Elenco degli agenti marittimi raccomandatari
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LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO INTERPROVINCIALE DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI
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1. La figura del Raccomandatario marittimo - Istituzione dell'Elenco presso alcune Camere di Commercio
La legge che disciplina a professione di Raccomandatario Marittimo e che ha istituito l'Elenco dei raccomandatari marittimi è la Legge 4 aprile 1977, n. 135, che ha abrogato la legge 29 aprile 1940, n. 496 che aveva istituito l'Elenco degli agenti marittimi autorizzati.
Sono "raccomandatari marittimi" coloro i quali svolgono attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti.
L'agente marittimo viene definito "raccomandatario" perché agisce in nome e per conto del suo mandante: armatore, vettore o noleggiatore proprietario del carico.
Il raccomandatario marittimo svolge principalmente le seguenti attività
- Assistenza al Comandante della nave nei confronti delle Autorità locali o di terze parti,
- Ricezione o consegna delle merci,
- Operazioni di imbarco e sbarco passeggeri,
- Acquisizione di noli,
- Conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio di documenti.
Presso le Camere di Commercio delle province dove ha sede la Direzione marittima esistono gli Elenchi interprovinciali dei raccomandatari marittimi.
Nell'elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché i loro institori.
In quest'ultimo caso la procura institoria può essere conferita e rilasciata da titolari di imprese individuali, amministratori o soci amministratori in possesso dei poteri di firma e legale rappresentanza di società, solo se iscritti in un Elenco dei Raccomandatari Marittimi.
2. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 59/2010
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della Direttiva Servizi), al comma 5 dell'articolo 85, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, lett. a), c) ed e) della legge n. 135/1977.
In particolare, con l'avvenuta abrogazione delle disposizioni di cui alla lett. c), chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano l'attività di raccomandatazione marittima non deve più obbligatoriamente risiedere (o essere domiciliato) nella località in cui esercita la propria attività.
Di conseguenza si è venuto a determinare un ampliamento dell'ambito territoriale precedentemente individuato dalle combinate disposizioni recate dall'art. 6 e dall'articolo 9, lett. c) (ora soppressa) della L. n. 135/1977.
Pertanto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare del 7 maggio 2010, Prot. M_TRA/PORTI/6130, ha ritenuto di precisare che, essendo venuto meno il vincolo della residenza, permangono quindi, ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale entro il quale possono operare i soggetti che svolgono l'attività di cui trattasi, il 1° e il 2° comma dell'art. 6 della L. n. 135/1977, nei quali è previsto che:
a) un elenco di raccomandatari è istituito presso la Camera di Commercio delle località ove abbia sede una Direzione marittima;
b) ulteriori elenchi possono essere isituiti presso le Camere di Commercio nel cui ambito territoriale abbia sede un Compartimento marittimo.
La Commissione per la tenuta dell'Elenco ha sede presso la Camera di Commercio e provvede in merito alle richieste di iscrizione, trasferimento o cancellazione; determina inoltre la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco e applica le sanzioni disciplinari (richiamo verbale. ammonimento scritto; censura pubblica; sospensione; radiazione).
Contro le decisioni della Commissione Provinciale è ammesso ricorso alla Commissione Centrale, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato.
Con decreto del Ministero suddetto vengono inoltre stabilite le tariffe minime e massime, a carattere obbligatorio, dei compensi dovuti ai raccomandatari per le loro prestazioni, nonché la loro periodica revisione.
3. I requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco
Per l’iscrizione nell’Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A. Requisiti generali
• pieno esercizio dei diritti civili,
• avere conseguito il diploma di scuola media superiore,
• avere la residenza anagrafica nella località in cui si intende operare,
• avere la cittadinanza italiana o Unione Europea.
B. Requisiti morali
• non trovarsi in stato di fallimento,
• non avere subito condanne:
1. per delitti contro la pubblica amministrazione,
2. per delitti contro l'amministrazione della giustizia
3. per delitti contro la fede pubblica,
4. per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
5. per i delitti contro il patrimonio,
6. per contrabbando,
7. per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni,
8. per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione,
• non essere sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo n. 490 dell'8.8.1994 e alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
• non trovarsi in stato di fallimento.
C. Requisiti professionali
• avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale,
superare un esame orale presso la competente commissione. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all´esercizio della professione nonché della lingua inglese.
4. Documentazione da presentare per sostenere l'esame
Per sostenere l'esame è necessario presentare la seguente documentazione:
1) domanda in bollo da euro 16,00 - utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio di competenza - con firma semplice e con allegara una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
2) dichiarazione sostitutiva (in esenzione dall'imposta di bollo) con la quale il raccomandatario marittimo iscritto in qualsiasi elenco raccomandatari marittimi dichiari che l'aspirante ha svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
3) attestazione del versamento di euro 77,00, per diritti di segreteria, da effettuare sul c/c postale intestato alla Camera di Commercio di competenza o direttamente alla cassa camerale, indicando la seguente causale "Elenco Raccomandatari Marittimi - domanda d'esame".
5. Documentazione da presentare per l'iscrizione nell'Elenco
1) domanda in bollo da euro 16,00 - utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio di competenza - con firma semplice e fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
2) attestazione del versamento di euro 31,00, per diritto di segreteria, da effettuare sul c/c postale intestato alla Camera di Commercio di competenza o direttamente alla cassa camerale indicando la seguente causale "Elenco Raccomandatari Marittimi - domanda d'iscrizione";
3) attestazione del versamento di euro 168,00, di tassa concessione governativa, da effettuarsi nel c/c postale n. 8003 (8904, per la Sicilia), indicando la seguente causale "Tassa di Concessione Governativa per iscrizione nell'Elenco Raccomandatari Marittimi";
4) documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione negli importi stabniliti da ogni singola xommissione.
6. Deposito cauzionale
Il raccomandatario marittimo è obbligato a costituire un deposito cauzionale, che dovrà essere prestato al momento dell’iscrizione dopo il superamento della prova d’esame, la cui misura è determinata dalla Commissione Camerale di competenza.
Il deposito cauzionale, può essere prestato mediante fidejussione bancaria/assicurativa o con deposito in denaro presso gli uffici della Banca d'Italia o presso le rispettive Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Secondo quanto disposto dall'art. 11 della L. n. 135/1977, ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'art. 8, lettera c).
Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari.
La decadenza è dichiarata dalla commissione.
6.1. Nuova procedura di svincolo delle cauzioni dei Raccomanadatari Marittimi
A seguito dell'abrogazione della legge n. 1137/1949, che disponeva l'obbligo per il Raccomandatario Marittimo della pubblicazione su due quotidiani del comunicato di liberazione delle cauzioni di cui all'art. 8, lettera c), della legge 135/1977 in caso di cessazione di attività, alcune Giunte Camerali hanno stabilito un procedimento sostitutivo che prevede la pubblicazione, a carico della Camera di Commercio, del comunicato di richiesta di liberazione delle cauzioni nel Sito Internet e nell'Albo Camerale.
Trascorsi trenta giorni dalla data dell'ultima di tali inserzioni, senza che vi siano state opposizioni, con determinazione dirigenziale sarà provveduto a pronunciare la liberazione della cauzione.
7. Domande di aggiunta, variazione o cancellazione di titolarità da parte degli iscritti nell'elenco dei raccomandatari marittimi
• Domanda, con applicata l’imposta di bollo di 16,00 euro, utilizzando l'apposito modulo. sottoscritta con firma semplice e
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore,
• attestazione del versamento di euro 10,00, da effettuarsi sul c/c postale appositamente istituito dalla Camera di commercio di competenza, indicando una delle seguenti causali "Elenco Raccomandatari Marittimi - domanda di aggiunta oppure variazione oppure cancellazione di titolarità".
8. Documentazione da presentare per la cancellazione dall'elenco
• Domanda, con applicata l’imposta di bollo di 16,00 euro, utilizzando l'apposito modulo. sottoscritta con firma semplice e
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Contestualmente alla richiesta di cancellazione può essere inoltrata anche la domanda di svincolo della cauzione.
9. Sanzioni
Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale (art.19, legge n. 135/77).
Il raccomandatario che venga meno agli obblighi stabiliti dall'art. 4 della Legge n. 135/1977 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 516,00 ad euro 25.822,00.
La condanna comporta la cancellazione dall'Elenco Raccomandatari Marittimi (art.5, commi 1 e 2, legge 135/77).
Chiunque, senza essere iscritto nell'Elenco Raccomandatari Marittimi, svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (art.5,comma 4, legge 135/77).
9. GIUGNO 2018 - Fissate le procedure per la nomina delle Commissioni locali a seguito di accorpamenti delle Camere di Commercio
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, il Decreto interdirettoriale12 giugno 2018, recante “Procedure operative relative alle attività delle Commissioni Locali per i Raccomandatari Marittimi e tenuta dei relativi registri a seguito di accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Il presente decreto disciplina le procedure operative che le Camere di commercio, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, devono adottare con riferimento alle attività relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta dei relativi elenchi.
Presso le nuove Camere di commercio, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati ai sensi della normativa sopra ricordata, dovrà essere istituita un'unica Commissione locale per raccomandatari marittimi ed un unico elenco di raccomandatari marittimi.
L'operatività dei raccomandatari marittimi iscritti nelle nuove Camere di commercio verrà estesa alla nuova Circoscrizione territoriale di competenza delle stesse.
Qualora a seguito del processo di accorpamento sono presenti più enti camerali, nell'ambito territoriale della medesima Direzione marittima, le Commissioni locali operano con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza degli stessi (art. 2).
All'articolo 3 del decreto in questione vengono infine dettate le seguenti disposizioni transitorie:
1. le nuove Camere di commercio, costituite a seguito dei processi di accorpamento di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione del decreto di nomina ai sensi del comma 1, dell'art. 7 della legge 4 aprile 1977, n. 135 della Commissione locale, che opererà con riferimento alla nuova circoscrizione territoriale del nuovo ente camerale;
2. nelle more dell'adozione dei decreti interministeriali di cui al punto 1 restano in vigore, fino alla loro naturale scadenza, i precedenti provvedimenti adottati.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa
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RIFERIMENTI
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. Per la normativa INPS, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dell'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE, cliccate QUI.
. Per un approfondimento dell'attività di SPEDIZIONIERE, cliccate QUI
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APPENDICE NORMATIVA
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. Legge 15 novembre 1949, n. 1137: Aumento dei limiti fissati dall'art. 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari.
N.B. Da tener presente che tale legge risulta tra quelle abrogate dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Allegato A.
. Legge 4 aprile 1977, n. 135: Disciplina della professione di raccomandatario marittimo. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 85 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - In vigore dal 8 maggio 2010).
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Legge 10 giugno 1982, n. 348: Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici.
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D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
. D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483: Regolamento di semplificazione del procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi avverso i provvedimenti della Commissione locale.
. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Art. 85.
. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Genertale per i Porti - Circolare del 7 maggio 2010, Prot. M_TRA/PORTI/6130: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Riflessi sull'individuazione dell'ambito territoriale nel quale sono abilitati a svolgere l'attività i raccomandatari marittimi.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 27 febbraio 2015, Prot. 27552: Quesiti in merito all’iscrizione all’elenco dei Raccomandatari marittimi ed al Registro Imprese – Quorum costitutivo per la Commissione di tenuta dell’elenco – Applicazione del silenzio assenso.
. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 12 giugno 2018: Procedure operative relative alle attivita' delle Commissioni Locali per i Raccomandatari Marittimi e tenuta dei relativi registri a seguito di accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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