E’ stato pubblicato, nella G.U. n. 221 del 22 settembre 2005, il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, attuativo della direttiva 2002/65/CE, che introduce una disciplina comune per le vendite al dettaglio di servizi finanziari (bancari, assicurativi o d'investimento) concluse tra un fornitore e un consumatore tramite mezzi di comunicazione a distanza.
Il decreto si pone l’obiettivo di agevolare la diffusione di queste tecniche di commercializzazione a livello comunitario e di tutelare contestualmente anche i consumatori, ossia le parti deboli del rapporto contrattuale.
La disciplina regola le fasi dell'offerta, della negoziazione e della conclusione del contratto tra il fornitore e il consumatore, in favore del quale sono disposti gli obblighi di informativa preventiva, con riguardo sia all'offerta indifferenziata, sia alle specifiche condizioni contrattuali che regolano il rapporto.
Il consumatore può inoltre esercitare il diritto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto senza penali e senza dover indicare il motivo; a questi spetta anche la restituzione delle somme versate, salvo le spese.
Questo termine è esteso a 30 giorni qualora il contratto abbia per oggetto assicurazioni sulla vita e operazioni relative a schemi pensionistici individuali.
Il fornitore che ostacola il diritto di recesso del consumatore o che si sottrae all’obbligo del rimborso è punito con una sanzione da cinquemila o cinquantamila euro per ciascuna violazione.
Le nuove norme, che entrano in vigore il 7 ottobre 2005, si applicano anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal fornitore.
Si riporta il testo del decreto:
. D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190: Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
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