AGRITURISMO – I CONTENUTI DELLA LEGGE NAZIONALI N. 96/2006 - LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE - I DISTRETTI DEL CIBO - ENOTURISMO
AGRITURISMO
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1. LA LEGGE N. 96 DEL 2006 - Premessa
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, la Legge 20 febbraio 2006, n. 96, concernente “Disciplina dell’Agriturismo”.
La nuova legge, in vigore dal 31 marzo 2006, sviluppa alcuni aspetti della precedente legge, approvata nel 1985, indicando, da una parte, procedure amministrative più snelle, dall’altra più stringenti requisiti di connessione con l’attività agricola, tesi ad esaltare le peculiarità dell’agriturismo nel panorama dell’offerta turistica complessiva del nostro Paese.
Questo contribuirà certamente ad accelerare lo sviluppo dell’agriturismo, ma soprattutto a migliorarne ulteriormente la qualità.
Dopo venti anni dalla prima normativa sull'agriturismo si rinnova la materia con un'iniziativa legislativa che aiuterà l'ulteriore crescita quantitativa e qualitativa dell'agriturismo italiano, la legge quadro estende l'iniziativa imprenditoriale agrituristica anche alle società di capitali, fornisce semplificazioni sul piano fiscale ed amministrativo, ottimizza tradizioni e produzioni agroalimentari di qualità legate al territorio, valorizza le nuove figure giuridiche in agricoltura e rispetta le esperienze e le competenze in materia delle regioni.
Una rivisitazione organica delle regole, in grado di dare un assetto chiaro e uniforme alle nuove esigenze di un comparto vitale e in rapida espansione, si è resa necessaria a seguito delle numerose trasformazioni istituzionali e normative, dell’incidenza della politica comunitaria e dei mutati e diversificati interessi dei consumatori e del mercato, sempre più attenti alla natura e all’ambiente.
2. LA LEGGE N. 96 DEL 2006 - I punti salienti della nuova normativa
I principali punti della nuova legge sono:
• favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
• un più stretto collegamento della ristorazione ai prodotti agricoli del territorio (in particolare quelli riconosciuti DOP e IGP),
• la spinta alla valorizzazione e alla incentivazione delle produzioni di qualità e tipiche;
• il recupero del patrimonio edilizio rurale;
• l'equilibrio nel rapporto Stato-Regioni che mette in risalto un sistema univoco di classificazione, ma lascia alle competenze locali il compito di dettare i criteri e i limiti per l'esercizio dell'attività agrituristica e i requisiti igienico-ambientali da adottare nelle imprese;
• la promozione delle attività di turismo equestre e di pesca-turismo;
• rilascio più rapido delle autorizzazioni (pur con immutato rigore nei controlli da parte delle Regioni),
• la costituzione di un Osservatorio nazionale, che pubblicherà, ogni anno, un rapporto nazionale sull'andamento del settore.
La nuova legge non avrà effetti immediati sul comportamento delle imprese, perché la competenza in materia di agriturismo è delle Regioni. Ma, alle Regioni, darà un punto di riferimento per migliorare le rispettive leggi, e per proporre, dell’agriturismo, un profilo omogeneo su tutto il territorio nazionale, chiarendo alcuni aspetti dell’attività agrituristica che, nell’esperienza di venti anni di applicazione della legge precedente (la n. 730 del 5 dicembre 1985, che ora viene abrogata dall’art. 14), hanno dato luogo ad interpretazioni contrastanti.
La dimensione dell'attività agrituristica, secondo la nuova legge, non sarà più condizionata (art. 2) dal requisito della complementarità rispetto all’attività agricola, mentre viene confermato e rafforzato il requisito della connessione con l'attività agricola stessa, soprattutto per quanto riguarda (art. 4) la ristorazione. E tale connessione viene estesa e vincolata a tutta l’agricoltura presente sul territorio, al fine di promuovere la multifunzionalità delle imprese.
- Per facilitare la lettura delle novità introdotte dalla nuova normativa, si riporta una tabella con il testo delle due leggi a confronto (L. 5 dicembre 1985, n. 730 - L. 20 febbraio 2006, n. 96):
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La nuova disciplina dell'agriturismo. Le due leggi a confronto.
3. LA LEGGE N. 96 DEL 2006 - La definizione delle attività agrituristiche
All’articolo 2, comma 1, viene data la seguente definizione:
“Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.
Al comma 3 dello stesso articolo si afferma che
“Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali, secondo e modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.
4. Tipologie di attività
Ciascun agriturismo deve essere classificato in base all'indirizzo aziendale, in rapporto alla tipologia di attività offerte agli ospiti, che consentono di praticare particolari discipline sportive, ricreative o culturali, che si possono riassumere nei seguenti indirizzi:
- sportivo ricreativo, dove è possibile praticare ciclismo, prodismo, escursionismo, nuoto (in presenza di appositi impianti o in corsi d'acqua fluviali), giochi (bocce, tennis, minigolf) o spettacoli di intrattenimento;
- storico culturale, dove è possibile partecipare a corsi specifici, visite guidate da accompagnatori a particolari luoghi o musei, biblioteche, siti di pregio architettonico o artistico;
- agro formativo, con corsi e attività pratiche in tecniche agricole o di trasformazione di prodotti;
- naturalistico ambientale, con possibilità di seguire percorsi che consentano l'osservazione della fauna e della flora;
- enologico gastronomico, con degustazione di vini e prodotti tipici locali, corsi di enologia amatoriale, visita di cantine, frantoi, caseifici, ecc.;
- equestre, con svolgimento di corsi a livello amatoriale, utilizzo di cavalli per passeggiate nel fondo agricolo e nei dintorni, a condizione che gli animali rientrino fra quelli mantenibili con la produzione agricola;
- pesca sportiva, negli specchi d'acqua utilizzati ai fini produttivi nell'azienda agricola o in appositi spazi recuperati, corsi per il perfezionamento delle tecniche della pesca;
- venatorio, con allevamento di selvaggina da utilizzare per l'addestramento dei cani da cacci, corsi di educazione venatoria per la salvaguarda ambientale.
5. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Fermo restando il potere di controllo di Regioni e di Comuni, viene introdotto (art. 6) uno snellimento delle procedure amministrative che consente di avviare sollecitamente un agriturismo con una semplice dichiarazione di inizio dell’attività (DIA), ora segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Gli operatori di agriturismo, per ottenere l'abilitazione all’esercizio dell’attività, saranno chiamati, dalle Regioni, a frequentare corsi preliminari di preparazione.
Viene stabilito (art. 9), su tutto il territorio nazionale, che l'uso della denominazione “agriturismo” (e termini derivati) sia consentita esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica e siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 6.
6. L'Osservatorio Nazionale del Turismo
Per un più razionale coordinamento dello sviluppo del settore, e per favorire lo scambio di esperienze fra le diverse Regioni, è prevista (art. 13) l'istituzione di un Osservatorio Nazionale dell'Agriturismo, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
7. I compiti delle Regioni
Secondo quanto stabilito dalla nuova legge-quadro n. 96/2006, le Regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dovranno:
• disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi (I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali) (art. 3);
• dettare criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica (art. 4, comma 1);
• definire criteri per la valutazione del rapporto tra le attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività (art. 4, commi 2, 3 e 4);
• fissare i requisiti igienico -sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche (art. 5);
• disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande tenendo conto che vi sia una quota significativa di prodotto proprio; che la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe; che nei casi di effettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale od in zona limitrofa omogenea si possa attingere ad una quota limitata di prodotti di altra provenienza (art. 5, commi 2, 3 e 4);
• disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica (art. 7);
• incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio;
• incentivare gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici (art. 11);
• inviare annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia (art. 13);
• uniformare, ai principi fondamentali contenuti nella presente legge, le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 14).
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I DISTRETTI DEL CIBO
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1. GENNAIO 2018 - L. n. 2015/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - I DISTRETTI DEL CIBO - Previsti nuovi fondi - Consentita la vendita di prodotti agricoli trasformati e pronti per il consumo
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
Il comma 499 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" c.d. “legge di orientamento”) e sostituendo la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.
Le modifiche sono intervenute sul citato articolo 13 del decreto legislativo n. 228/2001, nel senso di:
1) aggiungere una lettera g-bis) al comma 2, in modo da includere tra le fattispecie dei distretti del cibo i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico;
2) modificare il comma 3, precisando che, oltre alle Regioni, anche le Province autonome (di Trento e Bolzano) potranno provvedere alla individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.
Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all’articolo 66, comma 1 (Sostegno della filiera agroalimentare) della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Per tali finalità viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
Al del comma 2 del nuovo articoli 13 del D.Lgs. n. 228/2001 si stabilisce che sono da considerare “distretti del cibo”: i distretti rurali quali sistemi produttivi locali (lett. a); i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale (lett. b); i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari (lett. c); i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale (lett. d); i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane (lett. e); i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall’integrazione fra attività agricole (lett. f); i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale (lett. g); i biodistretti e i distretti biologici (lett., h).
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno essere definiti i criteri e le modalità degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.
Al comma 7 del novellato articolo 13 si provvede, infine, alla modifica del comma 8-bis, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 (comma aggiunto dall’art. 30-bis della L. n. 98/2013), che ora recita:
“In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
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ENOTURISMO
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1. SETTEMBRE 2016 - Presentata alla Camera una proposta di legge sull'enoturismo
In data 23 settembre 2016, è stata presentata alla Camera una proposta di legge (4052) recante “Disciplina dell’attività di enoturismo”, con la quale s’intende riconoscere formalmente l’attività di enoturismo svolta dalle imprese agricole, slegandola quindi da qualunque altra eventuale forma di attività commerciale a carattere turistico-ricreativo esercitata nell’ambito di comparti non agricoli, la quale, se esistente, continuerebbe ad essere disciplinata dalle relative norme del commercio.
Allo stesso modo in cui oggi sono riconosciute le attività dell’agriturismo, si ritiene opportuno che trovino specifica disciplina anche le attività rurali dell’enoturismo, condotte, in particolare, dalle aziende vitivinicole.
. Se vuoi scaricare il testo della proposta di legge C. 4052, clicca QUI.
2. DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ENOTURISMO - Applicato il regime agevolato previsto per l’agriturismo
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
I commi da 502 a 505 estendono a coloro che svolgono attività di enoturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento.
In particolare, il comma 502 ricomprende nella disciplina relativa all’enoturismo “tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine”.
Il comma 503 prevede che, allo svolgimento dell'attività enoturistica, si applichino le disposizioni fiscali di cui all’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che reca una pluralità di norme in materia tributaria, mentre il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sarà applicato solo per i produttori agricoli che svolgono la propria attività nell’ambito di un’azienda agricola (articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006).
Il riferimento all’art. 5 della legge n. 413/1991 è lo stesso di quello previsto dal comma 2 dell’art. 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante la disciplina dell’agriturismo.
Il comma 504 demanda ad un decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per esercizio dell'attività enoturistica.
Il comma 505 dispone che l'attività enoturistica sia esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - CASISTICA
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1. Agriturismi - L’Osservatorio approva criteri nazionali di classificazione
L'Osservatorio nazionale dell'Agriturismo, nel corso della riunione che si è tenuta il 24 gennaio 2012 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha approvato, in sede tecnica, i criteri di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche.
Si tratta di un primo importante tassello del più ampio programma di rilancio dell'agriturismo italiano portato avanti dal Ministero attraverso l'Osservatorio, una cabina di regia istituita nel dicembre del 2009, cui partecipano rappresentanti del Ministero, del Dipartimento del Turismo, delle Regioni, delle Associazioni agrituristiche, Istat e Touring club.
Il nuovo sistema di classificazione unitaria, che sarà inviato alla Conferenza Stato-Regioni per la definitiva approvazione, ha l'obiettivo di rendere più omogenea la griglia di valutazione delle aziende agrituristiche, sulla base di parametri che tengono conto non solo del livello di comfort della struttura ricettiva, ma anche delle caratteristiche dell'azienda e dei servizi che è in grado di offrire, in termini di valorizzazione dei prodotti tipici locali, del paesaggio e dei territori.
Si tratta di uno strumento che punta a garantire una maggiore trasparenza dell'offerta agrituristica, favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e rispondere in un modo più efficiente alle nuove esigenze di una clientela sempre più esigente, alla continua ricerca di un ambiente incontaminato, di prodotti agroalimentari di qualità e di paesaggi di grande pregio.
Come gli alberghi, anche gli agriturismi saranno quindi classificati in cinque categorie e la definizione del logo che dovrà rappresentare questo modello di ospitalità rurale, fortemente legato all'attività agricola, sarà scelto a conclusione di un bando pubblico che il Ministero si appresta a presentare.
. Se vuoi scaricare il comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, clicca QUI.
2. Aziende agrituristiche – Determinati I criteri per una classificazione unitaria
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il decreto 13 febbraio 2013, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha determinato i criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale (Allegati A e B) e approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano (Allegato C) corredato della linea grafica di immagine coordinata che include il modulo grafico che dovrà essere impiegato per indicare le categorie di classificazione.
Il decreto è stato emanato in applicazione di quanto disposto al comma 2, dell'art. 9 della L. n. 96/2006, laddove si prevedeva che il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, determinasse "criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita'
territoriali".
Con un successivo decreto ministeriale saranno definitive le modalità applicative per l'utilizzo del marchio.
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione del settore agrituristico.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
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RIFERIMENTI
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. Se vuoi consultare le leggi regionali sull'agriturismo, clicca QUI
. Se vuoi approfondire l’argomento dell'impresa agricola e dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), clicca QUI
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITA' DEI FABBRICATI
1.1. Il riconoscimento della ruralità degli immobili
L'Agenzia del Territorio, con la Circolare n. 7 del 15 giugno 2007, ha impartito direttive tecniche ed operative ai fini dell'individuazione dei fabbricati rurali e strumentali, compresi dunque anche quelli destinati all'agriturismo, che hanno finora usufruito di agevolazioni pur non avendone i requisiti.
La Circolare ricorda che l'art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006, come successivamente modificato dalla L. n. 296/2006, ha dato un impulso rilevante all'attività di accertamento in catasto di quei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ovvero non dichiarati, prevedendo una importante cooperazione tra l'Agenzia del Territorio e l'AGEA.
Con la stessa norma sono stati ristretti i criteri per il riconoscimento della ruralità agli immobili ad uso abitativo, introducendo anche l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese dei soggetti utilizzatori di detti immobili, affinchè possa essere invocata l'agevolazione fiscale in esame.
L'articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 139/1998, dispone che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, devono essere censite nella categoria speciale D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
I criteri per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali sono stati dettati nell'articolo 2 del D.P.R. n. 139/1998, che ha sostituito l'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994.
In sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l'attività di agriturismo sono:
1) l'esistenza di un'azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 C.C.;
2) l'espletamento di un'attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all'azienda suddetta;
3) la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell'agriturismo;
4) la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo, e quindi quelli aventi caratteri di ruralità (classe D/10).
1.2. Riferimenti normativi
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D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139: Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Agenzia del Territorio - Circolare del 15 giugno 2007, n. 7: Accertamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità e quelli mai dichiarati in catasto.
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APPENDICE NORMATIVA LA LEGISLAZIONE REGIONALE SULL’AGRITURISMO
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. REGIONE ABRUZZO - L.R. 31 maggio 1994, n. 32: Nuove norme in materia di agriturismo. (Da ultimo modificata dalla L.R. 24 febbraio 2003, n. 4).
. REGIONE BASILICATA - L.R. 27 aptile 1996, n. 24: Nuova disciplina dell'agriturismo in Basilicata.
. REGIONE BASILICATA - L.R. 25 febbraio 2005, n. 17: Agriturismo e turismo rurale.
. REGIONE BASILICATA - L.R. 4 giugno 2008, n. 8: Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast.
. REGIONE CAMPANIA - L.R. 6 novembre 2008, n. 15: Disciplina per l'attivita' di agriturismo.
. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 28 giugno 1994, n. 26: Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della legge regionale 11 marzo 1987, n. 8. (Legge abrogata dall'art. 35 della L.R. 31 marzo 2009, n. 4).
. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 31 marzo 2009. n. 4: Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.
Regione EMILIA ROMAGNA - 11 LUGLIO 2011 - Approvate le modifiche ai criteri di attuazione della L.R. n. 4/2009
La Legge Regionale n. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” ha delineato il nuovo quadro normativo regionale relativo alla multifunzionalità in agricoltura. Per l’applicazione della L.R. n. 4/2009 sono stati emanati i relativi criteri attuativi con la Delibera di Giunta n. 1693 del 2 novembre 2009.
Tale Delibera è stata ora modificata dalla nuova Delibera n. 987 del 11 luglio 2011, recante “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” – Modifiche e approvazione criteri di attuazione del Settore Agrituristico”.
Diverse le modifiche alla Delibera 1693/2009, le principali riguardano:
- le procedure di abilitazione allo svolgimento dell’attività agrituristica, in virtù dell’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a sostituzione della precedente dichiarazione di inizio attività (DIA);
- i termini per l’espletamento dei controlli da parte degli enti competenti, nei primi tre anni di applicazione delle norme;
- l’adeguamento e nuovi allegati tecnici per chiarire alcune modalità di calcolo delle tabelle per i pasti mensili, da somministrare nell’ambito dell’attività agrituristica;
. l’inserimento di specifici criteri per gli alimenti destinati ai celiaci e per l’utilizzo della selvaggina, nel calcolo dei quantitativi relativi alle materie prime utilizzate per la preparazione dei pasti;
- la salvaguardia dei benefici e degli interventi speciali già previsti per le imprese agrituristiche in territori montani, interessati al riordino territoriale di cui alla Legge Regionale 10/2008;
- il nuovo parametro per il “bosco naturale senza manutenzione” da utilizzare nel calcolo delle giornate agricole, per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà tra attività agricola ed agrituristica.
. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 22 luglio 1996, n. 25: Disciplina dell'agriturismo.
. REGIONE LAZIO - L.R. 2 novembre 2006, n. 14: Norme in materia di agriturismo e turismo rurale.
. REGIONE LIGURIA - L.R. 6 agosto 1996, n. 33: Disciplina dell'agriturismo. (Legge abrogata dall'art. 21 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37).
. REGIONE LIGURIA - L.R. 21 novembre 2007, n. 37: Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.
. REGIONE LIGURIA - Regolamento Regionale 23 settembre 2008, n. 4: Disposizioni di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37.
. REGIONE LOMBARDIA - L.R. 31 gennaio 1992, n. 3: Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale. (Legge abrogata dall'art. 16, L.R. 8 giugno 2007, n. 10).
. REGIONE LOMBARDIA - Regolamento Regionale 27 dicembre 1994, n. 3: Attuazione della L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale".
(Abrogato dall'art. 16, L.R. 8 giugno 2007, n. 10).
. REGIONE LOMBARDIA - Regolamento Regionale 24 dicembre 2001, n. 8: Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 L.R. 7 febbraio 2000, n. 7. (Regolamento abrogato dall'art. 16, L.R. 8 giugno 2007, n. 10).
. REGIONE LOMBARDIA - L.R. 8 giugno 2007, n. 10: Disciplina regionale dell'agriturismo. (Legge abrogata dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31).
. REGIONE LOMBARDIA - L.R. 5 dicembre 2008, n. 31: Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
. REGIONE LOMBARDIA - Regolamento Regionale 19 dicembre 2011, n. 7: Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 4 «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre
2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)».
. REGIONE MARCHE - L.R. 3 aprile 2002, n. 3: Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.
. REGIONE MOLISE - L.R. 25 gennaio 1994, n. 2: Provvedimenti a favore dell'agriturismo.
. REGIONE MOLISE - L.R. 16 giugno 2001, n. 13: Legge Regionale 16 giugno 2001, n° 13 - Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali - Regolamento d'attuazione ai sensi dell'articolo 22. (Legge abrogata dall'art. 27, comma 1, L.R. 22 marzo 2010, n. 9).
. REGIONE MOLISE - Regolamento Regionale 26 febbraio 2002, n. 6: Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali. (Secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, L.R. 22 marzo 2010, n. 9, tale regolamento rimarrà in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della predetta legge).
. REGIONE MOLISE - L.R. 22 marzo 2010, n. 9 : Disciplina delle attività agrituristiche. (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 9 aprile 2010, n. 12).
. REGIONE MOLISE – L.R. 9 aprile 2010, n. 12: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, recante “Disciplina delle attività agrituristiche”.
. REGIONE PIEMONTE - L.R. 23 marzo 1995, n. 38: Disciplina dell'agriturismo.
. REGIONE SARDEGNA - L.R. 23 giugno 1998, n. 18: Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.
. REGIONE SICILIA - L.R. 26 febbraio 2010, n. 3 : Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.
. REGIONE TOSCANA - L.R. 23 giugno 2003, n. 30: Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L.R. 28 dicembre 2009 n. 80).
. REGIONE TOSCANA - L.R. 28 dicembre 2009, n. 80: Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).
. REGIONE TOSCANA - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 marzo 2010, n. 35/R: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).
- Si riporta il fac-simile del modello per la DIA - Agriturismo:
. REGIONE TOSCANA - Fac-simile del modello per la denuncia di inizio dell'attività (DIA) di agriturismo.
. Se vuoi maggiori dettagli e visitare il sito della Regione Toscana, clicca QUI.
. REGIONE UMBRIA - L.R. 14 agosto 1997, n. 28: Disciplina delle attività agrituristiche (Legge abrogata dall'art. 35 della L.R. n. 16/2014).
. REGIONE UMBRIA - L.R. 7 agosto 2014 n. 16: Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti.
. REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 4 dicembre 2006, n. 29: Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.
. REGIONE VENETO - L.R. 18 aprile 1997, n. 9: Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica.
. REGIONE VENETO - Regolamento Rgeionale 12 settembre 1997, n. 2: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica".
. REGIONE VENETO - L.R. 10 agosto 2012, n. 28: Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.
. REGIONE VENETO - L.R. 24 dicembre 2013, n. 35: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo".
. REGIONE VENETO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1483 del 5 agosto 2014:
Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo
svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione n. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.
. REGIONE VENETO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 613 del 21 aprile 2015:
Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 1483 del 5 agosto 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.
. TRENTINO - Bolzano - L.P. 14 dicembre 1988, n. 57: La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo. (Legge abrogata dall'art. 17 della L.P. 19 settembre 2008, n. 7).
. TRENTINO - Bolzano - L.P. 19 settembre 2008, n. 7: Disciplina dell'agriturismo.
. TRENTINO - Trento - L.P. 19 dicembre 2001, n. 10: Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori.
. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Decreto del Presidente della provincia 13 agosto 2013, n. 15-117/Leg: Regolamento concernente "Modificazioni al Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg "Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica"".
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GIURISPRUDENZA
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Requisiti per l'applicazione delle tariffe agricole in luogo di quelle per utenza alberghiera
L'attività agrituristica può essere inquadrata in quella agricola, ai sensi della legge n. 730/1985 e del successivo D.Lgs. n. 228/2001, a condizione che l'utilizzazione dell'azienda a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale.
In questo caso, all'attività di agriturismo devono essere applicate le più favorevoli tariffe (nella specie per le forniture di acqua) previste per l’attività agricola e non già quelle per l'utenza alberghiera ed il giudice investito della relativa controversia può disapplicare le delibere della competente autorità che stabiliscano diversamente.
La disciplina dell'agriturismo è stata regolata recentemente dalla legge n. 96/2006, che, ripetuta in termini sopracitati la definizione di attività agrituristiche delineandone le caratteristiche funzionali ed ambientali, ha ribadito il criterio della connessione di tali attività rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, aggiungendo che tale prevalenza va comunque riconosciuta quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
Si riporta il testo della Sentenza
. CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza del 13 aprile 2007, n. 8851: Qualificazione dell'attività agrituristica - Attività agricola - Rapporto di complementarietà al fondo.
Si tratta di attività agrituristica anche se si utilizzano prodotti di terzi
La legge statale (N. 96/2006) prevede che l'attività agrituristica sia esercitata da un imprenditore agricolo, che vi sia una rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agrituristica e quella agricola e che quest'ultima resti principale.
Pertanto, la contestazione da parte del Fisco circa la natura agrituristica di una determinata attività - fondata sulla misura della percentuale di incidenza degli acquisti di materie provenienti dall'azienda agricola rispetto agli acquisti derivanti da terzi - non inficiano il rapporto di connessione e complementarietà tra attività agrituristica e quella agricola, nè la permanenza della principalità della stessa, imposti dalla norma statale.
In tal caso occorre analizzare le disposizioni regionali relative ai criteri e ai limiti dell'attività agrituristica.
Lo sostiene la Corte di Cassazione che, con riferimento alla disciplina operante per le strutture agrituristiche, ha posto l'accento sulla necessità di far cooperare la legislazione statale con le norme regionali.
Si riporta il testo della Sentenza:
. Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza del 2 ottobre 2008, n. 24430: Tabella Attività agrituristiche - uso di prodotti e materie derivanti da terzi - non viene mero il rapporto di connessione tra attività agrituristica e agricola.
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