ODONTOTECNICO – DA ARTE AUSILIARIA A PROFESSIONE SANITARIA
L'ATTIVITA' DI ODONTOTECNICO
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Il quadro normativo
L'attività di odontotecnico (insieme alle attività di ottico, meccanico ortopedico ed ernista e infermiere) è stata definita, all’art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928 e all’art. 99 del R.D. n. 1265 del 1934, come “arte ausiliaria delle professioni sanitarie”.
A seguito della modifica operata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 42 del 1999, anche le “arti ausiliarie delle professioni sanitarie” sono diventate “professioni sanitarie”.
La disciplina delle “professioni sanitarie” è contenuta in due provvedimenti normativi:
• il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente i principi generali della materia, in cui è stato trasfuso, fra l’altro, il precedente R.D. 23 giugno 1927, n. 1264;
• il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, costituente regolamento attuativo del R.D. n. 1264 del 1927.
L'attività di odontotecnico è soggetta all'applicazione della direttiva sulla produzione di dispositivi medici, prevista dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 in applicazione della direttiva 93/42/CEE che prevede, tra l'altro, la registrazione al Ministero della Salute dei responsabili dell'emissione in commercio dei dispositivi medici (art. 13).
Inquadramento dell’attività
Ai fini dell’esatto inquadramento dell’attività di odontotecnico è di particolare importanza la previsione di cui all’art. 11 del R.D. 1334/1928, in forza del quale: “Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata”.
La disposizione è chiara nello statuire due principi fondamentali:
• il primo, in virtù del quale l’odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica “richiesta” in tal senso da un medico chirurgo ovvero da uno dei soggetti – sempre medici – abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative all’esercizio dell’attività odontoiatrica (prescrizione medica);
• il secondo, in forza del quale gli odontotecnici non possono in alcun caso intervenire direttamente all’interno della bocca dei pazienti con alcuna manovra, cruenta o incruenta che sia, nemmeno se a loro fianco si trova il medico odontoiatria “committente” e nemmeno se questi supervisiona l’attività dell’odontotecnico.
Agli odontotecnici non è dunque consentito di raccogliere la c.d. “impronta ortodontica” del paziente (ossia lo stampo dentale), attività riservata all’odontoiatra.
Possesso del titolo abilitativo
Per l'esercizio dell'attività di odontotecnico è necessario essere in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio (Diploma di qualifica).
L’art. 100 del R.D. n. 1265/1934, prevedeva, al 2° comma, l’obbligo di far registrare l’attestato di abilitazione presso l’Azienda Sanitaria Locale e successivamente presso il Comune.
Dal 9 dicembre 2000, in applicazione di quanto disposto nell’Allegato B, della Legge n. 340 del 24 novembre 2000 (sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi) tale procedura è stata abolita e quindi non è più necessario richiedere l'annotazione sul diploma degli estremi di registrazione presso un apposito registro.
Corsi per il conseguimento dell’abilitazione svolti dagli Istituti professionali di Stato
Secondo quanto stabilito con Decreto 23 aprile 1992, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico sono strutturati complessivamente in cinque anni, secondo gli orari ed i programmi di insegnamento fissati dal medesimo decreto.
Al termine del primo triennio potrà essere rilasciata un'attestazione di acquisizione di capacità esecutive nel settore che non ha valore abilitante all'esercizio di professioni sanitarie.
Coloro che abbiano frequentato positivamente i corsi di cui sopra sono ammessi a sostenere l'esame finale.
Al superamento dell'esame finale si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione.
Corsi autorizzati dalle Regioni
Secondo quanto stabilito dal Decreto 28 ottobre 1992, i corsi, autorizzati dalle Regioni, per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico hanno durata triennale.
Iscrivibilità all’Albo delle imprese artigiane
Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della L. 443/85 (partecipazione manuale e professionale, apposito laboratorio dotato di specifiche attrezzature e igienicamente idoneo, possesso del titolo abilitativo) l’attività di odontotecnico è iscrivibile all’Albo delle imprese artigiane.
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la copia dello specifico diploma di abilitazione.
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