AGENZIE DI AFFARI - APERTURA E CONDUZIONE
LE AGENZIE DI AFFARI
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1. APERTURA E CONDUZIONE DI UNA AGENZIA DI AFFARI
1.1. Nozioni generali e tipologia
Quando si parla di "agenzie pubbliche" od "uffici pubblici di affari" si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore (es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari).
Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari sono:
- l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti;
- una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
- la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera, il fine di lucro.
1.2. La denuncia di inizio attività
L’esercizio delle attività in questione è soggetto a preventiva denuncia di inizio attività alla Questura o al Comune competente per territorio, a seconda il tipo di agenzia che si intende aprire.
La denuncia va presentata utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dalla Questura o dal Comune.
La stessa è esente da imposta di bollo (Agenzia delle Entrate, Ris. n. 109/E del 5 luglio 2001).
La Questura o il Comune, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione o denuncia, dovrà verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, in mancanza dei quali dovrà disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell’attività.
1.3. Documentazione da allegare alla denuncia
Alla denuncia dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• certificato di iscrizione rilasciato dall’Ufficio del Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, riportante la dicitura antimafia, in regola con l’imposta di bollo (nel caso si tratti di società già iscritta al Registro delle imprese);
• autocertificazione attestante l’assenza di divieti ostativi o procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione (antimafia) (nel caso di impresa individuale);
• tabella delle tariffe, in duplice copia (di cui una in bollo da euro 14,62), recante le operazione che si intendono svolgere con relativa tariffa, entrambe firmate in calce dal richiedente;
• copia della planimetria del locale sede dell'attività;
• registro giornale degli affari (in bianco);
• copia della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale;
• attestazione del versamento dei diritti di istruttoria (richiesti dal Comune);
• copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la denuncia;
• copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, nel caso si tratti di cittadino straniero;
• copia del certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400 mq.);
• dichiarazione recante l’accettazione da parte del rappresentante (nel caso di nomina).
Secondo quanto disposto dall’art. 12, commi 1 e 2, del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 311/2001 “Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti”.
1.4. Tabella delle tariffe
Alla denuncia di inizio attività dovrà essere allegata la tabella delle operazione che si intendono svolgere con la relativa tariffa che si intende applicare.
La tabella delle operazioni con la relativa tariffa va sottoscritta dal richiedente, e va presentata in duplice copia, di cui una in bollo da euro 14,62.
Una copia della tabella e del tariffario verrà restituito con timbro apposto dalla Questura o dal Comune; tale copia dovrà essere apposta nel locale sede dell'agenzia (art. 120, T.U.L.P.S.).
Si precisa che non esistono massimali stabiliti per legge; in ogni caso, per ogni variazione delle tariffe, sarà necessario presentare alla Questura o al Comune richiesta redatta in carta libera, di vidimazione del nuovo tariffario allegando l’originale del precedente tariffario e due copie del nuovo, di cui uno in bollo da euro 14,62.
1.5. Deposito cauzionale
Secondo quanto disposto dall’art. 116 del T.U.L.P.S., il rilascio della licenza è subordinato al deposito di una cauzione, il cui importo varia a seconda il tipo di agenzia e può variare da Questura a Questura e da Comune a Comune.
Per l'importo ci si dovrà pertanto informare presso la Questura o presso il Comune nella cui circoscrzione si intende aprire l'agenzia.
Secondo quanto disposto dall’art. 14, del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 311/2001 “La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”.
Il deposito cauzionale potrà, pertanto, essere effettuato, oltre che a mezzo deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, anche con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la clausola dell'impossibilità di revoca senza decreto di svincolo del Questore.
1.6. Registro giornale degli affari
Secondo quanto stabilito dall’art. 120 del T.U.L.P.S. coloro che esercitano l’attività di conduzione di una agenzia di affari hanno l’obbligo della tenuta di una “Registro giornale degli affari”, il quale, prima dell’uso, dovrà essere bollato e vidimato, a seconda dei casi, dalla Questura o dal Comune.
A norma dell’art. 219 del R.D. n. 635/1940, “il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione”.
Secondo quanto disposto dall’art. 16, del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 311/2001 “In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.
I registri giornali degli affari devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 220, R.D. n. 635/1940).
Si ricorda che la vidimazione e bollatura di tale registro è esenta sia dall’imposta di bollo che dalla tassa di concessione governativa (Ministero delle Finanze, Risoluzioni n. n. 392217 del 20 aprile 1993; n. 27/E del 1° febbraio 1995; n. 68/E del 9 marzo 1995; n. 19/E del 20 gennaio 1996; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 5/E del 23 gennaio 2004).
1.7. La rappresentanza
Secondo quanto disposto dall’art. 8 del T.U.L.P.S. “Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione”.
Secondo quanto disposto dall’art. 115 del T.U.L.P.S. nell’esercizio delle agenzie di affari è ammessa la rappresentanza.
In questo caso, in allegato alla denuncia di inizio attività, dovrà essere allegato un apposito modello riportante l’accettazione della nomina sottoscritta sia dal titolare che dal rappresentante.
Nel modello dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti soggettivi e l’assenza di cause ostative (antimafia) da parte del/i rappresentante/i di licenza.
Secondo quanto disposto dall’art. 12, commi 3 e 4, del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 311/2001, ”nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione”.
1.8. Validità delle autorizzazioni
Secondo quanto disposto dall’art. 11 del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 311/2001, “Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi”.
1.9. Subentro
Secondo quanto disposto dall’art. 12-bis del R.D. n. 635/1940, aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 311/2001, “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.
2. LE AGENZIE DI AFFARI RIMASTE DI COMPETENZA DELLA QUESTURA
2.1. Tipologia
In base alla normativa sopra citata, sono rimaste di competenza della Questura solo le agenzie di:
- recupero crediti;
- matrimoniali e di incontro;
- aste per pubblici incanti;
- pubbliche relazioni.
2.2. La denuncia di inizio attività al Questore
L’esercizio delle attività in questione è soggetto a preventiva denuncia di inizio attività alla Questura competente per territorio, da presentarsi con l’apposito modello messo a disposizione dalla Questura.
Alla denuncia dovrà essere allegata la documentazione indicata sopra.
2.3. Modulistica per la Questura
Si riporta la seguente modulistica:
. AGENZIA DI AFFARI - Richiesta di autorizzazione per l’esercizio delle attività' di agenzia di affari (art.115 T.U.L.P.S.) rimaste nella competenza del Questore.
. Richiesta di autorizzazione per la rappresentanza.
. Dichiarazione di accettazione dell’incarico di rappresentante.
. Denuncia di trasferimento della sede dell’attività di agenzia.
. Comunicazione di cessata attività di agenzia di affari.
3. LE AGENZIE DI AFFARI DI COMPETENZA DEI COMUNI
3.1. Tipologia
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 163, comma 1, lett. d), ha demandato ai Comuni la competenza amministrativa in merito, salvo alcuni tipi di agenzie per le quali la competenza è rimasta alle Questure (recupero crediti, aste per pubblici incanti, matrimoniali, pubbliche relazioni).
Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali attività sottoposte al controllo comunale:
• compravendita di oggetti usati per conto terzi;
• compravendita di autoveicoli, motoveicoli usati per conto terzi;
• spedizioni per conto terzi;
• esposizioni e compravendita di opere d'arte per conto terzi;
• pubblicità per conto terzi nelle forme attualmente previste: a mezzo televisione, radio stampa, manifesti;
• inserzioni pubblicitarie per conto terzi;
• intermediazione nell’acquisizione e vendita di spazi pubblicitari;
• disbrigo pratiche amministrative, visure e certificati per conto terzi;
• disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria;
• collocamento complessi di musica leggera per conto terzi;
• disbrigo pratiche infortunistiche per conto terzi.
3.2. La denuncia di inizio attività al Comune
L’esercizio delle attività in questione è soggetto a preventiva denuncia di inizio attività al Comune competente per territorio, da presentarsi utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dallo sportello unico del Comune.
Alla denuncia dovrà essere allegata la documentazione indicata sopra al Punto 1.3..
3.3. Modulistica per il Comune
Si riporta la seguente modulistica:
. Segnalazione certificata di inizio attività di Agenzia di Affari di competenza del Comune.
. Richiesta di autorizzazione per la rappresentanza.
. Dichiarazione di accettazione dell’incarico di rappresentante.
. Denuncia di trasferimento della sede dell’attività di agenzia.
. Comunicazione di cessata attività di agenzia di affari.
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PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE
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1.LE AGENZIE DI POMPE FUNEBRI
Sono considerate agenzie di pompe funebri le imprese che effettuano, professionalmente e con finalità di lucro, un'attività di intermediazione a favore di terzi, con assunzione e trattazione di affari altrui nel settore delle pompe funebri e con prestazione della propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Secondo la L.R. 1 febbraio 2005, n. 3, emanata dalla Regione Marche, per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
Per poter svolgere tale attività è necessario il possesso di un'unica autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa.
In altri Comuni, nel caso in cui l'impresa oltre alle prestazioni di intermediazione diretta sopra elencate fornisca anche bare, articoli ed arredi funebri, esercitando quindi un'attività di commercio al dettaglio dei prodotti di cui sopra, occorrerà presentare presso lo sportello unico la prevista comunicazione di apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di un esercizio di vicinato per commercio al dettaglio di prodotti non destinati all'alimentazione (modello COM1).
L'impianto di un'agenzia di pompe funebri è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, rilasciata dal Comune.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi visitare, sull'argomento, il sito della Polizia di Stato, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121 - In vigore dal 5 novembre 2013).
. R.D. 6 maggio 1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (Testo aggiornato a Febbraio 2012 con le modifiche apportate dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 163.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311: Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).
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