Commercio con l'estero
NOTIZIE IN BREVE

GENNAIO 2022 - AL VIA IL S.U.Do.Co.

Approvato dal Consiglio dei ministri del 10 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, il 15 gennaio 2022 entra in vigore il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235, che introduce la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.), istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


MARZO 2019 - CERTIFICATI DI ORIGINE E VISTI PER L’ESTERO – Dal Ministero dello sviluppo economico nuove disposizioni per il rilascio

Il Ministero dello Sviluppo economico, con Nota n. 62321 del 18 marzo 2019 ha comunicato la pubblicazione delle nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero.


DICEMBRE 2016 - Dichiarazione d’intento: approvato il nuovo modello

Con il provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento per l’acquisto o l’importazione di beni e servizi senza applicazione dell’IVA.
Il nuovo modello va utilizzato per le lettere d’intento che fanno riferimento a operazioni d’acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.


ESPORTATORI ABITUALI - Dal 11 febbraio 2015 nuovi adempimenti - Approvato il modello di “Dichiarazione d’intento”

Con Provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di “Dichiarazione d’intento” che gli esportatori abituali potranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA a partire dal 2015, in applicazione del disposto di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazioni fiscali”.


CARNET ATA - Novità a decorrere dal 1° gennaio 2015

A partire dal 1° gennaio 2015 verrà introdotto, in analogia a quanto avviene presso i principali Paesi europei, un nuovo Carnet ATA base che consente l’esecuzione di due soli viaggi all'estero.


Istituito il Codice doganale dell'Unione – Sostituisce il Codice doganale comunitario

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 269/1 del 10 ottobre 2013, il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (o “Codice Doganale Unionale”).


Emanati un nuovo regolamento UE che modifica i regolamenti (CEE) n. 2454/93 e n. 2913/92 che riguardano il Codice doganale comunitario

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell1Unione europea L307 del 23 novembre 2010, il Regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione del 18 novembre 2010 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.


Emanati due nuovi regolamenti CE che riguardano il Codice doganale comunitario

Sono stati emanati due nuovi Regolamenti CE n. 169/2010 e n. 177/2010 della Commissione, rispettivamente, del 1° e del 2 marzo 2010, che apportano modifiche al regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.


Esenzioni all'importazione – Una Direttiva europea ridefinisce l’ambito applicativo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 292 del 10 novembre 2009, la direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009, che riordina la disciplina dell'esenzione dall'IVA di alcune importazioni definitive di beni.
La disciplina, già contenuta nelle direttive n. 83/181/CEE, n. 2006/79/CE e n. 2006/112/CE, ha subito diverse e sostanziali modifiche che ne hanno resa opportuna, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, la codificazione.
La nuova direttiva definisce l’ambito d’applicazione delle esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto («IVA»), di cui all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, nonché le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all’articolo 145 della medesima direttiva.
Sono ammessi in esenzione dall’IVA all’importazione:
A) i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale (situata fuori dalla Comunità da almeno 12 mesi consecutivi) in uno Stato membro.
Restano in ogni caso esclusi dall’esenzione prodotti alcolici, tabacchi, mezzi di trasporto a carattere commerciale e materiali di uso professionale diversi dagli «strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni».
L’esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l’importazione definitiva entro un termine di un anno a decorrere dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nella Comunità.
B) i beni (corredi e oggetti mobili) importati in occasione di un matrimonio; sono ammessi in esenzione anche i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, il cui valore non superi 200,00 euro (agli Stati membri è data facoltà di accordare un esonero superiore, fino ad un massimo di 1.000,00 euro).
C) i beni personali acquisiti per successione legale o testamentaria da persona fisica avente la residenza normale nella Comunità.
Il testo della direttiva viene riportato nell'Appendice normativa.


I SERVIZI OFFERTI DALLE CAMERE DI COMMERCIO AGLI OPERATORI CON L'ESTERO
IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE DELLE MERCI


1. Cos'è il certificato d'origine

Il certificato d'origine è un documento che attesta l'origine delle merci destinate all'esportazione.
Viene utilizzato, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra Unione Europea e Paesi extracomunitari.
L'utilizzo è limitato ai rapporti tra Unione Europea e paesi extracomunitari, poiché in ambito comunitario è sufficiente che le merci siano accompagnate dalla fattura di vendita, sulla quale è consuetudine dichiarare l'origine (regolamento CEE n° 2454/ 1993).

Il Certificato d’origine viene rilasciato su richiesta dell'esportatore, dalla Camera di commercio dove l'impresa richiedente ha la sede legale oppure un'unità operativa o una filiale iscritta al Registro delle Imprese.
In via eccezionale i certificati di origine possono essere rilasciati anche dalla Camera di commercio dove si trova la merce da spedire all'estero, previo autorizzazione della Camera di commercio territorialmente competente.


2. Come richiedere il certificato d’origine

Il certificato di origine può essere richiesto:
• In modalità cartacea (utilizzando i formulari numerati disponibili presso gli uffici della Camera di Commercio compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Camera stessa);
• in modalità telematica (utilizzando gli appositi servizi attualmente predisposti.)


2.1. Il servizio WebCO

Dal maggio 2012, è attiva la procedura per la richiesta telematica dei certificati di origine delle merci, attraverso il servizio WebCO, messo gratuitamente a disposizione degli utenti.

WebCO è un sistema integrato via internet che permette di richiedere telematicamente i certificati di origine e altri visti, con l'utilizzo della firma digitale.
WebCO consente anche di gestire dall'ufficio e archiviare elettronicamente tutta la documentazione relativa.

WebCO è un servizio che la Camera di Commercio mette a disposizione per la gestione via internet delle richieste di rilascio dei certificati di origine.
L'azienda esportatrice si collega al sito della Camera di Commercio di competenza ed accede al servizio con una password, compila a video il modello del certificato di origine e lo inoltra per via telematica all'ufficio del Commercio Estero della Camera di Commercio, la quale controlla i documenti e stampa il Certificato di Origine.
L'obiettivo è quello di velocizzare l'erogazione del servizio offrendo un servizio in linea con le nuove esigenze in tema di semplificazione e snellimento delle procedure.
Il nuovo servizio on-line consente di accedere al servizio in qualsiasi momento della giornata, di seguire l'iter del certificato "da casa" e di poter correggere in tempo reale eventuali errori di compilazione.

. Se vuoi scaricare una presentazione del servizio WebCO, clicca QUI .


2.2. Il servizio Cert’ò

Oltre all'applicativo WebCO, attualmente in uso, Infocamere (Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane) ha messo a disposizione il Servizio denominato ”Cert’ò”.
Il contenuto del servizio di richiesta telematica dei certificati di origine rimane sostanzialmente invariato, con:
1. l'utilizzo della firma digitale per la trasmissione delle domande di rilascio;
2. la possibilità del pagamento on-line.

. Se vuoi scaricare una presentazione del servizio Cert’ò, clicca QUI .

. Se vuoi scaricare una GUIDA all’uso del servizio Cert’ò, clicca QUI .


3. AGOSTO 2009 - Emanata la prima guida al rilascio da parte delle Camere di Commercio

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 26 agosto 2009, Prot. 75361, ha reso noto che, d’intesa con UnionCamere, è stata predisposta una nuova guida per il rilascio dei certificate d’origine delle merci da parte delle Camere di Commercio.
La presente Guida sostituisce quella predisposta dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell'Artigianato con la Circolare n. 3362/C del 20 febbraio 1995.

La nuova guida - come si legge nalla Nota ministeriale - è stata predisposta tenendo conto sia delle mutate esigenze del commercio internazionale, sia dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 450/2008 del 23 aprile 2008, che istituisce il Codice doganale comunitario, nonchè dei risultati dei recenti lavori di revisione della linea guida europea dell'Associazione delle Camere di Commercio ed Industria europee (Eurochambres).

La novità più importante per le imprese è la possibilità, anche se soltanto per la merce di origine comunitaria, di avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'indicazione del produttore della merce in esportazione.
Questo consentirà un alleggerimento nei controlli preventivi il rilascio dei certificati di origine da parte dei funzionari camerali, anche se dovrà essere cura delle imprese di verificare con attenzione i produttori indicati per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa sull'autocertificazione.
Le procedure di rilascio restano immutate per quanto riguarda la merce di origine extra comunitaria.

- Si riporta il testo della Nota ministeriale con allegata la GUIDA e tutti i relativi allegati:
. Ministero dello Sviluppo Economico – UnionCamere – CERTIFICATI COMUNITARI D’ORIGINE – Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura.


4. MARZO 2019 - CERTIFICATI DI ORIGINE E VISTI PER L’ESTERO – Dal Ministero dello sviluppo economico nuove disposizioni per il rilascio

Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 18 marzo 2019, Prot. n. 0062321, ha diramato il testo delle nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero.
Si tratta di un totale rifacimento delle disposizioni che erano state emanate dallo stesso Ministero con Nota del 26 agosto 2009, Prot. 75361, che sono pertanto da ritenere totalmente superate.
Il documento – come si legge nella premessa - rappresenta l’insieme delle disposizioni per il rilascio dei certificati di origine non preferenziali e dei documenti per l’estero, di competenza delle Camere di commercio e, in particolare, contiene le disposizioni nazionali di dettaglio che tengono conto sia delle Linee guida europee emanate da Eurochambres (Associazione delle Camere di commercio europee) destinate alle Camere di commercio europee, sia dei principi generali previsti dal codice doganale dell’Unione Europea in materia di attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci.
Lo strumento ha lo scopo di armonizzare le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali, al fine di garantire l’uniforme comportamento nelle regole di rilascio sui territori.
L’obiettivo del documento è quello di facilitare il processo di trasformazione digitale a partire dall’obbligo della domanda telematica da parte degli operatori economici.
Eventuali modifiche alle presenti disposizioni, funzionali all’attuazione di ulteriori misure di semplificazione o all’introduzione del certificato di origine in formato elettronico dematerializzato, saranno oggetto di apposita disciplina emanata con ulteriori appendici al presente documento.

4.1. VISTI e DICHIARAZIONI DI ORIGINE

A proposito del rilascio di certificazioni, visti e legalizzazioni, nel documento vengono fatte alcune raccomandazioni di ordine generale.
a) Le Camere di commercio dell’UE devono certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita.
b) Le certificazioni, i visti e le legalizzazioni devono essere emessi solo quando sono richiesti da un’Autorità straniera, a condizione che non siano in contrasto con la normativa nazionale e/o dell’Unione europea.
c) La Camera di commercio conserva una copia di ogni documento, certificato o visto. Tale copia deve recare la data dell’emissione. Essa è conservata, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di conservazione degli atti.

1) Vengono previsti due soli tipi di "visti": il “visto per deposito” e il “visto poteri di firma”. Dal 1° giugno 2019 scomparirà il "Visto di conformità di firma".
1a) Qualora la Camera di commercio riceva una richiesta per l’attestazione di indicazioni d’ordine commerciale, la cui esattezza e credibilità essa non può accertare, si limita ad apporre un visto in calce al documento presentato (sempre che il documento sia stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale, quali: ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, ecc.), indicando la seguente menzione: “visto per deposito”.
In questo caso, la Camera di Commercio dovrà conservare agli atti la copia del documento vistato.

1b) Quando la richiesta di attestazione riguarda, invece, dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore, la Camera di commercio può provvedere ad apporre un timbro con la dicitura “visto poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.
Tale visto può essere richiesto anche per tutti gli atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad assolvere richieste di Autorità estere. In questo caso il visto non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio dovrà conservare agli atti la copia del documento vistato.

2) Per quanto riguarda le "Dichiarazioni di origine", viene ricordato che, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R.445/2000, i certificati di origine non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente le Camere di commercio non potranno procedere al visto dei poteri di firma su dichiarazioni in merito all’origine delle merci rese dall’impresa su atti e documenti commerciali, se non in concomitanza e coerenza con l’emissione di un certificato di origine.
Tale limite non si applica alle dichiarazioni di origine preferenziale rese nelle fatture presentate al visto camerale (contemplate dal codice doganale o dagli accordi di libero scambio sottoscritti tra l’UE ed alcuni Paesi terzi) e per le quali le Camere di commercio non hanno competenza di certificazione.
Non sussistono limitazioni neanche per i visti sulle dichiarazioni di produzione, purché riscontrabili dalle informazioni del Registro imprese.

4.2. FATTURE - Solo "visto dei poteri di firma"

Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto l’intervento della Camera di commercio, devono semplicemente dar luogo a “visto dei poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.
Quando anche la fattura è presentata esclusivamente in forma telematica, questa sarà munita di firma digitale eolografa del soggetto aziendale che detiene i poteri e la Camera di commercio potrà procedere con l’apposizione del relativo “visto poteri di firma”, in quanto in grado di identificare il soggetto che ha apposto la firma digitale.

4.3. CERTIFICAZIONI NEGATIVE

Vengono talvolta presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni Paesi stranieri o dei loro rappresentanti nell’UE, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convezioni internazionali e/o leggi nazionali (quali, ad esempio: menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative).
Tali dichiarazioni negative, non essendo verificabili, non potranno essere certificate dalle Camere di commercio.

4.4. MISURE TRANSITORIE

Al punto 15 vengono riportate delle misure transitorie, che riguardano le scorte dei formulari e le nuove modalità di presentazione della domanda, che riassumiamo nei tre punti che seguono:
1. Fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 1° maggio 2019 resteranno regolarmente validi i formulari previsti dall’Allegato 12 del Regolamento (CEE) 2454/93 distribuiti in precedenza(con la menzione Comunità europea).

2. A partire dal 1° giugno 2019, per tutti gli operatori, la presentazione della domanda di rilascio del certificato di origine dovrà essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente.
Le Camere di commercio dovranno garantire l’adeguamento alla procedura telematica entro il termine successivo di mesi cinque, assicurando adeguata informazione / formazione alle imprese del territorio.
La modalità di domanda in forma cartacea con presentazione allo sportello camerale è ammessa soltanto nei seguenti casi:
• per le persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese; oppure
• in casi eccezionali anche per le imprese, quando autorizzate dalla Camera di commercio, per particolari motivi di urgenza o nell’impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.

3. Sempre a partire dal 1° giugno 2019 viene soppresso il visto “conformità di firma” sostituito definitivamente dal “visto poteri di firma”. A decorrere da tale data saranno previsti due soli tipi di "visti": il “visto per deposito” e il “visto poteri di firma”.

- Si riporta il testo delle NUOVE DISPOSIZIONI e degli ALLEGATI:
. Ministero dello Sviluppo Economico – UnionCamere – DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DEI VISTI PER L'ESTERO.

. Ministero dello Sviluppo Economico – UnionCamere – DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DEI VISTI PER L'ESTERO - SEZIONE ALLEGATI:
- Allegato 1 - Regolamento (UE) n. 952/2013
- Allegato 2 - Convenzione internazionale di Kyoto per la semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali
- Allegato 3 - Linee Guida europee
- Allegato 4 - Formulario del certificato di origine
- Allegato 5 - Fac-simile dichiarazione di impegno pert accedere al servizio di stampa in azienda
- Allegato 6 - D.M. 12 luglio 2000 (competenza alle Camere legalizzazione dei propri atti – Ex UPICA)
- Allegato 7 - Modelli visti e attestati per l'estero.




I SERVIZI OFFERTI DALLE CAMERE DI COMMERCIO AGLI OPERATORI CON L'ESTERO
IL RILASCIO DI CARNET A.T.A. e di CARNET T.I.R.


1. CARNET ATA

1.1. Cos'è il Carnet A.T.A.

Il Carnet A.T.A. (Admission Temporaire/Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che permette l’esportazione temporanea di merci in territorio extracomunitario per motivi definiti (campioni commerciali, materiale professionale, partecipazione a fiere e mostre) nei paesi aderenti alla Convenzione ATA, senza dover depositare tasse e diritti doganali altrimenti dovuti.
La sua durata è generalmente di 12 mesi.

Possono richiedere il Carnet ATA tutte le imprese o privati che necessitano di esportare temporaneamente merce senza dover pagare dazi doganali o imposta sul valore aggiunto.


1.2. Paesi nei quali è possibile utilizzare il Carnet A.T.A.

I Paesi nei quali è possibile utilizzare il Carnet ATA sono:
Albania, Algeria, Andorra, Australia,
Bahrain (dal 1 giugno 2014) , Bielorussia, Bosnia-Erzegovina (dal 18 aprile 2011)
Canada, Cile, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Emirati Arabi Uniti (dal 1° aprile 2011)
Giappone, Gibilterra, Hong Kong,
India, Indonesia, Iran, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Macao (dal 1° novembre 2010), Macedonia, Malesia, Marocco, Messico (dal 16 maggio 2011),
Moldavia, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Repubblica Popolare Cinese, Russia, Senegal, Serbia (rimangono esclusi, Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA.


1.3. Merci per le quali può essere rilasciato il Carnet A.T.A.

Secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2454/93 del 2.7.1993, i Carnets possono essere rilasciati, nei Paesi dell'UE, per merci comunitarie (art. 797).
L'elenco dettagliato delle merci ammesse al regime doganale A.T.A. nel territorio dell'UE è riprodotto nell'allegato n. 96 del medesimo regolamento.
In base all'articolo 3.4 della Convenzione, sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione.

Le categorie di merci per le quali è consentito l'uso del Carnet possono essere sintetizzate come segue:
1) Merci destinate a essere presentate od utilizzate in occasione di una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare:
a) le merci destinate ad essere esposte o a formare oggetto di una dimostrazione nel corso di una manifestazione;
b) le merci destinate ad essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti importanti, quali:
 le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi esposti;
 il materiale di costruzione o di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico, per i padiglioni provvisori di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità;
 il materiale pubblicitario, di dimostrazione e di equipaggiamento destinato ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci importate ed esposte, quali le registrazioni sonore, i films e le diapositive nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione
.
c) il materiale destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali, comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e i films a carattere educativo, scientifico o culturale;
d) gli animali vivi destinati ad essere esposti, sottoposti a trattamenti veterinari o utilizzati per la riproduzione, ammaestrati o a partecipare a manifestazioni;

2) Materiali professionali, e cioè:
a) materiale necessario ai rappresentati della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si recano in un Paese per la realizzazione di reportages, o di registrazioni o di emissioni nel quadro di programmi determinati;
b) materiale necessario a persone o ditte che si recano in un Paese per la realizzazione di uno o più films cinematografici determinati;
c) materiale necessario all'esercizio del mestiere o della professione di una persona che si reca in un Paese per compiervi un lavoro determinato, con esclusione, però, del materiale destinato ad essere utilizzato:
 nei trasporti all'interno del Paese d'importazione;
 per la fabbricazione industriale;
 per il confezionamento di merci;
 per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, l'esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che, in questi casi, non si tratti di utensili a mano
.

3) Materiale pedagogico;

4) Materiale scientifico;

5) Campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci, ad esclusione degli articoli identici, e destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione, per suscitare ordinazioni di merci analoghe;

6) Films cinematografici, impressionati o sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale;

7) Cavalli per ippoturismo montati da turisti.

Si evidenzia che nel punto 1) del presente paragrafo (merci da presentare o utilizzare in occasione di esposizioni, fiere, ecc.) sono comprese anche le merci appresso indicate:
a) macchine, animali, imbarcazioni e materiale vario destinati alle competizioni sportive (nota 1);
b) cavalli, con i relativi oggetti di selleria, per partecipare a gare o concorsi ippici;
c) armi e munizioni a seguito di sportivi partecipanti a gare di tiro a volo o di tiro a segno.

Sul sito gestito da Unioncamere www.unioncamere.net, selezionando il paese interessato, è possibile verificare i motivi per i quali esso ammette l’importazione temporanea tramite il carnet e se riconosce a tale documento una validità inferiore ai 12 mesi.

. Se vuoi accedere al servizio, clicca QUI .


1.4. CARNET ATA - Modalitùà di rilascio

. Se vuoi scaricare una guida al rilascio dei Carnet ATA, predisposta dalla Camera di Com,mercio di Cuneo, clicca QUI .


1.5. CARNET ATA - Novità a decorrere dal 1° gennaio 2015

A partire dal 1° gennaio 2015 verrà introdotto, in analogia a quanto avviene presso i principali Paesi europei, un nuovo Carnet ATA base che consente l’esecuzione di due soli viaggi all'estero.
Il nuovo format del “Carnet ATA base” non consentirà in nessun caso l’integrazione di fogli interni ulteriori e si estinguerà una volta esaurite le operazioni ammesse con la dotazione prevista, indipendentemente dalla sua data di scadenza.
Gli operatori che prevedono di effettuare più di due viaggi dovranno acquistare il Carnet ATA standard già in uso, che consente di aggiungere ulteriori fogli in qualsiasi momento. Nulla è innovato sul sistema di cauzionamento che rimane, come attualmente organizzato, a prescindere dal formulario scelto dall'utente.
Contestualmente sono state ridefinite le tariffe di tutti i Carnet per l’esportazione temporanea delle merci e dei relativi fogli aggiuntivi come di seguito indicato:
- Carnet ATA "base" (2 viaggi): euro 61,00 (pari a 50,00 euro + Iva 22%);
- Carnet ATA "dotazione superiore" (4 viaggi): euro 92,72 (pari a 76,00 euro + Iva 22%;
- Carnet CDP China/Taiwan: euro 61,00 (pari a 50,00 euro + Iva 22%);
- Fogli aggiuntivi/supplementari: euro 1,22 (pari a 1,00 euro + Iva 22%).



2. CARNET T.I.R.

2.1. Cos'è e a cosa serve il Carnet T.I.R.

Il Carnet TIR (Transport International Routier) è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci su strada “senza rottura di carico”.
Con tale espressione si intende il trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della medesima Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate.
Il Carnet TIR è un documento di cauzione dei diritti doganali utilizzabile nei paesi aderenti alla convenzione, che ha il compito di scortare un carico di merci dalla dogana del paese ove il trasporto internazionale ha inizio alla dogana del paese dove il trasporto internazionale ha termine attraverso una o più frontiere di paesi terzi extra UE, senza che sia sottoposto a visite doganali oltre a quelle eseguite dalla dogana di partenza e da quella di destinazione, né assoggettato al pagamento o al deposito di diritti di entrata e uscita agli uffici doganali di transito.
L'Ente gestore del sistema di trasporti in regime TIR é l'Union Internationale des Transports Routiers (IRU) di Ginevra.

. Se vuoi accedere al sito dell'IRU, clicca QUI.


Il trasporto dovrà essere effettuato da idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l´inizio e la fine dell'operazione TIR sia fatta su strada.
Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall'ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale.
Pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali merci non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione.
Tuttavia, in casi straordinari ed in particolare in caso di sospetta irregolarità, le autorità doganali possono procedere alla visita delle merci presso detti uffici e richiedere direttamente al trasportatore di regolarizzare ogni controversia derivante dall'utilizzo del Carnet TIR e in particolare di pagare le somme esigibili.
Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso paesi extra UE aderenti alla convenzione TIR.


2.2. Chi rilascia i Carnet T.I.R.

A partire dal 1° gennaio 2007, per disposizione dell'IRU di Ginevra, le Camere di Commercio abilitate al servizio di rilascio dei carnets TIR sono esclusivamente le seguenti:
Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bolzano, Gorizia, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Modena, Padova, Perugia, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Unioncamere.

. Se vuoi scaricare il modulo per il rilascio di Carnets TIR, clicca QUI.


2.3. Modalità di rilascio del Carnet T.I.R.

Le ditte di autotrasporto e quelle che effettuano trasporti in conto proprio, che intendono utilizzare i Carnets TIR per i trasporti internazionali dovranno iscriversi in un apposito Registro istituito presso l´Unione italiana delle Camere di commercio con sede a Roma.
Una volta presentata all'Unione la domanda di iscrizione, e accertato il possesso dei requisiti necessari, alla ditta sarà richiesto di scegliere se ottenere il rilascio dei carnets presso una delle Camere di Commercio abilitate o direttamente presso l'Unioncamere con spedizione tramite corriere espresso a spese dell'Unione.

. Se vuoi scaricare il modulo di DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO TIR, clicca QUI.


2.4. Paesi aderenti alla Convenzione TIR

I Paesi che aderiscono alla Convenzione TIR sono i seguenti:
Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizstan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Moldavia, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Siria, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan.


2.5. Validità del Carnet TIR

Il carnet TIR ha una validità di 45 giorni dalla data del rilascio (prorogabile di 15 giorni solo in caso di estrema necessità e previa autorizzazione dell'Unioncamere).
Se il carnet è stato preso in carico dall'ufficio doganale di partenza entro i termini di scadenza, resta valido e potrà essere utilizzato fino all'arrivo del trasporto a destinazione.
L'utilizzo del carnet TIR si intende concluso con il regolare scarico doganale presso la dogana di destinazione e la restituzione del documento alla Camera di Commercio emittente, restituzione che deve avvenire entro una settimana dal rientro in sede.


2.6. Costi del Carnet TIR

I diritti di segreteria:
- per i carnets composti da 14 volets è di euro 92.40 (IVA compresa);
- per i carnets composti da 20 volets è di euro 99,60 (IVA compresa).


DOCUMENTAZIONE

. Se vuoi scaricare il testo della CONVENZIONE INTERNAZIONALE TIR - Convenzione di Ginevra del 14 novembre 1975 (Ratioficata con Legge n. 706 del 12 agosto 1982 - G.U. n. 277 del 7 ottobre 1982), clicca QUI.

. Se vuoi accedere al servizio offerto da Uniocamerere in materia di Carnet TIR, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo di una GUIDA al'utilizzo del Carnet TIR, predisposta dal Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali, clicca QUI.


CODICE MECCANOGRAFICO - RICHIESTA, ASSEGNAZIONE E CONVALIDA - LA BANCA DATI ITALIANCOM

1. La nuova banca dati ITALIANCOM (Italian Companies Around the World)

Il Numero Meccanografico per le imprese operanti abitualmente con l'estero è il codice con il quale vengono classificati ed individuati, presso l'Istituto Italiano Cambi, i soggetti che svolgono attività di import/export.
Inoltre il codice permette all'Ufficio Italiano Cambi di fare le elaborazioni dei movimenti valutari ed è necessario per la compilazione della Comunicazione Statistico Valutaria da presentare in banca a fronte di determinate operazioni valutarie.

Dal 1° Gennaio 2008 il rilascio del Numero Meccanografico coincide con l’iscrizione dell’impresa nella Banca Dati ITALIANCOM nella quale vengono registrate le imprese attive operanti abitualmente con l’estero iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, avendo riguardo alla sede legale ovvero all'unità locale, in regola con il versamento del diritto annuale. L'assegnazione del numero meccanografico agli operatori abituali con l'estero avverrà, pertanto, con nuove regole, previste con l’obiettivo di ottenere una banca dati aggiornata ed efficiente in materia di rapporti con l’estero.

Fino ad oggi tutti i dati raccolti dalle Camere di Commercio attraverso l’assegnazione del numero meccanografico andavano a confluire nella banca dati SDOE, consistente in una serie di schede descrittive delle attività degli operatori import/export della provincia.
La banca dati ITALIANCOM nasce dall’inadeguatezza dello SDOE rispetto alle nuove esigenze del mercato internazionale.
ITALIANCOM, che sostituisce la vecchia banca dati SDOE, è un archivio nazionale in grado di rendere effettivamente visibili le tendenze in atto nell’ambito dell’internazionalizzazione delle imprese e di essere una fonte ricca e sempre aggiornata sia per le imprese che per le Camere di Commercio al fine di promuovere relazioni commerciali con gli altri Paesi.


2. Le principali novità della Banca Dati

1) Viene ampliato il concetto di “esportatore abituale” con l'estero per adeguare lo strumento informativo alle esigenze di conoscenza dell’evoluzione dei mercati.

2) Viene introdotta la convalida annuale della posizione per poter avere una banca dati sempre aggiornata.
L’impresa che nell’arco di ventiquattro mesi non avrà effettuato operazioni con l’estero e non avrà confermato annualmente la sua qualità di esportatore abituale si vedrà sospendere il rilascio di attestazioni.
Dunque, nel caso di mancata convalida, il codice operatore estero che compare nella visura camerale alla sezione "Albi e Ruoli" sarà integrato da una annotazione di sospensione e non potranno essere rilasciati attestati di possesso del codice stesso.

3) Viene prevista la possibilità di invio telematico della pratica compilando on line un apposito modello firmato digitalmente.
Le imprese che vorranno avvalersi delle procedure telematiche dovranno utilizzare il servizio TelemacoPay dal quale si potranno anche ottenere informazioni sulle aziende che operano sul mercato internazionale consultando l’archivio telematico.


3. Requisiti

Con Circolare n. 3576/C del 6 maggio 2004, il Ministero delle Attività Produttive ha emanato nuove disposizioni in merito all’assegnazione del “numero meccanografico” alle imprese operanti con l’estero.
Il numero meccanografico può essere attribuito alle imprese attive iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, che risultino in regola con il pagamento del diritto annuale e che abbiano dimostrato il possesso del requisito di abitualità ad operare con l’estero.
Si considerano imprese abitualmente operanti con l’estero quelle che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
• effettuazione diretta e/o indiretta (tramite società d’intermediazione commerciale italiana) di almeno una transazione commerciale nel corso dell’anno, in entrata e/o in uscita, di importo complessivo non inferiore ad euro 12.500,00;
• esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa: DPR n. 633/1972, D.L. n. 746/1983, convertito con L. n. 17/1984 e D.L. n. 331/1993, convertito con L. n. 427/1993);
• permanenza stabile all’estero mediante propria unità locale;
• partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
• costituzione di Joint Venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all’estero;
• apporto di capitale in società estere;
• investimenti diretti all’estero;
• adozione del franchising in Paesi esteri;
• stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o agenzia all’estero;
• costituzione di società all’estero;
• partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
• realizzazione di partnership con società estere
.


4. Richiesta del numero meccanografico

Il numero meccanografico viene richiesto presentando un apposito Modulo di richiesta/assegnazione, firmato dal titolare/legale rappresentante dell’impresa.

- Si riportano i seguenti modelli:
. Richiesta / Assegnazione del numero meccanografico.

. Assegnazione del numero meccanografico - Questionario.


5. Convalida

Le imprese presenti nella banca dati ITALIANCOM devono annualmente confermare la loro posizione nella Banca Dati.
Il termine entro il quale l’impresa deve presentare l’istanza di convalida della propria posizione è stabilito al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio o della precedente convalida.
Gli operatori dovranno effettuare la convalida del numero meccanografico, a suo tempo assegnato, secondo le seguenti modalità:
• con modalità telematica (con l’utilizzo della firma digitale);
• con modulo cartaceo, da presentare direttamente all’Ufficio addetto della Camera di Commercio di competenza.

Nel caso in cui l’impresa non provveda ad effettuare la convalida la stessa verrà classificata nella Banca Dati come sospesa.
Qualora anche l’anno successivo l’impresa non convalidi la sua posizione la stessa verrà classificata come cancellata.

- Si riporta il testo del modulo cartaceo e di una guida alla convalida telematica del numero meccanografico:
. Convalida del Numero Meccanografico - Modulo cartaceo.

. Convalida del Numero Meccanografico - GUIDA alla convalida telematica.


6. Costi

Domanda di prima iscrizione:
• con modello cartaceo: euro 31,00;
• su supporto informatico: euro 21,00;
• con modalità telematica: euro 15,00;

Convalida annuale: euro 3,00.


7. Riferimenti normativi

. Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - Circolare del 6 maggio 2004, n. 3576/C: Assegnazione del “numero meccanografico” alle imprese che operano con l’estero.

. UNIONCAMERE – Ufficio Relazioni Internazionali - Note esplicative alla Circolare 6 maggio 2004, n. 3576/C riguardante l’assegnazione del “numero meccanografico” alle imprese che operano con l’estero.


IL CODICE DOGANALE - IL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - CODICE EORI

1. IL CODICE DOGANALE

Il Codice Doganale è lo strumento indispensabile per la gestione degli scambi commerciali internazionali, ed è nato dall’esigenza di individuare in modo univoco ed agevole il complesso delle merci oggetto di negoziazione sul mercato mondiale.
Esso: a) denomina le merci che debbono essere univocamente definite in modo da evitare sinonimie o omonimie che possano creare difficoltà nelle transazioni commerciali, soprattutto internazionali;
b) codifica e classifica le merci, attraverso una razionale valutazione delle loro caratteristiche intrinseche, con una nomenclatura comune accettata a livello internazionale.


2. AGGIORNATO IL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - DAC

Il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, si fondava sull’integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni ’80.
Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza.
Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e l’entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l’emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (denominata la «convenzione riveduta di Kyoto»), l’adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio.
Per tutte queste ragioni un’ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente ed è necessaria una riforma completa.

Si è pertanto reso opportuno semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l’uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un’applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti.
I regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.
È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l’eccezione.
Si è reso opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario per la facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode, nell'interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali della Comunità.

Con il Regolamento CE n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, si è così provveduto ad istituire il codice doganale comunitario, che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono.
Il testo del Regolamento CE viene riportato nell’Appendice normativa.

In sintesi, ecco alcune linee guida che emergono dal nuovo Codice doganale:
• facilitare il commercio legale e la lotta antifrode, che richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi; semplificando la normativa doganale, al fine di consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un'applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti;
• tenere conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge di seguito a inosservanza della normativa doganale, consentendo così di minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore;
• assicurare che, nei casi in cui l'operatore economico fornisce anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli sull'ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola;
• prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali (transito, deposito, uso particolare e perfezionamento), integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l'operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori;
• facilitare la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale
.


3. INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - CODICE EORI

3.1. Le novità introdotte

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L98 del 17 aprile 2009, il Regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione del 16 aprile 2009, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario).
Tale regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2009.
Le modifiche ed integrazioni apportate al Codice doganale comunitario dal Regolamento CE n. 312/2009 si riferiscono in particolar modo al cosiddetto numero unico EORI (Economic Operator Registration and Identification), ossia alla previsione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici da assegnare a ciascun operatore economico ed eventualmente ad altre persone, che serva da riferimento comune nei loro rapporti con le autorità doganali in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità.
Il Regolamento è, inoltre, diretto a sviluppare un sistema elettronico centralizzato per la conservazione e lo scambio dei dati relativi alla registrazione degli operatori economici e delle altre persone e ai numeri EORI; e ad adeguare e specificare taluni elementi relativi alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali, previamente all’arrivo e alla partenza, per le merci che entrano ed escono dal territorio doganale della Comunità.
Il nuovo Regolamento prevede inoltre un adeguamento e un ulteriore dettaglio di taluni elementi relativi alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali, prima dell’arrivo e della partenza, per le merci che entrano ed escono dal territorio doganale della Comunità.
Norme più dettagliate vengono introdotte in particolare riguardo allo scambio di informazioni tra il gestore del mezzo di trasporto e l’ufficio doganale di entrata nei casi in cui il mezzo di trasporto giunga in un porto o aeroporto diverso da quello indicato nella dichiarazione sommaria di entrata. Inoltre vengono specificati i casi e la forma in cui il gestore del mezzo di trasporto deve notificare all’ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto.

Questo numero servirà di riferimento comune nei rapporti tra l'operatore economico e l'autorità doganale in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra autorità doganali diverse e tra queste ultime e le altre autorità.


3.2. Adempimenti richiesti

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 82556 del 17 giugno 2009, ha fornito le indicazioni necessarie per l'avvio di tale sistema di registrazione e di identificazione degli operatori economici EORI.
Per semplificare al massimo il processo di registrazione nel database EORI, la stessa Agenzia provvederà alla registrazione automatica di tutti i soggetti nazionali che - in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale - hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni:
• ai soggetti titolari di partita IVA attiva viene attribuito un codice EORI composto dalla partita Iva già posseduta preceduta dalla sigla IT;
• ai soggetti non titolari di partita IVA attiva e diversi da persona fisica viene attribuito un codice EORI composto dal codice fiscale preceduto dalla sigla IT;
• alle persone fisiche che hanno agito in qualità di dichiarante/rappresentante o di obbligato principale viene attribuito un codice EORI composto dai primi 15 caratteri del codice fiscale (senza quindi l'ultimo carattere di "controllo") preceduto dalla sigla IT. Nelle dichiarazioni presentate in Italia sarà richiesta l'indicazione del codice EORI, comunque seguito dal carattere di "controllo".
I soggetti italiani che effettueranno operazioni doganali per la prima volta dopo il 30 giugno 2009 saranno registrati in modo automatico nel database EORI.

ATTENZIONE: quanto sopra non vale per le persone fisiche che hanno effettuato operazioni in qualità di speditore/esportatore o di destinatario, alle quali non sarà attribuito in automatico il codice EORI, per via della natura generalmente non commerciale delle operazioni effettuate. Gli stessi potranno continuare a operare, come speditore/esportatore o destinatario, facendo uso del codice fiscale preceduto dalla sigla IT, anche dopo il 30 giugno prossimo.

La richiesta di attribuzione del Codice EORI dovrà essere presentata solo da:
1. operatori non stabiliti nell'UE che devono svolgere operazioni doganali in territorio comunitario;
2. operatori italiani che necessitano dell'attribuzione del numero in via preventiva, in quanto devono svolgere la prima operazione doganale in altro Stato membro prima che in Italia
.

Registrarsi è semplice, basta presentare, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Dogane, la richiesta di attribuzione del codice EORI, redatta sull’apposito modello, che si riporta sotto.
È infine previsto che ciascun Stato membro dovrà inviare la base dati dei soggetti EORI registrati, e i successivi aggiornamenti, ai servizi centrali della Commissione europea, che li renderà disponibili agli altri ventisei Paesi.
La Commissione prevede, infatti, la pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati EORI nei 27 Paesi, che abbiano fornito in forma scritta il loro assenso al riguardo.
I soggetti EORI registrati in Italia potranno esprimere tale assenso presentandosi presso un qualsiasi ufficio doganale italiano per la sottoscrizione dell’apposito modulo, che si riporta sotto.


3.3. Difficoltà operative

Dal 1° luglio 2009, come si è detto, è operativo il nuovo sistema unico di registrazione e identificazione, a livello comunitario, dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intervengono nelle operazioni doganali (sistema EORI - Economic Operators Registration and Identification).
In particolare, con l’introduzione del sistema EORI è divenuta obbligatoria l’indicazione nelle dichiarazioni doganali del codice EORI, in luogo dei codici identificativi in precedenza utilizzati, nonché la validazione di tale codice nell’apposita banca dati predisposta sul sito web della Commissione europea.
In occasione dell’avvio di tale sistema, tuttavia, sono state riscontrate talune difficoltà operative relative alle dichiarazioni doganali in cui è indicato un codice EORI attribuito da uno Stato membro diverso dall’Italia; tali dichiarazioni, infatti, non sono state accettate dal sistema informatico nazionale a causa del mancato inserimento dei codici EORI in questione nella banca dati comunitaria.
Con la comunicazione del 7 luglio 2009, Prot. n. 94399, l’Agenzia delle dogane ha reso noto che la Commissione europea – informata di tali problematiche – ha invitato gli Stati Membri ad utilizzare la massima “flessibilità” nel controllo dei codici EORI, ancorché risulti impossibile la validazione dei medesimi, allo scopo di non bloccare le operazioni doganali.
A tal fine, la soluzione predisposta dall’Agenzia delle Dogane prevede la possibilità di registrare una dichiarazione doganale anche nel caso in cui il codice EORI, rilasciato da uno Stato Membro diverso dall’Italia, non possa essere validato in automatico. Come precisato dall’Agenzia, infatti, le dichiarazioni così registrate sono comunque “contrassegnate sul sistema informatico per consentire una successiva validazione del codice EORI, avvalendosi, se il caso lo richiede, delle procedure per la mutua assistenza in materia doganale con lo Stato membro interessato”.
Tale procedura è operativa a partire dal 10 luglio 2009.
Per completezza d’informazione, segnaliamo che – come evidenziato dall’Agenzia delle Dogane nel comunicato pubblicato sul proprio sito il 9 luglio 2009 – la Commissione europea ha precisato che, dal 1° luglio 2009, il codice EORI deve essere obbligatoriamente indicato nella casella n. 9 dell’istanza presentata dagli operatori per l’ottenimento della certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato).


3.4. MODULISTICA

Si riporta la MODULISTICA necessaria per la richiesta del Codice EORI con le relative istruzioni per la compilazione e il consenso alla pubblicazione dei dati.

. AGENZIA DELLE DOGANE - Richiesta di attribuzione del Codice EORI.
. Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta del Codice EORI.
. Consenso alla pubblicazione dei dati EORI sul sito web della Commissione.


Questo numero servirà di riferimento comune nei rapporti tra l'operatore economico e l'autorità doganale in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra autorità doganali diverse e tra queste ultime e le altre autorità.

La richiesta di attribuzione del Codice EORI dovrà essere presentata solo da:
1. operatori non stabiliti nell'UE che devono svolgere operazioni doganali in territorio comunitario;
2. operatori italiani che necessitano dell'attribuzione del numero in via preventiva, in quanto devono svolgere la prima operazione doganale in altro Stato membro prima che in Italia
.

La Commissione prevede, inoltre, la pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati EORI nei 27 Paesi, che abbiano fornito in forma scritta il loro assenso al riguardo.
I soggetti EORI registrati in Italia potranno esprimere tale assenso presentandosi presso un qualsiasi ufficio doganale italiano per la sottoscrizione dell’apposito modulo, che si riporta sotto.


4. ULTERIORI MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 125 del 21 maggio 2009, è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 414/2009 della Commissione del 30 aprile 2009, che modifica il Regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC).

Tale regolamento introduce / modifica:
- il documento d’accompagnamento transito/sicurezza (DATS), documento stampato dal sistema informatico per accompagnare le merci basato sui dati della dichiarazione di transito e della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
- l’elenco di articoli transito/sicurezza (EATS), che completa se necessario il DAT;
- il documento di accompagnamento delle esportazioni (DAE), che include anch’esso i dati sicurezza;
- l’elenco di articoli per l’esportazione (EAE), da utilizzare nel caso in cui la spedizione destinata all’esportazione consta di più di un articolo;
- il documento di sicurezza (DS), su supporto cartaceo, che è utilizzato nel caso in cui il sistema informatico dell’autorità doganale o dell’operatore economico non funziona nel caso di utilizzo della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione sommaria di uscita;
- l’elenco degli articoli sicurezza (EAS);
- il DAU esportazione/sicurezza (DES), che deve essere utilizzato unicamente se il sistema informatico delle autorità doganali o della persona che presenta la dichiarazione non funziona. Il DAE contiene sia la dichiarazione di esportazione, sia i dati della dichiarazione sommaria di uscita;
- l’elenco degli articoli DAU esportazione/sicurezza (EADES)
.

Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 414/2009, il cui testo viene riportato nell'Appendice normativa, entrano in vigore e sono applicabili a partire dal 1° luglio 2009.

L'Agenzia delle Dogane, a tale proposito, ha emanato la Nota n. 75522 R.U. del 19 giugno 2009, avente ad oggetto: Avvio dal 1° luglio 2009 della seconda fase dell’E.C.S. (Export Control System) e della quarta fase dell’N.C.T.S. (New Computerized Transit System).

. Se vuoi scaricare la nota dell'Agenzia delle Dogane, clicca QUI.


5. CORSO ELEARNING SULLA REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E SUL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE

Nell'ambito del Programma Doganale 2013 la Commissione Europea ha sviluppato un corso di E-Learning per aiutare gli operatori economici e i funzionari di dogana a implementare la Registrazione degli Operatori Economici e il Numero di Identificazione (EORI).
Come parte dell'”Emendamento sulla Protezione e la Sicurezza” del Codice Doganale Comunitario, il singolo numero di registrazione per l'operatore comunitario impegnato in attività doganali è diventato obbligatorio dal 1° Luglio 2009.
Il numero è chiamato “Registrazione degli Operatori Economici e Numero di Identificazione” (EORI).
Per gli operatori economici, l'EORI dovrebbe ridurre le difficoltà amministrative e semplificare le procedure. Per i funzionari di dogana renderebbe più facile l'identificazione dei rischi per la sicurezza e la semplificazione delle procedure.

. Se vuoi accedere al corso sul sito web "DG Taxation e Customs Union", clicca QUI.


6. ISTITUITO IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE - Sostituisce il Codice doganale comunitario

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 269/1 del 10 ottobre 2013 il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (o “Codice Doganale Unionale”).
Il nuovo Regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che aveva da ultimo aggiornato il Codice doganale comunitario (o "Codice doganale aggiornato") istituito nel 1992, ma che le cui disposizioni, per la maggior parte, non sono mai divenute applicabili per via della mancata adozione del Regolamento contenente le relative disposizioni di applicazione.
Il Regolamento contiene le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.
Il nuovo Codice allinea la disciplina doganale europea al nuovo quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona.
Per l'applicabilità delle nuove disposizioni, il nuovo Codice Unionale prevede una duplice scadenza: un gruppo di norme (elencate nel 1° comma dell'art. 288) entreranno in vigore il 30 ottobre 2013, mentre tutte le altre disposizioni diventeranno applicabili a partire dal 1° giugno 2016.
Il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che ha istituito il "Codice doganale comunitario" sarà abrogato a decorrere dal 1° giugno 2016.
Il testo del nuovo Regolamento dell'Unione viene riportato nell'Appendice normativa.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. CITES - LA CONVENZIONE DI WASHINGTON

1.1. Le specie protette da CITES

La sigla C.I.T.E.S., significa "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", cioè "Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora minacciate d'estinzione". Nota più semplicemente come "Convenzione di Washington".
Si tratta di un accordo internazionale tra governi - siglato nel 1960 - volto a controllare il commercio di animali e piante (vivi, morti o parti e prodotti da essi derivati) in quanto lo sfruttamento commerciale è, insieme alla distruzione degli ambienti naturali, una delle principali cause del rischio di estinzione per numerose specie.
La Cites fa parte delle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ed è stata riconosciuta dall'Italia nel 1980.
Viene applicata in oltre 130 Paesi del mondo.
A scadenza periodica l'elenco delle specie a rischio viene aggiornato da commissioni di biologi e ricercatori.

Ogni Paese ha un’Autorità di Gestione (Management Authority). Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare è l’Autorità di Gestione Italiana (non emette licenze e certificati).
Le Autorità amministrative italiane che, unicamente, possono emettere licenze e certificati per il settore CITES, sono:
Ministero del Commercio Internazionale - Direzione Generale per la Politica Commerciale - Divisione VIII - CITES (licenze di importazione ed esportazione);
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato (notifiche di importazioni, certificati di riesportazione e certificati comunitari).

Le specie a rischio d'estinzione prese in considerazione nella Cites sono suddivise in tre Appendici:
- Appendice I: Specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio;
- Appendice II: Specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza. Gli esemplari devono essere accompagnati da documento d'esportazione numerato.
- Appendice III: Specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI


1.2. Nuovo manuale operativo CITES

Pronte le modalità e le procedure per i controlli in ambito doganale sul commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.
Il nuovo manuale operativo CITES (sigla della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione), è contenuto nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 44/D del 10 novembre 2005.
Il documento rappresenta uno strumento più efficace nel contrasto al traffico illegale delle specie protette, con l'aggiornamento delle modalità e procedure relative ai controlli in ambito doganale.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il nuovo Manuale Operativo CITES, clicca QUI


1.3. PRODOTTI CITES – Rilascio di autorizzazioni di importazione ed esportazione

Il Ministero del Commercio Internazionale – Direzione Generale per la politica commerciale, in data 11 ottobre 2006 ha emanato il Comunicato Prot. PC/20060133233 con il quale ha stabilito che, con decorrenza 11 ottobre 2006, tutte le istanze per l'importazione ed esportazione di prodotti CITES, ai sensi del regolamento CE n. 338/1997 (articoli 4 e 5), devono essere sottoposte al preventivo parere della Commissione Tecnico-Scientifica, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

. Se vuoi conoscere le competenze e le funzioni della Commissione tecnico-scientifica, clicca QUI


1.4. LICENZE CITES – Esenti da imposta di bollo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 403/E del 29 ottobre 2008, ha risposto ad un interpello in merito all'applicazione o meno dell'imposta di bollo alle istanze volte al rilascio delle licenze di importazione ed esportazione CITES.
La vigente legge dell’imposta di bollo, tra gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, comprende “Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine” (Articolo 15 della tabella, allegato B, D.P.R. n. 642/1972).
Per individuare il regime ai fini dell’imposta di bollo delle licenze import ed export CITES è necessario stabilire se le stesse, pur non essendo rilasciate da un ufficio doganale, possano essere o meno ricompresi tra i “documenti doganali”.
In proposito, l’Agenzia delle Dogane, interpellata sull’argomento dalla scrivente, con nota prot. n. 3735 del 13 luglio 2005 “ritiene, (…) che le licenze in questione, da presentarsi obbligatoriamente, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione e dalla normativa comunitaria e nazionale, all’atto dell’espletamento di operazioni di operazioni di importazione ed esportazione, possano rientrare tra i documenti doganali …”.
Ciò posto, le stesse licenze sono da ritenere esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 15 della tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto).
Infine, l'Agenzia delle Entrate fa presente che lo stesso regime delle licenze deve essere applicato alle domande volte al loro rilascio, ai sensi dell’articolo 3 della citata tariffa, ovvero dell’articolo 14 della tabella dei documenti esenti dall’imposta di bollo.

Si riporta il testo della risoluzione:
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 403/E del 29 ottobre 2008 - Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Licenze import ed export CITES - Imposta di bollo.


2. CODICI SIC (STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION)

Il Codice SIC è un codice numerico di quattro cifre assegnato ad ogni azienda in base alla sua attività principale.
Questa classificazione è uno standard internazionale, sviluppato per facilitare la raccolta, la presentazione e l'analisi uniforme dei dati statistici da parte delle organizzazioni dedite agli studi economici.
La classificazione copre tutte le attività economiche attraverso una suddivisione dei settori merceologici, organizzata come segue:
- 10 macrocategorie di descrizione;
- 82 categorie di codici a due cifre;
- 954 categorie di codici a quattro cifre.
Le prime due cifre del codice identificano la categoria, le deconde due la sottocategoria
.

Si riporta:
. CODICI SIC - Tabella di identificazione settori merceologici.


3. ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO

Il Ministero del Commercio Internazionale, con Comunicato del 31 ottobre 2006, Prot. PC/143123, ha approvato la nuova modulistica concernente la domanda/autorizzazione riguardante le esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare), rilasciate da questa Autorità nazionale competente in applicazione del Regolamento CE n. 1334/2000, istitutivo del regime comunitario di controllo, e del relativo Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
Detta modulistica è reperibile presso tutte le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per il tramite di UNIONCAMERE.
I formulari precedentemente utilizzati, in ogni caso, potranno continuare ad essere utilizzati sino ad esaurimento scorte.

. Se vuoi consultare tutta la normativa comunitaria e nazionale riguardante le esportazioni di beni “dual use”, nelle versioni linguistiche italiana, inglese e francese, clicca QUI


4. COMMERCIO ESTERO - Dal 11 febbraio 2015 nuovi adempimenti a carico dell’esportatore abituale - Approvato il modello di dichiarazione d’intento

Con Provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione d’intento che gli esportatori abituali potranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA a partire dal 2015.
Ricordiamo che l’art. 20 del D.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazioni fiscali” ha modificato le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in esse contenute e gli adempimenti a cui sono tenuti gli esportatori abituali e i loro fornitori, al fine di effettuare cessioni in regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.
La nuova procedura prevede, infatti, che siano gli esportatori a trasmettere all’Agenzia le lettere d’intento e che i fornitori non debbano più comunicare i dati in esse contenuti. I fornitori, dal canto loro, dovranno limitarsi a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della comunicazione da parte del proprio cliente, riepilogando in dichiarazione annuale IVA le suddette operazioni.
Il citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, recependo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, ha approvato il modello e le istruzioni per inviare telematicamente alle Entrate la dichiarazione d’intento e ha fissato come termine entro il quale ci si dovrà adeguare alle nuove modalità di invio telematico della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate l’ 11 febbraio 2015.
Fino a quella data, gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d’intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le modalità tradizionali.
Il modello contiene i dati anagrafici del richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario e la firma del richiedente. Inoltre, un unico quadro A riporta i dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica.
Per la consegna al fornitore basta stampare la sola dichiarazione d’intento escludendo il quadro A del modello, dedicato al plafond.
La dichiarazione d’intento può essere presentata all’Agenzia in via telematica direttamente, attraverso i servizi Entratel o Fisconline, oppure per il tramite di intermediari abilitati. Per l’invio è possibile utilizzare il software “Dichiarazione d’intento”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.

. Se vuoi scaricare il testo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014 con l’allegato modello “Dichiarazione d’intento”, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al software “Dichiarazione d’intento” , clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del D.Lgs. n. 175/2014, clicca QUI.


RIFERIMENTI E GUIDE OPERATIVE

. Se vuoi accedere allo SPORTELLO INFORMATIVO DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito dedicato da Unioncamere al COMMERCIO ESTERO, clicca QUI.

. Per la modulistica da utilizzare per le operazioni con l’estero, cliccate QUI

. Per i testi delle Convenzioni e delle Circolari Unioncamere in merito al Carnet ATA, cliccate QUI

. Per i testi delle Convenzioni e delle Circolari Unioncamere in merito al Carnet TIR, cliccate QUI

. Se sei interessato a cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri, messe a disposizione dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), clicca QUI

. Per prelevare L'ELENCO DEGLI UFFICI ICE NEL MONDO, cliccate QUI


1. ON LINE UNA GUIDA ALL'IMPORT-EXPORT DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

La Camera di Commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, partner della rete “Enterprise Europe Network”, hanno pubblicato la guida “ABC dell'import-export” nell'ambito della collana “Unione europea - Istruzioni per l'uso”, guide gratuite di facile consultazione in cui trovare informazioni aggiornate sulle principali normative e finanziamenti dell'UE.

. Se vuoi scarivare il testo della GUIDA dal sito della Camera di Commercio di Torino, clicca QUI.


2. DOCUMENTAZIONE SUL COMMERCIO CON L'ESTERO

Unioncamere ha predisposto un servizio in rete per coloro che vogliono approfondire alcuni argomenti relativi alla documentazione per il commercio estero rilasciata o gestita dal sistema camerale.
Con questo lavoro si intende, infatti, da un lato offrire una raccolta costantemente aggiornata della normativa, delle circolari e della manualistica sui principali documenti per il commercio estero, dall’altro costituire un punto di raccordo per i quesiti, che in tale ambito vengono posti da parte del personale camerale, con lo scopo di realizzare una qualificata rubrica, che dia risposta alle domande più frequenti e significative.

. Se vuoi accedere a questo servizio, clicca QUI .


APPENDICE NORMATIVA

. REGOLAMENTO (CEE) N. 3237/76 del Consiglio del 21 dicembre 1976 concernente l'applicazione anticipata degli allegati tecnici e l'utilizzazione anticipata del modello di carnet TIR della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzioneTIR), fattaa Ginevra il 14 novembre 1975

. Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

. Agenzia delle Dogane - Circolare n. 48/D del 7 agosto 2003; Reg.to(CE) n. 881/2003 della Commissione del 21 maggio 2003 recante modificazione del Regolamento (CEE) n. 2454/93. Convenzione TIR e ATA.

. Ministero delle Attività produttive - Circolare del 6 maggio 2004, n. 3576/C; Assegnazione del “numero meccanografico” alle imprese che operano con l’estero.

. DIRETTIVA 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

. Regolamento n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato).

. Regolamento n. 273/2009 della Commissione del 2 aprile 2009, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

. Regolamento n. 312/2009 della Commissione del 16 aprile 2009, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

. Regolamento n. 414/2009 della Commissione del 30 aprile 2009, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

. DIRETTIVA 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni.

. REGOLAMENTO (UE) N. 169/2010 della Commissione del 1° marzo 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

. REGOLAMENTO (UE) N. 177/2010 della Commissione del 2 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

. REGOLAMENTO (UE) N. 197/2010 della Commissione del 9 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

. REGOLAMENTO (UE) n. 1063/2010 della Commissione del 18 novembre 2010 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

. REGOLAMENTO (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione.

. Ministero dello sviluppo economico - Circolare del 18 marzo 2019, Prot. 0062321: Diramazione della guida contenente le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle Camere di commercio.

. Ministero dello sviluppo economico - Circolare del 18 marzo 2019, Prot. 0062321 - ALLEGATO - DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DEI VISTI PER L'ESTERO.
Ministero dello Sviluppo Economico – UnionCamere – DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DEI VISTI PER L'ESTERO - SEZIONE ALLEGATI:
- Allegato 1 - Regolamento (UE) n. 952/2013
- Allegato 2 - Convenzione internazionale di Kyoto per la semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali
- Allegato 3 - Linee Guida europee
- Allegato 4 - Formulario del certificato di origine
- Allegato 5 - Fac-simile dichiarazione di impegno pert accedere al servizio di stampa in azienda
- Allegato 6 - D.M. 12 luglio 2000 (competenza alle Camere legalizzazione dei propri atti – Ex UPICA)
- Allegato 7 - Modelli visti e attestati per l'estero.



. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2021, n. 235: Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.).


. Per consultare le Circolari Unioncamere, cliccate QUI

. Per consultare la Legislazione doganale, cliccate QUI

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