1. Le disposizioni dettate dalla legge n. 59 del 1992
Secondo quanto disposto dal comma 2, dell’art. 15, della legge n. 59/1992, le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.
2. Le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 220 del 2002
L’articolo 11 del D. Lgs. n. 220/2002 stabilisce che gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, va allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile.
Al comma 4 dell’art. 11, si dava mandato al Ministero dello Sviluppo Economico di definire, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3. Il decreto ministeriale 16 novembre 2006
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2006 il decreto ministeriale 16 novembre 2007, relativo alla certificazione di bilancio per gli enti cooperativi ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 220/2002.
Con questo decreto il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i criteri per l’ammissione delle società di revisione alla convenzione con le associazioni delle società cooperative e ha definito lo schema di convenzione che le Associazioni nazionali devono stipulare con le società di revisione che siano in possesso dei prescritti requisiti.
4. L’iscrizione nell’elenco delle società di revisione
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del D.M. 16 novembre 2006 gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da parte di una delle società di revisione iscritta nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le società di revisione devono presentare apposita domanda, allegando idonea documentazione a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992; b) esperienza, nell'ultimo quinquennio, nell'attività di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi.
Per gli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sono fatte salve le relative competenze in materia.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Comunicato del 17 gennaio 2007, ha disposto che le società di revisione che risultano iscritte nell’elenco ministeriale formato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 59 del 1992, devono, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto (11 luglio 2007), inviare alla Divisione V della Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, Vicolo d’Aste, 12 00159 – ROMA, la documentazione comprovante i requisiti richiesti dal decreto ministeriale per l’iscrizione nell’elenco formato ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 220 del 2002. Le società di revisione, in possesso dei requisiti, che siano interessate all’iscrizione nel citato elenco, possono utilizzare il fac-simile della domanda di iscrizione, che si riporta nella sezione modulistica. Con il decreto 16 novembre 2006 è stato anche approvato lo schema di convenzione, che le Associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del mondo cooperativo sono tenute ad adottare con le società di revisione che certificano il bilancio agli enti cooperativi aderenti.
4.1. Elenco attuale delle società di revisione
Con il decreto direttoriale 13 ottobre 2014, n. Div.V/528/2014, è stato approvato l'elenco aggiornato delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, che va a sostituire il precedente elenco, approvato con il decreto direttoriale del 23 luglio 2013, n. Div.V/527/2013.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza, la certificazione annuale di bilancio deve essere effettuata da parte di una delle società di revisione iscritta nell’apposito elenco formato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale così come previsto dall’art. 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Per gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni riconosciute, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio, devono, invece, avvalersi di una delle società di revisione convenzionate con l'associazione cui aderiscono.
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