OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE - ROC - REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE - ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI
LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE - ROC
|
1. La istituzione del Registro
La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze di questa Autorità, in particolare all'art, 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione (ROC).
Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
2. 2 marzo 2009 - Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) - Cambia il regolamento per l’organizzazione e la tenuta
Il 31 gennaio 2009 è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale n. 25, la Deliberazione 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato un nuovo “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC)”.
Il nuovo regolamento ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di tenuta e gestione del ROC ed è entrato in vigore il 2 marzo 2009 (trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
In sintesi, l’attività di revisione ha, tra l’altro, previsto:
• un ampliamento del numero dei soggetti tenuti all’iscrizione, alla luce degli interventi legislativi (art. 2, comma 1, lett. a, b, c, i 2);
• la revisione della modulistica alla luce delle nuove tipologie di operatori tenute all’iscrizione al ROC sia delle esigenze amministrative emerse nella gestione del registro;
• una nuova definizione di agenzia di stampa nazionale (art. 2, comma 1, lett. g);
• la riduzione del termine per la conclusione del procedimento di iscrizione da sessanta a trenta giorni (art. 7, comma 1);
• la previsione della cancellazione d’ufficio dal Registro (art.12 comma 6);
• la trasmissione telematica delle comunicazioni da rendere al Registro (art.13);
• la pubblicazione sul sito web dell’Autorità dei dati generali relativi ai soggetti iscritti al Registro (art. 19);
• la possibilità di conferire le deleghe ai Co.Re.Com. (che ne faranno richiesta) per la gestione del Registro (art. 25);
• la previsione di un codice alfa numerico identificativo degli impianti radiotelevisivi presenti nella “Sezione speciale impianti radiotelevisivi del Registro” (art. 21, comma 3);
• un ampliamento del termine, (da trenta a sessanta giorni) per comunicare le variazioni con un sistema interattivo relative agli impianti radiotelevisivi, (All. C, n. 3);
• la pubblicazione delle informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sul sito web dell’Autorità.
2.1. Dal 2 marzo 2009
Dal 2 marzo 2009, ai sensi della delibera 666/08/CONS, sono tenuti all’iscrizione nel Registro i seguenti soggetti:
1) gli operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;
2) i fornitori di contenuti: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
3) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;
4) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
5) le imprese concessionarie di pubblicità:
a) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi;
b) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i);
6) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;
7) le agenzie di stampa a carattere nazionale: i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana;
8) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste:
a) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
b) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;
9) i soggetti esercenti l’editoria elettronica:
a) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana , e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
b) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;
10) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.
2.2. Sino al 1° marzo 2009
Sino al 1 marzo 2009 resta in vigore la disciplina approvata con la delibera 236/01/CONS e successive modifiche e pertanto sino a tale data obbligati all’iscrizione rimangono i seguenti soggetti:
1) i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
2) le imprese concessionarie di pubblicità;
3) le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
4) le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
5) le agenzie di stampa di carattere nazionale;
6) i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
7) le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
3. Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS
Con Delibera del 16 aprile 2009, n. 195/09/CONS (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2009), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha apportato modifiche ed integrazioni alla precedente delibera n. 666/08/CONS.
4. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2010 (Suppl. Ord. n. 3), la Deliberazione n. 608/10/CONS del 25 novembre 2010, con la quale l'AGCOM ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS.
Con la stessa deliberazione - in vigore dal 4 gennaio 2011 - vengono modificati i seguenti modelli:
�� 2/ROC (“Dati generali dell’Operatore di Comunicazione richiedente l’iscrizione”);
�� 21/ROC (“Operatore di rete”);
�� 22/ROC (“Fornitore di contenuti”).
Viene inoltre introdotto il nuovo modello 24/ROC (“Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari”).
I modelli 21/ROC e 22/ROC, così come modificati dalla presente delibera, dovranno essere trasmessi solo a partire dalla comunicazione annuale 2011
secondo le modalità e i termini previsti dagli articoli 11 e 13 della citata delibera. Fino alla data di tale comunicazione, continueranno ad essere utilizzati gli attuali modelli 21/ROC e 22/ROC.
Il testo della delibera viene riportato nei Riferimenti normativi.
|
PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
|
1. La registrazione delle testate telematiche
La testata giornalistica on-line - in quanto "prodotto editoriale" - deve essere registrata nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore.
Con la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416", è stata introdotta una nuova definizione di "prodotto editoriale" che ha suscitato molta preoccupazione per il timore che tutti i siti, anche quelli amatoriali, dovessero essere registrati presso il Tribunale, con tanto di direttore responsabile necessariamente iscritto all'albo dei pubblicisti.
Si legge nell'art. 1 del provvedimento che "per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".
Questa disposizione, combinata con quelle contenute nella legge sulla stampa (la legge n. 47/1948), ed in particolare con l'art. 5, secondo cui "nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi", a giudizio di alcuni comporterebbe la necessità di registrazione, presso il Tribunale, di ogni sito Web presente sulla rete Internet che sia raggiungibile da utenti italiani.
Ma è esettamente così?
La testata giornalistica on-line - in quanto "prodotto editoriale" - deve essere registrata nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore?.
Leggendo insieme le due leggi citate sopra, se ne ricava che l'obbligo di registrazione sussiste solo per i prodotti editoriali diffusi con periodicità regolare.
Si tratta, quindi, solo di quei siti che hanno effettivamente contenuto giornalistico, con aggiornamento periodico delle notizie.
Del resto, il problema della necessità di registrazione della testata si era posto anche per la radio e per la televisione.
Esso è stato risolto con la legge n. 223/1990 (c.d. "Legge Mammì"), che ha previsto l'obbligo di registrazione della testata, ma solo per quelle trasmissioni aventi effettivamente contenuto giornalistico e pubblicate con aggiornamento periodico.
La legge n. 223/1990 ha distinto, quindi, tra giornali televisivi e giornali radio da una parte e trasmissioni effettuate dalle reti delle singole emittenti, che non fanno capo a testate registrate.
Solo sui primi grava l'obbligatorietà della registrazione.
A ben guardare, con la legge n. 62/2001 si è voluto risolvere semplicemente il problema della registrabilità delle cosiddette "testate telematiche", senza imporne l'obbligo.
La definizione di "prodotto editoriale" data dalla nuova legge sull'editoria vale solo "ai fini della presente legge" cioè della stessa legge sull'editoria.
La registrazione nei tribunali utile per ottenere gli aiuti statali
L'articolo 16 ("Semplificazioni") della legge n. 62/2001 afferma quanto segue: "I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 (comma 6, lettera a, numero 5) della legge 31 luglio 1997 n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni".
Vannino Chiti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'Editoria, commentava così la norma appena citata:
"Anche i siti Internet che fanno professionalmente od esclusivamente informazione non saranno obbligati a registrazione alcuna. La legge non limita nessuno, ma semmai offre opportunità tutte nuove: estende infatti anche ai prodotti multimediali (e quindi pure ai siti Internet) la possibilità di chiedere sovvenzioni e contributi. Solo chi è interessato a queste forme di sostegno, avrà l'obbligo di registrarsi".
I giornali telematici dei partiti e dei movimenti politici, per ottenere i contributi statali, devono essere obbligatoriamente registrati presso i tribunali (articolo 153 della legge 388/2000).
Dunque, sulla registrazione delle testate online ora si possono scrivere parole definitive e soprattutto chiare. Nel ROC (Registro degli operatori della comunicazione) finiranno solo gli editori, che pubblicano testate giornalistiche (anche telematiche) caratterizzate dalla regolare periodicità, che prevedono di conseguire ricavi dalla loro attività, che puntano a ottenere dallo Stato "benefici, agevolazioni e provvidenze" e che utilizzano nelle redazioni giornalisti assunti a tempo pieno.
Sono queste le novità di maggior rilievo contenute nella delibera n. 236, adottata il 30 maggio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, Supplemento ordinario n. 170, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha reso applicabile e operativa la legge n. 62/2001.
L'orientamento dell'AGCOM è stato confermato dall'articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002 ("legge comunitaria 2001"), il quale impegna il Governo a emanare un decreto legislativo con questo principio e criterio direttivo: "Rendere esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta".
In sintesi le testate giornalistiche on-line, definite "prodotto editoriale", devono obbligatoriamente essere registrate presso i tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore, quando:
1) hanno una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale, etc),
2) quando chiedono e ottengono il sostegno finanziario statale e anche
3) quando in organico hanno redattori giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
. Se vuoi scaricare un approfondimento dal titolo Editoria: una soluzione tardiva al problema della registrazione delle testate telematiche, di Cristian Ercolano, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare un approfondimento dal titolo Registrazione delle testate on-line, una questione già risolta con la Finanziaria per il 2001 e dalla Corte costituzionale nel 1971, di Franco Abruzzo, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, clicca QUI.
2. Quale giurisdizione su Internet - Interviene la Corte di Giustizia - E’ competente il giudice dello Stato membro in cui risiede il soggetto leso attraverso il web
Con la sentenza del 25 ottobre 2011 nelle cause riunite C 509/09 e C 161/10, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la prima volta stabilisce a quale giudice di uno Stato membro spetti la competenza nel caso in cui venga leso un diritto della personalità attraverso internet.
La sentenza trae origine da due cause distinte, poi riunite.
Nella prima, un cittadino tedesco condannato per omicidio e poi ammesso alla libertà condizionale, si rivolgeva ai giudici tedeschi per intimare un sito di informazione via web gestito da una società austriaca a non riportare più notizie che lo riguardavano, indicando il suo nome per esteso in relazione al crimine commesso.
La società austriaca ha contestato la competenza internazionale dei giudici tedeschi a dirimere la controversia in quanto riteneva di poter essere convenuta soltanto dinanzi ai giudici austriaci.
Nella seconda causa, un V.I.P. cittadino francese, lamentando violazioni della sua vita privata e del diritto all’immagine, agiva in giudizio contro una società britannica, editrice del Sunday Mirror, che aveva pubblicato sul sito internet del quotidiano un articolo di gossip che lo riguardava.
La società inglese contestava la competenza internazionale del tribunale francese adito in quanto riteneva non sussistere un collegamento sufficientemente stretto tra la pubblicazione in rete nel Regno Unito e il presunto danno sul territorio francese.
Nella sentenza, la Corte osserva come la pubblicazione di contenuti su Internet sia una fattispecie del tutto diversa dalla diffusione di un testo a stampa, in quanto quest’ultima è, per definizione, territorialmente circoscritta, mentre i contenuti via web possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di utenti, ovunque nel mondo.
Pertanto, rileva la Corte, tale diffusione universale, può sia aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità ma anche rendere estremamente difficile individuare il locus commissi delicti.
Poiché l’impatto di un’informazione messa in rete sui diritti della personalità di un soggetto può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la vittima risiede, la Corte designa tale giudice come quello competente per la totalità dei danni causati sul territorio dell’Unione europea.
La Corte sottolinea anche che la vittima può sempre adire i giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia (o sia stata) accessibile, ai fini di un’azione di risarcimento per la totalità del danno. In tal caso tali giudici sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato in cui essi si trovano.
Tuttavia, la Corte stabilisce che il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE), non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito.
(Fonte: Sito LeggiOggi.it)
. Se vuoi scaricare il testo della sentenza, clicca QUI.
|
DESTINAZIONE DELLA PUBBLICITA’ DI AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI
|
1. Riferimento normativo
Si riporta il testo dell’art. 41 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”:
“Art. 41. - Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché al presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.”
2. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici
Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario.
Tale comunicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 (il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi), deve avvenire in via telematica utilizzando i modelli disponibili all’indirizzo internet www.roc.agcom.it .
Si rammenta che la trasmissione telematica dei modelli va effettuata anche nel caso in cui le Amministrazioni pubbliche o gli Enti pubblici anche economici non abbiano impegnato, nell’esercizio precedente, alcuna somma per l’acquisto dei predetti spazi.
. Se vuoi accedere al Registro degli Operatori di Comunicazione - ROC, clicca QUI.
3. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2009, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2009, recante “Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”.
Il testo della direttiva viene riportato nell’Appendice normativa.
La direttiva fornisce i criteri interpretativi ed operativi nell'applicazione dell'art. 41 del D. Lgs. n. 177/2005, al fine di uniformare l'azione delle Amministrazioni statali, per le quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria svolge la funzione di centro di orientamento ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
|
APPROFONDIMENTI E MODULISTICA
|
APPROFONDIMENTI
. Se vuoi visitare il sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), clicca QUI.
MODULISTICA
I modelli per l’iscrizione al ROC, presenti nella sezione del sito Internet dell’AGCOM, sono compilabili in modo informatizzato in quanto presentano dei campi (di colore grigio) all’interno dei quali è possibile scrivere utilizzando la tastiera del vostro computer.
Ciascun modello è contenuto in un file in formato Word e presenta in accompagnamento una pagina nella quale sono riportate sommarie indicazioni sulle corrette modalità di compilazione del modello stesso.
. Se vuoi visitare scaricare la MODULISTICA per l’iscrizione e le comunicazioni nel Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), clicca QUI.
|
APPENDICE NORMATIVA
|
. Legge 8 febbraio 1948, n. 47: Disposizioni sulla stampa.
. Legge 31 luglio 1997, n. 249: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
. Legge 7 marzo 2001, n. 62: Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001: Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001).
. DIRETTIVA 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
autorizzazioni).
. DIRETTIVA 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).
. DIRETTIVA 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).
. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione del 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS: Informativa economica di sistema
Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 2005).
. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione del 26 novembre 2008, n. 666: Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2009).
. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione del 26 novembre 2008, n. 666: Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. ALLEGATO A.
. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione del 26 novembre 2008, n. 666: Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. ALLEGATI B e C.
. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione del 16 aprile 2009, n. 195/09/CONS: Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera
n. 666/08/CONS (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2009).
. Presidente del Consiglio di Ministri - Direttiva 28 settembre 2009: Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione del 25 novembre 2010, n. 608/10/CONS: Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2011 - Suppl. Ord. n. 3).
. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione del 25 gennaio 2012, n. 44: Modifiche alla delibera n. 666/88/CONS del 26 novembre 2008.
. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione del 4 settembre 2012, n. 393: Modifiche alla deliberazione n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 per l'avvio del nuovo sistema informativo automatizzato del registro degli operatori di comunicazione. (Deliberazione n. 393/12/CONS). (Pubblicata sulla Gazzetta UIfficiale n. 220 del 20 settembre 2012 ) .
. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione del 4 settembre 2012, n. 393 - ALLEGATO .
. AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERA 6 novembre 2014: Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2015. (Delibera n. 567/14/CONS).
. AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERA 5 novembre 2015: Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 605/15/CONS).
. AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERA 19 ottobre 2016: Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2017 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 463/16/CONS).
. AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERA 6 novembre 2017: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 426/17/CONS).
. AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERA 6 novembre 2017: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 427/17/CONS).
. AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERA 30 ottobre 2018: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 527/18/CONS).
. AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERA 30 ottobre 2018: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2019 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 528/18/CONS).
. AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERA 19 novembre 2020: Misure e modalita' di versamento del contributo dovuto, per l'anno 2021, dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 616/20/CONS).
. AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERA 19 novembre 2020: Misure e modalita' di versamento del contributo dovuto, per l'anno 2021, dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 617/20/CONS).
|
Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader
Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-03-07 (7870 letture) [ Indietro ] |