero del Lavoro osserva che, nel momento in cui l’ente già dotato di personalità giuridica decide di entrare a far parte del perimetro del Terzo settore, attraverso l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, soggiace alla disciplina propria di quest’ultimo, sicché l’eventuale successiva cancellazione dal registro, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Terzo settore, comporta l’estinzione della personalità giuridica.
Pertanto, il comma 1-bis dell’art. 22 del Codice è stato riformulato con
l’inserimento delle parole: “L’ente del terzo settore cancellato dal registro unico nazionale del Terzo settore perde la personalità giuridica anche se era già iscritto nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000”.
Secondo il Consiglio di Stato, la riformulazione del comma 1-bis è ancora peggiore della precedente versione.
Secondo il Consiglio di Stato "l’erezione a persona giuridica, cioè il riconoscimento della piena soggettività nell’ordinamento giuridico, è riconosciuta con norma generale in relazione al possesso e alla verifica di determinate condizioni e requisiti previsti dal d.p.r. n.
361 del 2000, accertati i quali, sorge in capo alla persona giuridica una posizione giuridica tutelata al mantenimento di tale status".
La competenza ad accertare la idoneità di un soggetto collettivo ad acquisire la personalità giuridica generale spetta esclusivamente al Ministero dell’Interno e per lui al Prefetto.
Trattasi appunto della disciplina generale (art.1 del d.p.r. 361 del 2000)
solo affiancata dalle competenze regionali territorialmente limitate (art. 7 del d.p.r. n. 361 del 2000) e dalle discipline speciali (art. 9 dello stesso d.p.r.) e a mente delle quali la soggettività di diritto si può acquisire anche mediante l’iscrizione in albi specialistici, quali ad esempio, il registro delle imprese. Ciascuno di tali normative speciali risponde a proprie condizioni e requisiti, che non interferiscono con il regime generale, ma lo sostituiscono a determinate condizioni.
Ne consegue - si legge nel parere - che "la cancellazione, per motivi legittimi, da tali albi fa venire meno la soggettività giuridica così specialmente acquisita, ma in nulla incide sulla posizione del soggetto rispetto alla normativa generale". E così la cancellazione dall’albo speciale non è di impedimento al riconoscimento della personalità
giuridica ai sensi del citato d.p.r., e allo stesso mondo non può incidere sulla eventuale personalità giuridica legittimamente acquisita tramite il procedimento prefettizio".
La Commissione ritiene pertanto che la norma di cui al comma 1-bis dell’art. 22 del codice, che abbisognerebbe di un ulteriore approfondimento con il Ministero dell’Interno che codesta Amministrazione ha però rifiutato, debba essere espunta.
La raccomandazione finale è quella di una attenta verifica dell’intero schema di articolato "alla luce delle note regole di corretta redazione dei testi normativi".
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19. 10 SETTEMBRE 2018 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Pubblicato il decreto integrativo e correttivo al D.Lgs. n. 117 del 2017
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018, il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 105, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»”.
Il provvedimento - in vigore dall’ 11 settembre 2018 - attua la delega contenuta nell'art. 1, comma 7, della legge n. 106/2016 e interviene su diversi aspetti: da quello civilistico, a quello contabile e a quello fiscale.
Sintetizziamo le principali novità nei punti che seguono.
1) Tra le modifiche fiscali, segnaliamo:
a) la reintroduzione dell’esenzione dell’imposta di registro per “gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato” (OdV) (art. 26).
Viene così ripristinata l’agevolazione accordata alle OdV dall’articolo 8 della Legge 266/1991, in vigore fino al 31 dicembre 2017.
b) In un’ottica di uniformità con la disciplina previgente, inoltre, alle ODV che sceglieranno di entrare nel Terzo settore come enti filantropici viene estesa l’esenzione IRES per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole OdV e associazioni di promozione sociale).
Così, l’agevolazione verrà conservata anche per quelle organizzazioni di volontariato che, per evidenziare la propria natura erogativa, sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico (artt. 27 e 28).
2) Il decreto correttivo prevede inoltre un maggior controllo sui conti dei bilanci degli enti del Terzo settore (ETS). Infatti, fermo restando il controllo contabile già previsto, viene introdotto l'obbligo di sottoporre a revisione legale dei conti solo gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni.
Inoltre, per espressa previsione statutaria, l'ETS può affidare la revisione legale dei conti, nel caso in cui questa sia obbligatoria, all'organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro (art. 8).
3) Per quanto riguarda il sistema di rendicontazione delle eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti no profit, a seconda delle modalità di rendicontazione adottate, il carattere secondario e strumentale di tali attività dovrà essere documentato nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (art. 4).
4) Con una modifica apportata all’articolo 87 del Codice, si prevede che gli Enti del Terzo settore non commerciali potranno indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie “nel bilancio” anzichè “in apposito documento” a ciò destinato, come stabilito in origine (art. 30, comma 1, lett. a)).
5) Con la modifica dell’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, da parte dell’art. 6 del decreto correttivo, viene fatta chiarezza sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale.
Nel nuovo comma 1-bis si stabilisce che per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, che ottengono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. n . 361/2000.
Dell'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore nonchè dell'eventuale successiva cancellazione, ne dovrà essere data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
6) Con la modifica dell’art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017, da parte dell’art. 9 del decreto correttivo, si allarga la platea di potenziali volontari e viene indicato il numero minimo di associati necessario per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato.
Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente «dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati».
Con l’aggiunta del comma 1-bis viene, inoltre, stabilito che «Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo».
7) Tra le novità introdotte dal decreto, vi è, infine, quella che proroga i termini per gli adeguamenti statutari.
In base al nuovo provvedimento - come già accaduto per il correttivo sull’impresa sociale - anche per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono allungati i termini per gli adeguamenti statutari di ulteriori sei mesi.
Gli Enti del Terzo settore, infatti, potranno ora effettuare le modifiche necessarie all’adeguamento al nuovo quadro normativo in 24 mesi e non più 18 mesi. Ciò vuol dire che gli Enti del Terzo settore avranno tempo per conformarsi alle novità del correttivo fino al 3 agosto 2019 e non più entro il 3 febbraio 2019.
Resta ferma la possibilità di deliberare le modifiche con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria ed, inoltre, è confermata la linea dello schema di decreto, secondo cui il meccanismo di approvazione semplificata vale solo per le modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili (art. 32).
Il testo del nuovo decreto integrativo e correttivo viene riportato nei Riferimenti normativi.
20. AGOSTO 2019 -
TERZO SETTORE e IMPRESE SOCIALI - Adottate le Linee guida per la redazione del bilancio sociale
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019, recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.
Le disposizioni del decreto - adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
Dal medesimo esercizio cesserà l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».
Il bilancio sociale – si legge al punto 2 delle Linee guida - può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Cio' al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio».
Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del Terzo settore:
1) gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017);
2) i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 117/2017);
3) le imprese sociali (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali;
4) i gruppi di imprese sociali, con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata.
Solo i documenti conformi alle presenti linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».
Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.
Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito devono provvedere:
a) al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese,
b) alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
Il termine per l'effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato è il seguente:
- per gli enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, codice del Terzo settore);
- per le imprese sociali: in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, comma 5, di quest'ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.
Per ragioni di semplificazione procedimentale, le imprese sociali che - costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, sono tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno - potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio.
Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.
La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni (ad esempio anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata).
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21. SETTEMBRE 2019 -
ENTI DEL TERZO SETTORE - Emanate le Linee guida per la valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2019, il decreto del 23 luglio 2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore.
Il decreto è stato emanato in attuazione sia di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 7, che di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lett. o), della legge n. 106 del 6 giugno 2016.
Il tema della valutazione era stato affrontato già nell'ambito della legge n. 328/2000 (recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»).
Con la legge n. 106/2016 (recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»), è stata fornita un'indicazione puntuale rispetto alla centralità dei processi valutativi nel nuovo assetto normativo degli enti del Terzo settore (ETS), laddove all'art. 7, comma 3 ne rilascia una precisa definizione: «per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato».
Il legislatore individua nella valutazione dell'impatto sociale lo strumento attraverso il quale gli enti di Terzo settore comunicano ai propri stakeholders l'efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, allineando i target operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorando l'attrattività nei confronti dei finanziatori esterni.
La valutazione dell'impatto sociale degli enti di Terzo settore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da essi svolte, come individuate, rispettivamente all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017 e, per le imprese sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017.
La finalità delle presenti linee guida è quella di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.
Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale.
Pertanto, le presenti linee guida sull'impatto sociale sono da intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio e lungo termine.
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APPROFONDIMENTI
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1. AGOSTO 2021 - LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE - Approfondimento dei Commercialisti
Il Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, ha emanato la Circolare dal titolo "Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative" (Aggiornata al 1° agosto 2021), che affronta i temi della Riforma del Terzo settore in modo sistematico, focalizzandosi soprattutto sulle questioni di interesse professionale.
La circolare costituisce la versione aggiornata della Circolare pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’aprile 2019.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha voluto esaminare con il presente contributo l’intera Riforma del Terzo settore, ponendo però attenzione soprattutto su alcune delle principali criticità che potrebbero emergere in ambito professionale nell’adozione delle relative disposizioni.
. Se vuoi scaricare il testo del documento (aggiornato al 1° agosto 2021), clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, clicca QUI.
. Per la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, clicca QUI.
. Per le ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, clicca QUI.
. Per gli ENTI ASSOCIATIVI – Adempimenti ai fini fiscali – MODELLO EAS, clicca QUI.
. Per il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS, clicca QUI.
. Per il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF, clicca QUI.
. Per la PUBBLICAZIONE DEI CONTRIUBUTI RICEVUTI da parte degli Enti del Terzo settore , clicca QUI.
. Per le MISURE A SOSTEGNO DEL MONDO NO-PROFIT, clicca QUI.
. Per le MISURE A SOSTEGNO DEL MONDO NO-PROFIT, clicca QUI.
. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per un approfondimento dell’IMPRESA SOCIALE, clicca QUI.
. Per un approfondimento delle SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, clicca QUI.
. Per un approfondimento delle SOCIETA’ EBENEFIT – Le società con missione sociale, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-03-23 (28655 letture) [ Indietro ] |