Registro informatico dei protesti cambiari
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NOTIZIE IN BREVE
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11 APRILE 2024 - Adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata
Con decreto dell' 11 aprile 2024 sono stati adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata - A decorrere dal 1° maggio 2024.
18 MARZO 2022 - Adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata
Con decreto del 3 marzo 2022 sono stati adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata - A decorrere dal 1° aprile 2022.
GENNAIO 2021 - Proroga del termine di sospensione dei protesti al 31 gennaio 2021
La Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), all'articolo 1 comma 207 ha disposto l'ennesima sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito, fino al 31 gennaio 2021.
3 GIUGNO 2020 - Adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata
Con decreto del 13 maggio 2020 sono stati adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata - Aumento del 1,2% a decorrere dal 1° luglio 2020.
15 MAGGIO 2019 - Emanata la "Specifica di interfaccia applicativa"
Con circolare n. 3720/C del 15 maggio 2019, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce le indicazioni operative e i chiarimenti per la corretta gestione della trasmissione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento e della relativa istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici delle Camere di Commercio.
24 NOVEMBRE 2018 - Approvate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione con modalità telematica da parte degli ufficiali levatori
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2018, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 novembre 2018, recante “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica”.
6 MARZO 2015 - Pubblicato il decreto che regolamenta la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari - In vigore dal 6 marzo 2015
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto 3 ottobre 2014, n. 205, recante il regolamento per la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.
MAGGIO 2011 - D.L. n. 70/2011 - L'ASSEGNO DIVENTA TELEMATICO
L’art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, ha introdotto alcune rilevanti modifiche al Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (cd. “Legge Assegni”), riconoscendo piena validità giuridica alle copie informatiche degli assegni cartacei e introducendo la possibilità di effettuare in modalità elettronica sia la presentazione al pagamento degli assegni, sia i relativi atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente).
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IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
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1. PREMESSA - IL PROTESTO
Il protesto s’identifica con l'atto pubblico che attesta la presentazione al debitore (protestato) di un titolo di credito, cambiale o assegno, e il rifiuto di questi di pagare o accettare il titolo.
1.1. Normativa
La disciplina di riferimento è offerta;
- dagli artt. da 51 a 73 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 per la cambiale e
- dagli artt. da 45 a 65 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'assegno.
1.2. Levata del protesto
La levata del protesto integra lo strumento per realizzare il protesto e per consentire l’efficacia del protesto.
La levata è una prerogativa degli ufficiali levatori.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349 sono ufficiali levatori:
- l'ufficiale giudiziario competente per territorio;
- il notaio;
- il segretario comunale, nei comuni che non sono sedi di notaio o ufficiale giudiziario, nonché, secondo la giurisprudenza, tutte le volte che costoro sono indisponibili per legittimo impedimento o assenza.
La procedura inizia con la consegna da parte del creditore all'ufficiale levatore del titolo; questi si reca presso il domicilio del debitore per richiedere il pagamento o l'accettazione del titolo.
A fronte del rifiuto, l'ufficiale eleva il protesto, conferendo efficacia esecutiva al titolo: è raggiunto il carattere di titolo esecutivo.
1.3. Pubblicità del protesto
Il protesto è oggetto di pubblicità allo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato.
Di fatto tale pubblicità finisce anche per avere un effetto sanzionatorio, giacché rende pressoché impossibile per il protestato l'accesso al credito.
In passato la pubblicità richiedeva l'iscrizione dei protestati in un apposito elenco, tenuto presso il tribunale, una copia del quale era periodicamente trasmessa alla Camera di commercio che pubblicava un apposito bollettino.
A decorrere dal 1995, gli ufficiali levatori trasmettono alla Camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso).
Entro 10 giorni dalla trasmissione dell'elenco, la Camera di commercio cura l'inserimento dei protestati in apposito registro: il Registro informatico dei protesti.
Il protestato resta iscritto nel registro per cinque anni; tuttavia può esserne cancellato prima, se viene concessa la riabilitazione.
1.4. Effetti del protesto
Il protesto realizza i seguenti effetti principali:
- fa decorrere gli effetti civili dell'inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc.);
- conferisce il carattere di titolo esecutivo, consentendo al creditore di procedere nei confronti del debitore.
Il protesto è inoltre presupposto essenziale per poter esercitare l'azione di regresso che del portatore in danno agli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti).
Per l’assegno bancario importa l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del protestato.
Il protestato inoltre inserito nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d'Italia, con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi (cd. revoca di sistema).
1.5. Riabilitazione del protestato
La riabilitazione del protestato è concessa a condizione che:
- venga dimostrato il pagamento del titolo protestato;
- sia trascorso almeno un anno dalla levata di protesto;
- il protestato non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno solare.
La riabilitazione è concessa con decreto del presidente del tribunale su istanza del protestato.
Contro il diniego, il protestato può ricorrere, entro 10 giorni, alla corte d'appello.
Presentando il provvedimento di riabilitazione alla Camera di commercio, il protestato può chiedere di essere cancellato dal registro informatico dei protesti.
2. IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
2.1. Che cosa è
La Legge 18 agosto 2000, n. 235 e il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 9 agosto 2000, n. 316 hanno dato attuazione al Registro Informatico dei Protesti incaricando le Camere di Commercio della pubblicazione ufficiale degli elenchi dei protesti.
Il Registro Informatico dei Protesti è, dunque, il Registro nel quale le Camere di Commercio pubblicano mensilmente i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari.
2.2. Tempistica
• Il 1° giorno di ogni mese i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti (ufficiali giudiziari, notai e segretari comunali) trasmettono alle Camere di Commercio l'elenco dei protesti levati fino al 26 del mese precedente, comprendendovi quelli effettuati dal 27° all'ultimo giorno del mese antecedente;
• le Camere di Commercio provvedono all'iscrizione dei protesti nel Registro nei 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi.
I pubblici ufficiali trasmettono alle Camere di Commercio anche gli elenchi dei protesti per mancata accettazione di cambiali.
Tali elenchi vengono utilizzati esclusivamente a fini statistici.
La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro per 5 anni dalla data di registrazione sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o la sospensione da parte del Tribunale.
2.3. Sospensione della pubblicazione
Il debitore può notificare alla Camera di Commercio l’eventuale provvedimento d’urgenza concesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile, con il quale viene disposta la sospensione della pubblicazione del protesto. In tali casi l’Ufficio Protesti provvede direttamente e immediatamente alla sospensione del protesto dal Registro Informatico.
2.4. Consultazione del Registro Informatico dei Protesti - Visure e certificati - Servizio telematico
Il Registro informatico dei protesti, istituito con il D.M. 316/2000, è una banca dati informatica su scala nazionale che contiene le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di vaglia cambiari, di tratte e di assegni bancari e alle dichiarazioni emesse dalle Stanze di compensazione per il mancato pagamento degli assegni postali.
Tale Registro contiene i protesti per 5 anni dalla data della loro pubblicazione (art. 11, Decreto n. 316/2000), ed è accessibile al pubblico per la consultazione.
Tale consultazione avviene mediante "visura" riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato, o mediante "certificato" che, a differenza della visura, contiene solo l'indicazione di "esistenza/non esistenza" protesti nel Registro in questione.
Visure e Certificati possono essere richiesti presso tutte le Camere di Commercio d'Italia, presso l'ufficio protesti, oppure on-line, con la convenzione Telemaco.
Dalla visura è possibile verificare se a carico di un nominativo esistono protesti levati su tutto il territorio nazionale e il dettaglio di ogni protesto (natura del titolo protestato, importo, data e luogo di levata, numero di repertorio, data e Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto ed il motivo del mancato pagamento).
Il costo del servizio è euro 2,00 a nominativo.
Dal certificato, invece, è possibile verificare solo l’esistenza o meno di protesti su un nominativo, ma non il dettaglio dei singoli protesti.
Il costo del servizio è euro 5,00 a nominativo (oltre all'imposta di bollo da euro 16,00 da applicare sull'istanza).
Ai fini della richiesta della Riabilitazione, le visure utitli sono unicamente quelle rilasciate dalle Camere di Commercio.
. Per accedere al SERVIZIO TELEMATICO, clicca QUI.
2.5. GUIDA alla cancellazione
. Per scaricare la GUIDA alla cancellazione dei protesti, predisposta dfalla Camera di Commercio di FIRENZE, clicca QUI.
. Per scaricare la GUIDA alla cancellazione dei protesti, predisposta dfalla Camera di Commercio di TREVISO, clicca QUI.
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PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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Hai smarrito, ti è stato sottratto o hai distrutto un assegno bancario o circolare, una cambiale o un libretto al portatore?
. Segui le istruzioni riportate QUI.
1. PROTESTI CAMBIARI - IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO PROTESTATO
Nel nostro Paese sono moltissime le persone che hanno subito, per vari motivi, protesti e che, trattandosi prevalentemente di imprenditori, sono costrette a rimanere economicamente inoperose se non addirittura a cadere nelle mani degli usurai, oltre a dover sopportare il disonore sociale derivante dalla condizione di protestato.
In base all’originaria disciplina, l’elenco dei protesti per mancato pagamento era trasmesso al Tribunale in due copie, una delle quali, poi, perveniva, a cura del Presidente del Tribunale, alla Camera di Commercio per la pubblicazione nel Bollettino dei protesti (legge 12 febbraio 1955 n. 77).
Il debitore che avesse eseguito il pagamento nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto poteva ottenere la cancellazione del protesto mediante apposita istanza al Presidente del Tribunale (legge 12 giugno 1973 n. 349).
Nel corso degli anni, grazie soprattutto all’opera di sensibilizzazione svolta dallo SNARP (Sindacato Nazionale Antiusura e Riabilitazione Protestati) il legislatore è intervenuto in questa materia con modifiche che hanno reso possibile la riabilitazione dei soggetti protestati e la cancellazione dei protesti in tempi ragionevoli e con procedure semplici.
In particolare, la legge n. 108/1996 (la c.d. legge antiusura), all’art. 17 prevede che il debitore protestato, trascorso un anno dal levato protesto, se ha adempiuto all’obbligazione per cui è stato levato il protesto e non ha subito ulteriori protesti, ha diritto di ottenere la riabilitazione mediante ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stato levato il protesto. Nel caso in cui la riabilitazione sia negata, il debitore, entro dieci giorni, può proporre reclamo alla Corte d’Appello.
Effetto della riabilitazione è che il protesto si considera come mai avvenuto, ed il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati attinenti al protesto anche dal Registro informatico dei protesti, tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 235, mediante apposita istanza da presentare, unitamente al provvedimento di riabilitazione, al Presidente della Camera di Commercio.
La più rilevante innovazione apportata dalla L. n. 235/2000 è rappresentata dalla possibilità per il debitore protestato di chiedere direttamente alla Camera di Commercio la cancellazione del proprio nome dal registro informatico, qualora abbia pagato la cambiale protestata entro 12 mesi dalla levata del protesto, con gli interessi maturati e le spese sostenute per il protesto e per l’eventuale processo esecutivo. Mentre, se il pagamento è eseguito dopo quel termine, il debitore può ottenerne l’annotazione sul Registro informatico.
La cancellazione è disposta dal Presidente della Camera di Commercio e per effetto di essa il protesto si considera come mai avvenuto.
Nel caso di rigetto della richiesta o di mancata decisione sulla stessa l’interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace del suo luogo di residenza.
Alla pubblicazione dei protesti cambiari, provvedono soltanto le Camere di Commercio, mediante un Registro informatico che garantisce una completa e tempestiva informazione su tutto il territorio nazionale.
Per chi fosse interessato, proponiamo un approfondimento curato da Claudio Venturi, dal titolo:
. Il Registro informatico dei protesti cambiari. Formazione e tenuta.
2. LE TIPOLOGIE DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI
Le domande di cancellazione dei protesti, oltre che dalle Banche e dagli Ufficiali Levatori, possono essere presentate solo da coloro a carico dei quali sono stati levati i protesti.
La legge 18 agosto 2000, n. 235 descrive le tipologie di cancellazione dei protesti.
A) Cancellazione di protesti per pagamento entro 12 mesi dalla data del protesto
Titoli cancellabili: cambiali, tratte accettate (no assegni)
Nella domanda da presentare alla Camera di Commercio dovranno essere allegati i titoli protestati originali e quietanzati.
B) Cancellazione di protesti a seguito di riabilitazione
Titoli cancellabili: assegni, cambiali, tratte accettate
La riabilitazione si può ottenere solo se nell'ultimo anno solare non sono stati levati altri protesti a proprio carico.
La domanda di riabilitazione si presenta al Presidente del Tribunale.
Alla domanda di cancellazione da presentare alla Camera di Commercio dovrà essere allegato l’originale o una copia autentica del decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale.
C) Cancellazione di protesti per illegittimità/erroneità della levata del protesto
Titoli cancellabili: assegni, cambiali, tratte accettate
Nella domanda di cancellazione da presentare alla Camera di Commercio dovranno essere esposti i motivi per i quali si ritiene illegittima o erronea la levata del protesto e alla stessa dovrà essere allegata la documentazione ritenuta idonea a provare l'illegittimità o erroneità della levata.
Si precisa che la Camera di Commercio delibera sulla domanda di cancellazione limitatamente alle sole ipotesi di illegittimità o erroneità formale e documentale della levata del protesto, non entrando nel merito di problematiche che sono all'origine del protesto (es. truffe, controversie contrattuali, ecc.), che andranno eccepite innanzi alla giustizia ordinaria (al Giudice di Pace oppure al Tribunale), per richiedere eventuale provvedimento d'urgenza ex art. 700 C.P.C. per la sospensione della pubblicazione dei protesti.
Assegni Protestati
Il pagamento di un assegno emesso senza provvista, effettuato entro 60 giorni dalla data di esigibilità, evita l'applicazione delle sanzioni di legge (leggi n. 386/1990 e n. 205/1999), ma non evita la pubblicazione del protesto, che può essere cancellato dal Registro informatico, ai sensi della legge n. 235/2000, esclusivamente con le modalità descritte ai punti B) e C).
3. ANNOTAZIONE E SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE
3.1. Annotazione
Ai sensi dell'art. 4 legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, il debitore che provveda al pagamento oltre il termine di un anno dalla levata del protesto, non ha diritto alla cancellazione ma può chiedere l'annotazione dell’avvenuto pagamento nel Registro informatico.
Trascorsi 12 mesi dalla levata del protesto la cancellazione dal Registro informatico dei Protesti può aver luogo esclusivamente previa decreto di Riabilitazione del Tribunale.
3.2. Sospensione
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 108/96 (Disposizioni contro l'usura), su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura, il Presidente del Tribunale, con decreto non impugnabile, può disporre la sospensione della pubblicazione.
Il decreto di sospensione perde effetto nel caso d'assoluzione, con sentenza definitiva, dell'imputato del delitto d'usura.
4. DIRITTO DI ACCESSO – CANCELLAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROTESTI CAMBIARI
Sulla base del nuovo quadro normativo introdotto dalla legge n. 235/2000 in materia di conservazione nel tempo dei dati relativi ai protesti cambiari, tali dati, in presenza dei presupposti individuati dalla legge, debbono essere cancellati non solo dal registro informatico dei protesti (disciplinato dalla legge n. 381/1995), ma anche dalle banche dati di soggetti privati che ancora li detengano.
La richiesta dell'interessato di risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla mancata cancellazione non può essere proposta al Garante, che non ha competenza in materia (Decisione del 8 aprile 2002).
. Se vuoi consultare il testo completo della decisione del Garante per la Privacy , clicca QUI
5. PROVVEDIMENTI D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. – AZIONE GIUDIZIARIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
In data 4 ottobre 2005 è stata diffusa la Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3591/C del 26 settembre 2005 in merito alle problematiche derivanti dalla tenuta del Registro informatico dei protesti, in relazione ai provvedimenti d’urgenza al giudice ordinario ex art. 700 C.P.C. proposti dalle Camere di Commercio per l’ottenimento dell’inefficacia dei provvedimenti di sospensione della pubblicazione dei protesti.
E’ bene ricordare che il provvedimento d’urgenza, disciplinato dagli articoli 669-novies e ss. Del C.P.C., perde la sua efficacia:
a) quando il procedimento di merito non venga iniziato nel termine perentorio, fissato dall’art. 669-octies, non superiore a 30 giorni;
b) se successivamente al suo inizio si estingue.
In entrambi i casi, su ricorso della parte interessata, il giudice che ha emesso il provvedimento d’urgenza deve dichiarare, con ordinanza esecutiva, l’inefficacia del provvedimento d’urgenza dando le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.
Il Ministero, nella citata circolare, spiega che solo al verificarsi di queste condizioni le Camere di Commercio sono legittimate a procedere alla pubblicazione della notizia del protesto nel Registro informatico.
La Circolare precisa, inoltre, che anche nel caso in cui sia stata emessa la sentenza di merito che dichiara l’inesistenza del diritto cautelato, la Camera di Commercio potrà iscrivere il dato del protesto solo nel caso di esplicita dichiarazione di inefficacia del provvedimento contenuta nella sentenza, oppure, in mancanza, in presenza di un’ordinanza a seguito di apposito ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento stesso.
Nel caso di assenza o di inerzia di un soggetto interessato, le Camere di Commercio devono assumersi l’onere di presentare il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento d’urgenza di sospensione della pubblicazione dei protesti per farne dichiarare l’inefficacia, assumendosi i costi del ricorso stesso, che potranno essere coperti dal diritto annuale che le Camere di Commercio incassano dalle imprese e che il cui importo viene determinato anche tenendo conto del “fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale” (art. 18, comma 4, L. n. 580/1993).
Il testo della Circolare è riportato nell’Appendice normativa – Circolari ministeriali.
6. PROTESTI CAMBIARI – SANZIONABILITA’ DEGLI UFFICIALI LEVATORI
Due erano gli articoli che la legge fallimentare dedicava ao protesti cambiari: l’articolo 13, rubricato “Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti”, successivamente abrogato dall’art. 11 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (In vigore dal 16 luglio 2006) e l’articolo 235, rubricato ”Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari”, rimasto invariato anche dopo la riforma della legge fallimentare, senza peraltro essere stato aggiornato alla nuova normativa prevista in materia di protesti.
Ciò a causato qualche perplessità interpretativa in ordine alla sanzionablità degli ufficiali levatori.
L’articolo 235 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 stabilisce testualmente che “Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,23 a euro 1.549,37.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto”.
Con il Parere del 6 marzo 2007, Prot. 2409, Il Ministero dello Sviluppo Economico affronta l’argomento della sanzionabilità degli ufficiali elevatori da parte delle Camere di Commercio per la trasmissione in ritardo degli elenchi dei protesti, analizzando la normativa che ha istituito il Registro informatico dei protesti e che attualmente regolamenta la materia dei protesti.
Con la istituzione del Registro informatico dei protesti e con la conseguente abrogazione dell’art. 2 della legge n. 77/1955, è venuta meno la disci9plina relativa all’invio dell’elenco dei protesti in duplice copia al Presidente del Tribunale.
Con il regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 316/2000, viene attuata una nuova procedura che prevede un rapporto diretto tra gli Ufficiali levaoli e le Camere di Commercio e dispone che l’elenco dei protesti cambiari deve essere trasmesso in formato elettronico direttamente alla Camera di Commercio.
Copia cartacea verrà inviata, a scopo prevalentemente conoscitivo, anche al Presidente del Tribunale.
La nuova normativa privilegia, rispetto al passato, la comunicazione diretta al sistema camerale.
Tale linea è stata ulteriormente rafforzata con la successiva legge n. 235 del 18 agosto 2000, che ha tra l’altro previsto l’obbligo per gli ufficiali levatori di trasmettere l’elenco dei protesti, ai fini pubblicitari, soltanto alla Camera di Commercio, alla quale viene attribuita, pertanto, competenza esclusiva in materia di gestione dei protesti.
Il registro informatico dei protesti, con l’entrata in vigore del D.M. 9 agosto 2000, n. 316, è diventato “lo strumento unico di pubblicità e fonte ufficiale per accedere alla banca dati delle notizie di protesto su scala nazionale”.
Secondo il Ministero, la mancata revisione dell’art. 235 della legge fallimentare alle norme relative alle procedure per la pubblicazione degli elenchi dei protesti e data la complessità e rigidità della procedura sanzionatorio, porta a concludere che non è configurabile l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico degli ufficiali levatori inadempienti.
Il testo del Parere del Ministero dello Sviluppo Economico viene riportato nell'Appendice normativa - Circolari e note ministeriali.
7. NUOVO FOGLIETTO BOLLATO PER CAMBIALI
Con Provvedimento del 29 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo foglietto bollato per cambiali, privo dell’importo dell’imposta assolta.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, clicca QUI.
8. ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ELETTRONICI - Le novità introdotte dal D.L. n. 70/2011
L’art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha introdotto alcune rilevanti modifiche al Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (cd. “Legge Assegni”).
Segnatamente la novella in parola riconosce piena validità giuridica alle copie informatiche degli assegni cartacei introducendo la possibilità di effettuare in modalità elettronica sia la presentazione al pagamento degli assegni, sia i relativi atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente).
Le modifiche apportate alla Legge Assegni dall’art. 8, comma 7, lettera b) del D. L. n. 70/2011 vanno ad incidere su aspetti qualificanti del processo di presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari, prevedendo in particolare che:
• l’assegno bancario e circolare può essere presentato al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica (combinato disposto del comma 3, aggiunto all’art. 31, della Legge Assegni e del periodo aggiunto in fine al comma 1, dell’art. 86, della medesima legge);
• il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:
i) con atto autentico (protesto);
ii) con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione e
iii) con dichiarazione della Banca d’Italia, quale gestore delle Stanze di Compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato” (numero 3 sostituito all’art. 45 della Legge Assegni);
• il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica (comma 3, aggiunto all’art. 61, della Legge Assegni).
A tali novità si aggiunge la previsione della lettera c) del medesimo art. 8, comma 7, secondo cui le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche all’uopo previste (comma 2, aggiunto all’art. 66, della Legge Assegni).
Alle lettere d) ed f) del richiamato art. 8, comma 7, è infatti precisato che:
• con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 70/2011, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni in argomento;
• la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento del MEF disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del D.L. 70/2011 e del regolamento ministeriale.
9. RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 150/2011 IN MATERIA DI PROTESTI
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, il D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Gli articoli 12 e 13 del D. Lgs. n. 150/2011 modificano le procedure in materia di protesti, in partcioare:
- il rito del lavoro avanti al Giudice di Pace per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti;
- la competenza della Corte d'appello, sempre secondo il rito del lavoro per il procedimento di opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato.
Ai sensi dell'art. 12 del Decreto (Del procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti)
"Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione avverso il rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e quelle avverso la mancata decisione sulle stesse sono regolate dal rito del lavoro. È competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato".
Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 77/1955, il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestato, unitamente agli interessi e alle spese fino ad allora sostenute dal creditore, o colui che dimostri di aver subito levata di protesto, a proprio nome, illegittimamente od erroneamente, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti.
Il debitore che provveda al pagamento oltre il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, può ottenere l'annotazione nel registro informatico dei protesti.
Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti della Camera di Commercio competente per territorio deve provvedere sull'istanza presentata dal debitore non oltre il termine di venti giorni dalla presentazione della stessa.
In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, l'interessato deve ricorrere al Giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato, applicando le norme dettare in materia di rito del lavoro.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto (Del procedimento di opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato):
" 1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento
di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e' pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari".
Fino ad oggi, in caso di diniego della riabilitazione, il debitore poteva proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Corte di Appello, che decideva in Camera consiglio.
Alla luce dell'art. 13 del Decreto, sopra riportato, ai fini del reclamo avverso il provvedimento di diniego, sarà sempre competente la Corte di Appello, ma verranno osservate le norme del rito del lavoro.
Per completezza, deve tenersi presente che, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 150/2011, alle controversie previste da questo decreto ,soggette al rito del lavoro non si applicano, "salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, 7° comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, 3° comma, 425, 426, 427, 429, 3° comma, 431, dal 1° al 4° comma e 6° comma, 433, 438, 2° comma, e 439 c.p.c..
L'ordinanza prevista dall'art. 423, 2° comma, c.p.c. può essere concessa su istanza di ciascuna parte.
L'art. 431, 5° comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.
Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'art. 421, 2° comma, c.p.c., non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile".
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D. Lgs. n. 150/2011, clicca QUI.
10. 6 MARZO 2015 - Emanato il decreto che regolamenta la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014, il Decreto 3 ottobre 2014, n. 205, concernente il “Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”.
Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ha apportato modifiche al R.D. n. 1736 del 21 dicembre 1933 (la “Legge assegni”) volte ad attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e all’utilizzo della forma elettronica negli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente) di assegni presentati elettronicamente.
Il presente regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. d), del D.L. n. 70/2011, contiene le disposizioni attuative volte a rendere operativo il nuovo regime.
Il quadro normativo di riferimento sarà successivamente completato dall’emanazione di regole tecniche da parte della Banca d’Italia, ai sensi dell’ art. 8, comma 7, alla lettera e), del medesimo D.L. n. 70/2011.
L’articolo 2, comma 1, dispone che l’ente negoziatore possa presentare l’assegno al pagamento in forma elettronica. Si ha presentazione elettronica quando il trattario riceve dal negoziatore l’immagine dell’assegno unitamente alle informazioni che saranno individuate dal regolamento della Banca d’Italia.
L’articolo 4 fornisce specifiche indicazioni relative al protesto e alla constatazione equivalente che, nel caso di assegni presentati al pagamento in forma elettronica, devono essere richiesti esclusivamente con modalità telematiche, sulla base delle regole che verranno definite nel regolamento della Banca d’Italia. In tali casi il pubblico ufficiale o la Banca d’Italia effettueranno il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e delle informazioni ricevute in modalità telematica.
Affinché possa essere effettuata l’azione di regresso per gli assegni presentati al pagamento in forma elettronica anche il rifiuto del pagamento (ai sensi dell’art. 45 della legge assegni) deve essere constatato in forma elettronica.
Le previsioni dell’articolo 4 non trovano applicazione obbligatoria nei casi in cui gli assegni siano presentati al pagamento in forma cartacea al trattario. Con successivo regolamento della Banca d’Italia saranno definite le regole con cui potrà essere richiesta copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento.
Il testo del decreto e della relazione viene riportato nell'Appendice normativa.
11. 24 NOVEMBRE 2018 - ELENCHI DEI PROTESTI - Approvate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione con modalità telematica da parte degli ufficiali levatori
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2018, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 novembre 2018, recante “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica”.
Con il presente decreto - che sostituisce il decreto direttoriale 30 marzo 2005 - sono state approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato A, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione per via telematica alle Camere di Commercio da parte degli ufficiali levatori.
Gli ufficiali levatori sono tenuti a trasmettere per via telematica in via esclusiva l'elenco dei protesti di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata da ultimo dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, ai competenti uffici delle Camere di Commercio, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.
La certezza dell'identità del levatore è assicurata tramite l'apposizione della firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005 («Codice dell'amministrazione digitale»).
Per la trasmissione della pratica protesti sono disponibili i seguenti due sistemi di presentazione telematica:
a. tramite web-browser, con un sito a disposizione dell'utente che effettua l'operazione di trasmissione;
b. tramite lo standard web services, a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della pratica protesti, secondo standard WSDL come meglio descritto nella «Specifica di interfaccia applicativa».
I servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizione esclusivamente tramite connessione sicura, offerta dal protocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo.
Nel caso di trasmissione telematica tramite web browser, l'utente accede al sito per la pratica protesti tramite le diffuse modalità standard di autenticazione, con successivi adeguamenti alle altre forme previste dall'Agenzia per l'Italia digitale.
Nel caso di web services, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni, sulla base dello standard HTTPS o analoghi. Le credenziali della persona mittente sono incluse nella richiesta del servizio.
Con circolare del Ministero dello sviluppo economico verrà diramata la «Specifica di interfaccia applicativa» contenente le modalità di presentazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento secondo lo standard WSDL di cui al comma 1 lettera b.
Tale la «Specifica di interfaccia applicativa» dovrà essere resa disponibile sui siti web delle Camere di Commercio, nella sezione dedicata ai protesti.
Per consentire l'adeguamento dei software applicativi, le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2018.
A partire dal 1° giugno 2019 gli uffici sono tenuti a non accettare più elenchi trasmessi con modalità differente da quella prevista dall'art. 1 del presente decreto. Dalla medesima data non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali. Fino a tale data l'invio telematico degli elenchi dei protesti avviene mediante i programmi informatici creati nel rispetto delle specifiche tecniche approvate con decreto direttoriale del Ministero delle attività produttive del 30 marzo 2005.
Le modifiche alle specifiche tecniche approvate con il presente decreto potranno essere adottate con decreto direttoriale.
Il testo del decreto e del suo allegato viene riportato nell'Appendice normativa.
12. 15 MAGGIO 2019 - REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI - Diramata la “Specifica di interfaccia applicativa” - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico
Con Circolare n. 3720/C del 15 maggio 2019, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce le indicazioni operative e i chiarimenti per la corretta gestione della trasmissione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento e della relativa istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici delle Camere di Commercio.
La circolare n. 3720/C/2019 dà attuazione aquanto previsto dall'art. 2 comma 5 del D.M. 14 novembre 2018 trasmettendo la “Specifica di interfaccia applicativa” (“Allegato A”), contenente le modalità di presentazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della pratica protesti tramite lo standard Web Services.
Tale documento dettaglia le caratteristiche tecniche del servizio di presentazione telematica della pratica protesti secondo lo standard WSDL e fornisce le informazioni necessarie alle applicazioni informatiche per gestire correttamente l’operazione di invio.
Al fine di favorire completezza, organicità e trasparenza nelle procedure di alimentazione del Registro informatico dei protesti, la circolare fornisce anche ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in ordine alla corretta gestione della trasmissione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento e della relativa istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici delle Camere di commercio.
La “Specifica di interfaccia applicativa” di cui all’Allegato A della circolare sarà resa disponibile dalle Camere di Commercio, a partire dal 21 maggio 2019, sul sito web relativo ai protesti: invioprotesti.infocamere.it.
Ricordiamo, infine, che a partire dal 1° giugno 2019 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali e gli uffici non potranno più accettare elenchi trasmessi con modalità differente da quella prevista dal presente decreto.
Il testo della circolare e del suo alleghato viene riportato nell'Appendice normativa.
13. AGOSTO 2020 - Proroghe ai termini di sospensione dei protesti
L'emergenza epidemiologica verificatasi negli ultimi mesi e non ancora del tutto conclusa ha avuto come conseguenza una crisi di liquidità per molti cittadini italiani, che hanno dovuto arrestare le proprie attività economiche e commerciali per un lungo lasso di tempo.
Questa crisi di liquidità ha comportato l'impossibilità per molti di adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte, pagando le cambiali emesse o versando le somme necessarie sui propri conti correnti per coprire gli assegni bancari presentati per l'incasso.
In considerazione di quanto sopra, il legislatore è intervenuto una prima volta, nel pieno del periodo emergenziale, con l'articolo 10 comma 5 del Decreto Legge 9/2020, stabilendo che “i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a cambiali, vaglia cambiari e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo”.
La predetta norma trova applicazione per l'intero territorio nazionale e riguarda tutti i titoli di credito protestabili, ossia il pagherò o vaglia cambiario, la cambiale tratta e gli assegni bancari e circolari.
La decorrenza dei termini di sospensione opera in particolare:
1. dal 9 marzo al 31 marzo 2020 nelle zone del territorio nazionale indicate dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (le così dette “zone rosse”);
2. dal 10 marzo al 31 marzo 2020 nell'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020.
l termine di sospensione viene inizialmente fissato fino al 1° aprile 2020.
All'indomani dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 1° aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 N. 88) ci si è chiesti se detto termine fosse stato prorogato al 3 aprile 2020 (data fino alla quale conservano efficacia i D.P.C.M. dell'8 e del 9 marzo 2020), ma la risposta data è stata negativa.
Succesivamente è stato però emanato il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), entrato in vigore il 9 aprile 2020 - che all'art. 11, comma 1, stabilisce che “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficiacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo”.
Il termine di sospensione in esame è stato così prorogato fino al 1° maggio 2020, ulteriormente allungato al 4 maggio 2020, stante la festività del 1° maggio.
Occorre distinguere tra le cambiali con scadenza a giorno fisso, per le quali il pagamento deve aver luogo il primo giorno utile dopo la scadenza del periodo di sospensione, ossia il 4 maggio, le cambiali con scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista, per le quali la sospensione opera come una parentesi, con conteggio dei giorni che ricomincia a decorrere dal 4 maggio, e gli assegni, relativamente ai quali il termine sospeso è quello di presentazione all'incasso.
La sospensione opera esclusivamente per le cambiali e gli assegni emessi prima del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto in commento), mentre quelli emessi successivamente dovranno essere pagati o protestati entro il termine di scadenza originariamente indicato.
Il terzo comma dell'art. 11 in commento stabilisce ulteriormente che, in caso di protesti comunque levati tra il 9 marzo ed il 9 aprile 2020, gli stessi non devono essere trasmessi dai Pubblici Ufficiali alle Camere di Commercio e, se già pubblicati, devono essere cancellati d'ufficio dalle Camere di Commercio stesse.
Sono inoltre sospese le informative al Prefetto per la comminazione delle sanzioni amministrative (art. 8 bis, commi 1 et 2 Legge 15 dicembre 1990 N. 386) e i termini per l'iscrizione del debitore nell'Archivio informatizzato tenuto dalla Banca d'Italia degli assegni irregolari, emessi a vuoto o senza autorizzazione (art. 10 bis della citata Legge 386/1990).
In materia è intervenuta da ultimo la Legge 5 giugno 2020 n. 40 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 143 del 6 giugno 2020 ed in vigore dal 7 giugno 2020, che ha ulteriormente prorogato il termine di sospensione al 31 agosto 2020.
Di conseguenza, a seguito di tale ultimo recentissimo provvedimento normativo:
- le cambiali con scadenza a giorno fisso, se il giorno di scadenza ricade nel periodo di sospensione, ossia tra il 9 marzo ed il 31 agosto, dovranno essere pagate il 1° settembre 2020;
- per le cambiali con scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione ricomincerà a decorrere il 1° settembre 2020;
- il termine di presentazione all'incasso degli assegni e per la levata del protesto è sospeso fino al 31 agosto 2020.
L'articolo 76 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. “Decreto agosto”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha successivamente modificato i primi due commi dell'articolo 11 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”): la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito resta fissata fino al 31 agosto 2020, ma viene eliminato il riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 23/2020, ossia il 9 aprile 2020, data che segnava il termine oltre il quale i titoli di credito, con scadenza tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020, dovevano essere protestati.
La novità introdotta nel corso del mese di agosto consiste quindi nel fatto che anche i titoli emessi dopo il 9 aprile 2020, purché aventi scadenza tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020, avrebbero goduto del periodo di sospensione previsto dal nuovo articolo 11 del Decreto Legge 23/2020.
Il Decreto agosto è intervenuto anche in materia di assegni, modificando il secondo comma dell'articolo 11 del D.L. 23/2020 e sancendo una piena parificazione alle cambiali, con una norma che recita “Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Gli assegni portati all'incasso non erano quindi protestabili fino al 31 agosto 2020; era pertanto sospeso il termine per il protesto, ma non quello di presentazione all'incasso, allo scopo di consentire comunque ai creditori di rientrare dei propri crediti qualora i debitori fossero in grado di pagare le somme dovute.
14. GENNAIO 2021- Proroga del termine di sospensione dei protesti al 31 gennaio 2021
L'emergenza epidemiologica ancora in corso sta portando di nuovo a chiusure e restrizioni che stanno pesantemente penalizzando le attività economiche e commerciali dei cittadini.
Il legislatore ha tenuto conto di questa situazione ed ha perciò prorogato ancora una volta le disposizioni emergenziali volte a dare sostegno, tra l'altro, ai debitori in difficoltà con i pagamenti.
In particolare, come abbiamo visto sopra, si sono succedute nel corso dell'ultimo anno una serie di norme volte a sospendere i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito ed ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
Da ultimo è intervenuta la Legge di bilancio 2021.
La Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), in vigore il 1° gennaio 2021, all'articolo 1 comma 207 ha disposto l'ennesima sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito, sancendo che “I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo a rimborso di quanto già riscosso”.
La norma in esame introduce un nuovo periodo di sospensione per i titoli cambiari con data di scadenza “ricadente” o “decorrente” nel periodo 1° settembre 2020 – 31 gennaio 2021, con la conseguenza che:
1. le cambiali con scadenza a giorno fisso, se il giorno di scadenza ricade nel periodo di sospensione, ossia tra il 1° settembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, dovranno essere pagate il 1° febbraio 2021 (essendo il 31 gennaio giorno festivo);
2. per le cambiali con scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione ricomincerà a decorrere il 1° febbraio 2021.
La predetta norma non modifica l'articolo 11 del Decreto Legge 23/2020, sopra richiamato, il quale continua pertanto a disciplinare la materia in oggetto, tranne che per quanto concerne appunto il periodo di sospensione.
Di conseguenza, relativamente agli assegni bancari e postali, dei quali non si fa menzione nella novella normativa, continua a valere la disciplina contenuta nel comma 2 dell'articolo 11 del D.L. n. 23/2020, sopra richiamato, integrata dal nuovo termine di sospensione come stabilito dalla Legge di Bilancio 2021: anche il termine di presentazione all'incasso degli assegni e per la levata del protesto è quindi sospeso fino al 31 gennaio 2021.
Continuano a valere le previsioni di cui al comma terzo dell'art. 11 del Decreto Legge 23/2020, per cui in caso di protesti comunque levati tra il 1° settembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, gli stessi non devono essere trasmessi dai Pubblici Ufficiali alle Camere di Commercio e, se già pubblicati, devono essere cancellati d'ufficio dalle Camere di Commercio stesse.
Sono inoltre ancora sospese le informative al Prefetto per la comminazione delle sanzioni amministrative ed i termini per l'iscrizione del debitore nell'Archivio informatizzato tenuto dalla Banca d'Italia degli assegni irregolari, emessi a vuoto o senza autorizzazione.
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REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
SEZIONE DEDICATA AGLI UFFICIALI LEVATORI
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1. I SOFTWARE DISPONIBILI E GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICIALI LEVATORI
1.1. ARIANNA PLUS
Gli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento (tratte non accettate) possono essere predisposti dagli ufficiali levatori tramite ARIANNA PLUS, che rappresenta l’evoluzione di Arianna e che offre maggiori controlli e garantisce semplicità d’uso.
I vantaggi di Arianna Plus sono:
• Controlli più accurati con evidenza delle anomalie, anche se non bloccanti, già in fase di compilazione dell’elenco
• Importazione dati da altri SW: per passare ad Arianna Plus o per chi utilizza altri software professionali
• Migliore usabilità (finestra compressa, liste di scorrimento, ordinamento per n. repertorio, riordinamento campi maschera, liste di scelta tramite combo-box o a digitazione diretta)
• Nuove funzioni (gestione multiutente, visualizza/stampa distinta PDF, rubrica richiedenti/protestati, semplificazione gestione protesti cointestati)
Si sottolinea che tutte le versioni del software Arianna non sono più supportate da Infocamere che pertanto non ne garantisce la manutenzione, l’adeguamento normativo e l’assistenza.
. Se vuoi scaricare ARIANNA PLUS, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il MANUALE DI UTILIZZO di Arianna Plus, clicca QUI.
1.2. MODALITA' PER L'INVIO TELEMATICO DEGLI ELENCHI DEI PROTESTI
La modalità telematica rende la spedizione degli elenchi dei protesti un’operazione più economica, più veloce e più sicura. L’invio telematico viene infatti effettuato con zero spese, senza alcun vincolo di orario, comodamente seduti alla propria scrivania e con la possibilità di ricevere una ricevuta dell’avvenuta spedizione via mail.
Si ricorda inoltre che con la Circolare del 9 giugno 2008, Prot 0052503 l’Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali invita all'utilizzo del canale telematico per la spedizione degli elenchi dei protesti alla Camera di Commercio.
Per la spedizione telematica sono necessari oltre al collegamento Internet:
1) User e password abilitate alla spedizione via TELEMACO su richiesta indirizzata all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio di competenza oppure registrandosi autonomamente al sito www.registroimprese.it . L’abilitazione è gratuita.
2) Software ARIANNA PLUS per la creazione degli elenchi dei protesti in maniera conforme alle specifiche tecniche, approvate con decreto dirigenziale del 30 marzo 2005.
3) Software STAR per la spedizione telematica dell’elenco scaricabile dal sito: https://webtelemaco.infocamere.it/.
Caratteristiche:
• E’ software di operatività standard, uniforme agli strumenti Infocamere per la spedizione Telematica (Registro imprese)
• Effettua controlli accurati, di rispondenza degli elenchi alle specifiche ministeriali, con esposizione dettagliata del tipo di anomalia riscontrata
• Verifica la completezza e la correttezza dell’elenco prima della spedizione, con possibilità di riciclo e correzione “in casa”.
4) Firma digitale: Certificato di sottoscrizione firma digitale di Infocamere/Infocert o di qualsiasi altro certficatore
• Dispositivo di firma : Smart card, CNS o Business Key
• Lettore di firma digitale
• Software di firma digitale DIKE
1.3. RIFERIMENTI E MANUALI
. Se vuoi scaricare le specifiche tecniche, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il sistema di firma digitale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il MANUALE UTENTE INVIO ELENCHI – Ufficiale levatore , clicca QUI.
1.4. ASSISTENZA TECNICA
FIRMA DIGITALE
Telefonare al CALL CENTER 199500130
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8.00 alle 20.00 e il SABATO dalle 9.00 alle 13.00
oppure scrivere all’indirizzo mail:
firma.digitale@infocert.it
ARIANNA PLUS e TELEMACO
Telefonare al CALL CENTER 199502010
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8.00 alle 20.00 e il SABATO dalle 9.00 alle 13.00
oppure scrivere all’indirizzo mail:
customer.care@infocamere.it
telemaco@infocamere.it
2. DAL 15 SETTEMBRE 2008 GLI ELENCHI SARANNO ACQUISITI SOLO ATTRAVERSO LA PROCEDURA STAR
Si rende noto agli ufficiali levatori che provvedono alla trasmissione degli elenchi dei protesti che dal 15 settembre 2008 le Camere di Commercio sono abilitate all'acquisizione degli elenchi solo tramite il servizio STAR.
Per la trasmissione degli elenchi gli ufficiali levatori devono quindi dotarsi di ARIANNA PLUS, o di altro software che ne garantisca la compilazione nel rispetto delle specifiche ministeriali.
Arianna Plus è scaricabile gratuitamente, previa registrazione e con le modalità abituali, dal sito http://webtelemaco.infocamere.it/ nell'area dedicata ai software (si possono utilizzare userid e password ottentue con la registrazione già effettuata per il download di Arianna).
Si rende noto, inoltre, agli ufficiali levatori che utilizzano la spedizione telematica degli elenchi, che l'uso dell'Applet Telemaco attualmente ancora in funzione sarà consentito solo fino al 15 novembre 2008.
Pertanto a partire dal 15 novembre l'unico strumento di spedizione sarà STAR.
Per l'assistenza tecnica è possibile rivolgersi direttamente al Call center Infocamere che risponde al numero 199 50 20 10, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
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PROTESTI CAMBIARI DIRITTI DI PROTESTO E INDENNITA’ DI ACCESSO RELATIVI ALLA LEVATA
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1. La normativa sull’adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari
Diritto di protesto
Secondo quanto stabilito dall’articolo 7 della legge 12 giugno 1973, n. 349, ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, un diritto di protesto il cui importo viene stabilito con un apposito decreto emanato dal Ministero della Giustizia.
Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.
Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta. ai pubblici ufficiali indicati sopra, il 50% del diritto di protesto.
Nulla e' dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.
Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del 20% sull'importo del diritto percepito.
Indennità di accesso
Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai segretari comunali, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche una indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura stabilita da un apposito decreto emanato dal Ministero della Giustizia.
La determinazione delle distanze viene effettuata in base alle disposizioni dell'art. 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.
Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.
Il Ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti di protesto e delle indennità di accesso, secondo gli indici dei costo della vita.
Elenco dei decreti che sono stati emanati nel tempo
I Decreti che sono stati emanati nel tempo dal Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della Giustizia) su tale materia sono i seguenti:
- D.M. 27 settembre 1977 (G.U. n. 275 dell' 8 ottobre 1977);
- D.M. 15 ottobre 1979 (G.U. n. 285 del 18 ottobre 1979);
- D.M. 2 dicembre 1983 (G.U. n. 334 del 6 dicembre 1983);
- D.M. 14 dicembre 1985 (G.U. n. 297 del 18 dicembre 1985);
- D.M. 22 dicembre 1987 (G.U. n. 301 del 28 dicembre 1987);
- D.M. 18 dicembre 1989 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 1989);
- D.M. 20 dicembre 1991 (G.U. n. 304 del 30 dicembre 1993, ed errata corrige in G.U. n. 305 del 31 dicembre 1991);
- D.M. 31 dicembre 1993 (G.U. n. 6 del 10 gennaio 1994);
- D.M. 8 gennaio 1996, n. 66 (G.U. n. 8 del 11 gennaio 1996);
- D.M. 17 marzo 1998 (G.U. n. 66 del 20 marzo 1998);
- D.M. 10 febbraio 2004 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004);
- D.M. 3 marzo 2006 (G.U. n. 70 del 24 marzo 2006);
- D.M. 18 marzo 2008 (G.U. n. 86 del 11 aprile 2008);
- D.M. 18 marzo 2010 (G.U. n. 102 del 4 maggio 2010);
- D.M. 26 marzo 2012 (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012);
- D.M. 19 marzo 2014 (G.U. n. 79 del 29 marzo 2014);
- D.M. 8 marzo 2018 (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018).
- D.M. 13 maggio 2020, (G.U. n. 140 del 3 giugno 2020).
- D.M. 3 marzo 2022 (G.U. n. 65 del 18 marzo 2022).
2. Gli importi dei diritti di protesto e delle indennità di accesso
2.1. I diritti per il biennio 2008 - 2009
I diritti di protesto e delle indennità di accesso dei protesti cambiari si adeguano al costo della vita.
Secondo quanto stabilito all’ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, il Ministero della Giustizia, al fine di ogni biennio, stabilisce le variazioni dell’importo dei diritti e delle indennità secondo gli indici del costo della vita.
Dal 12 maggio 2008 gli importi spettanti ai notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali, fissati in precedenza dal D.M. 2 marzo 2006 aumenteranno del 4.4% (incremento registrato dall’ISTAT dell’indice del costo della vita nel periodo gennaio 2006 – gennaio 2008).
A disporre tale ritocco è stato il decreto del Ministero della giustizia del 18 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 aprile 2008.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.
2.2. I diritti per il biennio 2010 - 2011
Con D.M. 18 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, sono stati adeguati, al costo della vita, i diritti di protesto e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.
Dal 1° giugno 2010 gli importi spettanti ai notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali, fissati in precedenza dal D.M. 12 maggio 2008, aumenteranno del 2,9% (incremento registrato dall’ISTAT dell’indice del costo della vita nel periodo 2008 - 2010).
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.
2.3. I diritti per il biennio 2012 - 2013
Con D.M. 26 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012, sono stati adeguati, al costo della vita, i diritti di protesto e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.
2.4. I diritti per il biennio 2014 - 2015
Con D.M. 19 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2014, sono stati adeguati, al costo della vita, i diritti di protesto e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari, a decorrere dal 1° aprile 2014.
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della L. n. 349/1973, maggiorati dal decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
1) diritto di protesto:
minimo € 2,10 + 0,06= 2,16;
massimo € 45,35 + 1,27= 46,62;
2) indennità di accesso:
a) fino a tre chilometri: € 1,88 + 0,05= 1,93;
b) fino a cinque chilometri: € 2,22 + 0,06= 2,28;
c) fino a dieci chilometri: € 4,10 + 0,11= 4,21;
d) fino a quindici chilometri: € 5,78 + 0,16= 5,94;
e) fino a venti chilometri: € 7,16 + 0,20= 7,36.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumenta 1,88 + 0,05= 1,93.
2.5. I diritti per il biennio 2017 - 2018 >
Con D.M. 8 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018, sono stati adeguati, al costo della vita, i diritti di protesto e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari, a decorrere dal 1° maggio 2018.
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
1. diritto di protesto:
- minimo € 2,16 + 0,04 = 2,20
- massimo € 46,62 + 0,84 = 47,46
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: € 1,93 + 0,03 = 1,96
b) fino a 5 chilometri: € 2,28 + 0,04 = 2,32
c) fino a 10 chilometri: € 4,21 + 0,08 = 4,29
d) fino a 15 chilometri: € 5,94 + 0,11 = 6,05
e) fino a 20 chilometri: € 7,36 + 0,13 =7,49
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 1,93 + 0,03 =1,96
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.6. BIENNIO 2018 - 2020 - Adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata - Aumento del 1,2%
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
1. diritto di protesto:
- minimo euro 2,20 + 0,03 = 2,23
- massimo euro 47,46 + 0,57 = 48,03.
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: euro 1,96 + 0,02 = 1,98
b) fino a 5 chilometri: euro 2,32 + 0,03 = 2,35
c) fino a 10 chilometri: euro 4,29 + 0,05 = 4,34
d) fino a 15 chilometri: euro 6,05 + 0,07 = 6,12
e) fino a 20 chilometri: euro 7,49 + 0,09 = 7,58.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,96 + 0,02 = 1,98
L’adeguamento, legato all'indice del costo della vita nel periodo 2018 - 2020, ha subito la maggiorazione del 1,2%, rispetto ai vigenti importi dei diritti.
Ricordiamo che la legge n. 349/1973 attribuisce al Ministero della Giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni dell’importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati secondo gli indici del costo della vita.
I nuovi imposti sono in vigore dal 1° luglio 2020, sono stati fissati con il decreto del Ministero della giustizia del 13 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 3 giugno 2020.
2.7. BIENNIO 2020 - 2022 - Adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata - Aumento del 4,9%
Con decreto del 3 marzo 2022 del Ministero della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, sono stati adeguati gli importi dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
A decorrere dal 1° aprile 2022, gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati segue:
1. diritto di protesto:
• minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34;
• massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;
b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;
c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;
d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;
e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.
L’adeguamento, legato all'indice del costo della vita nel periodo 2020 - 2022, ha subito la maggiorazione del 4,9%, rispetto ai vigenti importi dei diritti.
. Per consultare il testo del decreto ministeriale 3 marzo 2022, cliccare QUI
2.8. BIENNIO 2024 - 2025 - Adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata - Aumento del 10,8%
Con decreto del 27 marzo 2024 del Ministero della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell' 11 aprile 2024, sono stati adeguati gli importi dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
A decorrere dal 1° maggio 2024, gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal decreto ministeriale del 3 marzo 2022, sono fissati segue:
1. diritto di protesto:
• minimo euro 2,34 + 0,25 = 2,59;
• massimo euro 50,38 + 5,44 = 55,82;
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: euro 2,08 + 0,22 = 2,30;
b) fino a 5 chilometri: euro 42,47 + 0,27 = 2,74;
c) fino a 10 chilometri: euro 4,55 + 0,49 = 5,04;
d) fino a 15 chilometri: euro 6,42 + 0,69 = 7,11;
e) fino a 20 chilometri: euro 7,95 + 0,86 = 8,81.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30.
L’adeguamento, legato all'indice del costo della vita nel periodo 2022 - 2024, ha subito la maggiorazione del 10,8%, rispetto ai vigenti importi dei diritti.
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MODULISTICA
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. Per la MODULISTICA relativa alle comunicazioni da effettuare al Registro informatico dei protesti, cliccare QUI
. Per consultare la MODULISTICA relativa alle comunicazioni da effettuare al Registro informatico dei protesti predisposta dalla Camera di Commercio di MILANO, cliccare QUI
. Per consultare la MODULISTICA relativa alle comunicazioni da effettuare al Registro informatico dei protesti predisposta dalla Camera di Commercio di TORINO, cliccare QUI
. Per consultare la MODULISTICA relativa alle comunicazioni da effettuare al Registro informatico dei protesti predisposta dalla Camera di Commercio di BERGAMO, cliccare QUI
. Per consultare la MODULISTICA relativa alle comunicazioni da effettuare al Registro informatico dei protesti predisposta dalla Camera di Commercio di FORLI'-CESENA, cliccare QUI
. Per consultare la MODULISTICA relativa alle comunicazioni da effettuare al Registro informatico dei protesti predisposta dalla Camera di Commercio di REGGIO CALABRIA, cliccare QUI
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RIFERIMENTI
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1) Per consentire ai Pubblici Ufficiali di preparare in modo rapido e semplice gli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento e di presentarli su floppy disk alla Camera di Commercio, InfoCamere ha messo a disposizione il programma denominato “AriannaPlus”.
. Se vuoi scaricare AriannaPlus, clicca QUI.
2) Coloro che sono in possesso della convenzione denominata ”Telemaco-Pay”, hanno la possibilità di accedere, dal loro computer, al Registro Informatico dei Protesti, attraverso le funzioni "Ricerca Protesti".
. Se hai la convenzione Telemaco-Pay e sei interessato ad accedere alla banca dati, clicca QUI
. Se vuoi vedere come si effettua una ricerca nel Registro Informatico dei Protesti, clicca QUI.
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APPENDICE NORMATIVA
LEGGI E DECRETI
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. R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669: Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736: Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del R.D. n. 1736/1933 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. Legge 12 febbraio 1955, n. 77: Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 77/1955 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. Legge 12 giugno 1973, n. 349: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 349/1973 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. Legge 13 gennaio 1994, n. 43: Disciplina delle cambiali finanziarie.
. D.L. 18 settembre 1995, n. 381: Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (convertito nella legge 15 novembre 1995, n. 480). Art. 3 bis.
. Legge 7 marzo 1996, n. 108: Disposizioni in materia di usura. Artt. 17 e 18.
. Legge 18 agosto 2000, n. 235: Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.
. D.M. 9 agosto 2000, n. 316: Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
. Legge 12 dicembre 2002, n. 273: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Art. 45.
. D.M. 10 febbraio 2004: Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
. D.M. 30 marzo 2005: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione in via telematica o su supporto informatico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati.
. D.M. 2 marzo 2006: Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennita' di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
. D.M. 18 marzo 2008: Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennita' di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
. D.M. 26 maggio 2009: Dichiarazione di fuori corso dei foglietti bollati per cambiali con l'indicazione dell'imposta assolta e delle marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro.
. D.M. 18 marzo 2010: Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennita' di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.
. D.M. 29 novembre 2011: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
. D.M. 29 novembre 2011: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. (Testo del decreto con i relativi allegati).
. D.M. 26 marzo 2012: Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennita' di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.
. D.M. 19 marzo 2014: Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.
. DECRETO 3 ottobre 2014, n. 205: Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.
. DECRETO 3 ottobre 2014, n. 205 - RELAZIONE.
. DECRETO 8 marzo 2018: Adeguamento del diritto di protesto e delle indennita' di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 14 novembre 2018: Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 14 novembre 2018 - ALLEGATO A - Specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento -Versione 2.0.1.
. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 13 maggio 2020: Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 3 marzo 2022: Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 27 marzo 2024: Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
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RICERCA SU NORMATTIVA
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APPENDICE NORMATIVA CIRCOLARI E NOTE MINISTERIALI
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. Ministero della Giustizia - Circolare del 5 marzo 1998, Prot. 11/32-FG-9(97)3327: Riabilitazione debitori - Titoli cambiari protestati - L. 7 marzo 1996, n. 108.
. Ministero dell'Industria - Circolare n. 3504/C del 21 dicembre 2000: Regolamento 9 agosto 2000, n. 316 e Legge 28 agosto 2000, n. 235. Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni (Pubblicata nella G.U. n. 8 del 11 gennaio 2001).
. Ministero dell'Industria - Circolare n. 3512/C del 30 aprile 2001: Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari (All. 1) ed elenco motivi di rifiuto di pagamento vaglia cambiari e tratte accettate (All. 2).
. Ministero dell'Industria - Circolare n. 3514/C del 24 maggio 2001: Registro informatico dei protesti. Precisazione circa l'avvio dell'operatività del registro.
. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3557/C del 14 febbraio 2003: Legge 12 dicembre 2002, n. 273: misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza – Disposizioni in materia di titoli di credito.
. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3591/C del 26 settembre 2005, Prot. 8778: Registro informatico dei protesti - Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 C.P.C. - Azione giudiziaria delle Camere di Commercio per l'ottenimento dell'inefficacia dei provvedimenti di sospensione della pubblicazione dei protesti.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Nota del 6 marzo 2007, Prot. 2409: Elenchi dei protesti. Sanzionabilità ufficiali levatori da parte delle Camere di Commercio per trasmissione in ritardo degli elenchi dei protesti e omissione della pubblicazione di un protesto privo di uno dei dati obbligatori. Parere.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro imprese, regolazione e servizi digitali alle imprese - Circolare n. 3720/C del 15 maggio 2019, Prot. 112958: Art. 3-bis, comma 1, d.l.18 settembre 1995, n. 381, convertito in L. 15 novembre 1995, n. 480 – Registro informatico dei protesti (RIP).Decreto 14 novembre 2018 – “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica”. Trasmissione della “Specifica di interfaccia applicativa”(Allegato A).
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro imprese, regolazione e servizi digitali alle imprese - Circolare n. 3720/C del 15 maggio 2019, Prot. 112958 - ALLEGATO A - Specifiche di interfaccia applicativa per l’invio delle pratiche protesti.
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STUDI E APPROFONDIMENTI
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1. L’INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE NELLE CAMBIALI TRATTE E NEI VAGLIA CAMBIARI
Segnaliamo lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 4192 (approvato dalla Commissione studi il 16 dicembre 2002 e dal Consiglio Nazionale il 17 dicembre 2002) dal titolo: “L’indicazione dei dati anagrafici del debitore nelle cambiali tratte e nei vaglia cambiari”.
Se sei interessato a scaricare il documento, clicca QUI
2. PROTESTO DI ASSEGNI POSTALI
Il D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 sui servizi di bancoposta) contiene norme relative agli assegni postali. Secondo tali norme le disposizioni che riguardano gli assegni bancari (R.D. n. 1736 del 21 dicembre 1933) si estendono nella loro interezza agli assegni postali ordinari e, perché compatibili, agli assegni postali vidimati.
Ad entrambe le tipologie di assegno si applica l'istituto del protesto che, come è noto, vale ad accertare formalmente il rifiuto di pagamento da parte del sottoscrittore e a consentire al creditore di esercitare l'azione di regresso verso il traente, gli eventuali giranti ed obbligati.
Se l'assegno postale è presentato all'incasso presso gli sportelli bancari e risulta non coperto, la dichiarazione sostitutiva del protesto sarà rilasciata dal capostanza di compensazione di una delle filiali della Banca d'Italia con sedi a Roma o Milano.
Quindi, per la cancellazione, il ricorso ex art. 700 C.P.C. dovrà essere presentato presso il Tribunale competente e il provvedimento cautelare dovrà essere notificato alla Camera di Commercio di Roma o Milano.
Nel caso, invece, l'assegno postale venga negoziato negli sportelli postali, il protesto sarà levato da un Ufficiale Levatore competente per territorio dove ha sede lo stabilimento trattario della filiale postale indicato a stampa sull'assegno.
Quindi, per la cancellazione il ricorso ex art. 700 C.P.C. dovrà essere presentato presso il Tribunale competente e il provvedimento cautelare dovrà essere notificato alla Camera di Commercio di competenza.
Pagato l'assegno e trascorso un anno dalla data del protesto si può ottenere la riabilitazione, presentando domanda al Tribunale competente, a condizione che non ci siano altri protesti nell'ultimo anno solare.
Per la successiva cancellazione è necessario presentare una apposita istanza alla Camera di Commercio, allegando alla stessa una copia autentica del “decreto di riabilitazione” emesso dal Presidente del Tribunale competente.
Sull’argomento, segnaliamo lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 3414 (approvato dalla Commissione studi il 13 luglio 2001) dal titolo: Protestabilità di assegni postali”.
. Se sei interessato a scaricare il documento, clicca QUI
3. ARCHIVIO INFORMATIZZATO DEGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI E DELLE CARTE DI PAGAMENTO
Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha, tra le altre cose, riformato la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista.
Il nuovo impianto sanzionatorio è incentrato sulla "revoca di sistema", in sostituzione della "revoca aziendale" prevista dalla precedente normativa.
Strumentale al funzionamento della revoca è l'istituzione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centro d’Allarme Interbancaria – CAI), previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Lo scopo è quello di elevare il grado di affidabilità degli strumenti di pagamento mediante la rilevazione delle informazioni relative alle revoche dell’autorizzazione ad emettere assegni, che in passato venivano gestite unicamente dalle banche trattarie, nonché relative alle carte di pagamento ed agli assegni sottratti e/o smarriti.
Con successivo decreto del Ministero della Giustizia del 7 novembre 2001, n. 458 e con il Provvedimento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 sono state emanate le regole di funzionamento di detto archivio.
L'archivio è stato istituito presso la Banca D'Italia ed è entrato in funzione il 4 giugno 2002.
Nell’archivio C.A.I. vengono inseriti i seguenti dati:
- le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista dopo il 4 giugno 2002;
- gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
- le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché le sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
- le generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
- le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
- gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
Gli enti segnalanti tenuti alla segnalazione delle informazioni di cui sopra sono:
- le banche;
- le Poste Italiane;
- gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento;
- gli Uffici Territoriali del Governo per il tramite del Ministero dell’Interno;
- l’Autorità Giudiziaria per il tramite del Ministero della Giustizia.
Sull'argomento si riportano i seguenti provvedimenti normativi:
. D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Artt. 28 - 37.
. D.M. 7 novembre 2001, n. 458: Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
. BANCA D’ITALIA - Provvedimento del 29 gennaio 2002: Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Circolare 23 aprile 2002, n. 593: Adempimenti relativi al D.M. 7 novembre 2001, n. 458 (Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento).
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GIURISPRUDENZA
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RACCOLTA DI SENTENZE
Segnaliamo una raccolta di Sentenze afferenti la pubblicazione di protesti cambiari e di assegni nel Registro informatico Protesti, curata dall'Ufficio Legale/Protesti della Camera di Commercio di Bologna.
. Se sei interessato a consultare tale raccolta, clicca QUI.
SENTENZE E ORDINANZE DI PARTICOLARE INTERESSE
. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 14-21 aprile 1994 - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 - Levata del protesto di assegno bancario smarrito o rubato - Pubblicazione legittima.
. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 12 - 14 marzo 2003, n. 70/2003 - Assegno bancario - Pagamento dopo la levata del protesto - Possibilità del traente (o degli altri soggetti legittimati) di adire il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ottenere la cancellazione dall'archivio informatico dei protesti - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto al regime del protesto cambiario - Ingiustificata equiparazione fra traenti di assegni protestati che abbiano provveduto o meno al pagamento dopo il protesto - Insussistenza - Discrezionalità del legislatore - Non irragionevolezza.
. CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 23 febbraio - 2 marzo 2004, n. 84/2004 - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77.
. CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 13 - 29 gennaio 2005, n. 69/2005 - È pienamente costituzionale la norma che prevede l’obbligo di presentazione dell’originale della cambiale protestata (e quietanzata) alla competente Camera di Commercio per ottenerne la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti..
L’illegittimo protesto determina un danno all’immagine professionale o sociale del soggetto, che va risarcito sia a titolo contrattuale, per inadempimento, che a titolo extracontrattuale in base alla clausola generale del neminem laedere in modo satisfattivo, ed equitativo, se la peculiare figura del danno lo richiede.
. CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 febbraio / 18 aprile 2007, n. 9233 - Illegittimo protesto - Danno all'immagine - Risarcimento - Sussistenza.
Il notaio che sbaglia a compilare il verbale di protesto, anche se commette un errore di distrazione e per questo il protesto viene elevato nei confronti della persona sbagliata, deve risarcire tutti i danni: all’onore e alla reputazione e, se si tratta di un imprenditore, anche quello alla compromissione degli interessi commerciali.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 7495 del 20 marzo 2008, ha confermato la responsabilità di un notaio che aveva scritto sul verbale il nome sbagliato della persona protestata. Questo aveva generato uno scambio di persona. Il protestato era stato sostituito con un commerciante della zona.
Il notaio si era difeso dicendo che la residenza non corrispondeva e che era un mero errore materiale. Ma l’imprenditore lamentava danni alla reputazione, all’onore oltrechè alla sua attività commerciale.
In primo grado aveva perso la causa: il Tribunale dell’Aquila aveva detto no al ristoro ritenendo che non potesse esserci alcun equivoco fra il debitore protestato e il commerciante.
Le cose erano poi andate diversamente di fronte alla Corte d’Appello che invece aveva accordato all’uomo 10mila euro di danni.
Contro questa decisione il notaio ha fatto ricorso in Cassazione. La terza sezione civile lo ha respinto confermando il risarcimento al commerciante di tutte le voci di danno richieste compresa quella che alcuni fornitori, sapendolo protestato, non avevano voluto fargli credito.
Il Collegio di legittimità afferma testualmente che «in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo, di fatto, pubblicità all’insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un’ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda di indubitabile discredito tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale in re ipsa anche sotto il profilo della lesione e dell’onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi commerciali».
. CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 gennaio / 20 marzo 2008, n. 7495 - Compilazione del protesto - Errore del Notaio - Dovuto il risarcimento di tutti i danni.
La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, in quanto soggetto che richiede la levata del protesto per omesso pagamento, qualora ha notizia dell'intervenuto pagamento, ha l'obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo.
In mancanza di tale attivazione si configura una responsabilità da contatto, oltre che da comportamento omissivo in relazione all'affidamento incolpevole dell'interessato, che aveva comunicato l'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario, essendosi verificata una situazione che esige il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui.
. CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 maggio 2009, n. 11130 - Titoli di credito - Banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile - Responsabilità da contatto e da comportamento omissivo - Configurabilità - Condizioni.
Considerato che i protesti sono pubblicati periodicamente sui bollettini delle Camere di Commercio, non possono perciò essere considerati dati “sensibili” né “sensibilissimi”.
Le recenti riforme in materia hanno confermato il diritto di accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.
Così ha stabilito il TAR Marche, Sezione I, con la sentenza n. 575 depositata il 21 agosto 2018.
. TAR MARCHE - Sezione I - Sentenza n. 575 depositata il 21 agosto 2018.
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