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GENERI DI MONOPOLIO - LE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO





LE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

1. Tipologia di esercizi

La vendita dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:
A) RIVENDITE ORDINARIE
In questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T"

B) RIVENDITE SPECIALI
In questa categoria rientrano quelle ubicate presso particolari strutture quali porti, aereoporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc.

C) PATENTINI
Vengono istituiti nei Bar di rilevante frequentazione, dotati di sala da intrattenimento per il pubblico, i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina

D) DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.


2. Modalità per l’apertura di una rivendita di generi di monopolio

Per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare un’apposita domanda, redatta in carta semplice, indirizzata all'Ispettorato compartimentale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno.
La domanda per l’apertura di rivendite speciali e la domanda per la richiesta di patentini, vanno, invece, redatte in carta da bollo di Euro 14.62.
La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale), l'individuazione del locale da destinare a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione.
Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l'ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell'apposita insegna a "T") e il Comune di ubicazione delle stesse.

Sulla base di tale domanda, l'Ispettorato compartimentale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all'assegnazione della nuova tabaccheria nei seguenti modi:
1) nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei capoluoghi di provincia, mediante un'asta pubblica;
2) nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di persone e nell'ordine:
• profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza;
• invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate;
• decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.

A parità di titoli, viene preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico, ed, in caso di ulteriore parità, chi ha proposto il locale riconosciuto più idoneo.
I relativi avvisi sono resi pubblici mediante affissione presso l'albo dell'Ispettorato compartimentale e quello del Comune dove viene aperta la tabaccheria.
Qualora le suddette gare diano esito negativo, l'Amministrazione procede all'assegnazione della rivendita, al miglior offerente, sulla base della somma stabilita da un'apposita Commissione.
Il relativo avviso verrà reso pubblico con le suddette modalità.


3. Condizioni per l'apertura di una tabaccheria

3.1. Condizioni di ordine generale

Per istituire una rivendita di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:
1) DISTANZA dalla più vicina rivendita:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;
c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;
d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti);
e) nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell'Ispettorato compartimentale procedere all'istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.

2) PRODUTTIVITÀ - Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ispettorato compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine.
L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune.


3.1.1. MAGGIO 2019 - Le novità introdotte dalla L. n. 37/2019 - Legge europea 2018

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.
L’articolo 4, rubricato “Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot8002/15/GROW)”, modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, l'art. 24, comma 42, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011. In particolare, il comma 1:
a) per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie, introduce - in luogo della "produttività minima" - i requisiti della distanza non inferiore a 200 metri e della popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti ed elimina, di conseguenza, la previsione relativa all'introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima;
b) per quanto riguarda l'istituzione di rivendite speciali, introduce gli ulteriori requisiti, identici a quelli stabiliti per l'istituzione di rivendite ordinarie, della distanza non inferiore a 200 metri e della popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, espungendo il riferimento a "parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto".
L'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio (che giustifica l'istituzione di rivendite speciali) continua a essere valutata in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;
c) sopprime il richiamo al criterio della "produttività minima" per il rinnovo dei patentini; per poter valutare la complementarità e non sovrapponibilità degli stessi rispetto alle rivendite, permane il richiamo al criterio della distanza tanto per il rilascio quanto, per effetto della novella, per i rinnovi.
Resta invece fermo il principio generale di cui alla lettera a) del comma 42, per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi.
Ricordiamo che il comma 42 dell’art. 24 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, ha stabilito che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2013, fossero dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino.
In attuazione del citato comma 42 è stato quindi adottato il D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013.
In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'e

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 37/2019 - Legge europea 2018, clicca QUI.


3.2. Previsti obblighi formativi per l’apertura di rivendite di tabacchi

L’articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”, successivamente modificato dalla legge 13 maggio 1983, n. 198, stabilisce che “Non può gestire un magazzino chi:
1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:
a) per offesa alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorchè, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

Con l’art. 1, comma 4, D.L. 23 giugno 2010, n. 94, recante “Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2010 e in vigore dal 24 giugno 2010, è stato disposto quanto segue:
”4. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, dopo il numero 9) e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.».

La stessa disposizione è stata ripresa dall’art. 55, comma 2-quinquies, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nel quale si stabilisce quanto segue:
“2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative».

In sostanza, si stabilisce che, al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, non può gestire un magazzino di vendita o una rivendita di tabacchi chi non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione.
I corsi di formazione, che saranno obbligatori per i nuovi soggetti assegnatari di magazzini o rivendite, saranno disciplinati sulla base di un’apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.


4. Commercio di articoli annessi alla tabaccheria

La conduzione di una rivendita di generi di monopolio può rimanere collegata a due provvedimenti amministrativi d’accesso, ben distinti tra loro. Da un lato, la concessione da parte dell’Ispettorato dei Monopoli di Stato, che dà la concessione della rivendita dei generi di monopolio; dall’altro, la preventiva comunicazione al Comune, per la vendita, a questa complementare, dei prodotti di cui alla tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio (art. 56, comma 9, Allegato 9, D.M. n. 375/1988, ancora operanti a norma dell’art. 25, comma 1 e dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 114/1998).

Secondo quanto stabilito all’articolo 4, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 114/1998, il decreto sul commercio non si applica “ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;”.
Dunque, le rivendite di generi di monopolio, che vendono esclusivamente “generi di monopolio” non sono soggette alla disciplina del commercio.
Nel caso, invece, le stesse, oltre ai prodotti di generi di monopolio, vendano anche “prodotti annessi alle rivendite di generi di monopolio”, di cui all’Allegato 9 del D.M. n. 375/1988, successivamente sostituita dall'art. 1, D.M. 17 settembre 1996, n. 561, è richiesta la preventiva comunicazione al Comune (COM1).


4.1. Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio

- Articoli per fumatori;
- Francobolli da collezione e articoli filatelici.
- Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.
- Tessere prepagate per servizi vari.
- Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax).
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali: spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili.
- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare.
- Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
- Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).
- Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.).
- Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.
- Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
- Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.
- Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.
- Fiori e piante artificiali.
- Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
- Orologi a batteria in materiali non preziosi.
- Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.


5. Raccolta del gioco del lotto all'interno di una tabaccheria

Secondo quanto stabiltio dall'art. 20 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303. l'esercizio di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto viene concesso dall'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato a chi gestisce una rivendita di generi di monopolio, in qualità di titolare.
La perdita per qualsiasi causa della titolarità della rivendita di generi di monopolio comporta l'automatica decadenza dalla concessione del punto di raccolta, salvo ipotesi di trasferimenti autorizzati.

Il rapporto di concessione del gioco del lotto viene disciplinato mediante contratto della durata massima di nove anni da stipularsi con il raccoglitore del gioco da parte del competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato.
Nei confronti dei rivenditori dei generi di monopolio, il contratto viene stipulato con termine di scadenza coincidente con quello del contratto della rivendita (art. 21, D.P.R. n. 303/1990).


6. Orario di apertura e riposo infrasettimanale delle tabaccherie

6.1. Le disposizioni dettate dalla legge n. 1095/1967

Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 1095/1967, successivamente sostituito dall'art. 17, della legge 8 agosto 1977, n. 556, l'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e dei rappresentanti di categoria.
Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi.

Secondo quanto disposto dal succesivo articolo 2 della legge n. 1095/1967, successivamente sostituito dall'art. 18, della legge 8 agosto 1977, n. 556 e poi modificato dall'art. 18, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, possono, a seguito di apposita richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, sentita l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale:
1) le rivendite site in Comuni con meno di 10 mila abitanti;
2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo;
3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi
.

Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.


6.2. Le disposizioni dettate dal D.M. 10 giugno 2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, il decreto 10 giugno 2009, a firma del Direttore Generale dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con il quale si autorizza l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi.
Viene, inoltre, autorizzata la raccolta del gioco del lotto anche nei giorni di apertura festiva.

La possibilità dell'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (intendendosi per tali le giornate domenicali) è stata prevista dall'art. 12, comma 1, lett. d) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), al fine di rendere flessibile l'utilizzo del giorno di riposo settimanale e di dare all'utenza la possibilità di accedere al gioco del lotto nei giorni festivi, analogamente a quanto accade per altri giochi.
Il decreto-legge n. 39/2009 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009, Supplemento Ordinario n. 99.

Il riposo infrasettimanale facoltativo rimane disciplinato dalla procedura di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095, indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie stesse.

Il decreto, il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi, entra in vigore il 26 giugno 2009, il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


7. Pubblicato il Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013, il decreto 21 febbraio 2013, n. 38, che detta una nuova disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
Il provvedimento rappresenta in sostanza un ridisciplinamento dell’ambito distributivo dei prodotti di monopolio in quanto giunge ad innovare completamente la previgente disciplina di settore prevedendo nuove regole per l’apertura ed il trasferimento delle tabaccherie.
Punto centrale del regolamento riguarda l’istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati, precisandone criteri e modalità allocative.
La previsione è volta a regolamentare l’eventuale sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita e, in conseguenza, diviene lo strumento peculiare per mantenere l’offerta di tabaccherie in misura corrispondente alla natura della stessa.


Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie

Il regolamento, costituito di 13 articoli, nello specifico individua agli art. 2 e 3 i criteri istitutivi per le rivendite “ordinarie”, delineando un primo parametro di natura puramente spaziale.
L'istituzione delle rivendite ordinarie e' consentita in presenza di precisi parametri:
La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu' vicina gia' in esercizio, e' pari o superiore a:
a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
.
In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non e' consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato gia' raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria piu' vicina gia' in sercizio risulti distante oltre 600 metri.

Le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell'interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda, nonche' delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.


Criteri per l'istituzione di rivendite speciali

Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione:
a) dell'ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento;
b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento;
c) del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle gia' esistenti nella medesima zona di riferimento
.

Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, purche' abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:
a) stazioni ferroviarie;
b) stazioni automobilistiche e tranviarie;
c) stazioni marittime;
d) aeroporti;
e) caserme;
f) case di pena;
g) altri luoghi, diversi da quelli indicxati in precedenza, quali: sale Bingo; bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza; strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso; stazioni metropolitane; ipermercati; centri commerciali.

Le domande per l'istituzione di rivendite speciali devono essere presentate all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, nonche' da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.


Criteri per il rilascio di patentini

I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonche' presso i seguenti esercizi:
a) alberghi;
b) stabilimenti balneari;
c) sale "Bingo";
d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;
e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110 del R.D. n. 773/1931;
f) bar di rilevante frequentazione.

Le domande di rilascio dei patentini devono essere corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri, nonche' da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.


8. Iscrizione nel Registro delle imprese

L’esercizio dell’attività di rivendita di generi di monopolio, sia ordinaria che speciale, con o senza vendita di prodotti annessi, è soggetta anche all’iscrizione nel Registro delle imprese.
L’attività va denunciata entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio dell’attività.
Al modello di iscrizione dovrà essere allegata la copia del provvedimento rilasciato dall’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato che autorizza all’esercizio della rivendita e la eventuale copia del modello COM1, qualora, oltre ai prodotti di generi di monopolio, si vendano anche prodotti annessi alla tabaccheria.

Nel caso all'esercizio sia abbinata anche la raccolta del gioco del lotto, alla denuncia dovrà essere allegata anche la copia della concessione rilasciata dall'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato.


MODULISTICA

. Per scaricare la MODULISTICA relativa all'apertura di una rivendita di generi di monopolio, cliccate QUI.


RIFERIMENTI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per accedere al sito dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cliccate QUI.


. Per la VENDITA E IL CONSUMO DI SIGARETTE ELETTRONICHE, cliccate QUI.

. Per I RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2006-02-06 (77381 letture)

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