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SOCIETA' COOPERATIVE - I FONDI MUTUALISTICI





I FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

1. La natura dei fondi mutualistici

Con l'art. 11 della legge n. 59/1992 sono stati introdotti i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, finanziati con una quota degli utili netti annuali delle società cooperative (3%) o con il patrimonio residuo delle società in liquidazione.
Questi vengono versati dalle cooperative e sono gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le cooperative non aderenti alle Associazioni nazionali, o da queste ultime per quelle aderenti.
Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono, infatti, costituire e gestire i fondi, senza scopo di lucro, tramite società per azioni o associazioni.
Lo scopo dei fondi è il finanziamento di nuove imprese ed iniziative, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento occupazionale e allo sviluppo del mezzogiorno.
I Fondi sono destinati, con preferenza, ai programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno, mediante la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, o l'assunzione di partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate.
I fondi possono altresì finanziarie specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
Le società cooperative e loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni sui fondi mutualistici decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi dalla normativa vigente.


2. Termini e modalità di versamento

2.1. Il dato normativo

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno in cui e' stato approvato il bilancio di esercizio (D.M. 11 ottobre 2004).

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle societa' cooperative e dai loro consorzi - non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo - il cui bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare, deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. (D.M. 1 dicembre 2004).


2.2. Modalità di versamento

Con il decreto 9 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2007, ha stabilito che - a decorrere dal 30 ottobre 2007 - il versamento annuale dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “3012”, con la possibilità di effettuare la compensazione tra debiti e crediti.
Ricordiamo che, in precedenza, il versamento veniva effettuato a mezzo di bollettino di c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.


2.3. Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sul corretto calcolo per il versamento in presenza di perdite pregresse.

Come è noto, l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 impone alle società cooperative e loro consorzi, di destinare alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota degli utili netti annuali, pari al 3%.
Con riferimento all'esatta modalità di calcolo del contributo del 3%, il Ministero del Lavoro (Circolari n. 12/1995 e n. 96/1998) ha affermato che "Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/77”.
Il Ministero ha, inoltre, indicato tassativamente i casi di esclusione dalla base di calcolo, precisando che non è dovuto, tra gli altri, il contributo del 3% sulla quota di utile determinata ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del C.C. destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate.
Seguendo in modo strettamente letterale l'affermazione sopra citata, ne deriva che l'esclusione è possibile solo in caso di utilizzo diretto dell'utile di esercizio a copertura delle perdite pregresse.


2.4. D.M. 23 LUGLIO 2014 - Unificati I termini per il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
Tali contributi vendono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992».
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 23 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2014.

Ricordiamo che, in precedenza, il termine per il pagamento del 3% degli utili di esercizio era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare il termine era di “90 giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dicembre 2004).
Con il nuovo decreto, il Ministero, semplificando notevolmente sia le procedure di pagamento che di accertamento, ha unificato i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio per tutte le tipologie di società cooperative, stabilendo che lo stesso deve avvenire “entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio”.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. L. 31 gennaio 1992, n. 59: Nuove norme in materia di società cooperative.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 59/2991 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. D.M. 9 gennaio 2004: Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni, di cui al capo III del decreto legislativo n. 241/1997, dei contributi dovuti dalle societa' cooperative.

. D.M. 11 ottobre 2004: Determinazione delle modalità di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio, dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

. D.M. 1 dicembre 2004: Modificazione delle modalita' di versamento del contributo del tre per cento degli utili di esercizio delle societa' cooperative.

. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 34/E del 15 luglio 2005: Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria per il 2005) - Disposizioni riguardanti le società cooperative.

. D.M. 9 ottobre 2007: Modificazione delle modalità di versamento del contributo del tre per cento degli utili di esercizio delle società cooperative.

. DECRETO 23 luglio 2014: Nuovi termini per il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle societa' cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (26616 letture)

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