AGRICOLTURA – LA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA (BMTI)
LA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA
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1. La fase sperimentale
Con il decreto del Ministero delle attività produttive del 9 marzo 2002, concernente "Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002, il 17 aprile 2002 ha avuto inizio la fase sperimentale (della durata di 12 mesi) delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
La gestione della piattaforma telematica e dei connessi servizi e' stata esercitata dalla società Meteora S.p.a., con sede legale in Roma,
piazza Sallustio n. 21.
2. La nascita della Borsa merci telematica italiana
Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2006, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 aprile 2006, n. 174, è nata la “Borsa merci telematica italiana”.
Si tratta di un mercato telematico, analogo alla Borsa Valori, grazie al quale si effettueranno le contrattazioni dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici, dotato di un organo di vigilanza e controllo con compiti simili a quelli della Consob, e di un elenco di soggetti abilitati all'intermediazione, paragonabili alle SIM, a tutto vantaggio dell'efficienza e della trasparenza delle transazioni.
La borsa merci telematica è un nuovo strumento al servizio della trasparenza dei prezzi e dell'efficienza dei mercati agroalimentari.
3. Il regolamento
Con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 aprile 2006, n. 174, entrato in vigore il 28 maggio 2006, è stato emanato il regolamento che:
a) disciplina il funzionamento della Borsa merci telematica italiana, individuando le modalità di accesso, i soggetti abilitati all'intermediazione, le tipologie di contrattazioni telematiche e la regolamentazione dei mercati;
b) stabilisce le modalità di vigilanza e di supporto della Borsa merci telematica italiana tramite appositi organi.
4. I soggetti abilitati
L’accesso alla Borsa merci telematica è riservato esclusivamente ai soggetti abilitati all’intermediazione, che sono:
a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico, regolarmente iscritti nei rispettivi Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio;
b) società di capitali costituite da:
- agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico, organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
- gli imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 C.C.,
- gli imprenditori della pesca,
- le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
- le società cooperative e i loro consorzi delle filiere agricola, agroalimentare ed ittica;
c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.
I soggetti abilitati all’intermediazione devono versare un deposito cauzionale infruttifero stabilito dalla Deputazione nazionale su proposta della società di gestione.
I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alle lettere a) e b), dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla Deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.
5. Organi della Borsa merci telematica italiana
Organi della Borsa merci telematica italiana sono:
1) La Deputazione nazionale, nominata dal Ministro delle politiche agricole e forestali e composta da sette componenti;
2) La società di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale.
La partecipazione maggioritaria alla società di gestione e' riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.
La società di gestione acquisisce la forma giuridica di società consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (28 maggio 2006), e' autorizzata ad assumere la denominazione di «Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».
6. Le funzioni delle Camere di Commercio
Secondo quanto stabilito all’articolo 9, le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti:
a) assumono la qualità di socio della società di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa;
b) supportano eventualmente l'attività di verifica dei requisiti richiesti svolta dalla società di gestione;
c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;
d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica;
e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attività di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana.
7. Periodo transitorio
Ai sensi dell’art. 14 del regolamento, allo scopo di promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica, l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (28 maggio 2008), e' consentito anche agli operatori accreditati.
Ai fini dell'accreditamento da parte della Società di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli operatori devono:
a) appartenere alle categorie dei soggetti abilitati di cui alla lettera b);
b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento;
c) essere iscritti nel Registro imprese della Camera di commercio prevista per ciascuna delle seguenti categorie professionali operanti nel settore dei prodotti agricoli, agroindustriali, zootecnici, ittici e tipici:
- commercianti,
- utilizzatori compresa la grande distribuzione,
- trasformatori,
- cooperative agricole,
- altri organismi associativi detentori della merce,
- produttori agricoli e
- operatori della pesca;
d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari.
Durante il periodo transitorio, i soggetti abilitati all'intermediazione non sono tenuti al versamento del deposito cauzionale infruttifero.
8. La gestione della Borsa
La Borsa merci telematica italiana è gestita dalla società consortile per azioni denominata “Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)”, con sede in Roma.
. Se vuoi consultare il sito della BMTI, clicca QUI
9. Approvato il regolamento generale della Borsa Merci Telematica Italiana
Con l'approvazione del regolamento generale di B.M.T.I. da parte della Deputazione nazionale, la Borsa Merci Telematica Italiana diviene completamente operativa: le organizzazioni di categoria delle imprese agricole e agroalimentari e i loro organismi economici potranno attivamente partecipare alle contrattazioni telematiche, costituendo vere e proprie società di intermediazione e avere, così, l'opportunità di offrire servizi altamente innovativi ai propri soci.
- Si riporta il testo del:
Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana. (Approvato con delibera della Deputazione Nazionale nella riunione del 11 gennaio 2007).
10. Un nuovo decreto amplia il raggio d'azione della Borsa merci telematica
E' stato pubblicato, silla gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, il decreto 20 aprile 2012, n. 97, che apporta modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174.
Il nuovo decreto, a firma del Ministro Catania, amplia l’operatività della Borsa Merci Telematica Italiana e ne semplifica l’utilizzo da parte degli operatori di mercato.
Sulla base degli importanti risultati ottenuti da BMTI e della volontà di supportare le imprese nelle esigenze riscontrate nel corso di questi anni, si è ritenuto utile apportare modifiche ed integrazioni al D.M. 174 che, nel 2006, ha istituito la Borsa Merci Telematica italiana.
Il nuovo decreto n. 97/2012 estende la gamma dei prodotti trattati nella piattaforma, introducendo anche quelli “agroenergetici” e i “servizi logistici”, che vanno quindi ad aggiungersi ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici già previsti nel precedente decreto. In questo modo si vuole, da un lato, supportare le aziende agricole nel loro sviluppo multifunzionale e contribuire alla costituzione delle filiere agroenergetiche e, dall’altro, ottimizzare ulteriormente i costi di produzione delle imprese che operano su BMTI consentendo anche l’agevole reperimento di servizi logistici.
I "prodotti agroenergetici" sono "i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, e dalla trasformazione degli
stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonche' i certificati di produzione che ne derivano".
Per "servizi logistici" si intende "la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica
italiana".
Importante l’integrazione anche dell’art. 4, comma 1, in cui viene prevista la possibilità per le organizzazioni di produttori agricoli, le cooperative e i loro consorzi di essere iscritti all’elenco dei soggetti abilitati all’intermediazione, così da assicurare loro parità di condizioni di accesso al mercato rispetto alle società di capitali, agli agenti di affari in mediazione e agli agenti e rappresentanti di commercio.
E’ stato, inoltre, inserito un nuovo articolo, il 9-bis, che prevede la realizzazione di sinergie tra BMTI e ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) al fine di coordinare le attività di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato, e di individuare strumenti di facilitazione per l’accesso al credito e per il sostegno finanziario alle imprese.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Per visitare il sito dedicato alla Borse marci telematica italiana, cliccate QUI.
. Per scaricare delle slide illustrative sul tema della Borsa merci telematica italiana, cliccate QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2006-05-14 (7810 letture) [ Indietro ] |