Tasse sulle concessioni governative
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LA DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
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1. Natura e oggetto della tassa
La disciplina che regola le tasse di concessione governativa è fondamentalmente dettata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Oggetto della tassa sulle concessioni governative, in linea con una tradizione secolare, sono, «i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa».
Sebbene non siano denominati specificamente, è facile dedurre che i provvedimenti e gli atti ai quali la norma fa riferimento altri non sono che le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, ecc., che di volta in volta vengono rilasciate dagli organi dell'Amministrazione pubblica per consentire agli interessati di compiere taluni atti e esercitare determinati diritti.
A ben vedere ci si trova di fronte ad un pagamento in qualche modo collegato ad un atto amministrativo. Questo collegamento ha fatto sì che le tasse sulle concessioni governative fossero citate come esempi tipici delle tasse aventi natura corrispettiva.
Lo schema del prelievo è quello tipico delle ipotesi per le quali la legge dispone che il versamento debba avvenire prima dell'emanazione del provvedimento.
Il prelievo della tassa è così inserito nelle fasi del procedimento successive a quella di iniziativa ma anteriori all'emanazione del provvedimento.
In tale ottica devono essere letti gli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 641/72, che condizionano l'efficacia dell'atto amministrativo al pagamento della tassa e sanzionano il pubblico funzionario che abbia emanato l'atto senza il pagamento della tassa dovuta.
2. La riscossione della tassa - Tipologia
L'articolo 2 del D.P.R. n. 641/72 stabilisce che l'obbligo del pagamento delle tasse è legato all'emanazione di un atto o di un provvedimento e, a tale proposito, indica le varie specie di tassa alle quali l'atto amministrativo può essere assoggettato dal momento della sua formazione e fino a che dura la sua efficacia.
Esse sono:
1. la tassa di rilascio, la quale è dovuta quando viene emanato l'atto e va corrisposta «non oltre la consegna di esso all'interessato». Tale tributo, dunque, è dovuto per il solo fatto del rilascio del provvedimento, ancorché tardivo rispetto agli interessi del richiedente (Ris. Min. Fin. n. 331532 del 4 giugno 1983);
2. la tassa di rinnovo, la quale è dovuta sugli atti che, giunti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere;
3. la tassa per il visto e la tassa per la vidimazione debbono essere corrisposte al momento dell'espletamento della indicate formalità;
4. la tassa annuale, il cui obbligo di pagamento sorge alle scadenze fissate dalla legge per mantenere l'efficacia dell'atto.
L'ultimo comma dell'articolo in esame dispone, infatti, che, nei casi espressamente indicati dalla tariffa, gli atti la cui validità vada oltre l'anno sono soggetti alla «tassa annuale» da corrispondersi entro il termine fissato dalla tariffa (di solito o entro il 31 dicembre dell'anno precedente o entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce), per ogni anno successivo a quello di emissione dell'atto.
Occorre, tuttavia, tener presente che quando non sia espressamente stabilito il termine entro il quale deve essere corrisposta la tassa annuale, questa deve essere assolta, per ogni anno di validità successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso, non oltre la scadenza dei periodi annuali decorrenti dalla data di emissione dell'atto medesimo (Circ. Min. Fin. n. 13/432071 del 31 gennaio 1973).
In particolare, per gli atti soggetti a tassa annuale che possono essere usati in modo discontinuo (ad es. passaporti, licenze di caccia, patenti di guida, ecc.), il tributo può essere corrisposto, dopo la relativa scadenza, al momento in cui si faccia uso del provvedimento (Circ. Min. Fin. n. 63/322290 del 4 novembre 1978).
La Direzione Generale delle Tasse ha escluso la possibilità che le tasse annuali di concessione governativa dovute per le diverse autorizzazioni intestate alla stessa ditta possano essere pagate cumulativamente con un unico versamento (Ris. Min. Fin, n. 402328 e 405242 del 3 marzo 1988).
3. Modalità di pagamento della tassa
3.1. Norme generali
L'articolo 3, del D.P.R. n. 641/1972, nel fissare le modalità di pagamento, precisa che il tributo «in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa», si corrisponde nei seguenti modi:
1. in modo ordinario, effettuando il pagamento direttamente al competente Ufficio del Registro o con versamento da effettuarsi sull'apposito conto corrente postale a questi intestato. In questo caso, secondo quanto stabilito dall'art. 4, il versamento va effettuato presso l'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione;
2. in modo straordinario, con l'applicazione di speciali marche al cui annullamento deve provvedere il pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero gli uffici e gli altri soggetti indicati, di volta in volta, nelle singole voci della tariffa. Tale speciale marca per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative è stata istituita con D.M. 12 dicembre 1979 e successivamente modificato dal D.M. 6 ottobre 1984; a mezzo di apposite marche (si vedano: D.M. 12 dicembre 1979; D.M. 6 ottobre 1984 D.M. 23 dicembre 1991; D.M. 2 settembre 1992; D.M. 23 dicembre 1992 e D.M. 29 dicembre 1993).
3.2. Il pagamento con modalità telematica
Il comma 300 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per effetto delle modifiche recate dall’articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con la legge 31 marzo 2005, n. 43, oltre ad introdurre aumenti alla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ha introdotto la possibilità del pagamento con modalità telematica.
Dal 1° giugno 2005, ai sensi del secondo comma, dell’articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005, analogamente a quanto precisato per l’imposta di bollo, anche le tasse di concessione governativa “… sono pagate con le modalità telematiche di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’ articolo 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni”.
La nuova modalità telematica di pagamento delle tasse di concessione governative non si applica ai seguenti atti:
- il rilascio del passaporto (art. 1 della tariffa);
- la licenza per porto di pistole e licenza per porto di fucile nella misura ridotta per guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione (articolo 4, nota 2; articolo 5, nota 2);
- gli abbonamenti alle diffusioni televisive (articolo 17.1 lettera a) della tariffa);
- licenze o documenti sostitutivi per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 21 della tariffa);
- bollatura e numerazione di libri o registri da parte di società di capitali (articolo 23, nota n. 3).
3.3. Effetti del mancato o ritardato pagamento della tassa
L'atto amministrativo si dice “perfetto” quando è completamente formato in tutti gli elementi necessari per la sua efficacia.
Di solito l'atto amministrativo è “efficace” dal momento stesso in cui è perfetto.
L'articolo 8 del D.P.R. n. 641/1972 stabilisce espressamente che «gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate».
In conseguenza di tale principio è possibile affermare che la tassa di concessione governativa, pur non essendo un elemento essenziale ai fini della validità dell'atto amministrativo, ne lascia sospesi gli effetti finché non risulti adempiuto l'obbligo tributario che vi fa riferimento.
3.4. Sanzioni per il mancato o ritardato pagamento della tassa
Per quanto riguarda il mancato pagamento delle tasse di concessione governativa, l'articolo 9 del D.P.R. n. 641/72 prevede delle sanzioni sia a carico dell'interessato che a carico del pubblico ufficiale che emette l'atto soggetto al pagamento del tributo.
Per effetto di quanto sopra, infatti:
a) a carico di colui che esercita un'attività soggetta a tassa di concessione governativa, senza aver ottenuto l’atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro;
b) a carico del pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, si applica la sanzione amministrativa da 103,29 a 516,46 euro, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
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REGISTRI, RUOLI, ALBI ED ELENCHI CAMERALI e TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
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1. Iscrizioni e modificazioni
La T.C.G. va sempre e in ogni caso pagata in quanto trattasi di iscrizione in un Albo, Ruolo, Registro od Elenco con natura abilitante e per la quale viene emanato un provvedimento amministrativo da parte di una P.A. (Voce 22 della Tariffa).
La T.C.G. non va pagata in quanto non trattasi di una nuova iscrizione (divieto della doppia imposizione), salvo il caso in cui si tratti di modifica che comporti una nuova iscrizione (es. aggiunta di una nuova sezione nel Ruolo dei mediatori).
L’iscrizione in ogni sezione del Ruolo comporta il pagamento della relativa tassa di concessione governativa poiché la stessa permette l’esecuzione della specifica attività professionale.
La tassa di concessione governativa è unica se la Camera di Commercio procede all’iscrizione nelle varie sezioni del Ruolo a seguito di un unico atto di accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (Cfr. Circolare del MICA n. 3372/C del 16 giungo 1995).
2. Trasferimento in altra Camera - TCG non dovuta
In merito alla tassa di concessione governativa richiesta da alcune Camere di Commercio per il trasferimento di residenza di iscritti in Albi e Ruoli tenuti dalle stesse, ad uno specifico quesito posto dalla Camera di Commercio di Udine, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio – Area Consulenza Giuridica – Ufficio Fiscalità Generale (Nota del 26 ottobre 2004, Prot. 172358), ha espresso parere negativo sostenendo che tale tassa non va riversata alla Camera di Commercio competente se il soggetto si trasferisce ad altra Provincia nel corso dell’anno e dimostra la continuità dell’esercizio della professione.
Il testo della Nota dell’Agenzia delle Entrate viene riportato nell'Appendice normativa.
3. Elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori degli oli di oliva extravergini e vergini – Iscrizione senza T.C.G.
Per le iscrizioni negli elenchi dei tecnici ed esperti assaggiatori degli oli d’oliva non è dovuta la tassa sulle concessioni governative, in quanto l’iscrizione “non abilita allo svolgimento dell’attività professionale e non può ritenersi riguardante l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri, anche alla luce dei medesimi compiti svolti da dipendenti dell’ICQRF e delle Dogane, che esplicano attività inerenti alle proprie mansioni non aventi nulla a che fare con l’esercizio della professione”.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 22/E del 18 febbraio 2014, rispondendo ad un specifico quesito posto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. Tassa di concessione governativa o tassa di concessione regionale o comunale
Qualora, per il rilascio di un provvedimento amministrativo o per l'iscrizione in un determinato Registro, Ruolo od Albo sia previsto il pagamento della tassa di concessione regionale o comunale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative, opera il principio generale recato dalla Tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972, in base al quale "Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente Tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenza amministrativa".
2. Tasse erroneamente pagate - Richiesta di rimborso
Per la restituzione delle tasse di concessioni governative erroneamente pagate, il contribuente deve rivolgersi all'Ufficio delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale (Cfr. Regolamento del 19 ottobre 1994 n. 678, art. 86).
La domanda di restituzione dell'indebito va redatta in carta semplice e va inoltrata, a pena di decadenza, entro 3 anni dal giorno in cui il contribuente abbia avuto notizia del rifiuto dell'atto ovvero abbia effettuato l'erroneo pagamento del tributo (Cfr. art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e Circ. del 31 gennaio 1973, n. 13).
A seguito dell'istanza l'Ufficio può:
• accoglierla,
• respingerla,
• non rispondere.
Nel caso di non accoglimento dell'istanza, il contribuente può proporre il ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Se l'Ufficio invece non risponde, l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria quando siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda e fin quando il diritto al rimborso non sia caduto in prescrizione.
- Si riporta il fac-simile del modello:
. Schema della domanda per la restituzione delle tasse di concessione governativa.
3. Iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Dovuta la Tassa di concessione governativa
La richiesta di parere
L'Unioncamere, con Nota del 7 agosto 2006, Prot. 6244, ha trasmesso un quesito nel quale chiede se le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi e non, debbano pagare la tassa di concessione governativa per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
A tale riguardo Unioncamere chiede se la corresponsione di un diritto annuale di iscrizione possa in qualche modo essere una forma di esenzione dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22 della tariffa allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, con il Parere del 31 maggio 2007, Prot. 2007/95946, ha risposto sostenendo che l'iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali comporta il pagamento della tassa sulle concessioni governative nella misura di Euro 168,00, prevista dal’articolo 22 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972.
Tale imposizione trova il suo presupposto nel fatto che, in base al disposto di cui all’art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi...".
Non solo, secondo quanto stabilito nel successivo comma 6: "L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione".
Ciò premesso sotto il profilo normativo, per quanto concerne il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641, l’Agenzia delle Entrate osserva che, ai sensi dell'articolo 22 della tariffa annessa al citato decreto, la stessa è dovuta bella misura di euro 168,00 per le iscrizioni agli albi "riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con D. M. 20 agosto 1992...".
In particolare, al punto 8, il citato articolo menziona le iscrizioni richieste per l' "Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri...".
In ordine al quesito posto, poiché, ai sensi del comma 6 dell'articolo 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo abilita allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti, qualora le imprese intendano ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle stesse, devono corrispondere la tassa sulle concessioni governative.
L'importo di 50 euro, corrisposto a titolo di diritto annuale di iscrizione, non può ritenersi comprensivo anche della tassa sulle concessioni governative. Né il pagamento della predetta somma può comportare una forma di esenzione dal tributo.
Per quanto concerne la regolarizzazione degli adempimenti pregressi da parte di coloro che non hanno versato la tassa sulle concessioni governative è appena il caso di rammentare che l'articolo 9 del D.P.R. n. 641 del 1972 prevede sanzioni a carico di "Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa..." e a carico "...del pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo...".
Il testo del parere dell'Agenzia viene riportato nell'Appendice normativa.
4. Denuncia di inizio attività (DIA) – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – Art. 19, L. n. 241/1990 – Attività regolamentate e Tasse sulle concessioni governative
L’esercizio di molte attività private, dal 1990 non è più subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla-osta o ad altro atto di consenso comunque denominato, ma a semplice denuncia o dichiarazione di inizio attività (DIA), prima, a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ora.
In sostanza, viene consentito al privato di iniziare determinate tipologie di attività presentando una denuncia o dichiarazione o segnalazione di inizio attività, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, sin dalla sua presentazione e l’attività potrà essere iniziata immediatamente, senza attendere la scadenza di alcun interludio e dover presentare un ulteriore documento all’atto dell’avvio.
Il titolo autorizzatorio a favore del privato trae origine semplicemente da una semplice denuncia o dichiarazione o segnalazione (non istanza) e dal successivo mancato esercizio da parte della Pubblica Amministrazione.
L’Amministrazione competente, una volta effettuati gli opportuni controlli, può solo comunicare il divieto di proseguimento dell’attività.
4.1. La natura giuridica della DIA e della SCIA
Introdotta ad opera dell’art. 19 della L. n. 241/1990 con l’appellativo di “denuncia inizio attività”, ha mutato la sua denominazione con la L. 11 febbraio 2005, n. 15, la quale, lasciando inalterato il corpo della norma, lo ha corredato per la prima volta di una rubrica, intitolata esattamente“Dichiarazione di inizio attività”.
Per effetto della L. n. 122/2010, la dichiarazione di inizio attività ha ceduto il passo ad un nuovo (almeno nella denominazione) istituto: la “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), senza peraltro operare una rivisitazione della norma e senza introdurre novità di rilievo, come ci si poteva aspettare.
Rispetto al testo precedente è riscontrabile, invece, un’indicazione più puntuale dei documenti da presentare a corredo della segnalazione.
Sin dal suo approdo all’ordinamento giuridico, la “denuncia di inizio attività” (questa era la denominazione nel testo originario dell’art. 19 della L. n. 241/1990) non è stata mai oggetto di una visione unitaria; in dottrina, come in giurisprudenza, si è sempre discusso sulla sua natura giuridica.
Si possono ridurre a due le tesi principali.
Da un lato, l’orientamento che potremmo definire “pubblicistico” o “provvedimentale”, secondo cui la DIA rappresenta una sorta di istanza che avvia una procedura semplificativa, la quale permette al privato di ottenere, grazie al silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione formatosi col decorso del termine legale, il necessario titolo abilitativo, costituito da una tacita autorizzazione di natura provvedi mentale.
L’immediata inferenza di quest’assunto è l’impugnabilità innanzi al giudice amministrativo del prefato provvedimento implicito per mezzo della tradizionale azione di annullamento.
Sul versante diametralmente opposto, l’altra visione, quella c.d. “privatistica”, che ad oggi risulta prevalere nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e che qualifica la DIA come un mero atto di un soggetto privato, improduttivo di un implicito assentimento da parte della P.A. e non avente, pertanto, alcuna valenza provvedi mentale.
Un atto, quindi, non assimilabile al provvedimento amministrativo, né sotto il profilo soggettivo, in quanto non proveniente da una P.A., né sotto il profilo oggettivo, in quanto non implicante l’esercizio di una potestà pubblica.
Logicamente una volta negata la valenza provvedimentale di quest’istituto giuridico, la tutela del terzo non passa più attraverso l’azione di annullamento, che presuppone, appunto, l’emanazione di un provvedimento.
Il legislatore, dal suo canto, nel corso degli anni nulla ha fatto per dipanare definitivamente questa matassa.
4.2. Imposta di bollo e tassa di concessione governativa
Quanto sostenuto nel punto precedente potrebbe essere fondamentale per accertare se debba o meno essere pagata la tassa di concessione governativa (o regionale) in presenza di una SCIA.
La prima ed immediata conclusione a cui si potrebbe arrivare è la seguente: non essendo prevista l’emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo all’esercizio dell’attività (come richiesto dall’art. 1 e dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 641/1972), e non essendo la SCIA assimilabile ad un provvedimento amministrativo, le denunce o dichiarazioni (DIA) o le segnalazioni (SCIA) di inizio attività devono ritenersi esenti sia dall’imposta di bollo (come espressamente disposto dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109 del 5 luglio 2001) che, secondo noi, anche dalla tassa di concessione governativa.
4.3. Le attività regolamentate e il pagamento della tassa sulle concessioni governative
Non è stato mai chiarito con certezza se la denuncia o dichiarazione di inizio attività (DIA) presentata al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane da parte di coloro che esercitano l'attività di impiantistica o di autoriparazione o di pulizia o facchinaggio sia o meno soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa.
Secondo un primo indirizzo, l'iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane da parte delle imprese che esercitano le attività in questione ha di fatto natura abilitante e quindi comporta il pagamento della Tassa di concessione governativa nell’importo di cui all’art. 22, n. 8 della Tariffa, attualmente fissato in 168.00 euro.
La natura "abilitante" è dovuta al fatto che l'iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane è espressamente indicata quale condizione per l'esercizio delle predette attività.
E’ irrilevante il fatto che contemporaneamente siano dovuti i diritti di segreteria e, in alcuni casi, anche le tasse di concessione regionale per l’iscrizione all’Albo artigiani: trattasi, infatti, di due autonomi provvedimenti amministrativi posti in essere per finalità e in tempi diversi (Vedi: Circolari del M.I.C.A. n. 3343/C del 28 luglio 1994; n. 3372/C del 16 giugno 1995; n. 3420/C del 22 settembre 1997).
La stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007, ha affrontato l'argomento dell'applicabilità delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 22 della Tariffa per le attività regolamentate (impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia e facchinaggio) e, richiamando una Nota del Ministero delle Attività Produttive del 17 ottobre 2003, Prot. 558291 nella quale viene precisato che i registri e gli albi nei quali devono essere iscritte tali imprese "assumono la natura di registri ed albi abilitanti", ha sostenuto che l'iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Albo delle imprese artigiane delle suddette attività regolamentate sono da assoggettare al pagamento della tassa di concessione governativa.
Secondo un altro indirizzo, il pagamento della tassa di concessione governativa poteva essere richiesta solo quando, per esempio, era vigente il RIA (Repertorio delle imprese di autoriparazione), a cui poteva essere riconosciuta “natura abilitante” e per la cui iscrizione veniva rilasciato un apposito “provvedimento autorizzativo”; ora che le denunce di esercizio di tali attività rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (semplice denuncia o dichiarazione o segnalazione di inizio attività), si deve ritenere che le stesse non siano soggette né all’imposta di bollo né al pagamento della tassa di concessione governativa.
4.4. AGOSTO 2014 - ATTIVITA’ REGOLAMENTATE SOGGETTE A SCIA - Niente Tassa sulle concessioni governative e niente imposta di bollo - Interpello dell'Agenzia delle Entrate
Il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative, di cui all’art. 22, n. 8, della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 non sorge qualora, a seguito dell’inoltro della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), non scaturisca alcuna iscrizione in un albo, elenco o registro che risulti abilitante per l’esercizio dell’attività.
Dunque, nel caso venga presentata una SCIA all'ufficio del Registro delle imprese relativa allo svolgimento delle attività di commercio all'ingrosso, di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia, di facchinaggio, di agente e rappresentante di commercio e di agente affari in mediazione, la tassa di concessione governativa non è dovuta in quanto l'iscrizione in detto Registro, come quella nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle citate attività, non ha natura abilitante all'esercizio delle relative attività.
Per quanto attiene all’applicazione dell’imposta di bollo, trattandosi di “semplici comunicazioni”, per le SCIA relativa alle attività sopra elencate non è dovuta l’imposta do bollo.
Ricordiamo che la stessa posizione è stata espressa dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni n. 109/E del luglio 2001 (relativamente alla DIA) e n. 24/E del 8 aprile 2013, nella quale si afferma che non è soggetta a imposta di bollo la SCIA, sempreché in esito alla presentazione della stessa non sia previsto, da parte dell’amministrazione ricevente, il rilascio di provvedimenti o certificazioni.
E’ questo in sintesi il parere dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella risposta ad un Interpello del 27 agosto 2014, Prot. 109864 presentato dalla Confederazione Italia degli Esercenti Commercianti (CIDEC) della Campania il 16 settembre 2013.
Diversa sarebbe l’interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, interpellato dalla stessa Agenzia delle Entrate, ha espresso il proprio parere con la nota del 24 luglio 2013, Prot. n. 125591, soprattutto in merito alle attività relative ai soppressi Ruoli ed elenchi tenuti dalla Camera di Commercio.
Dopo la soppressione di tre Ruoli (degli agenti di commercio, agenti di affari in mediazione e mediatori marittimi) e di un Elenco (degli spedizionieri), il soggetto che ha intenzione di svolgere una di queste attività invia al Registro delle imprese una SCIA nella quale certifica e autocertifica di possedere i requisiti richiesti dalle singole leggi e al contempo segnala di iniziare immediatamente l’attività stessa.
Nello specifico, detti Ruoli/Elenchi sono stati, dunque, sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese dei dati relativi all'impresa, e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle citate attività.
Ora, considerato che in capo alla Camera di Commercio è rimasta inalterata l’attività di verifica dei requisiti - sia professionali che morali - per attività regolamentate ad accesso abilitante, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico è dovuta la tassa sulle concessione governative.
Per inciso, ricordiamo che tale tassa dovrebbe essere pagata solo dai soggetti che si iscrivono per la prima volta direttamente al Registro delle imprese denunciando l’inizio di una delle quattro attività in questione.
La tassa non sarebbe pertanto dovuta dai soggetti che già risultavano iscritti nei rispettivi Ruoli o nell’Elenco (ora soppressi) e che sono transitati nel Registro delle imprese, entro il termine perentorio del 12 maggio 2013. Non verificandosi una interruzione dell’attività, tale passaggio non può essere considerato una “nuova iscrizione”. La ripetizione del pagamento di una tassa già pagata contrasterebbe con il principio generale che prevede il divieto della doppia imposizione.
Sarebbero invece esentati dal pagamento di tale tassa tutti quei soggetti che, già iscritti nei Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in mediazione alla data del 12 maggio 2012 pur non svolgendo più alcuna attività, hanno presentato una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, entro il 12 maggio 2013, al fine di preservare i propri requisiti. In questo caso, infatti, non viene svolta alcuna attività di verifica e l’iscrizione nell’apposita sezione del REA “ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e che non abilita il soggetto ivi iscritto all’esercizio dell’attività”.
- Si riporta il testo della nota ministeriale e dell'Interpello:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 24 luglio 2013, Prot. 0125591: Richiesta di chiarimenti sulle formalità necessarie per l'avvio all'esercizio di professioni, arti e mestieri ai fini dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 22 Tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Interpello del 27 agosto 2014, Prot. 109864 - Tassa sulle concessione governative e imposta di bollo sulle attività soggette a SCIA.
E' ARRIVATO IL MOMENTO DI FARE CHIAREZZA !
Sulla questione del pagamento o meno della Tassa sulle concessioni governative per le attività cosiddette “regolamentate” (impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, commercio all’ingrosso, ecc.) è necessario e urgente che si faccia chiarezza una volta per sempre, analizzando con esattezza quale sia, in questi casi, la natura degli adempimenti posti a carico dell’utente e quale sia la natura della verifica posta a carico dell’Ufficio ricevente la denuncia.
Non è possibile che l’Agenzia delle Entrate una volta si pronunci per il pagamento (Risoluzione n. 353 del 5 dicembre 2007) e un’altra volta si pronunci per il non pagamento (Interpello del 27 agosto 2014, Prot. 109864), disorientando così sia gli utenti che gli operatori pubblici.
Come non è possibile che alcune Camere di Commercio pretendano il pagamento di tale tassa e altre no, disattendendo, tra l’altro, l’orientamento del Ministero dello Sviluppo Economico che ritiene che tale tassa debba essere pagata.
Non bisogna tra l’altro dimenticare che per quanto riguarda il mancato pagamento delle tasse di concessione governativa, l’art. 9 del D.P.R. n. 641/1972 prevede delle sanzioni sia a carico dell'interessato che a carico del pubblico ufficiale che emette l'atto soggetto al pagamento del tributo senza che sia stata preventivamente pagata la relativa tassa.
5. LICENZA DI PESCA - La T.C.G. è dovuta dal rilascio dell’attestazione provvisoria - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
La tassa sulle concessioni governative (T.C.G.) è dovuta nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, venga rilasciata al richiedente l’attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca.
La medesima tassa, tuttavia, non dovrà essere nuovamente corrisposta al momento del rilascio della licenza in quanto copre anche il periodo di utilizzo dell’attestazione provvisoria.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 105/E del 27 novembre 2014, emanata in merito al pagamento della tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima e, in particolare, all’individuazione del momento impositivo nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, le Autorità competenti provvedono a rilasciare una “attestazione provvisoria”.
Nella risoluzione viene ricordato che la disciplina del rilascio delle licenze di pesca è contenuta nel decreto 26 luglio 1995 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, mentre le modalità da seguire per la richiesta di rinnovo sono disciplinate dall’articolo 3 del decreto 26 gennaio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Quanto agli obblighi fiscali si deve far riferimento agli articoli 1 e 8 del D.P.R. n. 641/1972.
Dalla normativa citata si evince che il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui viene rilasciato il titolo amministrativo (licenza).
Non è chiaro, tuttavia, se e quando debba essere corrisposta la TCG nel caso di rinnovo della licenza (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 641/1972).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la tassa sulle concessioni governative corrisposta per il rilascio della licenza di pesca non deve essere nuovamente assolta fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che non si verifichi un’ipotesi di mutamento sostanziale dello stesso. Ciò, in quanto la TCG non ha una sua propria validità ma segue la validità della licenza, per la cui emanazione è stata corrisposta.
Il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui si rende necessario rinnovare il titolo amministrativo, poiché il precedente ha cessato di avere validità.
Pertanto, nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, venga rilasciata al richiedente l’attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta comunque la tassa sulle concessioni governative.
La medesima tassa, tuttavia, non dovrà essere nuovamente corrisposta al momento del rilascio della licenza in quanto copre anche il periodo di utilizzo dell’attestazione provvisoria.
Il testo della Risoluzione n. 105/E/2014 viene riportato nell'Appendice Normativa.
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RIFERIMENTI
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. Per l’argomento dei DIRITTI DI SEGRETERIA riscossi dalle Camere di Commercio, cliccate QUI.
. Per l’argomento dell’IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
. Per l’argomento dell’IMPOSTA DI REGISTRO, cliccate QUI.
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APPENDICE NORMATIVA
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641: Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641: Disciplina delle tasse sulle concessioni governative. (Testo aggiornato al 1° settembre 2024, con le modifiche apportate dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87).
. TARIFFA annessa al D.P.R. n. 641/1972. (Tariffa in vigore dal 24 giugno 2014).
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D.M. 19 ottobre 1994, n. 678: Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
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D.M. 28 dicembre 1995: Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.
(Testo aggiornato con gli importi in vigore dal 1° gennaio 2006)
. Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 20 novembre 2001: Approvazione dei modelli di bollettini per i versamenti sui conti correnti postali in euro.
. D.L. 31 gennaio 2005, n. 7: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Art. 7.
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AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 5 maggio 2005: Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate. (In vigore dal 1° giugno 2005).
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D.M. 24 maggio 2005: Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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D.M. 22 novembre 2006: Approvazione delle modifiche ai modelli dei bollettini per il versamento sui conti correnti postali, intestati all'Agenzia delle entrate, delle concessioni governative, tasse scolastiche ed altri tributi, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2001, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 dicembre 2001 e del 23 marzo 2004.
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APPENDICE NORMATIVA
ISTANZE DI INTERPELLO, CIRCOLARI E RISOLUZIONI
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. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Circolare n. 13 del 31 gennaio 1973: Concessioni governative. Istruzioni ministeriali al D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972.
. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Circolare n. 22 del 5 giugno 1974: Bollo. Concessioni governative. Esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa del libro giornale e del libro degli inventari.
. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 291725 del 26 luglio 1986: Bollo. Concessioni governative. Trattamento fiscale dei libri, repertori e registri di carattere contabile o commerciale.
. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 27/E del 1° febbraio 1995: Applicazione delle tasse di concessione governativa e imposta di bollo sui registri rilasciati alle navi.
. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 68/E del 9 marzo 1995: Tasse sulle concessioni governative e imposta di bollo - Registro degli infortuni sul lavoro - Quesito.
. Circolare del MICA n. 3372/C del 16 giugno 1995: Trasmissione della Nota n. V/11/1698/93 del 7 aprile 1995, con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere riguardo l’applicazione delle tasse di concessione governativa in relazione alle iscrizioni degli autoriparatori e impiantisti.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 154 del 11 ottober 2000: Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus). Telefonia cellulare. Esenzione dalla tassa di concessione governativa. Articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
. Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 23 marzo 2004: Approvazione delle modifiche ai modelli dei bollettini per il versamento sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle Entrate, di concessioni governative, tasse scolastiche ed altri tributi.
. Agenzia delle Entrate - Nota del 26 ottobre 2004, Prot. 172358: Quesito in merito alla tassa di concessione governativa per trasferimento di residenza di iscritti negli albi e ruoli.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 139/E del 4 ottobre 2005: Istanza di interpello Ministero dell’Interno. Modifiche al regime di autorizzazione per l’esercizio di attività relative a metalli preziosi – Tassa sulle concessioni governative articolo 7 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 11/E del 3 aprile 2006: Imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative - Modifiche: D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 300; D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 59 del 12 maggio 2006: Iscrizione all'Albo professionale dell'ordine degli Ingegneri - Tasse sulle concessioni governative.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Parere del 31 maggio 2007, Prot. 2007/95946: Tassa sulle concessioni gevernative per l'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Richiesta di parere.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007: Istanza di interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - Imposta di bollo. Art. 1, comma 1-bis della Tariffa. - Tasse sulle concessioni governative. Applicabilità della tassa di cui all'art. 22 della Tariffa per le attività di facchinaggio, autoriparazione, impiantistica e imprese di pulizia. - Imposta di registro. Obbligo di registrazione prima della presentazione al Registro delle imprese del bilancio di esercizio e del bilancio finale di liquidazione contenenti una distribuzione di utili e del bilancio finale di liquidazione dal quale risulti un credito IVA.
Non deve essere pagata la tassa sulle concessioni governative di 404,00 euro (art. 8, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972) in occasione di eventuali aggiornamenti effettuati sulla licenza di pesca professionale marittima in corso di validità.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 391/E del 20 ottobre 2008: Consulenza giuridica – Tassa sulle concessioni governative – Aggiornamenti della licenza di pesca – Richiesta parere.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che la tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo della telefonia mobile non è stata abolita e che il pagamento di tale tributo è correlato alla sussistenza di un atto che provi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il gestore e l’utente.
L'eliminazione della licenza d'esercizio per l'utilizzo del servizio radiomobile disposta dall'articolo 218 D. Lgs. n. 259/2003 non esclude l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti relativi ai telefonini prevista dall'articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972.
Secondo l'Agenzia, il rilascio del contratto di abbonamento, di cui all’articolo 3 del D.M. n. 33/1990, legittima pienamente la pretesa tributaria ai sensi dell’articolo 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2012: Interpello Ordinario - Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
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AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa - Risoluzione n. 22/E del 18 febbraio 2014: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Tassa sulle concessioni governative - iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli d’oliva vergini ed extravergini - Richiesta parere.
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AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa - Risoluzione n. 105/E del 27 novembre 2014: Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima.
L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:
- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);
- autoriparazione (L. 122/1992);
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
- spedizioniere (L. 1442/1941);
- mediatore marittimo (L. 478/1968);
- commercio all'ingrosso (D.Lgs. 114/1998)
non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della prevista Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale della Lombardia - Nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496: Interpello 904-682/2015 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia - Istanza presentata il 28 luglio 2015.
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GIURISPRUDENZA
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TELEFONINI – La tassa di concessione governativa non è abrogata ed è dovuta anche dagli Enti locali – Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Agli Enti locali non spetta l’esenzione dalle tasse di concessione governativa, tra cui quella che riguarda l’utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri, in quanto non è specificamente prevista dal D.P.R. n. 641 del 1972.
Inoltre, agli stessi Enti locali, non può essere estesa l’esenzione spettante alle “Amministrazioni dello Stato”. L’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, infatti, distingue i Comuni dalle Amministrazioni dello Stato, pur attribuendo agli uni e alle altre la natura di “Amministrazioni Pubbliche”, impedendone una generalizzati e generalizzabile assimilazione, la quale resta quindi, soggetta ad una specifica scelta legislativa, nel caso non adottata.
Lo hanno chiarito, con una articolata sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la n. 9560 del 2 maggio 2014) accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (ottobre 2011) che, invece, aveva riconosciuto il diritto di tre comuni (Campodarsego, Piombino e Loreggia) alla restituzione della tassa, prevista dal D.P.R. n. 641/1972, in quanto la norma sarebbe stata implicitamente abrogata dal D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale aveva liberalizzato il settore delle radiocomunicazioni e soppresso le autorizzazioni amministrative precedentemente richieste.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (si veda la Risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2012), il fondamento normativo del presupposto impositivo della tassa in questione deve invece rinvenirsi nell’art. 3, comma 2, del DM 13 febbraio 1990, n. 33 (“Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”) e nell’art. 3 del D.L. n. 151/1991, convertito nella L. n. 202/1991, che ha assoggettato alla tassa sulle concessioni governative il “documento sostitutivo della licenza” (tale dovendosi intendersi il “contratto di abbonamento” stipulato con il gestore): in altri termini, nel caso dei telefonini cellulari l’abbonamento è il “documento sostitutivo della licenza” che fa sorgere l’obbligazione tributaria.
- Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione - Sentenza n. 9560 del 2 maggio 2014.
CELLULARI - Legittima la tassa di concessione governatica - Sentenza della Corte di Giustizia UE
È legittima l’applicazione della tassa di concessione governativa (TCG) ai contratti di abbonamento per i servizi di telefonia mobile.
Dal momento che il contratto di abbonamento per servizi di telefonia mobile sostituisce l’autorizzazione generale e/o la licenza di stazione radio, senza alcun intervento, attività o controllo da parte dell’Amministrazione, la normativa italiana in materia di tassa di concessione governativa non costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre.
Inoltre, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria neppure l’applicazione della tassa di concessione governativa in caso di sottoscrizione del contratto di abbonamento per i suddetti servizi.
Sini queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-416/14 del 17 settembre 2015, avente per oggetto la compatibilità, sul piano comunitario, della normativa italiana in materia di tassa di concessione governativa applicabile all’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre nel contesto di un contratto di abbonamento.
Nell’ordinamento nazionale, le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione sono assimilate alle stazioni radioelettriche, per cui all’utente è richiesto il conseguimento di un’autorizzazione generale, nonché il rilascio di apposita licenza di stazione radioelettrica, che costituisce il presupposto per l’applicazione della tassa di concessione governativa.
Dato che l’art. 8 della direttiva n. 1999/5/CE, rubricato “Libera circolazione degli apparecchi”, stabilisce che gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia se l’autorizzazione e il pagamento della tassa di concessione governativa crei ostacoli in contrasto con la citata disposizione comunitaria.
. Se vuoi scaricare il testo della Sentenza della Corte di Giustizia UE, clicca QUI.
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