ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI - RUI
IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
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Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 163 del 13 ottobre 2005, il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, contenente il Codice delle assicurazioni private.
Il codice rivede l'intera materia attuando una significativa operazione di semplificazione e delegificazione.
Il testo adegua le norme agli indirizzi europei e introduce una disciplina innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione, su modello di quanto realizzato dal testo unico bancario.
Particolarmente innovativa la disciplina prevista per il nuovo sistema di indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA).
Il Codice, in un unico semplice e fruibile testo, si compone di 355 articoli in sostituzione e aggiornamento delle oltre 1.000 norme che regolavano il settore (compresi due Decreti Regi del 1922 e del 1925).
Il Codice delle Assicurazioni ha il compito di portare avanti un riassetto, completo e duraturo, della regolazione di tutto il settore assicurativo. Non è quindi un semplice riordino normativo.
Una riorganizzazione sistematica e complessa, l'ultimo testo organico in materia risaliva al 1959 e, nel frattempo, sono stati introdotti altri provvedimenti, di cui molti legati alle normative europee (viene recepita la direttiva 2002/92/CE su intermediazione assicurativa e riassicurativa).
L'indennizzo diretto, ossia la possibilità di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, avrà positive ricadute sui tempi e sui costi dei risarcimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e nel rapporto fiduciario delle imprese di assicurazione.
L'indennizzo diventerà operativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice (1° gennaio 2006) con l'adozione del regolamento governativo.
Tra le più importanti innovazioni introdotte dal Codice, si segnala:
• trasparenza nelle condizioni di contratto, con l'obbligo di scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza;
• risarcimento del trasportato da parte dell'assicurazione del veicolo; rimborso del premio, per il periodo fino alla scadenza del contratto, in caso di vendita o furto del veicolo;
• liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
• più trasparenza nell'offerta di assicurazioni nei rami danni e vita;
• istituzione di un registro unico elettronico per gli operatori del settore;
• tempi più brevi per chi vuole avviare una nuova impresa di assicurazioni.
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VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
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1. Il trasferimento delle competenze dal Ministero dell'industria all’ISVAP
Il D. Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 (successivamente abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. n. 209/2005 - in vigore dal 1° gennaio 2006), ha disposto il trasferimento all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) competenze già attribuite al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dalla Legge 7 febbraio 1979, n. 48, riguardanti l'istituzione e il funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione.
Con lo stesso decreto sono state soppresse anche la Commissione nazionale e la Commissione provinciale per l'albo degli agenti di assicurazioni e pertanto le domande di iscrizione all'Albo dovranno essere presentate in carta legale all'ISVAP (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) secondo lo schema e le modalità indicate nel provvedimento 28 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 180 del 3 agosto 1999.
L´Albo è suddiviso in due sezioni:
- alla prima sezione vengono iscritti coloro che svolgono l´attività di agente di assicurazione con l´onere di gestire agenzie di assicurazione, a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all´esercizio dell´assicurazione, ai sensi delle norme vigenti;
- alla seconda sezione vengono iscritti coloro ai quali non è stato conferito nessun incarico di agente di assicurazione o che abbiano cessato un rapporto di agenzia per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall´Albo.
2. Le competenze dell’ISVAP secondo il nuovo Codice delle assicurazioni
Secondo quanto disposto all’art. 5 del nuovo Codice delle assicurazioni private, l'ISVAP:
a) svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice;
b) adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione;
c) effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle
linee di politica assicurativa;
d) promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.
Secondo quanto disposto nel successivo art. 6, l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
3. Le competenze del Ministero dello Sviluppo Economico
Secondo quanto disposto all’art. 4 del nuovo Codice delle assicurazioni private, al Ministero dello Sviluppo Economico sono devolute competenze nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
4. 1° GENNAIO 2013 - Dall'ISVAP all'IVASS
A partire dal 1° gennaio 2013, per effetto del disposto di cui all’articolo 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l?ISVAP è stata soppressa ed è stata istituita l’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
L’IVASS è presieduto dal Direttore Generale della Banca d’Italia, incarico attualmente ricoperto da Fabrizio Saccomanni.
L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.
Secondo lo statuto, organi dell’IVASS sono:
- il Presidente;
- il Consiglio, che si compone del Presidente e di due Consiglieri;
- il Direttorio integrato, che è costituito dal Governatore della Banca d’Italia, che lo presiede, dagli altri membri del Direttorio della Banca e dai due Consiglieri.
Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS svolge tutte le funzioni già precedentemente attribuite all'ISVAP:
• VIGILA sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma;
• RILASCIA autorizzazioni alle imprese per l'esercizio dell'attività assicurativa;
• EMANA i provvedimenti ritenuti utili o necessari a tutela delle imprese e degli utenti;
• SVOLGE attività di segnalazione e proposta nei confronti del Parlamento e del Governo nell'ambito delle proprie competenze;
• COMPIE ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli intermediari assicurativi;
• STABILISCE regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori e il rispetto delle norme;
• ADOTTA sanzioni e misure repressive o ne propone l'adozione al Ministro delle Attività produttive;
• ESAMINA i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti delle imprese vigilate;
• ELABORA studi e ricerche sul mercato assicurativo nazionale e internazionale.
. Se vuoi accedere al sito dell'IVASS, clicca QUI.
5. 18 OTTOBRE 2013 - Sanzioni amministrative e procedimenti disciplinari – Emanati dall'IVASS due nuovi regolamenti
Con due Regolamenti, emanati in data 8 ottobre 2013 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2013, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha:
a) ridefinito la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - disciplinata dal regolamento dell’ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, che pertanto viene abrogato - previste per la violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e delle altre disposizioni di legge alle quali sono sottoposti i soggetti vigilati (Regolamento n. 1);
b) disciplinato la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari stessi (Regolamento n. 2).
Viene rivisita l'attribuzione delle competenze accertative ed istruttorie in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi trasferendone la titolarità dall’Ufficio Consulenza Legale al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.
Entrambi i regolamenti entrano in vigore il 31 ottobre 2013.
Con il Regolamento n. 1 viene regolamentata la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni e dell’art. 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
La procedura, già disciplinata dal regolamento Isvap n. 1 del 15 marzo 2006, viene ridefinita tenuto conto dell’istituzione dell’IVASS e del piano di riassetto organizzativo dell’Istituto nonché dell’esigenza di conseguire obiettivi di razionalizzazione, maggiore chiarezza, omogeneità, coerenza del procedimento sanzionatorio ed economicità dell’azione amministrativa.
Con la nuova disciplina vengono delineati:
- finalità ed i principi generali che governano la procedura sanzionatoria a garanzia dell’omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle fattispecie rilevate;
- le singole fasi della procedura (avvio, fase istruttoria e fase decisoria) individuando le competenze dei Servizi dell’IVASS.
Viene poi individuato con precisione il momento di conclusione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo all’irrogazione di sanzioni e si stabilisce il contenuto analitico dell’atto di contestazione la cui notifica all’interessato dà avvio al procedimento sanzionatorio.
Le nuove norme si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore (31 ottobre 2013) ed a quelli pendenti alla stessa data.
Con il Regolamento n. 2 viene, invece, descritta la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del Codice delle assicurazioni private.
Viene rivisita l'attribuzione delle competenze accertative ed istruttorie in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi trasferendone la titolarità dall’Ufficio Consulenza Legale al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.
. Se vuoi scaricare il testo del REGOLAMENTO N. 1, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del REGOLAMENTO N. 2, clicca QUI.
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LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO UNICO ELETTRONICO DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - RUI
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1. Da due Albi si passa ad un unico Registro
Con la pubblicazione del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, concernente il "Codice delle assicurazioni private", anche l'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e l'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione saranno interessati da nuove norme.
A seguito dell'abrogazione della legge 7 febbraio 1979, n. 48 e della legge 28 novembre 1984, n. 792, che regolavano, rispettivamente, la formazione e la tenuta dei due Albi appena citati, è stato istituito un unico Registro, denominato "Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi".
Di seguito vengono, in sintesi, riportate le novità introdotte dal nuovo Codice, che, ricordiamo, è entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
2. Le sezioni del Registro
Il Registro è suddiviso in 5 sezioni:
• sezione A (agenti),
• sezione B (broker),
• sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione),
• sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta),
• sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari).
Dunque, secondo quanto stabilito all’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005, nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, denominati anche broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro, con l’eccezione degli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c.auto..
Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui alle lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa, e' sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
L'intermediario di cui alle lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma.
L'intermediario di cui alla lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia.
L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera c).
3. Requisiti richiesti per l’iscrizione
Secondo quanto stabilito all’art. 110 del D. Lgs. n. 209/2005, per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui alle lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni
o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ne' essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
4. Prova d’idoneità
Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui alle lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività.
L'ISVAP, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
. Se vuoi maggiori informazioni sulla Prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, clicca QUI.
5. Polizza di copertura
La persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, lettere a) o b), deve inoltre stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
6. Iscrizione delle società
Secondo quanto stabilito all’art. 112 del D. Lgs. n. 209/2005, per ottenere l'iscrizione nella sezione del Registro di cui alle lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui alle lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione.
Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui alla lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
6.1. Polizza di copertura
Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società e dalle persone fisiche, nonchè per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà i dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
6.2. Capitale sociale
Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'ISVAP.
E' fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
Qualora la società richieda l'iscrizione alla sezione del registro di cui alla lettera e), e' altresì necessaria l'iscrizione delle persone fisiche addette all'attività di intermediazione.
E' in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.
7. Cancellazione dalle sezioni del Registro e reiscrizione
Secondo quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 209/2005, la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro viene disposta dall’ISVAP in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP;
f) perdita di efficacia delle garanzie assicurative, limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b);
g) mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia , limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b).
Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Nel successivo articolo 114 si stabilisce che l'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112.
In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purchè provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.
8. Trasmissione in formato elettronico delle informazioni relative alle iscrizioni, reiscrizioni e cancellazioni nella Sezione E
L'ISVAP, al fine di rendere più agevole l'invio e la gestione delle informazioni relative alle iscrizioni, alle reiscrizioni e alle cancellazioni nella Sezione E del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con la Comunicazione del 19 giugno 2007, ha reso disponibili le specifiche tecniche per la trasmissione in formato elettronico delle informazioni richieste.
. Se vuoi consultare il comunicato dell'ISVAP, clicca QUI
9. Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
L'ISVAP, con il Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2006, alla luce della nuova normativa introdotta dal Codice delle assicurazioni private:
a) ha disciplinato il funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
b) ha regolato la ripartizione delle funzioni istruttorie e
deliberative e
c) ha stabilito le norme di svolgimento della procedura, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato, in materia di illeciti disciplinari previsti dal decreto e dai regolamenti attuativi che siano commessi da
intermediari e periti assicurativi.
Il Regolamento n. 6 del 20 0ttobre 2006 è stato successivamente modificato con Provvedimento n. 2564 del 26 novembre 2006, entrato in vigore il 27 novembre 2007.
Il testo di entrambi i provvedimenti viene riportato nell'Appendice normativa.
10. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
L'ISVAP, con il Provvedimento n. 5 del 16 ottobre 2006, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, ha adottato il regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del D. Lgs. n. 209/2005, concernente "Codice delle assicurazioni private".
Il testo del regolamento, senza allegati, viene riportato nell'Appendice normativa.
. Per scaricare il testo del regolamento con tutti gli allegati, cliccate QUI.
11. 9 DICEMBRE 2014 - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI - Emanato il regolamento che prevede requisiti professionali rafforzati
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, il Regolamento dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi, emanato in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il presente regolamento – in vigore dal 1° gennaio 2015 - ha la finalità di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali dei soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento, a garanzia della piena ed effettiva osservanza da parte degli stessi delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati.
Il regolamento disciplina gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento:
a) degli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni C o E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI);
b) degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, prima di intraprendere l'attività;
c) degli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l'attività;
d) delle persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI.
Il rafforzamento dei requisiti professionali dei soggetti è assicurato dall'obbligo di formazione e aggiornamento, a garanzia della piena ed effettiva osservanza da parte degli stessi delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati.
12. 1° GENNAIO 2016 - Novità dalla Legge di stabilità 2016
Per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 37, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari».
Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni:
- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
- i consulenti finanziari autonomi e
- le società di consulenza finanziaria.
Secondo quanto disposto dal successivo comma 38, gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta verranno iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi.
A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, dovrà definire, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti interessati dovranno sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo di cui al comma 37 quando gli stessi operano in forma societaria.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla formazione e tenuta del nuovo Albo, clicca QUI.
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IL CONTRIBUTO ANNUALE DI VIGILANZA E IL FONDO DI GARANZIA
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1. CONTRIBUTO ANNUALE DI VIGILANZA
1.1. Norme di carattere generale
Secondo quanto disposto dall’art. 336 del D. Lgs. n. 209/2005, gli iscritti al Registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di:
- 100,00 euro per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a);
- 500,00 euro per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a);
- 100,00 euro per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b);
- 500,00 euro per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b),
- 50,00 euro per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c),
- 10.000,00 euro per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d).
Sono tenuti al pagamento del contributo gli iscritti nelle sezioni A, B, C e D del Registro.
Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività.
Il contributo non e' deducibile dal reddito dell'intermediario.
Il contributo va versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno.
La misura del contributo di vigilanza viene determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo.
Il decreto viene pubblicato entro il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
L'attestazione relativa al pagamento deve essere comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui sopra.
In caso di mancato pagamento si applica la riscossione coattiva, tramite ruolo, secondo le modalità di cui all’art. 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
1.2. Contributo dovuto per l'ANNO 2006
Fissato, con decreto del 26 giugno 2006, la misura del versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2006 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
1.3. Contributo dovuto per l'ANNO 2007
L'ISVAP, con Provvedimento n. 2531 del 5 luglio 2007, in attuazione del D.M. 30 maggio 2007, ha fissato gli importi e le modalità di pagamento del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI alla data del 30 giugno 2007.
Il pagamento del contributo va effettuato entro il 31 luglio 2007.
Il testo del Provvedimento viene riportato nell'Appendice normativa.
1.4. Contributo dovuto per l'ANNO 2008
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 giugno 2008 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008 all'ISVAP.
Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico e' determinato, per l'anno 2008, nella misura di:
• euro 55,00: per le persone fisiche;
• euro 255,00: per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
• euro 15,00 : per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.
Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di:
• euro 10.000,00: per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste italiane S.p.A;
• euro 8.000,00: per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro;
• euro 6.000,00: per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro;
• euro 5.000,00: per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro;
• euro 2.000,00: per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel Registro alla data del 30 maggio 2008.
Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2008, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
1.5. Contributo dovuto per l'ANNO 2009
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 giugno 2008 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2009 all'ISVAP.
Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico e' determinato, per l'anno 2009, nella misura di:
• euro 63,00: per le persone fisiche;
• euro 292,00: per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
• euro 18,00 : per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.
Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di:
• euro 10.000,00: per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste italiane S.p.A;
• euro 9.200,00: per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro;
• euro 6.900,00: per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro;
• euro 5.750,00: per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro;
• euro 2.300,00: per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2009.
Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2009, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
Per l’esercizio 2009, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, l’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati è fissata al 6% dei premi stessi.
Lo ha stabilito l’ISVAP con il provvedimento n. 2645/2008, che si riporta nell’Appendice normativa.
1.6. Contributo dovuto dalle imprese e dagli intermediari per l'ANNO 2010
1.6.1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 maggio 2010 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2010 all'ISVAP.
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2010 all'ISVAP, dalle imprese di assicurazione nazionali e
dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano
esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2009 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui
all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della riassicurazione.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui sopra, i premi incassati nell'esercizio 2009 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 24 ottobre 2008, n. 2645, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 in misura pari al 6 per cento dei predetti premi.
Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2010, di cui sopra, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalita' di versamento e
la banca incaricata della riscossione.
1.6.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8 luglio 2010 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2010 all'ISVAP.
Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico e' determinato, per l'anno 2010, nella misura di:
• euro 65,00: per le persone fisiche;
• euro 295,00: per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
• euro 19,00 : per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.
1.7. Contributo dovuto dalle imprese e dagli intermediari per l'ANNO 2011
1.7.1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 maggio 2011 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2011 all'ISVAP.
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP, dalle imprese di assicurazione nazionali e
dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano
esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2010 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui
all'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005, nonche' della riassicurazione.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, i premi incassati nell'esercizio 2010 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2009, n. 2757, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009 in misura pari al 6,1 per cento dei predetti premi.
Il contributo di vigilanza per l'anno 2011, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle
rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonche' dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un
Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2011, ai sensi dell'art. 335, comma 5,
del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2011 sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e
la banca incaricata della riscossione.
1.7.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2011 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, per l'anno 2011, all'ISVAP.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP è dovuto dagli iscritti nel Registro alla data del 30 maggio 2011 ed e' determinato nella misura di:
- euro 65,00 per le persone fisiche;
- euro 295,00 per le persone giuridiche iscritte nelle Sezioni A e B del registro;
- euro 19,00 per i produttori diretti iscritti nella Sezione C del registro.
Per le persone giuridiche iscritte nella Sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di:
- euro 10.000,00 per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste Italiane S.p.a;
- euro 9.200,00 per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un
miliardo di euro;
- euro 6.900,00 per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro;
- euro 5.750,00 per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro;
- euro 2.300,00 per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari
finanziari.
Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2011, sulla base di apposito provvedimento
dell'ISVAP concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso.
1.8. Contributo dovuto dalle imprese e dagli intermediari per l'ANNO 2012
1.8.1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2012 all'ISVAP.
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2012 all'ISVAP, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano
esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2011 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui
all'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005, nonche' della riassicurazione.
Tale percentuale è stata successivamente ridotta allo 0,41 per mille dall'art. 4 del decreto 18 luglio 2012.
Il contributo di vigilanza per l'anno 2012 va versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonche' dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2012, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1.8.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2012 all'ISVAP.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2012 all'ISVAP è dovuto dagli iscritti nel Registro alla data del 30 maggio 2012 ed e' determinato nella misura di:
- euro 53,00 per le persone fisiche;
- euro 295,00 per le persone giuridiche iscritte nelle Sezioni A e B del registro;
- euro 19,00 per i produttori diretti iscritti nella Sezione C del registro.
Per le persone giuridiche iscritte nella Sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di:
- euro 10.000,00 per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste Italiane S.p.a;
- euro 9.200,00 per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un
miliardo di euro;
- euro 6.900,00 per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro;
- euro 5.750,00 per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro;
- euro 2.300,00 per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2012 sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso.
1.9. Contributo di vigilanza dovuto all'IVASS dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'ANNO 2013
1.9.1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2013, è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2013 all'IVASS (all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2013 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2013, nella misura di:
- euro 50,00 per le persone fisiche ed euro 280,00 per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
- euro 18,00 per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.
Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di:
- euro 9.800,00 per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la societa' Poste italiane S.p.a.;
- euro 9.000,00 per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro;
- euro 6.750,00 per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro;
- euro 5.630,00 per le Banche con raccolta premi
da un milione di euro a nove milioni di euro;
- euro 2.200,00 per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari
finanziari.
Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2013, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso.
1.9.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2013 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2013 all'IVASS (all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2013 all'IVASS, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,40 per mille dei premi incassati nell'esercizio
2012 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonche' della riassicurazione.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2012 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 3 novembre 2011, n. 2939 in misura pari al 4,1 per cento dei predetti premi.
Il contributo di vigilanza per l'anno 2013 va versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonche' dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2013.
Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2013 sulla base di apposita comunicazione inviata dall'IVASS contenente l'importo dovuto, le modalita' di versamento e la banca incaricata della riscossione.
1.9.3. Aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati per l'ANNO 2014
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2014 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati e' fissata nella misura del 5,1% dei predetti premi.
Lo ha stabilito l' Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni con il Provvedimento n. 11 del 31 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2013.
1.10. Contributo di vigilanza dovuto all'IVASS dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'ANNO 2014
1.10.1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2014 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
Il testo dei due decreti viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2014, nella misura di:
- euro 50,00 per le persone fisiche ed euro 287,00 per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
- euro 20,00 per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.
Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di:
- euro 10.000,00 per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la societa' Poste italiane S.p.a.;
- euro 9.500,00 per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro;
- euro 7.200,00 per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro;
- euro 6.000,00 per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro;
- euro 2.400,00 per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari
finanziari.
Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2014.
Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2014, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.
1.10.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2014 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2014 all'IVASS (all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,41 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2013 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonche' della riassicurazione.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2012 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2012, n. 3025, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, in misura pari al 4,7 per cento dei predetti premi.
Il contributo di vigilanza per l'anno 2014 va versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonchè dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 335 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2014 sulla base di apposita comunicazione inviata dall'IVASS contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.
1.11. Contributo di vigilanza dovuto all'IVASS dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'ANNO 2015
Con due decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2015 è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il testo dei due decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.11.1. 1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2015 all'IVASS, ai
sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2015, nella misura di:
- euro 51,00 per le persone fisiche ed euro duecentottantasette per le
persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
- euro 20,00 per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.
Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il
contributo di vigilanza e' determinato nella misura di:
- euro 10.000,00 per le banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro, per le banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la societa' Poste italiane S.p.a.;
- euro 7.200,00 per le banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro e con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro;
- euro 2.400,00 per le banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2015.
1.11.2. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2015 all'IVASS, ai
sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,38 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2014 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della riassicurazione.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2014 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 31 novembre 2013, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2013 in misura pari al 5,1 per cento dei predetti premi.
1.11.3. Aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati per l'ANNO 2015
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2015 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati e' fissata nella misura del 4,4% dei predetti premi.
Lo ha stabilito l' Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni con il Provvedimento n. 24 del 2 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014.
1.12. Contributo di vigilanza dovuto all'IVASS dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'ANNO 2016
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze - entrambi datati 3 agosto 2016 – recanti la fissazione della misura e delle modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, da parte, rispettivamente, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
1.12.1. I soggetti che risultano iscritti al Registro unico nel Ruolo degli intermediari di assicurazione e riassicurazione (RUI) alla data del 30 maggio 2016, devono pagare entro il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2016 all'IVASS.
Il provvedimento stabilisce gli importi dovuti nella misura di:
- euro 47,00 per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
- euro 254,00 per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
- euro 18,00 per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.
Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di:
- euro 9.400,00 per le banche con raccolta premi pari o superiori a cento milioni di euro e Poste Italiane;
- euro 6.800,00 per le banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro;
- euro 2.300,00 per le banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, intermediari finanziari e SIM.
Un successivo provvedimento determinerà la data entro cui dovrà essere effettuato il pagamento.
1.12.2. I soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del D.Lgs. 7settembre 2005, n. 209, devono pagare all’IVASS un contributo di vigilanza che per l’anno 2016 è stabilito nella misura unica dello 0,34 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2015 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonché della riassicurazione.
Il provvedimento chiarisce che ai fini della determinazione del contributo di vigilanza i premi incassati nell'esercizio 2015 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in misura pari al 4,4 per cento dei predetti premi.
Il contributo di vigilanza per l'anno 2016 è versato direttamente all'IVASS, nei modi e nei termini che sono stati stabiliti dal provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015.
Il provvedimento ha stabilito che a decorrere dall’anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate aventi le seguenti scadenze:
- entro il 31 gennaio, un acconto pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente,
- entro il 31 luglio il saldo e conguaglio.
Il versamento del contributo dovrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma sul c/c acceso presso il Banco di Brescia, IBAN IT 56 I 03500 03205 00000 0038000, indicando nella causale il codice IVASS dell’impresa e la descrizione “acconto/saldo contributo di vigilanza anno XXXX”.
1.12.3. Con Provvedimento n. 50 del 31 ottobre 2016, l'IVASS ha fissato le modalità e i termini di pagamento del contributo di vigilanza per l’anno 2016, di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016.
Gli intermediari dovranno effettuare il pagamento del contributo al più tardi entro il 30 novembre 2016. Tale termine è prorogato al 20 dicembre 2016 per gli intermediari aventi residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016; D.L. 11 novembre 2016, n. 205) e in quelli eventualmente individuati con successivi decreti.
Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2016.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario, bollettino postale e principali carte di pagamento.
Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto mediante bonifico bancario, selezionando nel sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/ la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione
dell’ammontare dei premi raccolti nel 2015.
La società NOVARES S.p.A. è stata incaricata del servizio di riscossione del contributo di vigilanza per gli anni 2016-2018.
Il testo del provvedimento viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.13. Contributo di vigilanza dovuto all'IVASS dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'ANNO 2017
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2017, due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze - entrambi datati 1° agosto 2016 – recanti la fissazione della misura e delle modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, da parte, rispettivamente, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
1.13.1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS dalle imprese di assicurazione e riassicurazione è stabilito nella misura unica dello 0,34 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2016 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni nonche' della riassicurazione.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza in questione, i premi incassati nell'esercizio 2016 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 4 novembre 2015, n. 38, in misura pari al 3,6 per cento dei predetti premi.
1.13.2. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico intermediari (RUI), alla data del 30 maggio 2017, è determinato come segue:
a) sezione A - agenti di assicurazione:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 270,00;
b) sezione B - broker:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 270,00;
c) sezione C:
- produttori diretti: euro 18,00;
d) sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 9.600,00;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 6.950,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 2.350,00.
. Se vuoi scaricare il testo dei due decreti ministeriali, clicca QUI.
1.14. Contributo di vigilanza dovuto all'IVASS dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'ANNO 2018
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 agosto 2018, recante la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione..
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018 all'IVASS dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico intermediari (RUI), alla data del 30 maggio 2018, è determinato come segue:
a) sezione A - agenti di assicurazione:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 270,00;
b) sezione B - broker:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 270,00;
c) sezione C:
- produttori diretti: euro 18,00;
d) sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 9.800,00;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 7.100,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 2.400,00.
Un apposito provvedimento dell'IVASS dovrà fissare le modalita' ed
i termini di versamento del contributo in questione.
1.15. Contributo di vigilanza dovuto all'IVASS dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'ANNO 2020
1) La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del D.Lgs. n. 209/2005, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:
a) Sezione A - agenti di assicurazione:
- persone fisiche - euro 47,00;
- persone giuridiche - euro 270,00;
b) Sezione B - broker:
- persone fisiche - euro 47,00;
- persone giuridiche - euro 270,00;
c) Sezione C:
- produttori diretti - euro 18,00;
d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:
- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane - euro 10.000,00;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro - euro 8.170,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM - euro 2.760,00.
Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2020.
La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2020, è stabilito nella misura di settanta euro.
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2) Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005, è stabilito nella misura unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2019 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonchè della riassicurazione.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza in questione, i premi incassati nell'esercizio 2019 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 29 novembre 2018, n. 80, in misura pari al 4,26 per cento dei predetti premi.
Il contributo di vigilanza per l'anno 2020 è versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del D.Lgs. n. 209/2005 e secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
2. FONDO DI GARANZIA
2.1. Norme di carattere generale
Secondo quanto disposto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 209/2005, l'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione della responsabilità civile per l’attività svolta.
2.2. Contributo dovuto per l'ANNO 2009
Con decreto del 23 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2009, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo e' fissato, per l'anno 2009, nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2008.
I versamenti devono essere effettuati entro il
31 luglio 2009.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2008.
2.3. Contributo dovuto per l'ANNO 2010
Con decreto del 9 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2010, il contributo annuale da versare, da
parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo e' fissato, per l'anno 2010, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel
corso dell'anno 2009.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2010.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2009.
2.3. Contributo dovuto per l'ANNO 2011
Con decreto del 20 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2011, il contributo annuale da versare, da
parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo e' fissato, per l'anno 2011, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel
corso dell'anno 2010.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2011.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2010.
2.4. Contributo dovuto per l'ANNO 2012
Con decreto del 19 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2012, il contributo annuale da versare, da
parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo e' fissato, per l'anno 2012, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel
corso dell'anno 2011.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2012.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2011.
2.5. Contributo dovuto per l'ANNO 2013
Con decreto del 19 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2013, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo e' fissato, per l'anno 2013, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel
corso dell'anno 2012.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2013.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2012.
2.6. Contributo dovuto per l'ANNO 2014
Con decreto del 13 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2014, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo è fissato, per l'anno 2014, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel
corso dell'anno 2013.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2014.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2013.
2.7. Contributo dovuto per l'ANNO 2015
Con decreto del 25 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2015, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo è fissato, per l'anno 2015, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2014.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2015.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2014.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
2.8. Contributo dovuto per l'ANNO 2016
Con decreto del 21 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2016, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo è fissato, per l'anno 2016, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2015.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2016.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2015.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
2.9. Contributo dovuto per l'ANNO 2017
Con decreto del 5 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2017, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo è fissato, per l'anno 2017, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2016.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2017.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2016.
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2.10. Contributo dovuto per l'ANNO 2018
Con decreto del 10 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018, è stato determinato, per l'anno 2018, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo è fissato, per l'anno 2018, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2017.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2018.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2017.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. SUB AGENTI DI ASSICURAZIONE – ISCRIZIONE ENASARCO - INAMMISSIBILITA’
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Nota de 1° giugno 2006, Prot. 25/SEGR/0000096, ha risposto ad un'istanza di interpello volta a conoscere se sia da considerarsi obbligatoria l'iscrizione dei sub-agenti di assicurazione all'ENASARCO, con i relativi trattamenti previdenziali ed assistenziali ed i connessi obblighi contributivi.
Sulla base della legge n. 12 del 2 febbraio 1973, che ha riscritto la disciplina della previdenza integrativa obbligatoria per gli agenti di commercio e ha ridefinito i compiti dell’ENASARCO, si è sempre sostenuta l’esclusione dall’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti di assicurazione, in quanto gli stessi trovano una disciplina codicistica espressamente non richiamata dall’articolo 2 della citata legge (art. 1753 C.C.).
La questione controversa ha sempre riguardato i sub-agenti di assicurazione, che hanno stipulato un contratto di agenzia con gli agenti di assicurazione e che quindi potevano essere annoverati tra i soggetti beneficiari della disciplina previdenziale ENASARCO.
Inizialmente si è ritenuto di dare una risposta affermativa in quanto il sub-agente svolge un’attività riconducibile alla fattispecie disciplinata dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile e, pertanto, rientrante nel regime previdenziale gestito dall’ENASARCO.
Con la promulgazione del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (entrato in vigore il 1° gennaio 2006), la situazione è cambiata radicalmente.
Secondo quanto disposto dall’art. 343, comma 6, del citato Codice, gli iscritti nel Registro degli intermediari di assicurazione e riassicurazione non sono soggetti agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.
Secondo l’articolo 109 del medesimo Codice, inoltre, tra i soggetti iscrivibili nel Registro sono ricompresi, oltre agli agenti di assicurazione, anche i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli agenti di assicurazione, e quindi anche i sub-agenti di assicurazione.
Da ciò si deve dedurre, secondo il Ministero del lavoro, che quanto meno dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (1° gennaio 2006), i sub-agenti di assicurazione non devono essere iscritti all’ENASARCO.
Si riporta il testo della:
. Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Diezione Generale per l’attività ispettiva – Nota del 1° giugno 2006, Prot. 25/SEGR/0000096 - Iscrizione ENASARCO per sub-agenti di assicurazione.
2. REISCRIZIONE NEL REGISTRO - Dovuta la tassa sulle concessioni governative
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5/2006, non ci sono dubbi che l’obbligo del pagamento della tassa sulle Concessioni governative, di cui all’articolo 22, punto 4, della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, deve essere riferito a tutte le istanze di iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).
Tuttavia, l’attuale quadro normativo di riferimento ha previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) a tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgono l’attività di intermediazione assicurativa, pertanto anche gli intermediari assicurativi operanti in rapporto di collaborazione devono essere iscritti nelle apposite sezioni (C ed E) del RUI.
La cessazione del rapporto di collaborazione comporta la cancellazione dal Registro, in quanto a differenza degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, o D, l’iscrizione al Registro per gli operatori inseriti nelle sezioni C ed E non può essere mantenuta in caso di non operatività.
Ciò premesso, l’ISVAP ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini della tassa sulle concessioni governative, applicabile alle istanze di reiscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per i soggetti registrati nelle sezioni C ed E, anche nel caso in cui le stesse vengano presentate entro un breve lasso di tempo (inferiore all’anno), decorrente dalla data di cancellazione.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 30/E del 30 gennaio 2009 (il cui testo si riporta nell'Appendice normativa), ha tenuto a precisare che, nonostante le disposizioni di cui al D.P.R. n. 641/1972 non siano state adeguate alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 209/2005, la disciplina applicabile, ai fini della tassa sulle concessioni governative, all’iscrizione nel Registro unico è riconducibile a quella già prevista per le iscrizioni agli albi relativi agli “Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione …;” dettata dall’articolo 22, punto 4, della tariffa annessa al citato D.P.R.
Ciò premesso, il presupposto individuato dall’articolo 1 del D.P.R. n. 641/1972 per la percezione della tassa sulle concessioni governative è costituito dai provvedimenti amministrativi ed altri atti elencati nella tariffa.
Le ipotesi che non determinano l’obbligo di corresponsione della tassa in parola sono quelle in cui non si realizza il presupposto tributario sopra individuato, ovvero un nuovo provvedimento amministrativo di iscrizione, come avviene, ad esempio, nel passaggio da una sezione all’altra nell’ambito dello stesso Registro.
Le istanze di reiscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per i soggetti registrati nelle sezioni C ed E, anche per il caso in cui le stesse vengano presentate entro un breve arco di tempo dalla cancellazione (inferiore all’anno), invece, sono abilitanti all’esercizio dell’attività e, quindi, integrano il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative.
L'Agenzia delle Entrate, ciò premesso, conclude che sostenendo che la reiscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per i soggetti registrati nelle sezioni C ed E - indipendentemente dal breve arco temporale che intercorre tra la data di cancellazione e la nuova iscrizione - sono soggette alla tassa sulle concessioni governative nella misura di euro 168,00.
3. 12 MARZO 2015 - Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione - Modifiche al regolamento
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, il Decreto 3 febbraio 2015, n. 25, recante "Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".
Tra le varie modifiche si rileva in particolare quella relativa alla modalità di intervento del Fondo che come nel precedente regolamento è attivato con richiesta risarcitoria indirizzata al Fondo, ma la richiesta può essere inoltrata non più solo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
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MODULISTICA
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In allegato al Provvedimento n. 5 del 16 ottobre 2006, l'ISVAP ha approvato anche la modulistica per le domande di iscrizione (Gruppo 1), domande di cancellazione (Gruppo 2), domande di reiscrizione (Gruppo 3), comunicazioni e informazioni (Gruppi 4, 5, 6 e 7), dichiarazioni sostitutive (Gruppo 8).
Il Gruppo 9 contiene l'Eelenco delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
. Per scaricare la MODULISTICA, cliccate QUI.
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RIFERIMENTI
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. Se vuoi accedere al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Legge 7 febbraio 1979, n. 48: Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
(Legge abrogata dall'art. 354 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a decorrere dal 1° gennaio 2006).
. Legge 28 novembre 1984, n. 792: Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione.
(Legge abrogata dall'art. 354 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a decorrere dal 1° gennaio 2006).
. ISVAP - Provvedimento n. 1338 del 11 novembre 1999: Norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi.
. ISVAP - Provvedimento n. 1608 del 17 luglio 2000: Modifiche al provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, recante modalità per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48.
. ISVAP - Provvedimento n. 1609 del 17 luglio 2000: Modifiche al provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, recante modalità per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792.
. ISVAP - Provvedimento n. 1895 del 6 giugno 2001: Modalità per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48.
. ISVAP - Provvedimento n. 1896 del 26 giugno 2001: Modalità per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792.
(Legge abrogata dall'art. 354 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a decorrere dal 1° gennaio 2006).
. DIRETTIVA 2002/92/CE del Parlamento europea e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa.
. ISVAP - Provvedimento n. 2323 del 14 dicembre 2004: Determinazione, per l'anno 2005, dell’ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.
. ISVAP - Provvedimento n. 2324 del 14 dicembre 2004: Determinazione, per l'anno 2005, del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.
. D.M. 30 giugno 2005: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l'anno 2005, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
. Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209: Codice delle assicurazioni private. Artt. 106 - 121 e 336.
. Se vuoi scaricare il testo del D.Lgs. n. 209/2005, annotato a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, clicca QUI.
. D.M. 26 giugno 2006: Misura del versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2006 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.
. ISVAP - Provvedimento n. 2443 del 5 luglio 2006: Determinazione, per l'anno 2006, del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 2443).
. ISVAP - Provvedimento n. 5 del 16 ottobre 2006: Disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5).
. ISVAP - Regolamento n. 6 del 20 0ttobre 2006: Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.
(Testo coordinato con le modifiche apportare dal Provvedimento n. 2564 del 26 novembre 2007).
. D.M. 3 aprile 2007: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2007 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 30 maggio 2007: Misura e modalità di versamento all'ISVAP del contributo dovuto per l'anno 2007 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
. ISVAP - Provvedimento n. 2531 del 5 luglio 2007: Contributo di vigilanza anno 2007 a carico dei soggetti iscritti nel Registro Unico degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione - Termini e modalità per il versamento.
. ISVAP - Provvedimento n. 2564 del 26 novembre 2007: Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia.
. D.M. 14 aprile 2008: Misura e modalita' di versamento all'ISVAP del contributo dovuto per l'anno 2008 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 5 maggio 2008: Determinazione, per l'anno 2007 e 2008, del contributo annuale da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 6 giugno 2008: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2008 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.
. ISVAP - Provvedimento n. 2645 del 24 ottobre 2008: Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2009 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 30/E del 30 gennaio 2009: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Tassa sulle Concessioni governative per le reiscrizioni nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi – DPR n. 641 del 1972.
. D.M. 30 gennaio 2009, n. 19: Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
. D.M. 18 giugno 2009: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 18 giugno 2009: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.
. D.M. 23 giugno 2009: Determinazione, per l'anno 2009, del contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 28 maggio 2010: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2010 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 9 giugno 2010: Determinazione, per l'anno 2010, del contributo da versare, da parte degli aderenti al Fondo di garanzia, per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 8 luglio 2010: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2010 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.
. D.M. 20 maggio 2011: Fissazione per l'anno 2011 del contributo che i mediatori di assicurazione e riassicurazione devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione.
. D.M. 27 giugno 2011: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2011 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.
. D.M. 24 maggio 2012: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l'anno 2012, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 19 giugno 2012: Fissazione, per l'anno 2012, del contributo che i mediatori di assicurazione e riassicurazione devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 18 luglio 2012: Misura e modalità di versamento all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo del contributo dovuto, per l'anno 2012, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.
. D.M. 19 giugno 2013: Fissazione, per l'anno 2013, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 28 giugno 2013: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto per l'anno 2013 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 10 luglio 2013: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2013 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - Provvedimento n. 11 del 31 ottobre 2013: Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione.
. D.M. 13 giugno 2014: Fissazione, per l'anno 2014, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
. DECRETO 6 agosto 2014: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), del contributo dovuto per l'anno 2014 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
. DECRETO 6 agosto 2014: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), del contributo dovuto per l'anno 2014 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.
. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014: Regolamento concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. (Regolamento n. 6).
. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014: Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2015 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 24).
. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - REGOLAMENTO n. 8 del 3 marzo 2015: Regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese assicurative, intermediari e clientela, in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre2012, n. 221.
. Per scaricare il testo del Regolamento con tutti gli allegati e la relativa relazione, clicca QUI.
. DECRETO 3 febbraio 2015, n. 25: Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
. DECRETO 3 febbraio 2015, n. 25: Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 5 ottobre 2015, n. 7: Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.
. Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Artt. 18-bie, 18-ter, 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190-ter, 191 e 196. (Gli articoli sono aggiornati con le modifiche apportate dall'art. 1, commi 35-48 della legge 30 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 - In vigore dal 1° gennaio 2016) .
. DECRETO 21 giugno 2016: Fissazione, per l'anno 2016, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
. DECRETO 3 agosto 2016: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
. DECRETO 3 agosto 2016: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.
. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - PROVVEDIMENTO n. 50 del 31 ottobre 2016: Contributo di vigilanza per l'anno 2016 a varico degli iscritti nel Registro Unico degli intermediari assicurativi.
. STITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - PROVVEDIMENTO 14 marzo 2017: Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 58).
. STITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - PROVVEDIMENTO 14 marzo 2017 - ALLEGATO - Dichiarazione da rendere a cura dell'intermediario.
. DECRETO 5 luglio 2017: Fissazione per l'anno 2017 del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1469 della Commisione dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto
assicurativo.
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 8 agosto 2018: Misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
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