FUNGHICOLTURA - NATURA AGRICOLA DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DEL MICELIO DI FUNGO
LA COLTIVAZIONE DEI FUNGHI - INQUADRAMENTO FISCALE
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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 20/E del 27 gennaio 2006, fornisce chiarimenti circa l'inquadramento ai fini fiscali delle attività dirette alla produzione di micelio di fungo tra le attività agricole, alla luce della recente evoluzione della normativa che regola la materia.
Nella Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che con la legge 5 aprile 1985, n. 126, l’attività di funghicoltura è stata inserita tra quelle considerate agricole “per natura”, ai sensi dell’art. 32 (già art. 29), comma 2, lett. a) del TUIR, disponendo, quindi una presunzione assoluta di agrarietà per questo tipo di attività.
Successivamente, l’art. 3, comma 4, lett. a), n. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997) la coltivazione dei funghi è stata eliminata dal novero delle attività agricole “per natura”, anche se il riconoscimento quale attività agricola di tale attività continuava a trovare la propria disciplina nelle lett. b) e c), comma 2, dell’art. 29 (ora 32) del TUIR.
Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha riformulato la definizione di imprenditore agricolo prevista dall’art. 2135 C.C., rciomprendendo tra le attività agricole anche quelle “dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
A seguito di questo importante intervento normativo, il legislatore fiscale ha provveduto, con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) (art. 2, comma 6, lett. a), a riformulare l’articolo 32, comma 2, lett. c) del TUIR ricomprendendo nel regime dei redditi agrari i redditi delle attività di cui al 3° comma dell’art. 2135 C.C. (attività agricole connesse) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Con tale legge si è pertanto riconosciuto fiscalmente il nuovo ampio concetto di agrarietà legato allo sviluppo del ciclo biologico dell’organismo.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2006-02-05 (3249 letture) [ Indietro ] |