Albo pubblico degli oliveti
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LA FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO DEGLI OLIVETI
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Presso la Camera di Commercio, è istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169, l’Albo degli oliveti nel quale sono iscritti i terreni olivati dai quali viene prodotto l’olio extra vergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta (DOP), sulla base del disciplinare di produzione previsto dalla normativa istitutiva di ogni DOP.
L'Albo è istituito, per ciascun olio vergine o extravergine di oliva e comprende tutti i terreni olivati le cui caratteristiche consentono la produzione della denominazione di origine controllata.
L’iscrizione a tale Albo è obbligatoria qualora i conduttori dei terreni intendano commercializzare le olive o l’olio, utilizzando la Denominazione di Origine Protetta (DOP).
Le denunce d’iscrizione dei terreni all’Albo devono essere presentate entro il 30 Giugno di ogni anno.
La denuncia di produzione delle olive è presentata da parte del conduttore di un terreno iscritto nell’Albo degli oliveti per rivendicare il diritto a utilizzare la DOP in una data campagna olearia.
L'Albo è annualmente aggiornato dalla Camera di Commercio nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'olio a denominazione di origine.
La domanda va inoltrata alla Camera di Commercio di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per l’iscrizione nell’Albo, oltre all’imposta di bollo, è dovuto il pagamento dei diritti di segreteria di 31.00 euro, da effettuarsi sul CC Postale appositamente istituito da ogni Camera di Commercio.
Per il rilascio della conseguente ricevuta delle olive è dovuto il pagamento dei un diritto di segreteria di 5,00 euro cadauna.
Il conduttore è tenuto a comunicare le variazioni di consistenza del terreno al Servizio Provinciale Agricoltura.
Le modificazioni nella conduzione dei terreni (comprese le cancellazioni e le riduzioni ettariali) devono essere dichiarate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento alla Camera di Commercio competente, utilizzando l’apposita modulistica.
In questo caso si applicano i diritti di segreteria di 10,00 euro.
Il conduttore deve presentare domanda di iscrizione al competente Servizio Provinciale Agricoltura il quale, eseguiti gli opportuni accertamenti ne trasmette copia alla Camera di Commercio per l'iscrizione all'Albo.
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RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI OLIO D’OLIVA
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Frantoi e imprese di trasformazione - Comunicazioni periodiche all'AGEA
L'articolo 20 della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006), successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 34/2008, ha stabilito che, al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) o i centri di assistenza agricola (CAA), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.
La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 10.000,00 in relazione alla gravità della violazione accertata.
L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).
In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 20, della legge n. 13/2007, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il D.M. 4 luglio 2007 con il quale ha dettato le modalità e la tempistica delle comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola, cui sono tenuti i frantoi oleari e le imprese di trasformazione delle olive da tavola.
In applicazione del D.M. 4 luglio 2007, l'AGEA ha emanato la Circolare 28 settembre 2007, Prot. ACIU.2007.764, nella quale definisce le modalità e la tempistica delle comunicazioni - da parte di frantoi e imprese di trasformazione - dei dati della produzione oleicola, come disposto dall'art. 20, legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006), per le campagne 2007/2008 e successive.
Il testo del decreto e della circolare viene riportato nell'Appendice normativa
Soggetti obbligati
I soggetti interessati alla trasmissione dei citati dati sono:
- i frantoi e
- le imprese di trasformazione delle olive da tavola.
La trasmissione in forma elettronica dei dati di
produzione deve avvenire entro il 10 di ogni mese e riguarda le operazioni di molitura delle
olive e la trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
Tale trasmissione può essere fatta:
a) direttamente dal frantoiano;
b) direttamente dall’impresa di trasformazione delle olive da tavola;
c) dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, preventivamente delegate dai frantoi e dalle imprese di trasformazione delle olive da tavola;
d) dai Centri Autorizzati di Assistenza fiscale (CAAF), delegati dai frantoi e dalle imprese di trasformazione delle olive da tavola.
Dati da comunicare
Le principali informazioni produttive, relative a ciascun mese, assolutamente necessarie ed obbligatorie, sono le seguenti:
- Totale olive molite e/o trasformate;
- Totale olio ottenuto;
- Totale sansa ottenuta;
- Giacenza olio e/o olive da tavola.
Sanzioni
L'AGEA ha stabilito che verranno applicate le seguenti sanzioni:
1) sanzione di euro 5.000,00, per omissione della comunicazione mensile per l’intera campagna;
2) sanzione di euro 2.500,00, per ritardo della comunicazione mensile superiore a 120 giorni;
3) sanzione di euro 500,00, per ritardo della comunicazione mensile fino a 120 giorni;
4) sanzione di euro 500,00, per comunicazione di dati inesatti.
Le suddette sanzioni verranno aumentate della metà in caso di reiterazione di violazioni, anche di diversa natura.
Nel caso di più violazioni contemporanee, è
raddoppiata quella più elevata.
I dati da inserire e da comunicare mensilmente devo essere trasmessi accedendo al portale SIAN (www.sian.it).
. Se vuoi accedere al sito del SIAN, clicca QUI.
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QUESTIONI PARTICOLARI
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Autorizzazione all'abbattimento di alberi di olivo
Il D. Lgs. Lgt. 27 luglio 1945, n. 475, successivamente modificato dalla L. 14 febbraio 1951, n. 144 e dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, stabilisce che è vietato l’abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio.
Il divieto riguarda anche piante in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.
L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività dovute a cause non rimovibili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di Commercio, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
La Camera di Commercio ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l’obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o non esegue il reimpianto con le modalità e nei termini prescritti, è punito con l’ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (art. 4, del D.Lgs.Lgt. n. 475/1945).
Nella domanda per l’autorizzazione all’abbattimento di alberi di olivo, che va presentata alla Camera di Commercio, vanno indicate le particelle fondiarie dove si trovano gli alberi di olivo e le motivazioni dell’abbattimento delle stesse.
L’Ufficio competente della Provincia, dopo aver effettuato i controlli per l’accertamento dell’esistenza delle condizioni per l’abbattimento, trasmette un verbale di accertamento alla Camera di Commercio. Quest’ultima provvede, con deliberazione della Giunta camerale, ad autorizzare l’abbattimento e a stabilire eventuali modalità e termini di reimpianto.
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RIFERIMENTI
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. Per scaricare la MODULISTICA relativa all’Albo pubblico degli oliveti, cliccate QUI
. Per L’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini, cliccate QUI
. Per accedere al sito dell'AGEA, cliccate QUI
. Per accedere al sito del SIAN, cliccate QUI.
. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
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APPENDICE NORMATIVA
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. D. Lgs. Lgt. 27 luglio 1945, n. 475: Divieto di abbattimento di alberi di olivo.
. REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi
attinenti.
. D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109: Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
. Legge 5 febbraio 1992, n. 169: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.
. D.M. 4 novembre 1993, n. 573: Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attività delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.
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Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.
. Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2991, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
. Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva.
. Circolare del 29 aprile 2005, Prot. ACIU.2005.226: Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico nel settore oleicolo (Reg. CE del Consiglio n. 1782/2003 e Regg. CE della Commissione n. 795/2004, n. 796/2004, n. 864/2004).
. AGEA - Circolare del 26 gennaio 2006, Prot. ACIU.2006.99: Attuazione della riforma PAC (Reg. CE n. 1782/03) nel settore dell’olio di oliva – Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla produzione di olio di oliva.
. AGEA - Circolare del 13 ottobre 2006, Prot. ACIU.2006.693: Attuazione della riforma PAC (Reg. CE n. 1782/03 – Reg. CE n. 2153/05) nel settore dell’olio di oliva – Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla produzione di olio di oliva – Campagna 2006/2007.
. AGEA - Circolare del 24 ottobre 2006, Prot. ACIU.2006.762: Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla produzione di olio di oliva – Campagna 2006/2007.
. D.M. 4 luglio 2007: Disposizioni attuative dell'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006, concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzioni di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola.
. AGEA - Circolare del 28 settembre 2007, Prot. ACIU.2007.764: D.M. 4 luglio 2007 - Reg. CE 2153/05 - Raccolta e trasmissione
dei dati relativi alla produzione di olio di oliva e delle olive da tavola.
. D.M. 10 ottobre 2007: Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva. (Decreto abrogato dall'art. 11 del D.M. 10 novembre 2009).
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REGOLAMENTO (CE) N. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di olivarecante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
. D.M. 10 novembre 2009: Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.
. D.M. 10 novembre 2009: Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva. - ALLEGATO 1
. AGEA - Circolare del 14 gennaio 2010, Prot. N. ACIU.2010.29: Commercializzazione dell’olio d’oliva - Applicazione D.M. 8077 del 10 novembre
2009 – Adempimenti degli operatori di filiera.
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Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Circolare del 8 aprile 2010, Prot. n. ACIU.2009.259: Circolare Agea prot. n. ACIU.2010.29 del 14 gennaio 2010 - commercializzazione dell’olio d’oliva - modifica data inizio registrazione telematica dati di cui al D.M.
8077 del 10 novembre 2009.
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LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 9: Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini..
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Circolare del 20 dicembre 2013, Prot. n. 0007524: Modalità applicative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 299/2013 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti.
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Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Circolare del 24 dicembre 2013, Prot. n. ACIU.2013.1110: Commercializzazione olio di oliva - Reg. UE n. 299/2013 - Disposizioni attuative.
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DECRETO 23 dicembre 2013: Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti.
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Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Circolare del 14 febbraio 2014, Prot. n. ACIU.2014.83: D.M. 23 dicembre 2013 - Commercializzazione olio di oliva - Reg. UE n. 299/2013 - Registro provvisorio per "commercianti di olive" e "commercianti di sansa".
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