Albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT
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SOPPRESSIONE DELL’ALBO
ATTENZIONE!
L'Albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT è SOPPRESSO a decorrere dal 11 maggio 2010, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 61 del 8 aprile 2010.
Tuttavia continueranno ad essere inseriti i provvedimenti normativi riguardanti l'imbottigliamento e i contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G e per i vini a D.O.C.
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NOTIZIE IN BREVE
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Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - Pubblicato un nuovo decreto legislativo - Soppresso l'Albo degli imbottigliatori
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010, il D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
Tale decreto è volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l’abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n.164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.
A seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, a partire dal 11 maggio 2010, l'Albo degli imbottigliatori verrà soppresso.
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LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ABO DEGLI IMBOTTIGLIATORI
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La formazione e la tenuta dell’Albo
Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 21 maggio 2004 è stato istituito presso le Camere di commercio l’Albo imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT.
All’Albo imbottigliatori si iscrivono i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che procedono o fanno procedere per conto proprio all’imbottigliamento dei vini a denominazione di origine.
Per “imbottigliamento” si intende il condizionamento del prodotto, per i fini commerciali in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri. Sono esclusi i punti vendita di enopoli che utilizzano contenitori dell’acquirente.
La domanda di iscrizione all’albo va presentata alla Camera di Commercio nella cui provincia è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento, indipendentemente dalla sede legale dell’impresa.
Nel caso di modifica dei dati indicati nella domanda d'iscrizione, occorre presentare entro 30 giorni dall'evento la domanda di variazione.
Inoltre, entro il 10 settembre di ogni anno, deve essere presentata, su apposito modulo, la dichiarazione della produzione imbottigliata relativa al periodo dal 1 agosto dell'anno precedente al 31 luglio dell'anno in corso.
Per gli stabilimenti ubicati all’estero le imprese devono presentare la domanda di iscrizione all’albo degli imbottigliatori presso la Camera di Commercio di Roma – via De´ Burrò, 147 – 00186 ROMA. Le stesse devono fornire la documentazione di cui al comma 3, art. 3 del D.M. sopra riportato, secondo la normativa vigente in materia nei rispettivi Paesi.
Le modalità di iscrizione
Per iscriversi all’Albo l’impresa è necessario una domanda, utilizzando un apposito modulo, da presentare alla Camera di Commercio della provincia dove è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento.
L’impresa deve presentare una domanda per ogni stabilimento di imbottigliamento.
Se lo stabilimento di imbottigliamento è ubicato all’estero l’impresa deve presentare la domanda di iscrizione alla Camera di Commercio di Roma - Via De’ Burrò, 147 – 00186 Roma.
Nella domanda di iscrizione l’impresa dichiara:
• le generalità del soggetto che presenta la domanda stessa;
• il numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio;
• l’ubicazione dello stabilimento di imbottigliamento;
• le DOC, DOCG e IGT per le quali si intende effettuare l’imbottigliamento;
• che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi di impedimento all’esercizio dell’attività commerciale di cui al comma 2 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
• la conformità dello stabilimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative e applicative, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
• se l’impresa intende avvalersi per l’imbottigliamento di attrezzature mobili o se intende procedere all’imbottigliamento per proprio conto presso impresa imbottigliatrice terza;
• posizione ICRF, ovvero il codice che identifica l’imbottigliatore nel sistema informativo dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi.
Alla domanda vanno allegati:
• marca da bollo da € 14,62;
• attestazione di versamento dei diritti di segreteria per euro 31,00 da pagare su un apposito C/C Postale predisposto da ogni singola Camera di Commercio o direttamente alla Cassa dell’Ente;
• attestazione di versamento della Tassa di Concessione Governativa per euro168,00 da pagare sul c/c postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate.
Cancellazione dall'Albo
La Camera di Commercio, con provvedimento del dirigente, provvede alla cancellazione dall’Albo dell’impresa imbottigliatrice nei seguenti casi:
• perdita dei requisiti morali previsti dal comma 2, dell’art. 5, del D. Lgs. n. 114/1998;
• non conformità dello stabilimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 155/1997 e relative norme integrative e applicative, recante attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
• l’assoggettamento a sanzioni per frodi riguardanti il riconoscimento delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche tipiche, contraffazioni, alterazioni dei contrassegni dei recipienti.
LA SOPPRESSIONE DELL'ALBO
A partire dall'11 maggio 2010, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", l'Albo Imbottigliatori sarà abolito.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.
L'articolo 19 del D. Lgs. n. 61/2010, rubricato "Recipienti e contrassegno per i vini DOP", sabilisce che "le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente".
I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale
contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione.
Tale contrassegno viene utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC.
Per tali vini in alternativa, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni e province autonome, sono stabilite le caratteristiche, le
diciture, nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni.
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DICHIARAZIONE ANNUALE DEI QUANTITATIVI DI VINO A D.O. IMBOTTIGLIATO E COMMERCIALIZZATO
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A norma dell’art. 4, comma 2, del D.M. 21 maggio 2004, le imprese imbottigliatrici – iscritte nel rispettivo Albo degli imbottigliatori - devono comunicare annualmente alla Camera di Commercio presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento:
- i quantitativi della produzione imbottigliata e commercializzata, per ogni denominazione d’origine (DOC e DOCG) e indicazione geografica (GT),
- i Paesi di destinazione delle relative D.O. e dei vini IGT.
Termini
La dichiarazione va presentata entro il 10 settembre di ogni anno e deve essere riferita ai quantitativi di vino a DOC, DOCG e IGT imbottigliato dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo.
Nell'ambito della produzione commercializzata bisogna indicare anche il quantitativo commercializzato in Italia e quello inviato all'estero.
Modalità di presentazione
La dichiarazione può essere presentata:
a) con modulo cartaceo, appositamente predisposto da ogni Camera di Commercio;
b) telematicamente, attraverso il portale www.ic-deis.it.
Per l'accesso occorrerà disporre dell'identificativo utente, della password e del codice personale (PIN).
Modulistica e istruzioni
Si riportano le istruzioni per il caricamento dei dati:
• Denuncia annuale imbottigliatori - Istruzioni per il caricamento dei dati dal portale ic-deis.
Si riportano il modello relativo alla:
• Dichiarazione annuale dei quantitativi di vino a D.O. imbottigliato e commercializzato.
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LE FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO
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1. D.M. 8 febbraio 2006
Con decreto 8 febbraio 2006, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha inizialmente dettato disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.
2. D.M. 13 giugno 2006
Successivamente, con decreto del 13 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2006, lo stesso Ministero ha modificato il precedente D.M. 8 febbraio 2006, prorogando al 31 dicembre 2006 il termine per lo smaltimento delle fascette in questione.
Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni era stato fissato dal comma 2, dell’art. 8, del D.M. 8 febbraio 2006 al 30 giugno 2006.
Con la modifica del successivo comma 3 del medesimo articolo, viene inoltre stabilito che i vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui sopra, applicate entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purchè entro il 15 gennaio 2007 le ditte interessate comunichino all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato con le predette fascette.
Entro lo stesso termine del 15 gennaio 2007 le ditte interessate saranno tenute a comunicare al predetto ufficio, nonchè alle competenti Camere di commercio o Consorzi di tutela, i quantitativi di fascette rimaste inutilizzate.
3. D.M. 15 dicembre 2006
Con il decreto del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2006, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha fissato il prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita per l'anno 2007.
4. D.M. 28 dicembre 2006
Con il decreto del 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel sostituire i commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.M. 8 febbraio 2006, ha provveduto a prorogare ulteriormente il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni al 30 giugno 2007.
I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette in questione, applicate entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purche' entro il 15 luglio 2007 le ditte interessate comunichino all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato con le predette fascette.
Entro lo stesso termine del 15 luglio 2007 le ditte interessate sono tenute a comunicare al predetto Ufficio nonche' alle competenti Camere di Commercio o ai Consorzi di tutela i quantitativi di fascette rimaste inutilizzate.
5. D.M. 6 luglio 2007
Con decreto del 6 luglio 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007), viene posticipato al 31 dicembre 2007 il termine per la distribuzione agli imbottigliatori interessati delle fascette per i vini a D.O.C.G., da parte delle competenti Camere di Commercio o dei consorzi di tutela, stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni.
Pertanto, le fascette di cui sopra potranno essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte, purchè entro il 15 gennaio 2008 le stesse ditte comunichino all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti i quantitativi di fascette detenute ed i corrispondenti quantitativi delle partite certificate.
6. D.M. 7 novembre 2007
Con decreto del 7 novembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007), sono state dettate le disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione e alla commercializzazione delle fascette per i vini DOC, nonchè le disposizioni per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni.
7. Provvedimento del 7 dicembre 2007
Con Provvedimento del Direttore Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari del 7 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2007, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha fissato il prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini DOC e DOCG per l'anno 2008.
8. Provvedimento del 19 dicembre 2008
Con due provvedimenti del 19 dicembre 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009), sono stati fissati i prezzi – per l’anno 2009 - delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato, rispettivamente, per i vini D.O.C. e D.O.C.G.
9. Provvedimento del 8 ottobre 2009
Con il provvedimento del 8 ottobre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2009), sono stati fissati i prezzi – per l’anno 2010 - delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini D.O.C.G.
Con analogo provvedimento del 8 ottobre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2009), sono stati fissati i prezzi – per l’anno 2010 - delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini D.O.C.
Entrambi i provvedimenti lasciano invariati i prezzi previsti per l'anno 2009.
10. D.M. 19 aprile 2011 - Dal 2012 nuova tipologia di fascette
Dalla campagna produttiva del 2012, i vini a denominazione controllata saranno identificabili da nuove fascette, dotate di ologramma e filigrana.
Questo è quanto viene previsto dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011, e avente come oggetto: “Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata”.
La nuova norma definisce le caratteristiche di tali fascette che saranno di soli due colori: viola per le DOCG e verde per le DOC, a prescindere dalla tipologia di vino.
I contrassegni avranno un codice alfanumerico per la rintracciabilità del prodotto, che permetterà di individuare agevolmente il lotto di produzione, l’azienda vinicola produttrice e il formato della confezione (che potrà variare da un minimo di 0,100 millilitri a un massimo di 3 litri).
A livello facoltativo, potranno inoltre essere aggiunti il nome per esteso della denominazione e l’eventuale logo identificativo, purché previsto dal disciplinare di produzione.
Le nuove fascette potranno essere applicate a cavallo della capsula o attorno al collo della bottiglia e avranno la caratteristica di non poter essere riutilizzate.
Le nuove fascette saranno realizzate dall’Istituto Poligrafico dello Stato, a partire dal 1° ottobre 2011, con l’obiettivo di impiego nella campagna produttiva 2012.
Dalla medesima decorrenza sarà attivo un dedicato portale informatico realizzato e gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e condiviso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero).
La nuova norma prevede che i quantitativi da stampare per ogni singola denominazione, saranno decisi dalle strutture di controllo autorizzate che le comunicheranno per via telematica all’Ispettorato per il controllo della qualità (ICQRF) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
E’ da evidenziare che la gestione, distribuzione e ritiro dei contrassegni sarà da ora in poi competenza degli organismi di controllo che - a seguito della riforma dei vini Doc e Docg - sono subentrati per competenza alle Camere di commercio e ai consorzi di tutela.
Entro il 15 marzo di ciascun anno, come previsto dall'art. 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2003, le Strutture di controllo autorizzate, dovranno comunicare per via telematica il quantitativo di fascette da stampare per la successiva campagna vendemmiale, per ciascuna D.O., utilizzando l’apposito modello.
Tale termine è stato prorogato al 15 giugno 2011 per la sola campagna 2011/2012.
Le rimanenze di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G. detenute dalle competenti Camere di Commercio o dai Consorzi di tutela, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere consegnate alla Struttura di controllo, o al Consorzio di tutela da essa delegato, contestualmente al versamento del prezzo unitario effettivamente sostenuto.
Tali rimanenze saranno distribuite agli imbottigliatori interessati fino al completo smaltimento delle medesime.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto le Camere di Commercio - già competenti per il ritiro e la gestione dei contrassegni ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2006 – dovranno comunicare all'ICQRF le rimanenza di fascette dello stesso decreto ministeriale, ancora in giacenza presso i propri magazzini che dovranno essere consegnate alle Strutture di controllo.
Il testo dei decreti citati viene riportato nell’Appendice normativa.
11. D.M. 1° MARZO 2012 - Contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC - Istituito il portale informatico
E stato pubblicato, sua Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2012, il decreto 1° marzo 2012, recante ”Disciplina di inserimento e gestione dei fabbisogni dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC e istituzione del portale informatico di cui all'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata”.
Considerata la necessità di uniformare il sistema di gestione delle richieste di fabbisogno dei contrassegni di Stato per la campagna 2012/2013 e successive, a partire dal 15 marzo 2012, è stato istituito, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 5, del D.M. 19 aprile 2011, un portale informatico dedicato alla gestione ed alla rendicontazione delle richieste di fabbisogno di contrassegni di Stato per i vini DOCG e DOC.
L'accesso al portale informatico e' consentito al personale delle strutture di controllo autorizzate o designate ed al personale dei Consorzi di tutela eventualmente delegati, previa autorizzazione rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in qualità di gestore del sistema informativo.
La creazione e la gestione delle funzionalità del portale informatico sono di competenza dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. il quale provvede, in collaborazione con l'ICQRF - Direzione Vico, all'eventuale implementazione del medesimo sistema.
L’articolo 5, comma 1 del D.M. 19 aprile 2011, stabilisce che, entro il 15 marzo di ciascun anno, come previsto dall'art. 31 del D.M. 4 agosto 2003, le Strutture di controllo autorizzate, dovranno comunicare, per via telematica, il quantitativo di fascette da stampare per la successiva campagna vendemmiale, per ciascuna D.O., utilizzando un apposito modello allegato al citato decreto.
Per questa finalità le richieste di fabbisogno di contrassegni di Stato, nonchè le successive integrazioni, per ciascuna campagna vitivinicola a decorrere dalla 2012/2013, saranno ora inserite, entro il 15 marzo di ciascun anno, utilizzando in via esclusiva le procedure del nuovo portale informatico.
Le medesime procedure saranno utilizzate anche per le eventuali richieste integrative relative alle forniture per la campagna 2011/2012, previste dall'art. 5, comma 7, del citato decreto ministeriale del 19 aprile 2011.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
. Se vuoi accedere al portale, clicca QUI.
12. 4 MARZO 2014 - Fissato l'importo dei prezzi dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC per la campagna 2014/2015
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014, il COMUNICATO del Ministero dell'Agricoltura con il quale viene stabilito il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2014/2015.
I prezzi, al netto d'IVA, dei contrassegni di Stato per i vini a
denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2014/2015, sono i seguenti: a) euro 0,008123 per la versione standard carta colla;
b) euro 0,009120 per la versione standard autoadesiva;
c) euro 0,010356 per la versione personalizzata carta colla, più euro 2.974,18 per i costi fissi;
d) euro 0,011331 per la versione personalizzata autoadesiva, più euro 2.974,18 per i costi fissi;
e) euro 0,011350 per la versione personalizzata con logo a colori, carta colla, più euro 4.899,40 per i costi fissi;
f) euro 0,012325 per la versione personalizzata con logo a colori, autoadesiva, più 4.899,40 per i costi fissi.
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CASISTICA E APPROFONDIMENTI
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1. VINO - INVECCHIAMENTO CON TRUCIOLI DI LEGNO - SI DELL'EUROPA - NO DELL'ITALIA
Otre alle tradizionali botti in legno, per l’invecchiamento del vino potranno essere utilizzati anche trucioli di legno di quercia. Lo consente il Regolamento CE n. 1507/2006 della Commissione dell' 11 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 280/9 del 12 ottobre 2006, che modifica altri tre precedenti regolamenti comunitari (n. 1622/2000, n. 884/2001 e n. 753/2002) relativi alle modalità d’applicazione della normativa sull’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
La nuova normativa, che riguarda i soli vini da tavola ed è vietata per i vini a denominazione d’origine (DOC, DOCG e VQPRD), non è stata accolta con favore da molti produttori italiani preoccupati di difendere la qualità delle produzioni nazionali.
L’impiego dei trucioli di legno, o ‘chips’, comporta grandi vantaggi commerciali dei quali già beneficiavano i produttori di vino del Nuovo Mondo, in particolare Australia, Nuova Zelanda e Cile, che stanno progressivamente guadagnando quote sul mercato internazionale.
Il Regolamento CE n. 1507/2006 descrive nel dettaglio le modalità di impiego dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini e la designazione e presentazione dei vini così trattati.
I trucioli utilizzabili per l’invecchiamento devono essere lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento e non devono essere addizionati con prodotti aromatizzanti.
Per quanto concerne l’etichetta, deve indicare l’origine della specie botanica di quercia e l’intensità dell’eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.
Il regolamento dettaglia anche la dimensione delle particelle di legno (tali che almeno il 95% in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie da 2 millimetri) e la purezza.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 2 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006, ha vietato, nella elaborazione dei VQPRD italiani l’uso di pezzi di legno di quercia.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
2. CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DEI V.Q.P.R.D.
Con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 marzo 2007 sono state dettate disposizioni in merito al controllo della produzione dei Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (V.Q.P.R.D.).
Il controllo sulla produzione dei V.Q.P.R.D. va effettuato dai soggetti autorizzati, in possesso dei requisiti e nel rispetto degli obblighi esemplificati nell'allegato 1 del decreto in questione.
L'attività di controllo dovrà essere effettuata nel rispetto dello schema del piano dei controlli e del prospetto tariffario approvati con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva.
I soggetti idonei a svolgere l'attività di controllo sono:
1) i Consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992. Tali soggetti possono svolgere l'attività di controllo anche per le denominazioni di origine per le quali non hanno l'incarico di vigilanza, qualora proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera vitivinicola regionale;
2) le associazioni di Consorzi di tutela - ciascuno in possesso dei requisiti previsti - riconosciute con apposito decreto ministeriale d'intesa con la competente regione;
3) gli enti pubblici;
4) gli organismi privati iscritti all'apposito elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999. Tali soggetti possono essere autorizzati se proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera vitivinicola regionale.
Con successivo decreto dirigenziale del 13 luglio 2007, lo stesso Ministero ha approvato lo schema di piano dei controlli e il prospetto tariffario, e ha determinato i criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola regionale, nonché le caratteristiche della fascetta identificativa, in applicazione dell'art. 2, comma 2, D.M. 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).
Entrambi i decreti vengono riportati nell’Appendice normativa.
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GUIDE
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FISCO E VINO
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida agli adempimenti fiscali per gli operatori del settore dal titolo “Fisco e vino”.
Scopo della guida, curata dall'Ufficio Relazioni esterne e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia, in collaborazione con l'Assessorato regionale siciliano Agricoltura e Foreste, è quello di fornire le informazioni fiscali di base per chi opera nel settore vitivinicolo o per chi intende intraprendere l'attività di produzione e/o commercializzazione del vino.
. Se sei interessato all’argomento e vuoi scaricare la guida, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per scaricare la MODULISTICA relativa all’Albo degli imbottigliatori di vini, cliccate QUI
. Per l’Albo dei vigneti, cliccate QUI
. Per l’Albo dei tecnici degustatori, cliccate QUI
. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI
. Per la normativa INPS, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Se sei interessato a consultare la banca dati dei vini DOCG, DOC e IGT, tenuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, clicca QUI
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APPENDICE NORMATIVA
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. Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
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Legge 10 febbraio 1992, n. 164: Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini. ( Legge abrogata dall'art. 32 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 - In vigore dal 11 maggio 2010).
.
D.M. 7 luglio 1993: Disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di
origine.
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D.P.R. 10 aprile 1994, n. 348: Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini. (Decreto abrogato dall'art. 32 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 - In vigore dal 11 maggio 2010).
. Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
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D.M. 13 luglio 1999: Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione "novello".
. Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.
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DM. 31 luglio 2003 (G.U. n. 193 del 21 agosto 2003): Istituzione e tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT. (Decreto abrogato dall'art. 7 del D.M. 21 maggio 2004).
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DM. 31 luglio 2003 (G.U. n. 193 del 21 agosto 2003): Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.
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Provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali 4 settembre 2003: Elenco delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT. (Decreto ministeriale 31 luglio 2003, art. 2, comma 3).
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D.M. 21 maggio 2004: Modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT. (In vigore dal 1° giugno 2004).
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D.M. 30 settembre 2004: Proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2004, di modifica del decreto 31 luglio 2003, concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT. .
. Regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
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D.M. 8 febbraio 2006: Disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita. (Decreto abrogato dall'art. 10 del D.M. 19 aprile 2011, a partire della campagna 2011/2012).
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Legge 20 febbraio 2006, n. 82: Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.
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D.M. 6 marzo 2006: Pubblicazione del prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, per l'anno 2006.
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D.M. 13 giugno 2006: Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.
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D.M. 4 agosto 2006: Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
. Regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione dell' 11 ottobre 2006 recante modifica al regolamento (CE) n. 1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n. 753/2002, concernenti talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, con riguardo alle modalità d'impiego dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini e di designazione e di prestazione dei vini così trattati.
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D.M. 2 novembre 2006: Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
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D.M. 15 dicembre 2006: Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita per l'anno 2007.
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D.M. 28 dicembre 2006: Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.
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D.M. 29 marzo 2007: Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
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D.M. 6 luglio 2007: Modifica del decreto 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.
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D.M. 13 luglio 2007: Approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).
. Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
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D.M. 17 novembre 2007: Disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla commercializzazione delle fascette per i vini DOC. (Decreto abrogato dall'art. 10 del D.M. 19 aprile 2011, a partire della campagna 2011/2012).
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Provvedimento del 7 dicembre 2007: Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita per l'anno 2008.
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D.M. 10 gennaio 2008: Modifica del decreto 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.
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Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.
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D.M. 4 agosto 2008: Modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.
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D.M. 27 novembre 2008: Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Provvedimento del 19 dicembre 2008: Pubblicazione del prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.), per l'anno 2009.
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Provvedimento del 19 dicembre 2008: Pubblicazione del prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), per l'anno 2009.
. Regolamento (CE) 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
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D.M. 29 luglio 2009: Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione relativamente alla misura della distillazione di crisi.
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D.M. 31 luglio 2009: Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.
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D.M. 8 ottobre 2009: Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per l'anno 2010.
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D.M. 8 ottobre 2009: Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata (DOC), per l'anno 2010.
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D.M. 23 dicembre 2009: Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
. D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61: Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
. D.M. 19 aprile 2011: Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonchè modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.
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D.M. 2 agosto 2011: Integrazione al decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.
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D.M. 15 novembre 2011: Sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.
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D.M. 27 dicembre 2011: Integrazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.
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D.M. 1 marzo 2012: Disciplina di inserimento e gestione dei fabbisogni dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC e istituzione del portale informatico di cui all'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI - COMUNICATO: Prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2014/2015.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI - Circolare del 31 dicembre 2014, Prot. 0093871: Vini DOP e IGP italiani: indicazione del nome geografico più ampio (Regione o Provincia) in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino DOP o IGP. Chiarimenti per assicurare i corretti usi commerciali, etichettatura e presentazione, in conformità alla specifica normativa dell'Unione europea e nazionale (Reg. UE n. 1308/2013, Reg. CE 607/2009, D.Lgs. n. 61/2010, D.M. 13 agosto 2010).
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