LIBRI REGISTRI SCRITTURE E DOCUMENTI CONTABILI - BOLLATURA E VIDIMAZIONE - TENUTA E CONSERVAZIONE - L'IMPRONTA DIGITALE
LIBRI REGISTRI SCRITTURE E DOCUMENTI CONTABILI - BOLLATURA E VIDIMAZIONE - TENUTA E CONSERVAZIONE
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1. Semplificazioni in materia di tenuta delle scritture contabili
Dopo la soppressione dell’obbligo di vidimazione annuale del libro giornale e del libro degli inventari (per effetto del disposto di cui all’art. 7-bis del D.L. n. 357/1994, convertito dalla legge n. 489/1994), ulteriori semplificazioni sono state introdotte dall’articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
A decorrere dal 25 ottobre 2001 è stato, infatti, soppresso l’obbligo della bollatura di molte scritture contabili e registri, anche se è rimasto il solo obbligo della numerazione progressiva delle pagine.
Per arrivare a questo, il provvedimento legislativo citato:
A) ha sostanzialmente riscritto tre norme:
• l’articolo 2215 del Codice civile;
• il 1^ comma dell’articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, e
• il 1^ comma dell’articolo 22, del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni in materia di accertamento sulle imposte dei redditi;
B) ha aggiunto una nuova nota (la n. 2-bis) all’articolo 16 della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, concernente la disciplina dell’imposta di bollo.
1.1. Numerazione e bollatura
Per quanto riguarda la numerazione e bollatura, sono stati fissati tre principi:
a) i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente;
b) nel caso sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, i libri contabili, prima di essere messi in uso, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, dovranno essere bollati su ogni foglio dall’Ufficio del Registro delle imprese o da un Notaio, dichiarando nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono;
c) il libro giornale e il libro degli inventari dovranno essere solo numerati progressivamente in ogni pagina e non saranno più soggetti ad alcuna bollatura o vidimazione.
1.2. Libri previsti dalla normativa civilistica
Questa nuova normativa non propone alcuna modifica riguardante la tenuta dei libri sociali, regolamentata dalla norma civilistica.
Pertanto, continueranno ad essere numerati e bollati tutti i libri previsti dagli artt. 2421 e 2478 C.C., e precisamente:
• il libro dei soci;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
• il libro delle obbligazioni;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° aprile 2009, è stato soppresso l’obbligo delal tenuta del libro soci da parte delle società a responsabilità limitata (SRL) e delle società consortili a responsabilità limitata (SCRL).
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1.3. Libri previsti dalla normativa fiscale
Con la modifica dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stata in qualche modo decretata l’abrogazione dell’obbligo di bollatura per tutti i registri (compresi i bollettari) tenuti agli effetti dell’IVA.
Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell’articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972:
a) è stato soppresso l’obbligo di bollatura di tutti i registri IVA;
b) è rimasto l’obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine;
c) è rimasta l’esenzione dall’imposta di bollo;
d) è stato autorizzato l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, secondo le modalità dettate dall’Amministrazione finanziaria.
2. L'imposta di bollo
Con le modifiche apportate all'art. 16 della Tariffa, Parte Prima, allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, vengono introdotte le seguenti novità:
a) per i libri soggetti alla numerazione e alla bollatura, l’imposta di bollo è stata stabilita, a decorrere dal 1° giugno 2005, nella misura di 14.62 euro per ogni 100 pagine;
b) per il libro giornale e il libro degli inventari, tenuti dai soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell’articolo 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, sarà dovuta, a decorrere dal 1° giugno 2005, una imposta di bollo di 29,24 euro per ogni 100 pagine.
Le società cooperative edilizie, le cooperative sociali e le ONLUS (art. 17, D.Lgs. n. 460/1997) continuano ad essere esentate dal pagamento dell’imposta di bollo.
3. LA TASSA ORDINARIA E LA TASSA FORFETTARIA ANNUALE
3.1. LA TASSA ORDINARIA
Secondo quanto stabilito dall'art. 23 della Tariffa, approvata con D.M. 28 dicembre 1995, per la bollatura e la numerazione dei libri e registri, di cui all'art. 2215 c.c., a decorrere dal 1° febbraio 2005, è dovuta una tassa di concessione governativa dell’importo di 67,00 euro, per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.
I soggetti tenuti al pagamento di tale tributo:
a) gli imprenditori commerciali individuali;
b) le società di persone;
c) le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo) (Ris. Min. Fin, n. 108/E del 3 maggio 1996);
d) le mutue assicuratrici;
e) i consorzi.
3.2. LA TASSA FORFETTARIA ANNUALE
La nota 3 dell’art. 23 (introdotta dal comma 142, dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Legge Finanziaria 1996) della medesima Tariffa stabilisce che per la numerazione e la bollatura dei libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, è dovuta una tassa annuale nella misura forfettaria dell’importo di 309,87 euro, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e dal numero delle pagine.
Tale importo è elevato a 516,46 euro se il capitale (sottoscritto) o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di 516.456,90 euro.
I soggetti tenuti al pagamento di tale tributo sono:
a) le società per azioni;
b) le società in accomandita per azioni;
c) le società a responsabilità limitata;
d) le società consortili a responsabilità limitata;
e) le Aziende speciali e i Consorzi fra Enti territoriali, costituiti, inizialmente, ai sensi della legge n. 142/90, in quanto Enti dotati di fondo di dotazione.
A decorrere dal 1° ottobre 2006, il pagamento della tassa forfetaria va effettuato esclusivamente con il modello F24 telematico, con indicazione, nella sezione "Erario", del codice tributo 7085.
Per l'importo dovuto, è possibile far ricorso alla compensazione con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.
Contrariamente dalla tassa ordinaria, questa tassa ha scadenza annuale e deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, e quindi entro il 16 marzo di ogni anno.
Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa:
- le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997),
- le Cooperative sociali e
- le associazioni di volontariato.
Sono esenti dal pagamento anche il formulario di identificazione trasporti dei rifiuti e il registro di carico e scarico dei rifiuti.
Casi particolari
La tassa di concessione governativa non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l’applicazione della tassa annuale forfetaria poiché non viene richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, nel corso dell’anno, deve essere versata la tassa forfetaria, mentre, in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfetario già effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno ed il regime forfetario cessa di operare nell’anno successivo a quello della modifica.
Le società cooperative edilizie, iscritte regolarmente all’Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa, ai sensi del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, art. 147, lett. f), che ammonta ad euro 16,75 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione, pagabili con l’applicazione di marche di concessione governativa o con versamento tramite conto corrente postale n. 6007 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 – Pescara, Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali.
La tassa in questione è dovuta per le società di capitale che sono in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, e cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese.
Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa, purché permanga l’obbligo delle tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice Civile (Circolare n. 108/E del 3/05/1996).
Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale purché durante la procedura fallimentare non sussista l’obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile ma solo il registro previsto dall’art. 38, comma 1, della L.F. di cui al R.D. n. 267/1942, preventivamente vidimato senza spese al Giudice Delegato.
L'applicazione della tassa di concessione governativa sulla bollatura dei libri e scritture contabili
La norma generale circa l'applicazione della tassa di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registri è ricavabile dalla nota 1, all'art. 23, della Tariffa vigente, approvata con il D.M. 28 dicembre 1998, e successive modificazioni, nella quale si stabilisce che tale tassa “è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie".
Pertanto, per sapere con certezza quale libro o registro sia tenuto al pagamento della tassa in questione è necessario individuare la norma in base alla quale tale libro deve essere tenuto e bollato.
4. I DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio
Per ogni libro o registro di cui si chiede la bollatura presso l’Ufficio del Registro delle imprese è dovuto un diritto di segreteria che, dal 1° luglio 2008, è fissato nella misura di 25,00 euro, da pagare in contanti allo sportello o con bollettino sul conto corrente postale appositamente istituito presso la Camera di Commercio, indicando la causale: vidimazione libri.
Tale diritto, contrariamente al passato, è previsto indipendentemente dal numero delle pagine di cui è composto il libro da vidimare e bollare.
5. Le competenze in materia di bollatura
A seguito delle modifiche apportate agli articoli 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, “sono venute a cessare le competenze degli Uffici delle entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili”.
Ne consegue – come ha precisato l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 92/E – che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell’Ufficio del Registro delle imprese o dei notai.
Nel caso norme speciali prevedano che determinati registri vadano bollati dall’Ufficio del Registro, tali registri continueranno ad essere bollati dagli Uffici del Registro (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 11 dicembre 2001).
6. Luogo di tenuta delle Scritture contabili
Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i dati che vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate in fase di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, deve anche essere indicato "il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni".
In caso di variazione, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
6.1. Variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili
L'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione del luogo di conservazione dei libri contabili spetta al contribuente e non al depositario, con il quale cessa il rapporto di custodia delle scritture. Quest'ultimo può presentare i modelli di "variazione dati" (AA7 e AA9) solo in presenza di apposita delega.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 65/E del 14 giugno 2011, ha fornito chiarimenti sulle modalità di comunicazione delle variazioni del luogo di custodia delle scritture contabili con particolare riguardo all'attività del depositario.
La dichiarazione di inizio o cessazione attività e la comunicazione della variazione dei dati (modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/10 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) è a carico dell'imprenditore con le seguenti modalità:
• presentazione al Registro delle imprese, tramite "Comunicazione Unica", se è tenuto all'iscrizione nel Registro o alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
• presentazione all'Agenzia delle Entrate a mano presso un qualunque ufficio o tramite raccomandata o in via telematica, se non è tenuto all'obbligo di cui al punto precedente.
Il documento di prassi in esame chiarisce che, in caso di variazione del luogo in cui sono conservati i libri contabili, il modello può essere presentato o trasmesso telematicamente anche dal depositario delle scritture, ma solo su espressa delega dell'imprenditore.
In assenza di uno specifico mandato, spetta al titolare dell'impresa comunicare all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento dei dati.
Il depositario, interessato al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione, può chiedere al contribuente una prova dell'invio del modello di variazione dei dati. In mancanza di tale conferma, comunica all'Agenzia la risoluzione del rapporto di deposito presentando una copia del verbale di consegna delle scritture.
Il mancato invio da parte del contribuente della variazione del luogo di tenuta dei libri contabili comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
7. IL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI LIBRI SOCIALI DI SOCIETA' DI CAPITALI CESSATE
L'art. 2496 Codice Civile stabilisce che i libri sociali relativi agli ultimi 10 anni di attività delle Società di capitali cessate, devono essere depositati - a cura del Liquidatore - presso il Registro Imprese, per poter essere consultati per 10 anni da chiunque ne faccia richiesta.
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3649/C del 18 gennaio 2012 ha previsto che i liquidatori possano evitare il deposito presso la Camera di Commercio delle "scritture contabili" delle società in fase di cancellazione.
Il deposito può avvenire anche altrove, purché nel riquadro "Note" della domanda di cancellazione vengano indicati la persona e il luogo presso cui saranno depositate le scritture.
I libri sociali delle società di capitali da depositare presso il Registro delle Imprese sono i seguenti:
> libro giornale
> libro degli inventari
> libro dei soci
> libro delle obbligazioni
> libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci
> libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori
> libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisiore
> libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste
> libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
> il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies.
Le modalità di deposito
Come indicato nella Circolare n. 3689 del 6 maggio 2016, a propositio delle istruzioni per la compoilazione del Modello S3, nel Modulo XX "Note", al momento della cancellazione, le società di capitali sono tenute a dichiarare, ai sensi dell’art. 2496 C.C., gli estremi del deposito dei libri sociali presso al Registro Imprese, ovvero l’intenzione di procedere con separato adempimento al suddetto deposito. L’ufficio del Registro delle imprese indica le modalità pratiche per l’effettuazione del deposito dei libri in parola.
Come riportavamo sopra, lo steso Ministero dello Sviuluppo Economico, nella precedente circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012, lasciava intravvedere la possibilità di non depositare i libri presso il Registro delle imprese, ma in questo caso nel modulo XX – NOTE dovranno essere indicati persona e luogo presso i quali sono depositate le scritture contabili.
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LA TENUTA DEI LIBRI REGISTRI SCRITTURE E DOCUMENTI CONTABILI MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI
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1. Il testo normativo
Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, all’articolo 16, rubricato "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese", ha previsto una serie di misure per ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese. Tra di esse vi è una nuova disciplina sulle modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri e delle scritture contabili dell’imprenditore commerciale.
Al comma 12-bis viene ha previsto l'introduzione del nuovo articolo 2215-bis del Codice Civile, il cui testo viene di seguito riportato:
«Art. 2215-bis. (Documentazione informatica).
1. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
3. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
4. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
5. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
2. I contenuti della nuova norma
2.1. L'introduzione dell'art. 2215-bis del Codice Civile
In questo nuovo articolo:
a) viene prevista la possibilità di formare e di tenere i libri, i repertori, le scritture contabili obbligatori con strumenti informatici;
b) gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione potranno, in questo caso, essere assolti mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
L’ordinamento presenta ora due statuti normativi per la tenuta delle scritture contabili.
Il primo riguarda le scritture contabili cartacee ed è contenuto negli articoli 2215 e 2219; il secondo le scritture contabili informatiche ed è contenuto nell’articolo 2215-bis.
Quest’ultimo concerne specificamente le scritture contabili rappresentate in forma informatica e cioè realizzate attraverso un sistema di codificazione delle informazioni in un linguaggio digitale e accessibili tramite un elaboratore elettronico di dati. Esso non riguarda quelle scritture che, se pure redatte attraverso un elaboratore, assumono veste giuridicamente rilevante come libri cartacei, né i libri cartacei conservati in via
informatica.
L’articolo 2215-bis:
- stabilisce che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici;
- prevede quale sia la loro natura e il possibile uso;
- individua le formalità di tenuta dei libri e delle scritture nonché la loro efficacia probatoria.
2.2. Versamento dell'imposta di bollo
Nel successivo comma 12-ter, viene dettata la modalità di versamento dell'imposta di bollo precisando che l'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del Codice civile, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004.
Il soggetto che intende assolvere l'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.M. 23 gennaio 2004, dovrà effettuare:
- una comunicazione preventiva,
- il versamento dell'imposta,
- una comunicazione consuntiva.
A. Comunicazione preventiva
La comunicazione preventiva, da presentare all'ufficio delle Entrate competente territorialmente, dovrà contenere:
- il numero di atti e documenti informatici distinti per tipologia, in conformità agli articoli della tariffa, che si presume saranno emessi nel corso dell'anno;
- l'imposta dovuta su ogni singolo documento;
- l'importo globale dell'imposta relativo a ogni articolo della tariffa la somma complessivamente dovuta gli estremi dell'avvenuto pagamento.
L'imposta di bollo deve essere assolta preventivamente, in via resuntiva, prima che il libro giornale e il libro degli inventari siano posti in uso, ossia prima di effettuare le registrazioni, sia pure smaterializzate in quanto i registri sono tenuti in forma informatica.
B. Versamento dell'imposta
In virtù del fatto che nella comunicazione preventiva dovranno essere riportati gli estremi del pagamento dell'imposta, il soggetto interessato dovrà autoliquidare il tributo sulla base di un calcolo presuntivo, in relazione al numero di "registrazioni" contenute nei libri che saranno utilizzati durante l'anno.
Una precisazione si rende necessaria per quanto concerne il termine "registrazioni". E' stato chiarito che tale temine si riferisce al complesso di righe di dettaglio riferite al singolo accadimento contabile oggetto dell'annotazione; pertanto, una registrazione di acquisto merci, anche se composta da più righe di dettaglio, rappresenterà una sola registrazione.
Il versamento dell'imposta di bollo, secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 237/1997, deve essere eseguito utilizzando il modello F23 con il codice tributo 458T, e indicando il codice dell'ufficio territorialmente competente.
C. Comunicazione consuntiva
Come disposto dall'articolo 7, comma 2, del decreto in questione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo il contribuente dovrà presentare una comunicazione consuntiva con l'indicazione del numero di documenti informatici formati nell'anno precedente, distinto per tipologia.
Dovranno essere indicati, nel caso in cui le registrazioni effettuate risultino superiori a quelle determinate su base presuntiva nella prima comunicazione, l'importo e gli estremi dell'eventuale versamento di imposta.
L'importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.
La maggiore imposta dovuta per l'anno precedente è corrisposta contestualmente all'acconto per l'anno in corso, mentre l'eventuale maggiore imposta corrisposta per l'anno precedente potrà essere compensata con l'acconto dovuto per l'anno in corso. In alternativa è possibile richiederne il rimborso.
D. Ulteriori chiarimenti
Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del Decreto in commento possono essere spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate territorialmente competente.
Si evidenzia che qualora il contribuente sia già autorizzato al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972, lo stesso deve assolvere agli obblighi previsti per tutti i documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione al pagamento in maniera virtuale, mentre per gli stessi, conservati con modalità sostitutive, deve rispettare le disposizioni del D.M. 23 gennaio 2004.
Il testo del D.M. 23 gennaio 2004 viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. Approfondimenti
ASSONIME (Associazione fra le società italiane per azioni), su tale argomento, ha emanato la Circolare n. 19 del 20 aprile 2009, da titolo "La nuova disciplina civilistica delle scritture contabili e dei libri sociali tenuti con strumenti informatici"
La circolare illustra le nuove regole per la tenuta informatica delle scritture contabili introdotte nel Codice Civile con il D.L. n. 185/2008 (decreto anticrisi).
La nuova disciplina, dopo aver affermato la validità delle scritture contabili formate e tenute con strumenti informatici, indica le formalità da rispettare e quale sia la loro efficacia probatoria. Le regole si applicano anche ai libri sociali tenuti in via informatica.
La circolare esamina varie questioni applicative, quali ad esempio chi sia il soggetto che deve apporre la firma digitale e la marca temporale e come si coniuga
l’apposizione trimestrale della marca e della firma con la regola che prevede l’aggiornamento del libro giornale entro sessanta giorni.
. Se vuoi scaricare il testo della Circolare Assonime n. 19/2009, clicca QUI.
4. Dubbi e incertezze interpretativi
Il nuovo articolo 2215-bis del Codice civile italiano prevede l’apposizione della marcatura temporale e della firma digitale ogni tre mesi per la regolare tenuta informatica di libri, repertori e scritture.
Ma cosa intende il legislatore per “marcatura temporale”?
Siamo sicuri che questo termine si riferisca alla “marca temporale”?
Andrea Lisi e Simonetta Zingarelli affrontano l’argomento in un articolo dal titolo “Siamo sicuri che la “marcatura temporale” è la “marca temporale”?”.
Ciò che gli autori vogliono evidenziare è che, nonostante il legislatore abbia conferito visibilità ai documenti informatici nel nostro codice civile, l’articolo introdotto può consentire letture interpretative non in linea con il sistema giuridico ormai consolidato in tema di formazione e conservazione dei documenti informatici, come contenuto nel Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005), nelle normative tecniche dallo stesso richiamate (Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e
DPCM 13 gennaio 2004) e nelle recenti normative di settore (relative ai documenti fiscali, del lavoro e assicurativi).
Il testo di cui all'art. 2215 bis c.c. prevede l'assolvimento dei soli obblighi di regolare tenuta con
strumenti informatici dei registri: l’apposizione ogni tre mesi a far data dalla messa in opera della “marcatura temporale” e della firma digitale dell'imprenditore serve solo a “formare”
(= stabilizzare) correttamente il documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi
precedenti, in modo che esso possa “civilisticamente” assolvere le funzioni di numerazione progressiva e vidimazione.
Nulla a che vedere, quindi, con la corretta conservazione digitale del registro!
Inoltre - scrivono gli autori - occorre rilevare che il termine “marcatura temporale” non è rinvenibile in alcuna norma o provvedimento in materia di formazione del documento informatico e sua conservazione digitale.
Nella normativa attualmente in vigore è, infatti, possibile distinguere il riferimento temporale
(informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici)
dalla marca temporale (evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale) o ancora dalla validazione temporale (risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi).
Nessuna definizione è specificamente associabile alla nozione di “marcatura temporale” utilizzata oggi dal legislatore.
. Se vuoi scaricare l’articolo, clicca QUI.
5. Le modifiche apportate all'art. 2215-bis C.C. dalla legge n. 106/2011
5.1. Le modifiche normative
L'articolo 6, comma 2, lett. f-quater), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha apportato modifiche all'art. 2215-bis del Codice Civile, sostituendo i commi 3 e 4 e aggiungendo infine un nuovo comma.
L' art. 2215-bis del Codice Civile, come aggiunto dall'art. 16, comma 12-bis del decreto legge 185/08 (convertito in Legge 2/2009) è stato pertanto modificato nei suoi commi 3 e 4 :
«3. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
4. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il
periodo annuale di cui al terzo comma».
Viene infine aggiunto un nuovo comma:
«Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
5.2. Le criticità della precedente normativa
Con l’introduzione dell'art. 2215-bis si voleva legittimare e favorire lo sviluppo della gestione digitale di libri, repertori e scritture contabili, di cui all’articolo 2214 C.C., quali libro giornale, libro inventari, libri sociali, fatture, registri Iva e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensioni dell’impresa.
Al fine di attestare la regolarità delle scritture contabili, in caso di tenuta con strumenti informatici, l’articolo 2215-bis disponeva che ogni tre mesi bisognava apporre sui documenti in questione “marcatura temporale e firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato”.
Purtroppo, l’intento semplificativo che il legislatore voleva introdurre presentava una serie di criticità sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista della valenza probatoria attribuita ai documenti.
La problematica di carattere gestionale era rappresentata dal fatto che bisognava “sigillare”, utilizzando firma digitale e marca temporale, con cadenza trimestrale le proprie scritture contabili, operazione un po’ macchinosa anche se tecnicamente realizzabile.
Ma quello che più preoccupava gli operatori del settore era la valenza probatoria dei documenti, nel senso che, per conferire al documento informatico l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2710 C.C. e dall’articolo 643 C.p.C., in materia di decreto ingiuntivo, era necessaria l’apposizione della firma digitale e della marca temporale ogni tre mesi.
A tal proposito, è importante evidenziare che, dal punto di vista fiscale, per conservare digitalmente le scritture contabili è necessario apporre firma digitale e marca temporale con cadenza almeno annuale, ex articolo 3 del Dm 23 gennaio 2004.
Pertanto, dal punto di vista civilistico, la tenuta dei documenti secondo le modalità sopra descritte rappresenta condicio sine qua non per conferire alle scritture contabili, tenute con modalità informatiche, l’efficacia probatoria ex articoli 2709 C.C. (efficacia probatoria contro l’imprenditore) e 2710 C.C. (efficacia probatoria tra imprenditori), la stessa prevista per i documenti analogici vidimati e bollati.
Secondo questa impostazione, le scritture contabili che trimestralmente non venivano firmate digitalmente e marcate temporalmente rischiavano di perdere il valore di prova legale, per assumere il valore di una prova liberamente valutabile dal giudice. Quindi, nonostante l’abolizione della vidimazione e della bollatura (articolo 8, comma 1, legge n. 383/2001), alcune aziende, per conferire efficacia probatoria ai registri più importanti, quali libro giornale e libro inventari, sceglievano comunque di vidimarli e bollarli.
5.3. Le novità introdotte dalla nuova normativa
Le nuove regole spostano da trimestrale ad annuale il termine entro il quale firma digitale e marca temporale devono essere apposte sulle scritture: potranno essere applicate da subito per la tenuta informatica di libro giornale, libro inventari, delle altre scritture connesse alle dimensioni dell'impresa (libro mastro, libro cassa eccetera) e dei libri sociali a partire dall'anno contabile in corso.
In base al nuovo articolo 2215-bis, gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione dei libri devono quindi essere assolti una volta all'anno, attraverso l'apposizione di firma digitale e di marca temporale da parte dell'imprenditore o di un delegato.
Questa modalità di tenuta, alternativa a quella tradizionale su carta, presenta indubbi vantaggi in termini di semplificazione e riduzione degli oneri a carico delle imprese (tra cui l'eliminazione dei costi per la vidimazione dei libri) e garantisce parità di efficacia probatoria.
Il titolare del certificato di firma, in base al comma 3 dell'articolo 2215 bis, potrà essere il legale rappresentante dell'impresa oppure un altro soggetto dal medesimo appositamente delegato.
Le registrazioni contenute nei documenti così memorizzati dovranno poi essere consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario.
L'ultimo comma dell'articolo 2215-bis, inserito ex-novo dalla legge n. 106/2011, prevede inoltre per i documenti a rilevanza fiscale l'allineamento del termine annuale per la tenuta con quello relativo alla conservazione sostitutiva.
Il coordinamento con le norme sulla conservazione sostituiva dei documenti fiscali (D.M. 23 gennaio 2004) consente di avere una tempistica semplificata in merito alle procedure per la tenuta e la conservazione digitale di documenti e scritture obbligatorie ai fini civilistici. Ciò significa che le operazioni tecniche di tenuta informatica e relativa conservazione elettronica per ciascun anno contabile di riferimento avranno d'ora in avanti identiche scadenze temporali.
L'osservanza delle disposizioni consentirà la piena validità a tutti gli effetti di legge delle scritture tenute in digitale. Questa validità sarà perciò operante sia sul piano processuale (come mezzi di prova), sia ai fini della normativa fallimentare (nelle procedure concorsuali). sia ai fini tributari in merito ai quali sono integrate dalle disposizioni del D.M. 23 gennaio 2004.
Va infine sottolineato che è possibile passare da una modalità all'altra di tenuta e conservazione delle scritture da un periodo d'imposta al successivo: ad esempio la scelta effettuata per l'anno 2011 non vincola quella che si dovrà effettuare per il 2012.
Dunque, le modifiche apportate all’articolo 2215-bis C.C. risolvono tutte le problematiche sopra esposte e contribuiscono, inoltre, ad armonizzare tra di loro le disposizioni civilistiche e quelle fiscali.
6. 25 OTTOBRE 2010 - Della carta resta solo l’impronta digitale - Dettate le istruzioni per la comunicazione
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010, recante "Provvedimento attuativo della comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004" - pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 27 ottobre 2010 - sono state approvate le disposizioni attuative della comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari e individuate le ulteriori informazioni che devono essere comunicate.
6.1. Come e quando comunicare l’impronta
Il soggetto interessato, il responsabile della conservazione ovvero il soggetto eventualmente delegato da quest’ultimo in base all’art. 5, comma 2, della deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)1, del 19 febbraio 2004, n. 11, comunicano per via telematica all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 23 gennaio 2004 concernente le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi
tipi di supporto, entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’impronta dell’archivio informatico - sul quale è stata apposta la firma digitale e la marca temporale - dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto della conservazione, nonché la marca temporale.
La comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1,
approvate con il provvedimento in questione.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente tramite il canale Entratel o Fisconline e deve contenere, tra le altre informazioni:
- i dati identificativi del soggetto interessato, del responsabile della conservazione, del soggetto eventualmente delegato dal responsabile della conservazione;
- l’elenco dei documenti cui l’impronta si riferisce;
- l’indicazione del luogo in cui è conservata l’evidenza informatica da cui è stata generata l’impronta dell’archivio;
- la marca temporale apposta all’archivio.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto della conservazione estende la validità dei documenti medesimi fino a che permane a fini tributari l’obbligo di conservazione dei documenti stessi.
La comunicazione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dall’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati
medesimi.
L’Agenzia delle entrate comprova l'avvenuta ricezione del predetto file mediante un’attestazione, identificata da un numero di protocollo, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio
Internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico al Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
6.2. Disposizioni transitorie
Entro il termine previsto per l’invio dell’impronta dell’archivio informatico relativa al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010, devono essere inviate,
distinte per periodo di imposta, le impronte degli archivi informatici dei documenti rilevanti ai fini tributari e degli ulteriori dati e notizie indicati sopra oggetto della conservazione, riguardanti i periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1°
gennaio 2010.
Dunque, in via generale, i contribuenti che creeranno l’archivio informatico dei documenti relativi al 2010 dovranno comunicarne l’impronta entro gennaio 2012.
Per gli anni d’imposta precedenti al 2010, i contribuenti che hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalità digitale dovranno trasmettere le comunicazioni sempre entro gennaio 2012, ossia entro lo stesso termine d’invio previsto per comunicare l’impronta dell’archivio informatico relativo al 2010.
- Si riporta il testo del provvedimento:
. Agenzia delle Entrate - Provvedimento del Direttore del 25 ottobre 2010, Prot. n. 2010/143663: Provvedimento attuativo della comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004.
. Se vuoi leggere il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2010, clicca QUI.
7 LUGLIO 2011 - Gruppo di Lavoro ANORC sull’impronta - Pronte le Linee Guida da inoltrare all’Agenzia dell’Entrate
Il Gruppo di lavoro ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale), sotto la direzione dell’Avv. Giorgio Confente, Segretario Generale dell’Associazione, si è impegnato a definire delle istruzioni precise sull’inoltro dell’impronta degli archivi, cercando di portare chiarezza in un settore ancora ricco di contrarietà e zone d’ombra, ma su cui si accentra un crescente interesse.
Non sono poche, infatti, le criticità evidenziate dai partecipanti al Gruppo e raccolte in una specifica sezione delle “Linee Guida per la realizzazione e l’invio di impronte relative ad archivi di documenti fiscalmente rilevanti”, il documento stilato a fine lavori.
. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito dell'ANORC, clicca QUI.
7. 23 MARZO 2015 - DOCUMENTI FISCALI INFORMATICI - Istituiti due nuovi codici tributo per le sanzioni e gli interessi in materia di imposta di bollo
Con la risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo per consentire il versamento di sanzioni e interessi relativi alle violazioni in materia di imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari tenuti in modalità informatica ai sensi dell'art. 6, D.M. 17 giugno 2014.
Ricordiamo che il D.M. 17 giugno 2014, nel disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, all’art. 6 prevede che l’imposta di bollo deve essere “corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”.
Per consentire il versamento dell’imposta di bollo, la precedente risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Ora, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni e degli interessi di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 la risoluzione n. 32/E/2015 istituisce i seguenti codici tributo:
- 2502 – denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI”;
- 2503 - denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
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LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO
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1. Libri e documenti obbligatori per il datore di lavoro
Il datore di lavoro, con personale dipendente, deve tenere, aggiornare e conservare una serie di libri connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
1) Il LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)
Gli articoli 39 e 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto2008, n. 133, ha sostituito, a far data dal 18 agosto 2008, i libri paga e matricola ed altri libri obbligatori con il libro unico del lavoro, nel quale devono confluire anche i dati dei co-co-co (a progetto e non) e degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.
Il D.M. 9 luglio 2008, all'art. 7, coomma 1, ha tuttavia previsto un regime transitorio fino al periodo di paga di dicembre 2008 (quindi fino al 16 gennaio 2009), durante il quale gli obblighi potevano ancora essere assolti mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga.
Il Libro Unico del lavoro è dunque un documento, introdotto in sostituzione dei vecchi libri obbligatori di lavoro (libri matricola, libro paga, nonché il registro delle imprese per le aziende agricole), che ha una duplice funzione:
- per i lavoratori, permette loro di avere una precisa documentazione relativa allo stato
effettivo del proprio rapporto di lavoro;
- per gli organi di vigilanza, permette agli ispettori di avere a disposizione una precisa
documentazione relativa allo stato occupazionale dell’intera impresa.
Il LUL è costruito sulla base di due elementi: il dettaglio delle presenze del lavoratore e lo sviluppo del trattamento retributivo.
Il Ministero del lavoro, con la circolare 21 agosto 2008, n. 20, ha individuato un elenco dettagliato di soggetti obbligati e non, ha specificato le modalità ed il luogo di tenuta, il contenuto delle registrazioni, i profili sanzionatori e gli obblighi inerenti all'esibizione e la conservazione del Libro unico.
L'obbligo scatta dall'assunzione del primo dipendente, collaboratore coordinato e continuativo a progetto o associato in partecipazione.
Il libro unico del lavoro dovrà essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati (il datore di lavoro è tenuto a custodirlo, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione).
Il citato D.M. 9 luglio 2008 individua l’INAIL come unico Ente preposto ad effettuare la vidimazione del Libro Unico, unificando gli adempimenti anche di altri datori di lavoro che effettuavano la vidimazione presso altri Enti (ossia datori di lavoro agricolo e marittimo).
. Se vuoi scaricare una scheda completa sul LIBRO UNICO DEL LAVORO, elaborata dal centro Studi Consulenti del Lavoro di Milano, clicca QUI.
2) il LIBRO PER LA REGISTRAZIONE CRONOLOGICA DEGLI INFORTUNI, vidimato dall'A.S.L. competente nell'ambito territoriale in cui ricade il luogo dove ha sede l'azienda che istituisce il libro.
La disposizione attiene agli obblighi connessi alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.
È obbligatorio per tutte le aziende private e pubbliche che occupano almeno un dipendente o hanno la collaborazione di almeno un socio lavoratore, anche se non sono soggetti all'assicurazione infortuni (art. 403, D.P.R. n. 547/1955, modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 in vigore sino all'approvazione del nuovo sistema di scambio delle informazioni azienda-INAIL circa gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento).
3) Il REGISTRO PER LE VISITE MEDICHE (cartella sanitaria) su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e con i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A, quando la natura dell'attività prevede l'obbligo delle visite preventive e periodiche con annotazione del giudizio relativo alla mansione specifica.
Per tale registro non è prevista alcuna vidimazione.
2. D.Lgs. n. 81/2008 - Abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni
Sebbene la riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal D.Lgs. n. 81/2008, abbia previsto l'abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni, l’effettiva abrogazione di tale registro avrebbe dovuto diventare operativa decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del SINP (Sistema Informativo Nazionale Prevenzione), ad oggi non ancora operativo e, pertanto, si intendono ancora validi gli obblighi previgenti che prevedono la tenuta, la vidimazione e la conservazione del registro infortuni.
Sul punto, si precisa che, prima di essere messo in uso, il registro infortuni deve essere presentato al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.) della A.S.L. territorialmente competente per essere vidimato.
2.1. Abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni presso molte Regioni
Tuttavia, in molte Regioni, la vidimazione in parola non è più necessaria.
- REGIONE LOMBARDIA (La Regione Lombardia ha disposto, con l'art. 2, L.R. n. 8/2007, pubblicata sul BUR 6.4.2007 - l’abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro degli infortuni, a decorre dal 7 aprile 2007. Conseguentemente, per le sedi/unità produttive ubicate nel territorio lombardo il registro infortuni va aggiornato e conservato, senza più l’obbligo di sottoporlo preventivamente alla relativa vidimazione da parte dell’A.S.L. competente.
Al riguardo, è bene osservare che la direzione Regionale del lavoro della Lombardia (nota 215/D, 3 maggio 2007) ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad apporre, sul registro, la data in cui lo stesso viene messo in uso. Tale data sarà quella di riferimento - nel caso in cui il registro non venga utilizzato, per mancanza di eventi - per la decorrenza dell’obbligo di conservazione: 4 anni dalla data di vidimazione, per la Regione Lombardia, quindi, dalla data della messa in uso del registro.),
- REGIONE CALABRIA (Dal 3 agosto 2013 è abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutti i datori di lavoro che operano sul territorio calabrese. Il via libera è arrivato con l’approvazione della Deliberazione del 25 luglio 2013),
- REGIONE CAMPANIA (Con Delibera n. 607 del 20 novembre 2013 pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 20 gennaio 2014 la Giunta Regione Campania ha sospeso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutte le attività sul territorio della Regione. Da tale data (20.01.2014) il registro deve essere conservato in azienda senza la preventiva vidimazione da parte dell’A.S.L),
- REGIONE PUGLIA (La Regione Puglia con la L.R. 1 febbraio 2013, n. 2, ha stabilito che:
- il registro degli infortuni non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente;
- ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell’infortunio previsti nel Decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale del 12/9/1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza),
- REGIONE LIGURIA (Con Legge Regionale della Liguria n. 40 del 23 dicembre 2013 è stata abrogata la vidimazione del registro infortuni da parte dell’Organo di Vigilanza territorialmente competente.
Per le imprese non è pertanto più necessario rivolgersi allo sportello della S.C. PSAL per la vidimazione e non è dovuto alcun versamento ai sensi del Tariffario Regionale. Il registro deve comunque essere tenuto in azienda e compilato nelle sue parti),
- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (Con l’art. 15 della L.R. 11 ottobre 2013 n. 13, pubblicata sul BUR del 16 ottobre 2013 e in vigore dal 17 ottobre 2013, nella Regione Friuli Venezia Giulia è stata abrogata la vidimazione del registro infortuni.
Va posta l'attenzione al fatto che la norma abroga soltanto l'obbligo di vidimazione del registro infortuni presso le Strutture Complesse di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende per i Servizi Sanitari, nulla cambia sull’obbligo della tenuta del registro stesso.),
- REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE (La Regione Trentino Alto Adige, provincia di Trento, con la Legge n. 19 del 15 novembre 2007 ha disposto che:
- il registro degli infortuni previsto non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente;
- ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con, registrazioni su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.),
- REGIONE VENETO (Legge Regionale n. 32/2014, a decorrere dal 12 novembre 2014),
- REGIONE PIEMONTE (art. 50 della L.R. n. 3 de 11 marzo 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 12 marzo 2015 ed entrata in vigore in data 27 marzo 2015).
Pertanto, n queste Regioni, il registro infortuni dovrà ancora essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996) e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro ma non più vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio.
2.2. Abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni nella REGIONE SICILIA - Presentato disegno di legge
il registro infortuni è stato previsto dall’art. 403 del D.P.R. n. 547/1955, approvato con D.M. 12 settembre 1958. La gestione è di esclusiva competenza delle ASL (oggi ASP - Azienda Provinciale Sanitaria), deve essere intestato all’azienda e vidimato previo versamento di euro 15,00.
Il registro, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto sul luogo di lavoro inteso come sede operativa dell’azienda, sullo stesso si annoteranno cronologicamente gli infortuni occorsi che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
In caso di violazione delle norme relative alla tenuta del nominato registro, è prevista una sanzione amministrativa da euro 2580,00 a euro 15490,00 così come disposto dall’art. 89 comma 3 del D.Lgs. n. 626/1994.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), viene disposta - dall'art. 304, comma 1, lett. a) - l'abrogazione del D.Lgs. n. 626/1994, e prevista la definitiva soppressione del registro infortuni.
Tuttavia, tali disposizioni rimarranno in vigore fino alla realizzazione e funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
La citata evoluzione normativa ha permesso l’istituzione dei canali telematici I.N.A.I.L. con i quali oggi si denunciano i dati riguardanti l’infortunio sul lavoro, permettendo così agli Enti preposti di avere immediata contezza di tutte le informazione relative all’andamento infortunistico aziendale. Vengono meno pertanto, quei presupposti che imponevano il necessario monitoraggio per tramite della ormai obsoleta procedura di vidimazione preventiva del registro.
Per tutto quanto premesso, si chiede a gran voce che la Regione Sicilia si attivi nel deliberare l’annullamento dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni, dimostrando così concreta vicinanza alle esigenze di semplificazione amministrativa per le imprese e per gli addetti ai lavoro, come hanno già fatto le regioni Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria Lombardia Puglia e Veneto (L.R. n. 32/2014, a decorrere dal 12 novembre 2015) e Piemonte (L.R. 11 marzo 2015, n. 3, art. 50, con decorrenza 27 marzo 2015),
Nasce dall’iniziativa del neonato Centro Studi dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Messina la proposta di disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Panarello e Raia in data 11 giugno 2015 attualmente in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana.
. Se vuoi scaricare il testo dl disegno di legge, clicca QUI.
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REGISTRI DI CARICO E SCARICO E FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
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1. I REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.
L’utilizzo, la numerazione e la bollatura di tali registri hanno subito nel tempo un iter travagliato e cambiamenti continui.
Vediamo in dettaglio quelli che si sono succeduti dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006.
1.1. Le novità introdotte dal D.M. 2 maggio 2006
Con il decreto 2 maggio 2006 sono stati approvati i nuovi modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Il decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lett. n) e 4, del D. Lgs. n. 152/2006.
I registri sono utilizzabili dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), con esclusione dei piccoli produttori artigiani che non hanno più di tre dipendenti.
La vidimazione e la numerazione dei registri seguono le procedure e le modalità dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 8 della Legge n 203/2001.
Pertanto, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti.
La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici segue le disposizioni applicabili ai registri IVA.
E' possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.
In sostituzione dei nuovi modelli di registri, i produttori di rifiuti non pericolosi, hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche con i seguenti registri scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
1.2. La dichiarazione di inefficacia del D.M. 2 maggio 2006
Con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, il Ministero dell'ambiente ha sancito l'inefficacia di 17 decreti attuativi del Testo unico ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), che, invece, rimane perfettamente vigente ed efficace.
Tra questi decreti c'è anche quello che riguarda i registri di carico e scarico. Le imprese dovranno, pertanto, tornare all'applicazione del D.M. n. 148/1998 facendo riferimento all'articolo 190 del D. Lgs. n. 152/2006, che è perfettamente vigente.
Questo significa che, in base alla disciplina sostanziale contenuta nel citato articolo 190, i soggetti obbligati devono redigere i registri sul consueto bollettario conforme agli allegati A e B del D.M. n. 148/1998, che torna così ad essere confermato fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto.
Sull'argomento, segnaliamo un intervento di Lorenzo Acquarone, tratto da "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa n. 133 - 10/06, nel quale viene affrontato il problema sull'esatta portata della dichiarazione di inefficaci del D.M. 2 maggio 2006 in relazione alla disciplina vigente in materia di tenuta dei registri di carico e scarico.
. Se vuoi consultare l'intervento, clicca QUI
1.3. L'assimilazione dei registri di carico e scarico ai registri IVA - Non è più richiesta la vidimazione
Un approfondimento di Paola Ficco documenta in modo circostanziato le ragioni di una semplificazione del Codice ambientale che non necessita di alcun decreto attuativo per essere operante.
L'assimilazione del registro di carico e scarico ai registri di tipo contabile (e quindi l'applicazione della disciplina Iva per vidimazione, numerazione e gestione) è operante dal 29 aprile 2006. Quindi, da quella data si ritiene che:
• la vidimazione non è più necessaria ai fini della venuta ad esistenza del registro;
• la numerazione va apposta dal soggetto che utilizza il registro, prima dell'uso di ciascuna pagina;
• il registro non va numerato per intero ed in anticipo rispetto all'utilizzo della singola pagina;
• la numerazione di ogni pagina deve avvenire anteponendo l'anno alla pagina e, quindi, la numerazione deve ricominciare ogni anno da "1" (es. 2007/1, 2007/2, ecc.);
• sia consentito l'utilizzo di fogli mobili formato A4 usati senza vidimazione purché numerati secondo le indicate modalità.
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1.4. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 4/2008 - In vigore dal 13 febbraio 2008
A. Esclusività della vidimazione alle Camere di Commercio
Per effetto del disposto di cui all’art. 2, comma 24-bis, del D. Lgs. 16 gennaio 2008. n. 4, che ha apportato modifiche all’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006, a decorrere dal 13 febbraio 2008, i registri di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere preventivamente “numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti”.
La vidimazione di tali registri viene in questo modo attribuita in via esclusiva alla Camera di Commercio; pertanto le imprese non potranno più richiedere la vidimazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Tale esclusività non esiste, per esempio, per la vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, i quali continuano ad essere preventivamente numerati e vidimati o dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti.
B. La competenza territoriale
Dobbiamo subito puntualizzare che né l'art. 2215 del Codice civile, né il regolamento di attuazione del Registro delle imprese, approvato con D.P.R. n. 581/1995, si curano di precisare quale sia l'Ufficio territorialmente competente alla numerazione e alla bollatura dei libri e delle scritture contabili.
Considerata la struttura del Registro delle imprese, si è sempre ritenuto, con sufficiente certezza, che l'Ufficio competente alla vidimazione dei libri sociali obbligatori sia l'Ufficio del Registro delle imprese presso cui l'imprenditore è iscritto e nella cui circoscrizione ha la sede legale.
Anche per le imprese “plurilocalizzate” non può che valere il principio generale secondo cui competente alla numerazione e bollatura debba essere l'Ufficio presso il quale è iscritta la sede principale.
L’unica eccezione che in passato veniva fatta riguardava i libri giornali sezionali: nel caso in cui il «sezionale» si riferiva ad una sede secondaria (non unità locale) ubicata fuori della circoscrizione della sede legale, l'Ufficio che procedeva alla vidimazione poteva essere quello presso cui è iscritta la sede secondaria.
Stando a quanto detto, anche la vidimazione dei registri di carico e scarico dovrebbero seguire questo principio, anche nella considerazione che l’ultimo periodo aggiunto al comma 6 dell’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006, dall’art. 2, comma 24-bis del D. Lgs. n. 4/2008 dice espressamente “numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti”.
Sarebbe stato diverso se la legge si fosse limitata a scrivere semplicemente “numerati e vidimati dalle Camere di Commercio”.
E francamente riteniamo che sarebbe stata la cosa migliore, sia per l’utente che per gli uffici del Registro delle imprese.
In ogni caso, secondo il nostro modesto parere, non ci sembra che ci sia alcun ostacolo a sostenere che la Camera di Commercio competente sia quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui sia situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.
Quanto sopra lo riteniamo desumibile da un'analisi comparata di quanto disposto negli articoli 190, commi 3 e 4; 230, comma 4 e 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
C. Modalità e costi
Per procedere alla vidimazione è necessario presentare, unitamente al registro, il modello L2 (scaricabile dal sito, nella sezione “modulistica” regolarmente compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante.
I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri, indipendentemente dal numero delle pagine, ammontano, a decorrere dal 1° luglio 2008, a 25,00 euro (da pagare in contanti allo sportello o con bollettino sul conto corrente postale appositamente istituito presso la Camera di Commercio, indicando la causale: vidimazione libri).
Come anche chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159/E dell’ 11 novembre 2005, per la vidimazione dei registri di carico e scarico non sono dovute la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo.
E chi ha un registro già vidimato dall'Agenzia delle Entrate cosa deve fare?
Innanzitutto, una cosa è certa: le nuove disposizioni rendono inutilizzabili, a partire dal 13 febbraio 2008, i registri che mancano completamente di vidimazione.
Non è ancora chiaro se possono continuare ad essere utilizzati i gli eventuali registri attualmente in uso vidimati dagli Uffici finanziari.
Secondo il nostro parere non dovrebbe esistere alcun impedimento a poter continuare ad utilizzare un registro già bollato e vidimato dall’Agenzia delle Entrate, fino ad esaurimento degli spazi disponibili.
Parere del Ministero dell'ambiente - Comunicato stampa del 13 febbraio 2008
L’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inviato un parere alla competente Direzione esprimendo osservazioni sulla competenza per la numerazione e la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte delle Camere di commercio.
Come noto, infatti con l’entrata in vigore delle modifiche al decreto legislativo n.152/06, tale operazione dovrà essere effettuata dalle Camere di commercio.
Volendo garantire la finalità dei controlli ambientali, tramite i suddetti registri ma tenendo in considerazione, al tempo stesso le comprensibili difficoltà organizzative cui potrebbero andare incontro le Camere di commercio, il Ministero suggerisce e ritiene ragionevole che nell’applicazione iniziale della nuova normativa le amministrazioni competenti considerino ancora possibile l’utilizzo dei registri vidimati dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
“Ferme restando le prerogative e le iniziative che adotteranno i soggetti competenti, - si legge nel parere dell’Ufficio legislativo - l’ulteriore utilizzo dei precedenti registri vidimati, nelle more dell’organizzazione del servizio da parte delle Camere di commercio, potrebbe essere consentito entro un termine limitato e ragionevole (per esempio tre o sei mesi) o alternativamente consentito fino ad effettivo esaurimento”.
All’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006, l’art. 2, comma 24-bis del D. Lgs. n. 4/2008 ha aggiunto il comma 6-bis che recita testualmente:
“6-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni”.
2. I FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.
Da quanto disposto dall'art. 193, del D. Lgs. n. 152/2006, discende che l'obbligo del formulario sussiste durante il trasporto di rifiuti effettuato da un "ente" o "impresa".
I formulari di identificazione devono essere preventivamente numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti.
La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
In questa materia, l’unica novità è quella riportata al nuovo comma 8, così come sostituito dall’art. 2, comma 25, del D.Lgs. n. 4/2008: la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la quale è sostituita dal formulario di identificazione di previsto dal D. Lgs. n. 152/2006.
Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del D. Lgs. n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
Sull'argomento della tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione segnaliamo una guida elaborata dall'Unioncamere del Piemonte, dal titolo "GUIDA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI - Registro di carico e scarico - Formulari di identificazione".
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CASISTICA - QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
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1. SOCIETA' QUOTATE - LA FIGURA DEL “DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI”
1.1. Il dettato normativo
L'art. 14, comma 1, lett. n), della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha introdotto, nel Testo unico delle disposizioni in materia dei mercati finanziari (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), l'art. 154-bis che, limitatamente alle società quotate in borsa, ha istituzionalizzato la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, demandando allo statuto le modalità di nomina, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
Tale articolo è stato poi modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e, successivamente, dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
Si riporta il testo integrale e aggiornato dell'articolo:
Art. 154-bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:
a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter.
5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
1.2. Approfondimenti
. Se vuoi scaricare un documento elaborato dalla Fondazione ARISTEIA, dal titolo "Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari alla luce delle recenti modifiche alla legge sulla tutela del risparmio" (documento n. 72 del gebbraio 2007), clicca QUI.
. Se vuoi scaricare un documento elaborato dalla CONFINDUSTRIA, dal titolo "Le linee guida per lo svolgimento delle attività di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 154-bis TUF", clicca QUI.
2. SOCIETA’ COOPERATIVE – LA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO TENUTO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE
2.1. La vidimazione presso la Camera di Commercio
L'articolo 38 (Responsabilità del curatore) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, stabilisce quanto segue:
"1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
2. Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.
3. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116".
L'articolo 10, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante "Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009), nel modificare l'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 (recante "Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi), ha previsto che il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del R.D. n. 267/1942, non dovrà più essere vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio.
2.2. Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare del 16 ottobre 2009, n. 5427 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009), a proposito della terminologia usata dall'art. 10, comma 7, della legge n. 99/2009, dove si parla di vidimazione effettuata "con procedure semplificate", ha tenuto a precisare che, a tale proposito, "si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero delle pagine del registro".
Lo stesso Ministero ha inoltre precisato che tale procedura vale solo per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza.
Per le procedure con nomina di tale organo, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato.
Il testo della circolare viene riportato dei Riferimenti normativi.
2.3. Diritto di segreteria dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2010
In merito all'importo del diritto di segreteria dovuto per tale vidimazione, bisogna ricordare che il decreto dirigenziale 2 dicembre 2009 ha provveduto a modificare la Tabella A, aggiungendo la Voce 6.3 con la quale si è stabilito che per la vidimazione di tale registro - a decorrere dal 1° gennaio 2010 - è dovuto l'importo di euro 10,00.
2.4. Imposta di bollo
Si ricorda, inoltre, che per la vidimazione in forma semplificata di tale registro, dovrà essere corrisposta anche l'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine (da applicare sull’ultima pagina del registro).
3. PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE - NON PIU' RICHIESTA LA BOLLATURA E LA NUMERAZIONE
Ai fini della rivalutazione dei beni d'impresa si deve ancora provvedere alla bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione redatto da imprenditori individuali e società di persone in contabilità semplificata?
E' questo il quesito che è stato posto all'Agenzia delle Entrate da un Consiglio nazionale in merito alla corretta applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 342/2000.
Secondo l'istante, l'adempimento non è più compatibile con il quadro normativo delineato dall'articolo 8 della legge 383/2001 che ha sancito la soppressione dell'obbligo della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 14/E del 3 marzo 2010, ritiene di poter accogliere le argomentazioni del Consiglio nazionale.
La rivalutazione dei beni immobili dell'impresa è stata reiterata dall'articolo 2 della della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria del 2004) con rinvio alle disposizioni della legge n. 342/2000, il cui articolo 15 stabilisce, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, che "la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta".
Questo in analogia con quanto previsto per la stessa tipologia di contribuenti in regime di contabilità ordinaria che, fino all'entrata in vigore della legge n. 383/2001, assolvevano al medesimo obbligo annotando la rivalutazione sui libri contabili che dovevano essere bollati e vidimati ai fini fiscali.
Ma proprio la soppressione dell'obbligo fiscale di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari fa sì che la stessa operazione, da effettuare sul prospetto di rivalutazione previsto per i soggetti in contabilità semplificata, risulti "sovrabbondante" con il vigente sistema normativo.
L'Agenzia delle Entrate ritiene quindi che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono riportare i maggiori valori rivalutati dei beni d'impresa in un prospetto privo di bollatura e vidimazione, superando pertanto le considerazioni formulate in precedenti documenti di prassi.
Il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate viene riportato nei Riferimenti normativi.
4. SRL - LIBRI OBBLIGATORI - Nessuna bollatura e vidimazione, ma solo numerazione progressiva - Rimane l’imposta di bollo per i libri sociali
I libri e registri obbligatori per le società a responsabilità limitata sono da assoggettare a bollatura e/o vidimazione?
Per rispondere a questa domanda è sufficiente rifarsi a quanto stabilito in materia nel Codice Civile.
L'articolo 2478 C.C. si limita a stabilire che "Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere" i seguenti libri obbligatori:
1) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
2) il libro delle decisioni degli amministratori;
3) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'articolo 2477.
Al secondo comma, lo stesso articolo si limita a stabilire che "I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci".
Come si può notare con tutta evidenza, nell'articolo non viene prevista assolutamente né la bollatura nè la vidimazione.
Diversamente, invece, per le Spa, dove l’art 2421 C.C. prevede espressamente che “I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215”, senza peraltro prevedere alcuna estensibilità dell’obbligo di bollatura anche per i libri sociali delle Srl.
Dunque: i libri sociali obbligatori delle SRL, prima dell'uso, non devono essere assoggetti ad alcuna bollatura o vidimazione, ma solo alla numerazione progressiva.
Rimane invece l’assoggettabilità dei libri sociali obbligatori all’imposta di bollo (cfr. art. 22, Parte II della Tariffa, Allegato A, DPR n. 642/1972).
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Conservazione
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Tali libri saranno conservati nel rispetto delle regole definite nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle altre normative di settore da un soggetto accreditato (circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014).
La conservazione a norma è garantita da Infocamere, conservatore accreditato da AgID.
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APPROFONDIMENTI E TABELLE
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APPROFONDIMENTI
Si riportano alcuni approfondimenti, a cura di Claudio Venturi:
. Libri, registri e scritture contabili. Numerazione, bollatura, tenuta e conservazione. (Studio aggiornato a Novembre 2019 con il D.L. n. 124/2019).
. La numerazione e la bollatura dei libri sociali e delle scritture contabili obbligatori. Sintesi della normativa e degli adempimenti.
. La numerazione e la bollatura dei libri e delle scritture contabili. TABELLE RIEPILOGATIVE. (Tabelle aggiornate a luglio 2013).
SCHEDE RIEPILOGATIVE
. Libri sociali, registri e scritture contabili. Numerazione e bollatura, tenuta e conservazione
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. Libri sociali, registri, scritture e documenti contabili previsti dalla normativa civilistica e fiscale e dalle leggi speciali.
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. FAC-SIMILE DEL MODELLO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 6007.
GLI APPROFONDIMENTI DELLA FONDAZIONE LUCA PACIOLI (Oggi: FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI)
. Se sei interessato a consultare il documento n. 7 del 6 maggio 2003, dal titolo "Regolarizzazione delle scritture contabili. (Art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), clicca QUI.
. Se sei interessato a consultare il documento n. 27 del 24 ottobre 2005, dal titolo "Tenuta e conservazione delle scritture contabili con modalità informatiche", clicca QUI.
. Se sei interessato a consultare il documento n. 31 del 23 novembre 2005, dal titolo "Tenuta e conservazione delle scritture contabili con modalità informatiche", clicca QUI.
GLI APPROFONDIMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
1) Le modifiche normative che dispongono l’abrogazione dell’obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori sono previste dalla legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante "Misure per il rilancio dell'economia".
E’ opportuno illustrare il contenuto di queste disposizioni in quanto non può negarsi quale conseguenza un notevole alleggerimento degli adempimenti a carico degli operatori.
L'articolo 8 del provvedimento interviene direttamente sull’art. 2215 del c.c. abrogando espressamente, sia per il libro giornale, che per quello degli inventari, l’obbligo di vidimazione iniziale.
Viene confermato, invece, così come già previsto dall’attuale formulazione del codice civile, l’obbligo di numerazione.
. Se vuoi consultare lo Studio n. 89/2001/T, elaborato dalla Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato, dal titolo "Libro giornale e libro degli inventari: Abolita l'operazione di bollatura, clicca QUI.
2) La legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante "Misure per il rilancio dell'economia", all’art. 8, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, intervenendo direttamente sul testo dell’art. 2215 cod. civ., il quale risulta, oggi, del seguente tenore: “Modalità di tenuta delle scritture contabili.
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
. Se vuoi consultare lo Studio n. 3804, elaborato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato, dal titolo "Abolizione dell'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari: Profili civilistici probatori, clicca QUI.
3) La legge Finanziaria per il 2005 ha previsto che gli importi fissi dell’imposta di registro, di bollo, delle tasse sulle concessione governative fossero aggiornati con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 2005 tenuto conto anche:
- dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto.
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005. In particolare l’art. 7 del predetto decreto ha modificato l’art. 1, comma 300 della legge n. 311/2004 (Finanziaria del 2005) prevedendo l’aumento dell’imposta di registro in misura fissa secondo la tabella contenuta nell’allegato 2 bis.
L’imposta di registro in misura fissa è stata quindi elevata da 129,11 euro a 168,00 euro.
Per quanto riguarda la decorrenza dell’aumento dell’imposta di registro il maggior tributo ha trovato applicazione per le registrazioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2005 .
. Se vuoi consultare lo Studio n. 74/2005/T, elaborato dalla Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato, dal titolo "L'imposta di bollo relativa alle scritture contabili: il D.M. 24 maggio 2005", clicca QUI.
4) Non possono allo stato realizzarsi estratti propriamente detti di scritture contabili tenute in forma informatica, mancando ancora parte delle apposite norme tecniche sulla tenuta di tali scritture.
Lo sostiene il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 1-2006/IG, approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 17 marzo 2006.
. Se vuoi consultare lo Studio n. 1-2006/IG del 17 marzo 2006, dal titolo "Estratti notarili da libri contabili tenuti con mezzi informatici", clicca QUI.
5) La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione in legge del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, nell’ambito di una norma, l’art. 16, dedicata alla Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, interviene sulla disciplina codicistica della società a responsabilità limitata sopprimendo il libro soci.
Le modificazioni, che entrano in vigore il 30 marzo 2009, ispirate da un’istanza di semplificazione nella circolazione delle partecipazioni di s.r.l., e degli adempimenti incombenti su tali società, sembrano al contrario comportare, nonostante la rubrica della norma, una notevole complicazione.
Sommario: Premessa; 1. Le norme interessate dalla modifica. L’ambito applicativo; 2. La soppressione del libro soci ed il trasferimento delle partecipazioni sociali; 3. Gli effetti nel caso di sopravvenuta unipersonalità della società; 4. Possibili soluzioni correttive de iure condito e questioni di diritto transitorio; 5. L’inadeguatezza delle modifiche e prospettive de iure condendo; Conclusioni.
. Se vuoi consultare lo Studio n. 71-2009/I del 13 marzo 2009, dal titolo "La soppressione del libro soci", clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Codice Civile: Artt. 2214 – 2220; Artt. 2421 e 2478; Artt. 2709 - 2711 (Testo aggiornato a luglio 2011, con le modifiche apportate dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - In vigore dal 13 luglio 2011); Codice Procedura Civile: Art. 634 .
D.L. 10 giugno 1994, n. 357 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489): Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente. Artt. 6, 7 e 7-bis.
. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997: Registro delle imprese - Considerazioni e chiarimenti.
. Legge 18 ottobre 2001, n. 383: Primi interventi per il rilancio dell’economia. Art. 8.
. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001: Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente. Art. 8.
. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 174/E del 31 ottobre 2001: Mod. F23 – Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sui libri e registri contabili.
. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002: Risposte a quesiti. Punto 8.
. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 85/E del 12 marzo 2002: Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 60/E del 30 luglio 2002: Articolo 8 legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Modalità di tenuta dei libri o registri multiaziendali a striscia continua.
. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 64/E del 1° agosto 2002: Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2003: Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei registri contabili – Istanza i interpello.
. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 5/E del 23 gennaio 2004: Imposta di bollo - Registro di carico e scarico dei veicoli dimessi dalla circolazione previsto dall'articolo 46 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
. D.M. 23 gennaio 2004: Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006: Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 153/E del 5 luglio 2007: Istanza di interpello - Bollatura dei registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi - Imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007: D.M. 23 gennaio 2004, articolo 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Fatturazione elettronica e modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 364/E del 3 ottobre 2008: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Conservazione sostitutiva – Nomina di più soggetti responsabili della conservazione.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 371/E del 6 ottobre 2008: Consulenza giuridica – Associazione Bancaria Italiana – Libro giornale – Applicabilità dell’imposta di bollo alle scritture contabili ausiliarie.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 158/E del 15 giugno 2009: Consulenza giuridica - Associazione e Ordini Professionali – D.M. 23 gennaio 2004 e fatturazione elettronica – Risposta a
quesiti.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 195/E del 30 luglio 2009: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – D.M. 23 gennaio 2004 – Conservazione sostitutiva delle fatture analogiche – Convivenza di conservazione sostitutiva e conservazione tradizionale – Processo di acquisizione
dell’immagine.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 196/E del 30 luglio 2009: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – D.M. 23 gennaio 2004 – Conservazione sostitutiva delle fatture analogiche – Tempistica per l’acquisizione dell’immagine – Assenza di vincoli legati all’opzione per la conservazione sostitutiva.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 220/E del 13 agosto 2009: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici –– D.M. 23
gennaio 2004 – natura del responsabile della conservazione.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare del 16 ottobre 2009, n. 5427: Procedimenti conseguenziali e provvedimenti relativi alle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009. Indicazioni operative.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 14/E del 3 marzo 2010: Consulenza giuridica – Obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione – articolo 15, comma 2 della legge 21 dicembre 2000,
n. 342.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 65/E del 14 giugno 2011: Modalità di presentazione della dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato la Concorrenza i Consumatori la vigilanza e Normativa Tecnica - Divisione IV - Promozione della concorrenza - Risoluzione del 19 marzo 2014, Prot. 45757: Registri di P.S. previsti dagli artt. 120 e 126 del T.U.L.P.S. – Imposta di bollo e/o tassa di
concessione governativa.
N.B. La risoluzione diffonde il contenuto della nota del Ministero dell’Interno del 26-02-2014, n. 557/PAS/U/003489, con la quale la medesima Amministrazione ha risposto ad un quesito formulato da un Comune che chiedeva informazioni in merito all’assoggettabilità dei registri di cui all’oggetto all’obbligo dell’imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni e degli interessi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativi all’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014
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GIURISPRUDENZA
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1. MAGGIO 2016 - SCRITTURE CONTABILI - Sentenza della Corte di Cassazione sull’obbligo di conservazione decennale della documentazione contabile
L’ultrattività dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili ovvero la sua estensione oltre il termine decennale si impone non già in via generale ma solo se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito.
Il principio è contenuto nella Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, n. 9834, depositata il 13 maggio 2016, da cui emerge che - così come testualmente previsto dal comma 5 dell’art. 8, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) - “l'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”.
Tale principio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 212/2000, costituisce “principio generale dell'ordinamento tributario”.
In particolare, osservano i Supremi Giudici, la tesi erariale sostenuta dall’Agenzia delle Entrate non trova il conforto della legge, dal momento che l’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, laddove prevede che "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi ai corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 o da altre leggi tributarie", deve essere interpretato in armonia al dettato letterale di esso, nonché, partitamente, in ossequio al principio specifico più generalmente previsto dall'art. 8, comma 5, della legge n. 212/2000, nel senso che “l’ultrattività dell'obbligo di conservazione ovvero la sua estensione oltre il termine decennale dell’art. 2220 C.C. - ed ora pure del citato art. 8, comma 5 - si impone non già in via generale - di modo che se ne possa affermare l'inosservanza anche quando, come qui, il termine decennale sia spirato prima che l'accertamento abbia avuto luogo - ma solo se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito, diversamente derivandone, se non un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un'applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che potendo l'amministrazione procedere all'accertamento nei termini dell'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell'ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.
Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. L'obbligo di conservazione delle scritture contabili non può eccedere i dieci anni in applicazione dell'art. 8 della legge n. 212/2000, salva l'ipotesi in cui esso riguardi documenti su accertamenti iniziati prima del decimo anno, ma non ancora definiti; in altri termini, l’ultrattività dell'obbligo di conservazione ovvero la sua estensione oltre il termine decennale si impone non già in via generale ma solo se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito.
- Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE DI CASSAZIONE - Sez. Civile - Sentenza n. 9834, depositata il 13 maggio 2016.
2. GENNAIO 2018 - SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE - La mancata tenuta è soggetta alla sola sanzione amministrativa - Sentenza della Corte di Cassazione
La mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie è espressamente sanzionata solo in via amministrativa. La condotta penalmente rilevante è, infatti, solo quella espressamente contemplata dall’articolo 10 del Decreto legislativo n. 74/2000 di “occultamento o distruzione” delle scritture contabili obbligatorie e non anche di loro “mancata tenuta”.
Va ripudiata, in questo contesto, alla luce del principio di tassatività della legge penale, qualsiasi interpretazione “estensiva” della norma penale.
Sono questi i principi ribaditi dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 1441 depositata il 15 gennaio 2018, con la quale è stata annullata la decisione di merito di condanna di un imprenditore, accusato di occultamento delle scritture contabili.
La Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione restrittiva dell'articolo 10 (rubricato: Occultamento o distruzione di documenti contabili) del D.Lgs. n. 74 del 2000, il quale testualmente recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.
Per la terza sezione, infatti, la condotta sanzionata dall'art. 10 del D.Lgs n. 74 del 2000 è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, “di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997”.
Di conseguenza, la fattispecie delittuosa di cui al citato articolo 10 può ritenersi configurata solo in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi, per contro, ciò che evidentemente neppure esiste).
Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”), “Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000”.
La vicenda riguarda un imprenditore di Lecce accusato di non aver messo a disposizione degli inquirenti la contabilità per impedire la ricostruzione del volume d'affari. La Guardia di finanza aveva infatti rintracciato soltanto delle lettere di intenti con le quali la società si impegnava ad esportare alcolici all'estero. Il Tribunale prima e poi la Corte d'appello lo avevano condannato per occultamento delle scritture contabili.
Contro il doppio verdetto sfavorevole di merito la difesa ha presentato ricorso alla Suprema Corte. I documenti non erano mai stati istituiti quindi non poteva esistere uno degli elementi fondamentali del reato: l'occultamento. La terza sezione penale ha quindi annullato la condanna resa dai giudici di merito pugliesi rinviando la causa per una nuova decisione alla Corte d'appello di Lecce.
La norma contenuta nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 va letta in modo restrittivo e l'imprenditore potrà al massimo essere punito con una sanzione amministrativa e non con il carcere.
- Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE DI CASSAZIONE - III^ Sez. Penale - Sentenza n. 1441, depositata il 15 gennaio 2018.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-03-23 (20248 letture) [ Indietro ] |