Disciplina dell'imposta di bollo
NOTIZIE IN BREVE

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Dal 1° luglio 2023 imposta di bollo a scaglioni

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti pubblici), sono state revisionate le modalità di stipula dei contratti, nonché quelle relative alla determinazione dell’imposta di bollo che, dal 1° luglio 2023, sarà calcolata a scaglioni in proporzione all’importo massimo del contratto.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici introduce, infatti, una nuova imposta di bollo commisurata al valore del contratto e con natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto.
In attesa del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà definire le modalità di versamento dell'imposta.


MARCHE DA BOLLO - In arrivo una nuova veste grafica dei contrassegni

Con provvedimento direttoriale 12 gennaio 2015, n. 2556, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 15 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova veste grafica per i contrassegni per la riscossione dell’imposta di bollo, del contributo unificato e del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto.


Approvato il modello per la dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale - In vigore dal 1° gennaio 2015

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale n. 146313 del 14 novembre 2014, ha approvato il modello per la “Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.


1° GENNAIO 2014 - In vigore misure forfettarie

Per le istanze e per per gli atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, trasmessi per via telematica, sarà dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.


26 GIUGNO 2013 - Aumenta l'imposta fissa di bollo

A decorrere dal 26 giugno 2013, le misure dell’imposta fissa di bollo, attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, aumentano, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.
A stabilirlo è il comma 3 dell'art. 7-bis, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013.
L'aumento dell'imposta di bollo si è reso necessario al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Cambia, pertanto, l'imposta di bollo sulle certificazioni, sul rilascio delle copie autentiche di atti e documenti, sulle istanze da inoltrare alla Pubblica Amministrazione, sulle domande di iscrizione, variazione e cessazione ad Albi, Ruoli ed Elenchi, sulle scritture private, sulle quietanze e ricevute quando la somma supera euro 77.47, ecc.

Nulla è cambiato per ciò che riguarda la misura dell'imposta di bollo - dovuta in modo forfetario - per l'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese, che rimane fissata nelle seguenti misure:
a) 17,50 euro, se presentate da imprese individuali;
b) 59,00 euro, se presentante da società di persone;
c) 65,00 euro, se presentate da società di capitali
.

- Si riporta il testo della:
. LEGGE 24 giugno 2013, n. 71: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.


IMPOSTA DI BOLLO – LE TARIFFE ATTUALMENTE IN VIGORE


. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo. (Testo aggiornato al 3 Ottobre 2024).

. ALLEGATO A - TARIFFA - PARTE PRIMA - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine. (Tariffa aggiornata in vigore dal 23 agosto 2023).

. ALLEGATO A - TARIFFA - PARTE SECONDA - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso. (Tariffa aggiornata in vigore dal 26 Giugno 2013).

. ALLEGATO B - TABELLA - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. (Tabella aggiornata a Gennaio 2023).


SCHEDE RIEPILOGATIVE


. SCHEDA N. 1 - L’IMPOSTA DI BOLLO. Oggetto dell’imposta – Atti soggetti all’imposta e atti esenti - Mancato o insufficiente pagamento dell'imposta - Regolarizzazione.

. SCHEDA N. 2 - L’IMPOSTA DI BOLLO . Modi di applicazione dell’imposta – Modalità di pagamento – Violazioni e sanzioni . (Aggiornamento a Marzo 2019).

. SCHEDA N. 3 - L’IMPOSTA DI BOLLO - Nuove regole per l'imposta di bollo sui documenti informatici - Assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - L'imposta di bollo nell'ambito del MePA - La marca da bollo digitale. (Aggiornamento a Aprile 2019).

. SCHEDA N. 4 – L’IMPOSTA DI BOLLO E GLI ADEMPIMENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO – PARTE PRIMA – Tenuta di Registri, Ruolo ed Elenchi – Tenuta del Registro imprese – Documenti informatici – Pagamento diritti e imposte – Imposta di bollo su gli atti trasmessi in via telematica (Aggiornamento a Giugno 2013).

. SCHEDA N. 4A - L’IMPOSTA DI BOLLO E GLI ADEMPIMENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - PARTE SECONDA – L’invio telematico delle pratiche – Atti allegati e denunce REA – Rilascio di certificazioni – Numerazione e bollatura scritture contabili (Aggiornamento a Giugno 2013).

. SCHEDA N. 5 - ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO (Aggiornamento a Novembre 2023).


IMPOSTA DI BOLLO -
TARIFFE DOVUTE IN MISURA FORFETTARIA SUGLI ATTI TRASMESSI PER VIA TELEMATICA


1. 1° GIUGNO 2007 - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.M. 22 FEBBRAIO 2007 - INTRODUZIONE DEL MODELLO UNICO INFORMATICO M.U.I.

1.1. I CONTENUTI DEL DECRETO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, il decreto 22 febbraio 2007, riguardante la determinazione delle nuove tariffe dell’imposta di bollo dovuta in misura forfetaria sulle ulteriori tipologie di atti che transitano per via telematica, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81.
Il decreto reca quindi le modifiche alla Tariffa - Parte Prima dell’imposta di bollo, annessa al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, e trova concreta applicazione per effetto del provvedimento interdirigenziale (Agenzia Entrate, Agenzia Territorio, Ministero della Giustizia) emanato il 6 dicembre 2006, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997, già in vigore per gli atti immobiliari, a tutti i soggetti nonché a tutti gli atti.

Questo decreto ha, in particolare, disposto:
a) l'estensione della registrazione in via telematica agli altri pubblici ufficiali diversi dai notai;
b) la possibilità per i notai di registrare in via facoltativa dal 1° gennaio 2007, con gli strumenti telematici, gli atti per i quali è stata finora necessaria la registrazione "cartacea";
c) l'obbligo per i notai di registrare in via telematica tutti gli atti da essi ricevuti o autenticati a far data dal 1° aprile 2007 (data che è stata successivamente prorogata al 1° giugno 2007).

E' evidente che per registrare in via telematica è necessario:
1) che l'imposta di bollo venga forfettizzata, in quanto il suo importo non può più dipendere dal numero dei fogli di cui un atto si compone;
2) che la stessa imposta venga pagata non più mediante marche ma in modo che sia addebitato il conto corrente di chi registra e corrispondentemente che sia accreditato l'Erario.
Per raggiungere questi obiettivi è stato emanato il decreto del 22 febbraio 2007.

In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 1 della Tariffa - Parte Prima, che concerne gli atti relativi a beni immobili redatti da notai o altri pubblici ufficiali, include in detta categoria anche gli atti delle società e degli enti diversi dalle società.
Lo stesso comma prevede, inoltre, diverse misure dell’imposta di bollo da applicare, a seconda degli adempimenti scaturenti dalla tipologia dell’atto stesso.

Le note al decreto precisano, inoltre, che l’imposta cumulativa deve essere sempre corrisposta per l’intero ammontare anche quando alcune formalità, come quella ipotecaria e la voltura catastale, siano richieste successivamente alla registrazione dell’atto. In tali casi è previsto che sia dovuto l’importo pari alla differenza tra l’imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

Nell’articolo 1 della tariffa, dopo il comma 1-bis, è stato aggiunto il comma 1-bis.1, nel quale si prevede l’imposta di bollo per gli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili.
Distinti importi sono previsti per gli atti societari, le procure e simili e tutti gli altri atti.
Nello stabilire le tariffe, si è tenuto conto del fatto che la consistenza della maggior parte di tali atti è, mediamente, di uno o al massimo due fogli e che le procure non superano quasi mai un foglio.

Con il comma 2-ter, inserito nell’articolo 3 della tariffa, è stata disciplinata l’imposta di bollo per gli atti, diversi da quelli relativi a beni immobili, registrati o non soggetti a registrazione e per i quali le altre formalità non sono obbligatorie; sono stati previsti importi diversi a seconda che vengano richieste le formalità di trascrizione o iscrizione, di annotazione o di voltura catastale.
Ove ne ricorrano gli estremi detta imposta si applica in aggiunta a quella prevista dall’articolo 1, comma 1-bis.1.


1.2. GLI EFFETTI DEL DECRETO SUGLI ATTI DA INVIARE PER VIA TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

A decorrere dal 1° giugno 2007, la registrazione di tutti gli atti notarili deve avvenire tramite Modello Unico Informatico (MUI), con versamento dell'imposta di bollo nella misura forfettaria stabilita dal D.M. 22 febbraio 2007.
I notai saranno, pertanto, obbligati a registrare tutti gli atti ricevuti o autenticati in via telematica (compresi quindi quelli da inviare al Registro delle imprese), applicando le modalità e gli importi determinati dal decreto del 22 febbraio 2007, che si riportano sinteticamente qui di seguito.


1.2.1. Art. 1, comma 1-bis - Atti e importi dell’imposta di bollo
1) 230,00 euro, per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni, le rinunce e gli atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti;
2) 300,00 euro, nel caso i precedenti atti siano da iscrivere o depositare anche presso il Registro delle imprese;
3) 155,00 euro, per tutti li altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari;
4) 225,00 euro, nel caso i precedenti atti siano anche da iscrivere o depositare presso il Registro delle imprese;
5) 125,00 euro, per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (R.D. n. 499/1929);
6) 195,00 euro, nel caso i precedenti atti siano anche da iscrivere o depositare presso il Registro delle imprese.

1.2.2. Art. 1, comma 1-bis.1 - Atti e importi dell’imposta di bollo
1) 156,00 euro, per gli atti propri delle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell’atto e la domanda per il Registro delle imprese;
2) 30,00 euro, per la registrazione di procure e atti ad esse equiparati;
3) 15,00 euro, per gli atti di cessione di quote sociali;
4) 45,00 euro, per tutti gli altri atti.

- Per i soli atti rientranti nel punto 1), l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del notaio in fase di registrazione include anche l’imposta di bollo relativa alla domanda di iscrizione o di deposito dei medesimi atti al Registro delle imprese.
Tale circostanza deve essere evidenziata nei programmi informatici utilizzati per l’invio telematico (FedraPlus), scegliendo l'opzione "Bollo assolto all'origine" e inserendo nel campo relativo agli estremi dell'autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo la dicitura "Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI)".

- Per gli atti di cui ai numeri 2), 3) e 4) della medesima Tariffa - come è stato precisato anche dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007 - non è stata invece prevista analoga disposizione normativa.
Di conseguenza, l'imposta di bollo dovuta, rispettivamente, nella misura di euro 30,00, di euro 15,00 e di euro 45,00, si riferisce alla sola formalità della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Per l'eventuale successiva presentazione all'Ufficio del Registro delle imprese, comprese le copie degli atti, deve essere corrisposta una ulteriore imposta di bollo.

Nel caso di atto relativo a società cooperativa, che alleghi anche il modello C17, si dovrà inserire la normale dicitura dell'assolvimento del bollo in modo virtuale (importo di 14,62) e riportare la dicitura del MUI nel "modello Note".

Se la registrazione dell'atto notarile avviene tramite Modello Unico Informatico (MUI), l'istanza rivolta al Registro delle imprese è esente dal pagamento dell'imposta di bollo anche se la stessa non viene presentata direttamente dal Notaio ma da altro soggetto obbligato.

Per tutti gli altri atti soggetti a deposito od iscrizione nel Registro delle imprese (procure, cessione di quote sociali, cessione di azienda, ecc.) non viene previsto che il bollo forfettario versato tramite MUI in sede di registrazione assolva anche il bollo dovuto per le formalità previste al Registro delle imprese, pertanto dovrà essere pagata sia l'imposta di bollo prevista dal D.M. 22 febbraio 2007 (30,00 - 15,00 - 45,00 euro) che l'imposta di bollo prevista per l'invio telematico al Registro delle imprese (42,00 - 59,00 - 65,00 euro).

1.2.3. Art. 1, comma 1-ter - Atti e importi dell’imposta di bollo
1) Domanda, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico:
- per ciascuna domanda, denuncia od atto:
a) 42,00 euro, se presentate da imprese individuali;
b) 59,00 euro, se presentante da società di persone;
c) 65,00 euro, se presentate da società di capitali.

Rientrano in questa ipotesi tutti gli atti soggetti a deposito od iscrizione nel Registro delle imprese, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis.1, Punto 1), soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 156,00 euro.


1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463: Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
. D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308: Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.
. Agenzia Entrate, Agenzia Territorio, Ministero della Giustizia – Provvedimento del 6 dicembre 2006: Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti.
. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 22 febbraio 2007: Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto - Ufficio Fiscalità Generale - Interpello del 30 maggio 2007, Prot. n. 907-16341/2007: Interpello del 10 aprile 2007 Prot. n. 907-185/2007 - Camera di Commercio di Verona.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio Fiscalità Generale - Interpello del 26 febbraio 2016, Prot. n. 0006857: Risposta a Interpello n. 904-1048-2015 - Camera di Commercio di Brescia.


2. 1° GENNAIO 2008 - LE NOVITA' DALLA LEGGE FINANZIARIA

L’articolo 1, comma 205 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha modificato l’articolo 1, comma 1-ter, lettera a) della Tariffa, Parte Prima annessa al D.P.R. n. 642/1972, così come da ultimo modificata dal decreto 22 febbraio 2007, fissando la misura dell’imposta di bollo per le imprese individuali in euro 17.50.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese è stata fissata in 17,50 euro.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per le domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, l'imposta di bollo verrà assolta nelle seguenti misure:
a) 17,50 euro, se presentate da imprese individuali;
b) 59,00 euro, se presentante da società di persone;
c) 65,00 euro, se presentate da società di capitali.


TABELLA RIEPILOGATIVA

Di seguito si riporta una Tabella riepilogativa delle novità introdotte dal decreto 22 febbraio 2007 e dall’articolo 1, comma 205, della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

. TABELLA RIEPILOGATIVA degli atti soggetti ad iscrizione o deposito presso il Registro delle imprese con i relativi importi del bollo telematico da pagare. (Tabella aggiornata a Marzo 2016).


3. 1° GENNAIO 2014 - LE NOVITA' DALLA LEGGE DI STABILITA'

3.1. ISTANZE trasmesse per via telematica – Imposta di bollo forfettaria

A decorrere dal 1° gennaio 2014, per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.
Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 591 e 592, apportando modifiche all'art. 3 della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, aggiungendo il nuovo comma 1-bis.


3.2. ATTI E PROVVEDIMENTI rilasciati per via telematica – Imposta di bollo forfettaria

A decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 593 e 594, apportando modifiche all'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, aggiungendo il nuovo comma 1-quater.

Per le certificazioni rilasciate dal Registro imprese, che in precedenza soggiacevano all'imposta di bollo di 16,00 euro ogni 100 righe, dal 1° gennaio 2014, sarà dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro, indipendentemente dalla lunghezza del certificato, e quindi anche nel caso di certificazioni che superano le 100 righe.
Sono naturalmente escluse dall'applicazione della misura forfettaria le eventuali certificazioni rilasciate con modalità cartacea, per le quali rimane l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro ogni 100 righe.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), clicca QUI.


4. GIUGNO 2014 - D.M. 17 GIUGNO 2014 - Fissate le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su dcumenti informatici

4.1. L'imposta di bollo sui documenti informatici

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 27 giugno 2014 il DECRETO 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005".

Secondo quanto disposto dall’art. 6 del Decreto, il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


4.2. L'imposta di bollo sulle FATTURE ELETTRONICHE

Dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Sulla generalità dei documenti emessi in formato elettronico, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, non sarà quindi possibile apporre fisicamente il contrassegno telematico e il pagamento del tributo dovrà avvenire secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014 (in vigore dal 27 giugno 2014).

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019, il decreto del 28 dicembre 2018, recante “Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche”.
Il decreto, con una modifica del comma 2, dell’art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 (recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”), ha disposto quanto segue.
A decorrere dal 1°gennaio 2019, il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


5. NOVEMBRE 2014 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - Approvato il modello per la dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale n. 146313 del 14 novembre 2014 (pubblicato sul proprio sito istituzionale), ha approvato il modello per la “Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il modello, previsto dal comma 5, dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dall’art. 1, comma 597 della L. n. n. 147/2013, deve essere utilizzato, a partire dal 1° gennaio 2015, per la dichiarazione ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi nell’anno precedente, nonché, in caso di rinunzia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinunzia.
Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica:
a) direttamente, dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
b) tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/1998.
L’adempimento ha come termine di scadenza la fine di gennaio di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. È stato comunque previsto un periodo transitorio, che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, durante il quale, in caso di rinuncia all’autorizzazione, anche a seguito di operazioni straordinarie, le dichiarazioni devono essere presentate in formato cartaceo presso l’ufficio territoriale competente.

. Se vuoi scaricare il testo del Provvedimento integrale, clicca QUI.


6. FEBBRAIO 2015 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24 ”

A partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642/1972, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, dovranno essere effettuati mediante il modello “F24”.
Con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per tali versamenti e saranno impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
Fino al 31 marzo 2015, i versamenti delle somme di cui sopra potranno essere effettuati anche utilizzando il modello “F23”.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 3 febbraio 2015, n. 14261/2015, il cui testo viene riportato nell'Appendice normativa.

In un’ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell’imposta e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.
Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate prevede l’estensione di tali modalità di versamento anche alle somme dovute per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Codici tributo

In pari data, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ha fatto seguito la pubblicazione della Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015, con la quale, per consentire il versamento delle predette somme, tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE - RATA”;
- “2506” denominato “BOLLO VIRTUALE - ACCONTO”;
- “2507” denominato “BOLLO VIRTUALE - Sanzioni”;
- “2508” denominato “BOLLO VIRTUALE - Interessi”.

I suddetti codici tributo sono utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il modello “F24 Enti pubblici”.
Il testo della risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.


7. 14 APRILE 2015 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Recentemente sono state apportate innovazioni ai processi per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Gli interventi posti in essere, finalizzati a ridurre l’accesso presso gli uffici da parte dei contribuenti, a omogeneizzare e supportare il processo di liquidazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale e ad automatizzare la lavorazione dell’imposta, sono in sintesi:
1) l’approvazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 novembre 2014, del modello di “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” che, a partire dal 1° gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
2) la messa a diposizione di procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio;
3) l’estensione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015, della modalità di versamento tramite il modello F24 e l’istituzione dei codici tributo con risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015 emanata nella stessa data del provvedimento.

Con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla competenza degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, al procedimento di autorizzazione e alle modalità di liquidazione del tributo, ai criteri per lo scomputo dell’acconto e per l’applicazione delle sanzioni.
I punti salienti della circolare sono i seguenti:
1) la disciplina dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dettata dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972: l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012); il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno;
2) le strutture competenti al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione dell’imposta: in via generale il rilascio dell’autorizzazione e la liquidazione del tributo sono di competenza delle Direzioni Provinciali; per gli uffici e gli enti statali e per le Camere di Commercio il rilascio delle autorizzazioni è di competenza delle Direzioni Regionali; alla Direzione Provinciale compete la successiva liquidazione dell’imposta;
3) le modalità di richiesta e i criteri da seguire per il rilascio dell’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale; la verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo; i provvedimenti di revoca e di diniego, totale o parziale, dell’autorizzazione; l’ipotesi di rinuncia all’autorizzazione da parte del soggetto interessato, da effettuarsi con apposita comunicazione (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, in formato cartaceo, dal 1° gennaio 2016, in via telematica);
4) la liquidazione dell’imposta di bollo assolta con modalità virtuale è eseguita dall’ufficio sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata dal soggetto autorizzato entro il 31 gennaio; l’Ufficio opera contestualmente la liquidazione in via definitiva per il precedente anno solare e quella provvisoria per l’anno in corso;
5) le modalità di versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale liquidata dall’Ufficio, dell’acconto, dei relativi interessi e delle sanzioni: a decorrere dal 20 febbraio 2015 vanno effettuati mediante il modello F24 (fino al 31 marzo 2015 era consentito eseguire i medesimi versamenti con il modello F23);
6) lo scomputo dell’acconto: l’acconto, disciplinato dall’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972, per esigenze di liquidità, può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio con la modalità (sulle rate bimestrali e/o sull’acconto per l’anno successivo) scelta dal contribuente;
7) le sanzioni e le modalità di irrogazione nel caso di omesso o ritardato di una o più rate o dell’acconto e di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.

Con la riforma del sistema sanzionatorio da parte del D.Lgs. n. 473 del 1997, è stata prevista, per la mancata corresponsione, in tutto o in parte, dell’imposta di bollo dovuta sin dall’origine, una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta.
Nell’ambito della stessa riforma, l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 ha previsto, invece, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% per gli omessi o ritardati versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione, nonché “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
Resta salva per il contribuente la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso anche nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, nonché nelle ipotesi di violazioni in materia di versamento.
In relazione alla prima ipotesi, qualora la dichiarazione venga presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista è ridotta a un decimo del minimo edittale.
In senso conforme si è espressa la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, relativamente all’imposta di registro.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


8. DICEMBRE 2017 - IMPOSTA DI BOLLO TELEMATICA - Da gennaio 2018 nuovo modello per la dichiarazione

Con il Provvedimento del 29 dicembre 2017, Prot. n. 306346, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Al contempo sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione attinente al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari.
Il modello sostituisce quello che era stato approvato con il provvedimento datato 17 dicembre 2015 e potrà essere utilizzato, a partire dal mese di gennaio 2018:
- per la dichiarazione relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale attinente agli atti e ai documenti emessi nell’anno precedente, e, nell’ipotesi di rinuncia all’autorizzazione, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinuncia;
- per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione (in alternativa alla comunicazione scritta da presentare all’ufficio territoriale competente);
- per effettuare l’opzione relativa al pagamento, con modalità virtuale, dell’imposta di bollo per gli assegni circolari
.
L’opzione deve essere esercitata all’interno del nuovo modello ed è valida a patto che la dichiarazione dell’imposta di bollo relativa all’anno precedente sia stata presentata entro i termini.
Ha effetto per l’intero anno solare successivo a quello al quale fa riferimento la dichiarazione in esame.
Il rinnovo dell’opzione avviene tacitamente per gli anni solari successivi, salvo la comunicazione di revoca.
La revoca ha effetto dall’anno successivo a quello a cui fa riferimento la dichiarazione nella quale si effettua la revoca stessa.
E’ necessario che la dichiarazione sia stata presentata tempestivamente. Nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia stata presentata tardivamente, la revoca esplica i suoi effetti dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
Il modello va presentato solamente in modalità telematica:
- direttamente dai contribuenti che sono abilitati ai servizi Entratel o Fisconline;
- tramite uno dei soggetti che sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni
.

. Se vuoi scaricare il testo del Provvedimento, delle istruzioni e delle specifiche tecniche, clicca QUI.



ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - CASISTICA

1. 1° SETTEMBRE 2007 - VALORI BOLLATI CON IMPORTI ESPRESSI IN LIRE

A decorrere dal 1° settembre 2007, i valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali, saranno fuori corso e non verranno più distribuiti da parte di Poste Italiane S.p.a., quale distributore primario di valori bollati.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007 e che si riporta nell'Appendice normativa.

Coloro che fossero ancora in possesso di tali valori sono invitati ad utilizzarli entro il 31 agosto 2007, integrandoli eventualmente con le nuove marche emesse in via telematica, allo scopo di raggiungere l'importo dovuto.
Dopo tale data le marche da bollo tradizionali non potranno più essere accettate.

In concomitanza della dichiarazione di fuori corso dei valori bollati cartacei e del connesso venir meno delle esigenze di integrazione dei suddetti valori cartacei, a decorrere dalla medesima data, non sarà più consentita l’emissione dei contrassegni telematici "marche da bollo" di importo inferiore ad euro 1,00 e contrassegni “marche per cambiali/contratti di borsa” di importo inferiore ad euro 0,50.

Il decreto del 25 maggio 2007 è stato emanato in considerazione delle modifiche intervenute alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, può essere corrisposta esclusivamente mediante modalità telematica o virtuale.
Bisogna, infatti, ricordare che l'art.1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che ha sostituito l’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972, stabilisce che l'imposta di bollo può essere corrisposta:
- o mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (tabaccherie),
- o in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, o mediante versamento in conto corrente postale.

Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
Esempi:
- documento fino a 4 facciate (un foglio): contrassegno da 14,62 euro;
- documento da cinque a otto facciate (due fogli): contrassegno da 29,20 euro;
- documento da nove a dodici facciate (tre fogli): contrassegno da 43,90 euro;
- documento da tredici a sedici facciate (quattro fogli): contrassegno da 58,50 euro, e così via.

In ogni caso l'imposta di bollo è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, per i quali l'imposta minima è stabilita nella misura di euro 0,50.
Quanto sopra vale anche per ogni elaborato grafico che integri la documentazione quali: disegni, mappe, estratti cartografici, tabelle, ecc., per i quali, l'art. 28 dell'Allegato A - Tariffa, Parte IIa, prevede un'imposta di 0,52 per ogni foglio o esemplare.


2. IMPOSTA DI BOILLO SULLE ISTANZE DI RIMBORSO DI DIRITTI CAMERALI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di Interpello presentata da una Camera di Commercio, ha affrontato il problema dell’applicabilità o meno dell’imposta di bollo nelle istanze di rimborso di diritti camerali (diritti di segreteria e diritto annuale)non dovuti erroneamente versati.
L’Agenzia delle Entrate, nel confermare che, sia il diritto annuale, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, che i diritti di segreteria, dovuti a fronte di un’attività compiuta dall’Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni pubbliche (tenuta di Registri, Ruoli, Albi ed Elenchi, rilascio di certificazioni, visure, copie di atti, ecc.), sono entrate di natura tributaria, ha sancito che le istanze di rimborso di entrambi i diritti per somme erroneamente versate e non dovute, beneficiano dell’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella – Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 1972.
L'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto aveva sostenuto nella risposta all'Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Firenze, n. 954 – 425/2004 - Prot. n. 954-163061/2004, dove riteneva i diritti di segreteria "entrate aventi natura patrimoniale", oggi ritiene che gli stessi sono da considerare "entrate di natura tributaria".
Alla luce di quanto sopra non deve essere più applicato il bollo di 1.81 euro sulle ricevute rilasciate dalle Camere di Commercio a fronte delle somme incassate a titolo di diritti di segreteria.
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.


3. DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFE

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di Interpello presentata dall’UnionCamere, ha affrontato il problema dell’applicabilità o meno dell’imposta di bollo nelle domande presentate alle Camere di Commercio per il rilascio delle Carte tachigrafe del conducente di cui al D.M. 31 ottobre 2003, n. 361 ed al D.M. 23 giugno 2005.
L’Agenzia delle Entrate, nel condividere la posizione assunta dall’UnionCamere, ha sancito che tali domande non sono soggette all’imposta di bollo di cui all’art. 3 della Tariffa – Parte Ia, annessa al D.P.R. n. 642/1972, in quanto:
a) l’attività di rilascio delle Carte tachigrafe da parte delle Camere di Commercio non presuppone la tenuta di alcun registro;
b) tali domande non sono, inoltre, finalizzate ad ottenere l’emanazione di alcun provvedimento amministrativo o al rilascio di certificazioni, estratti o simili; c) la “Carta tachigrafa” non è, infine, assimilabile alla fattispecie indicata nel citato art. 3 della Tariffa.
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.


4. CONTRASSEGNO TELEMATICO AL POSTO DELLE VECCHIE MARCHE DA BOLLO

Con comunicato stampa del 10 gennaio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il contrassegno telematico, in vigore dal 2005, sostituisce definitivamente la marca da bollo cartacea.
A partire dal 1°gennaio 2007, il pagamento dell’imposta di bollo avviene presso gli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, che rilasciano i relativi contrassegni telematici, nel rispetto di quanto previsto dal comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che ha sostituito l’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972.
Per consentire lo smaltimento di eventuali scorte, le marche da bollo cartacee potranno ancora essere utilizzate fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che le dichiarerà fuori corso.

Il nuovo articolo 3 del D.P.R. n. 642/1972, dispone inoltre che le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale dovranno essere arrotondati a 0,10 euro per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazione fino a 0,05 euro o superiore a 0,05 euro.
In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di 1,00 euro, ad eccezione delle cambiali e dei valori cambiari, per i quali l'imposta minima è stabilita in 0,50 euro.
Il testo del decreto aggiornato viene riportato nell’Appendice normativa.


5. NUOVO FOGLIETTO BOLLATO PER CAMBIALI

Con Provvedimento del 29 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo foglietto bollato per cambiali, privo dell’importo dell’imposta assolta.
Esistono attualmente ben 51 tagli diversi di foglietti bollati per cambiali, ognuno riportante un importo diverso di imposta assolta.
Con questo nuovo provvedimento, d’ora in poi ci sarà un unico foglietto bollato per cambiali sul quale l’imposta dovuta sarà attestata mediante l’apposizione di marche per cambiali o mediante contrassegno telematico, di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005.
Il testo del provvedimento viene riportato nell’Appendice normativa.

Con un comunicato stampa del 28 settembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sta per iniziare - presso tutti i tabaccai autorizzati - la distribuzione delle nuove cambiali, le quali, a differenza di quelle attualmente in uso, saranno prive di valore e sulle quali quindi sarà necessario apporre i nuovi contrassegni telematici "marca cambiali". Questi varieranno a seconda dell'imposta da pagare e saranno emessi in tempo reale dal tabaccaio e da ogni altro rivenditore autorizzato.

I contribuenti e i rivenditori possono stare tranquilli perché le cambiali utilizzate fino a oggi possono ancora essere utilizzate, integrandone, se necessario, il valore con i contrassegni telematici.
Solo nel corso del 2008, quando la distribuzione dei nuovi foglietti sarà a regime e le giacenze saranno ormai smaltite, verranno progettati i tempi per dichiarare fuori corso le vecchie cambiali, attraverso un decreto del ministero dell'Economia e Finanze.

La legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto un limite minimo per l’assolvimento dell’imposta di bollo, nella misura di 1 euro, ridotto a 0,50 per l’imposta sulle cambiali.
Per tale motivo è stato introdotto un limite tecnico che impedisce l’emissione telematica di marche da bollo inferiori a 1 euro e “marche cambiali” inferiori a 0,50 euro.
Fanno eccezione le marche da bollo da 0,26 e 0,77 euro, necessarie per i versamenti dei diritti di copia, le quali resteranno invece in uso.
La stessa legge finanziaria prevede che l’imposta dovuta, in misura proporzionale sulle cambiali, debba essere arrotondata a 0,10 euro, a seconda che si tratti di frazioni sino a 0,05 o superiori a 0,05 centesimi di euro.
L’Agenzia delle Entrate comunica però che per l’emissione di contrassegni “marca cambiali” l’arrotondamento dell’importo a 0,10 euro non avviene in maniera automatica. Pertanto, al fine di rispettare le nuove disposizioni, i contribuenti dovranno prestare attenzione nel richiedere al tabaccaio l’emissione dei contrassegni di importo pari all’imposta correttamente calcolata.
Nessun arrotondamento è previsto per l’imposta di bollo da assolversi in misura fissa.


6. 30 APRILE 2008 - ASSEGNI TRASFERIBILI – NUOVA IMPOSTA DI BOLLO DA 1,50 EURO

Dal 30 aprile 2008, in seguito alle norme sull'antiriciclaggio, si dovranno fare i conti con nuove disposizioni su assegni e banconote.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, all’articolo 49, comma 10, stabilisce che “Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante”.
Il successivo comma 20 del medesimo articolo 49 precisa che “Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008”.


7. Imposta di bollo assolta successivamente all'autenticazione della sottoscrizione - Irregolare

Le autenticazione di firma rese in calce ad una dichiarazione, per le quali il contrassegno è stato acquistato in data successiva alla data di autenticazione della firma stessa, sono da ritenersi non in regola con le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 642/1972.
Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 358/E del 10 dicembre 2007, in ossequio al disposto di cui all'art. 11 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per "“1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.
In sostanza, l'articolo 11 dispone che per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche (che dal 1° settembre 2007 avviene solo con contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da intermediari convenzionati) deve precedere l'eventuale sottoscrizione.
Pertanto, nel caso di dichiarazioni con sottoscrizione autenticata o di copie delle stesse, per le quali è stata corrisposta l'imposta di bollo tardivamente, devono, per il combinato disposto degli articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642/1972, essere inviate entro 30 giorni dal loro ricevimento da parte dell'ufficio autenticante all'Ufficio delle Entrate competente, per l'applicazione delle sanzioni.
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice Normativa.


8. Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane sempreché tra loro scambiati - Esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo

Al fine di uniformare i comportamenti in sede di applicazione dell’esenzione assoluta dall’imposta di bollo prevista ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972, la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, con nota n. 95389 del 20 dicembre 2007, ha fornito dettagliate precisazioni in tema di esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo degli atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane semprechè tra loro scambiati ai sensi dell’art. 16 della Tabella –Allegato B al D.P.R. 642/1972.

E’ necessario sottolineare che l’articolo 16 del D.P.R. n. 642/1972 attiene ad un’ipotesi di esenzione assoluta dal tributo per tutti gli atti e documenti posti in essere e scambiati tra le pubbliche amministrazioni ivi specificate.
Trattasi di una norma che concede un’esenzione e, pertanto, avendo carattere eccezionale non è certamente suscettibile di interpretazione analogica.
Attesa l’ampia e generica formulazione della norma esentativa, sono da ricomprendere «nel beneficio gli atti e contratti di qualsiasi natura, negoziali o non negoziali, scambiati tra i sopra specificati enti e organismi, a qualunque titolo o per qualsivoglia effetto» (Risoluzione 13 luglio 1981, n. 291228).

L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Lazio, giunge alle seguenti conclusioni:
a) l’esenzione in esame non deve limitarsi allo scambio tra le pubbliche amministrazioni di soli atti ordinari intermedi ed interni bensì debba comprendere anche atti definitivi e finali, che siano eventualmente anche assoggettati a registrazione;
b) ove un disciplinare sia accessorio ed ausiliario ad un atto amministrativo e sia concluso con altra Amministrazione nell’esercizio delle sue competenze, risulta realizzata la condizione necessaria e sufficiente affinché trovi applicazione il regime di esenzione assoluta dall’imposta di bollo, come indicato dall’art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972, sia per l’atto amministrativo che per l’annesso disciplinare.
Il testo del provvedimento viene riportato nell’Appendice normativa.


9. Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate – Imposta di registro e imposta di bollo - Assoggettamento

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 75/E del 28 dicembre 2007, fornisce chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, degli atti di trasferimento delle quote sociali.
L’Agenzia delle Entrate accoglie l’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, nella Sentenza n. 25087 del 23 ottobre 2006, nella quale la Suprema Corte sostiene che gli atti di trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata, scontano sia l’imposta di registro in misura fissa che l'imposta di bollo.
Le disposizioni normative che in passato prevedevano l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo sono da ritenersi abrogate per effetto della specifica dispisizione contenuta nell’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Per quanto riguarda, poi, l'imposta di bollo, la questione deve ritenersi definitivamente chiarita in base alle disposizioni contenute nel D.M. 22 febbraio 2007, che ha quantificato in modo sistematico l'impista di bollo dovuta in relazione alle diverse fattispecie normative, compresi gli atti di cessione di quote sociali.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


10. La soppressione della tassa sui contratti di borsa

L'art. 37 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (C.D. "Decreto milleproroghe"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 – In vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – sancisce, al comma 1, la soppressione della tassa sui contratti di borsa, prevedendo, di conseguenza:
• al comma 2, la modifica della Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e
• al comma 3, la modifica della Tabella - Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo.

Al comma 4 vengono, di conseguenza, abrogati:
- il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278,
- il D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, e
- l’articolo 34, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Il testo del decreto-legge viene riportato nell'Appendice Normativa.


11. Versamento dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale

Il D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nell’inserire l’art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale) al D.P.R. n. 642/1972, ha introdotto l’obbligo di versamento a titolo di acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Entro il 30 novembre di ogni anno, Banche, Poste italiane e gli altri enti e società finanziarie, sono tenute al pagamento di un acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di una somma pari al 70% dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15.

Con il disposto di cui all’art. 82, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in vigore dal 25 giugno 2008), successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, questa aliquota sale:
• al 75% per l’anno 2008,
• all’85% per il 2009 e
• al 95% per gli anni successivi
.


12. IVA e bollo, alternativa perfetta. Se c’è l’una, esenzione dell’altro

Le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate a Iva sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. A confermarlo, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 73/E del 23 marzo 2009, il cui testo viene riportato nell'Appendice Normativa - Circolari, Risoluzioni e Istanze di interpello.
Tale indirizzo, pienamente in linea con la consolidata posizione espressa precedentemente in materia dall'Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 292337 del 15 ottobre 1983 e nella Circolare n. 1 del 2 gennaio 1984, trova il suo fondamento nel principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo.
In base all'articolo 6 della Tabella del D.P.R. n. 642/1972 e all'articolo 7, comma V, della Legge n. 405/1990, le fatture, ricevute, quietanze, note, i documenti di accreditamento e addebitamento di somme relative a operazioni soggette a IVA sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.
Come ribadito dalla Risoluzione in commento, per fruire dell'esenzione, i documenti su citati devono necessariamente recare l'indicazione dell'importo dell'IVA.
Nel caso in cui nel documento l'imposta non sia evidenziata, è indispensabile apporre una dicitura atta a confermare che l'emissione del documento riguarda il pagamento di corrispettivi assoggettati a IVA.
Esenti da bollo sono anche le fatture emesse riguardanti operazioni non imponibili per cessioni all'esportazione di merci (dirette e triangolari) od operazioni intracomunitarie, nonché le fatture emesse nei confronti di acquirenti/committenti soggetti passivi IVA in applicazione del meccanismo del reverse charge.

È invece soggetto all'imposta di bollo di 1,81 euro fin dall'origine ciascun esemplare di fatture, cartacee ed elettroniche, nonché i documenti aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro emessi per le seguenti operazioni:
• operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972,
• operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972,
• operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale,
• operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette
.
Per i casi sopraelencati l'imposta viene assolta mediante applicazione di contrassegno sul documento emesso oppure in maniera virtuale, qualora sussista autorizzazione rilasciata dalla Direzione regionale delle Entrate.
Nel caso in cui nella fattura vengano evidenziati sia importi assoggettati a IVA sia importi non assoggettati, con l'importo non assoggettato di ammontare superiore a 77,47 euro, come indicato nella Circolare ministeriale 1/301333 del 1984 e nella 98/2001, il bollo è dovuto.
Non va dimenticato che, se per qualsiasi ragione (smarrimento, mancata ricezione del documento, ecc.) il soggetto che ha emesso il documento originale rilascia una "copia conforme" della fattura, si applica, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, lo stesso trattamento fiscale riservato al documento originale.
Pertanto, ad esempio, una copia di fattura per operazione esente da IVA di importo superiore a 77,47 euro deve essere assoggettata a bollo.
(Fonte: Eleonora Mennella - FiscoOggi).


13. Foglietti bollati per cambiali con importi espressi in lire

A decorrere dal 7 dicembre 2009, i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore e' espresso in lire, in lire-euro e in euro saranno fuori corso.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 e il cui testo viene riportato nell'Appendice normativa.

Le procedure di distruzione dei predetti valori bollati, non ancora distribuiti ai rivenditori secondari, possono essere avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate - Marche e foglietti per cambiali - Fuori corso dal 7 dicembre 2009

L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 21 luglio 2009, invita le Amministrazioni, gli enti e i privati a smaltire le scorte di marche e foglietti di carta bollata per cambiali e ad utilizzarli entro il prossimo 6 dicembre in quanto, dal giorno successivo, tali valori non potranno più essere utilizzati né rimborsati, e lasceranno definitivamente il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai.
Nel Comunicato stampa viene inoltre precisato che "sono invece già partite le operazioni di distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori. Si completa così il processo di semplificazione avviato dall’Amministrazione finanziaria, che ha visto l’istituzione di un nuovo foglietto senza l’indicazione dell’imposta assolta al posto dei 51 diversi tagli di foglietti bollati per cambiali (Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 novembre 2006) e, a partire dal 1° gennaio 2007, l’uscita di scena dei valori bollati per il pagamento dell’imposta di bollo, stabilita con la Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006). ".


14. 15 GENNAIO 2015 - In arrivo una nuova veste grafica dei contrassegni

Con provvedimento direttoriale 12 gennaio 2015, n. 2556, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 15 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova veste grafica per i contrassegni per la riscossione dell’imposta di bollo, del contributo unificato e del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto.
In particolare, il provvedimento modifica le caratteristiche delle etichette per la stampa dei contrassegni, per introdurvi ulteriori elementi di sicurezza.
Le etichette, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno la stessa forma e dimensione (55 x 40 mm) di quelle emesse fin ora; cambia, invece, il colore del fondo che diventa celeste al posto dell’attuale verde, per via dei nuovi inchiostri dotati di maggiori caratteristiche di sicurezza che ne ostacolano l’alterazione e la falsificazione.
Le etichette con la vecchia grafica potranno essere utilizzate dai tabaccai per emettere i contrassegni fino all’esaurimento delle scorte.
Restano invariate, infine, le modalità d’uso dei contrassegni e le caratteristiche del sistema informatico per di emissione, definite dal precedente provvedimento del 5 maggio 2005.

. Se vuoi scaricare il testo del provvedimento n. 2556/2015, clicca QUI.


15. 28 APRILE 2015 - IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI – Scomputabile l’acconto pagato con il modello F23

L'acconto sull'imposta di bollo assolta sui documenti informatici per il 2014, versato con il modello F23 sulla base delle regole previgenti rispetto all'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014, può essere scomputato dal versamento a saldo da effettuare in unica soluzione, con F24 telematico, entro il 30 aprile 2015.
A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015.
Il D.M. 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”, ha modificato le regole di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
In particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto prevede che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta esclusivamente mediante versamento con F24 online (art. 17, D.Lgs. 241/1997), utilizzando il codice tributo “2501”.
Per quanto riguarda i termini di versamento, l'art. 6, comma 2 prevede che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
In applicazione delle disposizioni introdotte con il D.M. 17 giugno 2014, si ritiene, quindi, che il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno 2014 deve essere effettuato entro il 30 aprile 2015.
L’imposta sui libri e sui registri, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Inoltre, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, inoltre, devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 43/E/2015, fa rilevare che il D.M. 17 giugno 2014 non contiene una specifica disciplina transitoria per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già versato l’acconto, secondo le previsioni dettate dal D.M. 23 gennaio 2004, dell’imposta di bollo per i documenti informatici relativi all’anno 2014, con utilizzo del vecchio modello F23.
In mancanza di specifiche previsioni e al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, la risoluzione chiarisce, pertanto, che i versamenti effettuati in acconto con il modello F23 nel mese di gennaio 2014 per i documenti informatici formati nel medesimo anno in applicazione delle previsioni contenute nel previgente D.M. 23 gennaio 2004, possono essere scomputati dall’imposta di bollo da versare entro il 30 aprile 2015.
Inoltre, la risoluzione evidenzia che, nel caso in cui l’importo versato a titolo di acconto dovesse superare quanto dovuto a saldo, la differenza può essere chiesta a rimborso.
L’interpretazione fornita nella risoluzione è coerente con il principio già affermato nella recente circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, con riferimento al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale. In tale sede, è stato, infatti chiarito che “il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un’interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24”.
Il testo della risoluzione n. 43/E/2015 viene riportata nei Riferimenti normativi.


16. IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RICEVUTE NOTE E SIMILI – Una sintesi degli adempimenti

Come effettuare il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture (elettroniche e cartacee) e per i documenti fiscalmente rilevanti?

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:
1. con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio,
2. in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

1. Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?

Scontano l’imposta di bollo parti a 2,00 euro, su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a euro 77,47.

2. Come assolvere l’imposta di bollo su fatture cartacee e ricevute, note, conti e simili documenti?

2.1. Marca da bollo cartacea – contrassegno telematico
Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (cioè chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972. Il contrassegno telematico (o “marca da bollo”) si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento.
La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo.
Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.
Con l’introduzione del contrassegno telematico adesivo (predatato e impossibile da rimuovere senza danneggiarlo) non è più necessario annullare la marca da bollo con un timbro o sigla come avveniva per le vecchie marche da bollo.

2.2. Imposta di bollo su fatture o documenti cartacei assolta in modo virtuale
Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza.

3. Come assolvere l’imposta di bollo su fatture in PDF inviate via mail

La semplice fattura in PDF, anche se elaborata tramite computer ed inviata via mail, quindi non conservata sostitutivamente, non possiede i requisiti stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 per essere considerato un documento informatico rilevante ai fini fiscali, pertanto essa va assimilata ad un documento cartaceo. Devono essere pertanto seguite le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modalità:
• tradizionale con contrassegno telematico cartaceo,
• virtuale con autorizzazione preventiva.

Operativamente chi emette il documento soggetto ad imposta di bollo e lo trasmette elettronicamente, deve provvedere a:
• indicare sulla copia inviata elettronicamente la dicitura “imposta di bollo – numero identificativo” (riportare il medesimo numero della marca da bollo che si andrà ad apporre sul proprio originale) oppure, in modo più esteso “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero identificativo ….” ;
• stampare il proprio originale,
• apporre il contrassegno – marca da bollo cartacea sul proprio originale,
• conservare in cartaceo l’originale.

4, Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini fiscali

L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari.
Ma cosa si intende per documenti informatici rilevanti ai fini tributari?
Gli articoli 2 e 3 del predetto decreto stabiliscono che, per documento informatico rilevante ai fini tributari, si intende il documento:
- che ha caratteristiche di: immodificabilità, integrità, autenticità, leggibilità,
- che utilizza i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai decreti attuativi, oppure utilizza i formati scelti dal responsabile della conservazione (che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione), quali ad esempio: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, OpenOffice XML, Open Document Format, XML, TXT, EML, atti a garantire al documento informatico integrità, possibilità di accesso e leggibilità nel tempo,
- che viene conservato in modo tale che:
• sia a norma di legge ai fini della corretta tenuta della contabilità,
• siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione dagli archivi informatici almeno delle anagrafiche e delle informazioni obbligatorie da riportare sui documenti (es. elementi obbligatori della fattura stabiliti dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972),
• il processo di conservazione termini con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) sul pacchetto di archiviazione,
• il processo di conservazione sia chiuso entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi
.

Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
Si ribadisce che, se il documento non ha le caratteristiche appena esposte e non viene conservato a norma di legge, non può essere considerato documento informatico rilevante ai fini tributari, bensì sarà assimilato ad un documento cartaceo, con la conseguenza di non poter assolvere l’imposta di bollo come riportato nel paragrafo qui di seguito.

5. Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, anche con eventuale compensazione di crediti, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo, o 29 aprile per anni bisestili come il 2016).
Il versamento si effettua con il codice tributo 2501 approvato dalla Circolare 106/E del 2014.
Sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo va riportata l’annotazione “imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” o in modo più completo “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014”.
Per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) informatici, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.


17. DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - COPIE DI ASSEGNI IN FORMA ELETTRONICA - Esenti dall’imposta di bollo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. Il comma 996 ha disposto la sostituzione della Nota 1, all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che ora recita testualmente:
«1. Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. L’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all’articolo 15 del regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».
Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le copie degli assegni in forma elettronica e la relativa documentazione sono esenti dall’imposta di bollo.
Vogliamo brevemente ricordare che con il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. “Decreto Sviluppo”), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, sono state apportate significative modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. “Legge Assegni”), nella parte che disciplina la presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari.
In sostanza, la Legge n. 1736/1933 ora prevede che:
- l’assegno bancario e l’assegno circolare possono essere presentati al pagamento sia in forma cartacea che elettronica (artt. 31, comma 3 e 86, comma 1, ultimo periodo);
- il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica (art. 61, comma 3);
- le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale (art. 66, comma 2).

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Banca d’Italia spettava, rispettivamente, il compito di disciplinare le modalità attuative delle norme di rango primario e di adottare le regole tecniche volte a completare il quadro normativo di riferimento. Sono stati quindi adottati il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2014, n. 205 (“Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”) ed il Regolamento Banca d’Italia del 22 marzo 2016.
L’art. 2, comma 2, del D.M. n. 205/2014 stabilisce che “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o l’emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l’immagine dell’assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d’Italia”.
Il “cuore” del nuovo regime consiste, dunque:
1) nella generazione dell’immagine dell’assegno, poiché è questa che sarà presentata al pagamento (o, se del caso, oggetto di protesto o constatazione equivalente) in sostituzione del titolo cartaceo;
2) nell’apposizione della firma digitale da parte della banca negoziatrice. Il processo di dematerializzazione coinvolge non solo la fase di presentazione al pagamento degli assegni, ma anche quella - eventuale - di protesto o constatazione equivalente.
Il Decreto n. 205/2014, all’art. 4, stabilisce infatti che:
- in caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica (comma 1);
- il pubblico ufficiale o la Banca d’Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e delle informazioni ricevute in via telematica (comma 2).

Nessuno dei due provvedimenti conteneva disposizioni in merito all’imposta di bollo da applicare o meno sulle copie dichiarate conformi degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento.
La stessa nota 1 riferita all’art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima stabilisce che “Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale”.
A questa regola generale fa ora eccezione, e quindi l’imposta non è dovuta: nel caso di copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento (art. 4, comma 3, del D.M. n. 205 del 3 ottobre 2014; art. 15, regolamento Banca d’Italia del 22 marzo 2016).

. Se vuoi approfondirei ciontenuti e scaricare il testo della L. n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

APPROFONDIMENTI

. Claudio Venturi - L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO - Dalla marca al bollo digitale (FISCO e TASSE - Maggioli Editore - 2019).

N.B. L'e-Book, che viene costantemente aggiornato, contiene anche l' ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO (Tabella – Allegato B, D.P.R. n. 642/1972 e altre leggi speciali che prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo).

. Tasse sulle concessioni governative e imposta di bollo. Due decreti a confronto .


ATTIVITA' NOTARILE E IMPOSTA DI BOLLO - Studio del Consiglio Nazionale del Notariato

La disciplina dell’imposta di bollo dettata dal D.P.R. n. 642/1972, già rivoluzionata dalla ampia forfetizzazione del tributo attuata con il D.M. 22 febbraio 2007, riguardante gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche” (ovvero con l’utilizzo del Modello Unico informatico) è stata fortemente modificata a partire dal 1° gennaio 2014 per effetto dell’art. 10, D.Lgs. n. 23/2011, a sua volta modificato in parte dall’art. 26, D.L. n. 104/2013.
In particolare, a seguito delle novità introdotte, le regole sull’applicazione dell’imposta di bollo rimangono immutate per tutti gli atti diversi da quelli assoggettati ad imposta di registro proporzionale, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986; mentre vengono meno, a causa dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall'art. 10, comma 3, per tutti gli atti disciplinati dal nuovo art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
E’ questo uno dei temi affrontati dal Notariato nello Studio n. 854-2014/T (Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 30 ottobre 2014; Approvato dal CNN nella seduta del 9 gennaio 2015), avente ad oggetto il vigente rapporto tra l’attività notarile e l’imposta di bollo.

Nella prima parte del documento, viene descritta la disciplina generale dell’imposta (oggetto, modalità di pagamento, soggetti obbligati, uffici competenti per la riscossione), mentre la seconda parte passa in rassegna le singole voci di tariffa e dei singoli atti notarili assoggettati al tributo.
Nel dettaglio, formano oggetto di approfondimento l’assolvimento del tributo con riferimento a:
- atti relativi ai diritti sugli immobili;
- atti non immobiliari (procure e simili, cessione di quote sociali);
- formalità commerciali;
- atti della proprietà industriale;
- scritture private non autenticate;
- ricorsi e note di trascrizione;
- cambiali
.

Per quanto concerne i documenti informatici, il Notariato richiama, inoltre, i contenuti del D.M. 17 giugno 2014, che ha ridefinito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali ad essi relativi, disponendo che l’imposta di bollo debba essere corrisposta mediante F24, esclusivamente per via telematica, per tutti i titoli emessi ed utilizzati durante l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, senza necessità di comunicazioni preventive e consuntive.

Sommario: 1. L’imposta di bollo; 2. Oggetto dell’imposta; 3. Modo di pagamento; 4. Soggetti obbligati al pagamento. Uffici competenti per la riscossione; 5. Criteri di applicazione dell’imposta; 5.1. Bollo sin dall’origine; 5.2. Bollo in caso d’uso; 5.3. Allegati; 5.4. Atti relativi e atti inerenti; 6. Obblighi a carico di organi pubblici e pubblici ufficiali; 7. Le regole di applicazione del tributo agli atti scritti; 7.1. Il trattamento dell'originale; 7.2. Le regole di corresponsione del tributo in caso di registrazione con modello Unico; 8. Gli atti dei pubblici ufficiali indicati nella tariffa; 8.1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili; 8.1.1. Art. 1 comma 1-bis, n. 1); 8.1.2. Art. 1 comma 1-bis, n. 2); 8.1.3. Art. 1 comma 1-bis, n. 3); 8.1.4. Art. 1 comma 1-bis n. 4); 8.1.5. Art. 1 comma 1-bis n. 5). Atti dei territori del libro fondiario; 8.1.6. Art. 1 comma 1-bis n. 6). Segue: atti dei territori del libro fondiario; 8.2. Atti non immobiliari; 8.2.1. Art. 1 comma 1-bis.1, n. 1). Atti delle società ed altri enti; 8.2.2. Art. 1 comma 1-bis.1, n. 2). Procure e simili; 8.2.3. Art. 1 comma 1-bis.1, n. 3). Cessione di quote sociali; 9. Art. 1 comma 1-ter. Formalità commerciali; 10. Art. 1 comma 1-quater. Proprietà industriale; 11. Scritture private non autenticate. Art. 2; 12. Art. 3. Ricorsi. Note di trascrizione; 12.1. Art. 3 comma 1 e comma 2; 12.2. Art. 3 comma 2-ter. Altre formalità immobiliari; 13. Art. 6. Cambiali; 14. Gli atti indicati nella Tabella.

. Se vuoi scaricare il testo dello Studio n. 854-2014/T, clicca QUI.


IMPOSTA DI BOLLO E ATTIVITÀ NEGOZIALE - AGGIORNAMENTO - ANNO 2018

Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 88-2018/T (Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15/06/2018) sull’imposta di bollo riceve aggiornamenti conseguenti a modifiche normative (introduzione o ripristino di trattamenti tributari) ed a nuovi orientamenti interpretativi. In esso, oltre alle tematiche già trattate nel precedente studio, compaiono riferimenti e commenti relativi alle esenzioni dall’imposta collegate al regime della "proprietà contadina" (esteso a taluni familiari ed a proprietari di masi chiusi) ed al ripristino di quello previsto per i trasferimenti nei territori montani, all' abrogazione di trattamenti per le organizzazioni di volontariato ed all'introduzione di nuove esenzioni per il Terzo settore, alle esenzioni per atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario, all' estensione del regime dell'imposta sostitutiva alle cessioni di credito in favore di soggetti diversi dalle banche.
L’aggiornamento comprende, poi, approfondimenti e nuovi orientamenti in tema di allegati, copie conformi, copie complesse, atti e formalità collegati al fenomeno successorio mortis causa (pubblicazione di testamenti ed accettazioni di eredità), costituzione e modificazioni di cooperative, comunicazione al Registro Imprese della presenza di socio unico, atti propri di enti diversi dalle società, autenticazioni in tempi diversi.

Sommario: 1. L’imposta di bollo; 2. Oggetto dell’imposta; 3. Modo di pagamento; 4. Soggetti obbligati al pagamento. Uffici competenti per la riscossione; 5. Criteri di applicazione dell’imposta; 5.1. Bollo sin dall’origine; 5.2. Bollo in caso d’uso; 5.3. Allegati; 5.4. Atti relativi e atti inerenti; 6. Obblighi a carico di organi pubblici e pubblici ufficiali; 7. Le regole di applicazione del tributo agli atti scritti; 7.1. Il trattamento dell'originale; 7.2. Le regole di corresponsione del tributo in caso di registrazione con modello Unico; 8. Gli atti dei pubblici ufficiali indicati nella tariffa; 8.1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili; 8.1.1. Art. 1 comma 1-bis, n. 1); 8.1.2. Art. 1 comma 1-bis, n. 2); 8.1.3. Art. 1 comma 1-bis, n. 3); 8.1.4. Art. 1 comma 1-bis n. 4); 8.1.5. Art. 1 comma 1-bis n. 5). Atti dei territori del libro fondiario; 8.1.6. Art. 1 comma 1-bis n. 6). Segue: atti dei territori del libro fondiario; 8.2. Atti non immobiliari; 8.2.1. Art. 1 comma 1-bis.1, n. 1). Atti delle società ed altri enti; 8.2.2. Art. 1 comma 1-bis.1, n. 2). Procure e simili; 8.2.3. Art. 1 comma 1 bis.1, n. 3). Cessione di quote sociali; 9. Art. 1 comma 1-ter. Formalità commerciali; 10. Art. 1 comma 1-quater. Proprietà industriale; 11. Scritture private non autenticate. Art. 2; 12. Art. 3. Ricorsi. Note di trascrizione; 12.1. Art. 3 comma 1 e comma 2; 12.2. Art. 3 comma 2-ter. Altre formalità immobiliari; 13. Art. 6. Cambiali; 14. Gli atti indicati nella Tabella. 15. Violazioni. Sanzioni.

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RIFERIMENTI

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APPENDICE NORMATIVA
LEGGI, DECRETI E PROVVEDIMENTI

. Legge 26 gennaio 1961, n. 29: Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo. (Testo aggiornato al 1° Gennaio 2019).

. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo. (Testo aggiornato al 21 dicembre 2021, con le modifiche apportate dall'art. 5, comma 14-bis della L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021).

. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo. (Testo aggiornato al 1° settembre 2024, con le modifiche apportate dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87).

. ALLEGATO A - TARIFFA - PARTE PRIMA - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine. (Tariffa aggiornata in vigore dal 1° Gennaio 2018).
. ALLEGATO A - TARIFFA - PARTE SECONDA - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso. (Tariffa aggiornata in vigore dal 26 Giugno 2013).
. ALLEGATO B - TABELLA - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. (Tabella aggiornata a Gennaio 2019).

. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: Disciplina delle agevolazioni tributarie.

. D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955: Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo..

. Legge 29 dicembre 1990, n. 405: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991). Art. 7.

. D.M. 20 agosto 1992: Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

. D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237: Modifiche della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

. D.M. 17 maggio 2002, n. 127: Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonchè la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti. (In vigore dal 17 luglio 2002)

. D.M. 23 gennaio 2004: Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di suppporto. (Tale decreto è stato successivamente abrogato dall’art. 7 del D.M. 17 giugno 2014, a decorrere dal 28 giugno 2014).

. D.L. 12 luglio 2004, n. 168: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) - Art. 1-bis.

. L. 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Art. 1, comma 300 .

. D.L. 31 gennaio 2005, n. 7: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Art. 7. (Convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43).

. Agenzia delle Entrate - Provvedimento 5 maggio 2005: Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate. (In vigore dal 1° giugno 2005).

. D.M. 24 maggio 2005: Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

. Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 29 novembre 2006: Istituzione di un nuovo foglietto bollato per cambiali.

. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 22 febbraio 2007: Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.

. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 25 maggio 2007: Dichiarazione di fuori corso di valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro.

. Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31). Art. 37.

. D.M. 26 maggio 2009: Dichiarazione di fuori corso dei foglietti bollati per cambiali con l'indicazione dell'imposta assolta e delle marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro.

. D.M. 8 novembre 2011: Estensione delle modalita' di versamento tramite modello F.24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonche' ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

. D.M. 17 giugno 2014: Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005. Art. 6.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 28 dicembre 2018: Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 4 dicembre 2020: Modifiche alle modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.


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APPENDICE NORMATIVA
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - ISTANZE DI INTERPELLO

. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Circolare n. 22 del 5 giugno 1974: Bollo. Concessioni governative. Esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa del libro giornale e del libro degli inventari.

. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 290159 del 25 marzo 1981: Bollo. Domande e denunce di iscrizione alle Camere di Commercio.

. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 291228 del 13 luglio 1981: Bollo. Istanze prodotte da enti locali ad organi dello Stato.

. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 312660 del 18 aprile 1983: Bollo. Trattamento tributario applicabile alla tessera di riconoscimento personale rilasciata agli iscritti nei ruoli tenuti dalle camere di commercio.

. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 291725 del 26 luglio 1986: Bollo. Concessioni governative. Trattamento fiscale dei libri, repertori e registri di carattere contabile o commerciale.

. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 290908 del 23 novembre 1987: Bollo. Trattamento fiscale applicabile ad alcuni atti e documenti concernenti l'attività delle U.S.L.

. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 27/E del 1° febbraio 1995: Applicazione delle Tasse sulle concessioni govermative e imposta di bollo sui registri rilasciati alle navi.

. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 68/E del 9 marzo 1995: Tasse sulle concessioni governative e imposta di bollo - Registro degli infortuni sul lavoro - Quesito.

. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 19/E del 20 gennaio 1996: Imposta di bollo - Registri di carico e scarico in materia di prevenzione e repressione delle frodi.

. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 159/E del 22 luglio 1996: Imposta di bollo - Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Quesito.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2000: IRPEG - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - Quesito relativo alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 180/E del 24 novembre 2000: Imposta di bollo - Quesito domanda di ammissione al passivo fallimentare.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 68 del 16 maggio 2001: Imposta di bollo - Richiesta di copie di atti amministrativi.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 98/E del 13 luglio 2001: Imposta di bollo - Fatture contenenti corrispettivi relativi a più operazioni.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 101/E del 3 luglio 2001: Imposta di bollo. Istanze presentate dai produttori agricoli alla Pubblica Amministrazione.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 109/E del 5 luglio 2001: Imposta di bollo - Denuncia di inizio attività.
(La Risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle denunce di inizio attività, che non integrano alcun provvedimento amministrativo ma costituiscono semplici comunicazioni)


. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 100 del 5 dicembre 2001: Autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale per gli atti depositati e rilasciati dalle Camere di Commercio.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 34/E del 1° febbraio 2002: Imposta di bollo sugli atti difensivi prodotti dalla Provincia innanzi alle Commissioni tributarie. Esenzione.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 49/E del 19 febbraio 2002: Imposta di bollo su atti difensivi e di costituzione innanzi alle Commissiomni Tributarie - Richiesta parere.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 21/E del 27 febbraio 2002: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 85/E del 12 marzo 2002: Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 97/E del 19 febbraio 2002: Imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti di appalto - Ministero della difesa - Direzione Generale del Demanio e della Difesa.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 64/E del 1 agosto 2002: Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 67/E del 7 agosto 2002: Imposta di bollo su domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 3, comma 13 - D.M. 17 maggio 2002, n. 127.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 70/E del 14 agosto 2002: Imposta di bollo sugli atti giudiziari - Contributo unificato istituito dall'art. 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal D.L. 11 marzo 2002, n. 28 , convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia , approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2003: Istanza di Interpello - Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei registri contabili.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29/E del 11 febbraio 2003: Esposti all'autorità di Pubblica Sicurezza - Imposta di bollo.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 71/E del 25 marzo 2003: Imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti di appalto - Ministero della difesa.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 122/E del 3 giugno 2003: Istanza di interpello - Contratti di trasferimento titoli conclusi tra società di intermediazione e non residenti - Tassa sui contratti di borsa - Esenzione.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 171/E del 8 agosto 2003: Istanza di interpello - Imposta di bollo nelle copie autentiche dei contratti di cessione di partecipazioni sociali.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 197/E del 20 ottobre 2003: Istanza di interpello - L’imposta di bollo per le domande di iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di trasferimento di quote societarie e per gli atti che le accompagnano.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 5/E del 23 gennaio 2004: Imposta di bollo - Registro di carico e scarico dei veicoli dismessi dalla circolazione previsto dall'art. 46 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

. Interpello 954-425/2004 – Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura ….. - Imposta di bollo sulle quietanze o fatture per diritti di segreteria, corrispettivo per l'utilizzo del servizio informatico, diritto annuale.
N.B. Questo Interpello è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 135/E del 26 settembre 2005.


. Agenzia delle Dogane - Circolare n. 37/D del 7 luglio 2004: Disposizioni relative agli oneri e riscossione delle spese relative al rilascio di duplicati e certificazioni di documenti doganali.

. Interpello n. 954 - 581/04 Prot. n. 2004/185694, Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Cooperative - Imposta di bollo su atti costitutivi e modificativi da iscrivere al Registro delle imprese.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 29/E del 1 giugno 2005: Imposta di bollo su atti e documenti delle Università.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 70/E del 1 giugno 2005: Istanza di Interpello n. ... - Certificati CITES - Imposta di bollo.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 79/E del 17 giugno 2005: Istanza d'interpello. Imposta di bollo su domande di iscrizione all'Albo delle società cooperative.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 135/E del 26 settembre 2005 - Istanza di Interpello - Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Imposta di bollo su quietanze e fatture rilasciate per le somme riscosse in relazione alle richieste formulate per via telematica.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 159/E del 11 novembre 2005 - Trattamento tributario della bollatura e vidimazione dei Registri di carico e scarico rifiuti.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - Risposta a Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Torino il 9 ottobre 2005, Prot. 901-40415 - Imposta di bollo - Iscrizione, modifica e cancellazione inviate all'Albo delle imprese artigiane con modalità telematica.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risposta a Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Firenze il 21 giugno 2004 - Imposta di bollo - Rimborso a utenti di eccedenze di imposta corrisposta in modo virtuale - Art. 15, D.P.R. n. 642/1972.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 11/E del 3 aprile 2006: Imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative - Modifiche: D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 300; D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Reginale dell'Emilia Romagna - Risoluzione del 20 gennaio 2006, Prot. 909-2854/2006 - Risposta a Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Ferrara il 17 novembre 2005 - Imposta di bollo - Interpretazione art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 331 del 1993 - Domande di iscrizione e di deposito presentate dalle società cooperative per via telematica o su supporto informatico.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Risposta a Interpello proposto dall'Unioncamere Emilia Romagna il 18 gennaio 2006, Prot. 51 - Imposta di bollo - Iscrizione, modifica e cancellazione inviate all'Albo delle imprese artigiane con modalità telematica.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Cointenzioso - Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006: Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007: Istanza di interpello - Istanze di rimborso di diritti camerali non dovuti erroneamente versati - Imposta di bollo.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 12/E del 26 gennaio 2007: Istanza di interpello - Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Domande per il rilascio delle carte tachigrafe.

. Agenzia delle Entrate - Interpello del 2 febbraio 2007, Prot. 7550: Istanza di interpello - Camera di Commercio di Milano - Imposta di bollo - Atti e denunce di società cooperative edilizie e di abitazione inviate al Registro delle imprese.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 199/E del 2 agosto 2007: Istanza di Interpello - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Imposta di bollo - Attestazione apposta dal funzionario sul libretto di tirocinio personale.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 279/E del 4 ottobre 2007: Istanza di interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell’Interno – Trattamento ai fini dell’imposta di bollo dell’attestato di iscrizione anagrafica e dell’attestato di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini comunitari ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea - Istanza presentata il 01/06/2007 – D.Lgs. n. 30 del 2007.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007: Istanza di interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - Imposta di bollo. Art. 1, comma 1-bis della Tariffa. - Tasse sulle concessioni governative. Applicabilità della tassa di cui all'art. 22 della Tariffa per le attività di facchinaggio, autoriparazione, impiantistica e imprese di pulizia. - Imposta di registro. Obbligo di registrazione prima della presentazione al Registro delle imprese del bilancio di esercizio e del bilancio finale di liquidazione contenenti una distribuzione di utili e del bilancio finale di liquidazione dal quale risulti un credito IVA.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 358/E del 10 dicembre 2007: Istanza di interpello - Automobile Club d’Italia di ... - Imposta di bollo assolta successivamente all’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di vendita.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Provvedimento del 20 dicembre 2007: esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo degli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane sempreché tra loro scambiati ai sensi dell’art. 16 della Tabella – Allegato B al D.P.R. 642/1972.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 75/E del 28 dicembre 2007: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate – Imposta di registro e imposta di bollo.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008: Istanza di Interpello - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Imposta di bollo - Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 135/E del 7 aprile 2008: Istanza di interpello 2008 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo – Istanze di rateazione presentate ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973.


Le richieste di concessione dei contributi regionali previsti a favore di soggetti in condizioni di disagio previdenziale per la promozione dello sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva non godono dell’esenzione dall’imposta di bollo.
Le domande per ottenere il beneficio sono, pertanto, soggette all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 193/E del 12 maggio 2008, che si riporta di seguito.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 193/E del 12 maggio 2008: Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. REGIONE VENETO – imposta di bollo sulle domande per ottenere contributi regionali.


L'imposta di bollo assolta in sede di registrazione degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai e da altri pubblici ufficiali mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ricomprende anche quella dovuta per tutti gli allegati esterni all'atto principale, quando per gli stessi l'assolvimento del tributo non sia dovuto sin dall'origine.
Al contrario, altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che, per loro natura, siano soggetti all'imposta fin dall'origine, ancorché allegati all'atto principale, devono assolvere l'imposta di bollo autonomamente secondo le indicazioni della tariffa.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 194/E del 16 maggio 2008, che si riporta di seguito.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 194/E del 16 maggio 2008: Imposta di bollo – Art. 1, comma 1-bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Allegati agli atti da registrare con procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione del 5 giugno 2008, n. 225/E: Trasferimento Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Cessione di quote sociali - Art. 11 Tariffa del DPR n. 131 del 1986 - Imposta di registro.


Secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24, nella Regione Piemonte il titolo che legittima la raccolta dei funghi epigei spontanei si perfeziona con il solo versamento della somma prevista, senza il rilascio di alcun provvedimento Tale ricevuta di versamento costituisce “denuncia di inizio attività” in forza dell'indicazione nella causale di versamento dei dati anagrafici e della residenza del raccoglitore.
E’ stato chiesto se sulla ricevuta di versamento, che sostituisce l’autorizzazione alla raccolta funghi e contestualmente costituisce “denuncia di inizio attività”, debba essere applicata l’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione che si riporta di seguito, ritiene che l'autorizzazione per la raccolta dei funghi sconta l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 14,62 euro in quanto, in mancanza della stessa, non potrebbe essere svolta l'attività di raccolta.
Non rileva, in merito, la circostanza che il versamento svolga anche una funzione di denuncia inizio attività, in quanto la natura autorizzatoria deve ritenersi assorbente riguardo a quella di inizio attività.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 240/E del 12 giugno 2008: Interpello ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 212 del 2000 – Autorizzazione alla raccolta funghi epigei spontanei – Assoggettabilità imposta di bollo articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.


La fotocopia del certificato camerale, non dichiarata conforme all'originale, prodotta al momento della trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà di un veicolo, non soggiace ad imposta di bollo.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 388/E del 20 ottobre 2008: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Inapplicabilità dell’imposta di bollo a fotocopia del certificato camerale, non dichiarata conforme all’originale - articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.


Sulle autenticazioni delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli l'imposta di bollo non può essere assolta in modo virtuale.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 418/E del 3 novembre 2008: Interpello ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 212 del 2000 – Attestazione dell’avvenuta autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli. Assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.


Spetta all'Agenzia delle Entrate sanzionare le irregolarità in materia di imposta di bollo, o provvedere alla definizione agevolata.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 419/E del 3 novembre 2008: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Automobile Club d’Italia – Imposta di bollo regolarizzazione dell’ autentica della sottoscrizione degli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati sui quali sono stati apposti contrassegni telematici in data successiva a quella della sottoscrizione stessa.


La relazione del consulente tecnico di parte è soggetta al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, ma non all'imposta di bollo.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 436/E del 12 novembre 2008: Istanza di interpello – Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia – Non applicabilità dell’imposta di bollo.


Il cliente che riceve una fattura o una ricevuta, è legittimato a portare in detrazione le spese relative all’imposta bollo solo se effettua egli stesso il pagamento del tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo fra le parti. In quest’ultimo caso, infatti, è consentito addebitare al cliente, in aggiunta al compenso professionale, l’importo del bollo.
Al di fuori di queste due ipotesi la detrazione non è ammissibile.
E’ questo il contenuto della Risoluzione n. 444/E del 18 novembre 2008, con cui l’Agenzia chiarisce il corretto trattamento tributario relativo al bollo da applicare sulle fatture di visite mediche.
L’obbligo di apporre sulle fatture le marche da bollo, sostituite dal 1° settembre 2007 dal contrassegno telematico, è a carico del soggetto che predispone il documento.
Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, se viene consegnata una ricevuta non in regola con il bollo, il cliente è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta che deve corrispondere entro quindici giorni dalla data del ricevimento della fattura, presentandola all’ufficio locale delle Entrate, al fine di essere esentato da qualsiasi responsabilità.
Il professionista che ha emesso l’atto irregolare, invece, sarà passibile di sanzione.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 444/E del 18 novembre 2008: Istanza Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche.


In virtù del principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di bollo, le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 73/E del 23 marzo 2009: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo – Quietanze apposte su ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.


Gli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia, gli elaborati grafici progettuali ed i piani di sicurezza non rientrano nella previsione dell’articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non muta neppure quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia.
Essi, pertanto, non devono essere assoggettati all’imposta di bollo sin dall’origine ma solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 28 della Tariffa Parte Seconda, e sioè quando gli stessi vengono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 74/E del 23 marzo 2009: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –Applicabilità dell’imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia.


L’istanza di rimborso di un "tributo" locale indebitamente trattenuto è esente da bollo; del pari, non va assoggettata all’imposta di bollo anche la quietanza emessa all’atto del rimborso.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 95/E del 3 aprile 2009: Tributi locali - imposta di bollo sulla quietanza emessa all’atto di restituzione di somme indebitamente trattenute.


Tenuto conto della natura di corrispettivo (e non tributaria) dei canoni dovuti per il servizio di depurazione delle acque si deve ritenere che l’istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato non rientri nella previsione esentativa dell'articolo 5, comma 5, della Tabella annessa al DPR n. 642/1972 e, pertanto, la stessa, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa annessa al DPR n. 642/1972, é soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 98/E del 7 aprile 2009: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Comune di … - Tariffa servizi depurazione acque - Istanza di rimborso - Articolo 3 della tariffa allegata DPR 26 ottobre 1972, n. 642.


L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 116/E del 29 aprile 2009, ritiene che l’acquisto di un terreno agricolo avvenuto per effetto del decreto di trasferimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di asta senza incanto, possa usufruire delle agevolazioni in materia di PPC (piccola proprieta' contadina) ed essere:
• assoggettato alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
• esentato dall'imposta di bollo
.

. AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Risoluzione n. 116/E del 29 aprile 2009: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acquisto di un terreno agricolo per effetto del decreto di trasferimento emesso dall’Autorità Giudiziaria – Agevolazioni tributarie in materia di piccola proprietà contadina.


L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 181/E del 10 luglio 2009, ritiene che i certificati di residenza rilasciati ai cittadini comunitari (rumeni nel caso del presente interpello) al fine consentire loro l’esercizio del diritto di voto nel paese di origine, sono rilasciati in esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 1, della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.

. AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Risoluzione n. 181/E del 10 luglio 2009: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Imposta di bollo su certificati di residenza rilasciati a cittadini romeni a fini elettorali.


Il rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari di un cittadino dell'Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, sconta l'imposta di bollo. La questione è stata chiarita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009: Istanza di interpello – Imposta di bollo - rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell’unione non aventi la cittadinanza in uno stato membro - Richiesta parere.


E' esente da bollo la documentazione presentata dal contribuente per attestare la sua residenza in Italia al fine di ottenere l’applicazione della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. A nessuna delle tre copie di cui è composto il modello 5000-IT, pertanto, deve essere apposto il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.
La questione è stata chiarita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 271/E del 17 5 novembre 2009.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 271/E del 5 novembre 2009: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – Documentazione per l’applicazione della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 24/E del 29 marzo 2010: Istanza di interpello – articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità telematica dalle imprese artigiane.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 25/E del 29 marzo 2010: Istanza di interpello – Imposta di bollo – Certificati da allegare alla dichiarazione di successione - Quesito.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 13/E del 9 febbraio 2011: Consulenza giuridica – Applicazione dell’imposta di bollo alle procure speciali di cui all’art. 63 del DPR 600 del 1973 e all’articolo 7, comma 1-bis, del D.LGS. n. 218 del 1997.


L'istanza di rateazione delle somme non superiori a 2.000,00 euro, dovute a seguito delle attività di controlli automatizzate (articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), è esente dall'imposta di bollo.
Lo sostiene l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55/E del 9 maggio 2011, chiarendo anche il corretto trattamento fiscale da applicare alle richieste di dilazione, in un numero massimo di sei rate trimestrali, presentate dai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (articolo 3-bis, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997).

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 5/E del 9 maggio 2011: Trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di rateazione di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.


Il Ministero dell'Interno ha ritenuto di interpellare I'Agenzia delle Entrate sul problema sollevato da numerosi Comuni circa l'esenzione o meno dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), delle certificazioni anagrafiche rilasciate a Poste Italiane Spa nell'espletamento del servizio di notifica delle cartelle esattoriali, affidatole da Equitalia.
Con la Circolare n. 23 del 6 settembre 2001, il Ministero dell'Interno ha riportato il parere dell'Agenzia delle Entrate, emesso il 22 luglio 2011, nel quale la stessa Agenzia ha espresso l'avviso che nel caso prospettato debba trovare applicazione l'esenzione dell'imposta di bollo disposta dalla normativa citata.
Il primo comma dell'art. 18 del D. Lgs. n. 112/1999 - successicamente modificato dall'art. 3, comma 36, lett. a), n. 1), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 - stabilisce, infatti, testualmente che:
!1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni".

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Circolare n. 23 del 6 settembre 2011: Rilascio di certificazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 112/1999. Pagamento dell'imposta di bollo.


SCIA E IMPOSTA DI BOLLO
Non è soggetta a imposta di bollo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sempreché in esito alla presentazione della stessa non sia previsto, da parte dell’amministrazione ricevente, il rilascio di provvedimenti o certificazioni.
Deve invece ritenersi assoggettabile a imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro per foglio, il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale.
Questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella Risoluzione n. 24/E del 8 aprile 2013, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto a precisi quesiti posti dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
In particolare, è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate un’interpretazione, nell’ambito del D.P.R. n. 642/1972, relativamente alle seguenti tipologie di atti:
a) segnalazione certificata di inizio attività;
b) nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
c) richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi
.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 24/E del 8 aprile 2013: Imposta di bollo - segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi - Richiesta parere.


Domanda di deposito dell'indirizzo PEC al Registro imprese
Qualora la domanda di deposito dell’indirizzo di PEC venga presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese, resta dovuta l’imposta di bollo prevista per l’adempimento ‘principale’, di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Qualora, invece, successivamente alla prima iscrizione, sia presentata la domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo PEC, quest’ultima non dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo.
Sono queste le precisazioni arrivate dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013.

- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013: Consulenza giuridica – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo della domanda di deposito dell’indirizzo PEC presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese.

- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione.


Certificazioni anagrafiche richieste da Collegi nazionali di professionisti – Esenti da imposta di bollo
Le certificazioni anagrafiche richieste dai Collegi nazionali di professionisti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai propri iscritti sono esenti da imposta di bollo.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 29/E del 12 marzo 2014, in risposta ad un quesito posto da un Collegio nazionale in merito alla corretta applicazione dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che ha apportato modifiche al D.P.R. n. 445/2000 (che reca disposizioni in materia di documentazione amministrativa).
Nonostante che, in via generale, i certificati di residenza siano soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, tuttavia gli stessi possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella Tabella, Allegato B, annessa al citato D.P.R. n. 642/1972, recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.
Il citato art. 15 della L. n. 183/2011 ha introdotto modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive e, in particolare, quella all’art. 43 (rubricato “Accertamenti d’ufficio”) del D.P.R. n. 445/2000, che disciplina le modalità utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (soggetti sia pubblici che privati) per l’accesso alle banche dati delle amministrazioni certificanti, per l’acquisizione diretta delle predette informazioni, ovvero per eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini.
A norma del comma 4 dell’articolo 43 in esame, è stabilito che “Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”.
Il successivo comma 5 prevede, inoltre, che “In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.
Pertanto, nel caso in cui un Collegio nazionale di professionisti, in qualità di ente pubblico, proceda ad acquisire direttamente le informazioni relative alla residenza dei propri iscritti, ovvero eseguire il controllo delle dichiarazioni sostitutive da questi ultimi prodotte, presso le amministrazioni comunali competenti per la certificazione, tenuto conto che il citato articolo 43 stabilisce che dette informazioni sono acquisite senza oneri, non deve essere corrisposta l’imposta di bollo.

- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29/E del 12 marzo 2014: Disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.


- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 80/E del 29 agosto 2014: Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). Atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso - Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette.

- Agenzia delle Entrate - Provvedimento direttoriale 12 gennaio 2014, n. 2556: Approvazione delle caratteristiche del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

- Agenzia delle Entrate - Provvedimento direttoriale 3 febbraio 2015, n. 14261: Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24 Enti pubblici, delle somme dovute in relazione all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale - articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni e degli interessi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativi all’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015: Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.


L'acconto sull'imposta di bollo assolta sui documenti informatici per il 2014, versato con il modello F23 sulla base delle regole previgenti rispetto all'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014, può essere scomputato dal versamento a saldo da effettuare in unica soluzione, con F24 telematico, entro il 30 aprile 2015.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari - DM 17 giugno 2014.


L’ACI è legittimata a richiedere l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale anche per l’autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, richiesta presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA).

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 33/E del 9 ottobre 2015: Imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.


L’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi degli Ordini professionali, eseguita ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, beneficia dell’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 1 della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 91/E del 23 ottobre 2015: Interpello – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dell’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi degli Ordini professionali.


I certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica degli atti giudiziari sono esenti dall'imposta di bollo. La richiesta di tali atti, infatti, deve intendersi funzionale al procedimento giurisdizionale con la conseguente operatività delle previsioni contenute nell'art. 18, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016: Interpello – Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.


Le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a infrazioni stradali sono esenti dall'imposta di bollo. Ciò in quanto le sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della strada sono riconducibili nell'ambito delle entrate extra-tributarie degli enti locali, con la conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 5 comma 4 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016: Interpello – Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del Codice della Strada.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016: Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche.

. Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti - Interpello n. 956-571/2018 (Istanza presentata il 10 maggio 2018).

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta intrepello n. 170 del 6 aprile 2022 - Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 - Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.


GIURISPRUDENZA

Gare: l'offerta è valida anche se presentata in carta semplice

Una impresa non può essere esclusa da una gara solo perchè l'offerta non è stata presentata in carta legale, come previsto dal bando.
A chiarirlo è stata la Prima Sezione bis del TAR Lazio con la Sentenza n. 5342/06, depositata il 3 luglio 2006.

Si riporta il testo della Sentenza:
. TAR LAZIO - Sezione Prima bis - Sentenza 28 giugno-3 luglio 2006, n. 5342.





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