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SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE E DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI - ALBO NAZIONALE - ELENCO DEI COMMISSARI GOVERNATIVI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE FRUENTI DI CONTRIBUTO PUBBLICO





ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE EDILIZIE
FORMAZIONE E TENUTA


1. La natura e la funzione dell’Albo

L’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ha istituito, presso la Direzione Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
Le iscrizioni e le cancellazioni dall’albo sono disposte dal Comitato per l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, composto da:
a. il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
b. quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;
c. un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
d. un membro designato dal Ministro delle Infrastrutture;
e. tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l’edilizia residenziale.

All’albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano attualmente iscritti all’Albo nazionale delle società cooperative, istituito, con il decreto 23 giugno 2004, presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a. siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro (lire cinquecentomila);
b. abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
c. siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci
.

Possono essere sospesi dall’albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.


2. La vigilanza sulle cooperative

2.1. Vigilanza e controlli amministrativi

Il Codice civile prevede che le società cooperative siano soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalla legge speciali (art. 2545-quaterdecies).
La disciplina inerente alla vigilanza e ai controlli "esterni" sulle società cooperative è stata ampiamente rivista dal D.Lgs. n. 220/2002 e dal successivo D. Lgs. n. 6/2003 contenente la riforma del diritto societario.
I due provvedimenti hanno razionalizzato il sistema previgente, dettato principalmente dalla legge n. 59/1992 e dalla legge Basevi.
La vigilanza sulle cooperative è affidata in primo luogo al Ministero dello Sviluppo Economico, presso il quale opera la Commissione centrale per le cooperative (art. 18 legge Basevi).
Le cooperative di assicurazione sono soggette al controllo dell'ISVAP, le cooperative di credito a quello della Banca d'Italia.
Per le cooperative aventi sede nei territori delle Regioni a statuto speciale la vigilanza è affidata alla Regione stessa.
La legge n. 59/1992 ha differenziato il sistema dei controlli ordinari sulle cooperative, suddividendo le società cooperative in tre distinte categorie.
Le ispezioni ordinarie verificano l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto, la sussistenza dei requisiti prescritti per le agevolazioni tributarie e di altra natura, il regolare funzionamento contabile e amministrativo, il regolare svolgimento dell'attività, la consistenza patrimoniale e lo stato delle attività e passività (art. 9. D. Lgs.C.P.S. n. 1577/1947).
Gli ispettori possono consultare tutti i libri in possesso della società.
Delle ispezioni deve essere redatto un verbale in triplice copia.
Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà delegare espressamente e nominare propri funzionari o altri funzionari dello Stato.
Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi sono tenuti a affiggere presso la sede sociale in luogo accessibile ai soci un estratto del verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti, o consegnare quest'estratto ai soci entro 60 giorni dalla firma del verbale medesimo.
Se in seguito alle ispezioni emergono delle irregolarità, il Ministero può diffidare la cooperativa alla regolarizzazione e in mancanza può disporre la cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi e la decadenza da ogni beneficio di legge.
Inoltre, in caso di irregolare funzionamento della società, ad esempio, l'autorità governativa può, infatti, revocare gli amministratori e i sindaci (art. 2545-sexdecies c.c.) e affidare la gestione della società ad un commissario governativo, il quale non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione dell'autorità governativa, salvo che il provvedimento di nomina non disponga altrimenti.
Può essere disposto invece lo scioglimento di autorità e la liquidazione coattiva della società (art. 2545-septiesdecies c.c.) nel caso in cui la cooperativa:
• non persegua lo scopo mutualistico;
• non sia in grado di perseguire gli scopi sociali;
• sia rimasta inattiva per due anni,
• per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio annuale.

Le cooperative edilizie che non abbiano depositato i bilanci degli ultimi due anni non solo sono sciolte di diritto ma perdono anche la personalità giuridica.

2.2. Vigilanza e controllo giudiziario

L'art. 2545-quinquiesdecies C.C. prevede che i fatti previsti dall'art. 2409 (fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate) possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.
L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

2.3. La certificazione di bilancio

Secondo quanto stabilito al 2° comma dell’articolo 15, della legge n. 59/1992, le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dello Sviluppo Economico, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.
Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 novembre 2006 è stato approvato lo schema di convenzione che le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo sono tenute ad adottare con le società di revisione che certificano il bilancio agli enti cooperativi aderenti.


3. L’iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative

Il D.M. 23 giugno2004 ha istituito l’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’albo sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione ed è gestito con modalità informatiche dal Ministero dello Sviluppo Economico.
In esso si iscrivono:
- le società cooperative a mutualità prevalente;
- le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
L'iscrizione all'albo è importante, oltre a fini anagrafici, anche per la fruizione di benefici fiscali.

L'albo si costituisce in due sezioni:
1. cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512, 2513, 2514 C.C.);
2. cooperative diverse da quelle della mutualità prevalente.

Le Società Cooperative devono presentare la domanda all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della Cooperativa.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata con supporto informatico e firma digitale.
La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo informatico "C17 Modulo Albo Cooperative".

Alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi viene chiesto, come previsto dall’art. 13, comma 7, lett. a), della legge n. 59/1992, di indicare il numero dei soci ed eventualmente di sottoscrivere che "alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro".


4. La radiazione dall’Albo nazionale delle società cooperative

4.1. La radiazione dall'Albo nazionale

Secondo quanto stabilito dal comma 7, dell'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), all'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel Registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, e nello Schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;
b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci
.

Al comma 9 si stabilisce che possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.

Nel successivo comma 11 si stabilisce infine che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi predispone l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


4.2. Elenco delle società radiate dall'Albo al 31 dicembre 2012

Con un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che il Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'Albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2012 perche' prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perche' soggette all'applicazione del comma 9.

. Se vuoi scaricare l'elenco integrale direttamente dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


ELENCO DEI COMMISSARI GOVERNATIVI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE FRUENTI DI CONTRIBUTO PUBBLICO
FORMAZIONE E TENUTA


1. 30 APRILE 2020 - COMMISSARI GOVERNATIVI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE FRUENTI DI CONTRIBUTO PUBBLICO - Dettate le modalità per l’aggiornamento dell’Elenco - Dichiarazioni di interesse entro il 30 giugno

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che è necessario procedere all’aggiornamento dell'elenco dei commissari governativi delle cooperative edilizie fruenti di contributo pubblico, in quanto, essendo costituito nel 2009, decade alla data del 1° luglio 2020.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, clicca QUI.


1.1. Le competenze dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico

Le “cooperative a contributo erariale” sono quelle fruenti di un finanziamento pubblico e disciplinate per la prima volta dal Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull’edilizia economica e popolare.
Per quanto atteneva ai controlli, le cooperative edilizie a contributo erariale erano vigilate dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 che attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico la competenza in materia di vigilanza sulle società cooperative e i loro consorzi, si era determinata la reazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il quale sosteneva la propria autorità nello specifico campo della vigilanza delle cooperative edilizie a contributo erariale o, in via più generale, pubblico, in base a quanto disposto dal Testo Unico sull’edilizia popolare ed economica.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti riconosce la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di accertamento dei requisiti mutualistici delle cooperative a contributo erariale, in base a quanto disposto dagli artt. 4 e 9 del D.Lgs. n. 220/2002.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha altresì il compito di vigilare sulla corretta devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione. Ricordiamo che le cooperative a contributo erariale sono tenute al versamento del contributo di revisione, così come gli altri enti cooperativi.

. Se vuoi accedere alla sezione dedicata dfel Ministero delle ifrastrutture e dei trasprti, clicca QUI.

. Se vuoi accedere alla sezione dedicata del Ministero dello sviluppo economico, clicca QUI.


1.2. La formazione e la tenuta dell'Elenco

L'istituzione dell'elenco dei commissari governativi delle cooperative edilizie fruenti di contributo pubblico – ricorda il Ministero - è avvenuta, con decreto direttoriale n. 4795 del 10 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti in data 3 giugno 2009, protocollo n. 1853, a seguito di direttiva emanata dal Ministro dei lavori pubblici n. 3202 del 28 marzo 2008.
Sulla base del predetto elenco vengono individuati anche i commissari liquidatori, ai sensi degli articoli 2545-terdecies, 2545-sexdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del Codice civile, secondo la normativa del Ministero dello sviluppo economico.
Per assicurare efficienza e trasparenza nel processo di nomina dei commissari governativi e/o liquidatori per le cooperative soggette alla disciplina del testo unico n. 1165/1938, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, si rende necessario aggiornare integralmente l'elenco istituito nel 2009.
Pertanto l'esistente elenco decade alla data del 1° luglio 2020 e lo stesso sarà sostituito con l'elenco dei nominativi di coloro che avranno presentato idonee dichiarazioni di interesse entro il 30 giugno 2020, all'indirizzo di Posta certificata polabit-div2@pec.mit.gov.it.

L'elenco verrà aggiornato ogni sei mesi con le dichiarazioni che perverranno all'amministrazione entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
Le dichiarazioni dovranno essere rinnovate ogni tre anni, a pena di decadenza.


1.3. Il contenuto della domanda

Alla domanda dovrà essere accluso un curriculum vitae, redatto in conformità al modello europeo contenente:
- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- l'indirizzo di residenza e/o il domicilio e il recapito telefonico;
- l'indicazione del titolo di studio con la sede di conseguimento e le eventuali abilitazioni professionali;
- l'attività lavorativa svolta nel tempo;
- l'indirizzo di Posta certificata e di posta elettronica;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La domanda deve contenere anche il possesso dei seguenti requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione dello Stato:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli stati membri dell'Unione europea;
2) idoneità fisica all'impiego;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale;
5) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con le pubbliche amministrazioni;
6) di non aver subito condanne penali, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, decreto legislativo n. 165/2001.

Il curriculum vitae e le dichiarazioni devono essere autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Dell'avvenuto inserimento nella banca dati l'amministrazione ne darà conferma a mezzo di Posta certificata entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno.

La mancata o incompleta comunicazione dei documenti e dati richiesti comporta il mancato inserimento nella banca dati, salvo il soccorso istruttorio. Titolare del trattamento dei dati è: la Direzione Generale per la condizione abitativa - Div. 2.

. Se vuoi scaricare il testo del D.D. n. 4795/2009, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento della revisione delle società cooperative, clicca QUI.


MODULISTICA

Il Ministero dello Sviluppo economico ha messo a disposizione un modello per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative edilizie e dei loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, legge n. 59/1992.

- Se vuoi scaricare il modello proposto dal Ministero, clicca QUI.

Il modello proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico contiene, secondo il nostro parere, degli errori, per questo motivo ci siamo permessi di rivederlo e di proporlo aggiornato.

. Fac-simile della domanda di iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative edilizie e dei loro consorzi.


Con decreto ministeriale del 12 aprile 2007 si è provveduto a modificare il D.M. 6 dicembre 2004, attuativo del D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002.
Oltre a modificare alcune previsioni relative all'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative, sono stati approvati:
- il nuovo modello di verbale delle revisioni;
- la nuova modulistica relativa all'attività di vigilanza;
- il modello tipo della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 220/2002
.


Approvato il nuovo Regolamento del comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 26 luglio 2007 è stato approvato il regolamento che disciplina l’attività del Comitato per l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito ai sensi dell’art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Il decreto modifica il regolamento approvato con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 luglio 2003.

- Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

- Se vuoi consultare l'elenco degli enti cooperativi iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie e di abitazione e dei loro Consorzi (aggiornato al 16 aprile 2013), clicca QUI.

- Per le norme dettate dal Codice Civile, in materia di società cooperative, cliccate QUI.

- Per le norme relative alla tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative, cliccate QUI.


- Se vuoi scaricare lo Studio n. 85-2006/I del Consiglio Nazionale del Notariato dal titolo “Le cooperative edilizie tra leggi speciali e codice civile”, Approvato dal Gruppo di studio sulla riforma delle società cooperative il 20 luglio 2006, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. L. 31 gennaio 1992, n. 59: Nuove norme in materia di società cooperative.

- Se vuoi scaricare il testo aggiornato direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.P.R. 19 dicembre 2000, n. 449: Regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative (n. 6, allegato 1, della legge n. 50/1999).

. L. 3 aprile 2001, n. 142: Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

. D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220: Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: 'Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore'.

- Se vuoi scaricare il testo aggiornato direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.M. 23 giugno 2004: Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

. D.M. 30 dicembre 2005: Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile.

. D.M. 16 novembre 2006: Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi.

. D.M. 17 gennaio 2007: Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile.

. D.M. 26 luglio 2007: Approvazione del regolamento adottato dal Comitato per l’Albo nazionale delle società cooperative.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (11066 letture)

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