Attribuzioni in materia di metrologia
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NOTIZIE IN BREVE
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D.M. 19/10/2021 - TRASPORTI SU STRADA - Adeguata la normativa relativa al rilascio delle carte tachigrafe e alla tenuta dei registri
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 ottobre 2021, recante “Adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri”.
D.M. N. 176/2019 - Pubblicato il regolamento che apporta modifiche al D.M. n. 93/2017
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 dicembre 2019, n. 176, recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93.
CARTE TACHIGRAFE DI NUOVA GENERAZIONE - Dal 15 giugno 2019 obbligatorio il nuovo “tachigrafo intelligente” sui nuovi veicoli
A decorrere dal 15 giugno 2019 tale data tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovranno essere dotati di" tachigrafo intelligente", di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 165/2014.
VERIFICHE PERIODICHE - Nuove disposizioni in materia di metrologia legale dettate dal D.L. n. 34/2019 - Progoga al 30 giugno 2020
Prorogato al 30 giugno 2020 il periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 2, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, che si ricorda essere terminato il 18 marzo scorso.. Lo ha disposto l'articolo 42 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "Decreto crescita"), convertitro dalla L. n. 58/2019 - In vigore dal 30 giugno 2019.
VERIFICHE PERIODICHE - Cessano le competenze degli Uffici metrici delle Camere di Commercio
Dal 19 marzo 2019 cessano le competenze degli Uffici metrici delle Camere di Commercio. Dopo tale data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verificazione periodica esclusivamente agli Organismi accreditati.
CONTROLLI E VIGILANZA SUGLI STRUMENTI DI MISURA - Pubblicato il nuovo decreto
Pubblicato il Decreto 21 aprile 2017, n. 93, recante “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, che entrerà in vigore il prossimo 18 settembre 2017.
TACHIGRAFO - Stabilito il modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo
Con il Regolamento (UE) 2017/548 della Commissione del 23 marzo 2017, è stato predisposto un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo.
TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI - Dettate le disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto utilizzo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, il Decreto 12 dicembre 2016, recante “Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi”.
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due nuovi decreti di attuazione di nuove disposizioni comunitarie - Entrambi in vigore dal 26 maggio 2016
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario, n. 16 due nuovi decreti legislativi (n. 83/2016 e n. 84/2016) riguardanti la messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, che entrano in vigore il 26 maggio 2016.
Tachigrafi nel settore dei trasporti su strada - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico sull'applicazione del Regolamento (UE) 2014/165
Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare del 9 marzo 2015, Prot. 0031981 sull'applicazione dell'art. 24 del Regolamento (UR) 2014/165 <
CARTE TACHIGRAFE - In vigore la nuova modulistica per il rilascio da parte delle Camere di Commercio
Con decreto del 15 gennaio 2015 del Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sono stati approvati i nuovi modelli per la domanda di rilascio delle carte tachigrafiche.
CONTATORI DELL'ACQUA E CONTATORI DI CALORE - Fissati i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2014, il Decreto 30 ottobre 2013, n. 155, che fissa i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)".
Controlli metrologici dei distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie
Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 marzo 2013, recante "Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria".
Controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2012, il D.M. 16 aprile 2012, n. 75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume.
Cronotachigrafo e Tachigrafo digitale – Controllo ogni due anni
Il comma 9 dell’art. 11 del D.L 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto semplificazioni e sviluppo) gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, saranno, d’ora in poi, controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.
L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Distributori di carburanti – Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico per i controlli metrologici
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011, la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 14 ottobre 2011 relativa ai controlli sull’associazione di distributori di carburanti MID (direttiva strumenti di misura) ad apparecchiature ausiliarie (self service) approvate ai sensi della normativa nazionale.
Distributori di carburanti – Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico per i controlli metrologici
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011, la direttiva 4 agosto 2011 adottata dal Ministro dello Sviluppo Economico per uniformare le procedure e rafforzare l’efficacia dei controlli metrologici sui distributori di carburanti conformi.
Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico – Pubblicato nuovo decreto
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2011, il decreto ministeriale del 4 marzo 2011 che attua la direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
Pubblicati due nuovi decreti sui controlli metrici
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29 marzo 2011 (Supplemento Ordinario n. 83) due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 gennaio 2011, rispettivamente n. 31 e 32 recante l’approvazione di due regolamenti che dettano i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successi, rispettivamente, sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico e sui sistemi per la misurazione continua di quantità di liquidi diversi dall’acqua.
Nuovi sigilli per misuratori fiscali - Approvata la targhetta autoadesiva
Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2010 viene data attuazione in ogni caso alla direttiva “RoHS”, approvando una speciale targhetta autoadesiva da utilizzare per il sigillo del misuratore fiscale, ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 23 marzo 1983, nonché da utilizzare da parte dei laboratori abilitati e dai fabbricanti abilitati per le operazioni di verificazione periodica previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, consentendo agli stessi di apporre il proprio sigillo identificativo sugli apparecchi misuratori fiscali che all’origine erano stati approvati con sigillo fiscale consistente in targhette autoadesive.
Tachigrafo - Per l'attestazione sostitutiva cambia il modulo
La Commissione UE, con Decisione del 14 dicembre 2009, n. 959/2009, ha sostituito il modulo di attestazione che deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche non sono possibili per ragioni obiettive e tecniche.
Dal 1° gennaio 2010 variano i diritti di segreteria per la sostituzione della carta tachigrafa difettosa
Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto interdirigenziale del 2 dicembre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 17 dicembre 2009), ha provveduto ad integrare gli importi dei diritti di segreteria, modificando le Tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 16 giugno 2008.
Per quanto riguarda la TABELLA B segnaliamo la modifica della Voce 11.2.3..
Con tale modifica si provvedere all’introduzione del diritto di segreteria relativo alla sostituzione della carta tachigrafa per difetto della stessa.
In precedenza non era previsto alcun diritto di segreteria, ora viene previsto un diritto di segreteria di 17,00 euro.
Nella relativa nota si stabilisce che, tuttavia, tale importo non va applicato se la richiesta di sostituzione viene presentata entro sei mesi dal rilascio della carta tachigrafa.
. Se vuoi scaricare le tabelle aggiornate dei diritti di segreteria, clicca QUI.
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LE COMPETENZE DELLE CAMERE DI COMMERCIO IN MATERIA DI METROLOGIA
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1. Il trasferimento delle competenze
Con il D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998, art. 20, comma 1, è stato sancito il conferimento delle funzioni e delle competenze degli uffici metrici alle Camere di Commercio.
Tale passaggio è stato perfezionato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente “Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio".
Dal 1° gennaio 2000 l'Ufficio Metrico Provinciale è divenuto a tutti gli effetti un ufficio della Camera di Commercio presso la quale si trova ora funzionalmente e fisicamente collocato.
L'inserimento degli uffici metrici nel contesto organico delle Camere di Commercio attua quel decentramento amministrativo delineato dal D.Lgs. n. 112/1998, il quale ha posto le premesse per l'affidamento alle Camere stesse di nuovi compiti in materia di tutela e armonizzazione del mercato con particolare riguardo alla difesa del consumatore e della fede pubblica.
2. Le verifica degli strumenti metrici di quantità
Gli strumenti metrici che le imprese utilizzano nei loro rapporti commerciali vanno sottoposti ad una verifica da parte dell'Ufficio metrico della Camera di Commercio per garantire che le misurazioni effettuate dagli strumenti siano corrette.
Alcuni degli strumenti metrici soggetti alle verifiche sono:
• strumenti per pesare
• misuratori per gas, acqua e carburanti
• misure lineari materializzate (metri)
• masse campione
• dispositivi vari associabili a strumenti metrici (es. etichettatrici, ecc.)
• cronotachigrafi
• macchinari per imballaggi preconfezionati (ad es. di alimenti).
Le verifiche vanno effettuate:
• prima della loro immissione in commercio da parte del costruttore (verifica prima);
• al momento della loro installazione (collaudo di posa in opera) quando si tratta di strumenti fissi (pese a ponte, distributori di carburante, ecc);
• periodicamente (verifica periodica) dai due ai cinque anni in base allo strumento metrico;
• dopo una riparazione (rilegalizzazione).
2.1. La verifica prima degli strumenti di misura
Secondo quanto stabilito dall'articolo 44 del R.D. n. 242 del 1909, gli strumenti metrici, prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una verificazione prima.
In tale verificazione i fabbricanti devono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.
La Verifica Prima è richiesta dal fabbricante metrico dello strumento, cioè dalla persona fisica o giuridica responsabile della conformità dello strumento di misura ai fini della commercializzazione o della messa in servizio dello stesso.
La Verifica Prima degli strumenti metrici può essere eseguita:
1) dagli ispettori metrici delle Camere di Commercio;
2) dai fabbricanti metrici ai quali le Camere di Commercio competenti abbiano rilasciato la delega alla verificazione prima CEE (Direttiva Ministeriale 4/5/2001);
3) dai fabbricanti metrici ai quali le Camere di Commercio competenti abbiano rilasciato la Concessione di Conformità Metrologica (DM 28/3/2000, n. 179);
4) dai fabbricanti metrici di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) che abbiano un sistema di garanzia della qualità della produzione approvato dai competenti organismi notificati (D.Lgs. 29/12/1992 n. 517);
5) dai fabbricanti metrici degli strumenti disciplinati dalla direttiva MID e attuata con D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22 secondo i moduli di valutazione della conformità descritti negli allegati da A ad H1 del citato Decreto.
La verificazione prima è accertata coll'apposizione sugli strumenti metrici di un bollo a stemma reale portante il numero corrispondente dell'ufficio, e di un secondo, cosiddetto personale, destinato ad identificare l'ufficiale metrico che ha eseguita la verificazione. Le dimensioni e le impronte di questi bolli sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.
Nel presentare gli strumenti metrici alla Verificazione Prima, il fabbricante deve produrre una distinta da lui firmata, conforme al modulo prescritto dal Ministero, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti e ne sia indicato il numero in lettere.
Nel ritirare gli strumenti presentati, il fabbricante od un suo delegato appone la firma alla distinta completata dal verificatore.
In attestazione dei diritti riscossi è rilasciata una quietanza firmata dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.
Tali quietanze sono tolte da un registro a madre e figlia, le matrici del quale vengono, insieme colle distinte sopraindicate, trasmesse ogni trimestre dal verificatore al Ministero.
Un registro mastro dove sono indicate partitamente per fabbricante le verificazioni eseguite, è tenuto al corrente giorno per giorno.
Come avviene la verificazione prima?
Spiegare dettagliatamente come avviene una verificazione prima e piuttosto complesso, in quanto gli strumenti per pesare e per misurare sono molti ed ognuno con caratteristiche diverse dall'altro.
Si possono, tuttavia, definire quelle che possono essere ritenute le tre linee guida, e precisamente:
a) l'esame preliminare: ha la funzione di accertare che lo strumento abbia le indicazioni e i caratteri generali di costruzione prescritti dal regolamento e che sulla targhetta esposta sullo strumento vi siano riportate tutte le indicazioni relative al decreto di approvazione; questo perché ogni strumento per pesare e per misurare, prima di essere messo in commercio, deve essere approvato dall'Ufficio Centrale Metrico di Roma, mediante decreto;
b) la verificazione: viene effettuata con l'ausilio di strumenti campioni in dotazione ad ogni singolo Ufficio;
c) la bollatura: che deve essere eseguita con la massima diligenza in modo che i bolli posti sullo strumento siano completi e nitidi onde consentire di poter leggere con certezza i numeri dell'Ufficio e dell'Ispettore che ha eseguito la verifica.
Occorre ricordare che gli strumenti metrici di tipo "fisso", oltre alla Verifica Prima eseguita in fabbrica prima del loro utilizzo, sono soggetti anche al "Collaudo di posa in opera", considerato la 2a fase della Verifica Prima (es.: distributori di carburanti stradali).
2.2. La verifica periodica degli strumenti di misura
Gli strumenti di misura, utilizzati per le transazioni economiche, per le determinazioni di tariffe, tasse o remunerazioni, per la determinazione di un prezzo in funzione di un quantitativo per la vendita diretta al pubblico o per la confezione di preimballaggi, devono essere “omologati” e periodicamente sottoposti a verifica periodica.
La verifica periodica degli strumenti di misura è l’accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica.
Ad esclusione dei misuratori di gas, acqua ed elettrici, tutti gli strumenti devono essere sottoposti alla verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e, in seguito, alla periodicità così come riportata nella tabella.
La verifica periodica è eseguita dalle Camere di Commercio ovvero dai laboratori ad esse appartenenti o dalle stesse abilitati.
Le modalità di accreditamento dei laboratori sono state stabilite dal Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 10 dicembre 2001 e dai rispettivi regolamenti camerali.
Per richiedere la verifica periodica occorre formulare apposita domanda, nella quale l'interessato, indicando il luogo in cui intende effettuare la verifica, identifica gli strumenti che sottopone al controllo.
Qualora la richiesta sia formulata da un riparatore di strumenti metrici, questi dovrà identificarli e dichiarare che tali strumenti non hanno subito modificazioni e che mantengono i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l'ammissione a verifica metrica.
Con la domanda, l'interessato dovrà presentare all'Ufficio metrico l'attestazione di versamento di appositi diritti, a titolo di rimborso spese per la verifica metrica a domicilio.
Il versamento deve essere effettuato sul C.C. Postale appositamente predisposto da ogni singola Camera di Commercio, indicando, nella causale di versamento, la dicitura “Diritti Servizio Metrico”.
L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa.
In caso di esito negativo, l'ispettore metrico emette apposito ardine di aggiustamento con prescrizione, avverso il quale è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di competenza.
Si ricorda, inoltre, che:
1. indipendentemente dalla scadenza della precedente, la verifica periodica va richiesta anche a seguito di ogni ordine di aggiustamento o modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria sullo strumento. L'obbligo di richiedere la verifica periodica è a carico dell'utente metrico. Nel caso di strumenti metrici elettronici riparati, la verifica periodica può essere richiesta dal riparatore e la richiesta va integrata alla dichiarazione prevista dalla C.M. del 17.09.1997 n. 552689/62;
2. gli utenti metrici sono soggetti all'obbligo di:
• garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservandone ogni documento;
• mantenere l'integrità della targhetta di verificazione, nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
• non utilizzare gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico, a pena di severe sanzioni amministrative.
2.3. Perodicità della verificazione
Tutti gli strumenti, ad esclusione dei misuratori di gas, di acqua ed elettrici, devono essere sottoposti alla verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione ed, in seguito, secondo la periodicità riportata nella seguente tabella:
CATEGORIA: Masse e misure campione e misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE: 5 anni
CATEGORIA: Strumenti per pesare
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE: 3 anni
CATEGORIA: Complessi di misura per carburanti
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE: 2 anni
CATEGORIA: Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE: 4 anni
CATEGORIA: Misuratori massici di gas metano per autotrazione
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE: 2 anni
CATEGORIA: Strumenti per la misura di lunghezze, compresi i misuratori di livello dei serbatoi
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE: 4 anni
CATEGORIA: Strumenti diversi da quelli precedenti
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE: Secondo l'impiego e la periodicità, fissati con provvedimento del Ministro dell'Industria, sentito il parere del Comitato Centrale Metrico.
La verificazione periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va richiesta anche a seguito di ogni ordine di aggiustamento o modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria sullo strumento.
Gli utenti metrici sono soggetti all'obbligo di:
1. garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso (Dichiarazione di conformità e manuale d’uso);
2. mantenere l’integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
3. non utilizzare, a pena di severe sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
2.4. Diritti di segreteria
Per la verificazione periodica degli strumenti di misura da effettuarsi presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici dovrà essere corrisposto un diritto:
- di euro 5,00, nel caso il sopralluogo avvenga nel Comune sede della Camera di Commercio;
- di euro 8,00, nel caso il sopralluogo avvenga in tutti gli altri Comuni della Provincia.
Si precisa che tali importi possono variare da Camera a Camera, essendo gli stessi determinati, come stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2006, dalle singole Camere di Commercio.
Con il D.M. 7 dicembre 2006, il Ministero dello Sviluppo Economico ha, infatti, dettato i criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle Camere di Commercio.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
All’articolo 1 viene fissato il principio generale secondo cui le Camere di Commercio devono stabilire le tariffe relative alle funzioni metriche nel rispetto dei principi informatori dell'azione della pubblica amministrazione di efficienza, efficacia ed economicità e secondo il principio di omogeneità tra gli enti stessi.
Le misure delle tariffe devono, di norma, garantire l'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi cui afferiscono.
Secondo quanto stabilito all’art. 4, le tariffe da applicare si compongono di tre voci:
a) costo degli accertamenti della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti per ogni singolo strumento di misura;
b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti;
c) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.
Le tariffe devono garantire la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di ogni attività di sorveglianza e vigilanza non diversamente disciplinate, ivi comprese quelle da esercitare sulle officine autorizzate al montaggio ed alla riparazione di cronotachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85.
Le Camere di Commercio provvedono ogni tre anni all'aggiornamento delle tariffe sulla base delle variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente.
. Se vuoi consultare le tariffe delle Camere di Commercio per le verifiche degli strumenti metrici, clicca QUI
2.5. APPROFONDIMENTI
- Sull'argomento, si riporta un approfondimento dal titolo:
Gli uffici metrici e le verificazioni prima e periodica degli strumenti per pesare e per misurare.
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METROLOGIA - APPROFONDIMENTI
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1. La vigilanza sul mercato degli strumenti di misura - D.M. 29 agosto 2007
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del disposto di cui all'art. 14 del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, ha emanato il decreto 29 agosto 2007, con il quale ha incaricato le Camere di Commercio a svolgere la vigilanza sul mercato degli strumenti di misura.
Le Camere di Commercio che, in occasione della vigilanza sul mercato, riscontrano strumenti
indebitamente muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o che, pur debitamente muniti delle predette marcature
non soddisfino i requisiti del D. Lgs. n. 22/2007, devono informare la Direzione Generale dell’armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale applicherà le disposizioni degli articoli 16 e17 del medesimo decreto legislativo.
Ai fini della vigilanza sul mercato ai soggetti preposti al
controllo e’ consentito l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l’esecuzione di esami e prove.
Per l’effettuazione dei controlli tecnici, le Camere di
Commercio possono avvalersi di altri organismi previa verifica della loro conformità alle norme della serie EN 45000 o ISO/IEC 17000.
2. Gli organismi notificati - Circolare illustrativa
Il D. Lgs. n. 22/2007 prevede che la valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili venga effettuata da organismi nazionali notificati per ciascuno dei moduli di valutazione della conformità specificati negli allegati.
L'art. 9 del medesimo decreto individua nel Ministero dello Sviluppo Economico l'amministrazione competente per il riconoscimento di tali organismi e per la notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea, da attuarsi con le modalità di cui all'Allegato II dello stesso decreto.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3222 del 22 ottobre 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007), ha emanato le istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati, di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 22/2007.
Nella Circolare viene elencata tutta la documentazione da allegare all'istanza di riconoscimento.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
3. Fissati i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici - DD.MM. n. 31 e 32
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29 marzo 2011 (Supplemento Ordinario n. 83), i nuovi regolamenti sui criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico e sui sistemi per la misurazione dei liquidi diversi dall’acqua.
Si tratta del Decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 31, che descrive l’indirizzo e il coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento automatico e del Decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, relativo al regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi di misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua.
Entrambi i decreti sono stati emanati ai sensi del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della Direttiva 2004/22/CE (MID).
La suddetta Direttiva 2004/22/CE del Parlamento e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti:
- i contatori dell’acqua (MI-001),
- i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002),
- i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003),
- i contatori di calore (MI-004),
- i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005),
- gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006),
- i tassametri (MI-007),
- le misure materializzate (MI-008),
- gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e
- gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).
. Se vuoi scaricare una scheda di approfondimento dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare una nota di chiarimento sulle tolleranze degli errori di misura da correggere dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
4. Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico – D.M. 4 marzo 2011
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2011, il decreto ministeriale del 4 marzo 2011 che attua la direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
Tale direttiva, senza innovazioni di particolare rilievo, coordina in un unico testo aggiornato le precedenti direttive sulla medesima materia.
Il decreto inoltre:
• aggiorna i contenuti delle precedenti norme di attuazione, con particolare riferimento alla modifica in CE, della precedente sigla CEE (cfr. art. 1 del D.M. commi 1- 2 - 3);
• perfeziona il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/96/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, limitatamente ai riferimenti alla direttiva 71/316/CE;
• rinvia - in tali norme di attuazione, secondo le innovazioni intervenute nell’ordinamento dei Ministeri e nell’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico in particolare - ai riferimenti degli uffici competenti (cfr. art. 4 del D.M. lettere b-c-d : D.G. per il Mercato, la concorrenza, il consumatore, la normativa e la vigilanza tecnica – Divisione XV “Strumenti di misura e metalli preziosi della medesima D.G. – Uffici della Camere di commercio).
(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico)
5. Controlli metrologici sui distributori di carburanti – Direttiva 4 agosto 2011
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011, la direttiva 4 agosto 2011 adottata dal Ministro dello Sviluppo Economico per uniformare le procedure e rafforzare l’efficacia dei controlli metrologici sui distributori di carburanti conformi alla Direttiva 2001/22/CE, a maggior garanzia dei diritti e degli interessi dei consumatori e, al tempo stesso, della certezza delle regole anche per gli operatori interessati.
Viene così data tempestiva attuazione alla previsione contenuta nel Decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, relativo al regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi di misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della Direttiva 2004/22/CE (MID).
La direttiva risponde anche alle preoccupazioni e agli interrogativi che erano sorti sulle tolleranze ammesse per gli strumenti in servizio, fissando al comma 2 dell’articolo 3 il “modus operandi” in caso venga riscontrato un errore compreso tra l’errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto n. 32 del 18 gennaio 2011.
(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico)
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6. Controlli metrologici sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2012, il D.M. 16 aprile 2012, n. 75, recante “Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)”.
I contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h e i dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
I controlli metrologici casuali sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono eseguiti dalle Camere di Commercio ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso.
Sono altresì eseguiti controlli casuali in contraddittorio ove il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio.
La verificazione periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione è effettuata da organismi che hanno presentato apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a Unioncamere.
Questi organismi, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento, effettuano sia la verificazione periodica, sia la riparazione dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione.
L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita SCIA a Unioncamere.
Tale elenco e' reso pubblico, e' consultabile anche per via informatica e telematica.
I titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di
conversione soggetti all'obbligo della verificazione periodica devono:
a) comunicare, entro 30 giorni, alla Camera di Commercio competente la data di inizio e di fine dell'utilizzo del contatore del gas e del dispositivo di conversione, indicandone l'eventuale uso temporaneo;
b) garantire il corretto funzionamento dei loro contatori del gas e dei dispositivi di conversione, conservare inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che contiene almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato
II;
c) mantenere l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
d) curare l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.
La Camera di Commercio:
a) raccoglie su supporto informatico le informazioni, ottenute sulla base delle comunicazioni di cui sopra, delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a
trasmetterle ad Unioncamere;
b) forma altresi' l'elenco dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, consultabile
dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
7. CONTATORI DELL'ACQUA E CONTATORI DI CALORE - Fissati i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2014, il Decreto 30 ottobre 2013, n. 155, recante "Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)".
I contatori dell'acqua e i contatori di calore, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
I controlli metrologici casuali sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in servizio presso i titolari dei contatori sono effettuati ad intervalli casuali, senza determinata periodicita' e senza preavviso.
Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio.
I controlli casuali dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono effettuati dalle Camere di Commercio.
Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.
7.1. Verificazione periodica
La verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore va effettuata da organismi che hanno presentato apposita SCIA a Unioncamere.
I contatori dell'acqua e i contatori di calore utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'Allegato I che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.
Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette
o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
L'esito positivo della verificazione periodica viene attestato mediante applicazione dei contrassegni di cui all'Allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo viene attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo allegato.
Nel caso in cui tale contrassegno non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo viene apposto sul libretto metrologico.
In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico l'annotazione delle informazioni previste dall'Allegato II.
I titolari dei contatori dell'acqua e di contatori di calore soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente ed all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti dall'articolo 13, comma 2, del contatore
dell'acqua e del contatore di calore, indicandone l'eventuale uso temporaneo;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori dell'acqua e contatori di calore, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'Allegato II;
c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
d) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.
La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui sopra e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
Le Camere di Commercio formano altresi' l'elenco dei titolari dei contatori dell'acqua e dei contatore di calore, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;
b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio qualora diverso dal precedente;
c) tipo del contatore;
d) marca e modello del contatore;
e) anno della marcatura CE del contatore;
f) portata permanente (Q3) per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (qp),
per i contatori di calore;
g) numero di serie del contatore;
h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.
7.2. Organismi
L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita SCIA a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti previsti.
Tale elenco è pubblico ed e' consultabile anche per via informatica e telematica.
Gli organismi che hanno presentato apposita SCIA a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia l'assistenza e la riparazione dei contatori dell'acqua e di calore.
L'organismo al momento della presentazione della SCIA dichiara di operare in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione) e rispetta i requisiti di cui al
presente regolamento e alle altre norme applicabili.
Se l'organismo non e' gia' accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attivita' inoltra ad Unioncamere il certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo e' accreditato come organismo che esercita l'attivita' di ispezione in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
In assenza di tale adempimento gli effetti connessi
alla SCIA sono sospesi e, dopo ulteriori 60 giorni, cessano di diritto.
Gli organismi nominano un responsabile per
l'attivita' di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.
Gli organismi interessati presentano apposita SCIA ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di Commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attivita' di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Unioncamere.
La SCIA deve contenere:
a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento e' stata accettata;
b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verificazione periodica;
c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificazione;
d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;
e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;
f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative
registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;
g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione dei campioni.
L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta
presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verificazione periodica.
Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.
L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione periodica.
I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza
sull'organismo sono a carico dell'organismo
che ha presentato la segnalazione.
Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
Gli organismi inviano telematicamente, entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di Commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore dell'acqua e di calore;
b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio, se diverso dal precedente;
c) tipo del contatore;
d) marca, modello e categoria, del contatore;
e) numero di serie del contatore;
f) portata permanente per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore per i
contatori di calore;
g) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
h) specifica dell'eventuale uso temporaneo;
l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione; br>
m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
7.3. Vigilanza sugli organismi
L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Unioncamere, in qualita' di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facolta' di effettuare controlli, purche' non sovrapponibili nello specifico rispetto di quanto gia' verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.
La vigilanza sulle verificazioni effettuate dagli organismi sugli strumenti in servizio, e' svolta dalla Camera di Commercio competente per territorio, fino all'1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse
necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verificazione.
La disposizione di cui sopra non si applica nel caso in cui il laboratorio comunica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni
lavorativi.
I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di Commercio sono trasmessi a Unioncamere.
Le Camere di Commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.
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D.M. N. 93/2017 NUOVO REGOLAMENTO PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA LE COMPETENZE PASSERANNO DAGLI UFFICI METRICI AGLI ORGANISMI ACCREDITATI
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1. 18 SETTEMBRE 2017 - Entra in vigore il nuovo regolamento per la verifica periodica - Novità rilevanti per i titolari di strumenti di misura legale
A decorrere al 18 settembre 2017 è in vigore il D.M. 21 aprile 2017, n. 93, recante "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".
Il regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, va ad abrogare e sostituire tutti i decreti, le direttive ed i regolamenti riguardanti le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utenti metrici e le procedure di autorizzazione dei laboratori.
Abrogati sette precedenti decreti (art. 17, comma 1) e sei direttive del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 17, comma 2); dettate le disposizioni transitorie per gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche e per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati (art. 18).
1.1. Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Pertanto, a titolo esemplificativo, gli strumenti metrici soggetti alle verifiche sono:
• strumenti per pesare
• distributori di carburanti
• misuratori per gas, acqua, energia elettrica e calore
• Strumenti per pesare a funzionamento automatico per preconfezionati (ad es. di alimenti).
1.2. Libretto metrologico di uno strumento di misura
Il Regolamento introduce il libretto metrologico per ciascun strumento metrico, contenente i dati identificativi dello strumento stesso, e che dovrà essere compilato in occasione di ciascuna attività di verifica, riparazione o sorveglianza.
Tale libretto sarà rilasciato, se non vi ha già provveduto il fabbricante, dall'organismo che esegue la prima verifica periodica, senza onere per il titolare dello strumento.
1.3. Obblighi dei titolari degli strumenti
I titolari degli strumenti metrici devono:
• comunicare entro 30 giorni alla CCIAA la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri dati contenuti nell'elenco dei titolari;
• mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
• curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
• conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
• curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
I titolari degli strumenti metrici dovranno, inoltre, richiedere una nuova verifica periodica:
• almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente;
• entro 10 giorni lavorativi da una riparazione, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
1.4. Periodicità verifica strumenti metrici
Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verifica periodica con le periodicità previste nella tabella sottostante, che decorrono
• per gli strumenti già sottoposti a verifica periodica a partire dalla data dell’ultima verifica;
• per gli strumenti nuovi dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
1.5. I compiti delle Camere di Commercio
La Camera di Commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni effettuate dai titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale.
L'organismo nazionale di accreditamento (l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008) esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati.
Alle Camere di Commercio sono devolute le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto.
Chi esegue la verifica
E' previsto un periodo transitorio di 18 mesi (che termina il 18 marzo 2019) durante il quale le verifiche potranno essere effettuate dal personale dell'Ufficio Metrico, o da un laboratorio già autorizzato da una Camera di Commercio o da Unioncamere secondo la normativa precedente.
Alla fine del periodo transitorio (dal 17 marzo 2019) la verifica periodica potrà essere eseguita solo dagli Organismi riconosciuti idonei ai sensi del nuovo Regolamento, mentre alle Camere di Commercio rimarranno le competenze in merito di Sorveglianza.
Il testo del regolamento e dei suoi allegati viene riportato nell'Appendice normativa.
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1.6. Pubblicato il Regolamento di Unioncamere per gli Organismi accreditati
Con delibera n. 71 del 30 ottobre 2017 il Comitato esecutivo di Unioncamere ha approvato il Regolamento di Unioncamere per gli organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93.
Il Regolamento, rivolto alle imprese che intendono svolgere le attività di verificazione periodica sugli strumenti di misura disciplinati dal D.M. 93/2017, si compone di 15 articoli e tratta, tra gli altri, i seguenti aspetti:
- presentazione della S.C.I.A., delle annesse richieste di estensione e/o modifica della S.C.I.A. e relativi versamenti a carico dell’Organismo accreditato;
- valutazione della sussistenza dei requisiti dichiarati nell’ambito della S.C.I.A. e relative richieste di estensione/modifica e del conseguente riconoscimento amministrativo, da parte di Unioncamere, all’esercizio dell’attività di verifica periodica;
- subingresso nella titolarità o nella gestione dell’Organismo accreditato;
- obblighi di comunicazione telematica di cui all’art. 13 del D.M. 93/2017;
- utilizzo del logo Unioncamere;
- disciplina applicabile ai soggetti che operano nel periodo transitorio di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. 93/2017.
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. Se vuoi scaricare la modulistica utilizzabbile ai fini della presentazione della SCIA, clicca QUI.
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2. 19 MARZO 2019 - Cessano le competenze degli Uffici metrici delle Camere di Commercio >
Gli Uffici metrici delle Camere di Commercio, ai sensi del D.M. 2 aprile 2017 n. 93, dal giorno 19 marzo 2019 non eseguiranno più le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.
L’art. 18 comma 2 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 - entrato in vigore il 18 settembre 2017 - ha, infatti, fissato il termine del periodo transitorio (della durata massima di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento), che consente alle Camere di Commercio di eseguire la verificazione periodica degli strumenti metrici fino al 18 marzo 2019, al fine di soddisfare tutte le richieste di verificazione periodica pervenute.
Dopo tale data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verificazione periodica esclusivamente agli Organismi accreditati in possesso dei requisiti specificati all’Allegato I del D.M. n. 93/2017, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.
UNIONCAMERE - Avviso per i Titolari di strumenti di misura e per i Laboratori
Nell’approssimarsi del termine del periodo transitorio, disciplinato dal comma 2 dell'art. 18 del D.M. n. 93/2017, a partire dal 19 marzo 2019, le attività di verificazione periodica potranno essere svolte esclusivamente dagli Organismi accreditati che risultino iscritti nell’apposito elenco tenuto presso Unioncamere.
A tale proposito, Unioncamere, con un comunicato del 28 febbraio 2019, pubblicato sul proprio sito istituzionale, fa presente che i riconoscimenti dei laboratori che – alla data del 19 marzo 2019 - non abbiano regolarizzato la propria attività alla luce delle previsioni del D.M. 93/2017, e secondo le modalità indicate dal correlato Regolamento Unioncamere per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 93/2017, si riterranno decaduti ex lege per effetto della definitiva entrata in vigore del Decreto stesso. Tali soggetti non potranno continuare a svolgere le attività di verificazione periodica sugli strumenti di misura legale.
Unioncamere comunica inoltre che, a far data dal 19 marzo 2019, procederà:
- alla cancellazione del numero identificativo di ciascun Laboratorio riconosciuto dall’Unione a seguito di presentazione della SCIA ai sensi della normativa previgente all’entrata in vigore del D.M. 93/2017, ed operante in pendenza del regime transitorio;
- alla disattivazione dell’Elenco dei Soggetti che eseguono la verificazione periodica nel periodo transitorio, pubblicato sul sito www.metrologialegale.unioncamere.it (ferma restando la possibilità di visualizzare tale elenco via web ai fini delle eventuali verifiche);
- a rendere irricevibile qualunque comunicazione telematica inviata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Unioncamere sopra ricordato.
Tuttavia, nel caso di maturazione dei requisiti di accreditamento richiesti dalla disciplina pienamente operativa dal 19 marzo 2019, ciascun Organismo accreditato potrà sempre avviare le attività di verificazione periodica su strumenti disciplinati dal D.M. n. 93/2017 seguendo le previsioni e secondo le modalità indicate dal Decreto stesso e dal già citato Regolamento Unioncamere, ovvero attraverso presentazione di apposita S.C.I.A. a questa Unione ai sensi dell’art. 11 del Decreto e dell’art. 4 del Regolamento.
. Se vuoi consultare il comunicato di Unioncamere, clicca QUI.
. Se vuoi consultare l'Elenco degli Organismi accreditati presso Unionmcamere, clicca QUI.
3. MAGGIO 2019 - Pubblicato il D.L. n. 34/2019 - Prorogato il periodo transitorio al 30 giugno 2020
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
Il decreto-legge – in vigore dal 1° maggio 2019 – all’art. 42 dispone la riapertura del periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 2, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, che si ricorda essere terminato il 18 marzo scorso.
In particolare, il richiamato art. 42, al comma 1, dispone che tale periodo transitorio ”è prorogato al 30 giugno 2020 per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’art. 17 (del D.M. n. 93/2017) che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento”.
Pertanto, tutti gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17 del citato D.M. n. 93/2017, che alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento, possono riprendere, a decorrere dal 1° maggio 2019, lo svolgimento delle attività di verificazione periodica interrotte in tale data, senza ulteriori adempimenti, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al citato D.M. 93/2017.
Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento (art. 42, comma 2).
Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017 (art. 42, comma 3).
UNIONCAMERE - Avviso per i Titolari di strumenti di misura e per i Laboratori
Unioncamere, con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 2 maggio 2019, ha reso noto quanto segue.
A tale riguardo, al fine di semplificare gli adempimenti conseguenti a tale disposizione, si informa che Unioncamere acquisirà formalmente dall’Organismo nazionale di accreditamento (Accredia) l’elenco nominativo dei soggetti in possesso del requisito prescritto al fine di dar evidenza nel Portale dedicato (www.metrologialegale.unioncamere.it) della possibilità per gli stessi di proseguire transitoriamente nell’esercizio delle attività di verificazione periodica fino al termine indicato dal provvedimento.
Si sottolinea quindi che ciascun soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 42, co. 1 del D-legge n. 34/2019, a decorrere dal 1° maggio 2019, può riprendere ex lege lo svolgimento delle attività di verificazione periodica interrotte il 18 marzo u.s., senza ulteriori adempimenti, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al D.M. 93/2017.
Si evidenzia altresì che all’art. 42, co. 2, il Decreto prevede la possibilità per i soggetti che hanno operato nella vigenza del periodo transitorio, ma che non hanno presentato entro il 18 marzo u.s. la domanda di accreditamento e/o accettato formalmente l’offerta economica all’istanza formulata ad Accredia, di maturare tale requisito entro il termine del 30 settembre 2019, al fine di poter proseguire ex lege le attività interrotte il 18 marzo u.s. fino al 30 giugno 2020.
Anche in questo caso, si comunica che Unioncamere acquisirà formalmente da Accredia l’elenco nominativo dei soggetti in possesso del requisito prescritto al comma 2, al fine di dar evidenza sul Portale dedicato della possibilità per gli stessi di proseguire transitoriamente nell’esercizio delle attività, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al D.M. 93/2017, a decorrere dalla data di accettazione dell’offerta economica e fino al 30 giugno 2020.
Si informa altresì che nei prossimi giorni verrà ripristinata la possibilità, per tutti i soggetti, di utilizzare le pratiche telematiche in ambiente WebTelemaco per le comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 13, co. 1 del D.M. 93/2017.
Tutto ciò premesso tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, prima del termine del 30 giugno 2020, matureranno l’insieme dei presupposti e requisiti previsti all’allegato I del D.M. 93/2017, potranno proseguire senza soluzione di continuità nell’esercizio delle attività di verificazione periodica seguendo le previsioni e secondo le modalità indicate dal Decreto stesso, ovvero previa presentazione ad Unioncamere di apposita SCIA ai sensi dell’art. 11 del D.M. 93/2017 e delle disposizioni attuative di cui al Regolamento Unioncamere, raggiungibile al seguente link:
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3606C421S143/regolamento-unioncamere-d-m--93-2017.htm. .
Si sottolinea infine che il co. 3 del richiamato art. 42 prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017”.
Per ogni chiarimento al riguardo, si invita a contattare la competente Divisione VIII “Strumenti di misura e metalli preziosi”, incardinata nella D.G. per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, del Ministero dello Sviluppo economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/direzioni-generali.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 34/2019, clicca QUI.
4. FEBBRAIO 2020 - Pubblicato il D.M. n. 176/2019, che apporta modifiche al D.M. n. 93/2017 - Confermata la proroga del periodo transitorio al 30 giugno 2020
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 dicembre 2019, n. 176, recante “Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.
Le modifiche riguardano sostanzialmente due articoli: l’articolo 4 (Verificazione periodica) e l’articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n. 93/2017.
1) Secondo quanto stabilito al comma 1 dell’art. 4 del D.M. n. 93/2017 – a decorrere dal 18 settembre 2017 - la verificazione periodica degli strumenti di misura va eseguita “dagli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere”.
Si tratta di quegli organismi che hanno presentato a Unioncamere un’apposita SCIA, dopo essere stati accreditati in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura;
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.
Con il nuovo decreto in commento, viene aggiunto all’articolo 4 il comma 1-bis, nel quale si stabilisce che, in deroga a quanto stabilito al comma 1, “le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento”.
Pertanto, nel caso di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco tenuto da Unioncamere almeno un Organismo in possesso dei requisiti riportati all'Allegato I, tale servizio dovrà essere svolto dalla Camera di Commercio.
2) L’articolo 18, comma 2, seconda alinea del D.M. n. 93/2017, stabilisce che le Camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, possono continuare transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento (18 marzo 2019), applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.
A tale proposito, ricordiamo che, secondo quanto stabilito al comma 1, dell'articolo 42, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del D.M. n. 93/2017, è stato prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, abbiano dimostrato l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.
Tali disposizioni dovranno essere applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.
Con questo nuovo decreto, dopo il comma 2, all’articolo 18 viene aggiunto il comma 2-bis, secondo il quale «Gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17, che alla data del 18 marzo 2019 hanno almeno il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, in conformità ad una delle norme tecniche previste all'articolo 2, comma 1, lettera q), da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono continuare a svolgere le attività di verificazione periodica, senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2020, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto di tutti i requisiti previsti per gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione periodica e degli obblighi di comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente decreto. Al termine del periodo transitorio di 18 mesi disposto dall'articolo 18, comma 2, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette al Ministero dello sviluppo economico, a Unioncamere e tramite di essa alle Camere di commercio l'elenco nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, di cui al precedente periodo, ai fini dell'aggiornamento dei correlati elenchi pubblici».
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
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LE CARTE TACHIGRAFE E IL TACHIGRAFO DIGITALE PER IL TRASPORTO SU STRADA
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1. Premessa
L’istituzione di un apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada risale a circa quarant’anni fa, con il Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970.
Tale Regolamento fu emanato un anno dopo la pubblicazione del Regolamento n. 543/1969 del 25 marzo 1969, il quale disciplinava per la prima volta i tempi di guida e di riposo dei conducenti e, allo scopo di rendere possibili i controlli su strada, obbligava gli autisti a portare a bordo il cosiddetto “libretto individuale di controllo”, sul quale dovevano essere annotati manualmente i tempi di guida, le paure, i riposi, i periodi di presenza al lavoro, le interruzioni, ecc.
Al tempo stesso il regolamento prevedeva la sostituzione dei libretti individuali con un “apparecchio automatico”, le cui caratteristiche tecniche nonchè le modalità di omologazione, di impiego e di controllo furono fissate dal citato Regolamento CEE n. 1463/70.
I due Regolamenti sono rimasti in vigore fino al 1985, anno in cui furono sostituiti dai Regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85, che hanno disciplinato l’intera materia fino ai giorni nostri.
Per quanto riguarda, in particolare, l'apparecchio di controllo, le autorità comunitarie, basandosi sull’esperienza maturata nel corso del tempo, dove si sono verificate crescenti violazione delle norme sui tempo di guida e di riposo, sono giunte alla determinazione di procedere alla realizzazione ed alla diffusione di un nuovo strumento di controllo: il tachigrafi digitale.
Con il Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 è stato modificato il precedente Regolamento CEE n. 3821/85, prevedendo l’obbligo di equipaggiare i veicoli di nuova immatricolazione con il nuovo tachigrafi digitale a partire dal 5 agosto 2004.
In realtà, dopo una serie di moratorie, necessarie per consentire agli Stato dell’Unione ed ai costruttori di mettere in pratica tutte le prescrizioni di carattere amministrativo e di natura tecnica, relative al nuovo strumento, l’obbligo di equipaggiare i veicoli con il tachigrafi analogico è stato fissato al 1° maggio 2006 dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006.
A partire da tale data, pertanto, è stato avviato un processo che porterà, progressivamente, a sostituire i vecchi apparati a funzionamento meccanico con quelli nuovi.
Va tuttavia precisato che i veicoli in circolazione muniti della precedente strumentazione, possono continuare ad utilizzare il cronotachigrafo analogico fino alla rottura irreparabile.
Il complesso quadro normativo comunitario è stato integrato da una serie di decreti e di circolari emanate dai Ministeri italiani, competenti in materia.
I principali sono:
• D.M. 31 ottobre 2003, n. 361;
• D.M. 11 marzo 2005 (emendato dal D.M. 21 febbraio 2006), sulle modalità e condizioni di rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafe;
• D.M. 23 giugno 2005, sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafe;
• D.M. 29 luglio 2005, sull'omologazione delle carte tachigrafe;
• D.M. 29 luglio 2005, sull'istituzione di particolari diritti di segreteria;
• D.M. 3 agosto 2005, sull'approvazione dei moduli per la domanda delle carte tachigrafe;
• D.M. 31 marzo 2007, con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dettato le modalità di conservazione e trasferimento dei dati registrati con il T.D.;
• D.M. 10 agosto 2007, recante disposizioni in merito alle modalità di omologazione dell'apparecchio di controllo, inclusi i suoi componenti, delle carte tachigrafiche nonchè i requisiti che i Centri tecnici devono possedere per il primo montaggio, l'attivazione e gli interventi tecnici dei tachigrafi digitali;
• Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 1 del 18 gennaio 2008, recante istruzioni operative per l'applicazione del D.M. 10 agosto 2007;
• Decreto Direttoriale 15 gennaio 2015, recante approvazione dei modelli di domanda per il rilascio delle carte tachigrafe da parte delle Camere di Commercio.
2. LE CARTE TACHIGRAGE
2.1. Tipologia
Le carte tachigrafice (o smart-cards) formano parte integrante dell'apparecchio di controllo.
Esse sono dotate di una memoria propria per la conservazione dei dati relativi alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale e consentono l'utilizzo dello strumento digitale nelle sue varie fun
Le carte tachigrafe permettono, innanzitutto, di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo digitale, sia esso un conducente, un’autorità di controllo, un’officina di manutenzione o un’azienda proprietaria del veicolo.
Dal primo maggio 2006:
- i PULLMAN, cioè i veicoli adibiti al trasporto viaggiatori atti a trasportare più di 9 persone incluso il conducente ed
- i CAMION, cioè i veicoli, adibiti al trasporto merci di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate
sono obbligati ad installare il cronotachigrafo digitale, un apparecchio che consente la registrazione di una serie di dati, tra cui l’identità del conducente, i periodi di guida e di riposo, la velocità.
Per l’utilizzo del tachigrafo digitale occorre essere muniti di una carta tachigrafica che viene rilasciata dalle Camere di Commercio ed è di tipo diverso a seconda delle operazioni da svolgere.
Le carte tachigrafiche sono, infatti, di 4 tipi:
1) la carta del conducente, necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento CE 561/2006 che operano sul territorio di uno Stato membro della Comunità Europea e che consente di registrare i tempi di viaggio e di sosta, la velocità, la distanza percorsa;
2) la carta dell’azienda, necessaria all’impresa proprietaria dei mezzi, permette di scaricare e archiviare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale per consentire i controlli alle autorità competenti in materia di lavoro e sicurezza stradale;
3) la carta dell’officina, che deve essere richiesta dalle officine autorizzate per effettuare l’installazione, attivazione, calibratura e manutenzione del tachigrafo e che è munita di un codice di accesso personale (PIN);
4) la carta di controllo, rilasciata alle Autorità di controllo tecnico-amministrativo in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale o alle autorità di Polizia addette ai controlli su strada e che consente di ispezionare i dati registrati sul tachigrafo effettuando le verifiche di legge sui periodi di guida e sulle velocità.
La Carta del conducente è richiesta per la guida dei veicoli individuati, attualmente, dal Regolamento (CE) n. 561/2006.
Su tale carta vengono memorizzate tutte le attività effettuate dal conducente, gli eventi e guasti avvenuti durante la sua attività, le registrazioni manuali effettuate e l’elenco dei veicoli adoperati.
La carta è strettamente personale e on è cedibili. Non costituisce documento di identità e non sostituisce la patente di guida.
La Carta dell’officina è personalizzata con i seguenti dati:
a) dell’officina e del tecnico specializzato ed è utilizzata per la programmazione, la calibratura, la verifica e la manutenzione del tachigrafo;
b) identifica inoltre un’officina autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico competente pèer svolgere operazioni di attivazione, calibratura e scarico dei dati.
Ciascuna carta tachigrafa può essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale è stata personalizzata.
La Carta dell’azienda ha un fondo di colore giallo ed identifica l’impresa proprietaria dei veicoli. Essa consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei dati memorizzati nel o negli apparecchi di controllo installati nel o nei veicoli appartenenti all’azienda.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa.
La Carta dell’autorità di controllo è di colore blu ed è installata al singolo comando/dipartimento dell’organo di controllo.
La carta di controllo consente un accesso illimitato sul tachigrafo per la verifica sul rispetto dei tempi di guida e di riposo del conducente e dei limiti di velocità del veicolo, sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul tachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici.
La carta di controllo permette, infatti, l’ispezione dei dati della carta del conducente archiviati e della memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’impresa nell’ultimo anno.
2.2. Le competenze delle Camere di Commercio e la normativa di riferimento
Il decreto n. 361/2003 ha individuato le Camere di Commercio per due specifiche competenze: quella di autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche e quella di organismi per l’esame e l’istruttoria delle richieste di autorizzazione delle officine e dei montatori che vorranno operare come manutentori del nuovo tachigrafo digitale, autorizzazione il cui rilascio compete al Ministero delle attività produttive.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2005 è stato pubblicato il DM 11 marzo 2005, il quale disciplina le modalità di omologazione dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche e fissa i requisiti che i centri tecnici devono possedere per il montaggio, le verifiche, i controlli e le riparazioni dei tachigrafi digitali, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. n. 361/2003.
Le operazioni di installazione/riparazione dei tachigrafi omologati dal Ministero delle Attività Produttive saranno effettuati solo da centri tecnici, dotati di autorizzazione ministeriale con durata annuale rinnovabile.
La Camera di commercio competente, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti, provvede annualmente al rinnovo dell'autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e all’Unioncamere.
2.3. Le modalità di rilascio delle carte tachigrafe
Con il D.M. 23 giugno 2005, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2005, il Ministero delle attività produttive ha fissato le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del relativo registro, previsto all’art. 3, comma 8, del D.M. n. 361/2003.
1. La Carta conducente
La carta del conducente è personale ed è necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento CE 561/2006.
E’ di fondo bianco e deve essere inserita dall’autista del veicolo prima di iniziare la guida.
Permette di registrare i seguenti dati:
- tempi di viaggio/sosta,
- velocità,
- distanza,
- eventi particolari.
La carta viene rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di Commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
• titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
• non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
• residenza nello stato italiano.
Per il rilascio della Carta del conducente occorre:
1. compilare e consegnare (anche a mezzo posta), alla Camera di commercio, un apposito modulo (Modello di Domanda Carta del Conducente), debitamente firmato dall'interessato, con imposta di bollo da euro 16,00;
2. pagare i diritti di segreteria di euro 37,00, con le modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza. A detto importo va aggiunto l'importo di euro 3,17 nel caso si chiede che la carta venga recapitata al proprio indirizzo;
3. allegare al Modello di domanda le relative attestazioni di pagamento dei bollettini in originale, insieme ad una foto tessera e alle fotocopie, ben leggibili, fronte-retro della carta d’identità e della patente di guida.
Inoltre se il conducente è cittadino extracomunitario dovrà presentare anche la copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni.
La sua validità amministrativa è di cinque anni o qualora cambi il numero della patente di guida.
In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta, il conducente deve richiederne una sostitutiva entro 7 giorni e potrà guidare senza la carta per un massimo di 15 giorni.
Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria.
2. La carta dell’Officina
La Carta dell'officina viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un‘officina autorizzata dall‘autorità nazionale come competente per l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati.
La carta dell’Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funzionamento dell’apparato.
La carta, di colore rosso, riporta a stampa la denominazione e l’indirizzo dell’officina nonché i dati del responsabile tecnico o del tecnico.
La carta viene rilasciata dalla Camera di Commercio, in cui l’officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza.
L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
La Carta dell'Officina deve essere richiesta dal titolare, dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, di un’officina di montaggio o riparazione di tachigrafi digitali che abbia ottenuto la prevista autorizzazione ministeriale, alla Camera di Commercio del luogo ove l’officina ha ottenuto l’Autorizzazione.
Il centro tecnico deve:
- essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- aver ottenuto l’autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell’apparecchio di controllo in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- non svolgere attività o servizi di trasporto che potrebbero motivare la richiesta di una Carta dell’Azienda.
Per il rilascio della Carta dell'officina occorre:
1. compilare e consegnare (anche a mezzo posta), alla Camera di Commercio del luogo ove l’impresa ha la sede legale o l’unità locale operativa, un apposito modulo (Modello di Domanda Carta officina), debitamente firmato e con imposta di bollo da euro 16,00;
2. pagare i diritti di segreteria di euro 37,00, con le modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza. A detto importo va aggiunto l'importo di euro 3,17 nel caso si chiede che la carta venga recapitata al proprio indirizzo;
3. allegare le relative attestazioni di pagamento dei bollettini al Modello di domanda, insieme alla fotocopia fronte-retro della carta d’identità del legale rappresentante.
Inoltre se il conducente è cittadino extracomunitario dovrà presentare anche la copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è automaticamente rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell’officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia stata revocata.
In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’officina ne può chiedere la sostituzione alla Camera emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno.
La Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
3. La carta dell’Azienda
La Carta dell'Azienda, di fondo giallo, identifica la Società proprietaria dei mezzi, facilita la gestione della flotta veicolare e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.
Tali funzioni semplificano le modalità di archiviazione dei dati e agevolano la gestione ed il controllo dei tempi di attività degli autisti.
La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l’azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa.
La Carta dell'Azienda deve essere richiesta dal titolare o dal legale rappresentante, o da persona da lui delegata con procura notarile, di un’impresa di trasporto che possieda almeno un veicolo su cui è presente il tachigrafo digitale per il trasporto di persone o merci.
L’impresa deve:
- avere una sede operativa sul territorio italiano;
- essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese;
- possedere almeno un veicolo con l’apparecchio di controllo.
Per il rilascio della Carta dell'azienda occorre:
1 .compilare e consegnare (anche a mezzo posta), alla Camera di commercio del luogo ove l’impresa ha la sede legale o l’unità locale operativa, un apposito modulo (Modello di Domanda Carta dell’impresa), debitamente firmato e con imposta di bollo da euro 16,00;
2. pagare i diritti di segreteria di euro 37,00, con le modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza. A detto importo va aggiunto l'importo di euro 3,17 nel caso si chiede che la carta venga recapitata al proprio indirizzo;
3. allegare le relative attestazioni di pagamento dei bollettini al Modello di domanda, insieme alla fotocopia fronte-retro di un documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa.
È possibile richiedere diverse carte tachigrafiche in base alla grandezza dell’impresa o alle unità presenti sul territorio.
La Camera di Commercio rilascia la carta tachigrafica entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e la sua validità è di 5 anni.
Viene sostituita, su richiesta, in caso di smarrimento, furto o malfunzionamento.
4. La Carta dell’Autorità di controllo
La Carta dell’Autorità di controllo, di fondo azzurro, consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici.
Permette, infatti, l’ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’Impresa nell’ultimo anno.
Consente la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo).
La carta è rilasciata dalle Camere di Commercio esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità.
La carta riporta l’indicazione e l’indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima.
La richiesta deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo ove l’Autorità richiedente ha la propria sede.
Per il rilascio della carta dell'autorità di controllo occorre:
1. compilare e consegnare (anche a mezzo posta), alla Camera di commercio del luogo ove l’organo di controllo ha la sede legale o l’unità locale operativa, un apposito modulo (Modello di Domanda Carta di Controllo), debitamente firmato e con imposta di bollo da euro 16,00;
2. per ciascuna carta di controllo richiesta effettuare il versamento di euro 17,50 + IVA 22% (euro 21,35 compresa IVA 22%);
3. allegare alla domanda la copia del relativo mandato di pagamento, insieme alla fotocopia fronte-retro della carta d'identità del legale rappresentante;
4. allegare copia dell’eventuale adesione all’ANCI.
Il costo della carta di controllo è stabilito a mezzo di apposita Convenzione tra il sistema camerale e le Amministrazioni di controllo.
La carta di controllo viene rilasciata dalle Camere di Commercio entro i 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed ha un periodo di validità di 5 anni.
2.4. MODULISTICA
Con decreto del 15 gennaio 2015 del Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sono stati approvati i seguenti nuovi modelli per la domanda di rilascio delle carte tachigrafiche:
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Modello di domanda di RILASCIO DELLA CARTA DEL CONDUCENTE.
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Modello di domanda di RILASCIO DELLA CARTA DELL'AZIENDA.
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Modello di domanda di RILASCIO DELLA CARTA DELL'IFFICINA.
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Modello di domanda di RILASCIO DELLA CARTA DI CONTROLLO.
3. IL TACHIGRAFO DIGITALE
3.1. Soggetti obbligati
In generale, il tachigrafo digitale, riguarda i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 1° maggio 2007, e va montato ed utilizzato sui veicoli adibito al trasporto di merci su strada di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero, in caso di trasporto di passeggeri, su veicoli atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente.
Esiste poi una lunga serie di veicoli esentati dall’obbligo di montare l’apparecchio in quanto esentati dalla disciplina sui tempi di guida e di riposo dei conducenti.
L’elencazione è contenuta nell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006.
3.2. La normativa europea
La normativa europea prevede di equipaggiare, entro il 5 agosto 2005, tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (di portata superione alle 3,5 tonnellate) e di viaggiatori (veicoli con capienza superiore a 9 posti) di cronotachigrafi digitali.
In Italia, le competenze relative alla gestione dell’attività del cronotachigrafo digitale sono state definite con il D.M. 31 ottobre 2003, n. 361, emanato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.
3.3. Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il decreto del 31 marzo 2006, pubblicato nella G.U. n. 86 del 12 aprile 2006, ha definito le modalità di conservazione e di trasferimento dei dati dal tachigrafo digitale, introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/1998, che ha modificato il regolamento CEE n. 3821/1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.
3.4. Il regime transitorio
La data a decorrere dalla quale avrebbe dovuto avere avvio l'installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione è stata inizialmente fissata al 5 agosto 2005.
A livello europeo è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo un emendamento ai regolamenti CEE 3821/1985 e 2135/1998, che prevede un ulteriore differimento della suddetta data al 5 agosto 2006 (ai fini costruttivi) e al 5 agosto 2007 (per la messa in servizio dei veicoli).
Le posizioni divergenti tra Parlamento e Consiglio hanno condotto all'apertura di una procedura di conciliazione il cui esito non è ancora conosciuto.
In attesa della definizione della suddetta data, la Commissione europea ha inviato ai Ministri dei Trasporti dell'Unione europea una lettera nella quale si concede la possibilità di continuare ad autorizzare l'immatricolazione dei veicoli muniti di tachigrafo analogico, sino al 31 dicembre 2005.
Pertanto, anche in Italia - su comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 luglio 2005 che si riporta nell'Appendice normativa - sarà possibile immettere in circolazione veicoli nuovi, muniti di cronotachigrafo analogico (e non digitale), sino al 31 dicembre 2005.
3.5. Novità per la calibratura dei cronotachigrafi digitali
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 2 del 3 agosto 2006, ha stabilito che, a partire dal 9 agosto 2006, le officine autorizzate alla taratura/calibratura dei cronotachigrafi digitali di un fabbricante, possono eseguire la stessa anche sui cronotachigrafi digitali di altri fabbricanti.
In pratica, tutti coloro che hanno già montato il cronotachigrafo digitale di uno dei tre attuali fabbricanti (Siemens VDO, Actia o Stoneridge) possono rivolgersi in una qualsiasi delle officine attualmente autorizzate, purchè queste officine siano in possesso degli strumenti compatibili.
Il testo della Circolare viene riportato nell’Appendice normativa.
Unioncamere ha provveduto a fornire un elenco delle officine autorizzate.
Nell'elenco figurano sia i Centri tecnici abilitati esclusivamente alle attività di primo montaggio, installazione e attivazione durante il processo di fabbricazione, sia i Centri tecnici abilitati a tutte le operazioni necessarie sul Tachigrafo Digitale (montaggio, installazione, attivazione, taratura, riparazione e sostituzione).
Nella consultazione dell'elenco è necessario, quindi, prendere visione della colonna "Annotazioni" per avere l'informazione esatta delle attività, cui ogni singolo Centro tecnico è abilitato con l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive.
3.6. Tachigrafo digitale: regime transitorio fino al 15 gennaio 2007
Il Ministero dei trasporti, con Nota del 6 dicembre 2006, Prot. N. 59857 R.U., ha chiarito che dal prossimo 15 gennaio 2007 non saranno più applicabili le norme transitorie (disposte con precedente circolare prot. n. 1110/MOT1 del 22 dicembre 2005) che ancora consentivano rilevazioni manuali dei tempi di guida e riposo anche in presenza di Tachigrafo Digitale.
La revoca di tali disposizioni si giustifica con l'avvenuta realizzazione di un'adeguata rete di Centri tecnici, che prevede oggi Officine autorizzate su tutto il territorio nazionale.
Gli operatori che non avessero ancora provveduto dovranno, quindi, far tarare il Tachigrafo e munirsi delle carte tachigrafiche necessarie, al fine di conformarsi rapidamente alla normativa comunitaria, già in vigore dallo scorso maggio.
I Centri tecnici autorizzati ad operare tutti gli interventi sul Tachigrafo Digitale sono attualmente 168.
- Si riporta il testo della Nota del:
Ministero dei Trasporti - Nota del 6 dicembre 2006, Prot. n. 59857 R.U.: Regolamento CE 561/2006. Installazione del tachigrafo digitale.
3.7. Fissati gli importi dei diritti di segreteria
Con D.M. 29 luglio 2005 sono stati fissati i diritti di segreteria relativi all'introduzione del tachigrafo digitale nel settore del trasporto.
. Se vuoi consultare la tabella aggiornata dei diritti di segreteria, clicca QUI
3.8. Le successive modifiche al D.M. 11 marzo 2005
Con il decreto 21 febbraio 2006, il Ministero delle attività produttive ha modificato il decreto dell'11 marzo 2005 sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche dei veicoli per trasporto su strada, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione.
I testi dei provvedimenti normativi citati vengono riportati nell'Appendice normativa.
3.9. Casi di esonero dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo e dall'obbligo di dotazione del tachigrafo digitale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, il decreto 20 giugno 2007, con il quale vengono disposti i casi di esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi e guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo digitale.
E' prevista l'esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo per:
- i veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale;
- i veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di
protezione contro le inondazioni, di manutenzione della
rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e
controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei
telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di
televisione o radio;
- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o
parchi di divertimento;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.
E' prevista l'esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo digitale per:
- gli stessi veicoli di cui sopra;
- i veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della
patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro (peraltro già esentati a norma del D.M. 6 agosto 1999).
I decreti citati sono riportati nell'Appendice normativa.
3.10. Tachigrafo - Per l'attestazione sostitutiva cambia il modulo
La Commissione UE, con Decisione del 14 dicembre 2009, n. 959/2009, ha sostituito il modulo di attestazione che deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche non sono possibili per ragioni obiettive e tecniche.
La Commissione UE fa presente che il modulo di attestazione precedentemente in vigore (allegato alla decisione n. 2007/230/CE della Commissione) si è rilevato insufficiente per comprendere tutti i casi in cui è tecnicamente impossibile registrare le attività di un conducente su un apparecchio di controllo.
Per migliorare il funzionamento e l’efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 561/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 è stato modificato il modulo inserendo elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
Il testo della decisione viene riportato nell’Appendice normativa.
3.11. Tachigrafo - L'Europa emana nuove norme per l'adeguamento tecnico del tachigrafo digitale
Al fine di migliorare e potenziare il tachigrafo digitale per ridurre gli oneri amministrativi per l’industria e garantire informazioni affidabili sui periodi di guida e di riposo sia agli operatori di trasporto che alle autorità nazionali di controllo, la Commissione europea ha emanato il Regolamento n. 1266/2009 della ommissione del 16 dicembre 2009, con il quale ha ritenuto necessario adeguare l’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 al progresso tecnico.
Il testo del Regolamento viene riportato nell'Appendice n ormativa.
3.12. APPROFONDIMENTI
- Sull'argomento del cronotachigrafo digitale segnaliamo un approfondimento elaborato da Unioncamere, dal titolo: Il cronotachigrafo digitale.
- Per una panoramica completa sul nuovo cronotachigrafo digitale e sulle carte tachigrafe, clicca QUI
4. I CENTRI TECNICI AUTORIZZATI
4.1. Norme generali
L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali possono essere eseguite esclusivamente dai "Centri tecnici" preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L'autorizzazione è rilasciata dallo stesso Ministero previa domanda alla Camera di Commercio, che svolge l'esame istruttorio preventivo.
Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti (art. 6, Decreto 11 marzo 2005) assegnando al centro tecnico un codice identificativo.
Con il D.M. 10 Agosto 2007 sono state dettate le modalità per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico.
Possono essere autorizzati, in qualità di centri tecnici, i seguenti soggetti:
1) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
2) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
3) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali, nonché le officine concessionarie;
4) le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico (art. 4, D.M. 10 agosto 2007).
I soggetti indicati ai precedenti punti 1. e 2., oltre a svolgere le attività di montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali installati nel corso della fabbricazione dei veicoli, possono richiedere di svolgere anche i controlli periodici, incluse la determinazione degli errori e le riparazioni. In questo caso, oltre ad essere iscritti al Registro delle imprese, devono disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato, in cui sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.
L'autorizzazione ai centri tecnici è specifica per i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante.
Potranno pertanto coesistere, per uno stesso centro tecnico, più autorizzazioni relative a tachigrafi prodotti da fabbricanti diversi.
4.2. Requisiti
I requisiti che devono possedere i Centri tecnici sono stati dettati nell’articolo 6 del D.M. 10 agosto 2007.
I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere gli interventi tecnici, devono disporre di un sistema di gestione per la qualità (ISO 9000) rilasciato da organismi di certificazione accreditati da Enti di accreditamento membri di EA - European Co-operation for Accreditation.
Il sistema di gestione della qualità deve prevedere l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.
L'autorizzazione dei Centri tecnici ad operare sui tachigrafi digitali viene rilasciata nel rispetto dell'osservanza dei requisiti tecnici di cui all'allegato del D.M. 10 agosto 2007.
4.3. Il rilascio dell’autorizzazione
L'autorizzazione dei Centri tecnici ad effettuare le operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico viene rilasciata, dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio che provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione completa della documentazione ed a svolgere l'esame istruttorio preventivo.
Il Ministero al ricevimento dell'istanza di autorizzazione comunicherà il codice identificativo del Centro tecnico.
Il rilascio dell'autorizzazione avviene successivamente al ricevimento dell'esito dell'esame istruttorio preventivo e dopo aver accertato che il Centro tecnico possiede tutti i requisiti previsti dal D.M. 10 agosto 2007.
Ai fini del rinnovo annuale, il Centro tecnico presenta alla Camera di Commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, che non deve essere anteriore a trenta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, di cui al decreto 29 luglio 2005.
La Camera di commercio competente provvede ad inviare copia dell'autodichiarazione al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Unioncamere.
L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti.
4.4. Nuova Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1 del 18 gennaio 2008, recante le istruzioni operative per l’applicazione del D.M. 10 agosto 2007.
Nel ravvisare la necessità di raccordare le disposizioni dettate dal D.M. 10 agosto 2007 con quelle contenute nel precedente D.M. del 11 marzo 2005 e nel regolamento CEE n. 3821/85, il Ministero ha voluto definire alcuni aspetti istruttori per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai Centri tecnici e fornire istruzioni operative per la gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dall’applicazione del citato D.M. 10 agosto 2007, quali:
- la certificazione del sistema di gestione della qualità;
- le procedure di rinnovo dell'autorizzazione;
- l'applicazione della normativa transitoria;
- la sorveglianza da parte delle Camere di Commercio sui Centri tecnici.
4.5. Diritti e imposte
I centri tecnici, che intendono ottenere l'autorizzazione, presentano domanda in bollo al Ministero per il tramite dell'Ufficio Metrico, allegando:
a) attestazione del versamento sul c/c postale appositamente predisposto da ogni singola Camera di Commercio, dell'importo di:
• Euro 370,00 (prima autorizzazione)
• Euro 260,00 (autorizzazione successiva)
• Euro 185,00 (rinnovo annuale), e
b) attestazione del versamento, sul c/c postale appositamente predisposto da ogni singola Camera di Commercio, dell'importo di Euro 5,00 o Euro 8,00 (causale: sopralluogo presso l'officina), a seconda che il centro tecnico si trovi rispettivamente nel Comune sede della Camera di Commercio o in altro Comune della provincia.
4.6. Registro degli interventi tecnici
Secondo quanto stabilito all’art. 10 del D.M. 10 agosto 2007, i Centri autorizzati che effettuano interventi tecnici, debbono custodire un registro, in conformità di quanto specificato al punto 4 dell'allegato al medesimo decreto, con tutti gli interventi tecnici effettuati.
Il registro puo' essere realizzato con procedure informatiche.
4.7. Sorveglianza
La sorveglianza sui centri tecnici e' esercitata dalle Camere di Commercio ed è finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione.
La stessa è effettuata, con cadenza almeno annuale, mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate.
Al Centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle visite effettuate. Copia di tale rapporto deve essere trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.
4.8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Secondo quanto stabilito all’art. 14 del D.M. 10 agosto 2007, l'autorizzazione e' sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:
a) non ottemperanza a quanto prescritto dall'organismo di vigilanza ovvero dall'organismo di certificazione o dal Ministero, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;
b) non rispetto o alterazione delle condizioni alle quali e' stata rilasciata la concessione;
c) mancata conformità o rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione.
La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata.
L'autorizzazione viene altresì revocata ove si accerti la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, ovvero la falsità delle autodichiarazioni presentate ai fini del rinnovo dell’autorizzazione.
Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione e' adottato dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le motivazioni della decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
La revoca viene comunicata all'Unioncamere ed a tutte le Camere di commercio.
Nel caso di ritiro dell'autorizzazione al Centro tecnico o di sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico, le carte tachigrafiche devono essere restituite alla Camera di commercio che le ha rilasciate.
4.9. Elenchi dei centri tecnici autorizzati
Unioncamere forma l' elenco dei centri tecnici autorizzati, che è liberamente consultabile dal pubblico.
- Se vuoi consultare l’elenco delle officine operative nelle singole Regioni, clicca QUI.
- Se vuoi consultare l’elenco dei Centri Tecnici, clicca QUI.
4.10. APPROFONDIMENTI
- Se vuoi scaricare la guida elaborata da Unioncamere, dal titolo "Linee guida per l'autorizzazione e il controllo dei Centri tecnici che operano sui tachigrafi digitali", clicca QUI
5. La tenuta di speciali registri da parte delle imprese che operano nel settore dei tachigrafi digitali
In base a quanto disposto dall'art. 10, del D.M. 11 marzo 2005, due sono i registri devono essere tenuti dalle imprese che operano nel settore dei tachigrafi digitali.
Il primo riguarda i fabbricanti di tachigrafi digitali, le officine concessionarie, le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico e tutte le imprese che svolgono un'attività di controllo in sede di montaggio dei tachigrafi digitali ed alla taratura degli stessi.
Questi soggetti debbono tenere un "registro degli interventi tecnici", i cui contenuti sono specificati al punto 4 dell'allegato del citato decreto.
Il secondo riguarda i centri tecnici, quelli cioè che svolgono le attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Questi soggetti devono tenere un registro nel quale vengono annotati gli smarrimenti e i furti nonchè le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.
Non viene espressamente specificato se tali registri debbano o meno essere, oltre che numerati, bollati e vidimati. Il decreto si limita a dire che il primo registro "può essere realizzato con procedure informatiche".
Nel caso di richiesta di bollatura, si ritiene che la stessa debba essere effettuata dall'Ufficio metrico, presente presso ogni Camera di Commercio, previo pagamento dei soli diritti di segreteria, nell'attuale importo di 30,00 euro.
6. GIUGNO 2019 - CARTE TACHIGRAFE DI NUOVA GENERAZIONE - Dal 15 giugno obbligatorio il nuovo “tachigrafo intelligente” sui nuovi veicoli - Segnalazione da Unioncamere e circolare dal Ministero dell’interno
Il 15 giugno 2019 sono entrate in vigore le nuove norme che riguardano il tachigrafo intelligente di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 165/2014.
A decorrere da tale data tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovranno essere dotati di tachigrafo intelligente. Si tratta di un apparecchio digitale di seconda generazione che prevede una connessione al sistema globale di navigazione satellitare – GNSS, una comunicazione remota ai fini di diagnosi precoce ed un’interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligenti.
Per quanto riguarda le carte tachigrafiche, le attuali carte conducente, azienda e controllo rimarranno valide e interoperabili su tutte le generazioni dei tachigrafi digitali e non dovranno essere sostituite, se non alla loro scadenza quinquennale o nei casi di smarrimento, sottrazione o deterioramento della carta, documentato con apposta denuncia alle autorità competenti.
Al contrario, le carte officina, a decorrere dal 15 giugno 2019 devono essere sostituite con le nuove carte, necessarie per la calibratura dei tachigrafi intelligenti sui nuovi autoveicoli da immatricolare.
Ricordiamo che le istanze per le carte di nuova generazione potranno essere regolarmente presentate alla Camera di commercio competente per territorio utilizzando la consueta modulistica, approvata con decreto dirigenziale del 12 luglio 2019.
Ecco le principali novità di maggior rilievo dei nuovi tachigrafi.
Registrazione della posizione del veicolo nel corso del periodo di lavoro giornaliero: attraverso una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) viene registrata automaticamente la posizione del veicolo, in corrispondenza sia del luogo d’inizio del periodo di lavoro giornaliero, sia del luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida e anche il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.
Il nuovo regolamento 2018/502 specifica che la posizione viene rilevata a ogni multiplo di tre ore del “periodo di guida cumulativo”, che non viene mai resettato: quindi ogni 3 ore di movimento del veicolo, in qualsiasi modo effettuate, sarà registrata la posizione.
È bene ricordare inoltre che, per tutti i mezzi già immatricolati alla data del 14 giugno 2019 non sussiste alcun obbligo di integrare il tachigrafo digitale con il nuovo “intelligente”, a condizione che svolgano trasporti nazionali e che lo Stato membro di loro prima immatricolazione non disponga diversamente. In caso contrario (trasporti internazionali o di cabotaggio, diversa statuizione dello Stato membro di appartenenza), anche i mezzi attualmente circolanti dovranno dotarsi di tachigrafo intelligente entro i prossimi 15 anni (giugno 2034).
Vogliamo infine segnalare che Unioncamere ha reso noto che, a causa di problemi di natura tecnica connessi al cambio della linea produttiva per la fabbricazione delle nuove carte, potrebbero esserci dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che ne abbiano fatto richiesta a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità.
A seguito di tale segnalazione il Ministero dell’interno, con circolare del 10 luglio 2019, Prot. 200/A/6175/19/111/20/3, ha comunicato che al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall'art. 35 del Regolamento (UE) 165/2014, ed esibisca la ricevuta dell'istanza di sostituzione, a prescindere dal momento in cui quest'ultima sia sta presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione.
Il testo della circolare viene ripoirtato nell'Appendice normativa.
7. DICEMBRE 2021 - TRASPORTI SU STRADA - Adeguata la normativa relativa al rilascio delle carte tachigrafe e alla tenuta dei registri
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 ottobre 2021, recante “Adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri”.
In particolare il decreto disciplina le modalità:
• per il rilascio delle carte tachigrafiche,
• per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati e dell'elenco degli istallatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate,
• per la tenuta del registro elettronico nazionale contenente le informazioni relative alle carte tachigrafiche conducente.
Le carte tachigrafiche oggetto del decreto sono quelle definite dal regolamento (UE) n. 165/2014 ed omologate dall'autorità e sono suddivise in quattro diverse tipologie:
• la carta del conducente (art. 4),
• la carta dell'officina (art. 5),
• la carta dell'impresa (art. 6),
• la carta di controllo (art. 7).
Sono le Camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, che predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione delle carte tachigrafiche ed al loro rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal Regolamento di esecuzione, mentre l'Unioncamere assicura lo scambio di informazioni con gli organismi di rilascio delle carte tachigrafiche degli altri Stati operanti nel sistema tachigrafo per ogni scambio informativo supplementare a quelli previsti dal sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.
Il titolare della carta è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla Camera di commercio presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l'iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.
La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza.
La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta che avverrà comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi.
La domanda di rinnovo della carta dell'officina deve essere presentata alla Camera di commercio ove l'officina ha la propria sede autorizzata, entro il termine di scadenza e la carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro della carta rinnovata.
La nuova carta è rilasciata previa verifica della permanenza dell'autorizzazione concessa all'officina (art. 8).
Le carte sono rilasciate, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri dell'Unione europea.
Le carte tachigrafiche sono emesse dalle Camere di commercio competenti per territorio in base al luogo in cui il richiedente ha la propria residenza stabile o normale o la propria sede aziendale.
Le istanze sono presentate mediante appositi modelli approvati dal Ministero.
Le modalità di presentazione e di gestione della domanda possono realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, realizzate e gestite dal «gestore del sistema informativo» delle Camere di commercio (InfoCamere S.C.p.a.).
Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del periodo di validità, il possessore della carta è tenuto alla sua restituzione. La carta inoltre, deve essere restituita in tutti i casi in cui:
• il possessore non necessiti più della carta per l'esercizio della sua attività,
• abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa.
L'azienda di trasporto titolare del conducente è responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto prima della sua restituzione.
Le carte tachigrafiche vengono registrate secondo le prescrizioni tecniche indicate dal Regolamento. A tal fine le Camere di commercio possono individuare anche soggetti terzi, ai quali delegare la raccolta delle istanze, per la presentazione delle domande attraverso il proprio gestore del sistema informativo.
Le Camere di commercio, mediante il loro sistema informativo, garantiscono l’interoperabilità del sistema delle carte tachigrafiche prevista dal Regolamento e forniscono il supporto elettronico e telematico per la registrazione delle operazioni connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte tachigrafiche.
Le Camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, conservano le informazioni relative alle carte smarrite, rubate, malfunzionanti, confiscate, sospese o ritirate, classificandole con i relativi stati previsti dal Regolamento.
Le carte invalidate o scadute vengono conservate dalla Camera di commercio, ai fini di possibili controlli amministrativi, per un periodo di un anno dalla data della scadenza. Decorso tale termine le carte saranno distrutte, lasciando evidenza dell'azione di scarto (art. 13).
Sono abrogati il decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2005 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2006, recante «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) 2135/98».
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ARGOMENTI PARTICOLARI
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1. VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE SU STRADA DI CARBURANTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE METROLOGICHE
Dal 1° gennaio 2009 le tariffe metriche, per la verifica degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, subiscono importanti modifiche a seguito della convenzione stipulata tra Unioncamere e associazioni imprenditoriali il 5 dicembre scorso.
Il 5 dicembre 2008 è stata, infatti, firmata la convenzione quadro nazionale, ai sensi dell’art. 10 del decreto 7 dicembre 2006, per la definizione delle tariffe anche nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione.
Le Camere di Commercio adotteranno al più presto detta convenzione, riorganizzando parallelamente le procedure e aggiornando la modulistica.
All’art. 2 della convenzione è previsto che la tariffa, forfettaria per singolo impianto di distribuzione carburante e diversa a seconda del numero di complessi di misurazione presenti e della frequenza degli accertamenti metrologici, sia pagata annualmente a servizio reso entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
Pertanto a partire dal mese di gennaio 2009, per le nuove richieste di verifica dei distributori su strada di carburanti per autotrazione, non sarà più necessario effettuare il versamento di diritti metrici previsti dalla precedente normativa (5,00 / 8,00 euro), ma sarà, sufficiente presentare l’attuale modulo debitamente compilato e firmato dal gestore dell’impianto.
L’aggiornamento della modulistica, così come le modalità organizzative per il pagamento in un’unica soluzione del dovuto per il 2009, non appena definite, saranno pubblicate sui siti delle singole Camere di Commercio.
Importante: Per quanto concerne i contalitri fissi per carburanti non destinati al settore della distribuzione su strada (depositi ecc.) le tariffe sono invece state definite da ogni singola Camera di Commercio con apposite Delibere della Giunta camerale.
In tal caso occorre seguire le nuove modalità e i modelli predisposti da ogni singola Camera di Commercio.
Si riporta il testo della:
. Convenzione quadro per la determinazione delle tariffe metrologiche per il settore della distribuzione su strada di carburanti per autotrazione.
2. GLI STRUMENTI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ SONO A TUTTI GLI EFFETTI STRUMENTI METRICI
L’Ufficio metrico della Camera di Commercio di Bolzano ha emanato un parere di interessante contenuto in quanto tocca l’argomento degli strumenti di rilevamento della velocità utilizzati dagli organi competenti nell'ambito dei controlli stradali, sostenendo che questi strumenti sono da considerare strumenti metrici a tutti gli effetti e quindi, per poter esse utilizzati, devono rispondere di precisi requisiti metrologici.
Si riporta il testo del parere:
. Camera di Commercio di Bolzano - Ufficio Metrico - Parere del 7 marzo 2006, n. 7181: Strumenti per il rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali - Requisiti metrologici legali.
3. RECEPITA LA DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI MARCATURA CE E VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
Con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, emanato in attuazione della direttiva 2004/22/CE, sono definiti i requisiti cui debbono conformarsi ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio, i dispositivi e i sistemi con funzioni di misura, tra cui i tassametri e i contatori dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e del calore.
Il provvedimento (pubblicato nel Suppl. Ord. n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007) si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti:
- i contatori dell'acqua (MI-001),
- i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002),
- i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003),
- i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005),
- gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006),
- i tassametri (MI-007),
- le misure materializzate (MI-008),
- gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e
- gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).
3.1. Marcatura di conformità
La marcatura CE, che indica la conformità del prodotto alle disposizioni del decreto in commento, e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la sua responsabilità.
Sullo strumento di misura può essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e non tragga in inganno terzi relativamente al significato o alla forma delle marcature stesse.
3.2. Commercializzazione e messa in servizio
Gli strumenti di misura in questione possono essere commercializzati e messi in servizio solo se muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo.
Qualora ciò sia previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero di identificazione dell’organismo notificato segue immediatamente la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.
In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni, è consentita l'esposizione di strumenti non conformi al disposto del presente decreto, purchè sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere commercializzati o messi in servizio.
Chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura in questione privi della idonea marcatura CE è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500,00 euro a 1500,00 euro per ciascun strumento commercializzato e messo in servizio.
3.3. Valutazione della conformità
La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell'allegato specifico dello strumento.
Il fabbricante fornisce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti.
I moduli di valutazione della conformità costituenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad H1 del decreto.
Il Ministero dello Sviluppo Economico riconosce gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità e svolge attività di vigilanza sul loro operato.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
4. DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFE - Esenti da imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di Interpello presentata dall’UnionCamere, ha affrontato il problema dell’applicabilità o meno dell’imposta di bollo nelle domande presentate alle Camere di Commercio per il rilascio delle Carte tachigrafe del conducente di cui al D.M. 31 ottobre 2003, n. 361 ed al D.M. 23 giugno 2005.
L’Agenzia delle Entrate, nel condividere la posizione assunta dall’UnionCamere, ha sancito che tali domande non sono soggette all’imposta di bollo di cui all’art. 3 della Tariffa – Parte Ia, annessa al D.P.R. n. 642/1972, in quanto:
a) l’attività di rilascio delle Carte tachigrafe da parte delle Camere di Commercio non presuppone la tenuta di alcun registro;
b) tali domande non sono, inoltre, finalizzate ad ottenere l’emanazione di alcun provvedimento amministrativo o al rilascio di certificazioni, estratti o simili;
c) la “Carta tachigrafa” non è, infine, assimilabile alla fattispecie indicata nel citato art. 3 della Tariffa.
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.
5. NUOVI SIGILLI PER MISURATORI FISCALI - APPROVATA LA TARGHETTA AUTOADESIVA
Con il D. Lgs. n. 151/2005 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva “RoHS” del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In base all’articolo 4, a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove contenenti, tra l’altro, il piombo.
In particolare, per i misuratori fiscali, per assicurare l’inaccessibilità e l’inalterabilità dei dati in essi registrati, è previsto l’obbligo di sigillare gli apparecchi con il bollo fiscale, di cui all’articolo 7 del D.M. 23 marzo 1983, costituito da supporto in piombo.
Per gli apparecchi misuratori fiscali è ancora possibile la messa in produzione con sigilli in piombo, in quanto lo stesso è facilmente rimuovibile e separabile dagli altri elementi che compongono l’apparecchio.
Nel corso degli anni, comunque, si è data la possibilità ai produttori di misuratori fiscali di utilizzare sistemi alternativi al piombo a condizione di garantire la stessa inalterabilità e inacessibilità dei dati fiscali.
Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2010 viene data attuazione in ogni caso alla direttiva “RoHS”, approvando una speciale targhetta autoadesiva da utilizzare per il sigillo del misuratore fiscale, ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 23 marzo 1983, nonché da utilizzare da parte dei laboratori abilitati e dai fabbricanti abilitati per le operazioni di verificazione periodica previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003, consentendo agli stessi di apporre il proprio sigillo identificativo sugli apparecchi misuratori fiscali che all’origine erano stati approvati con sigillo fiscale consistente in targhette autoadesive.
In particolare, inoltre, viene stabilito che l’uso di sigilli alternativi al piombo dovrà offrire le stesse garanzie di carattere fiscale, anche sotto l’aspetto della leggibilità, del sigillo identificativo.
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6. 17 DICEMBRE 2011 - SELF SERVICE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - DIRETTIVA PER I CONTROLLI METROLOGICI
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011, la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 ottobre 2011 relativa ai controlli sull’associazione di distributori di carburanti ad apparecchiature ausiliarie (self service) approvate ai sensi della normativa nazionale.
La presente direttiva si applica ai distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura (nota come Direttiva MID - Measuring Instruments Directive) nei casi in cui essi sono associati ad apparecchiature ausiliarie oggetto, in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, di un’approvazione rilasciata a livello nazionale.
A seguito dei chiarimenti della Commissione europea sulla possibilità di associare le apparecchiature ausiliarie (self service) approvate ai sensi della normativa nazionale ai distributori di carburanti conformi alla normativa comunitaria (direttiva MID 2004/22/CE, attuata con il D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22), la direttiva ministeriale ha definito le procedure da seguire per le operazioni di verificazione di tali collegamenti di distributori di carburanti alle apparecchiature ausiliarie, al fine di uniformare tali procedure su tutto il territorio nazionale.
La nuova direttiva ministeriale presenta alcuni elementi innovativi rispetto all’attuale prassi
operativa in materia di controlli su distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie
ed in particolare:
- il fabbricante metrico che esegue il collegamento dell’apparecchiatura ausiliaria ai distributori in servizio, dopo aver accertato il corretto funzionamento dell’associazione, compila il libretto metrologico e la lista di controllo (checklist) (art. 4, comma 3);
- il fabbricante titolare dell’approvazione rilasciata a livello nazionale per l’apparecchiatura ausiliaria o per il sistema di cui la stessa fa parte, fornisce dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati dall’apparecchiatura ausiliaria per il colloquio con i distributori di carburanti (art. 4, comma 4);
- le targhe con le iscrizioni che i fabbricanti applicano sui distributori di carburante e sulle apparecchiature ausiliarie sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l’impossibilità del loro ulteriore utilizzo (art. 5, comma 3).
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7. 3 MAGGIO 2013 - SELF SERVICE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - NUOVA DIRETTIVA PER I CONTROLLI METROLOGICI
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 marzo 2013, recante "Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria".
A seguito dell’entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, sta diventando sempre più frequente il caso in cui presso impianti di vendita carburanti siano installati distributori di carburanti approvati sia secondo la precitata normativa comunitaria, sia secondo la normativa nazionale associati ad apparecchiature ausiliarie (self service) muniti di un certificato di valutazione o di prova rilasciato da un organismo notificato ai sensi della precitata direttiva MID.
Tale circostanza ha fatto emergere problemi applicativi in fase di controllo per i quali il Ministero ha ritenuto necessario ed urgente intervenire mediante l’adozione di un’apposita direttiva ministeriale
con lo scopo di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure da seguire per le operazioni
di verificazione.
Il provvedimento adottato, inoltre, al fine di non configurare oneri indebiti per i fabbricanti di strumenti di misura conformi alla sola normativa nazionale e duplicazioni di controlli per gli utenti metrici, introduce elementi di armonizzazione e semplificazione.
Il sistema self service, pur continuando ad essere oggetto di approvazione nazionale in quanto tale e in quanto parte di un sistema di misura, analogamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, è esonerato dall’esecuzione della verificazione periodica e dalla legalizzazione (art. 6, comma 1, lettera b).
8. TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI - Dettate le disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto utilizzo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 dicembre 2016, recante “Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi”.
Il decreto:
a) disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti addetti alla guida di veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi, che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi;
b) reca disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull'attività degli stessi di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2.
I corsi di formazione dovranno avere una durata minima di 8 ore. Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante il certificato individuale di partecipazione al corso, che avrà la validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione.
Decorso tale termine il certificato non e' più idoneo a dimostrare l'assolvimento dell'onere formativo di cui al successivo art. 7. Secondo tale articolo, aii fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di istruzione sull'attività dei conducenti da parte delle imprese, le imprese stesse devono fornire ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e al buon funzionamento del tachigrafo.
I corsi di formazione sono articolati secondo il programma definito nell'Allegato 1 al presente decreto.
I soggetti abilitati all’erogazione dei corsi sono quelli indicati all’art. 3 del decreto in commento, a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell'intervento formativo ed appositamente abilitati e siano in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 4.
In allegato al decreto, oltre al programma dei corsi di formazione sul corretto uso dell’apparecchio tachigrafo (Allegato 1), vengono riportati anche i fac-simile delle domande di accreditamento da parte dei soggetti erogatori dei corsi )Allegato 2) e da parte dei docenti (Allegato 3), della comunicazione di inizio corso (Allegato 4) e dell’attestato di frequenza del corso (Allegato 5).
Il testo dei decreto e dei suoi allegati viene riportato nell'Appendice normatica.
9. TACHIGRAFO - Predisposto il modulo per la giustificazione scritta nel caso di rimozione o rottura del sigillo da parte dell’officina
L'addetto dell'officina che ha rimosso o rotto un sigillo del tachigrafo per effettuare modifiche o riparazioni sul veicolo, come indicato all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, sarà tenuto a compilare, firmare e timbrare una giustificazione scritta contenente le informazioni riportate nell'allegato del presente regolamento.
La giustificazione scritta originale dovrà essere conservata a bordo del veicolo, mentre una copia timbrata della stessa dovrà rimanere presso l'officina in cui il sigillo è stato rimosso oppure rotto.
Lo ha stabilito la Commissione europea con il Regolamento (UE) 2017/548 della Commissione del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 78/1 del 23 marzo 2017 ed entrerà in vigore l’11 aprile 2017 (il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione).
Ricordiamo che le prescrizioni amministrative e tecniche riguardanti la costruzione, l'installazione, l'uso, la prova e il controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada sono state stabilite con il regolamento (UE) n. 165/2014, il quale, all’articolo 22, paragrafo 5, stabilisce che, nel caso in cui un sigillo sia rimosso o rotto a fini di riparazione o modifica del veicolo, a bordo del veicolo deve trovarsi una giustificazione scritta in cui siano riportate la data e l'ora in cui è stato infranto il sigillo e i motivi per i quali il sigillo è stato rimosso, e che il modulo per la giustificazione scritta deve essere elaborato dalla Commissione.
Il testo del Regolamento e del suo allegato viene riportato nell'Appendice normativa.
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RIFERIMENTI
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. Per accedere al sito della METROLOGIA LEGALE - Il sito degli Uffici Metrici delle Camere di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare il Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, cliccate QUI
. Per l’argomento dei DIRITTI DI SEGRETERIA riscossi dalle Camere di Commercio, cliccate QUI.
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per l'argomento dell'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
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APPROFONDIMENTI
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La CORTE DEI CONTI - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con Deliberazione 10 agosto 2020, n. 10/2020/G ha approvato il rapporto semplificato concernente “L’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione metrica”
L’oggetto della presente indagine, assegnata con deliberazione n. 1/2018/G è la verifica dell’organizzazione e del funzionamento del sistema nazionale di metrologia pubblica, con riferimento all’assetto organizzativo e alla distribuzione dei compiti fra amministrazioni diverse, alla congruenza delle risorse – finanziarie e umane – rispetto alle funzioni pubbliche esercitate, alle esternalizzazioni in atto e alla capacità del sistema di soddisfare la domanda degli operatori e le esigenze dei consumatori.
L’indagine è stata svolta attraverso l’esame della documentazione fornita dalle Amministrazioni in risposta alle note istruttorie inviate dalla Sezione, le audizioni con i responsabili del Ministero dello Sviluppo economico e con Accredia e i documenti reperiti sui siti istituzionali.
. Per scaricare il testo della relazione della Corte dei Conti, cliccate QUI.
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APPENDICE NORMATIVA
REGOLAMENTI E DIRETTIVE CE - LEGGI E DECRETI
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- D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802: Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura.
- Regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- D.L. 6 febbraio 1987, n. 16: Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale. (Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132).
- Regolamento CEE n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica il Regolamento CEE n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3831/85.
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D.M. 6 agosto 1999: Esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo per autobus adibiti a scuola guida.
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D.M. 28 marzo 2000, n. 179: Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.
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D.M. 28 marzo 2000, n. 182: Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio. (Decreto abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, a decorrere dal 18 settembre 2017).
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D.M. 31 ottobre 2003, n. 361: Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
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Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
- D.M. 11 marzo 2005: Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonchè delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
(Successivamente modificato dal D.M. 21 febbraio 2006).
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Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004). Art. 22.
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D.M. 23 giugno 2005: Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
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D.M. 29 luglio 2005: Istituzione di diritti di segreteria relativi all'introduzione del tachigrafo digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella B allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004.
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D.M. 29 novembre 2005: Rettifica del decreto del Ministro delle attività produttive 11 marzo 2005, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione.
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D.M. 21 febbraio 2006: Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 11 marzo 2005 sulle modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione.
- Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
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D.M. 31 marzo 2006: Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.
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D.M. 7 dicembre 2006: Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22: Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
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D.M. 10 agosto 2007: Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
- D.M. 29 agosto 2007: Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE. (Decreto abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. c), del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, a decorrere dal 18 settembre 2017).
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D.M. 20 giugno 2007: Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni.
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Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 28: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
- DIRETTIVA 2009/4/CE della Commissione del 23 gennaio 2009 sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.
- DIRETTIVA 2009/5/CE della Commissione del 30 gennaio 2009 che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
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DIRETTIVA 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura.
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DIRETTIVA 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione).
- D.M. 29 ottobre 2009: Attuazione della direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unita' di misura.
- Decisione della Commissione del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
- REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2009 della Commissione del 16 dicembre 2009 che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
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D.M. 12 maggio 2010: Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura.
- D.M. 18 gennaio 2011, n. 31: Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (Decreto abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. d), del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, a decorrere dal 18 settembre 2017).
- D.M. 18 gennaio 2011, n. 32: Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (Decreto abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. e), del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, a decorrere dal 18 settembre 2017).
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D.M. 4 marzo 2011: Attuazione della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione).
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D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 46: Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia
- D.M. 16 aprile 2012, n. 75: Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (Decreto abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. f), del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, a decorrere dal 18 settembre 2017).
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DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155: Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (Decreto abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. g), del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, a decorrere dal 18 settembre 2017).
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DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 - ALLEGATO I - Periodicità della verificazione dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore.
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DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 - ALLEGATO II - Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico.
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DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 - ALLEGATO III - Disegni dei contrassegni.
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REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
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DIRETTIVA 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(rifusione).
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DIRETTIVA 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione).
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Decreto Direttoriale 15 gennaio 2015: Approvazione dei modelli di domanda per il rilascio delle carte tachigrafe da parte delle Camere di Commercio.
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (Testo rilevante ai fini del SEE).
. DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 83: Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
. DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 84: Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13.
. DECRETO 12 dicembre 2016: Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attivita' degli stessi. (Prot. n. 215).
. DECRETO 12 dicembre 2016 .- ALLEGAO 2 - Domanda di accreditamento da parte dei soggetti erogatori dei corsi.
. DECRETO 12 dicembre 2016 .- ALLEGAO 3 - Domanda di accreditamento da parte dei docenti.
. DECRETO 12 dicembre 2016 .- ALLEGAO 4 - Comunicazione di inizio corso.
. DECRETO 12 dicembre 2016 .- ALLEGAO 5 - Attestato di frequenza del corso.
. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo.
- DECRETO 21 aprile 2017, n. 93: Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (Testo del decreto pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, completo degli allegati).
- DECRETO 21 aprile 2017, n. 93: Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (Testo del decreto pubblicato sull'edizione on line della Gazzetta Ufficiale, senza allegati, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 6 dicembre 2019, n. 176).
. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 6 dicembre 2019, n. 176: Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 ottobre 2021:
Adeguamenti normativi sulle modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri.
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APPENDICE NORMATIVA DIRETTIVE, CIRCOLARI, RISOLUZIONI E PARERI MINISTERIALI
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Ministero delle attività produttive - Direttiva 4 aprile 2003: Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura.
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Ministero delle attività produttive - Direttiva 30 luglio 2004: Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica.
- Ministero delle attività produttive - Direttiva 11 febbraio 2005: Utilizzo da parte delle camere di commercio dei sigilli per la legalizzazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare.
. Si riporta la Tabella A allegata alla Direttiva del MAP 11 febbraio 2005:
MAP - Direttiva 11 febbraio 2005 - TABELLA A.
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare 26 luglio 2005, Prot. 664/MOT1 - Oggetto: Regolamenti CE 2135/1998 e 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale.
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Ministero delle Attività Produttive - Nota del 2 febbraio 2006, Prot. 0003318: Domande di autorizzazione al primo montaggio ed all'attivazione degli apparecchi di controllo conformi all'Allegato I B del Regolamento (CEE) 3821/85 (tachigrafi digitali).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 2 del 3 agosto 2006: Applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005.
- D.M. 7 dicembre 2006: Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura..
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 12/E del 26 gennaio 2007: Istanza di interpello - Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
. Agenzia delle Dogane - Circolare n. 21/D del 25 luglio 2007: Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di "Attuazione della direttiva 2004/22/CE" relativa agli strumenti di misura. Istruzioni operative.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3222 del 22 ottobre 2007: Istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Direttiva 2004/22/CE, relativa agli strumenti di misura).
- Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 1 del 18 gennaio 2008: Istruzioni Istruzioni operative per l'applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2007.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Direttiva del 4 agosto 2011: Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Direttiva del 14 ottobre 2011: Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva
2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale.
- Ministro dello Sviluppo Economico - Direttiva del 14 marzo 2013: Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria.
- Ministro dello Sviluppo Economico - Direttiva del 14 marzo 2013 - Allegato II.
- Ministro dello Sviluppo Economico - Direttiva del 14 marzo 2013 - Relazione.
- Ministro dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica - Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi - Circolare del 9 marzo 2015, Pot. 0031981: Applicazione del Regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Centri tecnici ed officine autorizzate.
- Ministro dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica - Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi - Nota del 3 novembre 2017, Prot. 0492389: Chiarimenti relativi all'applicazione della decorrenza della periodicità della verificazione periodica (D.M. n. 93/2017 - Art. 4, commi 3 e 7 e relativbo Allegato IV).
- Ministro dell'Interno - Circolare del 10 luglio 2019, Prot. 200/A/6175/19/111/20/3: Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 di applicazione del Regolamento 165/2014. Tachigrafo intelligente e rilascio carte tachigrafe di nuova generazione - Relazione.
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GIURISPRUDENZA
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Marchio erroneo su metalli preziosi. Pagare la multa non blocca la sospensione
Il pagamento della sanzione pecuniaria per aver prodotto e posto in commercio alcuni oggetti in argento marcati con un titolo superiore a quello accertato dall’Ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi della camera di Commercio non esclude, da parte di un’altra autorità (il Questore), una sospensione della licenza per la lavorazione e il commercio.
Quest’ultima infatti è una azione autonoma, che trae impulso dall’accertamento dell’Ufficio metrico, ma tra i due atti non vi è un nesso funzionale di presupposizione in senso stretto.
Lo ha chiarito la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la Sentenza n. 3220 del 27 aprile – 25 luglio 2006, che ha respinto il ricorso di una società di Arezzo alla quale, dopo aver pagato la sanzione conseguente all’accertamento dell’Ufficio metrico, era stata notificata sospensione della licenza di lavorazione e commercio per cinque giorni.
Si riporta il testo della Sentenza:
. Tar Toscana – Sezione seconda – Sentenza 27 aprile-25 luglio 2006, n. 3220.
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