SOCIETA' COOPERATIVE - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - GOVERNANCE - VIGILANZA E CONTROLLO - REVISIONI PERIODICHE - ISPEZIONI STRAORDINARIE - LE NOVITA' DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018
SOCIETA’ COOPERATIVE - REVISIONI PERIODICHE E ISPEZIONI STRAORDINARIE
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1. Vigilanza e controllo sulle società cooperative
Dopo un decennio di quasi totale silenzio (gli ultimi provvedimenti di rilievo erano degli inizi degli anni novanta, la legge 381 del 1991 sulle cooperative sociali, la legge 59 del 1992 “Nuove norme in materia di società cooperative”) il tema della cooperazione è stato ripreso e sono stati emanati importanti provvedimenti, tra i quali la legge 142 del 2001 e la riforma della vigilanza, attuata con il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.
Tale ultimo testo normativo, nel confermare le linee essenziali delle disposizioni a suo tempo introdotte dalla c.d. Legge Basevi (D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947), ha introdotto alcune novità non di poco conto tese a razionalizzare il sistema della vigilanza nel suo complesso con l’effetto di eliminarne o almeno affievolirne alcune contraddizioni di fondo.
La diversa articolazione della materia emerge già dalla lettura dell’art. 1 che pone il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) al centro dell’attività di vigilanza non soltanto sulle società cooperative e sui loro consorzi, ma su tutti gli enti cooperativi.
L'accertamento dei requisiti mutualistici è riservato infatti all'attività ministeriale e, a seguito delle modifiche successivamente introdotte dall’art. 10 della Legge 99/2009, tale funzione è assegnata in via esclusiva al Ministero dello Sviluppo Economico, nonostante l’ente possa essere sottoposto ad altre forme di accertamento da parte da altre Amministrazioni.
Ne consegue che il Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della propria Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi, è l’unico titolare del potere di accertamento dei requisiti di mutualità, in contraddizione con il terzo comma dell’art. 14, D.P.R. 601/1973, che, al contrario, riservava all’Amministrazione Finanziaria il controllo in questione.
A seguito pertanto dell'espansione e dell'ampliamento dell'attività di vigilanza ministeriale, mentre in precedenza, per giurisprudenza costante, l’Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento poteva negare il riconoscimento della spettanza delle agevolazioni fiscali, valutando eventualmente l'opportunità di richiedere un parere non vincolante al Ministero affinché verificasse la presenza nello statuto delle clausole mutualistiche, attualmente, ove fosse dubbia l’esistenza dei presupposti per il godimento delle agevolazioni fiscali, l’Amministrazione Finanziaria dovrebbe sospendere il proprio accertamento, chiedere al Ministero di procedere con una revisione o ispezione e, basandosi sull’esito - negativo - di tale ulteriore verifica, eventualmente disconoscere le agevolazioni fiscali.
Rilevanti modifiche sono state introdotte dall’articolo 4, D.Lgs. 220/2002 che ha previsto una nuova terminologia per le due forme di accertamento, non più ispezione ordinaria e ispezione straordinaria, ma “revisione cooperativa” e “ispezione straordinaria”, ma soprattutto ha valorizzato l’attività di sostegno e di assistenza alla cooperativa, premettendo le prestazioni di assistenza e consulenza all’esercizio delle attività di controllo legale.
Il precedente art. 9 della Legge Basevi, in vigore fino alla riforma dell'attività di vigilanza, disponeva un controllo preliminarmente sull’osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie.
Attualmente, nell’art. 4 del D.Lgs. 220/2002, il Legislatore ha specificato che la verifica della gestione amministrativo-contabile non è fine a se stessa, ma appare come uno degli strumenti attraverso il quale il revisore deve procedere all’accertamento della natura mutualistica dell’ente, che avrà inoltre per oggetto l’effettività della base sociale, da intendersi come consapevolezza dei soci di partecipare effettivamente al sodalizio; la partecipazione dei soci alla vita sociale e la qualità di tale partecipazione, ossia l’effettiva sussistenza dei principi di democrazia interna; lo scambio mutualistico tra i soci e l'ente, con particolare riferimento all’effettivo vantaggio conseguito dai soci; la limitazione dello scopo di lucro perseguito dall'ente a quanto consentito dalla legge.
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali (art. 2545- quaterdecies codice civile).
La vigilanza ai sensi del D.L.gs 220/2002 riguarda tutte le tipologie di società cooperative e loro consorzi.
Viene esplicata attraverso le c.d. revisioni ordinarie, che hanno una diversa periodicità a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni delle cooperative.
1. Le società cooperative non aderenti ad alcuna Centrale cooperativa sono sottoposte alla vigilanza (revisioni ordinarie e straordinarie) direttamente da parte del MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, per mezzo di propri revisori.
L’ente pubblico si avvale di professionisti (revisori dei conti) iscritti in un apposito albo e ai quali viene dato uno specifico incarico.
2. Nel caso di società cooperative aderenti ad una Associazione di rappresentanza legalmente riconosciuta, le revisioni ordinarie sono demandate a quest’ultima.
L’attività di revisione viene attuata da revisori incaricati ed abilitati dall’Associazione stessa attraverso corsi promossi direttamente dalle Associazioni di riferimento, previa autorizzazione del Ministero.
La figura del revisore
I corsi, della durata di 90 ore, consentono al revisore di essere iscritto in un apposito albo istituito presso il MISE e di svolgere l’attività di vigilanza avvalendosi di un tesserino di identificazione.
Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall’articolo 2399 del codice civile.
L’attività di vigilanza è volta a garantire la trasparenza di gestione e il corretto funzionamento amministrativo della cooperativa e ad assicurare che le società e gli enti che si dicono mutualistici perseguano effettivamente tali finalità.
La figura del revisore ha il compito di:
1. controllare la situazione economica e gestionale della cooperativa, verificandone la corretta tenuta della contabilità e la regolarità rispetto alle norme di legge e a quelle straordinarie;
2. controllare la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico;
3. verificare che la cooperativa abbia requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali e previdenziali;
4. fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna;
5. in caso di necessità, diffidare la cooperativa ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 220/2002.
2. Revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi - D.M. 6 dicembre 2004
Dal primo gennaio 2005 è in vigore il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004 che disciplina la revisione delle società cooperative e loro consorzi.
La revisione cooperativa ha quale scopo fondamentale quello di fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna e di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e quelle edilizie di cui alla legge n. 59/1992, per le quali, invece, è prevista una revisione annuale.
La revisione viene condotta da uno o più revisori incaricati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Agci, Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop) per le cooperative aderenti a tali strutture o dal Ministero per le cooperative non associate e deve concludersi entro 90 giorni dall’inizio della stessa.
La cooperativa deve mettere a disposizione del revisore tutti i libri, i registri, i documenti e i dati necessari; amministratori e sindaci possono assistere alla revisione.
I risultati di tale procedura devono risultare da apposito verbale il cui testo ufficiale è stato approvato dallo stesso decreto del 6 dicembre 2004.
Al termine delle verifiche detto verbale deve essere trasmesso dal revisore al soggetto che gli ha attribuito l’incarico.
Nel caso in cui il revisore abbia rilevato irregolarità sanabili da parte della cooperativa, provvede ad irrogare una diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro un congruo lasso di tempo e comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90.
Entro 30 giorni dal ricevimento dei risultati conclusivi della revisione, il Ministero o le Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo devono redigere l’Attestato di Revisione secondo il modello approvato dal Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico),
Nel caso in cui le Associazioni di rappresentanza e tutela ritengano, valutati i risultati della revisione, che ricorrano le condizioni per l’adozione nei confronti della cooperativa dei provvedimenti di cui all’art. 12 del D.lgs. 220/2002 (cancellazione Albo Nazionale delle Società Cooperative, gestione commissariale – art. 2543 c.c. – scioglimento per atto d’autorità – art. 2544 c.c. – sostituzione dei liquidatori – art. 2545 c.c. – liquidazione coatta amministrativa – art. 2540 c.c.), entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, lo trasmettono all’Ufficio competente con la relativa proposta.
Nel caso in cui l’Ufficio ritenga ricorrano i presupposti per l’adozione di provvedimenti, li adotta, se sono di sua competenza, oppure trasmette il verbale al Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico),
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione di alcuno dei provvedimenti sopra indicati, entro 30 giorni restituisce, con nota motivata, il verbale all’Associazione per il rilascio dell’Attestato di Revisione.
3. Le ispezioni straordinarie
Il D.L.C.P.S. 1577/1947 non indicava quale fosse lo scopo precipuo dell’ispezione straordinaria e la dottrina prevalente riteneva, ragionevolmente, che le finalità delle due forme di accertamento, in via ordinaria e in via straordinaria, fossero sostanzialmente coincidenti, ravvisandosi una differenza, oltre che nella circostanza che la vigilanza in via straordinaria era sempre riservata ai funzionari del Ministero a differenza dell’ispezione ordinaria, prevalentemente nei presupposti e nella periodicità, stante che l'ispezione straordinaria veniva disposta generalmente in occasione di esposti o segnalazioni e nel caso di situazioni particolarmente rilevanti.
Con la riforma della vigilanza, l’art. 9 del D.Lgs. 220/2002 attribuisce all’ispezione straordinaria finalità parzialmente diverse da quelle già analizzate con riferimento alla revisione.
La distinzione tra le due forme è da ravvisarsi non soltanto nei presupposti e nella tempistica; le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni delle cooperative e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, e nell’attività consulenziale e assistenziale, ma anche negli scopi e nei poteri attribuiti agli ispettori.
L’art. 10 del D. Lgs. 220/02 intitolato “L'ispettore di cooperative” attribuisce esplicitamente a questi il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo e in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività anche presso terzi; quello di convocare e interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo compresi i terzi; il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni; quello di estrarre copia e riprodurre atti; nonché il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
Le ispezioni straordinarie sono disposte unicamente dal Ministero dello Sviluppo Economico in tre casi:
1. sulla base di programmi di ispezioni stabilite a campione;
2. per esigenze di approfondimento derivanti da revisioni cooperative;
3. ogni qualvolta il Ministero ne ravvisi la necessità.
Il primo caso permette di spaziare nel mondo cooperativo e di effettuare ispezioni “a sorpresa”.
Nel secondo caso le ispezioni si basano sui risultati delle revisioni ordinarie, durante le quali il revisore ha segnalato delle irregolarità o situazioni non chiare che, però, possono essere verificate solo attraverso il lavoro di ispettori con poteri di maggiore rilevanza.
Il terzo caso si determina normalmente a seguito di segnalazioni di criticità all’interno degli enti mutualistici pervenute al Ministero.
Ispettori possono essere solo funzionari ministeriali. Quindi le ispezioni straordinarie non possono essere effettuate da revisori incaricati dalle Associazioni nazionali di rappresentanza del Movimento cooperativo.
Le ispezioni straordinarie accertano:
a) l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell’ente;
d) l’esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall’ente;
e) la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività;
f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.
Le ispezioni sia ordinarie che straordinarie hanno un ruolo fondamentale per il mondo cooperativo in quanto sono dirette a verificare il rispetto della mutualità.
4. 23 FEBBRAIO 2015 - REVISIONI COOPERATIVE - Approvata la nuova modulistica
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto 23 febbraio 2015, recante “Approvazione nuova modulistica per l’effettuazione delle revisioni cooperative”.
Il decreto ha approvata la nuova modulistica da utilizzare per la effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative, costituita dai seguenti modelli:
a) Verbale di revisione: sezione Rilevazione e schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre, e Sezione Accertamento (allegato 1);
b) Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 1/D);
c) Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (allegato 2);
d) Relazione di mancata Revisione/Accertamento (allegato 3);
e) Certificazione di avvenuta revisione (allegato 4);
f) Attestazione di avvenuta revisione (allegato 5);
g) Dichiarazione sostitutiva ex art. 6 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (allegato 6);
h) Richiesta di integrazioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 (allegato 7);
i) Supplemento di verifica (allegato 8).
E' stata altresì approvata anche la nuova modulistica da utilizzare per la effettuazione della revisione cooperativa delle Banche di Credito Cooperativo, costituita dai seguenti modelli:
a) Verbale di revisione: sezione Rilevazione, e Sezione Accertamento (allegato 9);
b) Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 10/D);
c) Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (allegato 11);
d) Relazione di mancata Revisione/Accertamento (allegato 12);
e) Certificazione di avvenuta revisione (allegato 13);
f) Attestazione di avvenuta revisione (allegato 14);
g) Dichiarazione sostitutiva ex art. 6 decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 (allegato 15);
h) Richiesta di integrazioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 (allegato 16);
i) Supplemento di verifica (allegato 17).
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5. 23 FEBBRAIO 2015 - SOCIETA’ COOPERATIVE - ISPEZIONI STRAORDINARIE - Dettate nuove diposizioni sulle modalità - Approvata la nuova modulistica
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto 23 febbraio 2015, recante “Disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e approvazione relativa modulistica” .
Il decreto disciplina le modalità, i tempi ed i contenuti delle ispezioni straordinarie, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati, ai sensi dell’ art. 8 e seguenti del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti degli enti cooperativi di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo.
Il decreto, al contempo, ha approvato la modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le società cooperative ed i consorzi di cooperative, costituita dai seguenti modelli, allegati quale parte integrante del presente decreto:
a) Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione e schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre e Sezione Accertamento (allegato 1);
b) Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 2);
c) Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 3);
d) Relazione di mancata Ispezione/Accertamento (allegato 4);
e) Richiesta di integrazioni (allegato 5);
f) Supplemento di verifica (allegato 6).
E’ stata anche approvata la modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le Banche di Credito Cooperativo, costituita dai seguenti modelli:
a) Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione, e Sezione Accertamento (allegato 7);
b) Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 8);
c) Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 9);
d) Relazione di mancata Ispezione/Accertamento (allegato 10);
e) Richiesta di integrazioni (allegato 11);
f) Supplemento di verifica (allegato 12).
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Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Dell’adozione do entrambi i decreti del 23 febbraio 2015 ne è stata comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2015.
La modulistica approvata con i due decreti sarà posta in uso entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della predetta comunicazione.
6. 1° GENNAIO 2018 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 – NOVITA’ PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE IN MATERIA DI VIGILANZA E DI GOVERNANCE - LOTTA ALLE FALSE COOPERATIVE
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. Diversi sono i commi che in qualche modo interessano le società cooperative; citiamo i due principali:
1) I commi dal 238 al 243, in materia di prestito sociale;
2) Il comma 936, in materia di sistema di vigilanza e di governance.
6.1. Le nuove norme sul prestito sociale
Nei commi dal 238 al 243, vengono dettate di nuove norme che disciplinano il prestito sociale, finalizzate ad assicurare maggiori tutele ai soci prestatori.
I commi da 238 a 243 riguardano le società cooperative che ricorrono al prestito sociale stabilendo che i finanziamenti dei soci alle cooperative devono essere “strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale” e non possono superare, come limite massimo, il triplo del capitale sociale.
Dunque, secondo le nuove disposizioni:
a) il prestito sociale potrà essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e quindi le cooperative non potranno essere enti che gestiscono il risparmio. Pertanto, nell’ambito della cooperativa, l’area finanziaria, alimentata dai prestiti sociali, deve avere soltanto una funzione accessoria e strumentale alla propria attività istituzionale (comma 238);
b) l’ammontare complessivo del prestito sociale, a regime, non potrà superare il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. A tale proposito viene disposto che sia introdotta una norma transitoria che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori.
Si ricorda che tale limite è, peraltro già previsto dalla delibera 8 novembre 2016, 584/2016 di Banca d’Italia per le cooperative con più di 50 soci, in vigore dal 1° gennaio 2017.
I provvedimenti attuativi sono soprattutto in capo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), il quale dovrà deliberare - entro il 1° luglio 2018 - in tema di:
– limiti di raccolta del prestito sociale in relazione al patrimonio netto della cooperativa;
– forme di garanzia, alcune delle quali richiamano istituti già disciplinati da Banca d’Italia (garanzie finanziarie personali o reali ovvero schemi di garanzia, anche consortili, promossi dalle società cooperative), altre rappresentano vere e proprie novità, quali la costituzione di un patrimonio separato. Si tratta di garanzie chiamate a tutelare importi pari al 30% del prestito versato dai soci alle cooperative che abbiano una raccolta eccedente i 300.000 € e superiore all’ammontare del patrimonio netto;
– obblighi di informazione e di pubblicità in capo alle cooperative al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
– modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio per le cooperative che raccolgano importi considerevoli di prestito o che eccedano il doppio del patrimonio;
– regimi transitori volti a consentire un adeguamento ordinato alle nuove disposizioni da parte delle cooperative.
Vi sono poi provvedimenti attuativi lasciati alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, quali:
– le forme e le modalità di controllo e monitoraggio sul rispetto delle norme concernenti le suddette forme di garanzia;
– l’implementazione del verbale di vigilanza ai fini dell’osservanza delle disposizioni concernenti il prestito sociale. Con la modifica del comma 1, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 220/2002, la revisione cooperativa dovrà, infatti, essere finalizzata anche ad «accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale» (comma 242).
6.2. Le nuove norme in materia di vigilanza e di governance
Il comma 936:
- modifica il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente (cancellazione dall’Albo delle cooperative, scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici);
- modifica il sistema di governance,
ricorrendo alla modifica del comma 3 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 e degli articoli 2542 e 2545-sexiesdecies del Codice civile.
Il fine è preciso e chiaro: “contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente”.
6.2.1. Il rispetto del carattere mutualistico - Le sanzioni per l'inosservanza
Alla lett. a) del citato comma 936, si modifica il comma 3 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 prevedendo che – fermo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2638 C.C. dove sono previste pene per chi ostacola l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall’Albo nazionale degli enti cooperativi. In questo caso si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità (2545-septiesdecies C.C. e 223-septiesdecies disp. att. C.C.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio al fondo mutualistico ai sensi dell’articolo 2514, primo comma lett. d) C.C..
Con la modifica del comma 5-bis, dello stesso articolo 12, si prevede inoltre che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies C.C. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto, seguendo le procedure che dovranno essere definite con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Secondo quanto stabilito dal successivo comma 5-ter, lo scioglimento di un ente cooperativo dovrà essere comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia delle Entrate anche ai fini dell’applicazione della norma che prevede l’efficacia dell’estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014).
6.2.2. Le novità in materia di governance - Obbligo di amministrazione collegiale
Alla lett. b) del comma 936 si dispone, inoltre, la modifica dell’articolo 2542 C.C., in materia di nomina degli amministratori, con l’aggiunta del seguente comma 1-bis:
”1.bis. L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma”.
Dunque, viene previsto che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.
Alle cooperative (modello S.r.l.) con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma, C.C.) si applica, come per le cooperative modello S.p.a., la norma che limita il mandato degli amministratore a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383 C.C.).
Nel dettaglio: a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono:
- abolite la figura dell’amministratore unico e la scadenza a tempo indeterminato dell’organo amministrativo;
- introdotti il numero minimo di tre componenti e la durata massima per le cariche di tre esercizi.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2018, in quanto la norma non prevede un periodo transitorio.
Di particolare urgenza appare la necessità di disposizioni operative in merito alla modifica dell’art. 2542 Codice civile, secondo la quale le società cooperative - a prescindere dal modello societario di riferimento (S.r.l. o S.p.a.) ovvero dalla sussistenza o meno della mutualità prevalente - dovranno avere un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e che abbia una durata di massimo tre esercizi.
Ne consegue che le società cooperative con amministratore unico o con amministrazione a due sia congiuntiva che disgiuntiva o anche con un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato si trovino in condizione di irregolarità e pertanto costrette a convocare, a cura degli amministratori, l’Assemblea entro il 30 gennaio (a norma dell’art. 2631 c.c.) con all’ordine del giorno, a seconda dei casi, la sostituzione o l'integrazione o la variazione dell'organo amministrativo o della sua durata.
Scendendo nel dettaglio, le società cooperative che sono in qualche modo coinvolte sono quelle che:
- hanno l’organo amministrativo nella forma dell’amministratore unico;
- hanno l’organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione composto da due membri;
- hanno l’organo amministrativo nella forma dell’amministrazione affidata in forma congiunta o disgiunta a più amministratore (solo coop modello s.r.l.);
- hanno l’organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato ovvero per più di tre esercizi (solo coop modello s.r.l.).
Nel caso poi lo statuto della cooperativa preveda unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, si dovrà quanto prima procedere ad una modifica dello statuto, conformandolo alle nuove disposizioni.
6.2.3. La gestione commissariale
Alla successiva lett. c) del comma 936 si dispone, infine, la modifica dell’articolo 2545-sexiesdecies C.C. in tema di gestione commissariale previsto in caso di “gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi”.
Riportiamo, per chiarezza, il nuovo testo dell’articolo, con evidenziate le modifiche apportate:
”1. In caso di [gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi] delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
2. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.
3. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti [di cui al quarto comma].
4. Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati”
Dunque, viene previsto che, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
6.3. Si attendono urgenti chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Le disposizioni che abbiamo appena brevemente commentato sopra stabiliscono sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche (cancellazione dall’Albo delle cooperative, scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici).
Si prevedono sanzioni anche nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Si dispone che lo scioglimento di una cooperativa debba essere sempre comunicato all’Agenzia delle entrate allo scopo di contrastare, in particolare, il fenomeno delle cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per evitare controlli di ogni tipo ed eludere gli obblighi di legge.
Si riforma complessivamente la sanzione della gestione commissariale introducendo, tra l’altro, la figura del commissario ad acta per le irregolarità minori.
Infine, si modificano le norme civilistiche allo scopo di eliminare le figure dell’amministratore unico o degli amministratori senza scadenza di mandato.
Si tratta di istituti per i quali non vengono espressamente previsti decreti ministeriali attuativi o norme transitorie, ma la loro complessità renderà comunque necessario pronunciamenti da parte del Ministero dello Sviluppo economico, sia per dare istruzioni ai fini dell’adeguamento alle nuove norme sugli amministratori, sia per applicare correttamente le sanzioni così come sono state riformulate.
Nel frattempo il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni ai propri revisori sul tema della composizione dell'organo amministrativo delle cooperative.
1) Nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa.
2) Nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio.
SINTESI RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI MISURE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018
A. RIFORMA DEL PRESTITO SOCIALE
- Introduzione del principio generale di stretta funzionalità del prestito sociale al perseguimento dell'oggetto e dello scopo sociale;
- Introduzione del principio che l'ammontare complessivo del prestito sociale non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio netto;
- Introduzione dell'obbligo di garantire il 30% del prestito con garanzie reali o personali o con la costituzione di un patrimonio separato (se il prestito eccede i 300.000,00 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società.
B. MISURE DI CONTRASTO ALLE FALSE COOPERATIVE
- Scioglimento coatto delle cooperative che si sottraggono alla revisione;
- Maggiorazione del contributo di revisione in caso di mancata ottemperanza alla diffida o di mancata comunicazione della perdita della mutualità prevalente;
- Eliminazione della forma amministrativa dell'amministratore unico;
- Eliminazione della durata a tempo indeterminato degli amministratori;
- Introduzione della possibilità di nomina del commissario ad acta per specifici adempimenti;
- Introduzione della possibilità di disporre la gestione commissariale in caso di fondati indizi di crisi.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
6.4. Intervento del Consiglio Nazionale del Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato l'argomento in questione nello Studio n. 9-2018/I, dal titolo "Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo nella legge di bilancio (art. unico, comma 936, legge 27 dicembre 2017, n. 205)" (Approvato dalla
Commissione Studi d’Impresa il 19 gennaio 2018).
Lo studio affronta il tema degli adeguamenti cui sono tenute le
cooperative per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, del nuovo testo dell’art. 2542 c.c., con il quale, da un lato, si prevede che l’amministrazione della società debba essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti e, dall’altro lato, si impone l’applicazione a tutte le cooperative, a prescindere dal rinvio alla disciplina delle S.p.a. o delle S.r.l., della disposizione contenuta nell’art. 2383, comma 2, c.c., che impone il limite di tre esercizi per la
durata del mandato dell’organo amministrativo.
Nomina di un organo collegiale
Il comma 936 dell’art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore dal 1° gennaio 2018, modifica alcune disposizioni codicistiche in materia di composizione dell’organo amministrativo delle società cooperative. Viene, infatti, introdotto, dopo il primo comma dell’art. 2542 c.c., un nuovo comma a tenore del quale «L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma».
Si tratta di modifiche rilevanti, con cui, da un lato, si esclude definitivamente la possibilità di ricorrere all’amministratore unico e,
dall’altro lato, estendendo a tutte le cooperative la regola della durata massima della nomina a tre esercizi, si impedisce che vi siano amministratori senza scadenza di mandato.
Da notare che, nell’imporre la composizione collegiale dell’organo di amministrazione, il legislatore non ha in alcun modo previsto una disciplina transitoria né tantomeno dettato specifiche regole
per l’adeguamento o un termine per procedervi.
Manca, in sostanza, qualsiasi elemento, anche in forma minimale, di transitorietà, come invece avvenuto in altri interventi riguardanti la composizione degli organi delle società.
Nel caso in esame mancano tanto un termine entro il quale le società debbono adeguare gli statuti, quanto una disciplina relativa alla cessazione del rapporto gestorio relativo all’amministratore unico in carica, mentre l’unico dato certo è costituito dall’entrata in vigore della norma: 1° gennaio 2018.
La portata imperativa del nuovo comma dell’art. 2542, c.c. è fuori discussione: l’organo amministrativo deve esser formato da almeno tre soggetti. Dall’utilizzo dell’indicativo presente - fa notare il CNN - si desume il valore imperativo della disposizione, sicché la composizione monocratica diviene incompatibile con il tipo società cooperativa.
Occorre muovere dalla considerazione - scrive il CNN - "per cui, in mancanza di norma transitoria, dal 1° gennaio 2018, la cooperativa non potrebbe più esser amministrata da un amministratore unico. A stretto rigore, l’espunzione – automatica, per effetto di norma inderogabile (o a seguito di formale adeguamento ad essa) – della previsione che legittima l’istituzione di un organo in composizione monocratica andrebbe riguardata alla stregua di un’ipotesi di decadenza".
Le conseguenze di tale possibile ricostruzione, tuttavia, sarebbero particolarmente negative, in ragione del fatto che nelle cooperative interessate potrebbe non esservi il collegio sindacale, organo cui l’art. 2385, comma 3, c.c. e, soprattutto, l’art. 2386, comma 5, c.c., attribuiscono specifiche funzioni in circostanze come queste, essendo esso tenuto all’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione dall’ufficio degli amministratori per qualsiasi causa e a convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina dell’organo amministrativo, e ad esso spettando in tale fase il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Sembra, tuttavia, più convincente la prospettiva, per cui "la norma sarebbe da intendersi non come norma direttamente applicabile e comportante effetti immediati sui rapporti in corso, ma come norma che impone un obbligo alla società e, per essa, all’amministratore unico,
tenuto a convocare senza indugi o l’assemblea per procedere all’adeguamento e a nominare, nella stessa sede, il consiglio di amministrazione".
Sin quando tale adeguamento non intervenga – ferma restando la non conformità delle regole organizzative alla legge – l’amministratore unico resterebbe in carica, non essendosi verificata alcuna causa di cessazione del rapporto. In altri termini, non si tratterebbe, in tal caso neppure di
prorogatio né si avrebbe una limitazione dei poteri ad esso spettanti.
Resta da risolvere il problema della tempistica in cui procedere a
tale adeguamento e delle conseguenze del suo mancato rispetto.
Considerato che la nuova disciplina è in vigore dal 1° gennaio, si deve ritenere che la società – e per essa il suo amministratore unico – sia già obbligata a provvedervi, anche se appare comunque arduo, nel silenzio del legislatore, definire termini, anche sul piano sistematico.
Innanzitutto è evidente che si dovrà provvedere senza indugio alla convocazione, e potrebbe anche evocarsi, alla stregua di quanto prevede l’art. 2631, c.c., quello di trenta giorni dal momento in cui si è a conoscenza del presupposto (l’entrata in vigore della norma) che obbliga alla
convocazione dell’assemblea.
Ferma restando la tempestività della convocazione, quanto al momento in cui tenere l’assemblea per l’adeguamento e la nomina del nuovo organo amministrativo - scrive il CNN - "si potrebbe eventualmente far coincidere detto momento con quello di approvazione del bilancio di esercizio (se il relativo esercizio si fosse chiuso al 31 dicembre), in una prospettiva coerente con la cessazione del rapporto di amministrazione in essere cui riferire anche il momento finale, rappresentato appunto dalla delibera di approvazione del bilancio con cui si procede alla valutazione dell’operato dell’amministrator".
Tenuto conto anche dei controlli cui sono soggette le società cooperative, sottoposte a vigilanza da parte del Ministero competente, non sembra, sempre secondo il CNN, che tale termine sia poi ulteriormente procrastinabile.
Durata in carica degli amministratori nominati
Stando a quanto disposto nel secondo periodo del nuovo comma introdotto dalla legge di bilancio all’art. 2542, c.c., alle cooperative con numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro si applica il comma 2 dell’art. 2383, c.c.: dunque, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
La norma riguarda quelle cooperative che, per ragioni dimensionali, possono statutariamente far riferimento alla disciplina delle società a responsabilità limitata, posto che per quelle che fanno riferimento alla disciplina delle società per azioni il disposto del comma 2 dell’art.
2383, c.c. già trovava diretta applicazione.
Sotto tale profilo, la normale rieleggibilità (che per le cooperative S.p.a. è espressamente sancita dal comma 3 dello stesso art. 2383, c.c., direttamente applicabile) appare anche per le cooperative S.r.l. fuori discussione.
In sostanza, con la legge di bilancio, per tutte le cooperative – facciano esser riferimento al modello azionario o a quello a responsabilità limitata – la nomina di ciascun componente l’organo amministrativo non potrà avere una durata superiore ai tre esercizi, decorsi i quali lo stesso sarà rieleggibile ove ciò non sia escluso dallo statuto.
Anche in questo caso il legislatore omette qualsiasi riferimento ad aspetti di diritto transitorio, ponendosi quindi il problema se il limite di tre esercizi valga anche per gli amministratori in carica.
Pur tenendo conto della finalità della norma – volta ad evitare le cariche “a vita” - sembra - scrive ancora il CNN - "preferibile una soluzione affermativa, e che quindi il limite in esame trovi applicazione anche per gli amministratori già nominati, ma senza poter tener conto del momento in cui detta nomina è avvenuta, pena altrimenti una inammissibile retroattività della norma: in altre parole, il limite di
tre esercizi inizia a decorrere da quello in corso".
Pertanto, il termine massimo di durata di tre esercizi dell’incarico degli amministratori - conclude il CNN - "dovrebbe iniziare a decorrere dall’inizio dell’esercizio in corso al momento dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 2542 c.c. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che per le società il cui esercizio è iniziato il 1° gennaio 2018, gli amministratori in carica a tale data dovrebbero scadere alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020".
. Se vuoi scaricare il testo dello Studio n. 9-2018/I, clicca QUI.
7. COOPERATIVE - Nuove sanzioni a decorrere dal 1° giugno 2023
L’articolo 1, comma 936, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) - al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente - ha previsto la modifica, inter alia, dell'articolo 12, comma 5-bis del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, secondo il quale agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del Codice civile, è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto e che le procedure per l'applicazione di tale maggiorazione dovranno essere definite con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Il decreto con il quale sono state definite le procedure per l’applicazione di tale maggiorazione è stato emanato dall’allora Ministero dello sviluppo economico dopo 4 anni ed è il decreto 21 novembre 2021.
Alla cooperativa può essere irrogata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento della maggiorazione del contributo di revisione biennale pari a tre volte l’importo dovuto in tre casi:
1. la cooperativa non ottempera alla diffida impartita dal revisore per l’eliminazione di irregolarità sanabili senza giustificato motivo;
2. la cooperativa che ha perso la qualifica di cooperativa mutualità prevalente in quanto per due esercizi consecutivi non ha rispettato la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. e non ha ottemperato quanto previsto dall’art. 2545 octies c.c.;
3. la cooperativa ha perso la qualifica di cooperativa mutualità prevalente in quanto ha modificato le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 c.c. e non ha ottemperato quanto previsto dall’art. 2545 octies c.c.
Se durante l’ispezione mutualistica il revisore o l’ispettore verifichi la sussistenza di uno dei tre casi previsti dall’articolo 12, comma 5-bis, D.Lgs. n. 220/2002, è tenuto a compilare uno specifico modello di contestazione che dovrà essere trasmesso entro tre giorni al Ministero.
In particolare, il revisore o l’ispettore che, in sede di accertamento, verifica che la cooperativa non ha provveduto, a seguito di diffida ad eliminare le irregolarità sanabili senza giustificato motivo o non ha ottemperato agli obblighi indicati dall’articolo 2545 octies c.c., deve:
1. contestare immediatamente la violazione al legale rappresentante o alla persona delegata all’ispezione;
2. compilare e consegnare sottoscrivere il modulo allegato al decreto;
3. trasmettere entro tre giorni il modulo alla divisione V della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero tramite PEC a dgv.div05@pec.mise.gov.it.
Se il legale rappresentante si rifiuta di sottoscrivere l’atto di contestazione, il revisore è tenuto a trasmetterlo tramite posta all’inizio di posta certificata della cooperativa o tramite raccomandata.
La Divisione V del Ministero delle imprese e del made in Italy provvederà ad applicare la sanzione amministrativa.
La cooperativa può pagare in misura ridotta del 30% la sanzione prevista se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla notifica.
La cooperativa entro il termine di 30 giorni dalla notifica può inoltrare alla stessa Divisione V scritti difensivi e documenti per chiedere il riesame del provvedimento.
In questo caso, il Ministero può:
1. ritenere fondata la contestazione e comunicare la somma della sanzione amministrativa e ingiungere il pagamento;
2. emettere provvedimento motivato di archiviazione qualora non ritenga fondata la contestazione.
Se la cooperativa si trova in condizioni economiche disagiate, il Ministero può consentire che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a 30 e ciascuna rata non può essere inferiore a 30 euro.
Nel caso la cooperativa non ottemperi al pagamento delle rate anche per una sola volta, è tenuta al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procede alla riscossione tramite esecuzione forzata.
. Se vuoi consultare il testo del D.M. 25 novembre 2021, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del modulo di contestazione,, clicca QUI.
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SOCIETA’ COOPERATIVE - REVISIONI PERIODICHE MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI
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1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL BIENNIO 2007-2008
1.1. Enti cooperativi
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con tre decreti del 18 dicembre 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2007, ha definito le nuove modalità di accertamento e riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative per le ispezioni ordinarie. E’ stato inoltre fissato l’ammontare del contributo per le spese della revisione ordinaria per il biennio 2007-2008, che non viene modificato per le società cooperative diverse dalle banche.
Le cooperative dovranno versare un contributo:
• di 260,00 euro, per le società con non più di 100 soci, un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e con un fatturato fino a 75.000,00 euro;
• di 630,00 euro, per le società che hanno un numero di soci compreso tra 101 e 500 soci, un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro e un fatturato da 75.000,01 e 300.000,00 euro;
• di 1.250,00 euro, per le società che hanno un numero di soci superiore a 500, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 e un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 euro;
• di 1.600,00 euro, per le società che hanno un numero di soci superiore a 500, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 e un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 euro;
• di 2.200,00 euro, per le società che hanno un numero di soci superiore a 500, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 e un fatturato superiore a 2.000.000,00 euro.
1.2. Banche di credito cooperativo
Per le banche di credito cooperativo si tratta di un debutto introdotto dal D.M. 22 dicembre 2005.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, le banche di creduto cooperativo dovranno versare un contributo.
• di 1.900,00 euro, per le società con non più di 980 soci e con il totale delle attività non superiore a 124 milioni di euro;
• di 3.600,00 euro, per le società che hanno un numero di soci compreso tra 981 e 1680 soci e il totale attivo compreso tra 124 e 290 milioni di euro;
• di 6.400,00 euro, per le società con più di 1680 soci e il totale attivo superiore a 290 milioni di euro.
Il contributo deve essere calcolato in base ai parametri relativi al 31 dicembre 2006 e va versato entro 10 maggio 2007.
1.3. Modalità di versamento e sanzioni
Uno dei tre decreti regola le modalità di accertamento e di riscossione del contributo e stabilisce che il versamento dei contributi deve essere eseguito solo tramite l’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello F24, indicando i seguenti codici:
• 3010: per il contributo biennale;
• 3011: per la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
• 3014: per le eventuali sanzioni.
Per il mancato, ritardato o insufficiente versamento il competente Ufficio della Direzione Generale per gli enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico determina, per gli enti cooperativi vigilati dal Ministero stesso, il contributo, con l'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei parametri risultanti dall'ultimo documento agli atti. Qualora entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio l'ente non avrà provveduto al pagamento, la Direzione generale stessa provvederà all'iscrizione a ruolo.
1.4. Compensazione crediti
Le società cooperative che abbiano versato più di quanto da loro dovuto a titolo di contributo biennale di revisione o di quota sugli utili possono chiedere di essere autorizzate ad utilizzare tali somme per compensare altri pagamenti da effettuare tramite il Mod. F24. Per la richiesta è stato predisposto un apposito modello.
- Si riporta il: . Modello per la richiesta di compensazione del contributo biennale di revisione e/o quota sugli utili di esercizio.
2. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL BIENNIO 2009-2010
2.1. Enti cooperativi
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto 15 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009, ha definito le nuove modalità di accertamento e riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative per le ispezioni ordinarie. E’ stato inoltre fissato l’ammontare del contributo per le spese della revisione ordinaria per il biennio 2009-2010. Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti Normativi.
2.2. Banche di credito cooperativo
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto 15 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, ha definito la misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2009/2010. Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti Normativi.
2.3. Importi, modalità di versamento e sanzioni
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2008.
L'ammontare del contributo dipende: - dal numero dei soci, - dal capitale sottoscritto e - dal valore della produzione (fatturato).
Il contributo per il biennio 2009/2010 è aumentato:
- del 50% per le società cooperative soggette a revisione annuale e
- del 30% per le cooperative sociali.
I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i consueti codici tributo riportati più avanti.
I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.
Il termine per il pagamento del contributo è il 19 maggio 2009.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e' di novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009.
Il decreto del 15 dicembre 2008, all'articolo 6, regola le modalità di accertamento e di riscossione del contributo e stabilisce che il versamento dei contributi deve essere eseguito solo tramite l’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello F24, indicando i seguenti codici:
• 3010: per il contributo biennale; per la maggiorazione del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie); interessi per ritardato pagamento
• 3011: per la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
• 3014: per le eventuali sanzioni.
Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, il quale stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 7).
Per quanto riguarda le Banche di credito cooperativo Il decreto del 15 dicembre 2008, all'articolo 4, regola le modalità di accertamento e di riscossione del contributo e stabilisce che il versamento dei contributi deve essere eseguito solo tramite l’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello F24, indicando i seguenti codici:
• 3010: per il contributo biennale; per la maggiorazione del contributo; interessi per ritardato pagamento
• 3014: per le eventuali sanzioni.
3. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL BIENNIO 2011-2012
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11 aprile 2011 due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico emanati il 10 febbraio 2011, con i quali è stata determinata la misura del contributo dovuto, rispettivamente, dagli enti cooperativi e dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2011 – 2012.
3.1. ENTI COOPERATIVI
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto 11 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11 aprile 2011, ha determinato la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese di revisione degli stessi enti per il biennio 2011-2012.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti Normativi.
3.1.1. Importi, modalità di versamento e sanzioni
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.
L'ammontare del contributo dipende:
- dal numero dei soci,
- dal capitale sottoscritto e
- dal valore della produzione (fatturato).
Il contributo per il biennio 2011/2012, come determinato all'art. 1 di entrambi i decreti, è aumentato:
- del 50% per le società cooperative soggette a revisione annuale e
- del 30% per le cooperative sociali.
Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.
Secondo quanto stabilito all'art. 5 del decerto in commento, sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012.
Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto.
Il contributo, secondo quanto stabilito all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2006, dovrà essere versato entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che determina la misura dello stesso per il biennio di riferimento.
Per gli enti cooperativi costituiti nel corso del biennio il termine di cui sopra decorre dalla data di
iscrizione nel Registro delle imprese.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, e'
determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.
Importi - Fasce e Parametri
Le cooperative dovranno versare un contributo:
• di 280,00 euro, per le società con non più di 100 soci, un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e con un fatturato fino a 75.000,00 euro;
• di 680,00 euro, per le società che hanno un numero di soci compreso tra 101 e 500 soci, un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro e un fatturato da 75.000,01 e 300.000,00 euro;
• di 1.350,00 euro, per le società che hanno un numero di soci superiore a 500, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 e un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 euro;
• di 1.730,00 euro, per le società che hanno un numero di soci superiore a 500, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 e un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 euro;
• di 2.380,00 euro, per le società che hanno un numero di soci superiore a 500, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 e un fatturato superiore a 2.000.000,00 euro.
I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici:
• 3010: per il contributo biennale; per la maggiorazione del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie); interessi per ritardato pagamento
• 3011: per la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
• 3014: per le eventuali sanzioni.
Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, il quale stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 7).
3.2. BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto 10 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11 aprile 2011, ha definito la misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti Normativi.
3.2.1. Importi, modalità di versamento e sanzioni
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.
L'ammontare del contributo dipende:
- dal numero dei soci,
- dal capitale sottoscritto e
- dal valore della produzione (fatturato).
Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.980,00 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il
biennio 2011/2012.
Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.
Importi - Fasce e Parametri
Le Banche di Credito cooperativo dovranno versare un contributo stabilito nelle seguenti misure.
• di 1.980,00 euro, per le società con non più di 980 soci e con il totale delle attività non superiore a 124 milioni di euro;
• di 3.745,00 euro, per le società che hanno un numero di soci compreso tra 981 e 1680 soci e il totale attivo compreso tra 124 e 290 milioni di euro;
• di 6.660,00 euro, per le società con più di 1680 soci e il totale attivo superiore a 290 milioni di euro.
Il contributo deve essere calcolato in base ai parametri relativi al 31 dicembre 2006 e va versato entro 10 maggio 2007.
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti
codici tributo:
• 3010: per il contributo biennale; per la maggiorazione del contributo; interessi per ritardato pagamento
• 3014: per le eventuali sanzioni.
I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dalle banche di credito cooperativo associate, sono riscossi con le
modalita' stabilite dalle Associazioni stesse.
Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera' ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalita' di
accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 5).
3.3. MODULISTICA
Nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono inoltre scaricabile i modelli dei verbali di revisione e di ispezione straordinaria e la nuova tabella dei compensi dei revisori.
. Se vuoi scaricare il modello relativo al Verbale di revisione , clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il modello relativo al Verbale di ispezione straordinaria , clicca QUI.
4. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL BIENNIO 2013-2014
4.1. ENTI COOPERATIVI
4.2. BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013, il decreto 12 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.
5. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL BIENNIO 2015-2016
Con Decreto ministeriale 20 gennaio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha:
a) fissato la misura del contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative alla revisione, per il biennio 2015/2016;
b) determinato la misura del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione per il biennio 2015/2016;
c) determinato la misura del contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione per il biennio 2015/2016.
Il decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2015.
Dopo aver indicato le modalità per determinare l’importo dovuto dalle diverse categorie di soggetti obbligati, il decreto indica la modalità di pagamento che deve avvenire tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributi:
- 3010 contributo biennale, maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie), interessi per ritardo pagamento;
- 3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie, interessi per ritardato pagamento;
- 3014 sanzioni.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative.
Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale quindi al 28 giugno 2015 che cadendo di domenica, viene prorogato al 29 giugno.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi accedere al portale delle cooperative, clicca QUI.
6. APRILE 2017 - MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL BIENNIO 2017-2018
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2017, il Decreto 3 marzo 2017, recante “Contributo per le spese relative all'attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2017-2018”.
Con tale decreto è stata fissata la misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per le spese relative all'attività di vigilanza sugli stessi enti per il biennio 2017/2018. Lo stesso verrà corrisposto sulla base dei parametri e nella misura Indicata, rispettivamente, nella tabella di cui agli articoli 1, 2 e 3.
L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2016.
Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2017.
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 3010 – 3011 – 3014 (sanzioni).
Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.
L'inottemperanza alle disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, comporta per le società cooperative e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della citata norma, la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
Il testo del decreto viene riportato dei Rifrimenti normativi.
7. APRILE 2019 - MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL BIENNIO 2019-2020 <
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2019, il Decreto 17 febbraio 2019, recante “Contributo di vigilanza dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020”.
Con tale decreto è stata fissata la misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per le spese relative all'attività di vigilanza sugli stessi enti per il biennio 2019-2020. Lo stesso verrà corrisposto sulla base dei parametri e nella misura Indicata, rispettivamente, nella tabella di cui agli articoli 1, 2 e 3.
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- Codice 3010: contributo biennale maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) -interessi per ritardato pagamento
- Codice 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
- Codice 3014: sanzioni.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.
Il termine per il versamento del contributo e' fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006, e precisamente entro il 23 luglio 2019 (art. 9).
Per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 8).
Il testo del decreto viene riportato dei Rifrimenti normativi.
. Se vuoi accedere al portale delle cooperative, clicca QUI.
8. AGOSTO 2019 - MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL BIENNIO 2021-2022 - Versamento entro il 16 novembre
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021, il decreto ministeriale 11 giugno 2021 con il quale viene determinato il contributo di vigilanza dovuto dagli enti cooperativi per il biennio 2021/2022.
Il provvedimento conferma sia i parametri di riferimento per il calcolo del dovuto e l’entità del medesimo per ciascuna fascia delle società cooperative, delle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso, facendo riferimento a quelli del bilancio d’esercizio con data di chiusura nell’anno 2020.
Per le società cooperative, il contributo va da un minimo di 280,00 euro ad un massimo di 2.380,00 euro ed è suddiviso in cinque fasce in relazione al numero dei soci, al capitale sottoscritto e al valore della produzione.
Per le banche di credito cooperativo sino previste tre fasce da un minimo di 1.980,00 euro a un massimo di 6.600,00 euro in relazione al numero dei soci e al totale dell’attivo (art. 2).
Per le società di mutuo soccorso sono previste tre fasce da un minimo di 280,00 euro ad un massimo di 840,00 euro in relazione al numero dei soci e ai contributi mutualistici (art. 3).
Il contributo è dovuto nell’entità prevista dalla fascia nella quale ricade il parametro più elevato.
E’ prevista una maggiorazione del 50% per gli enti soggetti a revisione annuale in base all’articolo 15 della Legge n. 59/2992:
• Cooperative edilizie iscritte all’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio ridotto al 10% in assenza di interventi edilizi;
• Con fatturato superiore a 28.113211, 44 euro ovvero che detengono partecipazione di controllo in Srl.
Per le cooperative sociali ex lege n. 381/1991 è prevista una maggiorazione del 30%.
L’importo, determinato sulla base di alcuni parametri, dovrà essere versato con modello F24 entro il 16 novembre 2021 (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, come disposto dall’art. 9).
Per gli enti di nuova costituzione, il termine di versamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese facendo riferimento ai parametri rilevabili in tale momento mentre sono esonerati gli enti che si iscriveranno nel Registro dopo il 31 dicembre 2021.
Gli enti che deliberano lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo sono, invece, tenuti al pagamento nella misura minima oltre le maggiorazioni.
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
• Codice 3010: contributo biennale maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
• Codice 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
• Codice 3014: sanzioni.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative (art. 6).
I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse (art. 7).
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BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI ALL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COMMISSARIO LIQUIDATORE, COMMISSARIO GOVERNATIVO E LIQUIDATORE DI ENTI COOPERATIVI
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1. La nomina dei commissari e liquidatori - Normativa di riferimento
Secondo quanto disposto dal comma 1, dell’art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale), del Codice Civile, in n caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Il successivo articolo 2545-septiesdecies (Scioglimento per atto dell'autorità) stabilisce che l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel Registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.
Infine,. Il comma 1, dell’articolo 2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori) stabilisce che, in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
Secondo quanto stabilito dall’art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400 (Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi), nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori è fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce.
La terna deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.
2. La formazione e la tenuta della banca dati – Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
Con la circolare del 25 giugno 2015, Prot. 000574, la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, ha dettato le nuove procedure per l’aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato dello stesso Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, di cui agli artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del Codice Civile.
A due anni dalla istituzione della banca dati si è reso necessario procedere ad un aggiornamento e ad un perfezionamento delle procedure per la raccolta delle manifestazioni d’interesse dei professionisti interessati.
A tal fine, gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, sono invitati a presentare - esclusivamente per via telematica - al seguente indirizzo di posta certificata: dgvesgc.div06@pec.mise.gov.it e utilizzando la seguente dicitura: “elenco commissari governativi e liquidatori enti cooperativi”, la richiesta di inserimento nella banca dati.
Gli interessati dovranno utilizzare gli appositi modelli forniti in allegato alla circolare, e precisamente: la domanda di inserimento nella banca dati, corredata dall’autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal curriculum vitae e da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Dell’avvenuto inserimento nella banca dati sarà resa conferma con lo stesso mezzo telematico.
Le dichiarazioni dovranno essere aggiornate ogni due anni, fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere del biennio dalla iscrizione, si procederà d’ufficio alla cancellazione dall’elenco.
Coloro che risultano iscritti nella banca dati esistente, se interessati al mantenimento della propria iscrizione, dovranno regolarizzare la propria iscrizione secondo le disposizioni contenute nella circolare in commento.
In mancanza della citata regolarizzazione, si provvederà a cancellare le iscrizioni non rispondenti alle nuove procedure.
Nella circolare viene precisato che la scelta dei professionisti avviene - di regola - nel rispetto dei seguenti criteri:
1) criterio territoriale: di massima, salvo il caso che ragioni di opportunità legate alla specificità della situazione, inducano la Direzione ad incaricare un professionista non appartenente alla circoscrizione ove ha sede la società, saranno preferiti -ai fini dell’attribuzione dell’incarico- i professionisti aventi la propria sede professionale nella provincia ove ha sede la società/ente cooperativo o nei territori limitrofi. In ogni caso la designazione di un professionista non residente ove ha sede la cooperativa non può comportare spese ed oneri aggiuntivi. Per tale motivo i professionisti interessati sono invitati a segnalare eventuali domiciliazioni professionali secondarie e aggiuntive;
2) criterio di rotazione: gli incarichi saranno attribuiti in modo da tendere alla uniformità della distribuzione tra i professionisti inseriti nella banca dati; tale criterio dovrà essere coniugato con il criterio della massima efficienza, dovendosi privilegiare la attribuzione di più incarichi al medesimo professionista, nei casi in cui risulti opportuna una gestione unitaria delle liquidazioni ovvero in quelli in cui la esiguità dell’attivo da realizzare consigli l’opportunità di aggregare più incarichi in modo da massimizzare le conseguenti sinergie operative e realizzare economie di scala;
3) criterio di gradualità, ovvero a partire dall’affidamento di procedure di minori dimensioni e complessità in relazione alle quali riscontrare la capacità professionale e la efficacia dell’azione del professionista incaricato;
4) criterio del merito, comprovato dall’efficace svolgimento degli incarichi affidati.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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Il Ministero dello Sviluppo Economico si occupa nel settore cooperativo di effettuare una attività di vigilanza, relativa non direttamente agli aspetti giuslavoristici e tributari quanto invece a quelli più propriamente mutualistici e societari.
L'attività riguarda in particolare l’adozione dei provvedimenti sanzionatori dello scioglimento, della gestione commissariale, della sostituzione dei liquidatori volontari e quello parafallimentare della liquidazione coatta amministrativa. Il Ministero svolge inoltre attività di formazione e di promozione del settore.
. Se vuoi visitare il sito del Ministero nella parte dedicata alle società cooperative, clicca QUI.
. Se vuoi visitare il sito del Ministero nella parte dedicata alla vigilanza sugli enti cooperativi, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Decreto 18 dicembre 2006: Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese, relative alla revisione per il biennio 2007/2008.
. Decreto 18 dicembre 2006: Determinazione della misura del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo, per le spese relative alla revisione per il biennio 2007/2008.
. Decreto 18 dicembre 2006: Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, per le spese relative alle revisioni periodiche.
. Decreto 15 dicembre 2008: Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2009/2010.
. Decreto 15 dicembre 2008: Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2009/2010.
. D.M. 5 marzo 2010: Disciplina del rimborso spese per le attivita' di revisione cooperativa e/o ispezione straordinaria da svolgersi oltre 100 km dalla sede di servizio da parte del personale MISE nonche' i compensi per le sole revisioni alle banche di credito cooperativo.
. D.M. 10 febbraio 2011: Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012.
. D.M. 10 febbraio 2011: Determinazione della misura del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012.
. D.M. 12 dicembre 2012: Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.
. D.M. 7 febbraio 2013: Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.
. D.M. 20 gennaio 2015: Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Societa' cooperative e i loro consorzi, dalle Banche di credito cooperativo e dalle Societa' di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione - biennio 2015/2016.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali - Circolare del 25 giugno 2015, Prot. 000574: Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.
. DECRETO 3 marzo 2017: Contributo per le spese relative all'attivita' di vigilanza dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso, per il biennio 2017-2018.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 27 febbraio 2019: Contributo di vigilanza dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 11 giugno 2021: Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021-2022.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 25 novembre 2021: Procedura per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui dell’art. 12, comma 5-bis del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 25 novembre 2021 - Modulo di contestazione.
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