Albo nazionale dei gestori ambientali
NOTIZIE IN BREVE
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RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - IN VIGORE UNA NUOVA DISCIPLINA PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, il Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
ISTITUITO IL REGISTRO PER LE IMPRESE DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI METALLICI - In vigore dal 1° settembre 2021
Cob Delibera n. 4 del 3 giugno 2021, il Comitato Nazionale Gestori Ambientali, dando attuazione all'art. 40-ter della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ha istituito il Registro delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO - Possibile il pagamento telematico
Le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.
Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile di ogni anno.
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Proroga dei termini per l’iscrizione in categoria 6 per i trasporti transfrontalieri
Con la deliberazione 23 gennaio 2017, n. 1, il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha stabilito la proroga dal 12 febbraio 2017 al 15 maggio 2017 del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione 3/2016.
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Trasporto rifiuti - Dettati i criteri per l'iscrizione alla categoria 6
Il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con delibera del 13 luglio 2016, Prot. n. 03/ALBO/CN, ha dettato criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6, ovvero imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, in vigore dal 15 ottobre 2016.
ALBO GESTORI AMBIENTALI - In vigore i controlli a campione sulle autocertificazioni
Il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con delibera del 22 aprile 2015, Prot. n. 01/ALBO/CN, ha approvato il “Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”.
La presente deliberazione sarà in vigore – in fase sperimentale - dal 6 luglio 2015 al 5 luglio 2016.
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato nazionale chiarimenti sull'applicazione di alcune disposizioni dettate dal D.M. n. 120/2014
Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con la circolare del 30 aprile 2015, Prot. n. 345/ALBO/PRES, ad integrazione circolare Prot. n. 995 del 9 settembre 2013, ha fornito chiarimenti circa la disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo.
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato nazionale chiarimenti sull'applicazione di alcune disposizioni dettate dal D.M. n. 120/2014
Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con la circolare del 15 dicembre 2014, Prot. n. 1140/ALBO/PRES, ha fornito chiarimenti in ordine al nuovo regime d'iscrizione all'Albo introdotto dal D.M. n. 120/2014.
ALBO GESTORI AMBIENTALI - L’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi soggetti al pagamento della TCG
Su richiesta di UnionCamere (Consulenza giuridica n. 954-12/2014), l’Agenzia delle Entrate ha espresso un parere indicando quali procedure dell’Albo nazionale gestori ambientali sono sottoposte al pagamento della tassa sulle concessioni governative.
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Disponibile la nuova modulistica
Con quattro delibere, datate 3 settembre 2014, e con una successiva, datata 9 settembre 2014, attuative del nuovo regolamento adottato con il D.M. n.120/2014, il Comitato nazionale dell’Albo ha approvato la modulistica da utilizzare per le iscrizioni "ordinarie", le comunicazioni "semplificate", le variazioni della dotazione dei veicoli e le attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto.
PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO DELL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, il DECRETO 3 giugno 2014, n. 120, recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.
ANNUNCIATA L'EMANAZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DELL'ALBO
In di Assemblea generale tenutasi a Roma il 6 giugno 2014, in occasione dei 20 anni di attività dell'Albo, sono stati anticipati i principali contenuti dell'atteso regolamento che, in attuazione del “Codice ambientale”, riscriverà le regole per il funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali.
. Se vuoi scaricare il testo del documento che illustra le principali novità che verranno introdotte, clicca QUI.
PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ENTRO IL 30 APRILE 2014 - Possibile il pagamento telematico
Le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.
Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile 2014.
Da quest’anno, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, è stato inviato a tutte le imprese un avviso di pagamento tramite PEC all’indirizzo di posta certificata dell’impresa , contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.
Modifica al regolamento dell'Albo telematico
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014 - Supplemento Ordinario n. 27, il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)".
Modifica al regolamento dell'Albo telematico
Con delibera n° 2 del 11/09/2013 è stata approvata la modifica al regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo.
Raccolta e trasporto rifiuti – Aggiornati gli importi della capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000,00 per il primo veicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo.
Sono queste le nuove condizioni dettate dal Comitato nazionale dell’Albo con la deliberazione 14 marzo 2012, n. 3.
Centri raccolta rifiuti - Fissate le regole per l’iscrizione all’Albo gestori
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Deliberazione 20 luglio 2009, n. 2, ha dettato i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni.
Istruttoria delle domande di iscrizione in categoria 6
Con la Circolare n. 108/ALBO/PRES del 13 gennaio 2009 il Comitato Nazionale ha disposto la cessazione dell'efficacia delle posizioni iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 6 (gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi), in quanto il decreto che doveva fissare le modalità e gli importi della garanzia finanziaria richiesta ai fini dell’iscrizione non è stato ancora emanato.
Le precedenti autorizzazioni concesse quando ancora la normativa non preveda la fidejussione all’albo sono scadute e non possono essere rinnovate.
Pertanto le sezioni regionali e provinciali dell'Albo non potranno più accettare le domande di iscrizione, nè proseguire o completare le istruttorie in corso.
Per l’operatività della categoria in questione si continua, dunque, ad attendere il decreto ministeriale relativo alle garanzie finanziarie da presentarsi per l’iscrizione all’Albo (obbligo scattato nel 1998 a seguito del D.M. n. 406/1998).
Trasporto rifiuti – Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole
Secondo quanto stabilito all’art. 4-quinquies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, alle imprese agricole, nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 152/2006, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
Non è, inoltre, richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, purchè lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.
. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 205/2008, clicca QUI.
Gestori dei centri di raccolta rifiuti - Comuni esonerati dall'iscrizione all'Albo
Con Circolare 28 ottobre 2008 n. 1656/Albo/Pres il Comitato nazionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ha sottolineato infatti come, in virtù dell'articolo 212 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni dettate nel D.M. n. 406/1998 (Regolamento dell’Albo), gli enti comunali non rientrano tra i soggetti che devono iscriversi all'Albo gestori ambientali per l'attività di gestione dei "centri di raccolta rifiuti" disciplinati da D. Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 8 aprile 2008.
I "centri di raccolta rifiuti", disciplinati dal citato D. Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 8 aprile 2008, sono le nuove isole ecologiche dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti domestici e speciali assimilati agli urbani ed i centri presso i quali devono essere invece conferiti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. "RAEE").
La gestione dei centri di raccolta rifiuti - Le istruzioni del Comitato nazionale
In attuazione del D.M. 8 aprile 2008, il Comitato dell'Albo ha emanato la delibera 29 luglio 2008 n. 2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2008).
Tale delibera stabilisce le regole per l'iscrizione dei gestori dei centri alla Categoria 1 dell'Albo (quella relativa, appunto, alla attività di raccolta dei rifiuti), fissando, per ciascuna classe, le dotazioni minime di personale, i requisiti dei responsabili tecnici, gli importi e le prescrizioni relative alle garanzie economiche.
Le imprese già iscritte alla Categoria 1, specifica la Delibera dell'Albo, devono solo integrare l'iscrizione stessa per lo svolgimento dell'attività specifica e non sono sottoposte ad ulteriori fideiussioni.
Entrambi i provvedimenti sono riportati nell'Appendice normativa.
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Fissati i diritti di segreteria per l’iscrizione all’Albo dei gestori
Con decreto dirigenziale interministeriale del 16 giugno 2008 sono state aggiornate le Tabelle A e B con l’istituzione di nuovi diritti di segreteria e modificazione di diritti in vigore per i servizi del Registro delle imprese e di altri Registri camerali.
Con lo stesso decreto, al fine di evitare che si applichino i diritti stabiliti per le altre tipologie di iscrizioni all’Albo dei gestori ambientali, è stato istituito un apposito diritto di segreteria per le denunce di iscrizione e di modifica presentate dalle imprese ex art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, ammesse alla iscrizione al medesimo Albo tramite comunicazione.
Tale diritto è fissato in 10,00 euro.
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ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI
D.M. N. 120/2014 - NUOVO REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 7 SETTEMBRE 2014
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1. PREMESSA – La normativa precedente
Con l'art. 10 del D.L. n. 361/1987, convertito, con modificazioni, nella L. n. 441/1987, venne stato istituito, con sede in Roma, presso il Ministero dell'Ambiente, l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
Le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale sono state successivamente dettate da un apposito regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 giugno 1991, n. 324, successivamente modificato e integrato dal D.M. 26 luglio 1993, n. 392 e infine abrogato dall'art. 23, comma 7 del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998, vigente fino al 6 settembre 2014.
Per effetto del disposto di cui al comma 8 dell’art. 26 del D.M. n. 120/2014, il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 viene ora abrogato e sostituito con il D.M. 3 giugno 2014, n. 120, con effetto dal 7 settembre 2014.
Per quanto riguarda la denominazione dell’Albo, ricordiamo che, per ben tre volte è stata cambiata.
Per effetto del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 22/1997, la iniziale denominazione (“Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti”) fu cambiata in "Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti».
Questa denominazione cambiò nuovamente nell’attuale denominazione «Albo nazionale dei gestori ambientali», per effetto del disposto di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).
2. I CONTENUTI E LE NOVITA’ DEL NUOVO REGOLAMENTO APPROVATO CON D.M. N. 120/2014
2.1. Obiettivi e novità
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, il DECRETO 3 giugno 2014, n. 120, recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.
Il nuovo regolamento - in vigore dal 7 settembre 2014 - si prefigge almeno due obiettivi:
1) semplificare la gestione amministrativa, attraverso la previsione di procedure più snelle per le iscrizioni, le variazioni e i rinnovi delle iscrizioni;
2) prevedere requisiti più stringenti per le imprese che decidono di iscriversi all’albo e, dunque, una maggiore qualificazione delle imprese e delle figure professionali coinvolte, come il responsabile tecnico (RT).
Tra le principali novità introdotte, segnaliamo:
1) La razionalizzazione delle disposizioni relative ai requisiti soggettivi.
1a) Non si tiene conto della condanna ostativa all’iscrizione qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oltre che se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena oppure sia stata ottenuta la riabilitazione.
1b) Viene stabilito che lo stato di liquidazione o la procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, riguarda solo la domanda di prima iscrizione.
1c) Non è più previsto quale causa di cancellazione dall’Albo la circostanza che l’impresa, durante il periodo di validità dell’iscrizione, venga a trovarsi in stato di liquidazione o sia sottoposta ad una procedura concorsuale, consentendo così, in linea con le disposizioni legislative che regolano la materia, la prosecuzione dell’attività.
2) L’introduzione dell’obbligo della trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni.
3) L’introduzione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale per il responsabile tecnico.
4) L’abrogazione dell’obbligo di dimostrare l’idoneità dei mezzi di trasporto mediante una perizia giurata.
5) Riduzione della tempistica relativa all’espletamento del procedimento d’iscrizione.
6) Introdotte semplificazioni anche in tema di comunicazione delle “Variazioni” .
6a) Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
6b) Le variazioni anagrafiche effettuate al Registro delle imprese non debbono essere comunicate anche alla sezione regionale competente. Dette variazioni sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal Registro delle imprese alla sezione regionale che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche.
6c) In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
7) per quanto riguarda i rinnovi, le imprese e gli enti iscritti all’Albo sono tenuti a rinnovare l’iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, presentando una semplice autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
Passando al Capo II, inerente le “Attività dell’Albo”, con specifico riferimento alle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo (art. 8), si evidenzia il riordino delle relative categorie. In particolare ciò ha comportato:
• l’eliminazione, dalla categoria 1, dei rifiuti assimilati agli urbani;
• l’introduzione della nuova categoria 2-bis, comprensiva di “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 l al giorno di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Tali imprese sono altresì incluse fra quelle che possono fruire delle procedure semplificate d’iscrizione (cfr. art, 16, comma 1, lett. b);
• l’introduzione della nuova categoria 3-bis, comprensiva di “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature” di cui al D.M. n. 65/2010.
Le imprese che effettuano “la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. n. 65/2010” sono altresì incluse fra quelle che possono fruire delle procedure semplificate d’iscrizione (art. 16, comma 1, lett. c);
• l’eliminazione, nella categoria 5, del riferimento ai “rifiuti pericolosi” in favore di quello ai “rifiuti speciali pericolosi”;
• l’inserimento delle imprese che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell’art. 194, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (si veda la nuova categoria 6) e degli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (si veda la nuova categoria 7);
• l’eliminazione, nella categoria 10, del riferimento ai “siti” contenenti amianto (nella nuova formulazione della norma permangono dunque soltanto i “beni” contenenti tale materiale);
• l’eliminazione del riferimento agli impianti fissi e mobili di cui all’abrogato art. 8, comma 2, D.M. n. 406/1998.
2.2. Organizzazione dell’Albo (artt. 1 – 7)
L'Albo nazionale gestori ambientali, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1).
Sono organi dell'Albo:
a) il Comitato nazionale;
b) le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.
Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Le Sezioni regionali hanno sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le Camere di Commercio di Trento e di Bolzano.
Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri (art. 2).
Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti;
b) accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attivita', ove previste;
c) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione;
d) effettuano attivita' informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
e) redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione annuale sull'attivita' svolta;
f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo, nonche' i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo;
g) rilasciano con modalita' telematica o, su richiesta, con modalita' cartacea i provvedimenti deliberati;
h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;
i) verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
l) curano lo svolgimento delle verifiche iniziale e, con cadenza quinquennale, circa la preparazione del R.T., in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonche' delle sezioni regionali e provinciali, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
Il Comitato nazionale ha facolta', nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato (art. 23).
I componenti effettivi e i componenti supplenti del Comitato nazionale, nonche' i componenti delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico dei componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato nazionale nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente effettivo a piu' di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
b) assenza del componente effettivo ad almeno la meta' delle riunioni nel corso dell'anno solare;
c) assenza del componente supplente a piu' di due riunioni del Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare.
Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della del territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente a piu' di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
b) assenza del componente ad almeno la meta' delle riunioni nel corso dell'anno solare.
Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la meta' piu' uno dei componenti nominatisono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonche' dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le indennita' di spettanza dei componenti e del segretario del Comitato nazionale, nonche' dei componenti e del segretario delle Sezioni regionali e provinciali senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.3. Categorie e Classi di iscrizione dell'Albo (artt. 8 e 9)
2.3.1. Categorie di iscrizione dell'Albo (Art. 8)
L'iscrizione all'Albo e' richiesta per le seguenti 10 categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature);
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Questa categoria è rimasta attualmente invariata ed al suo interno sono ricomprese le imprese una volta iscritte nella ormai abolita categoria 2.
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Anche questa categoria è attualmente vigente e non subisce modifiche, al suo interno sono ricomprese le imprese una volta iscritte nella ormai abolita categoria 3.
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Attualmente la categoria 6 è abrogata ed un tempo era riservata alla gestione di impianti. I soggetti ricompresi in questa categoria sono stati recentemente disciplinati con l'introduzione del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
Anche questa categoria, un tempo riservata alla gestione di impianti mobili, è ad oggi abrogata e viene quindi rimpiazzata da questi nuovi soggetti.
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attivita' di cui alle categorie 2-bis e 3-bis a condizione che lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta.
Inoltre, le imprese che risultano iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 possono svolgere le attività di cui alla categoria 6 a condizione che lo svolgimento di quest'ultima attività non comporti variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta.
2.3.2. Classi di iscrizione dell'Albo (art. 9)
L'iscrizione all'Albo e' articolata in categorie corrispondenti alle attività indicate al punto precedente.
Per ogni categoria di iscrizione, l'impresa dovrà anche stabilire in quale classe intende iscriversi.
La categoria 1, e' suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
Le categorie da 4 a 8 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantita' annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.
Le categorie 9 e 10 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
Il Comitato nazionale puo', con propria deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili.
Il Comitato nazionale puo' individuare specifiche e singole attivita' rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione indicate sopra, normandole in sottocategorie.
Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 il Comitato nazionale puo' individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantita' annua di rifiuti complessivamente gestita.
2.4. Requisiti di impresa per iscrizione all'Albo (artt. 10 e 11)
2.4.1. Requisiti di ordine generale (Art. 10)
Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nella persona del legale rappresentante.
Per l'iscrizione all'Albo occorre che questi soggetti:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo (REA), ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
h) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
I requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario.
Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) e i) (art. 10).
2.4.2. Requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria (Art. 11)
I requisiti di idoneita' tecnica consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
b) nella disponibilita' dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;
c) in un'adeguata dotazione di personale;
d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale e' richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.
La capacità finanziaria, ossia la capacità dell'azienda di far fronte in maniera ordinaria e puntuale alle proprie obbligazioni di natura finanziaria, deve essere dimostrata attraverso documenti che siano in grado di comprovare le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa stessa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacita' contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.
L'idoneita' tecnica e la capacita' finanziaria devono essere adeguate alle attivita' soggette all'iscrizione.
Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica e della capacita' finanziaria.
2.5. Responsabile tecnico (Artt. 12 e 13)
2.5.1. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico (Art. 12)
Compito del responsabile tecnico e' porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
Il responsabile tecnico svolge la sua attivita' in maniera effettiva e continuativa ed e' responsabile dei compiti di cui sopra.
Il Comitato nazionale puo' disciplinare piu' nel dettaglio i compiti e le responsabilita' del responsabile tecnico.
I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali e' richiesta l'iscrizione;
c) idoneità di cui all'articolo 13.
L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti sopra indicati sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
L'incarico di responsabile tecnico puo' essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa.
Spetta al Comitato nazionale stabilre i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.
2.5.2. Formazione del responsabile tecnico (Art. 13)
L'idoneità di cui alla precedente lettera c) dell’art. 12 va attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalita' di svolgimento delle verifiche.
E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina puo' continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, andrà stabilita con deliberazione del Comitato nazionale.
Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.
2.6. Procedimento di iscrizione e trasmissione telematica delle istanze (Artt. 14 - 16)
2.6.1. Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni (Art. 14)
Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalita' telematica mediante accesso all'apposito portale delle Camere di Commercio.
La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali e' registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo.
Il protocollo e' unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed e' tenuto in conformita' al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2.6.2. Procedimento d'iscrizione all'Albo (Art. 15)
La domanda d'iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza e' stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente.
Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza e' ubicata la sede secondaria o il domicilio.
1. La domanda d'iscrizione deve essere corredata con:
a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al punto 2.4.1., fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonche' documentazione comprovante l'idoneita' tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacita' finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale;
c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attivita', i mezzi, il personale impiegato, la quantita' annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.
2. In aggiunta a quanto previsto al punto 1, le imprese e gli enti che intendono effettuare attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli.
Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilita' dei veicoli;
c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, oppure, per le imprese egli enti la cui attivita' di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.
3. In aggiunta a quanto previsto al punto 1, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in lingua italiana:
a) dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;
b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
d) disponibilita' dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
e) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli;
f) documentazione, prodotta con traduzione asseverata, equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.
4. In aggiunta a quanto previsto al punto 1, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attivita' di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188;
b) copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie)
5. In aggiunta a quanto previsto al punto 1, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attivita' di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna presentano idonea documentazione attestante la conformita' delle navi che trasportano rifiuti al D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 (Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose), alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare.
6. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
Tale termine puo' essere interrotto, per non piu' di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti.
Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni, la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.
Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.
Qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, e' tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17.
La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d'iscrizione.
2.6.3. Procedure d'iscrizione semplificate (Art. 16)
Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono:
a) aziende speciali, consorzi di comuni e societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.
La comunicazione degli enti e delle imprese di cui alla lettera a) e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita', il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11.
Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) foglio notizie debitamente compilato;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
Le imprese e gli enti di cui alla lettera b) , attestano con la comunicazione:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dalle quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
Le imprese e gli enti di cui alla lettera c) , attestano, con riferimento alle specifiche attivita' esercitate, quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' da parte degli enti e delle imprese iscritte ai sensi del presente articolo e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l'iscrizione.
Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime.
Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recanti disposizioni sanzionatorie nel caso di dichiarazione mendaci o di false attestazioni..
2.7. Variazioni (Art. 18)
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione.
Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
In deroga a quanto previsto sopra, le variazioni effettuate al Registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo (REA) relative alle variazioni:
- della ragione sociale,
- della sede legale,
- degli organi sociali,
- delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni
si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal Registro delle imprese o dal REA alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, la domanda di variazione e' presentata alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza la sede e' trasferita.
Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.
2.8. Provvedimenti disciplinari (Artt. 19 - 21)
2.8.1. Sospensione (Art. 19)
L'efficacia dell'iscrizione all'Albo e' sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente:
a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
b) l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle eventuali variazioni;
c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.
La durata della sospensione non potra' superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilita' per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.
Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno novanta giorni.
Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente.
Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equita'.
2.8.2. Cancellazione (Art. 20)
Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora:
a) l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda;
b) vengano a mancare uno o piu' requisiti previsti all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
c) vengano cancellate dal Registro delle imprese;
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei
provvedimenti d'iscrizione);
e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione indicata al punto 2.6.2.;
f) permangano per piu' di dodici mesi le condizioni di cui all'articolo 24, comma 7 (sospensione dall’Albo a seguito del mancato pagamento del diritto annuale nei termini previsti).
Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento; nel caso previsto al comma 1, lettera a), dalla data della presentazione della domanda di cancellazione.
2.8.3. Procedimento disciplinare (Art. 21)
Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.
Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
Nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione.
I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia territorialmente competente e alla camera di commercio.
2.9. Rinnovo dell’iscrizione all’Albo (Art. 22)
Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
Le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) (categoria 2-bis), presentano la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni.
La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla meta'.
Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Detta autocertificazione deve essere accompagnata:
a) da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonche'
b) da una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla normativa vigente.
I contenuti dell'autocertificazione e della documentazione da allegare sono stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
2.10. Idoneità dei mezzi – Garanzie finanziarie (Art. 17)
L'iscrizione e' subordinata alla presentazione diidonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attivita' di cui alle categorie 5 e 8.
L'iscrizione per le attivita' di cui alla categoria 1, e' sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi.
Le garanzie finanziarie sono ridotte:
a del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), e
b) del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.
Le modalità di presentazione e gli importi delle garanzie finanziarie dovranno essere determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Comitato nazionale.
Sparisce anche l'obbligo di perizia giurata sulla idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare: ora basterà l'attestazione redatta dal responsabile tecnico.
Da notare la eliminazione dell'obbligo di perizia giurata sulla idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; ora basterà l'attestazione redatta dal responsabile tecnico.
Infatti, secondo quanto recita l'art. 15, comma 3, lett. a) del decreto in commento, la domanda di iscrizione oltre a dover essere corredata dagli abituali documenti, dovrà essere accompagnata da una ”attestazione, redatta dal Responsabile Tecnico dell'impresa o dell'ente, circa l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare”.
2.11. Diritti di iscrizione (Art. 24)
2.11.1. Diritto di iscrizione
Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria.
Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce al Registro delle imprese.
Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo le imprese e gli enti iscritti possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente sia presso qualsiasi Camera di Commercio e possono richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi.
Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del Registro delle imprese.
2.11.2. Diritto annuale di iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:
a) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione di rifiuti per le categorie 1; 4; 5; 6; 7 e 8:
classe a), euro 1.800;
classe b), euro 1.300;
classe c), euro 1.000;
classe d), euro 750;
classe e), euro 350;
classe f), euro 150;
b) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti per le categorie 9 e 10:
classe a), euro 3.100;
classe b), euro 2.050;
classe c), euro 1.300;
classe d), euro 650;
classe e), euro 300;
c) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti per le categorie 2bis e 3-bis, euro 50.
Il versamento del diritto annuale d'iscrizione e' effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalita' telematica. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe.
Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e della relativa segreteria, delle Sezioni speciali del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e provinciali si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le somme derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, che potranno essere rideterminati ogniqualvolta si renda necessario in base alle procedure che sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e de mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Comitato nazionale.
L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento.
2.11.3. Il pagamento del diritto annuale dovuto per l’iscrizione semplificata - Chiarimenti dal Comitato nazionale
Le imprese le quali richiedono l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 120/2014, non devono corredare la domanda d’iscrizione con l’attestazione del pagamento del diritto annuale; tale attestazione viene richiesta dalle Sezioni regionali a seguito dell’avvenuta iscrizione sulla base del calcolo previsto dall’articolo 24, comma 4, dello stesso decreto. In assenza della presentazione di detta attestazione, il provvedimento d’iscrizione non viene notificato all’impresa e, pertanto, non è da ritenersi efficace.
E’ questo il chiarimento che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha fornito con la Circolare n. 1041 del 9 dicembre 2015 (il cui testo viene riportato nell'Appendice normativa). .
Il Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali torna sulle procedure di iscrizione, con riferimento ai diritti annuali dovuti per l'iscrizione con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 16 del D.M. n. 120/2014 e risponde ad alcune richieste delle Sezioni regionali dell'Albo sul corretto comportamento da tenere relativamente all'applicazione del diritto d'iscrizione dovuto dai soggetti che richiedono, per l'appunto, l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata.
Ricordiamo che l'articolo 16, comma 3, lett. d) del D.M. n. 120/2014 prevede che la domanda d'iscrizione sia corredata con l' “attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione”, mentre l'art. 24, comma 4, secondo periodo, dello stesso decreto dispone che, "In sede di prima iscrizione o di variazione dell'iscrizione il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe".
Sulla questione, il Comitato nazionale ha osservato che una applicazione dell'art. 16 del D.M. n. 120/2014, che non tenga conto della disposizione di cui all'art. 24, comma 4 comporterebbe inevitabilmente un versamento da parte delle imprese, in parte non dovuto, essendo l'esatto importo del rateo determinabile solamente all'atto della delibera d'iscrizione adottata dalla Sezione regionale competente.
Pertanto, il Comitato nazionale ha ritenuto che le imprese che richiedono l'iscrizione all'Albo con procedura semplificata non debbano corredare la domanda d'iscrizione con l'attestazione del pagamento del diritto annuale; tale attestazione viene richiesta dalle Sezioni regionali a seguito dell'avvenuta iscrizione sulla base del calcolo previsto dall'articolo 24, comma 4, del DM 120/2014. Senza tale attestazione, il provvedimento d'iscrizione non viene notificato all'impresa e, pertanto, non è da ritenersi efficace.
2.11.4. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPORTI DA PAGARE
Si riporta una tabella riassuntiva degli importi del diritto annuale di iscrizione e della fidejussione:
. Attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo dei nazionale gestori ambientali - IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE E DELLA GARANZIA FINANZIARIA.
2.11.5. DIRITTO ANNUALE - Dal 2014 possibile il pagamento telematico
Ricordiamo che, a decorrere dal 2014, è possibile effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.
Per i dettagli vedi sotto tra gli "Argomenti di carattere particolare - Approfondimenti", Punto 8.
2.12. Pubblicazione dell’Albo (Art. 25)
Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo.
I dati pubblicati sono oggetto di sola consultazione.
Estrazione di copie, elenchi o altri dati pubblicati sono ottenuti sia telematicamente sia presso qualsiasi camera di commercio.
2.13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Art. 26)
1) Le iscrizioni relative alle attivita' per le categorie indicate al punto 2.3.1., effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto (7 settembre 2014), nonche' le garanzie finanziarie gia' prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2) Le iscrizioni effettuate per le categorie ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n. 406 (categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo), in essere alla data di entrata in vigore (25 dicembre 2010) del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse.
3) Restano, altresi', valide ed efficaci le domande di iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (7 settembre 2014).
Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4) Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1 (invio telematico delle domande e delle comunicazioni), entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 6 settembre 2017), salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni.
5) Nell'attesa delle norme che disciplinino il trasporto via mare dei rifiuti di cui all'articolo 265, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti all'interno del territorio della laguna di Venezia avviene secondo le modalità disciplinate dal Comitato nazionale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6) In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle Regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, restano in vigore:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2004, recante modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto, e
b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, recante modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti.
7) Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 e' abrogato con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. APPROVATA LA NUOVA MODULISTICA
Con quattro delibere, datate 3 settembre 2014, e con una successiva, datata 9 settembre 2014, attuative del nuovo regolamento adottato con il decreto interministeriale 3 giugno 2014, n. 120, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha approvato la nuova modulistica da utilizzare:
- per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del D.I. n. 120/2014 (Allegato A, Del. n. 2/2014) e per la dichiarazione di accettazione dell’incarico del responsabile tecnico, di cui all’art. 15, comma 2, lett. a) del D.I. n. 120/2014 (Allegato B, Del. n. 2/2014);
- per la comunicazione per l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, di cui all’articolo 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. n. 120/2014 (Allegati A - B e C, Del. n. 3/2014);
- per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del D.M. n. 120/2014 (Del. n. 4/2014);
- per le variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli (Del. n. 5/2014);
- per le attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo 15, comma 3, lettera a), del D.M. n. 120/2014 (Del. n. 6/2014).
Per completezza, vogliamo segnalare anchel’adozione della Deliberazione n. 1 del 24 luglio 2014, recante “Modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011”.
Tale Delibera (emanata prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo regolamento, adottato con il decreto interministeriale n. 120/2014 e che pertanto reca ancora, fra i riferimenti normativi, il richiamo all’ormai sorpassato D.M. n. 406/1998) si compone di due Allegati:
- l’Allegato A, dedicato all’individuazione dei servizi per la consultazione telematica dell’Albo e dei diversi soggetti che possono utilizzarli, e
- l’Allegato B, che disciplina le modalità di fruizione di tali contenuti.
Il testo di tutte le deliberazioni citate sopra vengono riportate nell'Appendice normativa.
Nel dettaglio, sono 8 i nuovi modelli approvati con le citate 5 deliberazioni:
1) Modello di DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO, con procedura ordinaria, per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10;
2) Modello RT per la DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO, di cui all’art. 15, comma 2, lett. a) del D.I. n. 120/2014;
3) Modello di COMUNICAZIONE ISCRIZIONE / RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ALBO, con procedura semplificata, dei soggetti di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del D.I. n. 120/2014;
4) Modello di COMUNICAZIONE ISCRIZIONE / RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ALBO, con procedura semplificata, dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del D.I. n. 120/2014 (Categoria 2-bis), che riguardano i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
5) Modello di COMUNICAZIONE ISCRIZIONE / RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ALBO, con procedura semplificata, dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), del D.I. n. 120/2014 (Categoria 3-bis), che riguardano:
- i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- gli installatori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- i trasportatori che agiscono in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
6) Modello di AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del D.I. n. 120/2014;
Salvo contraria comunicazione della Sezione regionale, il richiedente il rinnovo, secondo quanto precisato nella deliberazione n. 4/2014, presenta la garanzia finanziaria, ove prevista, quarantacinque giorni prima della scadenza dell’iscrizione in corso di validità.
Con il rinnovo dell’iscrizione, le Sezioni regionali e provinciali deliberano sulle comunicazioni di variazione dell’iscrizione presentate dall’impresa successivamente alla domanda di rinnovo.
7) Modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’, di cui all’articolo 18, comma 2, del D.I. n. 120/2014 relativa alla domanda di variazione della dotazione dei veicoli dell’impresa e il modello di ACCETTAZIONE DELLA MEDESIMA DICHIARAZIONE;
8) Modello di ATTESTAZIONE DELL’IDONEITA’ DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI RIFIUTI, di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), del D.I. n. 120/2014
L'attestazione riguardante i mezzi di trasporto, secondo quanto precisato nella deliberazione n. 6/2014, non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada).
L'attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile può essere redatta in un unico elemento, a condizione che vengano riportati tutti gli elementi contenuti nel modello. Nel caso di carrozzerie mobili, l'attestazione, che deve essere redatta per almeno una di quelle che si intendono utilizzare, legittima l'utilizzo di tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche di quella oggetto dell'attestazione.
4. Approvato il modello "Foglio notizie per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5"
Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con Deliberazione 25 novembre 2014, Prot. n. 08/ALBO/CN, al fine di evitare inutili ripetizioni di adempimenti, ha approvato il nuovo modello “FOGLIO NOTIZIE VEICOLI CLASSIFICATI TRATTORI STRADALI
ISCRIZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA CATT. 1 / 4 / 5”, relativamente ai soli veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, previsto dall’articolo 15, comma 2, lettera c), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, con il quale“il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annuale di rifiuti e ogni altra notizia utile”.
Il testo della Deliberazione, con l'allegato modello, viene riportato nei Riferimenti normativi.
5. 25 NOVEMBRE 2014 - Fornite le istruzioni per il caso di trasferimento dell’iscrizione ad altro soggetto giuridico
Nei casi di variazioni dell’iscrizione all’Albo che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, conferimenti, l’impresa cui viene trasferita l’iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione tramite PEC alla Sezione regionale competente presentando una apposita dichiarazione, corredata, ove necessario, dall’appendice alla polizza fideiussoria già prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta.
La Sezione regionale rilascia una ricevuta, che consente all’impresa di continuare ad operare fino alla delibera di accoglimento o di rigetto, che deve giungere entro 60 giorni.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la Sezione regionale dovrà, infatti, concludere l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all’impresa.
Tale termine può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della comunicazione non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla Sezione regionale gli elementi e la documentazione richiesti.
Qualora l’impresa non provveda all’invio di quanto previsto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Sezione regionale, la Sezione stessa delibera l’avvio del procedimento disciplinare di cui all’articolo 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
A stabilirlo è il Comitato dell’Albo nazionale gestori ambientali con la deliberazione del 25 novembre 2014, Prot. 07/ALBO/CN.
Il testo della Deliberazione, con l'allegato modello, viene riportato nei Riferimenti normativi.
6. 15 DICEMBRE 2014 - Dal Comitato nazionale chiarimenti sull'applicazione di alcune disposizioni dettate dal D.M. n. 120/2014
Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con la circolare del 15 dicembre 2014, Prot. n. 1140/ALBO/PRES, ha fornito chiarimenti in ordine al nuovo regime d'iscrizione all'Albo introdotto dal D.M. n. 120/2014, con particolare riferimento a quattro punti:
1. Requisiti per l’iscrizione all’Albo di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), ultimo periodo, D.M. n. 120/2014;
2. Variazioni della dotazione veicoli di cui all'art. 18, comma 2, D.M. n. 120/2014;
3. Variazione di sede legale di cui all’articolo 18, comma 4, D.M. 120/2014;
4. Provvedimenti disciplinari, di cui all'art. 24, comma 7, D.M. 120/2014,.
1) In ordine al primo punto il Comitato nazionale ritiene che, in presenza di condanna ostativa all’iscrizione, ma munita del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Sezione dovrà procedere all’iscrizione al fine di non incorrere in un probabile contenzioso che rilevi il contrasto tra le diposizioni recate dalla norma regolamentare (art. 10, comma 2, lettera b, D.M. 120/2014) e quelle contenute nella norma di legge di riferimento (art. 166 del codice penale) ove prevarrebbe la norma gerarchicamente di rango superiore, che non condiziona l’effetto della sospensione all’accertamento dell’avvenuta estinzione del reato.
2) In ordine al secondo punto, il Comitato ricorda che la Deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014 dispone che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all’articolo 18, comma 2, del D.M. 120/2014, è valida per un periodo massimo di 60 giorni dalla data della sua presentazione alla Sezione regionale, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni.
Al riguardo il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire che:
1) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in esame è relativa esclusivamente alla variazione della dotazione dei veicoli e non può essere utilizzata per le variazioni relative ai codici dell’EER;
2) i suddetti termini di validità non sono suscettibili di proroga e decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà completa di tutta la prevista documentazione.
Per quanto sopra, le Sezioni regionali, anche al fine di garantire adeguati controlli sui veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti, devono deliberare con urgenza sulle variazioni in questione, con precedenza sulle altre domande di iscrizione o di variazione dell’iscrizione. Decorso il termine di 60 giorni di cui sopra (o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni) senza che la Sezione regionale abbia provveduto alla variazione dell’iscrizione, il veicolo stesso è cancellato dall’Albo.
Nei casi in cui la variazione dell’iscrizione riguardi il passaggio di disponibilità del veicolo tra imprese iscritte all’Albo, la Sezione regionale provvede a cancellare d’ufficio il veicolo stesso dall’iscrizione dell’impresa cedente.
3) In ordine al terzo punto, in merito alla variazione dell’iscrizione per trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, il Comitato nazionale ritiene che, considerato che la variazione di sede legale viene comunicata dall’impresa anche al Registro delle Imprese, la notizia del trasferimento in esame, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della suddetta domanda di variazione dell’iscrizione.
4) In rodine al quarto punto, in merito all’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti, il Comitato ritiene che, qualora l’omissione del pagamento permanga per più di dodici mesi dalla data di adozione della sospensione, la Sezione deve provvede alla cancellazione dell’impresa iscritta ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f), del medesimo decreto.
Ai fini del computo del periodo necessario per procedere alla cancellazione, il Comitato nazionale ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 20, comma 1, lettera f), del D.M.120/2014, debba essere applicata anche alle iscrizioni delle imprese che fossero già sospese alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Nel caso, infine, di provvedimenti disciplinari il Comitato nazionale ha ritenuto che la Sezione regionale debba valutare se l’irregolarità contestata riguardi esclusivamente l’attività svolta nell’ambito della categoria d’iscrizione o se, invece, coinvolga l’impresa nel suo complesso.
Pertanto, il provvedimento, a seconda del risultato delle valutazioni della Sezione che dovranno essere motivate in modo chiaro ed esaustivo, potrà riguardare tutte le categorie di iscrizione di un’impresa o solo alcune di esse.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
7. 6 LUGLIO 2015 - Emanate le regole per i controlli a campione sulle autocertificazioni - In vigore dal 6 luglio 2015 fino al 5 luglio 2016
Il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con delibera del 22 aprile 2015, Prot. n. 01/ALBO/CN, ha approvato il regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”.
La presente deliberazione è in vigore dal 6 luglio 2015 (data di pubblicazione del relativo comunicato avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015).
Anche al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, con il presente regolamento sono stati disciplinati i criteri e le modalità dei controlli a campione di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. ai fini dell’iscrizione all’Albo, fermo restando l’obbligo, per le Sezioni regionali, di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.
Il regolamento è adottato in fase sperimentale per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente delibera e può essere modificato dal Comitato nazionale sulla base delle risultanze fornite dalle Sezioni regionali.
Le Sezioni regionali dovranno trasmettere al Comitato nazionale, in sede di relazione annuale resa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), del D.M. n. 120/2014, le risultanze dei controlli effettuati e le eventuali conseguenti procedure adottate.
Sono escluse dalla campo di applicazione del presente regolamento, in quanto oggetto di controllo puntuale, le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.M. n. 120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell’iscrizione.
I controlli a campione sono effettuati da ogni Sezione regionale con cadenza almeno trimestrale.
L’individuazione dei procedimenti da sottoporre a controllo avviene tramite estrazione casuale elaborata informaticamente tra le domande protocollate all’interno dell’ultimo trimestre, distinte nelle seguenti tipologie: a) iscrizione; b) variazione dell’iscrizione; c) rinnovo dell’iscrizione.
Le comunicazioni di cui al presente regolamento devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC).
Il testo della delibera viene riportati nell'Appendice normativa.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI FORMAZIONE, TENUTA SECONDO IL D.M. N. 406 DEL 1998
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1. LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO
L'Albo nazionale gestori ambientali, regolamentato dal D.M. n. 406 del 28 aprile 1998, è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.
1.1. Imprese tenute all’iscrizione
Ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 avevano l'obbligo di iscrizione all'Albo:
- le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi,
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché
- le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Per la raccolta e il trasporto, il commercio e l'intermediazione dei rifiuti l'iscrizione costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività medesime.
Per le altre attività abilita alla gestione di impianti autorizzati.
Il D.Lg. n. 152/2006 ha esteso l'obbligo d'iscrizione:
- alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e
- alle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno.
Ha previsto, inoltre, l'iscrizione delle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata e l'istituzione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti.
Le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato saranno determinate con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale.
Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
1.2. Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese devono presentare la domanda di rinnovo ogni 5 anni, a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione.
La documentazione per la domanda di rinnovo, da presentare 6 mesi prima della scadenza dell'iscrizione, è uguale a quella presentata per l' Iscrizione Ordinaria, ad eccezione della perizia tecnica dei mezzi, la quale può essere sostituita da autocertificazione.
Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, la Sezione regionale delibera se accettare o meno la richiesta.
Se la domanda è accolta, il richiedente riceve una notifica di accoglimento dell'istanza in cui viene indicato il termine di 45 giorni per presentare le garanzie finanziarie (polizze di assicurazione o fidejussione bancaria).
Entro 22 giorni dal deposito delle garanzie finanziarie, la Sezione regionale iscrive l'interessato in via definita e gli invia la relativa autorizzazione di iscrizione all'Albo.
1.3. Le variazioni
L'impresa deve comunicare le variazioni alla Sezione regionale entro 30 giorni dal loro verificarsi, compilando il Modulo di variazione.
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Le modifiche possono riguardare:
• Variazione anagrafica
• Variazione della Categoria
• Variazione della Tipologia di rifiuto
• Variazione del Responsabile Tecnico
• Variazione dei Mezzi di trasporto
• Variazione del Sito di ricovero.
1.4. Cancellazione dall’Albo
Se l'impresa intende cancellarsi dall'Albo gestori rifiuti, deve compilare il seguente Modulo di variazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso; la cancellazione avrà effetto per l'anno successivo.
2. DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE E GARANZIE FIDEJUSSORIE
2.1. DIRITTO ANNUALE
2.1.1. Norme generali
Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo gli ammontari stabiliti al comma 4 del citato articolo 21.
Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di Conto Corrente Postale, approvati dal comitato nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale.
Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione sono rideterminati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
A tali fini i diritti d'iscrizione sono rideterminati trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario.
Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile di ogni anno.
Le imprese iscritte in più categorie pagano l'importo totale derivante dalla somma dei singoli importi per ciascuna categoria e relativa classe.
L'eventuale richiesta di variazione di classe (aumento o declassamento di una qualsiasi categoria iscritta all'Albo) comporta, "per l'anno in corso", il pagamento dell'importo corrispondente alla classe di iscrizione più alta.
Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.
2.1.2. Trasporto dei propri rifiuti
Per le imprese iscritte ai sensi dell’art. 212 comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, l’importo è fissato in euro 50,00.
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2.1.3. Effetti del mancato pagamento del diritto annuale
L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento (articolo 21, comma 7, D.M. n. 406/1998).
2.2. GARANZIA FIDEJUSSORIA
2.2.1. Norme generali
Ai sensi dell’articolo 14 del D.M. n. 406/1998, l’iscrizione è, inoltre, subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per ciascuna delle attività di cui alle categorie 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
La garanzia deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.
Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con la Circolare del 7 agosto 2006, Prot. N . 1000/ALBO/PRES, ha illustrato le modalità che le imprese iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 devono seguire per ottenere la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie già prestate, ai sensi dell'art. 212, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006.
Il testo della Circolare viene riportata nell’Appendice normativa.
2.2.2. Commercio e intermediazione dei rifiuti – Stabiliti gli importi delle garanzie finanziarie
L'iscrizione all'Albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 212, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonchè del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta.
Con il decreto 20 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, sono stati stabiliti gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese in questione e fissate le modalità di pagamento.
All’Allegato A del decreto viene riportato lo schema di fidejussione che dovrà essere adottato dalle imprese.
Il testo del decreto con il relativo allegato viene riportato nell'Appendice normativa.
2.3. IMPORTI DA PAGARE – TABELLA RIASSUNTIVA
Si riporta una tabella riassuntiva degli importi del diritto annuale di iscrizione e della fidejussione:
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Attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali - IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE E DELLA FIDEJUSSIONE DA GARANTIRE.
3. LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
L'impresa presenta la domanda di iscrizione alla Sezione della Regione o della Provincia dove ha la propria sede legale.
Le imprese con sede legale all'estero, presentano la domanda di iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio é istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.
Le procedure, previste dalla normativa vigente, per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali sono:
A. PROCEDURA ORDINARIA, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97.
Con tale procedura si può ottenere l’iscrizione alle seguenti categorie dell’Albo: 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10.
L’iscrizione con procedura ordinaria è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria prestata a favore dello Stato, per ciascuna delle attività suindicate.
Tale iscrizione ha durata quinquennale, e decorre dalla data di delibera di accettazione della garanzia finanziaria da parte della Sezione Regionale.
Il rinnovo deve essere presentato con le stesse formalità della domanda d’iscrizione, almeno 6 mesi prima della scadenza dell’iscrizione medesima.
Allo stato della normativa attuale, le categorie per le quali è possibile presentare domanda d’iscrizione con la procedura ordinaria sono le seguenti:
cat. 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
cat. 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi
cat. 5 – raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
cat. 6 – gestione di impianti fissi di titolarità di terzi.
Per tale categoria è possibile presentare la domanda d’iscrizione anche se non è stato ancora pubblicato il decreto che stabilisca gli importi delle garanzie finanziarie.
B. PROCEDURA SEMPLIFICATA, ai sensi dell’art. 30, comma 16, del D. Lgs. n. 22/97.
Tale procedura è prevista per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero.
Con questo tipo di domanda le imprese non sono tenute alla presentazione delle garanzie finanziarie, e sono iscritte all’Albo con comunicazione di inizio attività.
Alla comunicazione di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7/8/90, n. 241, e detta iscrizione ha durata biennale.
Il rinnovo deve essere presentato con le stesse formalità della domanda d’iscrizione.
Con tale procedura si può ottenere l’iscrizione nelle seguenti categorie:
cat. 2 – Raccolta e trasporto di RIFIUTI NON PERICOLOSI individuati ai sensi dell’art. 33, del D. Lgs. n. 22/97, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo.
I rifiuti non pericolosi, per i quali è consentita tale procedura semplificata, sono quelli indicati negli allegati 1 e 2 del D.M. 5/2/98 – supp. ord. N. 72 alla G.U. n. 88 del 16.4.98 ed utilizzando lo schema di trasposizione di cui all’allegato C della Direttiva del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole, 9/4/2002 (G.U. n. 108, supplemento ordinario, del 10/5/2002).
cat. 3 – Raccolta e trasporto di RIFIUTI PERICOLOSI individuati ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 22/97, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo.
I rifiuti pericolosi, per i quali è consentita tale procedura semplificata, sono quelli indicati nel D.M. 12/06/2002 n. 161 (G.U. n. 177 del 30/07/2002).
C. PROCEDURA SEMPLIFICATA, ai sensi dell’art. 30, comma 10, del D. Lgs. n. 22/97.
Con tale procedura si ottiene l’iscrizione solo per le categorie 1, 6A, 6D, 6H ed è una procedura prevista per le aziende speciali, consorzi e società di cui all’articolo 22 della Legge 8/6/90 n. 142 che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell’interesse di comuni o consorzi di comuni.
Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni 2 anni.
D. TRASPORTO CONTO PROPRIO, ex articolo 212 comma 8 D.Lgs. n. 152/2006.
Questo tipo di iscrizione, non previsto dal D.Lgs 22/97, riguarda le imprese che svolgono in via ordinaria e regolare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno.
Con questa disposizione l’ordinamento italiano si adegua alle disposizioni comunitarie relative al trasporto dei rifiuti, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE 9 giugno 2005, causa C-270/2003.
L’iscrizione non è subordinata alla prestazione delle fideiussioni e avviene sulla base di una semplice richiesta scritta.
L’impresa, a differenza per quanto avviene con le categorie dalla 1 alla 5 afferenti la raccolta e il trasporto, non è tenuta al soddisfacimento dei requisiti d’idoneità tecnica e di capacità finanziaria, né ha l’obbligo di nominare un Responsabile tecnico.
Unici elementi oggetto di valutazione della Sezione regionale saranno i requisiti di onorabilità del legale rappresentante o del titolare dell’impresa, che ne dichiara il possesso sottoscrivendo il modello di domanda.
3.1. Procedura di iscrizione semplificata – Intervento del TAR Liguria
Vigente il D. Lgs n. 152/2006, le società che esercitano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti possono continuare ad iscriversi all'Albo gestori con procedura semplificata.
Lo ha affermato il TAR Liguria, nella Sentenza 941 del 31 agosto 2006.
Il Giudice amministrativo ha quindi bocciato la decisione della Sezione regionale ligure dell'Albo - che aveva negato il rinnovo dell'iscrizione con procedura semplificata - assunta "in contrasto con la disciplina transitoria contenuta all'articolo 212 del D. Lgs n. 152/2006, che al comma 10 prevede espressamente la proroga del regime previgente (D.M. 28 aprile 1998, n. 406) fino all'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 212 citato".
A seguito della sentenza, il Comitato nazionale dell'Albo ha emanato la Circolare 28 settembre 2006, n. 1309, secondo cui fino all'emanazione del nuovo regolamento dell'Albo medesimo, che sostituirà l'attuale DM n. 406/1998, le sue Sezioni regionali provvederanno ad espletare l'istruttoria delle comunicazioni di inizio attività che vengono presentate ex articolo 13, comma 2 e articolo 19, comma 2, D.M. n. 406/1998.
Si riporta il testo della circolare e della Sentenza del TAR della Liguria:
. Comitato Nazionale Albo nazionale gestori ambientali – Circolare n. 1309 del 28 settembre 2006: Iscrizioni articolo 30, comma 10, D. Lgs. n. 22/1997 - Procedura semplificata – Ricorso TAR Liguria.
3.2. Impianti in procedura di iscrizione semplificata – Provvedimento positivo di VIA
L'Albo nazionale del gestori ambientali – Comitato nazionale, con la Circolare del 17 maggio 2007, Prot. 1049/ALBO/PRES, ha comunicato che, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.C.M. del 7 marzo 2007 al D.P.C.M. del 3 settembre 1999, anche gli impianti di recupero dei rifiuti, gestiti in procedura semplificata, non potranno essere dispensati dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Pertanto, relativamente a tali impianti, le Sezioni Regionali dell'Albo dovranno richiedere, tra la documentazione a corredo della comunicazione di inizio attività prevista per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, anche la presenza del provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi.
Si riporta il testo di entrambi i decreti e della circolare:
. D.P.C.M. 3 settembre 1999: Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.
. D.P.C.M. 7 marzo 2007: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale".
. Comitato Nazionale Albo nazionale gestori ambientali – Circolare n. 1049 del 17 maggio 2007: Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA.
3.3. Iscrizione nelle categorie 2 e 3 - Limiti
L'impresa iscritta, con procedura semplificata, nelle categorie 2 o 3 non può destinare i rifiuti ad impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria.
Al contrario, l’impresa iscritta con procedura ordinaria può, alle condizioni stabilite dal comma 20 dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Comitato Nazionale, nella Circolare del 27 luglio 2007, Prot. 1555/ALBO/PRES.
4. LA CONSULTAZIONE DELL'ALBO VIA INTERNET
Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto che, per una maggiore trasparenza del settore, è stato pubblicato nel sito Internet l'elenco delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, per ognuna delle quali vengono indicati i dati anagrafici, le categorie e classi d'iscrizione nonché le tipologie dei rifiuti gestite.
La ricerca può essere effettuata attraverso la corrispondente ragione sociale, la sezione regionale o provinciale di iscrizione, la categoria, il codice dei rifiuti.
. Se vuoi consultare l'Albo, clicca QUI.
5. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D. LSG. N. 4/2008
Le modifiche di rilievo introdotte dal D. Lgs. n. 4/2008, in vigore dal 13 febbraio 2008, sono le seguenti:
1. Viene modificata la procedura di iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi entro trenta chili o litri al giorno.
L’iscrizione all’Albo è effettuata sulla base di comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente (che rilascia il relativo
provvedimento entro i successivi trenta giorni) in cui l’interessato attesta sotto la sua responsabilità:
- la sede dell’impresa e l’attività da cui sono prodotti i rifiuti;
- le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
- gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto.
I provvedimenti di iscrizione dovranno essere rilasciati entro 30 giorni dalla presentazione delle comunicazioni.
Si conferma il pagamento di un diritto annuale di registrazione pari a 50,00 euro.
Si introduce l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.
2. A decorrere dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del decreto correttivo), la comunicazione di inizio attività per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti deve essere fatta alla Provincia competente e non più alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo.
Le comunicazioni effettuate, alla data del 13 febbraio 2008, alle Sezioni regionali e provinciali sono trasmesse a cura delle Sezioni alla Provincia territorialmente competente.
Restano da definire le modalità di gestione del transitorio e l’eventuale trasferimento alle Province dei dati sino ad ora raccolti ed organizzati nel sistema informatico delle Sezioni.
3. Torna l’obbligo di iscrizione all’Albo per le aziende speciali dei Comuni o loro società di gestione dei servizi pubblici; ovvero le cosiddette ex municipalizzate dovranno nuovamente iscriversi all’Albo per la gestione della raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. PRIVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E PREAVVISO DI DINIEGO
Il procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto alle formalità stabilite dall'art. 10-bis, legge n. 241/1990 ("Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"), in quanto i provvedimenti di iscrizione all’Albo costituiscono atti a contenuto vincolato e, pertanto, si differenziano dalle autorizzazioni caratterizzate, invece, dalla discrezionalità dell’Amministrazione che le rilascia.
Si riporta il testo della Circolare:
. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Circolare del 4 luglio 2007, n. 1388: Applicabilità dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 alle istanze presentate all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
2. TRASPORTI TRANSFRONTALIERI NEL TERRITORIO ITALIANO – Dettate le istruzioni per l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali
Con la deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha dettato le prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo delle imprese che intendono effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano senza prestazione delle garanzie finanziarie.
Questo nuovo obbligo di iscrizione è stato previsto dall'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 205/2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.
Con la deliberazione n. 3/2010 il Comitato ha reso disponibili i modelli della domanda di iscrizione all’Albo (Allegato A), e della ricevuta che consentirà alle imprese di operare fino all’esito della verifica dei requisiti da parte dell’Albo.
Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per tale attività presentano domanda d'iscrizione ad una delle Sezioni regionali o provinciali dell'Albo a propria scelta.
Le imprese con sede legale all’estero e non dotate di sede secondaria in Italia possono scegliere la Sezione regionale alla quale rivolgersi, e dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal D.M. n. 406/1998, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Il testo della deliberazione con gli allegati modelli viene riportato nell'Appendice normativa.
3. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 205/2010 – Direttive dal Comitato Nazionale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. Ord. n. 269, il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".
Si tratta del quarto decreto correttivo al Codice dell'ambiente in materia di rifiuti.
Il D.Lgs. n. 205/2010, che entrerà in vigore il prossimo 25 dicembre, risulta composto da 39 articoli e da 5 allegati.
Come previsto anche della Legge Comunitaria 2008, il nuovo decreto, oltre contenere tale fondamentale riforma, contiene altresì l'adattamento della parte IV del Testo Unico Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), in tal modo rendendo operativo tale sistema in tutte le sue modalità.
A seguito dell'entrata in vigore di questo nuovo decreto, il Comitato Nazionale ha emanato due nuove circolari:
- la Circolare n. 240 del 9 febbraio 2011;
- la Circolare n. 1147 del 28 settembre 2011.
3.1. La Circolare n. 240 del 2011
Con la Circolare n. 240 del 9 febbraio 2011 , il Comitato Nazionale ha disposto delle direttive in merito all'applicazione delle nuove disposizioni relative all'Albo nazionale gestori ambientali.
In particolare, i commi 7 e 10 del nuovo articolo 212 del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dall'articolo 25, del D. Lgs. n. 205/2010, prevedono che:
a) le imprese e gli enti iscritti all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe;
b) l'iscrizione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie.
Non è, invece, più richiesta la prestazione di garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 4 e per l'iscrizione nella categoria 1, qualora l'attività non riguardi la raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi.
Inoltre, il Comitato Nazionale ha disposto che, sulla base delle disposizioni sopra indicate, si possono verificare le seguenti opzioni per le imprese:
1. Le imprese iscritte nella categoria 4 e 5 possono:
• richiedere la cancellazione dalla categoria 4, la revoca della relativa garanzia finanziaria prestata e il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli.
Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio di classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria;
• rimanere iscritte nella categoria 4 e 5 e richiedere la revoca della garanzia finanziaria prestata per la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi.
2. Le imprese iscritte nella categoria 4 possono continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione, come previsto dal comma 5, dell'articolo 212, del D. Lgs. n. 152/2006, e richiedere la revoca della garanzia finanziaria prestata.
3. Le imprese iscritte nella categoria 1:
• Se effettuano raccolta e trasporto di rifiuti urbani "non pericolosi", possono continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione, come previsto dal comma 5 dell'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006, e richiedere la revoca della garanzia finanziaria prestata.
• Se effettuano raccolta e trasporto di rifiuti urbani "pericolosi", possono continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione, come previsto dal comma 5, dell'articolo 212, del D. Lgs. n. 152/2006, richiedere la revoca della garanzia finanziaria prestata e prestare nuova garanzia finanziaria sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l'impresa dovrà dichiarare (importi stabiliti per rifiuti pericolosi. Si veda l'art. 3, comma 3 DM 8 ottobre 1996).
4. L'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l'impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi.
5. Il nuovo testo dell'articolo 212, così come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010, non prevede più la procedura semplificata di iscrizione per le categorie 2 e 3, pertanto, il Comitato Nazionale, fino all'emanazione del nuovo regolamento dell'Albo, ha ritenuto che, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non sia più possibile presentare domanda di iscrizione o di rinnovo per tali categorie. Pertanto, in tali casi:
• le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161;
• le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20.01 e del capitolo 15 del D.M. 5 febbraio 1998.
3.2. La Circolare n. 1147 del 2011
Con Circolare del 28 settembre 2011, Prot. 1147, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali è tornato a esprimersi sulle conseguenze della recente soppressione delle categorie 2 e 3 dell’Albo gestori, categorie “specifiche” di iscrizione per le imprese di trasporto di rifiuti destinati al “recupero semplificato”, con salvezza delle iscrizioni già in essere fino alla data del rinnovo.
In occasione del rinnovo gli operatori dovranno quindi migrare nelle categorie “generiche” per la raccolta e il trasporto (4 e 5) o nella categoria 1 nel caso di rifiuti urbani da raccolta differenziata.
A integrazione del punto C della citata circolare n. 240 del 2010, il Comitato nazionale ha precisato che:
1. le imprese interessate, le quali hanno già provveduto a versare i diritti d’iscrizione relativi alla categoria di provenienza, non debbono versare ulteriori diritti per la stessa annualità. Resta salva la necessità di versare l’integrazione dell’importo nel caso di passaggio ad una classe superiore rispetto a quella per la quale risultavano iscritte.
2. E’ ritenuta valida la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera 27 settembre 2000, n.4. Detta dichiarazione deve essere integrata con la descrizione specifica dei codici EER terminanti con le cifre 99 qualora presenti nelle richieste tipologie di cui agli allegati al D.M. 5 febbraio 1998.
4. 16 OTTOBRE 2012 - Semplificazioni per le variazioni delle iscrizione comunicate al Registro imprese o al REA
Le variazioni riguardanti:
- la denominazione o la ragione sociale,
- la forma giuridica,
- l’indirizzo della sede o della sede legale,
- gli organi sociali,
- le trasformazioni societarie e
- le cancellazioni
comunicate al Registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dai soggetti iscritti all’Albo si intendono comunicate anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d’ufficio da parte delle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle Camere di Commercio.
Le Sezione regionali e provinciali, come disposto dall’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406, dovranno provvedere ad effettuare le variazioni delle iscrizioni dandone successivamente comunicazione al Comitato nazionale.
Questo è quanto disposto dal Comitato Nazionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali con la Delibera 16 ottobre 2012, Prot. n. 05/ALBO/CN.
La semplificazione amministrativa, contenuta nella citata delibera, è entrata in vigore il 13 novembre 2012, a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2012, del comunicato relativo all’adozione della delibera stessa.
5. 9 MAGGIO 2013 - Procedure d’iscrizione più snelle per i consorzi d’imprese che non svolgono direttamente attività imprenditoriale
Al fine di snellire le procedure di iscrizione, il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la circolare n. 578 del 9 maggio 2013, ha fornito, alle Sezioni regionali, chiarimenti sui contenuti della domanda di iscrizione, di rinnovo e di variazione della compagine associativa; del provvedimento d’iscrizione all'Albo e della pubblicazione sul sito dell'Albo dei dati relativi al consorzio.
Le istruzioni riguardano i consorzi di imprese “di cui alla circolare 5727/2001”, costituiti al solo scopo di assumere l'esecuzione di opere, stipulare contratti d'appalto, partecipare a gare in nome proprio ma esclusivamente per conto dei soggetti consorziati senza quindi svolgere direttamente attività imprenditoriale.
Il Comitato nazionale ha disposto quanto segue:
1) Le domande di iscrizione, di rinnovo, nonché le domande di variazione dell’iscrizione relative alla compagine associativa (integrazione/cancellazione delle consorziate, passaggio di categoria e classe delle consorziate), devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante del consorzio, contenente l’elenco aggiornato delle imprese consorziate iscritte all’Albo.
2) Il provvedimento d’iscrizione all’Albo del consorzio riporta i nominativi dei legali rappresentanti, dei responsabili tecnici e le categorie e le classi di iscrizione.
L’elenco delle imprese consorziate iscritte all’Albo, con i relativi numeri d’iscrizione, è pubblicato sul sito web dell’Albo nella posizione relativa al consorzio e contiene, per ogni impresa consorziata, la ragione sociale e il numero di iscrizione all’Albo delle consorziate; per gli ulteriori elementi (categoria e classe d’iscrizione, nominativo RT, tipologie di rifiuti autorizzate, ecc.) occorre riferirsi alla posizione della singola impresa consorziata.
3) Nel caso di domanda di variazione relativa alla compagine associativa, la Sezione regionale, verificate le iscrizioni delle consorziate e che nulla cambia rispetto alle categorie e alle classi d’iscrizione all’Albo del consorzio, prende atto delle variazioni intercorse, provvede per l’aggiornamento dell’elenco delle consorziate sul sito dell’Albo e ne dà comunicazione all’interessato concludendo il relativo procedimento amministrativo.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
6. 9 SETTEMBRE 2013 - Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo – Chiarimenti dal Comitato Nazionale
Con riferimento ai quesiti formulati dalle Sezioni regionali in ordine ai titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo, anche alla luce delle nuove norme in materia di accesso alla professione di autotrasportatore e di immatricolazione dei veicoli, il Comitato nazionale, con la circolare n. 995 del 9 settembre 2013, ha ritenuto di diramare chiarimenti operativi, con particolare riguardo alle procedure relative alle modalità per dimostrare la disponibilità dei veicoli mediante locazione senza conducente e mediante comodato senza conducente.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo gestori per il trasporto in conto proprio o conto terzi dei rifiuti, i titoli idonei ad attestare la disponibilità dei mezzi di trasporto - richiesta ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. d) del D.M. n. 406/1998 - sono la proprietà, l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il leasing.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 84, comma 3, del Codice della Strada, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, è consentita la disponibilità mediante locazione senza conducente, a condizione che entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale) e, quindi, titolari di autorizzazione.
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 1071/2009, risulta ammissibile anche il comodato senza conducente.
Fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l’esercizio dell’attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di terzi non assoggettati al Regolamento (CE) n. 1071/2009.
Non è consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante locazione senza conducente, le imprese interessate dovranno presentare alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia del contratto di locazione corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Punto n. 2).
Nelle more dell’attuazione dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) competente rilascia una copia semplice della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato, opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non
contenga altre figure giuridiche.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante comodato senza conducente, nelle more dell’attuazione dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le imprese che intendono utilizzare, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali, i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009 in disponibilità mediante comodato senza conducente, devono presentare alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia della dichiarazione di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI, vistata dal competente UMC e corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000.
Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le
imprese presentano copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
7. LA GESTIONE TELEMATICA DI DOMANDE, COMUNICAZIONI E VISURE - APPROVATO NUOVO REGOLAMENTO
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, con deliberazione del 11 settembre 2013, Prot. n. 02/ALBO/CN, ha approvato il nuovo regolamento relativo alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione, nonché delle visure, elenchi e certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo.
Tra le novità, scompare il riferimento alla "delega" (e relativo modello) e alla "procura" ai sensi dell’articolo 2206 C.C. dalla definizione di “soggetto legittimato” per l’accesso alla base dati delle Sezioni regionali e provinciali, e diventa unico il modulo per le domande di iscrizione, variazione o cancellazione.
Abrogato il precedente regolamento del 2 0ttobre 2007.
Si riporta il testo della deliberazione:
. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali – Deliberazione del 11 settembre 2013, Prot. 02/ALBO/CN - Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo.
8. DIRITTO ANNUALE - DAL 2014 POSSIBILE IL PAGAMENTO TELEMATICO
Dal 2014, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, è stato inviato a tutte le imprese un avviso di pagamento tramite PEC all’indirizzo di posta certificata dell’impresa, contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.
All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell’area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione . In questo modo è possibile provvedere al versamento mediante carta di credito, MAV, TelemacoPay.
Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "Login Imprese".
Pagando direttamente on-line tramite l’area riservata il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.
. Se vuoi accedere al sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed effettuare il pagamento, clicca QUI.
9. ALBO GESTORI AMBIENTALI - L’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi soggetti al pagamento della tassa sulle concessioni governative
Su richiesta di UnionCamere (Consulenza giuridica n. 954-12/2014), l’Agenzia delle Entrate ha espresso un parere indicando quali procedure dell’Albo nazionale gestori ambientali sono sottoposte al pagamento della tassa sulle concessioni governative.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tenendo presente quanto disposto dall’art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dagli articoli 2 e 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, va pagata la tassa sulle concessioni governative (nella misura attuale di 168,00 euro) nei seguenti casi:
a) iscrizione nell’Albo effettuata a seguito di richiesta da parte dell’interessato;
b) ogni nuova richiesta di iscrizione nell’Albo per lo svolgimento di altre attività, anche se autorizzate con un unico provvedimento (deve essere corrisposta una TCG per ogni attività autorizzata);
c) iscrizione in una diversa categoria di attività da parte di un soggetto già iscritto;
d) richiesta, da parte di una impresa già iscritta nell’Albo, di aumento di classe dimensionale o di inserimento dell’autorizzazione dei singoli servizi specificati all’interno di una particolare categoria (la Camera di Commercio in questi casi, previa valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, procede ad una nuova iscrizione dell’impresa interessata, autorizzandola, nell’ambito della medesima categoria, all’esercizio dell’attività per una più ampia classe dimensionale ovvero per nuovi servizi);
e) richiesta di rinnovo dell’iscrizione.
Non rilevano invece, ai fini della tassazione, alcune tipologie di variazioni apportate all’iscrizione, quali ad esempio quelle anagrafiche o quelle relative all’inserimento/cancellazione dei veicoli o quelle relative all’importo della fidejussione prestata. Dette variazioni non comportano, infatti, una modifica della sfera di attività autorizzata in capo al soggetto iscritto e pertanto non devono essere assoggettate al pagamento della tassa sulle concessioni governative.
- Si riporta il testo del:
. Parere Agenzia delle Entrate novembre 2014 - Tassa sulle concessioni governative - Applicazione per le iscrizioni all'Albo gestori ambientali.
10. 30 APRILE 2015 - Nuove indicazioni dal Comitato nazionale sulla disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione
Il Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali, con la circolare n. 345 del 30 aprile 2015, emanata ad integrazione dei contenuti della propria precedente circolare n. 995 del 9 settembre 2013, fornisce ulteriori indicazioni in merito alla disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
Il Comitato nazionale ha ritenuto di integrare detta circolare a seguito dell’emanazione della circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il trasporto su strada e per l’intermodalità, ha fornito chiarimenti in materia di disponibilità temporanea mediante comodato o locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose.
Questi i chiarimenti forniti.
1. La citata circolare del MIT ha chiarito che nell’ambito dell’esercizio dell’attività dell’autotrasporto di cose per conto di terzi non è ammessa la disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione o di subcomodato.
Lo stesso principio dovrà essere applicato anche al caso di disponibilità di veicoli per il trasporto in conto proprio presi in locazione ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del Codice della strada.
Il Comitato nazionale non ritiene, invece, che possa essere ricompresa nella disciplina della locazione senza conducente, la locazione finanziaria (leasing). Pertanto, l’impresa che dispone del veicolo mediante tale titolo può, alle condizioni previste, locare senza conducente il veicolo stesso salvo diversa indicazione del contratto di locazione finanziaria.
2. L’articolo 31 della legge 6 giugno1974, n. 298, come modificato dall’art. 67 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, prevede la possibilità di effettuare trasporti in conto proprio anche con veicoli “noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi…”.
Nella circolare il Comitato specifica, al riguardo, che in tal caso, il locatore deve essere impresa che esercita l’attività di locazione di veicoli ai sensi dell’art. 84, comma 4 del codice della strada (imprese cd. “di noleggio”), e i veicoli devono essere immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione ai sensi dell’articolo 82, commi 4 e 5, lettera a), dello stesso Codice della strada.
3. Relativamente al trasporto per conto di terzi, nella circolare viene precisato che, ai sensi dell’art. 84 del Codice della strada, i veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 Tonnellate possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l’attività di locazione di veicoli ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Codice della strada, sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 Tonnellate possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime. In ogni caso, secondo quanto già riportato nella circolare n. 995 del 9 settembre 2013, l’impresa locataria del veicolo deve essere titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi.
4. E’ consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 Ton. Ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese dovranno allegare alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
11. 27 MAGGIO 2016 - ALBO GESTORI AMBIENTALI - Affitto di aziende o di ramo di azienda - Nuova circolare del Comitato Nazionale
L'affitto di azienda o di ramo di azienda può rientrare tra i casi di variazione dell’iscrizione all’Albo per cui è previsto il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico.
A precisarlo è il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la Circolare del 27 maggio 2016, n. 536, recante: "Affitto d'azienda".
Con tale circolare il Comitato Nazionale ha, infatti, fornito alcuni chiarimenti in tema di variazioni dell’iscrizione che prevedano il trasferimento della stessa ad un diverso soggetto giuridico (es. fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, conferimenti, ecc.), tematica che trova attualmente disciplina nella Delibera n. 7 del 25 novembre 2014, recante: "Variazione dell’iscrizione all’Albo".
Secondo il Comitato la circostanza in esame si verifica quando l’affitto ha una durata non inferiore ad anni cinque, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, una durata almeno pari al residuo periodo di validità dell'iscrizione.
In tali ipotesi vanno quindi seguite le istruzioni già fornite dallo stesso Comitato con la citata Delibera n. 7 del 25 novembre 2014, che riassumiamo brevemente nei seguenti tre punti:
1) Nei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, l'impresa cui viene trasferita l'iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione tramite PEC alla Sezione regionale competente presentando una apposita dichiarazione, corredata, ove necessario, dall'appendice alla polizza fideiussoria già prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta.
La Sezione regionale rilascia una ricevuta, che deve accompagnare il provvedimento d'iscrizione in corso di validità affinché l'impresa possa giovarsi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, del Dm 120/ 2014. In difetto l'attività non può essere proseguita.
2) Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la Sezione regionale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa. Tale termine può essere interrotto, per non più di una volta, qualora risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della comunicazione non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla Sezione regionale gli elementi e la documentazione richiesti.
3) Qualora l'impresa non provveda all'invio di quanto richiesto, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Sezione regionale, la Sezione stessa delibera l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'articolo 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Il testo della circolare n. 536/2016 e della delibera n. 7/2014 viene riportato nei Riferimenti normatizi
12. 26 OTTOBRE 2016 - ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato Nazionale chiarimenti sull'iscrizione di aziende svizzere
Con Circolare del 26 ottobre 2016, Prot. n. 987/2016 il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione all'Albo di società di gestione rifiuti stabilite in uno Stato estero non comunitario, con particolare riferimento alla Confederazione Svizzera, la quale ha regolato i rapporti con l'Unione europea attraverso legge del 15 novembre 2000, n 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”.
L’articolo 5, comma 1, di tale legge prevede la possibilità per le società di svolgere sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Come coordinate questa normativa specifica con quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, che fissa i requisiti e le condizione di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori Ambientali.
Secondo il Comitato nazionale, il provvedimento di iscrizione all'Albo dell'impresa di gestione dei rifiuti dovrà contenere l'indicazione della sopradetta limitazione e indicare la seguente prescrizione:"L'impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell'art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 364 (Accordo tra la Comunità europea ed i sui stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone)".
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
13. 12 DICEMBRE 2016 - CONSORZI DI BONIFICA - Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica
I consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possono iscriversi nelle categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica di siti contenenti amianto) dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati. A tal fine, dette attrezzature devono essere cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della delibera n. 2 del 28 luglio 2006.
Resta ferma la necessaria dimostrazione, in capo al consorzio, degli altri requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria e, con specifico riferimento alle richieste di iscrizione nella categoria 9, classe A, la dimostrazione del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, come disposto dalla delibera n. 1 del 30 gennaio 2013; senza la quale non potrà essere perfezionata l’iscrizione nella classe A.
E’ questo quanto chiarito dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016, emanata in risposta ai quesiti posti dalle Sezioni regionali nei quali si chiedevano informazioni circa la possibilità dell'iscrizione all'Albo nelle categorie 9 e 10 dei Consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta, i quali, come previsto per gli analoghi consorzi di imprese di trasporto dei rifiuti contemplati dalla circolare n. 5130 del 22 luglio 1999, potrebbero dimostrare il requisito di idoneità tecnica di cui all’art. 11, comma 1, lettera b) del DM 120/2014, mediante la disponibilità esclusiva delle previste attrezzature di proprietà dei consorziati.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
14. GENNAIO 2017 - ALBO GESTORI AMBIENTALI - Proroga dei termini per l’iscrizione in categoria 6 per i trasporti transfrontalieri
Il termine, previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo la domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, è prorogato alla data del 15 maggio 2017.
A stabilirlo è la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali 23 gennaio 2017, n. 1, che fa slittare dal 12 febbraio 2017 al 15 maggio 2017 il termine previsto dall'articolo 5 della deliberazione 3/2016.
Dunque, le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (categoria 6), in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi della delibera 3/2016, hanno tempo fino al 15 maggio 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione.
Il citato articolo 194, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che le imprese con sede legale all’estero o con la sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti siano tenute all'iscrizione in un'apposita Sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il transito sul territorio italiano.
Questa tipologia di iscrizione non è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie.
Ricordiamo che con la deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, in vigore dal 15 ottobre 2016, sono stati fissati i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri (categoria 6) e stabilito l'obbligo per le imprese già in possesso della ricevuta d’iscrizione, rilasciata ai sensi delle previgenti istruzioni dettate con le deliberazioni n. 3/2010 e n. 1/2012, di presentare alla Sezione regionale dell’Albo una nuova domanda di iscrizione ai sensi delle indicazioni fornite dall’art. 15 del D.M. n. 120/2014 e dalla presente deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (cioè: entro il 12 febbraio 2017).
La proroga al 15 maggio 2017 arriva su richiesta di diverse associazioni di categoria dell’autotrasporto di vari Stati UE che hanno evidenziato problematiche nella presentazione della documentazione richiesta.
Il testo della deliberazione viene riportato nell'Appendice normativa.
15. FEBBRAIO 2017 - ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato Nazionale chiarimenti su imprese in concordato con continuità aziendale
Per quanto riguarda le imprese sottoposte alla procedura di concordato con continuità aziendale, l'art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. n. 120/2014, relativo ai requisiti per l'iscrizione all'Albo, va applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e non può, invece, trovare applicazione laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa, “purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione”.
A stabilirlo è il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la circolare n. 172 del 8 febbraio 2017, emanata con l’intento di fornire, alle Sezioni regionali, i chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. n. 120/2014, nel caso in cui l’azienda di trovi in stato di concordato con continuità aziendale.
Il citato art. 10 del regolamento approvato con D.M. 120/2014, fissa i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo e, in particolare, al comma 2, lett. g), stabilisce che le imprese non devono trovarsi, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggette ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera.
La procedura di concordato con continuità aziendale, prevista dall'art. 186-bis della legge fallimentare, differisce - come spiega il Comitato nazionale - dalle procedure concorsuali "tradizionali" volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell'attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria. Con il concordato con continuità aziendale, soprattutto a seguito delle modifiche apportate all'istituto con la riforma del 2015 (D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132), si è scelto di privilegiare la conservazione dell'impresa, sottoponendo anche i creditori al rischio d'impresa, e relegando gli aspetti liquidatori a semplice supporto della continuazione dell'attività aziendale.
Del resto, come ricorda lo stesso Comitato, anche il D.Lgs. n. 50 del 2018 (nuovo Codice degli appalti pubblici), all’art. 110 ha regolamentato la partecipazione agli appalti dei soggetti ammessi al concordato con continuità aziendale stabilendo, al comma 3, che “il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale”.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
16. GENNAIO 2018 - ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - VERIFICA DURC ONLINE - I chiarimenti dell’INPS e del Comitato gestori ambientali
Con Circolare dell'8 gennaio 2018, Prot. 0031/ALBO/PRES il Comitato gestori ambientali riporta le risposte fornite dall'INPS relativamente all'utilizzo del servizio DURC online, laddove il sistema risponda con la dicitura "verifica in corso".
L’INPS chiarisce che il servizio, operativo dal 1° luglio 2015, consente di compiere l'interrogazione in modalità telematica indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e di ottenere una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva.
Se il sistema evidenzia esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili e non restituisce in automatico un esito positivo, trasmette all'interessato l'invitò a regolarizzare – come disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 - con l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato la situazione di irregolarità. In tal caso l’interessato è tenuto a regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate, entro un termine di non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invio stesso.
Il sistema riporta pertanto l’informazione dell’apertura di una fase istruttoria con la dicitura “verifica in corso”.
Resta fermo, precisa l’INPS, che l'intero procedimento di definizione del documento deve concludersi entro 30 giorni dalla prima richiesta di verifica della regolarità contributiva.
Per quanto sopra, il Comitato ritiene che, nei casi in cui, a seguito di interrogazione, il sistema, dopo trenta giorni dalla prima richiesta non riporti un esito positivo, le Sezioni regionali dovranno provvedere al diniego dell'iscrizione per la mancanza del requisito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), del D.M. n. 120/2014.
In caso di impresa iscritta, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad aprire il procedimento disciplinare di cancellazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del medesimo Regolamento.
Il testo della circolare viene riportao nell'Appendice normativa.
17. GENNAIO 2018 - REQUISITI RESPONSABILE TECNICO – Chiarimenti dal Comitato nazionale sull’applicazione della Delibera n. 6/2017
Con la Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato nazionale gestori ambientali fornisce chiarimenti su alcuni punti relativi alla Delibera n. 6/2017, che regola i requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".
1. Le prime precisazioni riguardano l'articolo 1: il Responsabile tecnico che ricopre il ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) risulta idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe dì appartenenza della categoria 5.
2. Quanto all'affiancamento del Responsabile (previsto al comma 2, lett d), della Delibera 6/2017), il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva. Non è, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa.
In sede di prima applicazione, detta comunicazione va inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell'iscrizione all'Albo.
Nella circolare si precisa, inoltre, che l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa, indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta. L’esperienza maturata nella categoria 5 è valdida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4.
In caso poi di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, la circolare ricorda che l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera n. 6/2017.
3. Ulteriori precisazioni riguardano le verifiche di idoneità del responsabile tecnico (art. 2, comma 3); la circolare chiarisce che il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, non si applica ai candidati che non si presentano alla prova.
Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1 della delibera è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della Delibera n. 6/2017), (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.
4. Sul fronte delle dispense dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico, la circolare puntualizza che il legale rappresentante dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica dei siti; bonifica dei beni contenenti amianto) e tale dispensa permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività o dell'incarico di responsabile tecnico.
Le interruzioni intermedie sono consentite per entrambi i ruoli (responsabile e legale rappresentante). La richiesta di dispensa va inviata alla Sezione regionale compilando il modello di domanda (allegato "A") e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell’Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche d’idoneità di cui all'allegato C.
Il testo della circolare viene riportao nell'Appendice normativa.
18. GENNAIO 2019 - ALBO GESTORI AMBIENTALI - Delibera del Comitato nazionale sui compiti e sulle responsabilità del Responsabile tecnico
Il Comitato Nazionale Gestori ambientali ha emanato la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 recante “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014”
Dopo una trattazione generale sui compiti e sulle funzioni del Responsabile anche nel caso in cui ricopra contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, la circolare precisa i compiti per i responsabili delle diverse Categorie dell'Albo gestori rifiuti, dal trasporto, all'intermediazione, dalla raccolta alle bonifiche.
L’articolo 1 della delibera elenca quelli che sono i compiti generali del Responsabile:
• coordinare l'attività degli addetti dell'impresa;
• definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
• vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
• verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
• fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto.
L’articolo 7, affrontando il caso del Responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, ricorda che lo stesso è tenuto a comunicare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando un modello allegato alla delibera, e a specificare che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.
Tale dichiarazione, sottoscritta per presa conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere prodotta, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del Responsabile tecnico, alla Sezione competente.
L'articolo 2 definisce i compiti del Responsabile tecnico per le Categorie 1, 4, 5 e 6 (Trasporto dei rifiuti). In particolare, dal lungo elenco individuato, segnaliamo
- la redazione e sottoscrizione dell'attestazione sulla idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare,
- il controllo sulla permanenza delle caratteristiche dei mezzi risultanti nell'attestazione, e
- il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto ivi precisate, in relazione alle diverse tipologie di rifiuti.
Spetta al Responsabile tecnico eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti e garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza dei documenti e delle attrezzature di sicurezza.
Lo stesso dovrà, inoltre, garantire ai conducente un’adeguata formazione e informazione e redigere linee guida sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti; garantire adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti e sulla documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
L’articolo 3 definisce i compiti del Responsabile tecnico per la Categoria 1 (Gestione dei centri di raccolta), fra i quali compare l'attestazione e garanzia della formazione del personale addetto ai centri di raccolta, secondo le modalità dettate dalla Delibera n. 2/2009 e la verifica del rispetto della normativa di sicurezza, di cui al D.M. 8 aprile 2008.
L'articolo 4 definisce i compiti del Responsabile tecnico per la Categorie 8 (Intermediazione e commercio dei rifiuti senza loro detenzione). Anche qui si parla di adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione di accompagnamento (formulari di identificazione dei rifiuti), e di verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.
L’articolo 5 definisce i compiti del Responsabile tecnico per la Categoria 9 (Bonifica di siti). Il Responsabile tecnico è tenuto a produrre, insieme al legale rappresentante, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse (ai sensi delle disposizioni dettate dalle delibere n. 5 del 2001 e n. 2 del 2009) o una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica.
Al Responsabile tecnico compete inoltre verificare il mantenimento nel tempo dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dall’impresa e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.
Gli stessi compiti vengono affidati, dall’articolo 6, al Responsabile tecnico anche per la Categoria 10 (Bonifica dei beni contenenti amianto).
Il testo della deliberazione vinene riportato nei Riferimenti normativi.
19. FEBBRAIO 2019 - RIFIUTI ABBANDONATI SU SPIAGGE E CORSI D’ACQUA - Chiarimenti dal Comitato nazionale su mezzi di raccolta e di trasporto
Con circolare n. 3 del 21 febbraio 2019 il Comitato Nazionale gestori ambientali fornisce chiarimenti alle imprese sulla loro possibilità, se già iscritte nella categoria 1 dell'Albo alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, di svolgere le attività della sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" di cui all'allegato D, Tab. D7, alla delibera stessa.
In sostanza viene chiesto al Comitato di chiarire se le imprese già iscritte dal 1° febbraio 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016) nella categoria 1 possono o meno svolgere anche la raccolta e il trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua.
Per rispondere al quesito è necessario richiamare quanto già espresso dal Comitato con la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Con tale delibera il Comitato ha definito i criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 prevedendo, in particolare, che “le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all’allegato “D” riguardanti i servizi medesimi” (art. 1, comma 4).
Successivamente, con la Delibera n. 8 del 12 settembre 2017, sono state apportate modifiche e integrazioni alla delibera n. 5/2016, e con le circolari n. 229 del 24 febbraio 2017 e n. 153 del 7 dicembre 2018 è stata ribadita la necessità, solo per le imprese che intendono svolgere anche le attività della sottocategoria di cui alla Tabella D7 (appunto “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua”) della Delibera 5/2016, di disporre al momento dell’iscrizione delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.
Dalla lettura combinata di queste disposizioni, il Comitato nazionale, con la circolare n. 3 del 21 febbraio 2019, ha chiarito che le imprese già iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) al 1° febbraio 2017 devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua), salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione.
Il Comitato fa, inoltre, presente che in sede di rinnovo dell’iscrizione, l’impresa, già iscritta al 1° febbraio 2017, deve attestare il possesso dei requisiti previsti ed è la Sezione regionale a verificare in tale sede la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.
Qualora l’impresa non dimostri la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciali previsti, la Sezione esclude la sottocategoria interessata e nel provvedimento di rinnovo dell’iscrizione riporta la dicitura: "L'impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie "raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade" oppure "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
20. FEBBRAIO 2019 - Chiarimenti dal Comitato Nazionale sul possesso dei requisiti morali ai fini dell’iscrizione
Il Comitato Nazionale per l’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n.4 del 7 marzo 2019, con la quale fornisce chiarimenti sulla valutazione del requisito morale del soggetto ai fini dell'iscrizione all'Albo.
Le perplessità riguardano in particolare l'art. 10, comma 2, del D.M. n. 120/2014.nel quale si richiede alle imprese ed enti iscritti il possesso di determinati requisiti, che alla lett. d) vengono così specificati:
“d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi”.
Al Comitato viene chiesto di chiarire:
a) la corretta applicazione di questa norma qualora lo stesso soggetto abbia riportato, in tempi diversi, condanne per il medesimo titolo di reato con pene pari o inferiori (per ciascuna condanna) ad anni uno di reclusione. La questione assume rilevanza nei casi di condanne plurime per il medesimo reato. In tal caso le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno stabilito per la perdita del requisito morale, ai fini dell’iscrizione all’Albo;
b) come deve essere considerato, ai fini della permanenza del requisito morale, l’esito positivo della “messa in prova” (ex artt. 168-bis e 168-ter C.P.).
La previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo in termini di durata complessiva della pena, pertanto secondo il Comitato Nazionale, qualora l'interessato abbia richiesto detto beneficio o non si sia opposto alla richiesta del pubblico ministero, sussiste una adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli e la pena deve essere valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale.
Quanto al secondo quesito il Comitato Nazionale ritiene che, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna sentenza di condanna, l'esito positivo della "messa alla prova", non possa avere influenza sul requisito morale.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
21. LUGLIO 2019 - ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato Nazionale chiarimenti sulla disponibilità temporanea di veicoli
Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con due nuove circolari, n. 7 e n. 8, entrambe datate 24 luglio 2019, fornisce indicazioni in merito alla gestione delle iscrizioni di veicoli in disponibilità temporanea, cioè detenuti dall’impresa richiedente l’iscrizione tramite locazione o comodato senza conducente.
1) Con la circolare n. 7 è stata definita la procedura da osservare per la gestione dell’iscrizione di tali veicoli.
Il 30° ed il 10° giorno antecedenti il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo, la Sezione dell’Albo invia una posta elettronica certificata (PEC) all’impresa in cui ricorda che, qualora intenda continuare ad utilizzare i veicoli, è tenuta ad inviare apposita comunicazione - entro 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, comunicando la nuova data di fine disponibilità.
A questa comunicazione, da inviare tramite sistema telematico, l’impresa dovrà allegare:
- il nuovo titolo di disponibilità del veicolo (contratto o appendice);
- una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati.
Alla ricezione della comunicazione, le Sezioni regionali dovranno verificare la completezza della documentazione, aggiornare la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea e inviare una comunicazione all’impresa confermando l’aggiornamento dei dati.
Successivamente, alla prima seduta utile, dovrà essere adottato il provvedimento di variazione riportante la nuova data di scadenza.
Nel caso in cui l’impresa, correttamente informata, non provveda all’invio della comunicazione nei termini previsti, il veicolo viene cancellato dall’iscrizione con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.
Alle imprese che – a decorrere dal 1° settembre 2019 - dispongono di veicoli con contratti di locazione / comodato scaduti o in scadenza potranno applicare la procedura indicata sopra. In mancanza di riscontri alla richiesta della Sezione regionale - entro e non oltre il 30 settembre 2019 - i veicoli saranno cancellati dall’Albo con decorrenza 1° ottobre 2019.
2) Con la circolare n. 8 il Comitato ha dato indicazioni in merito all’iscrizione di un’impresa che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato per un periodo inferiore a quello dell’iscrizione, anche nel caso in cui la portata utile di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima.
A tale riguardo il Comitato ha osservato che, nel caso di specie, le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l’iscrizione o la variazione dell’iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.
Successivamente all’iscrizione, qualora venga a mancare il requisito della prevista dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all’iscritto, dovrà deliberare la cancellazione dall’Albo dell’impresa.
Il Comitato ricorda, infine, che le Sezioni regionali sono tenute, in ogni caso, a riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione, l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.
Il testo delle due circolari viene riportato nell'Appendice normativa
22. AGOSTO 2019 -
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato Nazionale chiarimenti sull'iscrizione degli intermediari esteri
Il soggetto avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero, se agisce come "esportatore"/ “notificatore”, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 15, lett. a) del regolamento n. 1013 del 2006 e pertanto deve essere iscritto nella pertinente categoria dell'Albo gestori.
Al contrario, nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di “importatore” / destinatario dei rifiuti, così come definiti dall’art. 2, paragrafo 14 del regolamento n. 1013/2006, lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.
Lo ha precisato il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali con la circolare n. 9 del 1° agosto 2019, a seguito di chiarimenti richiesti in merito alla rettifica del regolamento CE, che integra l’allegato IC del regolamento CE n. 1013/2006, nella parte in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del pese di destinazione”.
Ricordiamo che, al paragrafo 15 dell’art. 2 del citato regolamento 1013/2006/CE, relativo alla spedizioni di rifiuti, nel definire la figura del «notificatore» viene fatta la seguente duplice distinzione:
a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, è considerato “notificatore” la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:
- il produttore iniziale,
- il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione,
- un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata, o
- un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
- un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
- qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore;
b) in caso di importazioni o di transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, è considerato “notificatore” una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:
- la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione,
- il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo.
Solo nel primo caso – conclude il Comitato - l’intermediario estero, in quanto notificatore, deve essere iscritto all’Albo nella pertinente categoria; così pure per il caso dell’intermediario estero che opera in qualità dio soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’art. 18 del regolamento CE n. 1013 del 1006.
Il testo della circolare e dei citati regolamenti viene riportato nell'Appendice normativa.
23. GIUGNO 2021 -
RIFIUTI DA MATERIALI METALLICI - Istituito il Registro per le imprese di raccolta e trasporto in vigore dal 1° settembre 2021
All’articolo 40-ter della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), si dispone che, “al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare”, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
A tal fine presso l'Albo deve essere istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata.
Per dare attuazione a quanto sopra, il Comitato nazionale Gestori ambientali ha istituito, con Delibera n. 4 del 3 giugno 2021, il Registro delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
L’iscrizione al Registro consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l’attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull’autotrasporto di merci.
Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati, precisate al comma 2 dell’articolo 1.
L’iscrizione al Registro avviene d’ufficio:
• per le imprese già iscritte all’Albo con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi, destinati alle attività di recupero, individuati all’articolo 3 della delibera in commento (R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006);
• per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti); in questo caso l’iscrizione d’ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento on line dell’elenco dei soggetti iscritti al registro.
Con la stessa delibera - che entrerà in vigore il 1° settembre 2021 - sono stati indicati i criteri e le modalità semplificate di iscrizione al Registro ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività.
Le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.
Le imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione europea presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all’Allegato “B” con il quale attestano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) la sede dell’impresa;
b) le tipologie di rifiuti che si intendono raccogliere e trasportare;
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose;
d) il pagamento del diritto di segreteria.
Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all’Allegato “C”.
Le imprese iscritte al Registro sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione i cui importi sono diversificati a secondo le classi cui è articolato il Registro:
• classe a), euro 1.800,00;
• classe b), euro 1.300,00;
• classe c), euro 1.000,00;
• classe d), euro 750,00;
• classe e), euro 350,00;
• classe f), euro 150,00.
Non sono tenute al pagamento del diritto le imprese iscritte d’ufficio al Registro ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4.
L’iscrizione al registro è rinnovata ogni 5 anni.
Il testo della delibera viene riportato nei Riferimenti normativi.
24. NOVEMBRE 2022 -
RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - In vigore una nuova disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, il Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Con questo decreto, il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d'azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.
Il D.M. n. 152/2022, in vigore dal 4 novembre 2022, è composto da 8 articoli e 3 allegati e stabilisce i criteri specifici in base ai quali “i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione” e gli “altri rifiuti inerti di origine minerale”, sottoposti a operazioni di recupero:
a) cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
b) sono qualificati come “aggregato recuperato” se lo stesso è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 (artt. 1 e 3, D.M. n. 152/2022). L'aggregato recuperato è, a sua volta, utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 (art. 4, D.M. n. 152/2022).
Secondo quanto disposto all’articolo 2, comma 1:
• sono «rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione» i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento ) (lett. a));
• sono «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati al punto 2 della Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento (lett. b));
• sono «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana (lett. c)).
In particolare il decreto definisce:
• i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, come riportati nell’Allegato 1 - Tabella 1);
• i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (artt. 3 e 5 - Allegato 1 - Tabella 1, lett. b), c) e d));
• gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici, come riportati nell’Allegato 2);
• gli obblighi documentali (dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni).
Rifiuti ammissibili
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto in commento, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonchè della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dovrà essere attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, la quale dovrà essere redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.
La dichiarazione va inviata per via telematica, secondo una delle modalità di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), all'autorità competente (Regione o Provincia) e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (ARPAM).
Il produttore è tenuto a conservare per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.
Come stabilito all’art. 7, il Regolamento sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio della durata di 180 giorni dalla data in entrata in vigore del Regolamento, in base al quale il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) valuterà le modifiche da apportare ai criteri tecnici fissati, per tenere conto delle criticità emerse in fase applicativa.
Si segnala, infine, che, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 3 maggio 2023 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 152/2022) per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione, effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, o un’istanza di adeguamento, indicando la quantità massima recuperabile (art. 8, comma 1).
Fino ad allora, ai materiali già prodotti alla data del 4 novembre 2022 (da di entrata in vigore del D.M. n.152/2022), nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, continueranno ad applicarsi le condizioni previste nelle autorizzazioni in essere (art. 8, comma 2).
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MODULISTICA
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A. MODELLI DI DOMANDA DI ISCRIZIONE / RINNOVO / VARIAZIONE / CANCELLAZIONE
- Modello di DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO, con procedura ordinaria, per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10
- Modello di DOMANDA DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO, con procedura ordinaria, per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10
- Modello RT per la DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO, di cui all’art. 15, comma 2, lett. a) del D.I. n. 120/2014.
- Modello di COMUNICAZIONE ISCRIZIONE / RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ALBO, con procedura semplificata, dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del D.I. n. 120/2014 (Categoria 2-bis).
Tale modello riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Modello di COMUNICAZIONE ISCRIZIONE / RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ALBO, con procedura semplificata, dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), del D.I. n. 120/2014 (Categoria 3-bis).
Tale modello riguarda:
- i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- gli installatori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- i trasportatori che agiscono in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Modello di COMUNICAZIONE / RINNOVO DELL’ISCRIZIONE DEI soggetti di cui all’art. 16,
comma 1, lettera a), del D.M. N. 120/2014 .
Tale modello riguarda:
- il Consorzio di Comuni;
- l’Azienda speciale, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- la società di gestione dei servizi pubblici, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
- Modello di DOMANDA DI VARIAZIONE / CANCELLAZIONE ALL’ALBO.
- Modello di DOMANDA DI VARIAZIONE ALL’ALBO, ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 25, comma 1, lette. C), del D.Lgs. n. 205/2010.
- Modello di DOMANDA DI VARIAZIONE ALL’ALBO, dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), del D.I. n. 120/2014 (Categoria 3-bis).
B. MODELLI PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO
- Modello di DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO (ex articolo 194, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 205/2010).
- Modello RT per la DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO per il trasporto transfrontaliero.
- Modello di DOMANDA DI VARIAZIONE / CANCELLAZIONE ALL’ALBO, da parte di imprese estere per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti nel territorio italiano (ex articolo 194, comma 3 D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010, articolo 17).
C. MODELLI PER AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
- Modello di AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, da utilizzarsi in sede di iscrizione e di rinnovo dell’iscrizione attestante la presenza dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- Modello di AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, da utilizzarsi in sede di rinnovo e di variazione dell’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
D. DICHIARAZIONI / AUTOCERTIFICAZIONI
- Modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’, di cui all’articolo 18, comma 2, del D.I. n. 120/2014, relativa alla DOMANDA DI VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI DELL’IMPRESE e il modello di ACCETTAZIONE DELLA MEDESIMA DICHIARAZIONE.
- Modello di DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI COMPATIBILTA’ DELLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO PRESSO PIU’ IMPRESE.
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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
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. Per scaricare la MODULISTICA relativa all'Albo nazionale dei gestori ambientali, cliccate QUI
. Se vuoi avere un quadro completo delle DELIBEREe delle CIRCOLARI del Comitato nazionale, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento dei RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento del REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCOMULATORI, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della RACCOLTA E TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento del SISTRI - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della tenuta dei REGISTRI DI CARICO E SCARICO E FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI , clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dei CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI - ECOPIAZZOLE , clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI , clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) e della TIA (Tariffa Integrata Ambientale) , clicca QUI
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APPENDICE NORMATIVA
LEGGI DECRETI E CIRCOLARI
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D.M. 8 ottobre 1996: Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti. (Successivamente modificato dal D.M. 23 aprile 1999).
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D.M. 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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D.M. 28 aprile 1998, n. 406: Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (Successivamente modificato dal D.M. 3 giugno 2004, n. 167).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.M. n. 406 del 1998 direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
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Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98: Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.
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D.M. 12 giugno 2002, n. 161: Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
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D.M. 5 febbraio 2004: Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
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D.M. 3 giugno 2004, n. 167: Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti».
- D.M. 5 luglio 2005: Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività' di bonifica dei siti.
- D. M. 17 novembre 2005, n. 269: Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (Testo aggiornato al terzo correttivo D.Lgs. n. 128/2010).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
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D.M. 5 aprile 2006, n. 186: Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
. D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284: Disposizioni correttive e integrativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
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D.M. 8 aprile 2008: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 8 agosto 2008, n. 355/E: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Comunicazione dei dati acquisiti nell’attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani – art. 1, commi da 106 a 108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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D.M. 22 ottobre 2008: Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.
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D.M. 27 settembre 2010: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.
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D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 205/2010 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
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D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227: Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 - ALLEGATI.
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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
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LEGGE 6 febbraio 2014, n. 6: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
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DECRETO 15 gennaio 2014: Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale».
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D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
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D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Allegato art. 27.
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D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Allegato art. 28.
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D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Allegato art. 28.
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D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
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DECRETO 3 giugno 2014, n. 120: Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
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DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche' per l'esercizio dell'attivita' d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
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DECRETO 24 giugno 2015: Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica.
- DECRETO 1 febbraio 2018: Modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
- DECRETO 1 febbraio 2018 - Allegato 1 - Formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detenotri svolta con lo stesso veicolo.
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA -
DECRETO 27 settembre 2022, n. 152: Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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APPENDICE NORMATIVA
DELIBERE E CIRCOLARI DEL COMITATO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Deliberazione 16 luglio 1999, n. 3: Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici. Integrazione della tabella di cui all'allegato B della Deliberazione n. 3 del 17 dicembre 1998.
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5: Criteri e requisiti per l’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9 - bonifica dei siti.
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Circolare n. 3413 del 1° giugno 2004: Iscrizione all'Albo nella categoria 10.
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Deliberazione 11 maggio 2005, n. 1: Disposizioni integrative e attuative della Deliberazione 12 dicembre 2001, Prot. 005/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti.
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Deliberazione 11 maggio 2005, n. 2: Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti. (Pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2005).
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Circolare n. 1451/albo/pres del 28 ottobre 2005: Applicazione del D.M. 5 luglio 2005 recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (categoria 9).
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Ministero ell'ambiente e dela tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Deliberazione 20 settembre 2005, n. 3: Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici.
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Circolare n. 1650/albo/pres del 28 ottobre 2005: Iscrizione all'Albo nella categoria 9.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Comitato Nazionale – Circolare del 22 dicembre 2005, Prot. N. 1943/ALBO/PRES: Iscrizione all’Albo nella categoria 9.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Comitato Nazionale – Circolare del 27 aprile 2006, Prot. n. 464/ALBO/PRES: Imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno o trenta chili al giorno.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Comitato Nazionale - Deliberazione 26 aprile 2006, Prot. n. 01/CN/ALBO: Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Comitato Nazionale – Circolare del 30 maggio 2006, Prot. n. 616/ALBO/PRES: Iscrizione nella Categoria 9.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Comitato Nazionale – Circolare del 15 giugno 2006, Prot. n. 733/ALBO/PRES.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Comitato Nazionale – Circolare del 26 giugno 2006, Prot. n. 750/ALBO/PRES: Applicazione D.M. 186/06.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Comitato Nazionale – Circolare del 3 luglio 2006, Prot. n. 800/ALBO/PRES: Applicazione art. 216, D. Lgs. n. 152/06.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Comitato Nazionale – Circolare del 19 luglio 2006, Prot. n. 876/ALBO/PRES: Applicazione art. 216, D. Lgs. n. 152/06.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Comitato Nazionale – Circolare del 7 agosto 2006, Prot. n. 1000/ALBO/PRES: Articolo 212, comma 7, D. Lgs. 152/06.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 10 luglio 2006, Prot. n. 02/CN/ALBO: Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 29 dicembre 2006, Prot. 1961/ALBO/PRES: Iscrizione con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 212, commi 18, 19 e 21, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 6 agosto 2007, Prot. 1592/ALBO/PRES: Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 2 ottobre 2007, Prot. 1912/ALBO/PRES: Imballaggi ed etichettature trasporto rifiuti.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 3 marzo 2008, Prot. 01/CN/ALBO: Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 13 gennaio 2009, Prot. 108/ALBO/PRES: Istruttoria delle domande di iscrizione in categoria 6 (gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 20 luglio 2009, Prot. n. 02/CN/ALBO: Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione
dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 19 maggio 2010, Prot. n. 01/CN/ALBO: Istruttoria Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 15 dicembre 2010, Prot. n. 02/CN/ALBO: Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 22 dicembre 2010, Prot. n. 03/Albo/Cn: Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 205/2010.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 19 gennaio 2011, Prot. n. 01/Albo/Cn: Entrata in vigore ed efficacia della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 - Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 19 gennaio 2011, Prot. n. 02/Albo/Cn: Modulistica per l'iscrizione all'Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 24 gennaio 2011, Prot. n. 0137/Albo/Pres: Iscrizione all'Albo per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 25 gennaio 2011, Prot. n. 0146/Albo/Pres: Sede secondaria imprese estere che effettuano trasporti transfrontalieri.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 9 febbraio 2011, Prot. n. 240/Albo/Pres: Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 15 marzo 2011, Prot. n. 432/Albo/Pres: Iscrizioni ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 28 settembre 2011, Prot. n. 1147/Albo/Pres: Iscrizione categorie 2 e 3.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 30 settembre 2011, Prot. n. 1151/Albo/Pres: Applicazione del D.M. 20 giugno 2011 recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8), pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2011.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 14 marzo 2012, n. 3: Dimostrazione della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 16 ottobre 2012, n. 5: Variazioni dell’iscrizione all’Albo.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 8 gennaio 2013, Prot. n. 023/ALBO/PRES:Schema uniforme di dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dalla
Circolare prot. n. 7933 del 3 luglio 1996.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 30 gennaio 2013, Prot. 01/ALBO/CN: Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 9 maggio 2013, Prot. 578/ALBO/SEG SIL: Iscrizione all’Albo dei consorzi che non svolgono direttamente attività
imprenditoriale di cui alla circolare del Comitato nazionale n. 5727 dell’8 novembre 2001.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 9 settembre 2013, Prot. 995/ALBO/PRES: Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 11 settembre 2013, Prot. n. 02/ALBO/CN: Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 4 novembre 2013, Prot. n. 1190/ALBO/PRES: Iscrizione nella categoria 8.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 5 novembre 2013, Prot. n.1192/ALBO/PRES: Variazioni disponibilità autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 23 Luglio 2014, Prot. n. 01/ALBO/CN: Modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 3 settembre 2014, Prot, n. 02/ALBO/CN: Modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 3 settembre 2014, Prot. n. 03/ALBO/CN: Modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 3 settembre 2014, Prot. n. 04/ALBO/CN: Autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 3 settembre 2014, Prot. n. 05/ALBO/CN: Variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 9 settembre 2014, Prot. n. 06/ALBO/CN: Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 15 novembre 2014, Prot. n. 07/ALBO/CN: Variazioni dell’iscrizione all’Albo.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 25 novembre 2014, Prot. n. 08/ALBO/CN: Foglio notizie per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 15 dicembre 2014, Prot. n. n. 1140/ALBO/PRES: Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n. 120.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 21 aprile 2015, Prot. n. 306/ALBO/PRES: Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n. 120 per le attività di bonifica dei siti (categoria 9) e di beni contenenti amianto (categoria 10).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 30 aprile 2015, Prot. n. 345/ALBO/PRES: Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo. Integrazione circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 29 maggio 2015, Prot. n. 437/ALBO/PRES:Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 22 aprile 2015, Prot. n. 01/ALBO/CN: Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
(La presente deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 16 Novembre 2015, Prot. n. 02/ALBO/CN: Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
(La presente deliberazione è entrata in vigore il 16 dicembre 2015, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 15 Novembre 2015, Prot. n. 03/ALBO/CN:Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
(La presente deliberazione è entrata in vigore il 16 dicembre 2015, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 18 Novembre 2015, Prot. n. 04/ALBO/CN: Iscrizioni all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
(La presente deliberazione è entrata in vigore il 16 dicembre 2015, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 9 dicembre 2015, Prot. n. 1041/ALBO/PRES: Diritti annuali di iscrizione, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 120/2014.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 54 del 26 gennaio 2016, Prot. n. 0054/ALBO/PRES: Iscrizione dei consorzi di scopo nella categoria 9 (bonifica dei siti) classe A.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Delibera del 10 febbraio 2016, Prot. n. 01/ALBO/CN: Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 14 marzo 2016, Prot. n. 227/ALBO/PRES: Formazione del responsabile tecnico.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 20 aprile 2016, Prot. n. 02/ALBO/CN: Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016: Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
(La presente deliberazione entrerà in vigore il 15 ottobre 2016 - La pubblicazione del comunicato è avvenuto sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 26 ottobre 2016, Prot. 987/ALBO/PRESS: Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione svizzera – applicazione art. 10, comma 2, lettera a) del D.M. 120/2014.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 12 dicembre 2016, Prot. n. 1201/ALBO/PRES: Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 23 gennaio 2017, Prot. n. 01/ALBO/CN:
Proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 8 febbraio 2017, Prot. n. 172/ALBO/PRES:
Proroga di concordato con continuità aziendale.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 22 febbraio 2017, Prot. n. 02/ALBO/CN:
Modulistica per l’iscrizione all’Albo e autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, di cui all’articolo 8 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 22 febbraio 2017, Prot. n. 03/ALBO/CN:
Modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione, con procedura semplificata di cui all'articolo 16 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 24 febbraio 2017, Prot. n. 229/ALBO/PRES:
Applicazione delle disposizioni della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e rtequisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categoirie 1, 4 e 5.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 22 marzo 2017, Prot. n. 04/ALBO/CN:
Modifica prescrizioni provvedimenti d’iscrizione.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 6 aprile 2017, Prot. n. 411/ALBO/PRES:
Rinnovo dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 e rapporti in essere dell’impresa.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 6 aprile 2017, Prot. n. 413/ALBO/PRES:
Presentazione delle domande di rinnovo dell’iscrizione.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 5 del 2 maggio 2017: Proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017: Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del terriotorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrtastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017: Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del terriotorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrtastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017: Modifiche e integrazioni alla Deliberazionew, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categoirie 1, 4 e 5. (Il comunicato del Ministero dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.228 del 29 settembre 2017).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 9 del 9 ottobre 2017: cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada, iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti. (Il comunicato del Ministero dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2017).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 10 del 28 novembre 2017: Calendario delle verifiche per i responsabili tecnici relative all’anno 2018. Modifiche allegato “B” alla deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017. (Il comunicato del Ministero dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 289 del 12 dicembre 2017).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare dell' 8 gennaio 2018, Prot. 0031/ALBO/PRES: Regolarità del pagamento dei conmtributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Delibera del 12 gennaio 2018, Prot. 0059/ALBO/PRES: Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisioti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM n. 120/2014.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 4 settemnre 2018, Prot. 0000149: Tempistiche notifica provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti d'iscrizione.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 26 settemnre 2018, Prot. 0000150: Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 26 settemnre 2018, Prot. 0000151: Sottocategorie della categoria 1, criterio della quantità annua trasportata.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 7 del 21 novembre 2018, Prot. 7/ALBO/CN: Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 recante i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 7 dicembre 2018, Prot. 0000152: Chiarimenti riguardante il responsabile tecnico in categoria 10.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 7 dicembre 2018, Prot. 0000153: Applicazione disposizioni previste dalla delibera 8/ALBO/CN del 12 settembre 2017 riguardante il calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, Prot. 01/ALBO/CN: Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 1 del 29 gennaio 2019, Prot. 0000001: Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'albo.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 3 del 21 febbraio 2019: Verifica dei requisiti minimi per l'iscriozione nella categoria 1, sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spoiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" di cui alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata con delibera n. 8 del 12 settembre 2017.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 4 del 7 marzo 2019: Requisiti di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) del DM 120/2014.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019: Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo nella Categoria 1 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 7 del 24 luglio 2019: Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnico-operative.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 8 del 24 luglio 2019: Iscrizione all'Albo di imprese con disponibilità temporanea dei veicoli.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 9 del 1° agosto 2019: Chiarimenti in merito all'iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019: Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'art. 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020: Disciplina relativa alla cessazione dell'incarico di responsabile tecnico.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020: Attiità di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante da tale attività.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 3 del 3 marzo 2020: Chiarimenti circa l'obbligo di iscrizione all'Albo delle comunità montane e le unioni di comuni di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 4 del 23 marzo 2020: Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 5 del 22 maggio 2020: Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 6 del 29 giugno 2020: Chiarimenti sull’utilizzo del codici EER 99.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 7 del 29 giugno 2020: Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 8 del 7 luglio 2020: Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020: Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 4 del 15 marzo 2021: Attribuzione codici dell’EER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1 – Raccolta e trasporto rifiuti urbani.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Delibera n. 4 del 3 giugno 2021: Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-terdella legge11 settembre 2020,n. 120.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Delibera n. 5 del 3 giugno 2021: Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Delibera n. 6 del 13 luglio 2021: Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell'Albo delle informazioni relative ai Responsabili tecnici.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 8 del 17 luglio 2021: Quiz verifica di idoneità Responsabile Tecnico.
- QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO (art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n. 6/2017) - MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - Aggiornamento al 1° luglio 2021.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 6 del 19 ottobre 2022:
Modifiche alla Deliberazione n. 05 del 3 novembre 2016 “Criteri e requisiti per l’iscrizione alla categoria 1,4 e 5” - Adeguamento della capacità finanziaria.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022:
Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 9 del 21 novembre 2022:
Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n.6/2017 in materia di responsabile tecnico.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022 -
Modifiche alla deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 “Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”. Adeguamento della capacità finanziaria.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022 -
Attestazione d’idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020..
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023 -
Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 2 del 13 febbraio 2023 -
Modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera b) D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare n. 1 del 14 febbraio 2023 -
Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi.
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GIURISPRUDENZA
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1) Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come "attività ordinaria e regolare" e le imprese che trasportano propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30 kg/l al giorno devono iscriversi all'Albo
Lo ha ricordato la Corte Costituzionale, con l'Ordinanza n. 126/2007, secondo cui, per dette imprese è stato prefigurato "un regime sensibilmente agevolato"; esse non sono, infatti, tenute a prestare garanzie finanziarie e la loro iscrizione all'Albo ha luogo in base a semplice richiesta scritta, non soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e all'idoneità tecnica del richiedente e senza che occorra la nomina di un responsabile tecnico.
Si riporta il testo della Sentenza:
.
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 126/2007 - Decisione del 6 aprile 2007 - Depositata il 19 aprile 2007 - Legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Nuova disciplina dettata dall'art. 212, del D. Lgs. n. 152/2006.
2) Impianti trattamento rifiuti - Il controllo spetta alla Provincia
È la Provincia, e non il Sindaco, l'organo competente ad effettuare i controlli sugli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (articolo 197, D. Lgs. n. 152/2006).
L'ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco che imponga al gestore dell'impianto interventi di revisione e miglioria degli stessi, non ha carattere permanente ed è quindi in contrasto con la "contingibilità" propria dell'ordinanza, oltre a configurare un improprio utilizzo di tale strumento per ottenere il rispetto di prescrizioni già imposte in via ordinaria.
Si riporta il testo della sentenza:
. TAR Lombardia – Sezione IV – Sentenza del 2 aprile 2008, n. 792: Rifiuti - Impianti di compostaggio - Prescrizioni e controlli – Competenza della Provincia - Esclusa la competenza del Sindaco.
3) Albo gestori ambientali – Intervento del TAR del Lazio sui requisiti per l'iscrizione - Illegittimità per irragionevolezza
D'ora in poi potranno essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali anche i soggetti che siano stati condannati ad almeno un anno di reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
A stabilirlo è una Sentenza del TAR del Lazio - Roma - Sez. 2^ bis - 10 luglio 2013, n. 6857, la quale ha provveduto, di fatto, ad annullare la norma dettata dall'art. 10, comma 2, lett. f) n. 2 del D.M. 28 aprile 1998 n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), che prevedeva, appunto, la non iscrizione all’Albo anche dei soggetti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
Per il Giudice amministrativo la disposizione è “irragionevole e contraria al principio di uguaglianza”, poiché richiama delitti che non hanno alcuna relazione con l’ambiente senza contemplare allo stesso tempo fattispecie di maggior gravità (come i delitti contro la persona).
La disciplina dell’esclusione dall’Albo per ragioni concernenti la moralità personale prevede, dunque, due differenti ipotesi. La prima concerne l’accertamento di reati ambientali concluso da condanna a pena detentiva, la seconda, invece, l’accertamento di delitti in alcuni settori che abbia comportato la condanna alla reclusione non inferiore a un anno.
Mentre la logica della prima fattispecie astratta è di immediata evidenza, volendosi escludere dall’attività - anche in funzione preventiva – i soggetti riconosciuti colpevoli di illeciti penali contro l’ambiente, le ragioni a presidio delle ipotesi di condanna di cui al n. 2 non appaiono chiare.
Non solo, infatti, sono richiamati delitti in materie che non hanno alcuna relazione con la tutela dell’ambiente, ma sono altresì escluse fattispecie penali di maggior gravità e di più rilevante impatto sociale (ad esempio, i delitti contro la persona).
La predetta ipotesi regolamentare di preclusione appare, pertanto, contraria non soltanto alle esigenze di ragionevolezza dell’organizzazione amministrativa, ma altresì al principio di uguaglianza sostanziale laddove, definendo i casi di esclusione dall’albo per ragioni di moralità, equipara a coloro che hanno commesso reati contro l’ambiente i soggetti che sono stati dichiarati colpevoli di illeciti penali per fatti che nulla hanno a che vedere con la tutela ambientale e, al tempo stesso, consente l’iscrizione a soggetti che abbiano commesso delitti in fattispecie di maggiore gravità e di maggior rilievo per l’opinione pubblica.
Ma ancora più irragionevoli sono le previste ipotesi di non applicabilità della norma preclusiva, indicate esclusivamente nella sospensione della pena e nella riabilitazione. Quest’ultima, com’è noto, consente l’estinzione delle pene accessorie e la cancellazione degli effetti giuridici della condanna (art. 178 cod. pen.), mentre la sospensione condizionale della pena, decorso il tempo prescritto, comporta l’estinzione del reato (art. 167 cod. pen.).
Peraltro, nella formulazione normativa del citato art. 10 D.M. n. 406/1998, la sospensione della pena consente l’iscrizione all’albo mentre sono ancora decorrenti i termini per l’estinzione del reato, e quindi con condanna sospesa ma valida agli effetti giuridici.
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