MADE IN ITALY - RICONOSCIBILITA' E TUTELA DEI PRODOTTI ITALIANI - INDICAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY DEL PIANO INDUSTRIA 2015 - SISTEMA SANZIONATORIO - LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA
IL " MADE IN ITALY"
|
1. Made in Italy - Modifiche alla disciplina
Con il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (pubbblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009), che reca disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia, è stata modificata la disciplina penale in materia di made in Italy.
Tre sono le novità introdotte:
1) un nuovo reato relativo all’indicazione di vendita dei prodotti che li presenta come una "produzione interamente realizzata in Italia";
2) una sanzione amministrativa pecuniaria per determinati usi del marchio che costituiscono fallace indicazione;
3) l’abrogazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 99/2009, che erano operative dal 15 agosto 2009.
Il nuovo reato punisce con la reclusione fino a 2 anni e 6 mesi e con la multa fino a 26.600,00 euro chiunque fa uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia ovvero fa uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.
È soggetto invece alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 250.000,00 il titolare o il licenziatario del marchio che ne fa uso con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine.
L'articolo 16 del D.L. n. 135/2009 modifica la normativa sulla tutela del Made in Italy per evitare che l'Italia incorra in sanzioni europee per vincoli alla libera circolazione delle merci stabilendo quanto segue.
“Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”.
Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, potranno essere definite le modalità di applicazione di tale disposizione.
Nel successivo comma 4 del medesimo articolo 16 si stabilisce che “Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo”.
In tale articolo, rubricato ”Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” si stabilisce che “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni”.
Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, il comma 3 del citato articolo 16 stabilisce che “per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio”.
Con i successivi commi 5 e 6 si è proceduto alla modifica dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il commento del Ministro per le politiche comunitarie Andrea Ronchi
Una posizione chiara in difesa della qualità della produzione italiana e un punto di svolta nella tutela del made in ltaly. E' questo l'obiettivo che le nuove misure approvate dal Consiglio dei ministri nel provvedimento salva-infrazioni rappresentano per tutto il settore produttivo del nostro Paese.
Il decreto contiene, infatti, importanti novità che vanno a incidere sulla legge 99 relativa al made in e disciplina una materia strategica per le 480mila imprese manifatturiere italiane, da sempre in prima linea nella difesa del marchio italia e nella lotta contro le false certificazioni.
L'obiettivo della norma è duplice.
In primo luogo si punta a far sì che i prodotti di origine italiana siano veramente tali e non solo etichettati in questo modo, entrando in porto o passando le frontiere.
In secondo luogo si vuole evitare che prodotti realizzati anche parzialmente all'estero da aziende italiane siano messi in circolazione nel nostro Paese con l'indicazione 100% made in Italy o altre che, analogamente, tendano a accreditare un'origine interamente italiana della merce.
Il dettato della norma è chiaro e non consente fraintendimenti: il prodotto che vorrà chiamarsi italiano dovrà essere ideato, realizzato e confezionato in Italia. Un modo per tutelare non solo il nostro artigianato e la nostra impresa ma anche l'immagine e la credibilità del nostro Paese.
. Se vuoi leggere l'intero articolo pubblicato su MF, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la pubblicazione dedicata alle nuove norme sul Made in Italy elaborata dal Dipartimento Politiche Comunitarie, clicca QUI.
3. Made in Italy - Arrivano le prime istruzioni operative dal Ministero dello Sviluppo Economico
Prime istruzioni sull’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto a marchio italiano prodotta in un altro Paese. A fornirle la circolare n. 124899 del 9 novembre 2009 del Ministero per lo Sviluppo economico.
Il documento di prassi prende le mosse dal nuovo articolo 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, introdotto dall’articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 135 del 2009, che considera fallace indicazione (e stabilisce l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 10mila a 250mila euro) l’uso del marchio, da parte del titolare o di chi ha acquistato mediante contratto di licenza il diritto di sfruttarlo commercialmente, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.
La difesa del made in Italy attraverso l’inasprimento delle misure di lotta alle contraffazioni risponde alla precisa esigenza di garantire da un lato la tracciabilità del prodotto nelle varie fasi di realizzazione e dall’altro di tutelare i vari anelli che compongono la filiera produttiva.
Un intervento che accresce il numero di quelli già attuati a livello nazionale e ancor più sovranazionale da parte delle istituzioni comunitarie a sostegno del marchio di origine.
3.1. Origini e motivazioni dell’intervento legislativo
La disposizione contenuta nel nuovo articolo 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, introdotto dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 135/2009, ha abrogato quella contenuta nella legge n. 99 del 2009 che all’articolo 17, comma 4, aveva introdotto una norma dedicata specificatamente alla tutela del made in Italy.
Questa norma, laddove considerava “fallace indicazione” l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia senza che fosse indicato con caratteri evidenti il Paese o il luogo di fabbricazione o produzione, ha causato una serie di difficoltà interpretative e reso problematica l’applicazione. Per questo motivo è divenuto necessario l’intervento legislativo.
3.2. Gli obblighi del titolare del marchio
La norma stabilisce anche a carico del titolare del marchio o di chi ha acquistato mediante contratto di licenza il diritto di sfruttarlo commercialmente una serie di adempimenti. In particolare:
- accompagnare alternativamente i prodotti e le merci da una serie di indicazioni sull’origine o la provenienza estera o comunque sufficienti a evitare che il consumatore possa incorrere in errore sulla effettiva origine del prodotto;
- attestare, relativamente alle informazioni che saranno rese in fase di commercializzazione, che i prodotti o le merci sono di origine estera.
3.3. L’appendice informativa
La nuova norma, rispetto alla precedente, elimina il riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o produzione (articolo 17 comma 4, legge 99/09) e, per garantire una corretta informazione nei riguardi del consumatore, stabilisce che il prodotto su cui è impresso il marchio possa essere accompagnato da una appendice informativa. In questo modo viene esclusa la fattispecie della “fallace indicazione”. L’appendice informativa può assumere varie forme: applicata sul prodotto o sulla confezione; cartellino o targhetta applicata al prodotto o confezione.
Le diciture da utilizzare possono essere:
• prodotto fabbricato in….
• prodotto fabbricato in paesi extra Ue
• prodotto di provenienza extra Ue
• prodotto importato da Paesi extra Ue
• prodotto non fabbricato in Italia.
Se poi il titolare del marchio non fornisce, in una fase precedente alla commercializzazione, indicazioni sull’origine della merce è possibile ricorrere ad una autocertificazione in cui viene esplicitato l’impegno, in fase di commercializzazione, a fornire le informazioni ai consumatori sull’effettiva origine estera dei prodotti o delle merci.
3.4. Inapplicabilità della normativa
La normativa non trova applicazione nei riguardi di quei prodotti che già sono reperibili nei negozi e di quelli che sono stati realizzati e contrassegnati dal marchio prima dell’entrata in vigore della norma, ovvero prima del 10 novembre 2009.
(Fonte: Fisco oggi).
4. Tutela del Made in Italy - Etichettatura obbligatoria per i prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero
4.1. 10 DICEMBRE 2009 - Approvato dalla Camera un nuovo disegno di legge (AC 2624)
Riconoscibilità e tutela per i prodotti italiani: etichettatura obbligatoria con la specifica del paese di produzione, e garanzia per i consumatori sulla tracciabilità degli stessi prodotti circa la provenienza, il processo di lavorazione e la sicurezza, nonché l’adesione alle normative vigenti in materia.
E’ quanto previsto nel disegno di legge AC 2624, approvato il 10 dicembre 2009, recante “Disposizione concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri”.
Il disegno di legge passerà ora all’esame del Senato.
4.1.1. I contenuti del disegno di legge
Il disegno di legge in commento prevede che:
• la denominazione “Made in Italy” potrà essere utilizzata solamente per i prodotti finiti;
• il processo di lavorazione dovrà essere svolto nel territorio dello stato italiano per almeno due delle fasi di lavorazione;
• per le altre fasi sarà comunque necessario verificare la tracciabilità;
• siano presenti indicazioni di conformità alle normative vigenti in materia di lavoro;
• vi sia una certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti;
• sia garantita l’esclusione di impiego di manodopera minorile nella produzione dei prodotti;
• vi sia il rispetto della normativa europea e degli accordi internazioni in materia ambientale.
Solamente a tali condizioni i prodotti potranno ricevere l’etichetta con l’indicazione di provenienza, la descrizione della sede di lavorazione, nonché di ognuna delle fasi di produzione.
E’, inoltre, previsto un pesante regime sanzionatorio per il mancato rispetto della normativa o per la scorretta etichettatura dei prodotti o di uso improprio della denominazione Made in Italy.
In tali situazioni si potrà, infatti, incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 10.000 ad euro 50.000, con conseguente sequestro e confisca della merce.
Nella ipotesi in cui ad abusare del Made in Italy siano le imprese la sanzione andrà da euro 30.000,00 a euro 70.000,00 (oltre ovviamente al sequestro e alla confisca delle merci) e la reiterazione della violazione comporterà la sospensione della attività di impresa da un minimo di 1 mese ad un massimo di 1 anno.
Nella ipotesi di reiterazione del reato, o nel caso in cui lo stesso sia commesso con un’associazione, si passerà ad una sanzione penale.
Nello specifico:
• reclusione da 1 a 3 anni;
• qualora vengano commesse tramite apposita organizzazione reclusione da 3 a 7 anni.
Infine, il pubblico ufficiale (o comunque l’incaricato di pubblico servizio) che ometta i controlli sulle merci imposti dalla nuova normativa sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con una multa fino a 30.000,00 euro.
Si riporta il testo del:
. Disegno di legge AC 2624, recante “Disposizione concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri”.
4.2. 10 MARZO 2010 - Approvato dal Senato il disegno di legge n. 1930
E' stato approvato in Senato, in data 10 marzo 2010, attraverso la speciale procedura dell'approvazione in Commissione Industria, riunita in formato deliberante, il disegno di legge n. 1930, che introduce un sistema di etichettatura obbligatoria per i prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero, "che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi".
La nuova normativa, introduce misure volte a permettere ai consumatori di conoscere l'origine dei prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero.
Il disegno di legge passa ora alla Camera per un ulteriore esame e, in caso di assenza di modifiche, per l'approvazione finale.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 1930, clicca QUI.
4.2.1. Etichettatura obbligatoria
Per assicurare la tracciabilità dei prodotti viene istituito un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione del prodotto.
L’etichetta, che dovrà essere apposta su tutti i prodotti finiti e intermedi, dovrà inoltre contenere indicazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
4.2.2. Made in Italy
In questi comparti l’utilizzo dell’indicazione “made in Italy” è consentito esclusivamente per quei prodotti le cui fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e, in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite in territorio italiano e se per le restanti fasi è verificabile la tracciabilità.
I prodotti che non hanno i requisiti per poter avere l’indicazione “made in Italy” devono essere comunque etichettati con l’indicazione dello Stato di provenienza.
4.2.3. Norme di attuazione
L’individuazione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e dell’impiego dell’indicazione “made in Italy”, nonché delle modalità di esecuzione dei controlli sono demandati a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee.
Il decreto deve essere emanato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/84/CE che prevede una procedura di’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
4.2.4. Sanzioni
La legge individua infine le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti e di abuso della denominazione “made in Italy”.
Chiunque violi queste disposizioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e, se si tratta di imprese, con una sanzione da 30.000 a 70.000 euro. La sanzione è aumentata nei casi di maggiore gravità e diminuita nei casi di minore gravità.
Per le imprese, in caso di reiterazione della violazione, viene prevista la sospensione dell’attività per un periodo che va da un mese a un anno.
4.3. 21 APRILE 2010 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 apirle 2010, la Legge 8 aprile 2010, n. 55, recante "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri".
4.4. 1° OTTOBRE 2010 - Sospesa l’efficacia della legge n. 55/2010
In una nota pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato precisato che la legge n. 55 dell’8 aprile 2010 rimarrà priva di efficacia fino all’adozione del decreto interministeriale che conterrà le disposizioni attuative della legge stessa. L’efficacia delle norme contenute nella legge era originariamente prevista a partire dal 1° ottobre 2010.
In una circolare del 22 settembre 2010, Prot. 119919/RU, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito inoltre che, in attesa dell’adozione della normativa di attuazione della legge, continuano ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/92) e le relative disposizioni di applicazione (Regolamento CEE n. 2454/93).
Di analogo contenuto è la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2010 indirizzata alle amministrazioni dello Stato.
Il 28 luglio 2010 la Direzione generale Impresa e Industria della Commissione europea ha inviato una nota sulla legge n. 55/2010, chiedendo alle Autorità italiane di fornire indicazioni sulle misure che intendono adottare per assicurare che questa normativa sia in linea con le disposizioni del Trattato e della direttiva 98/34/CE.
Nella nota pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico viene precisato che le Autorità italiane provvederanno con la massima tempestività a notificare a livello di progetto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CEE, la normativa tecnica dettagliata di attuazione e che esse hanno preso nota delle osservazioni formulate dalla Commissione sotto il profilo del merito della legge.
5. Il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy trasferito alle Camere di Commercio in
5.1. Art. 43, D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012
L'art. 43 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – Supplemento Ordinario n. 129), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto il comma 49-quater all'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) stabilendo che "Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.
Dunque, con l'articolo 43 del D.L. n. 83/2012, viene trasferito il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio.
La legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, ha inoltre aggiunto, all'articolo 43, quattro nuovi commi riguardanti:
1) la etichettatura degli oli di oliva vergini e l'utilizzo della dicitura «Italia» o «italiano»;
2) la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini che deve essere compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto;
3) per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui
e' avvenuta la trasformazione sostanziale;
4) la tutela del "Made in Italy" finisce tra i compiti e le funzioni affidate alle Camere di Commercio.
Il comma 49-bis, richiamato sopra, ha ipotizzato la fattispecie di "fallace indicazione dell'uso del marchio".
"Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 250.000,00"
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto che detta misure per la crescita, clicca QUI.
5.2. Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 6 agosto 2012, Prot. 173529, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative al fine di consentire alle Camere di Commercio lo svolgimento di tale nuova attribuzione in modo uniforme.
La nota ministeriale si sofferma:
1) sulle modalità applicative dell'art. 4, comma 49-bis della L. n. 350/2003;
2) sull'individuazione del luogo in cui è stata commessa la violazione al fine di individuare la Camera di Commercio competente territorialmente a ricevere il rapporto;
3) sul sequestro e la confisca prevista dall'art. 4, comma 49-ter della L. n. 350/2003;
4) sulla decorrenza delle innovazioni normative (26 giugno 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012).
Il testo della nota viene riportato nei Riferimenti normativi.
|
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
|
1. INDUSTRIA 2015
"Nuove tecnologie per il Made in Italy" è un Progetto di innovazione industriale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito di Industria 2015 che ha l'obiettivo di incrementare la competitività delle PMI salvaguardandone la presenza sui mercati internazionali.
“Industria 20015” è il disegno di legge sulla nuova politica industriale varato dal governo italiano il 22 settembre 2006, le cui previsioni sono state recepite dalla Legge Finanziaria 2007.
Industria 2015 stabilisce le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano del futuro, fondato su:
• un concetto di industria esteso alle nuove filiere produttive che integrano manifattura, servizi avanzati e nuove tecnologie;
• un’analisi degli scenari economico-produttivi futuri che attendono il nostro Paese in una prospettiva di medio-lungo periodo (il 2015).
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
2. Il decreto di adozione
Con il decreto 6 marzo 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2008) il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il Progetto di Innovazione Industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»; il provvedimento ne definisce contenuti e modalità attuative.
Gli obiettivi:
• Potenziare il ruolo delle imprese leader;
• Riqualificare il ruolo della subfornitura e delle piccole imprese;
• Valorizzare le competenze dei territori a forte vocazione industriale guardando ai mercati internazionali.
Come?
Sostenendo la messa in rete dell’intero sistema produttivo (ricerca, impresa e servizi) che sia in grado di realizzare progetti volti a:
• innovare i prodotti, sviluppando nuove sinergie con i produttori di nanotecnologie, biotecnologie, nuovi materiali;
• innovare i processi, incentivando nuovi modelli di cooperazione produttiva tra le imprese presenti sui mercati internazionali e la subfornitura;
• innovare il sistema della commercializzazione sia in Italia che all’estero, rendendo efficiente il comparto della logistica, sviluppando reti distributive specializzate e potenziando i canali di vendita di natura telematica.
Sarà Alberto Piantoni, amministratore delegato del gruppo Bialetti, il project manager, che coordinerà lo staff per la costruzione del progetto, come servizio gratuito al paese.
3. I bandi per il finanziamento di progetti di innovazione industriale (PII)
In attuazione dell’Azione Strategica di Innovazione Industriale, così come definita nel decreto di adozione (decreto interministeriale del 6 marzo 2008) del Progetto di Innovazione Industriale relativo all’area tecnologica “Nuove Tecnologie per il Made in Italy", in data 10 luglio 2008, è stato emanato un bando che stanzia 190 milioni di euro per la concessione di agevolazioni a sostegno della realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, con elevato contenuto di innovazione tecnologica e in grado di determinare impatti sul sistema economico.
Il bando è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008 (Supplemento Ordinario n.207).
Con il decreto 10 luglio 2008 il Ministero dello Sviluppo economico individua condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a supporto delle tecnologie per il Made in Italy nell'ambito di specifiche aree tecnologiche.
In particolare, il provvedimento mira ad aumentare la competitività delle PMI dei settori moda, casa, alimentare e meccanico, e riguarda le seguenti attività:
• sviluppo sperimentale;
• innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi;
• ricerca industriale.
|
RIFERIMENTI NORMATIVI
|
.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Art. 4, commi 49, 49-bis, 49-ter e 49-quater. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 43 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83).
. D.M. 6 marzo 2008: Adozione del Progetto d'Innovazione Industriale Nuove Tecnologie per il Made in Italy.
. D.M. 10 luglio 2008: Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy».
.
D.L. 25 settembre 2009, n. 135: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Art. 16.
.
Legge 20 novembre 2009, n. 166: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Art. 16.
.
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Circolare del 9 novembre 2009, Prot. 124898: Circolare esplicativa sull'art. 4, comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall'art. 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135.
.
Agenzia delle Dogane - Circolare del 30 novembre 2009, Prot. 155971 R.U.: Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 124898 del 9/11/2009 sul'art. 4. comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall'art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135. Diramazione e ulteriori istruzioni.
.
Legge 8 aprile 2010, n. 55: Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.
.
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 6 agosto 2012, Prot. 0173529: Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" - Art. 43 - Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy.
. CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA 25 settembre 2013: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo.
|
Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader
Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2008-09-15 (6645 letture) [ Indietro ] |