1. Recepimento della Direttiva n. 2003/59/CE
Al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59 del 15 settembre 2003 ha previsto che, per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una "Carta di Qualificazione del Conducente" (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale.
La Direttiva Comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
2. Il rilascio della carta
La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto:
a) per i veicoli adibiti al trasporto di cose;
b) per i veicoli adibiti al trasporto di persone.
Quella per trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa, anche se il conducente può essere abilitato per entrambe le tipologie.
La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza.
L'eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC.
2.1. Scadenze e obblighi
La Carta di Qualificazione del Conducente ( CQC) sarà obbligatorio averla:
• Dal 10 settembre 2008 per gli autisti professionali che effettuano professionalmente autotrasporto di persone con veicoli per i quali è richiesta la patente D o DE ed il KD (autobus);
• Dal 10 settembre 2009 per gli autisti professionali che effettuano professionalmente autotrasporto di cose con veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE.
Dopo tali date, non sarà più possibile, per tutti i conducenti, che effettuino trasporti su tali mezzi, la conduzione senza la C.Q.C.
Il nuovo documento sostituirà gradualmente i "Certificati di abilitazione professionale" (CAP); di conseguenza, a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC non saranno più rilasciati.
Dopo tali scadenze, chi è già titolare di questi certificati e intende continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, deve munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.
Chiunque guidi autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente o di apposita dichiarazione sostitutiva, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00.
2.2. Documentazione richiesta per il rilascio della CQC
Per conseguire la CQC occorre:
• essere titolari di patente C o CE oppure di CAP D;
• frequentare un corso di formazione di 280 ore organizzato da una autoscuola autorizzata;
• superare appositi esami.
Alla domanda di rilascio della CQC, dovranno essere allegati:
• attestazione versamento c.c.p. 9001 di euro 9,00;
• attestazione versamento c.c.p. 4028 di euro 29,24;
• una foto tessera;
• fotocopia patente ed eventuale fotocopia del CAP.
Coloro che alla data del 5 aprile 2007 risultano già titolari di patente C, CE oppure di CAP D possono richiedere la CQC senza frequentare il corso e sostenere gli esami, presentando apposita richiesta.
2.3. Veicoli per cui non occorre la CQC
Secondo le indicazioni dell'art. 16 del D. Lgs. n. 286/2005, non ricorre l’obbligo del possesso della CQC per la conduzione dei veicoli di seguito indicati:
a) veicoli la cui velocità massima autorizzata, non supera i 45 km/h;
b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
3. Emanato il decreto che stabilisce le norme in materia di formazione per il conseguimento della CQC
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009, il decreto 16 ottobre 2009, recante "Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007".
Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono
corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque
anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.
Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone
che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione da richiedersi alla Direzione generale per la motorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).
All'art. 4 vengono fissati i requisiti dei locali destinati a i corsi e il materiale didattico e le attrezzature che devono essere presenti.
Negli articoli successivi vengono stabiliti i programmi dei corsi di formazione (artt. 6, 7, 8 e 13) e le modalità delle prove d'esame (artt. 11 e 12).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
4. Punteggi sulla CQC - Nuove disposizioni in materia di rilascio della CQC
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, due decreti del 22 ottobre 2010, a firma del Capo di Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riguardano, rispettivamente:
1) le "Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada";
2) le "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente".
I due decreti entrano in vigore il 5 novembre 2010 ed abrogano i due precedenti decreti del 7 febbraio 2010.
Il testo dei due decreti viene riportato nei Riferimenti normativi.
Con il secondo decreto vengono dettate nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente.
Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale
dell'attività di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio economico Europeo e' fatto obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente dal:
a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;
b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.
La carta di qualificazione del conducente viene rilasciata dagli Uffici Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito dell'esame di cui all'art. 19, comma 1, del
D. Lgs. n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per documentazione ed in esenzione dal predetto esame, ai sensi dell'art. 17 del mededimo decreto legislativo.
Dalla data di entrata in vigore del decreto in questione (5 novembre 2010) non sono
più rilasciate carte di qualificazione del conducente per documentazione, richieste ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007.
Con successive disposizioni saranno dettate istruzioni per la definizione delle suddette istanze di rilascio inoltrate in vigenza del predetto decreto e non ancora evase alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dettate le disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione CQC.
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, il DECRETO 17 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC".
Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di
autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo e' fatto obbligo di possedere la qualificazione CQC, dal:
a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;
b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.
La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento del relativo esame.
La qualificazione CQC e' rinnovata nella validita' a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi
5. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - Dettate le disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, il DECRETO 20 settembre 2013, recante “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi”.
Il decreto, emanato in attuazione dell'art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, reca disposizioni in materia di:
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abilitati ad erogare corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 286/2005;
b) programma dei corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, di integrazione e di formazione periodica;
c) criteri per lo svolgimento dei predetti corsi;
d) procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e validità del titolo abilitativo conseguito;
e) attività di ispezione e vigilanza sui soggetti erogatori dei corsi.
Il testo del decreto e dei suoi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi
Secondo quanto stabilito al comma 3, dell'art. 19, del D.Lgs. n. 286/2005 i corsi di qualificazione del conducente sono organizzati:
a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri individuati con il presente decreto.
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