La nuova normativa europea
Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 35 dell’8 febbraio 2005 è stato pubblicato il Regolamento 183/2005/CE del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi ed in particolare, all’articolo 33, abroga, a far data dal 1 gennaio 2006, le Direttive 95/69/CE (recepita con D.Lgs. 123/99) e 98/51/CE (recepita con D.P.R. 433/2001).
Il Regolamento stabilisce condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi fin dalla data di produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione e raccolto).
Adempimenti e modulistica
In conseguenza dell’entrata in vigore di tale Regolamento, il Ministero della Salute ha emanato la Nota Prot. DGVA – XI bis/38255/P del 27 ottobre 2005, in cui sono previsti i vari modelli da utilizzare da parte degli operatori del settore per continuare l’attività in corso o per intraprenderne una nuova.
Successivamente, il Ministero della salute ha emanato la Nota Prot. 45950-P-I8da9/1 del 28 dicembre 2005, dal titolo “Applicazione Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei mangimi – Linee Guida”, la quale modifica parzialmente la modulistica destinata agli operatori del settore dei mangimi, per la comunicazioni alle Autorità competenti, e fornisce ulteriori linee di indirizzo sulle modalità applicative del citato Regolamento europeo.
Le due note hanno dettato le procedure e la modulistica necessarie per dare seguito a quanto prescritto dall'art. 18, il quale prevede:
• la notifica, da inoltrarsi all’autorità sanitaria entro il 1 gennaio 2006, a cura dei titolari degli impianti riconosciuti o registrati ai sensi del D.Lgs. n. 123/1999 al fine di poter proseguire l’attività già in essere (Modello 1);
• l’istanza di registrazione, da inoltrarsi all’autorità sanitaria entro il 1 gennaio 2006, a cura dei titolari degli impianti, per i quali detta registrazione non era prevista, al fine di poter proseguire l’attività già in essere (Modello 3);
• la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal regolamento, da inoltrarsi all’autorità sanitaria entro il 1 gennaio 2008, a cura dei titolari degli impianti di cui al punto precedente.
Da quanto sopra si ricava che:
A. gli impianti già riconosciuti o registrati, ai sensi del D.Lgs. n. 123/1999, trasmettono alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente la notifica di cui al Modello 1, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante la ragione sociale;
B. Gli impianti attivati dopo il 1 gennaio 2006, soggetti a riconoscimento per:
• la fabbricazione e/o il commercio di additivi per mangimi (direttiva 82/471/CEE, regolamento 1831/2003) di cui all’allegato IV, Capo 1, del regolamento,
• la fabbricazione e/o il commercio di premiscele per mangimi che utilizzano gli additivi di cui all’allegato IV, Capo 2,
• la fabbricazione di mangimi, anche se fabbricati per il fabbisogno esclusivo degli animali dell’azienda che produce mangimi, che utilizzano gli additivi e/o le premiscele di cui all’allegato IV, Capo 3,
secondo le procedure previste dalla circolare n. 20 del 1 ottobre 2001, devono presentare al Sindaco, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, l’istanza di riconoscimento, utilizzando il Modello 2, debitamente compilata in ogni sua parte timbrata e firmata dal legale rappresentante la ragione sociale.
Gli intermediari che svolgono la propria attività senza detenere i prodotti posti in commercio nei propri locali allegano a detta istanza di riconoscimento la certificazione, utilizzando il Modello 5, dichiarando che detti prodotti soddisfano le condizioni del regolamento.
Entro il 31 dicembre 2005 tutti gli impianti:
• di cui all’articolo 5, comma 1, che devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, del Regolamento n. 183/2005/CE;
• di cui all’articolo 5 comma 2, non assoggettati al riconoscimento, ma che devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato II, del Regolamento n. 183/2005/CE;
presentano al Servizio Veterinario dell’Az.U.S.L. territorialmente competente, l’istanza di registrazione, utilizzando il Modello 3, debitamente compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal legale rappresentante la ragione sociale.
Il Servizio Veterinario dell’Az.U.S.L. territorialmente competente:
• registra l’impianto richiedente (senza rilasciare alcun “numero di registrazione”);
• trasmette al Servizio Veterinario ed igiene degli Alimenti della Regione entro il 30 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno l’elenco degli impianti “registrati”.
Entro il 31 dicembre 2007 detta registrazione è confermata ai sensi del Regolamento in oggetto all’atto della trasmissione alla Az.U.S.L. della autocertificazione del possesso dei requisiti previsti (modello 4 allegato alla presente).
In considerazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 33 del medesimo regolamento, i Servizi Veterinari delle Az.U.S.L. proporranno ai Sindaci, a far data dal 1 gennaio 2006, gli appositi decreti di revoca per:
• i riconoscimenti e le registrazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 123/1999 agli impianti che non abbiano provveduto alla notifica prevista ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del regolamento;
• i riconoscimenti rilasciati ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettere d) ed f), D.Lgs. n. 123/1999, per i quali non può e non deve essere presentata alcuna notifica, ancorché già resi inefficaci con D.Lgs. n. 149/2004, in materia di sostanze indesiderabili contenute nei mangimi;
• i numeri di registrazione rilasciati ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed 8, comma 1, D.Lgs. n. 123/99.
RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 123: Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
. D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433: Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.
. Ministero della Salute - Circolare 4 luglio 2002, n. 2: Circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.
. D. Lgs. 10 maggio 2004, n. 149: Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.
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