PREVENZIONE INCENDI - CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO – I NUOVI PROCEDIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. N. 151/2011 - ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO - PROCEDURE E REQUISITI - STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI LE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 151/2011
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1. 22 LUGLIO 2011 - Prevenzione Incendi - Approvato un decreto che semplifica le procedure
Il Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 ha approvato, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e dello sviluppo economico, Paolo Romani, un regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi che gravano sulle imprese.
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), teso a dare un contributo al rilancio del sistema produttivo attraverso la riduzione, laddove possibile, degli oneri amministrativi mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.
Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità .
La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n . 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
Il regolamento intende conseguire l'obiettivo sia di semplificazione sia quello di salvaguardia della specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi, con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio.
Particolarmente rilevante è il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni.
Il regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio anche in attuazione dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. Esso, infatti, semplifica la disciplina procedurale riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la vigente disciplina in materia.
Con specifico riguardo alla misurazione degli oneri, effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione del “taglia oneri amministrativi” ed in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di curo all'anno per le PMI.
Il regolamento dà, altresì, attuazione alle previsioni del Piano di riduzione degli oneri, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, in materia di:
- semplificazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia;
- eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni;
- informatizzazione delle procedure per le imprese assicurata dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.
In materia di prevenzione incendi la citata misurazione ha messo in evidenza:
- l'onerosità per le piccole e medie imprese connessa all'assenza di proporzionalità;
- degli adempimenti in relazione ai settori di attività e a rischio ;
- la presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta;
- la presenza di duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'onerosità della presentazione di istanze e d altre attestazioni nella modalità tradizionale cartacea.
In particolare: Il regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
(Fonte: Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione)
- Si riporta il testo della:
. Relazione illustrativa allo schema di regolamento.
. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.
2. 22 SETTEMBRE 2011 - Prevenzione Incendi - Il nuovo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
Il regolamento detta norme per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi che gravano sulle imprese.
Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio anche in attuazione dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122. Esso, infatti, semplifica la disciplina procedurale riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la vigente disciplina in materia.
Il testo del decreto con i rtelativi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.
Come si legge nel parere del Consiglio di Stato, che ha preceduto l’emanazione del D.P.R. n. 151/2011, l’idea di fondo del regolamento è la segmentazione della disciplina sulla base della pericolosità delle attività e di prevedere oneri e procedure con effetti distinti.
Per fare ciò, al posto delle 82 attività indicate nel D.M. 16 febbraio 1982, sottoposte ad una disciplina indifferenziata (parere di conformità / CPI o dichiarazione di inizio attività), il D.P.R. n. 151/2011 individua 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, distinguendole in tre categorie [“A”, “B” e “C”] ed assoggettandole a una distinta disciplina in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
L' "Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi", suddiviso nelle tre categorie, viene riportato nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Le categorie, il grado di rischio, l'inizio attività, i controlli
Dunque, per la prevenzione degli incendi, vengono ora distinte tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio presente sui luoghi di lavoro:
1) per le attività a basso rischio (Cat. A), eliminato il parere di conformità, sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
2) per le attività a medio rischio (Cat. B), rimane la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio e si dovrà invece ottenere entro 60 giorni.
Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
3) per le attività ad alto rischio (Cat. C), la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch'essa ottenere entro 60 giorni.
Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.
Esito dei controlli
Per tutte le attività di cui alle categorie A), B) e C), si prevede che se, in seguito alla visita tecnica, viene riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell’attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l’interessato non conformi la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni.
In caso di esito positivo, il Comando, a richiesta dell'interessato, rilascia copta del verbale della visita tecnica.
La tenuta di un apposito registro
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione relative alle attività non soggette alla disciplina del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 151/2011).
Non vengono dettate norme particolari per la sua tenuta, ma riteniamo che debba essere quanto meno numerato progressivamente e siglato su ogni pagina con la firma del responsabile e con il timbro dell'impresa.
L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 e' tenuto ad inviare al Comando, va effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista da un apposito decreto del Ministero dell'Interno non ancora emanato.
Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.
3. 5/6 OTTOBRE 2011 - Arrivano i primi chiarimenti dal Ministero dell'Interno
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 5 ottobre 2011, Prot. 4865 e con la successiva Lettera-Circolare del 6 ottobre 2011, Prot. 0013061, ha fornito i primi opportuni chiarimenti per una corretta applicazione delle novità introdotte dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011.
Il testo delle circolari viene riportato nei Riferimenti normativi.
Con la prima circolare, a cura del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, viene richiamata l'attenzione sulle importanti novità semplificative dettate dalla nuova normativa, in particolare con l'introduzione della SCIA, che vanno in ogni caso coniugate con l'esigenza della tutela della pubblica incolumità.
Il bilanciamento degli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini è stato reso possibile attraverso l'utilizzazione del principio di proporzionalità con riguardo alla gravità del rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alla dimensione delle attività.
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state, infatti, suddivise in tre categorie: A, B e C e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenta di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Con la successiva corposa Lettera-Circolare del 6 ottobre 2011, a cura della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, arrivano, invece, i primi indirizzi applicativi.
I contenuti della SCIA
Vengono innanzitutto chiariti i contenuti della SCIA da depositare prima dell'inizio delle attività.
La SCIA dovrà contenere:
1. una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con cui il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;
2. un'asseverazione, con la quale il "tecnico abilitato" attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto già approvato dal Comando dei VVF;
3. le certificazioni e/o le dichiarazioni atte a comprovare che i materiali, gli impianti e quant'altro rilevante ai fini antincendio siano stati posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.
La formulazione del progetto
Altro chiarimento importante riguarda la formulazione del progetto da presentare al Comando dei VV.F. nel caso di compresenza di attività ricadenti in tipologie diverse (A, B e C dell'Allegato I del DPR n. 151/2011).
La lettera-circolare precisa che il progetto da presentare dovrà contenere tutte le informazioni relative alle attività del tipo B e C, mentre per quanto riguarda le attività di tipo A dovrà essere indicata la presenza, al solo fine di valutare eventuali interferenze.
Nuovi procedimenti volontari - Nulla Osta di Fattibilità (NOF)
Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari di attività ricadenti nelle categorie B e C possono - attivando quindi un procedimento di carattere volontario - richiedere preventivamente al comando dei VV.F. un parere su uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio: questo parere preventivo è denominato "Nulla Osta di Fattibilità (NOF)".
Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera.
Altro procedimento di carattere volontario previsto dal DPR n. 151/2011 è quello che consente al titolare dell'attività di richiedere verifiche in corso d'opera al competente Comando dei Vigili del Fuoco per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.
Resta inteso che le verifiche in corso d'opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 151/2011.
Periodo transitorio
La lettera-circolare, al Punto 4, analizza è fornisce utili chiarimenti in merito alle diverse situazioni che possono determinarsi nel periodo transitorio.
Per la casistica esaminata si fa rinvio alla lettera-circolare.
Documentazione e modulistica a corredo delle pratiche
La lettera-circolare indica, al Punto 5, la documentazione da presentare per le pratiche di prevenzione incendi.
Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 7, del DPR n. 151/2011, rimane valida la precedente modulistica per quanto riguarda:
1 - Certificazioni impianti (CERT IMP)
2 - Certificazioni strutture REI (CERT REI)
3 - Dichiarazione conformità impianti (DICH IMP)
4 - Dichiarazione prodotti installati (DICH PROD).
Per quanto riguarda invece la modulistica sono stati emessi nuovi modelli PIN 2011, che riguardano in particolare:
1 - richiesta di valutazione del progetto,
2 - controllo di prevenzione incendi,
3 - rinnovo periodico di conformità antincendio,
4 - domanda di deroga,
5 - richiesta di nulla osta di fattibilità,
6 - verifiche in corso d'opera.
. Se vuoi scaricare la nuova MODULISTICA direttamente dal sito del Corpo nazionale del Vigili del Fuoco , clicca QUI.
Il sistema tariffario nel periodo transitorio
Nelle more dell'emanazione di apposito decreto che dovrà determinare i nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, valgono le tariffe già note e individuate nel decreto del Ministero dell'Interno 3 febbraio 2006.
Per la determinazione degli importi relativi ad attività precedentemente non previste, si applica la tabella di corrispondenza di cui all'Allegato II del DPR n. 51/2011.
Per quanto riguarda la richiesta di Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e per le verifiche in corso d'opera, servizi di carattere volontario ma resi a titolo oneroso dal Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR n. 151/2011, si deve far riferimento:
1 - per le istanze di Nulla Osta di Fattibilità (NOF), alla tariffa corrispondente alla valutazione dei progetti;
2 - per le verifiche in corso d'opera, alle tariffe previste per i controlli di prevenzione incendi.
4. Pubblicato il Decreto 7 agosto 2012 - In vigore il 28 novembre 2012
Con il D.M. 7 agosto 2012 sono state pubblicate le disposizioni attuative del Regolamento antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 relative alle modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione degli incendi e alla documentazione da allegare.
A partire dal 27 novembre 2012, data di entrata in vigore del decreto in oggetto, la documentazione a corredo delle istanze ivi prevista (come stabilito dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. 151/2011) sostituisce quella indicata dal precedente D.M. 4 maggio 1998.
Il nuovo provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per le seguenti istanze:
- istanza della valutazione dei progetti;
- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio; istanza di deroga;
- istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
- istanza di verifica in corso d'opera;
- istanza di voltura. Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi scaricare un approfondimento dal titolo Le nuove istanze di prevenzione incendi, pubblicato sulla rivista ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2012- IPSOA Editore, clicca QUI.
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NORMATIVA ANTINCENDIO - ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
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1. Il rilascio del certificato di prevenzione incendi
Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è di norma appannaggio dei Vigili del Fuoco e rientra nelle prerogative del corpo previste dall’articolo 16 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
L'articolo 16 (Certificato di prevenzione incendi) recita testualmente:
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
L’articolo 16, al comma 4, prevede la possibilità di acquisire certificazioni antincendio e dichiarazioni di conformità da soggetti terzi, professionisti abilitati alla redazione dei documenti richiesti e quindi alla preventiva verifica delle condizioni necessarie affinché tale documentazione sia fondata, corretta e sicura.
Tali professionisti per essere abilitati a tale mansione devono essere iscritti in appositi elenchi ministeriali, e devono per ottenere l’iscrizione, dimostrare ai proprio ordini professionali e quindi al Ministero stesso di possedere tutti i requisiti e la formazione necessaria.
2. L'iscrizione negli elenchi - Soggetti interessati e requisiti
Con il D.M. 5 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, il Ministero dell'Interno ha dettato le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, in materia di normativa antincendio.
La legge in questione definisce, in sostanza, la prassi e gli obblighi burocratici per i professionisti che intendono abilitarsi al rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardante locali, attività, depositi, impianti e industrie pericolose.
Possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali:
- degli ingegneri,
- degli architetti - pianificatori - paesaggisti e conservatori,
- dei chimici,
- dei dottori agronomi e dottori forestali,
- dei geometri e dei geometri laureati,
- dei periti industriali e periti industriali laureati,
- degli agrotecnici ed agrotecnici laureati,
- dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti indicati sopra devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.
L'attestazione di cui alla lettera b), non e' richiesta:
a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio.
Il requisito sarà comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;
b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti - pianificatori - paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi.
Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità dei candidati.
Restano comunque valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi alla data del 27 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto).
2. Programmi e organizzazione dei corsi - Esame
Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. 5 agosto 2011, il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate sopra, stabilisce i programmi dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonche' la durata degli specifici insegnamenti.
I programmi dei corsi base devono contenere almeno
le materie di seguito indicate e prevedere un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi: i>
a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
b) fisica e chimica dell'incendio;
c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
d) tecnologie dei materiali e delle strutture di protezione passiva;
e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n) attivita' a rischio di incidente rilevante;
o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi è affidata ai seguenti soggetti organizzatori:
- Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi,
- Autorità scolastiche o universitarie.
Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale e' affidato il compito
di:
a) predisporre il modulo formativo in conformità con quanto previsto sopra, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento;
b) coordinare l'attività formativa;
c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi di docenza.
I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le università, gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori.
A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, e' previsto un esame inteso ad accertare l'idoneita' dei partecipanti.
Qualora non superi l'esame, al candidato e' consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso (art. 5, commi 1 e 2).
3. Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno
Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi sono inviate dagli interessati agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti.
Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la validità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza stessa.
Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli
risultanze dell'esame degli atti, gli Ordini e i Collegi professionali provinciali, provvedono ad assegnare il codice di individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare gli
elenchi del Ministero dell'interno attraverso le modalità telematiche individuate dal Dipartimento, d'intesa con i Consigli nazionali delle professioni.
Il codice di individuazione e' unico ed e' costituito dalla sequenza alfanumerica indicante nell'ordine:
a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio professionale provinciale;
b) il numero di iscrizione all'albo professionale;
c) la lettera indicante la professione:
- R per dottori agronomi e dottori forestali,
- B per agrotecnici ed agrotecnici laureati,
- A per architetti,
- C per chimici,
- G per geometri e geometri laureati,
- I per ingegneri,
- T per periti agrari e periti agrari laureati,
- P per periti industriali e periti industriali laureati;
d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine o dal Collegio professionale provinciale.
Secondo quanto stabilito all'art. 7 del decreto in commento, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data.
In caso di inadempienza di quanto previsto sopra, il
professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.
4. Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del decreto del 5 agosto 2011 (27 agosto 2011) sono abrogati i seguenti decreti:
• D.M. Interno 3 maggio 1986;
• D.M. Interno 27 aprile 2005;
• D.M. Interno 30 aprile 1993.
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PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE
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1. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006, il Decreto del Ministro dell’Interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
Le norme si applicano:
a) agli edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione,
b) agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione,
c) agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Per modifiche sostanziali si intendono i lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione riportata all'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non ricompresi nella casistica contemplata dal decreto, per i quali e' richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi», compresi quelli in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell'allegato al presente decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso.
Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non e' richiesto alcun adeguamento qualora:
a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
2. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALI AVENTI UNA SUPERFICIA SUPERIORE A 400
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010, il Decreto del Ministro dell’Interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.”.
Vi rientrano le attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonchè degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
Bisogna ricordare che i negozi sono soggetti ad ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), secondo il D.M. 16 febbraio 1982, nel caso dell’ “Attività 87: locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi”.
Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al decreto in commento si applicano alle attività commerciali di nuova realizzazione.
Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al presente decreto per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove si configuri una delle seguenti situazioni:
a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attività esistenti comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume.
Se l'aumento di volume e' superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
Per i centri commerciali nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.
Le attività preesistenti al decreto continuano a essere governate dalla circolare del Ministero dell’Interno 3 luglio 1967, n. 75 e dalla lettera-circolare del Ministero dell’Interno 17 febbraio 1975, n. 5210/4118/4, per le parti in esse ricomprese (cioè quelle non ivi citate vanno ascritte al decreto attuale).
Il testo del decreto, con il relativo allegato, viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. DIRITTI DI SEGRETERIA PER I SERVIZI A PAGAMENTO FORNITI DAI VIGILI DEL FUOCO
Con il Decreto del Ministro dell'Interno del 3 febraio 2006 sono stati aggiornate le tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
4. STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE - ADEGUAMENTO DELLA PREVENZIONE INCENDI
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 aprile 2012, il decreto 16 marzo 2012, che disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
Le strutture ricettive per l'ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilità, per quest'ultimo punto, di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo.
Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga.
La riduzione dell'affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.
Il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, e' richiesto, ai fini dell'ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l'obbligo.
Le misure di gestione della sicurezza, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.
Le strutture ricettive gia' dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono integrare tale servizio con un numero sufficiente di addetti.
Tale servizio integrativo, deve tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere costituito da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato:
a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità;
b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l'aggiunta di una ulteriore unita' per ogni incremento della capacita' ricettiva di 150 posti letto.
Gli addetti del servizio devono avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n.151, e di tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato.
L'ammissione al piano e' consentita alle strutture ricettive in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto.
L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attivita', ai soli fini antincendi.
Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza o che non vengano ammessi al piano, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando in possesso dei requisiti prescritti dal decreto.
5. 29 LUGLIO 2014 - Asili nido - Pubblicata la nuova Regola tecnica
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio 2014, ) il Decreto ministeriale 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido".
Gli obiettivi della regola tecnica per gli asili nido, sono quelli fissati all'articolo 2:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali
e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica
allegata al presente decreto si applicano:
- agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;
- agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
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6. L. n. 116/2014 - Depositi prodotti petroliferi - Imprenditori agricoli esonerati dagli obblighi del D.P.R. n. 151/2011
La Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. n. 91/2014, con l'introduzione del nuovo articolo 1-bis, si rivolge agli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi, escludendoli dall'obbligo di adempiere al DPR. n. 151/2011.
L'articolo 1-bis specifica, infatti, che ai fini dell'applicazione della disciplina di prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di nuova prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011.
. Se vuoi approfondire i contenuti della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, clicca QUI.
7. L. n. 116/2014 - Confermato il rinvio all'obbligo di sostituzione dei sistemi antincendio
La Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. n. 91/2014, all'articolo 11, comma 5, apporta modifiche al D.Lgs. n. 108/2013 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono), aggiungendo l'Allegato I e confermando il rinvio di ulteriori 9 mesi (ai già previsti sei mesi) dell'obbligo di smaltimento dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate.
L'obbligo riguarda i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate.
Ricordiamo che l'articolo 5 del D.Lgs. 108/2013 prevede che "chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro".
Il nuovo comma 2-bis introdotto dalla L. n. 116/2014 aggiunge che il termine di sei mesi a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs.n. 108/2013 (entrato in vigore il 12 ottobre 2013) è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al decreto 91/2014.
Pertanto la scadenza è rinnovata di 15 mesi a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 108/2013, ovvero al 12 gennaio 2016.
Inoltre il provvedimento in questione aggiunge l'Allegato I al D.Lgs. n. 108/2013, prevedendo il nuovo Formato per la denuncia da redigere da parte dei detentori di sostanze controllate, da inviare a Ministero dell'Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico.
In esso andranno riportate le tipologie d'impianti antincendio e la tipologia delle sostanze controllate.
8. 20 AGOSTO 2014 - AEROPORTI - Un decreto regola il Servizio salvataggio e antincendio
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, il decreto 6 agosto 2014 del Ministero dell'Interno che detta le "Disposizioni sul Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti".
Le disposizioni del D.M. 6 agosto 2014 riguardano il caso in cui tale Servizio non sia assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.
Il decreto sorge dalla necessità di armonizzare la normativa con i regolamenti emanati dalle autorità competenti per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, per la costruzione e l'esercizio degli eliporti e sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici.
Viene pertanto abrogato il precedente decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981 che regolava questa materia, in ragione del mutato assetto normativo di settore, delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo.
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9. 25 MARZO 2015 - STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE - Approvata la regola tecnica di prevenzione incendi
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, il Decreto 19 marzo 2015, recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”.
Il decreto del Ministero dell’Interno, in vigore dal 18 aprile 2015, sostituisce integralmente gli Allegati I e II del decreto Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e approva il nuovo Allegato III, che integra il citato decreto del 18 settembre 2002 introducendo il Titolo V.
L’adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalle disposizioni dettate dal nuovo decreto che riguardano:
1) le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste (art. 2 – Allegato I);
2) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 3 – Allegato II).
10. 24 LUGLIO 2015 - STRUTTURE RICETTIVE - Emanate nuove disposizioni di prevenzione incendi
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015, il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.
Con questo decreto – che sarà in vigore dal 24 agosto 2015 - è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato al decreto stesso.
Finalità del Decreto
All'articolo 2 viene precisato che le strutture alberghiere fino a 50 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto vanno realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
All’art. 6 si stabilisce che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
11. GENNAIO 2018 - STRUTTURE RICETTIVE CON OLTRE 25 POSTI LETTO - Novità dalla legge di bilancio 2018 - Proroga per l’adeguamento antincendio al 30 giugno 2019
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco - entro il 1º dicembre 2018 - della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
Questo è quanto previsto dal comma 1122, lett. i), dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018.
Ricordiamo che la possibilità di presentazione, al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, della SCIA parziale, che attesta la realizzazione parziale dei lavori di adeguamento da eseguire all'interno di una attività, è stata prevista dal D.P.R. n. 151/2011, (recante Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).
Generalmente questa viene presentata nel caso di edifici complessi ancora parzialmente in fase di cantiere, ed in alcuni casi specifici, quali le attività turistico-alberghiere (alberghi, hotel, ecc.).
Nel caso specifico, i gestori di attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dovranno affidarsi ad un “professionista antincendio”, il quale dovrà procedere alla compilazione della modulistica (SCIA parziale), alla raccolta della prescritta documentazione da allegare e alla consegna - entro il 1° dicembre 2018 - di tutti i documenti al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Le strutture in questione dovranno poi completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019.
Ricordiamo che sono soggette alla normativa antincendio le seguenti strutture ricettive aventi capacità superiore a 25 posti letto: alberghi; motel; villaggi-albergo; villaggi turistici; esercizi di affittacamere; case ed appartamenti per vacanze; alloggi agrituristici; ostelli per la gioventù; residenze turistico – alberghiere; rifugi alpini.
Vogliamo, inoltre, ricordare che i requisiti minimi previsti dall’art. 5 del Decreto 16 marzo 2012, che devono necessariamente possedere le strutture ricettive per essere ammesse al piano straordinario di adeguamento riguardano:
a) il possesso di specifici requisiti di sicurezza antincendio riferiti: agli impianti elettrici, ai sistemi di allarmi, agli estintori, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi, alla segnaletica di sicurezza, alla gestione della sicurezza, all’addestramento del personale, alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all’ingresso, su ciascun piano e in ciascuna camera, alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze delle vie di uscita.
b) la predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente una specifica formazione in materia.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018, clicca QUI.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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1. Le nuove istanze di prevenzione incendi - Un approfondimento a cura di Francesco Notaro, Michele Mazzaro, Calogero
Con il D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 si è delineato un nuovo modo di fare la prevenzione incendi in Italia grazie:
- alla riorganizzazione delle attivita` soggette in tre diverse categorie di rischio (A, B, C);
- alla riorganizzazione delle modalita` di controllo, non piu` uguali per tutte le attivita` ma individuate in base al "principio di proporzionalita` dell'azione amministrativa";
- alla sostituzione del controllo preventivo all'esercizio da parte dei Vigili del Fuoco con quello di un tecnico abilitato che, effettuati sopralluoghi e verifiche documentali, rilascia un'asseverazione;
- all'equipollenza della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita` (SCIA) con la richiesta del certificato di prevenzione incendi ex art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 139/ 2006;
- all'istituzione del "controllo mirato e successivo" da parte dei Vigili del Fuoco, sulle attivita` gia` in esercizio;
- al raccordo con le procedure del D.P.R. n. 160/2010 per le istruttorie delle attivita` e degli impianti roduttivi.
In particolare, il nuovo regolamento dovra` essere letto unitamente ad altri strumenti normativi, quali, per l’appunto, la legge n. 241/1990, il D.P.R. 445/2000, il D.P.R. n. 160/2010, la legge n. 134 del 7 agosto 2012, il D.Lgs. n. 139/2006 con particolare riferimento agli artt. 16, 20 e 23, il D.Lgs. n. 82/2005, il D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riguardo agli artt. 14, 22, 57, 63, 64, 68 e ai punti 4.4.1 e 4.4.2 dell’Allegato IV.
- Si riporta il testo dell'articolo:
. Le nuove istanze di prevenzione incendi.
2. MAGGIO 2015 - SALE DI ALBERGHI DESTINATE A RIUNIONI VARIE - Non è necessario presentare una specifica SCIA
Per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, posti all’interno di strutture ricettive (alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, ecc.) non è necessario presentate una specifica Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), qualora gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all’intera attività alberghiera.
Questo è quanto è stato precisato dal Ministero dell’Interno (Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area prevenzione incedi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) con la Nota del 19 maggio 2015, Prot. 0005915, inviata in risposta ad un quesito posto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano.
Analogamente a quanto previsto per le aule magne e le palestre a servizio degli edifici scolastici, le sale riunioni non costituiscono una specifica attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi qualora in esse si svolgano esclusivamente le attività descritte al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere).
Si tratta, in sostanza, di quei locali e spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, nelle quali di effettuano manifestazioni, quali: conferenze, convegni, sfilate di moda, riunioni conviviali, piccoli spettacoli di cabaret, feste danzanti, esposizioni d’arte e/o merceologiche con o senza l’ausilio di mezzi audiovisivi.
Per quanto riguarda l'eventuale intervento della locale Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il quesito chiarisce che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, i casi ambigui o di difficile inquadramento debbano essere valutati in ambito locale in sede di ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.
Laddove gli spazi comuni siano invece specificamente destinati ad attività di pubblico spettacolo e trattenimento di cui al D.M. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), si ritiene che l’attività svolta sia singolarmente compresa al punto 65 dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 in funzione dei parametri dimensionali o di affollamento previsti.
Le sale riunioni, di capienza da 10 a 80 posti e fino ad un massimo 200 posti, non sono utilizzate per riunioni interne e non costituiscono un servizio aggiuntivo per gli ospiti dell’albergo.
Tali locali vengono “locati” a clienti esterni, e di conseguenza il “profitto” costituisce uno dei presupposti, assieme al superamento del limite di 100 persone, per l’attribuzione del carattere di locale di pubblico spettacolo, secondo le circolari del Ministero dell’interno, Dipartimento pubblica sicurezza del 19 maggio 1984, n. 10.15506 e del 30 aprile 1996, n. 559/C per l’assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei “locali privati”.
- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Nota del 19 maggio 2015, Prot. 0005915: Sale di alberghi destinate a riunioni varie.
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DAL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ALLA SCIA LA MODULISTICA IN VIGORE DALL' 11 GIUGNO 2018
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1. Dal Certificato Prevenzione Incendi alla SCIA - Come è cambiata la normativa
Le procedure di prevenzione incendi sono finalizzate ad attestare il rispetto dei requisiti di sicurezza in caso di incendio nelle attività soggette ai controlli e sono avviate dai comandi dei Vigili del fuoco su iniziativa dei titolari delle attività stesse.
Il Certificato di Prevenzione Incendi, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 che ha recepito la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), subisce un'importante modifica che lo porta quasi a svanire.
Dal 2011 il C.P.I. non è più il provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio che consentiva di poter svolgere l'attività, ma viene superato da un regime di controlli ex post esercitati a seguito della presentazione della SCIA.
Adesso il titolo autorizzativo per l'esercizio delle attività ai fini antincendio, nonché l'atto che sostituisce il C.P.I., è rappresentato dalla presentazione della SCIA.
Quando presentare la SCIA?
La SCIA antincendio va presentata ogni volta che viene avviata una nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, oppure quando un'attività esistente viene modificata.
Il titolare delle attività che non ottempera agli obblighi di presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio subisce una sanzione di natura penale che considera l'importanza del bene giuridico protetto costituito «dalla sicurezza della vita umana, dall'incolumità della persona e dalla tutela dei beni e dell'ambiente»: quindi la condotta omissiva, configura un reato di pericolo.
Qual è la normativa che disciplina il certificato di prevenzione incendi?
Una prima compiuta ed esaustiva definizione del Certificato di Prevenzione Incendi è cristallizzata nel D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Infatti, prendendo a riferimento tutta la normativa precedente (art. 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; art. 3, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; art. 13, 14 e 17, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) e fino al 20/4/2006, il Certificato di Prevenzione Incendi era un provvedimento amministrativo rilasciato dal comandante dei Vigili del fuoco territorialmente competente al termine della conclusione positiva del procedimento descritto nel D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Il Certificato di Prevenzione Incendi, quindi, aveva una scadenza ed il destinatario era il titolare dell'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151: arriva la SCIA
Successivamente, con il recepimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) avvenuta con il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, il Certificato di Prevenzione Incendi subisce una totale modifica che lo porta, praticamente, a scomparire.
Tuttavia, la portata tecnico - giuridica della modifica introdotta dal citato regolamento, non viene efficacemente resa nei principi generali della materia, contenuti nel D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Infatti, l'unica modifica qui introdotta è quella di cui all' art. 12, comma 1, lettera e) del D.P.R. 1/8/2011 n. 151, la quale procede all'abolizione del periodo di validità del Certificato di Prevenzione Incendi.
In realtà, il Certificato di Prevenzione Incendi con l'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 cessa di esistere quale provvedimento amministrativo autorizzatorio: il regolamento del 2011 ha raccordato la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con la disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta con la revisione dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 da parte del D.L. n. 78 del 2010 (disciplina cui recentemente si è aggiunto il D.Lgs. n. 126 del 2016, in attuazione di delega recata dall'art. 5 della legge n. 124 del 2015).
Ne consegue che la SCIA sostituisce ogni atto autorizzatorio, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale), il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
Tale evoluzione normativa si è riflessa, dunque, anche sulla disciplina antincendi - pur nel contemperamento dell'istanza di semplificazione con quella di tutela della incolumità pubblica - sicché il procedimento di tipo autorizzatorio, imperniato sul Certificato di Prevenzione Incendi, quale requisito per poter svolgere le attività è stato superato da un regime di controlli ex post esercitati a seguito della presentazione della SCIA.
Come è noto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non è atto tacito di assenso soggettivamente e oggettivamente amministrativo, bensì atto del privato interessato a fronte del quale la pubblica amministrazione può solo esercitare, in via postuma e comunque entro 60 giorni dal suo deposito, poteri inibitori e di vigilanza repressivi: l'esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi diviene, sostanzialmente, liberalizzato.
La SCIA antincendio va presentata ogni volta che si dà inizio ad una nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, oppure quando un'attività esistente viene modificata.
Il C.P.I. tra il D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e il D.Lgs. 25/5/2017 n. 97
Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dai Vigili del fuoco?
In attesa della modifica normativa riparatoria, introdotta soltanto sei anni dopo con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 97 (con cui si aggiornano al mutato assetto normativo le disposizioni contenute all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ancorate al tradizionale strumento del Certificato di Prevenzione Incendi), si assiste ad un periodo (dall'ottobre 2011 al luglio 2017) in cui al nome di Certificato di Prevenzione Incendi corrisponde unicamente un documento rilasciato dal comandante provinciale, per obbligo imposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e non richiesto dal titolare che deve soltanto depositare una Segnalazione Certificata, il cui scopo può essere unicamente quello di notiziare il titolare di una attività classificata in categoria C dell'avvenuto controllo postumo con esito positivo.
Niente a che vedere, quindi, con il precedente concetto di provvedimento autorizzatorio nei poteri del comandante provinciale dei Vigili del fuoco.
Come ampiamente descritto, il regolamento del 2011, dunque, cancella il Certificato di Prevenzione Incendi anche se ne conserva tale denominazione, per identificare una comunicazione dell'avvenuto controllo positivo postumo al deposito della Segnalazione Certificata da parte del titolare.
In tale contesto è necessario, quindi, cristallizzare gli obblighi tassativi ai quali il titolare di una attività è soggetto perché, in relazione a tali obblighi, potranno ravvisarsi condotte antigiuridiche.
Quando non è obbligatorio il Certificato Prevenzione Incendi?
Gli obblighi del titolare di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi si sono profondamente modificati con l'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151:
• Prima il titolare doveva presentare istanza di sopralluogo per richiedere il rilascio del nulla osta all'esercizio dell'attività (denominato Certificato di Prevenzione Incendi - art. 3 del D.P.R. 37/98).
• Successivamente, con l'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, il titolare ha l'obbligo di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
E tale differenza, sostanziale e formale, si riflette nei riguardi dell'applicazione dell'art. 20 dello stesso D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Dal 7 ottobre 2011 richiedere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi non è più un obbligo e quindi il titolare di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, non è più punibile perché tale atto, non esiste più.
E questa circostanza è tutta racchiusa nella novellazione dell'art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2016, n. 139, come modificata dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, volta ad aggiornare il dettato normativo alla luce delle nuove procedure di prevenzione incendi connesse alla semplificazione disposta dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, in raccordo con la disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Dal "Certificato di Prevenzione Incendi" alle "Procedure di prevenzione incendi".
A partire dall'8 luglio 2017 cessa di essere presente formalmente il Certificato di Prevenzione Incendi dall'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2016, n. 139 e si completa quindi il raccordo fra procedimenti di prevenzione incendi e Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Il comma 4 dell'articolo 3 già mutando l'intestazione dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2016, n. 139 da "Certificato di Prevenzione Incendi" a "Procedure di prevenzione incendi" racchiude, in questo passaggio semantico, la portata tecnico-giuridica proveniente dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.
A Segnalazione Certificata acquisita, ove sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un'attività già avviata a seguito della SCIA e non più il diniego del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (e quindi l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio), iter peraltro previsto nella disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta con il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.
Il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi: dal rinnovo del C.P.I. all'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendi.
In accordo al principio di tassatività ed alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta con il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, il comma 8 dell'art. 3 (modificativo dell'art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2016, n. 139) sopprime tutti i riferimenti al rilascio o al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, sostituiti dal richiamo alla presentazione della SCIA ed alla attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio: l'unico obbligo da parte del titolare è riconosciuto nella presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendi.
(Fonte: INSIC)
2. La nuova MODULISTICA in vigore dal 11 giugno 2018
Come previsto dall' articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST), è stata modificata parte della modulistica relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.
I nuovi 17 modelli, riportati in allegato al decreto DCPST n. 72, entreranno in vigore l’ 11 giugno 2018 sostituendo, contestualmente, la corrispondente modulistica attualmente in uso.
La Modulistica oggetto di aggiornamento è la seguente:
- Pin 1-2018 - Istanza di valutazione Progetto
- Pin 2-2018 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Pin 2.1-2018 - Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
- Pin 2.2-2018 – Certificato di resistenza al fuoco
- Pin 2.3-2018 – Dichiarazione inerente I prodotti impiegati
- Pin 2.4-2018 – Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto
- Pin 2.5-2018 – Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto
- Pin 2.6-2018 - Dichiarazione non aggravio del rischio incendio
- Pin 2 gpl- 2018 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto
- Pin 2.1-gpl-2018 – Attestazione ai fini della sicurezza antincendio
- Pin 3-2018 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
- Pin 3-gpl-2018 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto
- Pin 3.1-gpl-2018 - Dichiarazione per depositi di gas di petrolio liquefatto
- Pin 4-2018 – Istanza di deroga
- Pin 5-2018 - Richiesta di nulla-osta di fattibilità
- Pin 6-2018 - Richiesta Verifica in corso d'opera
- Pin 7-2018 - Voltura.
. Se vuoi scaricare la nuova modulistica dal sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D.M. 9 aprile 1994: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
. D.M. 22 febbraio 2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad ufficio.
. D.M. 3 febbraio 2006: Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
. DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139: Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del decreto n. 139/2006 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. D.M. 27 luglio 2010: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali con superficie superiore a 400 mq.
. D.M. 27 luglio 2010 - ALLEGATO.
. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Edizione cartacea).
. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - ALLEGATI. (Dalla Gazzetta Ufficiale).
. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - ALLEGATO I - ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI .
. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - ALLEGATO II - TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITÁ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.P.R. n. 151/2011 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. D.M. 5 agosto 2011: Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
. Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Circolare del 5 ottobre 2011, Prot. 4865: Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
. Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Lettera-Circolare del 6 ottobre 2011, Prot. 0013061: Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" - Primi indirizzi applicativi.
. D.M. 6 dicembre 2011: Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
. DECRETO 16 marzo 2012: Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
. DECRETO 7 agosto 2012: Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”, adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998.
. Ministero dell'Interno - Decreto Dirigenziale 31 ottobre 2012, n. 200: Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012.
. DECRETO 16 luglio 2014: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
. DECRETO 16 luglio 2014 - Allegato - Titolo II -Tabelle.
. DECRETO 17 luglio 2014: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².
. DECRETO 18 luglio 2014: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attivita' affidatarie.
. DECRETO 19 marzo 2015: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
. DECRETO 19 marzo 2015 - ALLEGATO I.
. DECRETO 19 marzo 2015 - ALLEGATO II.
. DECRETO 19 marzo 2015 - ALLEGATO III.
. DECRETO 14 luglio 2015: Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
. DECRETO 3 agosto 2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.M. 3 agosto 2015, con le modifiche apportate da ultimo, dal D.M. 12 aprile 2019, clicca QUI.
. DECRETO 21 ottobre 2015: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.
. DECRETO 21 ottobre 2015 - Allegato.
. Ministero dell'Interno - Circolare del 28 ottobre 2015, Prot. 0012580: D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Istruzioni operative.
. DECRETO 8 giugno 2016: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
. DECRETO 8 giugno 2016 - Allegato.
. MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 12 aprile 2019:
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
. Se vuoi scaricare i testi coordinati di prevenzione incendi, dal sito del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, clicca QUI.
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