AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO – RILASCIO DELLA LICENZA
IL TRASPORTO CONTO PROPRIO
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Norme di carattere generale
Le licenze per il trasporto di cose in conto proprio sono rilasciate dalla Provincia nella cui circoscrizione i soggetti interessati hanno fissato la sede unica o principale, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Il trasporto merci non deve essere l'attività economicamente prevalente, ma deve rappresentare solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale.
Per questo aspetto devono quindi essere rispettate anche le seguenti condizioni particolari:
1. le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche devono avere stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
2. l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi deve avere una portata complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;
3. i costi dell'attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi dell'attività;
4. le merci devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici che le trasportano o devono essere dai medesimi prodotte o vendute, prese in comodato, prese in locazione o da loro elaborate, trasformate e simili, o tenuti in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Le licenze di trasporto in conto proprio sono rilasciate una per ciascun autocarro o altro veicolo o trattore e valgono per il rimorchio o semirimorchio ad esso agganciato, purché sia in disponibilità del medesimo soggetto titolare della licenza.
Le licenze non hanno scadenza, ma possono essere revocate dall'Ufficio se vengono meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
Le licenze per i veicoli aventi portata utile superiore a 3000 kg devono essere accompagnate dall'elencazione delle cose trasportate, le quali devono rientrare fra quelle previste nella licenza e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza stessa o che ricorre in una delle altre condizioni previste alla lettera c) dell'art. 31 della legge n. 298/1974.
Tale elencazione deve essere redatta in conformità all'allegato 1 al DPR n. 783/1977, che si riporta nella sezione modulistica.
Soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è ; stata rilasciata. In tal caso il documento che accompagna il trasporto deve essere redatto in conformità all'allegato 2 al DPR n. 783/77, che si riporta nella sezione modulistica.
Non è soggetto a licenza il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate.
La normativa vigente prevede, inoltre, che sono esenti dalla licenza per il trasporto in conto proprio:
• le Amministrazioni dello Stato;
• le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, quando trasportano cose destinate al soddisfacimento di esigenze interne all'Ente proprietario e non connesse con dei servizi pubblici.
Requisiti e documenti richiesti
Alla domanda di rilascio della licenza per trasporto in conto proprio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) N. 1 marca da bollo da euro 14,62 da applicare sulla licenza da rilasciare;
2) Attestazione del versamento di 10,33 euro da effettuarsi sul CCP appositamente istituito da ogni Provincia. Nella causale dovrà essere specificata la seguente dizione: Licenza di trasporto in conto proprio.
3) Certificato di iscrizione al Registro delle imprese, riportante la dicitura antimafia o dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita a tutti i soggetti interessati.
Per gli enti o le associazioni in genere non iscritte al Registro delle imprese si dovrà allegare la fotocopia semplice dello statuto o dell'atto costitutivo.
4) Atto sostitutivo di notorietà dove si dichiari che il veicolo è in proprietà o in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione.
5) Nei casi di ristampa della licenza c/proprio dovrà essere allegata fotocopia della licenza da sostituire e della carta di circolazione. In caso di smarrimento, allegare denuncia di smarrimento presentata agli organi di Pubblica Sicurezza o autocertificazione della stessa.
6) Nel caso di modifica della ragione sociale o della denominazione della ditta, senza la variazione della partita IVA, allegare fotocopia dell'atto notarile riguardante la modifica stessa.
7) Nel caso l’impresa richiedente svolgesse attività di:
• scavi o movimento terra, dovranno essere presentate anche fotocopie delle carte di circolazione delle macchine operatrici o dei certificati di omologazione delle stesse, in proprietà o in locazione;
• estrazioni minerarie o cava , dovrà presentare copia dell'autorizzazione e disciplinare per l'apertura della cava;
• produzione calcestruzzo,
si dovrà presentare idonea documentazione attestante la disponibilità dell'impianto di calcestruzzo.
8) Se il veicolo è un mezzo d'opera dovrà essere autorizzato a trasportare anche alla portata potenziale da desumere dalla carta di circolazione del veicolo o da eventuale certificato di approvazione. Tale portata deve essere indicata nella domanda.
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MODULISTICA
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. Per scaricare la MODULISTICA relativa alla richiesta della licenza per il trasporto conto proprio, cliccate QUI
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2005-11-09 (5535 letture) [ Indietro ] |