FARMACIA – LA GESTIONE DI UNA FARMACIA
LA GESTIONE DI UNA FARMACIA
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1. LA VENDITA DI ARTICOLI ANNESSI ALLA FARMACIA
Lo svolgimento delle prestazioni farmaceutiche, che sono svolte sul territorio dal “sistema farmaci”, rimane collegato a due provvedimenti amministrativi d’accesso, ben distinti tra loro.
Da un lato, la concessione sanitaria che dà accesso all’area terapeutica per la dispensazione dei “prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici (art. 1, legge n. 475/1968); dall’altro, la preventica comunicazione al Comune per la vendita, a questa complementare, dei prodotti di cui alla tabella per i titolari di farmacia (art. 56, comma 9, Allegato 9, D.M. n. 375/1988, ancora operanti a norma dell’art. 25, comma 1 e dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 114/1998).
La concessione sanitaria si muove nell’ambito del servizio pubblico e sociale garantito dalle farmacie a tutela della salute e l’autorizzazione commerciale che si muove nell’ambito del diritto d’impresa organizzata per garantire detto servizio ad attività complementari.
Secondo quanto stabilito all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998, il decreto sul commercio non si applica “ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici”.
Dunque, le farmacie che vendono esclusivamente “prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici” non sono soggette alla disciplina del commercio.
Ai medesimi soggetti, però, le disposizioni del decreto si applicano nel caso in cui intendano vendere"altri prodotti". Sulla base della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, recante la disciplina in materia di esercizio dell’attività commerciale antecedente al decreto, infatti, i titolari delle farmacie avevano diritto ad ottenere, ove la chiedessero una tabella merceologica ad essi riservata per la vendita di determinati prodotti.
Il contenuto della tabella merceologica, istituita dall’art. 56, comma 9, del citato D.M. n. 375/1988 era elencato nell’allegato 9 di tale decreto.
Il citato D.Lgs. n. 114/1998, nel sancire all’art. 25, comma 1, l’ampliamento merceologico al settore alimentare e non alimentare corrispondente per tutti gli esercenti in possesso di autorizzazione commerciale, ha escluso detta possibilità per i soggetti in possesso della tabella riservata ai titolari delle farmacie (oltre che per i soggetti titolari o gestori degli impianti di distribuzione di carburanti e per i soggetti titolari delle rivendite di generi di monopolio, anch’essi con tabella specifica riservata).
A seguito della entrata in vigore del decreto, pertanto, le suddette tre categorie di esercenti, in considerazione del vantaggio consentito dalle norme di porre in vendita in regime esclusivo alcuni prodotti (carburanti, generi di monopolio e specialità medicinali), sono stati esclusi dal predetto art. 25 dalla possibilità di usufruire dell’ampliamento al settore merceologico alimentare o non alimentare corrispondente alla tabella merceologica oggetto dell’autorizzazione commerciale.
Anche attualmente, pertanto, restano valide le norme relative alla Tabella speciale e i farmacisti possono avviare l’attività con riferimento ai prodotti compresi nella tabella loro riservata.
Per la vendita di detti ultimi prodotti, però, sono tenuti a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998.
Pertanto, nel caso le farmacie, oltre ai medicinali, vendano anche “prodotti annessi alla farmacia”, di cui all’Allegato 9 del D.M. n. 375/1988, è richiesta la preventiva comunicazione al Comune (COM1).
Non è escluso che ai titolari di farmacia possa essere loro concessa una autorizzazione per la vendita di prodotti sia alimentari che non, che può essere ottenuta per silenzio–assenso (previa comunicazione), nel caso la farmacia rientri tra gli esercizi di vicinato o attraverso un provvedimento formale, nel caso la farmacia rientri tra le medie strutture di vendita.
Si riporta di seguito il contenuto della tabella riservata ai farmacisti:
• Prodotti dietetici per l’infanzia, gli anziani e gli ammalati.
• Articoli per l’igiene della persona.
• Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati.
• Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell’attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane.
• Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat.
• Bilance per neonati e per adulti.
• Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi.
• Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa.
• Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo.
• Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo.
• Massaggiatori, articoli di masso-terapia.
• Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze.
• Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati.
• Polveri per acque da tavola.
• Alimenti per piccoli animali.
• Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti.
• Insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.
2. ORARI E TURNI DELLE FARMACIE
La previsione di uno specifico orario di apertura e di chiusura delle farmacie per turno di riposo pomeridiano, notturno, festivo, infrasettimanale e feriale, così come quella relativa alla modalità di servizio delle farmacie “di guardia”, ovvero delle farmacie in “turno continuato” o “in turno di emergenza", viene disposta con legge regionale, che si pone come legge speciale rispetto alla disciplina degli orari di vendita degli altri esercizi commerciali.
3. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
L’esercizio dell’attività di gestione di una farmacia, con o senza vendita di prodotti annessi, è soggetta anche all’iscrizione nel Registro delle imprese.
L’attività va denunciata entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio dell’attività.
Al modello di iscrizione dovrà essere allegata la copia del provvedimento rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale che autorizza all’esercizio della farmacia e la eventuale copia del modello COM1, qualora, oltre ai prodotti farmaceutici, si vendano anche prodotti annessi alla farmacia.
Sono tenuti all’iscrizione nel solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) i Comuni, le aziende speciali o i consorzi intercomunali che, oltre all’attività istituzionale, abbiano la titolarità di una farmacia.
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APPROFONDIMENTI
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Uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 155-2009/I dal titolo "L’oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili" (Approvato dalla Commissione studi d’Impresa il 18 giugno 2009), ha affrontato il tema della gestione di una farmacia in forma societaria, con particolare riguardo all'oggetto sociale.
SOMMARIO: - 1. La gestione di farmacia: sintesi di attività intellettuale e attività commerciale. - 2. La normativa originaria del settore farmaceutico: A) Il Testo Uni-co delle leggi sanitarie: il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265. B) La legge 2 aprile 1968 n. 475. - 3. Le riforme del settore: A) La legge 8 novembre 1991 n. 362. I) Le farmacie “private”. a) La struttura della società di gestione di farmacia. b) L’oggetto. II) Le farmacie “comunali”. - B) Il Decreto Legislativo 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248. I) La gestione in forma societaria. II) I soggetti abilitati alla vendita di farmaci: ricadute sull’oggetto sociale. III) La vendita di farmaci da banco da parte dei “nuovi operatori”. - 4. Le società di gestio-ne di farmacia come novellate dalla riforma del 2006: nuove prospettive sulla am-piezza dell’oggetto sociale. - 5. L’intervento della Corte di Giustizia Europea e la conferma della legittimità dei limiti posti dalla nostra normativa.
. Se vuoi scaricare lo Studio n. 155/2009/I, clicca QUI.
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MODULISTICA
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. Per scaricare la MODULISTICA relativa alla gestione di una farmacia, cliccate QUI
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RIFERIMENTI
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. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI
. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
. Se vuoi consultare l’argomento relativo al Codice comunitario dei medicinali e approfondire le novità introdotte dal D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 , clicca QUI
. Per accedere al sito dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cliccate QUI.
. Per l’evoluzione storica della normativa in materia di farmacie, cliccate QUI.
. Per l’evoluzione della normativa e le novità introdotte nel tempo, cliccate QUI.
. Per i nuovi servizi erogati dal Sistema Sanitario Nazionale – La FARMACIA DEI SERVIZI, cliccate QUI.
. Per le problematiche connesse alla gestione delle FARMACIE e PARAFARMACIE, cliccate QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2005-12-16 (7876 letture) [ Indietro ] |