Le comunicazioni e le certificazioni antimafia
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LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - LE COMUNICAZIONI E E LE INFORMAZIONI
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LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA RILASCIATA DAL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
La sussistenza o meno delle cause di divieto o di sospensione per procedimenti penali a carico di cittadini, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese facenti capo a soggetti su cui gravano dette cause, condizionano il rilascio di una licenza o autorizzazione o altro atto amministrativo da parte della Pubblica Amministrazione e la possibilità di stipulazione o approvazione di un contratto con la Pubblica Amministrazione stessa.
Il D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 - entrato in vigore il 29 settembre 1998 - ha notevolmente semplificato i procedimenti oggi necessari per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia riducendo in misura significativa il campo di applicazione della normativa antimafia.
Il provvedimento, previsto dall'art. 20 della L. n. 59/1997, si presenta come una sorta di "testo unico" in cui vengono raccolte le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni della Prefettura e delle certificazioni rilasciate dalle Camere di Commercio.
I certificati di iscrizione al Registro delle imprese e quelli anagrafici con "dicitura antimafia" sono equiparati a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni rilasciate in materia dalle Prefetture.
La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio, precisando il Registro delle imprese in cui l’impresa è iscritta.
Il sistema informativo delle Camere di Commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà l’inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell’impresa.
A seconda delle differenti forme d’impresa viene effettuata la verifica sulle seguenti persone:
- per l’impresa individuale: l’imprenditore;
- per la società in nome collettivo: tutti i soci;
- per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società cooperativa: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia;
- per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.
Nel caso in cui le interrogazioni effettuate dalle Camere di Commercio diano esito positivo, nel senso che la persona su cui si sta effettuando la ricerca è iscritta nell’archivio della Prefettura, il certificato antimafia viene bloccato e l’interessato è invitato a richiedere la comunicazione antimafia direttamente alla Prefettura competente, senza che ciò implichi la sussistenza di provvedimenti restrittivi nei confronti del soggetto.
Al contrario, nell’ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza, il certificato rilasciato recherà in calce l’elenco completo dei soggetti per i quali si è effettuata la verifica e riporterà la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Le certificazioni rilasciate dalle Camere di Commercio, recanti l’apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.
Le modalità di richiesta e di ritiro delle certificazioni antimafia
Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, “le richiesta delle certificazioni …. devono essere presentate alla Camera di Commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell’art. 3, comma 2".
Al comma 2 dell’art. 3, richiamato, si stabilisce che “La richiesta da parte dei soggetti privati interessati, corredata della documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, ancorché priva della dicitura di cui all'articolo 9, ovvero della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, è ammessa previa informativa all'amministrazione procedente e può essere effettuata da persona delegata. La delega può indicare anche la persona incaricata del ritiro ed è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di identificazione, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata, la comunicazione è rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente”.
Ci si è chiesti se l’atto di delega dovesse avere comunque la forma dell’atto autenticato o se l’autenticazione potesse avvenire secondo le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
Al quesito ha recentemente risposto il Ministero dello Sviluppo Economico, con al Lettera-circolare del 15 febbraio 2008, Prot. 0001337.
Il Ministero fa preliminarmente osservare che le disposizioni riguardanti la forma degli atti diretti alla pubblica amministrazione riportate dal D.P.R. n. 252/1998, il linea generale sono da considerarsi superati dai successivi interventi normativi recati dal D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 e dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Dal combinato disposto degli artt. 21 e 38, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 445/2000 nonchè dell’art. 65 D.Lgs. n. 82/2005, si desume che in base delle disposizioni oggi vigenti, le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate direttamente alla pubblica amministrazione con sottoscrizione autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento o trasmesse con mezzi telematici che garantiscano l’autenticità dell’istante.
Tuttavia, secondo il parere del Ministero ed anche in adesione a quanto concluso sull’argomento dal Dipartimento della Funzione Pubblica, poiché la delega è un atto con il quale un soggetto conferisce ad un’altra persona la capacità di agire in sua vece, la delega stessa non rientra tra le dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 da autenticarsi secondo le modalità previste dall’art.38, commi 1 e 3 dello stesso Decreto.
Conseguentemente, anche in relazione al fatto che le informative antimafia contengono informazioni di carattere strettamente personale, Il Ministero, a conclusione della lettera-circolare in questione, ritiene che la delega alla richiesta ed al ritiro del certificati del Registro delle imprese con l’apposizione della dicitura antimafia debba tuttora avere la forma prevista dall’art. 3 comma 2, del D.P.R. n. 252/98.
LA COMUNICAZIONE ed INFORMAZIONE RILASCATE DALLA PREFETTURA
Gli Enti Pubblici hanno l'obbligo di richiedere la certificazione antimafia per il rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, erogazioni di contributi, aggiudicazione di gare di appalto.
A determinare se sia sufficiente il certificato rilasciato dal Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, recante la dicitura antimafia, o se debba essere richiesta la “comunicazione" od "informazione” scritte, rilasciate dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, può essere l’entità dell’importo o l’oggetto del contratto che la Pubblica Amministrazione deve stipulare.
COMUNICAZIONE: Certificato rilasciato dal Registro delle imprese della Camera di Commercio riportante la dicitura antimafia.
Tale comunicazione viene rilasciata dalla Prefettura solo nel caso in cui il certificato del Registro delle imprese non è munito della dicitura antimafia o quando il privato non è iscritto al Registro delle imprese.
INFORMAZIONE: Certificato rilasciato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dove ha sede legale la ditta.
Le "COMUNICAZIONI" possono essere autocertificate nei casi:
a) di contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti;
b) di provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti (art. 5. comma 1, D.P.R. n. 252/1998).
L'autocertificazione può essere utilizzata anche quando gli atti e i provvedimenti della Pubblica Amministrazione riguardano le seguenti attività:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla Pubblica Amministrazione competente (art. 19, della L. n. 241/1990);
b) attività private sottopose alla disciplina del silenzio-assenso (art. 20 della L. n. 241/1990).
Le autocertificazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sono sempre e in ogni caso esenti dall’imposta di bollo (art. 37, D.P.R. n. 445/2000).
APPROFONDIMENTI
Per un approfondimento dell'argomento, si riporta un documento, elaborato da Claudio Venturi, dal titolo:
Le certificazioni, le comunicazioni e le informazioni previste dalla normativa antimafia.
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RIFERIMENTI
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. Per scaricare la MODULISTICA relativa alla richiesta della certificazione antimafia e all’autocertificazione, cliccate QUI.
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GIURISPRUDENZA
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L'informativa antimafia può essere richiesta anche per gare di importo sotto la soglia comunitaria
Costituisce richiesta obbligatoria, alla Prefettura, da parte della stazione appaltante, l’informativa antimafia di cui all’art. 10, D.P.R. n. 252/1998, in tutte quelle ipotesi in cui la gara d’appalto abbia un importo al di sopra della soglia comunitaria.
Qualora, poi, la stazione appaltante abbia ricevuto l’informativa antimafia interdittiva, quale che sia la modalità di richiesta utilizzata (ossia, obbligatoria o “volontaria”), la stessa è tenuta a non stipulare contratti o subcontratti con l’impresa interessata, indipendentemente dal loro valore.
In realtà, però, l’art. 10 D.P.R. n. 252/1998, che impone l’obbligo assoluto di acquisire le informazioni nel caso in cui l’importo della gara di appalto superi la soglia comunitaria, non pone però un divieto assoluto di richiedere tali informazioni nel caso tale soglia non sia superata.
L’art. 1 lett. e) del suddetto Decreto, nell’ipotesi di appalti di importo sotto il valore di 300 milioni, prevede espressamente che le informative non siano “comunque” richieste.
I valori, quindi, che la stazione appaltante deve tenere in considerazione sono quelli relativi agli appalti di importo inferiore a 300 milioni (per i quali non si richiede la documentazione di cui al comma 1), e quelli sopra soglia (di cui, al contrario, si impone l’obbligo di richiesta); ne consegue che non dandosi, al di là di questi due valori, alcuna specifica indicazione circa la richiedibilità o meno della suddetta informativa, in questa zona grigia non pare possa escludersi l’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, dovendosi, dunque, ritenere la stessa legittimata a richiedere le informazioni antimafia, essendo, una volta, formulata la richiesta, il Prefetto tenuto dare seguito a questa.
È legittimo, quindi, il comportamento di una stazione appaltante che ha richiesto le informazioni antimafia, ex art. 10 D.P.R. n. 252/1998, alla Prefettura, per tutte le imprese ammesse ad una gara d’appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, dovendosi riconoscere, in capo alla suddetta Amministrazione, la possibilità di acquisire tali informazioni. Lo ha stabilitola Decisione 240/08 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, depositata il 29 gennaio 2008.
- Si riporta il testo della Decisione del:
Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Decisione 27 novembre 2007 – 29 gennaio 2008, n. 240.
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