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La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali, sollevate già dinanzi al TAR Lazio dalle parti ricorrenti, in sede di impugnazione del D.M. n. 55/2022 sul registro titolari effettivi (ricorsi nn. 3366, 3367, 3369 e 3546).
.
Rinvio motivato dalla necessità di ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme europee nell'ordinamento italiano.
Il procedimento è pertanto attualmente sospeso nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia, e le società, comprese quelle fiduciarie, sino alla decisione della Corte, non saranno tenute a comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi al registro apposito.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento e scaricare il testo dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, clicca QUI.
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Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il termine di pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, per l'anno 2024, è posticipato dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024.
E' quanto previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha modificato le date per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi.
Per effetto del disposto di cui all'articolo 37 del citato D.Lgs. n. 13/2024 - in vigore dal 22 febbraio 2024 - per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto anziché il 30 giugno 2024 vanno effettuati il 31 luglio 2024, senza maggiorazione.
Lo ricorda anche il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una nota del 13 giugno 2024, Prot. 0033353, precisando che la proroga stabilita con il citato D.Lgs. n. 13/2024 si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (essendo il 30 giugno giorno festivo), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi scaricare il testo della nota ministeriale 33353/2024, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento e la tabella degli importi del diritto annuale per il 2024, clicca QUI.
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BILANCI: Disponibile il nuovo Manuale Operativo 2024
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E' online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2024".
Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2024.
Con decreto interministeriale del 20 marzo 2024 (decreto OIC 2024), è stata definita la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. La maggiorazione prevista per il 2024 è di euro 2,40.
Anche per il 2024, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”.
. Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2024, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento relativo all'utilizzo della tassonomia “2018-11-04” per la formazione delle istanze XBRL per il 2024, clicca QUI.
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Arrivata la decisione del TAR del Lazio che dà il via libera al Registro dei titolari effettivi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con sei sentenze gemelle (n. 06837, 06838, 06839, 06840, 06841 e 06845), tutte pubblicate il 9 aprile 2024, ha, infatti, respinto tutti i ricorsi presentati da fiduciarie e trust contro questo strumento.
L’obbligo di identificare e comunicare al Registro tenuto dalle Camere di commercio i titolari effettivi di società, enti giuridici privati, trust e istituti affini è legittimo e atto a garantire piena trasparenza e lotta all’antiriciclaggio.
Con la pubblicazione, in data 9 aprile 2024, delle sei sentenze da parte del TAR per il Lazio, riprende, pertanto, l’operatività del registro dei titolari effettivi, precedentemente sospesa dal TAR del Lazio con la citata ordinanza del 7 dicembre 2023, per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, e come termine ultimo è il 13 aprile 2024.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento e scaricare il testo della sentenza del TAR del Lazio, clicca QUI.
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Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 20 marzo 2024 (decreto OIC 2024), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero delle imprese e del made in Italy il 9 aprile 2024 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La maggiorazione, anche per l’anno 2024 - tenuto conto dei fabbisogni OIC - passa da euro 2,30 euro a euro 2,40 e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,40 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,40 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,40, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,40, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2024, clicca QUI.
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In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Nota del 20 dicembre 2023, Prot. 0383421, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2024, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo che il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 23 febbraio 2023, ha autorizzato, per il triennio 2023 - 2025, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencati nell'Allegato A al medesimo decreto.
Al riguardo il Ministero ricorda che le Camere di commercio sono tenute ad inviare - entro il 30 giugno 2024 - un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione:
a) delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023;
b) delle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.
. Se vuoi scaricare direttamente la Tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2023, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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Con decreto del 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell' 11 dicembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2024 - scende dal 5% al 2,50%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 2,50% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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A pochi giorni dalla scadenza fissata l’11 dicembre 2023, arrivata la sospensiva del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha reso operativa la comunicazione del titolare effettivo alle Camere di commercio.
La Sezione IV del TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023 (Reg. Ric. n. 15566/2023), ha, infatti, sospeso l’efficacia del suddetto decreto bloccando, di fatto, il conto alla rovescia dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per inviare la comunicazione all'apposita sezione del Registro delle imprese, prevista per il prossimo 11 dicembre.
Il Tar del Lazio con la citata ordinanza ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del registro presentata da cinque fiduciarie, due trust company, una trentina di trust, molti dei quali esteri, e dalle rispettive associazioni di categoria con in testa l'UNAFI.
assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro, al quale le società avrebbero dovuto inviare le comunicazioni entro il prossimo 11 dicembre, non sarà operativo almeno sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento e scaricare il testo dell’ordinanza del TAR del Lazio n. 8083/2023, clicca QUI.
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MEDIAZIONE: Nuovo regolamento sul Registro degli organismi di mediazione
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È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023, il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con cui il Ministero della Giustizia disciplina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere.
Tale decreto sostituisce il D.M. 180 del 18 ottobre 2010 (ora abrogato) e costituisce l’attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (cd “Riforma Cartabia”).
Il decreto - in vigore il 15 novembre 2023 - disciplina:
1) il Registro degli Organismi,
2) l’Elenco degli enti di formazione e
3) l’Elenco dei mediatori e formatori nonché gli Elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del Registro e dell'Elenco degli enti di formazione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Registro Imprese: AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – COMUNICAZIONI ENTRO IL 7 DICEMBRE
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023, il decreto direttoriale 29 settembre 2023 con il quale - in attuazione dell’articolo 3, comma 6, del D.M. n. 55/2022 - viene attestata l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e quindi la nascita del Registro dei titolari effettivi.
A decorrere dal 9 ottobre 2023 decorre il termine di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022.
I soggetti obbligati saranno, pertanto, tenuti - entro il 7 dicembre 2023:
• all’invio dei dati relativi alla loto titolarità effettiva, utilizzando il modello TE, approvato con il D.M. 12 aprile 2023 e al contempo;
• al pagamento dei diritti di segreteria negli importi previsti dalla tabella allegata l D.M. 20 aprile 2023.
Le informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese:
• dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
• dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
• dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2023, la Legge 24 luglio 2023, n. 102, recante “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.
Il testo - in vigore dal 23 agosto 2023 - si compone di 32 articoli, suddivisi nei seguenti tre Capi:
Capo I - Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale (artt. 1 - 8);
Capo II - Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure (artt. 9 - 18);
Capo III - Norme di coordinamento ed adeguamento (artt. 19 - 32).
La legge n. 102/2023, di modifica del D.Lgs. n. 30/2005, oltre dettare disposizione in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure, all’articolo 31 dispone modifiche all’articolo 1, comma 1-quater, della Tariffa – Parte I, di cui all’Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 che disciplina l’imposta di bollo.
In particolare, nella tabella contenuta dall’articolo 1 sono variati, alcuni in aumento e altri in diminuzione, gli importi relativi all’imposta fissa di bollo da assolvere per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nuova legge n. 102/2023, clicca QUI.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, sono stati pubblicati due nuovi decreti:
1) il decreto 16 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva";
2) il decreto interministeriale 20 aprile 2023, recante "Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 ".
”.
Il decreto 16 marzo 2023 - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 3, del citato articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. n. 55/2022.
Il decreto 20 aprile 2023 - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione della tabella aggiornata dei diritti di segreteria (la cui entrata in vigore rimane per ora sospesa), nella quale si prevede la istituzione di appositi diritti di segreteria relativi:
• ai certificati e alle visure;
• ai certificati e alle visure c.d. «ridotti»;
• alla comunicazione di iscrizione, modificazione e conferma della titolarità effettiva al Registro delle imprese da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dei due nuovi decreti, clicca QUI.
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Rifiuti: DEBUTTO DEL R.E.N.T.Ri - Dal 15 giugno 2023 in vigore nuovo regolamento
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Con la pubblicazione del Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso, a decorrere dal 15 giugno avrà avvio il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.RI), che, di fatto andrà a sostituire il vecchio fallimentare “SISTRI” (archiviato nel 2019).
Previsto dal comma 3 dell’articolo 6 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 - che aveva confermato la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 - il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.RI), sarà ugualmente gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e costituirà il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare una scheda di lettura del D.I. n. 59/2023, a cura di Claudio Venturi, clicca QUI.
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Entro il 28 febbraio 2023, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, e i contratti di rete che, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, hanno istituito un Fondo patrimoniale comune e un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale e dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2018-11-04”.
I diritti di segreteria ammontano a euro 62,30 e l'imposta di bollo a euro 65,00.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai consorzi con attività esterna, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contratti di rete, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci, clicca QUI.
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Con decreto del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - sale dal 1,25% al 5%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2023, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell’ 11 novembre 2022, Prot. 0339674, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2023, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo che il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Al riguardo, il Ministero richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2023, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2022 e dalle residue risorse dell'anno 2021 non già rendicontate al 30 giugno 2022.
Il 2022 conclude il triennio di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale e, pertanto, è necessario determinare l’eventuale effettivo ammontare del provento netto non utilizzato nel triennio 2020-2022.
. Se vuoi scaricare direttamente la Tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2023, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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S.R.L. e S.R.L.S: DEFINITI I MODELLI STANDARD per la costituzione di SRL in videoconferenza
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il Decreto ministeriale 26 luglio 2022, n. 155, recante “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183”.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del D.M. n. 155/2022:
a) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 1 «Modello SRL»;
b) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 2 «Modello SRL SEMPLIFICATA».
Ciascuna Camera di Commercio dovrà pubblicare, sul proprio sito istituzionale, i modelli in questione, anche in lingua inglese.
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, entro 10 giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del Codice civile.
In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del D.Lgs. n. 183/2021 e del D.M. n. 155/2022, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.M. n. 155/2022, clicca QUI.
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Con la sentenza n. 210 depositata il 14 ottobre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, n. 42 del 19 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l’applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull’obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.
In virtù dell'acclarata peculiarità della situazione delle Camere di commercio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 61, commi 1, 2, 5 e 17, delle norme contenute nel D.L. n. 112/2008, nel D.L. n. 78/2010, nel D.L. n. 95/2012 e nel D.L. n. 66/2014, nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Con questa sentenza sono stati riportati equità ed equilibrio nel sistema dei conti delle Camere di commercio, enti per legge dotati di autonomia finanziaria le cui risorse non derivano da contributi statali.
Sono stati finalmente riconosciuti ed eliminati gli indubbi riflessi negativi che tale norma stava portando al sistema imprenditoriale.
Ora si attende di conoscere tempi e modi con cui si darà compimento alla sentenza che dovrebbe vedere restituiti alle casse della Camera di commercio ingenti risorse versate e non dovute; risorse che potranno essere riversate sul territorio per interventi destinati a quella che è la missione delle Camere di Commercio: contribuire allo sviluppo e alla competitività delle imprese.
. Se vuoi approfondire i contenuti e consultare il testo della sentenza n. 210/2022, clicca QUI.
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Sviluppo: Pubblicata la seconda legge annuale per il mercato e la concorrenza
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022, la Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”.
Si chiama “legge annuale”, ma la seconda esce esattamente dopo 5 anni dalla prima. La prima “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, è stata, infatti, la legge n. 124, pubblicata il 4 agosto 2017.
Il disegno di legge originario era composto da 32 articoli; dopo l'esame al Senato e in Commissione alla Camera gli articoli sono diventati 36.
Da notare che è stato soppresso l'articolo 10, che recava una delega legislativa, volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente - NCC).
Al contempo è stato inserito un nuovo articolo, volto a rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori, prevedendo che si possa proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, che deve individuare allo scopo procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 118/2022, clicca QUI.
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 402, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022, il Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 del Dipartimento per la trasformazione digitale, recante “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”.
Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche.
Tale strumento, gestito dalla società PagoPA S.p.A., ha come scopo quello di rendere le comunicazioni aventi valore legale tra amministrazione e cittadini più semplici e meno costose, garantendo comunque la protezione dei dati personali dei soggetti interessati.
In particolare, attraverso questa piattaforma sarà possibile notificare atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni tramite PEC, rendendoli inoltre disponibili telematicamente in un apposito portale.
Il gestore della piattaforma (PagoPA S.p.A.) esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla piattaforma telematica, clicca QUI.
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Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è fissato in euro 252,00 per singola pratica.
Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il decreto 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022.
L’importo stabilito, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 8-bis, del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, è a carico dell'impresa che propone l'istanza ed è a copertura dei costi che gravano sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
Una circolare del Ministero dovrà ora stabilire le modalità di pagamento del diritto dovuto da parte di tutte quelle imprese che hanno presentato istanza nell’intervallo di tempo che va dalla data di avvio della procedura (15 novembre 2021) fino alla data di emanazione del decreto (1° giugno 2022).
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la tabella aggiornata dei diritti di segreteria attualmente in vigore, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla piattaforma telematica, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.
Il presente decreto - in vigore dal prossimo 9 giugno ma in attesa di altri tre decreti attuativi - “al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in materia di comunicazione all'ufficio del Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Le Camere di commercio dovranno rilasciare le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del Registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico.
Lo stabilisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 183/2021, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Le copie e gli estratti vengono rilasciati - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD) ed in conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto - come:
a) copia informatica di documento analogico;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
c) copia informatica di documento informatico;
d) duplicato informatico.
Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti è apposta la dichiarazione attestante la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Con decreto direttoriale del 24 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022, sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come, da ultimo, modificato con decreto ministeriale 14 aprile 2021, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
Le novità introdotte riguardano:
- I codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per variazioni intervenute in alcuni codici di avviamento postale;
- I codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio;
- L’inserimento di una modifica che consenta una gestione della Misura protettiva e della sospensione degli obblighi e cause di scioglimento di cui al decreto-legge n. 118/2021, articoli 6 e 8, introducendo nella tabella ATF i codici 118 (Applicazione misure protettive ex decreto-legge n. 118/2021, articoli 6) e 120 (Sospensione obblighi e cause scioglimento decreto-legge n. 118/2021, art. 8);
- L’introduzione, nella tabella CAM (cariche e qualifiche), del codice esp (Accettazione nomina esperto ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 118/2021).
Le specifiche tecniche, elencate nell’Allegato A al presente decreto, acquistano efficacia con decorrenza dal 10 marzo 2022.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto direttoriale e delle allegate tabelle, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della modulistica per il Registro imprese e il REA, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 27 gennaio 2022 (decreto OIC 2022), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 28 gennaio 2022 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La maggiorazione, anche per l’anno 2022 - tenuto conto delle somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni OIC degli anni precedenti - passa da euro 2,70 euro a euro 2,00 e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,00 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,00, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,00, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2022, clicca QUI.
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MUD: Approvato il modello per l'anno 2022 - Presentazione entro il 21 maggio
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 (Supplemento Ordinario n. 4), il D.P.C.M. 17 dicembre 2021, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2022, che va a sostituire il modello di dichiarazione approvato con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020.
Ricordiamo che l’articolo 6 del D.L. n. 135/2018 (c.d. “Decreto semplificazioni”), convertito, dalla L. n. 12/2019, ha disposto - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e, conseguentemente, dell’obbligo di versamento del contributo annuale.
A fronte della soppressione del sistema SISTRI, dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del nuovo “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI dovranno:
- presentare la dichiarazione annuale MUD;
- provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, secondo quanto disposto dagli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo il sistema tradizionale "cartaceo". Tali adempimenti, in virtù del l’art. 194-bis, potranno essere effettuati anche in formato digitale.
Considerato che il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 istitutiva del MUD, slitta dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
. Se vuoi approfondire l’argomento del MUD e scaricare la modulistica allegata al D.P.C.M. 17 dicembre 2021 con le relative istruzioni, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale ECOCAMERE, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
. Per il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, clicca QUI.
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”.
Il provvedimento si compone di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia, nonché altre disposizioni.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge europea 2019-2020, clicca QUI.
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In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2022, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2021, Prot. 0429691, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2022, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo comunque che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato per il triennio 2020 - 2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.
Le Camere di commercio interessate sono tenute, entro il 30 giugno 2022, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, allegando allo stesso la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2021.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2022, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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S.R.L. e S.R.L.S: D.LGS. N. 183/2021 – COSTITUZIONE ONLINE SU PIATTAFORMA TELEMATICA
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”. .
L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.
Gli atti sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
La piattaforma telematica è strutturata in modo da consentire l’accertamento dell’identità dei videopartecipanti, la verifica dei certificati di firma utilizzati, la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere, l’apposizione della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale da parte di tutti i firmatari.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del D.Lgs. n. 183/2021, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.Lgs. n. 183/2021, clicca QUI.
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A decorrere dal 23 novembre 2021 - data fissata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021 – è operativo il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), che va a sostituire gli attuali registri delle APS e delle ODV e l'Anagrafe delle ONLUS, previsti dalle precedenti normative di settore.
A partire da tale data ha avuto inizio la fase di “trasmigrazione” dei dati degli enti già iscritti - alla data del 22 novembre 2021 – ai preesistenti registri regionali o provinciali delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) al RUNTS, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022.
A decorrere dal 23 novembre 2021 non è più possibile richiedere l'iscrizione:
- ai registri regionali o provinciali preesistenti delle ODV e delle APS;
- all’Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 24 novembre 2021, tutti gli Enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, che intendono acquisire la qualifica di “Ente del Terzo Settore” (ETS), potranno richiedere l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo al portale dedicato.
L’accesso alle funzionalità della piattaforma telematica del RUNTS è possibile esclusivamente attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ed è vincolata al riconoscimento tramite le credenziali SPID o CIE.
Dopo l’accesso si dovrà cliccare sull’apposita icona per poi entrare nella piattaforma dedicata al RUNTS.
. Se vuoi accedere alla pagina di autenticazione del portale dei servizi del Ministero del lavoro, e successivamente al RUNTS, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire il tema della formazione e della tenuta del RUNTS, clicca QUI.
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