RIFIUTI - RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI
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La disciplina dei rifiuti sanitari è stata rinnovata dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, pubblicato nella G.U. n. 211 dell’11 settembre 2003, che ha conseguentemente abrogato le precedenti disposizioni in materia contenute nell’art. 45 del D.Lgs. n. 22/1997 e nel D.P.R. 26 giugno 2000, n. 219.
La nuova normativa mantiene le caratteristiche di specialità nell’ambito della regolamentazione dei rifiuti, rimanendo comunque inserita nel quadro più generale dei principi del D.Lgs. n. 22/1997.
Con la nuova regolamentazione non viene modificata la definizione dei rifiuti sanitari, che continuano ad essere quei rifiuti che “derivano da strutture pubbliche e private …che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca”, con particolare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale, ma le relative casistiche vengono maggiormente articolate nelle voci seguenti:
- Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani – Sono costituiti dai rifiuti non pericolosi riportati all’art. 2, comma 1, lettera g, del decreto. Tali rifiuti possono essere trattati come rifiuti urbani, fatta eccezione per quelli sterilizzati che rimangono assoggettati a specifiche disposizioni per la gestione e lo smaltimento.
- Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo – Sono i rifiuti indicati a titolo esemplificativo nell’allegato II al decreto e il cui codice CER è contrassegnato dall’asterisco.
- Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione – Si tratta dei rifiuti non pericolosi specificati nell’elenco riportato all’art. 2, comma 1, lettera h, del decreto, tra i quali i farmaci scaduti non citossici o citostatici.
Debbono essere smaltiti mediante incenerimento.
- Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo – Comprendono i rifiuti con i codici 180103 180202 specificati nell’elenco riportato all’art. 2, comma 1, lettera d, del decreto.
Questi rifiuti devono essere direttamente inceneriti oppure sterilizzati in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 come impianti di smaltimento rifiuti (l’autorizzazione non è richiesta se la struttura sanitaria provvede in proprio alla sterilizzazione dei rifiuti da essa stessa prodotti).
La movimentazione e lo stoccaggio di questi rifiuti sono effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere.
In merito allo stoccaggio effettuato senza autorizzazione (deposito temporaneo) la durata massima è di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore, estesa a 30 giorni per volumi di rifiuto inferiori a 200 l, con obbligo di registrazione entro 5 giorni.
Oltre a questi rifiuti, classificabili come sanitari in senso stretto, viene anche introdotta la tipologia dei Rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie ma con rischio infettivo, ad esempio i rifiuti prodotti da laboratori microbiologici di analisi di alimenti, acque, cosmetici, ecc., che debbono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
In questo ambito, pertanto, potranno ricadere quei rifiuti potenzialmente infettivi che possono essere generati all’interno di un’impresa da attività proprie non necessariamente ricomprese tra quelle erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
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RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
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1. La gestione dei rifiuti radioattivi
La gestione dei rifiuti radioattivi comprende tutte le attività, operative ed amministrative, che riguardano la manipolazione, la raccolta, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio, e lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi stessi.
Tali attività vengono effettuate nel rispetto di principi fondamentali universalmente accettati, allo scopo di perseguire l'obiettivo finale della loro messa in sicurezza.
I principi fondamentali nella gestione dei rifiuti radioattivi sono:
1. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale da garantire un adeguato livello di protezione della salute dell'uomo.
2. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale da garantire un adeguato livello di protezione dell'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale da tener conto dei possibili effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente al di fuori dei confini nazionali.
4. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale che i prevedibili impatti sulla salute delle future generazioni non siano superiori ai livelli di impatto oggi ritenuti accettabili.
5. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale da non imporre carichi indebiti alle generazioni future.
6. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata nell'ambito di una adeguata legislazione nazionale, che includa una chiara ripartizione delle responsabilità e che preveda un organismo regolatorio indipendente.
7. La generazione dei rifiuti radioattivi deve essere limitata al minimo possibile. Deve essere tenuta nella dovuta considerazione l'interdipendenza tra tutte le fasi della generazione e della gestione dei rifiuti.
8. La sicurezza degli impianti e delle infrastrutture ove si effettua la gestione dei rifiuti radioattivi deve essere assicurata durante tutto il loro previsto periodo di vita.
2. Le Guide Tecniche
2.1. ENEA - La Guida Tecnica n. 26 - Gestione dei rifiuti radioattivi
Il problema della gestione dei rifiuti radioattivi dovuti ad attività sanitarie comportanti l'utilizzo di radioisotopi in forma non sigillata a scopo diagnostico e/o terapeutico e del loro possibile impatto sull'ambiente, è stato ed è oggetto di crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica e da parte delle autorità sanitarie e deputate alla sorveglianza ambientale.
Tra i documenti pubblicati una menzione particolare merita la Guida Tecnica N. 26 dell’ENEA (1987).
La Guida Tecnica n 26 è il documento di riferimento per la Gestione dei Rifiuti Radioattivi in Italia.
Emanato dall’Enea-Disp, la Guida Tecnica N° 26 (GT26) è anche il documento guida per quanto riguarda le problematiche connesse alla definizione delle specifiche tecniche relative alla costruzione e alla gestione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti nucleari ed in particolare anche per quelle relative alla identificazione del Sito per il Deposito Nazionale attualmente in corso di individuazione.
Secondo la Guida Tecnica 26 i rifiuti radioattivi vengono classificati in tre categorie, in relazione alle caratteristiche tecniche e alle concentrazioni dei radioisotopi contenuti.
A ciascuna categoria corrispondono diverse modalità di gestione e, in particolare, diverse soluzioni di smaltimento.
Prima categoria
Sono classificati in prima categoria i rifiuti radioattivi che richiedono tempi dell’ordine di mesi, sino ad un tempo massimo di alcuni anni, per decadere a concentrazioni di radioattività inferiori ai valori di cui ai commi b) e c) del punto 2 dell’art. 6 del D.M. 14 luglio 1970, e quelli contenenti radionuclidi a lungo periodo di dimezzamento purché in concentrazioni inferiori a tali valori.
Questi rifiuti hanno origine essenzialmente dagli impieghi medici e di ricerca scientifica, dove i radionuclidi utilizzati (tranne alcuni casi specifici quali quelli del 3H e del 14C) sono caratterizzati da tempi di dimezzamento relativamente brevi (inferiori ad 1 anno) e,
nella maggior parte dei casi, inferiori ai 2 mesi.
Seconda categoria
Sono classificati in seconda categoria i rifiuti che richiedono tempi variabili da qualche decina fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di radioattività dell’ordine di alcune centinaia di Bq/g (una decina di nCi/g) nonché quei rifiuti contenenti radionuclidi a vita molto lunga purché in concentrazioni di tale ordine.
Questi rifiuti sono in particolare caratterizzati da una concentrazione di radioattività tale che, a seguito di eventuali processi di trattamento e condizionamento cui potranno essere sottoposti i rifiuti, non si abbia il superamento, all’atto dello smaltimento, dei valori indicati in tabella l.
In questa categoria rientrano in gran parte i rifiuti provenienti da particolari cicli di produzione degli impianti nucleari e soprattutto dalle centrali elettronucleari di
potenza nonché da alcuni particolari impieghi medici, industriali e di ricerca scientifica. Vi rientrano, inoltre, anche alcune parti e componenti di impianto derivanti dalle operazioni di ”decommissioning” degli impianti nucleari.
Terza categoria
Sono classificati in terza categoria tutti i rifiuti che non appartengono alle categorie precedenti. A questa categoria appartengono in particolare i rifiuti radioattivi che
richiedono tempi dell’ordine di migliaia di anni ed oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività dell’ordine di alcune centinaia di Bq/g (una decina di nCi/g). In tale categoria rientrano in particolare:
- i rifiuti liquidi ad elevata attività specifica derivanti dal primo ciclo di estrazione degli impianti di riprocessamento (o liquidi equivalenti) ed i solidi in cui questi liquidi possono essere convertiti;
- i rifiuti contenenti emettitori di alfa e neutroni provenienti essenzialmente dai laboratori di ricerca scientifica, da usi medici ed industriali, dagli impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossido mosto e dagli impianti di riprocessamento.
- Si riporta il testo della:
ENEA - GUIDA TECNICA N. 26 - Gestione dei rifiuti radioattivi.
2.2. ISPRA - La Guida Tecnica n. 29 - Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività
ISPRA ha pubblicato i "Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti
radioattivi a bassa e media attività” (Guida Tecnica n. 29).
Nel documento sono riportati i requisiti fondamentali e gli elementi di valutazione che devono essere tenuti in conto da parte della S.O.G.I.N. S.p.A. nel processo di localizzazione del Deposito nazionale, dalla definizione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee sino alla individuazione del sito idoneo, stabilito dal D.Lgs. n. 31/2010 e successive modifiche.
Nel corso della sua elaborazione, la Guida Tecnica è stata sottoposta ad un processo di revisione internazionale da parte della IAEA nonché ad una fase di consultazione
degli enti e degli organismi tecnici nazionali interessati, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche.
La Guida Tecnica n. 29 è, inoltre, corredata da una Relazione illustrativa che intende sinteticamente descrivere il contesto nazionale ed internazionale in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, il quadro di riferimento normativo e gli aspetti salienti
del processo di elaborazione seguito.
- Si riporta il testo della:
ISPRA - GUIDA TECNICA N. 29 - Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività.
3. DECRETO 7 agosto 2015 - Nuova classificazione dei rifiuti radioattivi
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, il DECRETO 7 agosto 2015, recante "Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45".
Il presente decreto - in vigore dal 20 agosto 2015 - stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi.
La classificazione dei rifiuti radioattivi sostituisce la classificazione definita nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, secondo le disposizioni attuative previste dall'art. 5.
La presente classificazione si riferisce ai rifiuti radioattivi
solidi condizionati; all'atto della generazione, i rifiuti
radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel rispetto dell'obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei rifiuti condizionati prodotti.
Le modalita' e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei rifiuti radioattivi saranno oggetto di apposite guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Il presente decreto non si applica ai rifiuti radioattivi aeriformi e liquidi per i quali e' previsto lo smaltimento nell'ambiente sotto forma di effluenti, ne' ai residui contenenti radionuclidi di origine naturale provenienti dalle attivita' lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III-bis del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, che saranno oggetto di specifica disciplina di attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013, per le attivita' industriali comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali.
Classificazione dei rifiuti radioattivi (art. 4)
I rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' disciplinate
dalle norme vigenti sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue:
a) Rifiuti radioattivi a vita media molto breve;
b) Rifiuti radioattivi di attivita' molto bassa;
c) Rifiuti radioattivi di bassa attivita';
d) Rifiuti radioattivi di media attivita';
e) Rifiuti radioattivi di alta attivita'.
Nell'Allegato I, Tabella 1, sono riportate le modalita' di
smaltimento di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi secondo la presente classificazione.
Disposizioni transitorie (art. 5)
Alla data di entrata in vigore del presente decreto (20 agosto 2015), i soggetti che producono o che gestiscono i rifiuti radioattivi adottano la nuova classificazione ai fini della loro registrazione, della tenuta della contabilita' e dell'etichettatura dei contenitori dei suddetti rifiuti.
I soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radioattivi gia' classificati in base alla Guida Tecnica n. 26 del 1987, aggiornano le registrazioni e la tenuta della contabilita' dei suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, Tabella 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
I soggetti di cui sopra aggiornano l'etichettatura
attualmente presente sui contenitori dei suddetti rifiuti radioattivi sulla base di un apposito programma, con un successione pianificata delle operazioni che, tenuto conto dei principi generali del sistema di radioprotezione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, preveda la conclusione delle operazioni stesse entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nelle more dell'emanazione delle specifiche guide tecniche, per i casi non contemplati nella Guida
Tecnica n. 26 del 1987, le specifiche modalita' e i requisiti di gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono stabiliti dall'ISIN.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230:
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del decreto dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
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D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
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DECRETO 7 agosto 2015: Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
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DECRETO 7 agosto 2015 ALLEGATO 1 - Tabella 1 - Destinazione finale delle diverse categorie (non sono compresi i rifiuti contenenti radionuclidi di origine naturale, articolo 2, comma 5, del presente decreto).
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DECRETO 7 agosto 2015 - ALLEGATO I - Tabella 2 - Correlazione tra classificazione G.T. n. 26 e nuova classificazione
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