ACCONCIATORE - ESTETISTA - L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
L'ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE
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1. L’attività di acconciatore secondo la nuova normativa
Da tempo si era avvertita la necessità di rivedere e ridefinire il profilo professionale superando la vecchia impostazione che vede differenziate varie specializzazioni in un’unica figura che sui rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l’intervento sui capelli o sulla barba.
In sostanza, si trattava di superare la differenziazione delle tre figure (barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna), ancora formalmente in essere nel nostro ordinamento, anche per consentire alle imprese italiane un allineamento alla realtà comunitaria.
E’ stata così emanata la legge n. 174 del 17 agosto 2005, che disciplina l’attività di acconciatore e che, sulla base della normativa esistente a livello europeo, rimodula anche gli itinerari formativi, al fine di consentire una migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto comunitario.
Si tratta di fatto di una legge-quadro che fissa le linee fondamentali della nuova disciplina; spetterà ora alle Regioni e alle Province Autonome definire il regime autorizzatorio per aprire un’impresa del settore.
Alle Regioni e ai Comuni tocca, infatti, il compito:
a) di regolare l’attività professionale di - acconciatore;
b) di stabilire i contenuti tecnico-culturali dei programmi di formazione e
c) di adottare le regole per favorire lo sviluppo del settore, valorizzando il servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e commerciali.
La legge è entrata in vigore il 17 settembre 2005.
Secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge n. 174/2005, la legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, "continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge".
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L’articolo 2 della legge n. 174 del 2005 fornisce una definizione dell’attività professionale di acconciatore, nella quale si deve ricomprendere “tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”.
2. I requisiti richiesti – Il conseguimento dell'abilitazione professionale
La legge n. 174/2005 introduce e sancisce l’obbligo di conseguire una “abilitazione professionale”, previo superamento di un apposito esame tecnico-pratico, al fine di esercitare l’attività di “acconciatore”.
L’itinerario formativo prevede appositi corsi di qualificazione e di specializzazione professionale, nonchè periodi di inserimento lavorativo qualificato in imprese di acconciatura. Tali itinerari prevedono due soluzioni alternative.
Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario, dunque, conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da:
1) un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da
2) un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica.
Il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo (per i contratti in essere fino al 31 dicembre 2003), equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva (40 ore settimanali).
In materia di formazione professionale, sarà compito delle Regioni:
1) fissare i programmi dei corsi di qualificazione;
2) fissare la durata e le materie del corso di specializzazione;
3) fissare le materie del corso di formazione teorica;
4) fissare le modalità del periodo di inserimento presso una impresa di acconciatore;
5) stabilire le modalità degli esami tecnico-pratici.
3. Il riconoscimento della qualifica professionale e le novità introdotte dal D. Lgs. n. 59/2010
Il D.Lgs n. 59/2010, in vigore dall’8 maggio 2010, ha dato attuazione alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Gli articoli 77 e 78 del citato decreto hanno apportato modifiche, rispettivamente, alla 17 agosto 2005, n. 174 (relativa all'attività di acconciatore) e alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (relativa all'attività di estetista), prevedendo che coloro i quali intendono esercitare le attività di acconciatore ed estetista devono presentare allo sportello unico del Comune competente per territorio apposita dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In assenza di indicazioni da parte della Regione, le suddette disposizioni hanno determinato il venir meno del riconoscimento delle qualifiche professionali relative alle attività in questione.
Il possesso dei requisiti professionali dovrà conseguentemente essere dichiarato dall’interessato nella D.I.A., presentata al Comune, venendo meno la necessità di una richiesta e la relativa attestazione da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA).
Dobbiamo, tuttavia, far notare che tale interpretazione non è stata adottata da tutte le Regioni, per cui può capitare che in alcune Regioni, il riconoscimento della qualifica professionale di estetista continui ad essere di competenza della Commissione Provinciale dell'Artiginiato e, in altre Regioni, del Comune.
3.1. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 147/2012 - Il riconoscimento della qualifica professionale spetta ai Comuni
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 (Supplemento Ordinario n. 177), il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.
Agli articoli 15 e 16 vengono apportate novità rilevanti che riguardano, rispettivamente, l'attività di acconciatore e quella di estetista.
L'articolo 15 apporta modifiche alla legge n. 174/2005 e all'art. 77 del D.Lgs. n. 59/2010.
Viene, innanzitutto, previsto l'obbligo di iscrizione nel REA (e quindi di pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico, contestualmente alla trasmissione della SCIA di inizio attività.
All’art. 15, comma 2, viene, inoltre, prevista l'abrogazione dell’art. 2 della legge n. 161/1963, nel quale si stabiliva che l’accertamento dei requisiti professionali per l’attività di parrucchiere fosse svolto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA).
A seguito di tale abrogazione vengono a cessare anche le competenze delle CPA al rilascio delle attestazioni professionali.
Con tale abrogazione - come riportato anche dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12 settembre 2012 - è "ormai chiarito che le imprese possano avviare le attività di acconciatore ed estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali".
Il successivo articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2012 apporta modifiche alla L. n. 1/1990 e all'art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010.
Anche per l'attività di estetista viene previsto l'obbligo di iscrizione nel REA (e quindi di pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico, contestualmente alla trasmissione della SCIA di inizio attività.
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4. La figura e i compiti del responsabile tecnico
4.1. La nomina del responsabile tecnico
Al comma 5 dell’art. 3, della legge n. 174/2005 viene introdotta la figura del responsabile tecnico.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, che potrà essere la persona del titolare, un socio partecipante a lavoro, un collaboratore familiare o un dipendente.
Dunque, nel caso di società sarà possibile esercitare l’attività anche nel caso un solo socio sia in possesso dell’abilitazione professionale.
Naturalmente con la frase “per ogni sede dell’impresa” è da intendersi unicamente il luogo o i luoghi operativi presso i quali viene effettivamente esercitata l’attività e non altri luoghi quali i depositi o i magazzini.
Il comma 2 dell'art. 77 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha aggiunto il comma 5-bis all'articolo 3 della legge n. 174/2005, stabilendo che il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.
Come abbiamo visto sopra, con le modifiche apportate dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 147/2012 agli articoli 77 e 78 del D.Lgs. n. 59/2010, il responsabile tecnico dovrà essere iscritto nel REA (e quindi dovrà comparire sulle visure e sui certificati camerali).
4.2. MAGGIO 2015 - Nomina del responsabile tecnico per le attività esistenti prima della riforma - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
In assenza di disposizioni che prevedano una specifica esenzione e un termine entro il quale provvedere, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 174/2005, abbiano iniziato la propria attività in epoca antecedente alla riforma e sono tuttora in attività, hanno l’obbligo di adeguarsi alle nuove prescrizioni normative e pertanto sono tenuti alla nomina del responsabile tecnico per ciascuna delle sedi ove è svolta l’attività di acconciatura, come previsto dal comma 5 dell’art. 3 della citata legge.
Non è “ulteriormente scusabile una perdurante inadempienza” eventualmente rilevata dagli uffici comunali nel corso degli accertamenti di competenza.
Pertanto, nelle ipotesi in cui sussista l’obbligo della espressa designazione del responsabile tecnico, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 5 della legge n. 174/2005, come eventualmente ulteriormente specificate da norme locali di attuazione, l’impresa dovrà, nel termine all’uopo assegnato dal Comune, procedere alla nomina del responsabile tecnico mediante presentazione dell’apposita comunicazione al SUAP.
E’ questo in sostanza il parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Nota del 29 maggio 2015, Prot. 0080367, in risposta ad un quesito formulato da un Comune in ordine alla nomina del responsabile tecnico da parte delle imprese esercenti l’attività di acconciatura, rappresentando in via preliminare che esso concerne «una serie di attività presenti nel territorio … autorizzate negli anni 90», per le quali a seguito di accertamenti risulterebbe «non nominato alcun responsabile tecnico».
Nel quesito si chiedeva anche che il Ministero esprimesse il proprio parere anche sulla questione se «anche i titolari di ditte individuali, provvisti di qualifica di acconciatore, [debbano] ottemperare alla nomina del responsabile tecnico», nonché su «quale sia il corretto procedimento amministrativo, volto ad adeguare la suesposta casistica».
In merito, il Ministero ravvisa la necessità di una esplicita designazione formale del responsabile tecnico sussiste certamente nell’ipotesi di imprese individuali non artigiane, mentre nel caso di imprese individuali artigiane che svolgano la propria attività in unica sede si ritiene che essa debba intendersi esclusa dal quadro normativo complessivamente vigente.
E’ pleonastico rilevare - continua il Ministero - che l’eventuale successivo venir meno dei requisiti di legge per la qualificazione dell’impresa come artigiana, la sua trasformazione da impresa individuale in società, o l’avvio dell’esercizio dell’attività anche in sedi secondarie, determinerà viceversa il contestuale insorgere dell’obbligo di esplicita designazione di cui all’articolo 3 della legge 174/2005.
Il Ministero ritiene, inoltre, di dover specificare che, nel caso di imprese artigiane esercenti l’attività professionale presso unica sede, il nominativo dell’imprenditore artigiano titolare dell’attività medesima dovrà essere automaticamente iscritto, in qualità di responsabile tecnico, presso il REA.
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5. La dichiarazione di inizio attività (DIA)
In precedenza, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 - come per l'attività di estetista - anche l’esercizio delle attività di acconciatore era soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune territorialmente competente o allo sportello unico del Comune, laddove esiste, senza essere subordinata:
a) al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività;
b) al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
Veniva solamente richiesto:
a) il preventivo possesso dell'abilitazione professionale;
b) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e sanitari, dettati dalle singole leggi regionali e dai regolamenti comunali.
5.1. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
A decorrere dal 31 luglio 2010, a seguto della riformulazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, per effetto del disposto di cui all'art. 49, comma 4-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - a decorrere dal 31 luglio 2010 - la "dichiarazione di inizio attività - DIA" è stata sostituita dalla "Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA".
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6. 27 OTTOBRE 2014 - L'avvio dell'attività di acconciatore - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico
L’avvio dell’attività di acconciatore, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore) e dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), è soggetto alla sola segnalazione certificata di inizio attività.
Nella vigente disciplina sono venuti meno i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l’artigianato, mentre la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA è ora trasferita ai Comuni, in attuazione del primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.
Posizione questa già espressa nella circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012, nella quale lo stesso Ministero evidenziava che «deve ritenersi quindi ormai chiarito che le imprese possano avviare le attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dell’artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente all’eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana».
E’ questo quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere del 27 ottobre 2014, Prot. 188379, emanato in risposta ad una Commissione provinciale per l’artigianato che aveva formulato alla scrivente Amministrazione un quesito inerente l’accertamento dei requisiti professionali necessari ai fini dell’accesso all’esercizio dell’attività di acconciatore.
Nel dettaglio, la questione attiene ad una domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane di una ditta individuale esercente l’attività di acconciatore, con allegata una dichiarazione autocertificativa nella quale il soggetto richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla L. n. 161/1963 e di aver completato un regolare corso di apprendistato, tra il 2004 ed il 2008, ai sensi della L. n. 25/1995 in applicazione delle norme previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
La Commissione prosegue rappresentando che il soggetto interessato non ha mai ottenuto il riconoscimento del predetto requisito professionale da parte della Commissione provinciale per l’artigianato, e segnalando che il Comune, richiesto dalla Commissione di procedere all’accertamento della sussistenza del requisito dichiarato, ha risposto affermativamente, comunicando che la dichiarazione autocertificativa debba ritenersi efficace, salva l’emissione di eventuali provvedimenti interdittivi.
Ricorda il Ministero che la disciplina dell’attività artigianale in parola è stata integralmente riformata ad opera della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), la quale:
a) ha unificato sotto la denominazione di «attività di acconciatore» le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna di cui alla legge 161/1963, e
b) ha introdotto nuove modalità per l’accesso al suo esercizio, individuando nuovi criteri per il conseguimento della necessaria abilitazione professionale;
c) ha attribuito alle Regioni il compito di:
c1) disciplinare l’attività professionale di acconciatore, in conformità ai principi fondamentali ed alle disposizioni da essa stabiliti,
c2) definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami previsti dai nuovi percorsi di conseguimento dell’abilitazione professionale.
I contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami previsti dai nuovi percorsi di conseguimento dell’abilitazione professionale sono stati successivamente definiti con l’Accordo n. 65 del 29 marzo 2007, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che le Regioni erano tenute a recepire con apposite deliberazioni.
Conformemente a quanto stabilito nell’articolo 7 della legge n. 174/2005, ai fini dell’accesso all’esercizio dell’attività di acconciatore devono inoltre ritenersi vigenti, fino alla data di entrata in vigore della deliberazione regionale di recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, i requisiti professionali previsti dalla disciplina ante-riforma, di cui alla legge n. 161/1963.
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RIFERIMENTI
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. Per gli adempimenti presso il REGISTRO DELLE IMPRESE, clicca QUI.
. Per gli adempimenti presso l'ALBO DELLE IMPRESE
ARTIGIANE, clicca QUI.
. Per gli adempimenti ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, clicca QUI.
. Per l’ ATTIVITA’ DI E3STETISTA, clicca QUI.
. Per le problematiche ci carattere particolare - Approfondimenti , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI, clicca QUI.
. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento inerente i SOLARIUM E CENTRI DI ABBRONZATURA, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE, clicca QUI.
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