Ruolo dei mediatori marittimi
NOTIZIE IN BREVE
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Pubblicato il decreto attuativo dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il decreto 26 ottobre 2011, recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Costituzione delle Commissioni esaminatrici - Chiarimenti del Ministero
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3638/C del 27 novembre 2010, nella quale fornisce chiarimenti in merito alla costituzione delle Commissioni esaminatrici dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva servizi.
Pubblicato il decreto legislativo n. 59/2010 di recepimento della “Direttiva servizi” – Prevista la soppressione di Ruoli ed elenchi camerali
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
All'art. 75 di tale decreto viene prevista la soppressione del Ruolo dei mediatori marittimi.
L’esercizio di tale attività sarà soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di Commercio dovrà verificare il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'interessato e iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la relativa qualifica.
Le competenze, già attribuite alle Commissioni per la tenuta del Ruolo soppresso, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.
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SOPPRESSIONE DEL RUOLO
ATTENZIONE!
Il Ruolo dei mediatori marittimi è SOPPRESSO a decorrere dal 8 maggio 2010, data di entrata in vigore dell’art. 75 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.
Il D. Lgs. n. 59/2010, ha dettato, agli articoli 73, 74, 75e 76, una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente d’affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, prevedendo la soppressione dei relativi ruoli o elenchi camerali e indicando nella dichiarazione di inizio attività (DIA), di cui all’articolo 19 della legge 241/90, la nuova modalità di accesso.
Si ricorda che la legge n. 122/2010, di conversione del decreto-legge n. 78/2010, ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) - in sostituzione della Dichiarazione Inizio Attività o D.I.A. - per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti.
Chi è in possesso dei requisiti di iscrizione nei Ruoli ed Elenchi di cui alle attività in questione e vuole contestualmente iniziare l’attività, deve utilizzare tale strumento.
La S.C.I.A. deve:
• essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.);
• essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese;
• contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti professionali, morali e personali previsti dalle normative.
Si ricorda che la nuova disciplina troverà concreta applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 80 del citato D. Lgs. n. 59/2010, nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico emanerà i relativi decreti di attuazione, con i quali saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.
Nel frattempo, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 6 maggio 2010, al § 13, ha chiarito il regime transitorio: l'applicazione dell'art. 73 deve essere contemperata con la previsione dell'art. 80; ed ha disposto che in via assolutamente transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni da adottarsi ai sensi del citato articolo 80, coloro i quali intendono svolgere le attività in questione verranno iscritti provvisoriamente nei soppressi Ruoli ed Elenchi, anche al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà successivamente operarsi il passaggio nel Registro delle imprese o nel REA; ai medesimi fini i predetti Ruoli ed Elenchi soppressi saranno gestiti dinamicamente, curandone gli adempimenti, anche per quanto riguarda revisioni, sospensioni e cancellazioni, secondo la disciplina vigente.
Il soppresso Ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi era diviso in due sezioni, una ordinaria e una speciale.
Dal 12 maggio 2012, con l’entrata in vigore del D.M. 26 ottobre 2011, la sezione ordinaria del Ruolo dei mediatori marittimi è stata definitivamente soppressa.
Il Ruolo Interprovinciale è rimasto in vigore solo per la sezione speciale riservata ai mediatori marittimi pubblici, che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da leggi speciali (artt. 2, comma 1, lett. a) e 75, D.Lgs. n. 59/2010; D.M. 26 ottobre 2011).
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MEDIATORI MARITTIMI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NEL REA
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.1. Il decreto ministeriale
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il decreto 26 ottobre 2011, recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il decreto, emanato in attuazione degli articoli 75 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina
le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell’attività di mediazione marittima e regola le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche iscritti nel Ruolo dei mediatori marittimi, soppresso dall’art. 75 del medesimo decreto.
Al decreto sono allegati due modelli:
• il MODELLO – MEDIATORI MARITTIMI, per la segnalazione dell’inizio dell’attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;
• il MODELLO Intercalare REQUISITI, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa.
I modelli vanno allegati, a seconda dei casi, ai modelli: I1, I2, S5, UL, Intercalare P.
Viene inoltre riportato un ALLEGATO C nel quale si indica il fac-simile della Tessera personale di riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 15, le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici, e pertanto a decorrere dal 12 maggio 2012.
1.2. La circolare ministeriale
Lo stesso Ministero delle Sviluppo Economico, in anticipo sulla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale, ha emanato la Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012, nella quale sono stati messi in rilievo i seguenti punti: la data di efficacia dei decreti, l’utilizzo dello strumento della SCIA, la portata esclusivamente procedurale dei decreti, l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici, la istituzione dell’apposita sezione del REA, la modulistica unica a livello nazionale.
Il testo del decreto e della circolare ministeriale viene riportato nell’Appendice normativa.
2. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI
2.1. Presentazione della SCIA – Comunicazione Unica
Le imprese di mediazione marittima dovranno presentare, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l’attività, una apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge n. 478/1968, relative anche all’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 23 della medesima legge, compilando la sezione SCIA del MODELLO - MEDIATORI MARITTIMI.
Tale modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di società ed inviato telematicamente.
Nel caso l’impresa eserciti l’attività in più sedi o unità locali sarà tenuta a presentare una SCIA per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa dovrà nominare almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.
Per ciascuno di questi soggetti dovrà essere compilato un apposito MODELLO Intercalare “REQUISITI”.
Per ogni sede o unità locale dovranno essere rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.
L’impresa dovrà presentare le dichiarazioni (SCIA e Intercalari), contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.
2.2. Dichiarazione di possesso dei requisiti – Accertamenti da parte dell’ufficio
Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività dovrà essere attestato mediante compilazione della sezione REQUISITI del MODELLO – MEDIATORI MARITTIMI.
Sono tenuti alla compilazione dell’intercalare relativo ai requisiti:
• il titolare, nel caso di impresa individuale,
• tutti i legali rappresentanti, nel caso di impresa societaria,
• gli eventuali preposti,
• tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
L’ufficio del Registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui sopra, provvederà immediatamente ad assegnare la qualifica di mediatore marittimo, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
L’assegnazione della qualifica viene certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.
2.3. La Tessera personale di riconoscimento
Su richiesta dell’interessato, l’ufficio del Registro delle imprese rilascia la Tessera personale di riconoscimento, già prevista dall’articolo 26 del D.P.R. n. 66/1973, munita di fotografia, conforme al modello di cui all’ALLEGATO C al decreto in commento.
2.4. Prove e materie di esame
Gli esami previsti dall’articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo) continuano ad aver luogo presso le Camere di Commercio nelle quali era istituito il ruolo interprovinciale.
L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerali e sono composte:
a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla commissione consultiva;
d) da un rappresentante della Camera di Commercio;
e) da un rappresentante del compartimento marittimo.
Le materie di esame sono state stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo).
La Camera di Commercio provvede, almeno una volta l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria massima pubblicità degli avvisi di concorso innanzitutto mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prova di esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo è orale e verte sui seguenti argomenti:
a) norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
c) nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave;
d) conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compra-vendita di navi;
e) conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonchè delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
g) nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
h) nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
i) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, nonchè delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.);
l) conoscenza della geografia politica ed economica;
m) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
La prova di esame si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.
L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo consta di due prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte e la prova orale sono le seguenti:
1) Prove scritte:
a) Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita di navi;
b) redazione di contratti.
2) Prova orale:
a) tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo;
b) nozioni sui costi delle imprese di navigazione;
c) nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte prima del codice della navigazione;
d) nozioni di merceleologia e di stivaggio delle navi;
e) trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave;
f) nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale si intende superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a sette decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nello prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.
Il diario delle prove di esame deve essere esposto all'albo camerale, nonchè comunicato agli aspiranti ammessi alle prove, a mezzo raccomandata, almeno 20 giorni prima.
La durata delle prove scritte, previste per la iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, non può superare il massimo di otto ore.
Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.
2.5. Iscrizione nell’apposita sezione del REA – Verifica biennale
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa dovranno richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del MODELLO - MEDIATORI MARITTIMI.
Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa.
In caso di svolgimento dell’attività, i soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA dovranno richiedere la cancellazione dalla medesima, compilando la sezione “REQUISITI” del MODELLO “MEDIATORI MARITTIMI”, ovvero il MODELLO Intercalare “REQUISITI”.
Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni due anni dalla data dell’iscrizione.
Si ricorda che l’iscrizione nell’apposita sezione del REA comporta il pagamento del diritto annuale nella misura attuale di 30 euro.
2.6. Modifiche
Le modifiche inerenti l’attività o i soggetti coinvolti (titolari, amministratori, preposti), dovranno essere comunicate all’ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione “MODIFICHE” del MODELLO - MEDIATORI MARITTIMI.
Tale modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, o da un amministratore, nel caso di società ed inviato telematicamente.
2.7. Diritto di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Cauzione
Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010 e delle altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o all’esercizio di una professione.
In questi casi il requisito di cui all’art. 23 della legge n. 478/1968 (cauzione) si considera posseduto se l’impresa risulta coperta da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui è già stabilito, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 59/2010.
Secondo quanto disposto in tale articolo ”1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.
2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro”.
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall’art. 23 della legge n. 478/1968, per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di euro 258,23, mentre per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di euro 516,46.
La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato ovvero mediante fideiussione bancaria, secondo le prescrizioni del regolamento.
La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010.
Ricordiamo che l’art. 9 del D. Lgs. n. 206/2007 stabilisce che la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
Le disposizioni del citato Titolo II si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui sopra.
Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, caso per caso, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministeri interessati (si veda l’art. 5 del D. Lgs. m. 206/2007), tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare (quali: la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori), nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.
Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.
2.8. Cessazione dell’attività – Liberazione della cauzione - Deposito dei libri contabili
Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell’attività, l’impresa dovrà richiedere all’ufficio del Registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all’articolo 23 della legge n. 478/1968, compilando il riquadro “svincolo della cauzione” della sezione “MODIFICHE” del MODELLO - MEDIATORI MARITTIMI.
La cessazione dell’attività e la liberazione della cauzione vengono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa a cura del Conservatore del Registro delle imprese.
In merito al deposito dei libri contabili ricordiamo che, secondo quanto stabilito all’articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 66/1973, il mediatore marittimo deve annotare su apposito libro gli estremi essenziali di ogni contratto stipulato con il suo intervento e rilasciare, a richiesta delle parti, copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
In tale libro deve essere indicata la data, la specie, il tipo di formulario adottato, il nome degli altri eventuali mediatori intervenuti, il nome delle parti, il nome e le caratteristiche della nave e le eventuali clausole particolari di modifica o di aggiunta a quelle del formulario adottato.
Il successivo articolo 21 del D.P.R. n. 66/1973 prevede che le scritture contabili relative ai mediatori marittimi defunti, interdetti o cancellati dal ruolo od in ogni caso cessati dall'esercizio dell'attività, devono essere depositate per la conservazione, presso la Camera di Commercio nel cui ruolo il mediatore era iscritto.
Secondo quanto stabilito ora dal nuovo decreto, il deposito dei libri contabili di cui all’articolo 21 del D.P.R. 4 gennaio 1973, 66 (Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo) dovrà essere effettuato presso l’ufficio del Registro delle imprese.
2.9. Provvedimenti sanzionatori - Ricorsi
L’articolo 18 della legge n. 478/1968 prevede le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
c) la sospensione dall'esercizio della professione;
d) la radiazione dal ruolo.
I provvedimenti di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell’attività dovranno essere annotati ed iscritti per estratto nel REA.
A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività, nonché quelli relativi all’accertamento dei requisiti o di perdita degli stessi, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dello Sviluppo Economico, in base al combinato disposto dell’articolo 75, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 e dell’articolo 22 della legge n. 478/1968.
Secondo quanto stabilito dall’art. 22 della legge n. 478/1968, i provvedimenti relativi alla iscrizione, reiscrizione e cancellazione dai ruoli, nonchè quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'art. 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.
Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
RICORSI GERARCHICI IMPROPRI - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 3675/C del 15 ottobre 2014, è intervenuto in risposta a un quesito concernente i termini per la presentazione a questa Amministrazione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti inibitori dell’attività, emessi dalle Camere di Commercio, inerenti le seguenti attività regolamentate, per il cui accesso è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi:
- Agente e Rappresentante di commercio,
- Agente di affari in mediazione,
- Perito ed Esperto,
- Spedizioniere,
- Mediatore marittimo.
Avverso detti provvedimenti gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) hanno facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Via Sallustiana n. 53, 00187 ROMA, secondo i termini indicati nella presente circolare.
L’ufficio ministeriale, una volta esaminato il ricorso in questione e l’ eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, nel previsto termine di 90 giorni dal completamento dell’istruttoria, alla valutazione dei medesimi atti e all’emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso.
La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata, per raccomandata A/R, o tramite PEC, al ricorrente, nonché, tramite PEC, alla Camera di Commercio.
Nella circolare si ricorda, inoltre, che unicamente in relazione agli Agenti e Rappresentanti di commercio, gli Agenti di affari in mediazione, gli Spedizionieri ed i Mediatori marittimi, è opportuno ribadire che possono essere presentati al Ministero in questione unicamente i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti camerali concernenti il diniego all’avvio iniziale o alla prosecuzione dell’attività che discendono dall’accertamento della mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa, iniziale o sopravvenuta che sia; mentre non compete al Ministero stesso l’esame della fattispecie relativa al mancato aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro imprese/REA (anche se questa, nella sostanza, determina comunque un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell’attività).
Pertanto in merito ad un ricorso presentato contro un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività causato dall'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro delle imprese o al REA, il Ministero non potrà che esprimersi con una dichiarazione di improponibilità.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO
E’ stato pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI – Registro delle imprese) il Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti.
In data 3 gennaio 2019 è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la seconda release del Massimario 2018, aggiornata al 31 dicembre 2018.
. Se vuoi scaricare la nuova edizione 2018 del Massimario, clicca QUI.
2.10. Norme transitorie
2.10.1. Dettate dal D.M. 26 ottobre 2011
Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del Ruolo interprovinciale, alla data del 12 maggio 2012 (data di efficacia del decreto), dovranno compilare la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del MODELLO - MEDIATORI MARITTIMI per ciascuna sede o unità locale e inoltrarla per via telematica, entro il 12 maggio 2013, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui esercitano l’attività, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese.
L’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso Ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l’avvio dell’attività.
L’ufficio del Registro delle imprese destinatario della comunicazione di cui sopra dovrà richiedere, alla Camera di Commercio presso il cui Ruolo interprovinciale erano iscritti i soggetti interessati (titolari, legali rappresentanti, preposti), il trasferimento della posizione corredato dell’intero fascicolo, che dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
La data del 12 maggio 2013 è stata prorogata al 30 settembre 2013 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
. Per un approfondimento sulle DISPOSIZIONI TRANSITORIE e sulle conseguenze di una omessa o ritardata comunicazione, clicca QUI.
2.10.2. La legge n. 145/2019 riapre nuovamente i termini fino al 31 dicembre 2019
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.
Il comma 1134, lettera b), prevede che i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere - già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - potranno procedere all’iscrizione e all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019.
A seguito di tale disposizione, per le quattro citate categorie di ausiliari del commercio, vengono nuovamente riaperti i termini, più volte prorogati, per aggiornare telematicamente la loro posizione nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo od Elenco, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa, fino alla data del 31 dicembre 2019.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), clicca QUI.
2.11. Verifica dinamica della permanenza dei requisiti
L’ufficio Registro delle Imprese dovrà verificare, almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto.
Il Conservatore del Registro delle imprese, verificata la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, dovrà avviare il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.
Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività dovrà essere iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima.
3. IMPOSTE DIRITTI E TASSE
Nessuno dei decreti nè la circolare ministeriale fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'imposta di bollo, della tassa di concessione governativa, del diritto annuale e dei diritti di segreteria, che devono essere pagati dai soggetti coinvolti.
Tuttavia, con la pubblicazione del decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012 è stata aggiornata e integrata la Tabella A dei diritti di segreteria e sono stati precisati gli importi dei diritti di segreteria dovuti dai soggetti che esercitano le attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D. Lgs. n. 59/2010 e che, a seguito della soppressione dei relativi Ruoli, ora sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.
13 OTTOBRE 2015 - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia in ordine al pagamento della TCG
L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:
- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);
- autoriparazione (L. 122/1992);
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
- mediatore marittimo (L. 478/1968);
- spedizioniere (L. 1442/1941);
- commercio all'ingrosso (D.lgs. 114/1998)
non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della prevista SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Questo è il chiarimento giunto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496, emanata in risposta all'istanza d'Interpello n. 904-682/2015, avanzata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia il 28 luglio 2015, con la quale si chiedeva chiarimenti in ordine al trattamento tributario da riservare, ai fini delle tasse sulle concessioni governative, alle Segnalazioni certificate d'Inizio Attività (SCIA) inoltrate al Registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio.
L'Agenzia delle Entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell'art. 22 della Tariffa allegala al D.P.R. n. 641/1972, richiama quanto già espresso nella precedente risposta all'Interpello n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013 e ribadisce che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.
Alla luce poi del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2913, Prot. 125591, con il quale veniva precisato che i Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento dell'attività e che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta formulata dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti della Campania (CIDEC) della Campania, di cui all'Interpello n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014, avente ad oggetto le SCIA inoltrate per le medesime attività, precisò che alle iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle suddette attività non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Conclusione peraltro confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate in una risposta ad una istanza di Interpello presentata dalla Camera di Commercio di Vibo Valenzia, avente il medesimo oggetto in questione (Interpello 954-422/2015).
- Si riporta il testo della nota:
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale della Lombardia - Nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496: Interpello 904-682/2015 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia - Istanza presentata il 28 luglio 2015.
Alla luce di quanto sopra, nella tabella che segue vengono indicati gli importi dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti da soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese o nel REA denunciando l’esercizio di una o più delle attività in questione.
- Si riporta la:
. Agenti, Mediatori e Spedizionieri - TABELLA DELLE IMPOSTE E DEI DIRITTI.
4. MODULISTICA
. MODELLO – MEDIATORI MARITTIMI – Inizio, modifica e cessazione attività – Dichiarazioni - Autocertificazioni.
. MODELLO Intercalare REQUISITI.
5. GUIDE
. Se vuoi scaricare la GUIDA ALL'ATTIVITA' DI MEDIATORE MARITTIMO, predisposta da Unioncamere Toscana, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la GUIDA ALL'ATTIVITA' DI MEDIATORE MARITTIMO, predisposta dalla Camera di Commercio di LATINA, clicca QUI.
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IL RUOLO INTERPROVINCIALE DEI MEDIATORI MARITTIMI
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1. Soggetti iscrivibili
Nel Ruolo dei mediatori marittimi devono iscriversi gli amministratori e i titolari di imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
L'iscrizione al Ruolo è a titolo personale e abilità all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
Non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo.
1.1. Le sezioni del Ruolo
Il Ruolo era in precedenza diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici che comprendono l’incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.
In base al D.M. 10 dicembre 1968, le Camere di Commercio presso le quali devono essere istituiti i Ruoli dei mediatori marittimi sono le seguenti, con competenza per le provincie a fianco di ognuna indicate:
- IMPERIA (Imperia e Cuneo)
- SAVONA (Savona, Alessadria, Asti,
Torino e Aosta)
- GENOVA (Genova, Piacenza, Pavia, Milano, Como, Sondrio, Varese, Novara e Vercelli)
- LA SPEZIA (La Spezia, Parma, Cremona, Reggio Emilia e Modena)
- LIVORNO (Livorno, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto)
- ROMA (Roma, Viterbo, Terni, Rieti, Frosinone e Latina)
- NAPOLI (Napoli, Caserta, Benevento e Avellino)
- SALERNO (Salerno)
- REGGIO CALABRIA (Reggio Calabria, Potenza, Cosenza e Catanzaro)
- TARANTO (Taranto e Matera)
- BRINDISI (Brindisi e Lecce)
- BARI (Bari e Foggia)
- PESCARA (Pescara, L’Aquila, Campobasso, Chieti e Teramo)
- ANCONA (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Forlì e Pesaro)
- RAVENNA (Ravenna, Bologna e Ferrara)
- VENEZIA (Venezia, Belluno, Bergamo, Treviso, Bolzano, Brescia, Verona, Padova, Trento, Vicenza, Mantova, Rovigo e Pordenone)
- TRIESTE (Trieste, Udine e Gorizia)
- CAGLIARI (Cagliari, Nuoro e Sassari)
- MESSINA (Messina)
- CATANIA (Catania e Enna)
- SIRACUSA (Siracusa e Ragusa)
- PALERMO (Palermo)
- TRAPANI (Trapani, Agrigento e Caltanissetta).
L'8 maggio 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che ha recepito la Direttiva Servizi, finalizzata a liberalizzare, semplificare e regolamentare le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.
Il decreto ha previsto, tra le altre cose, la sola soppressione della Sezione ordinaria del Ruolo, mentre non ha toccato la Sezione Speciale del Ruolo Interprovinciale, rimasta quindi in vigore.
In seguito poi all'entrata in vigore del D.M. 26 ottobre 2011, è soppresso il Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi per la Sezione Ordinaria per cui, dal 12 maggio 2012, ogni impresa individuale o società, che intenda iniziare la professione di mediatore marittimo, deve presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio in cui ha fissato la propria sede operativa e unità locale, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
2. La prova d'esame - Le Commissioni esaminatrici
Secondo quanto stabilito negli articoli 9 e 10 della legge n. 478/1968, per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è necessario superare un esame davanti ad una Commissione esaminatrice nominata dalla Giunta della Camera di Commercio.
Le commissioni esaminatrici sono composte:
a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla commissione consultiva;
d) da un rappresentante della Camera di Commercio;
e) da un rappresentante del compartimento marittimo.
Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal
regolamento.
Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di Commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:
a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla commissione consultiva;
d) da un rappresentante del compartimento marittimo;
e) da un rappresentante della Camera di Commercio;
f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.
2.1. NOVEMBRE 2010 - Chiarimenti del Ministero sulla composizione delle Commissioni esaminatrici
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3638/C del 27 novembre 2010, nella quale ha fornito chiarimenti in merito alla costituzione delle Commissioni esaminatrici dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva servizi.
Alcune Camere di Commercio hanno, infatti, sollevato un quesito al Ministero circa la puntuale
applicazione del disposto di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 59/2010 con riferimento alle Commissioni esaminatrici.
In particolare è stato chiesto il parere ministeriale circa l’opportunità di mantenere o meno la presenza all’interno delle stesse commissioni di due mediatori pubblici iscritti nella sezione speciale del ruolo, laddove l'art. 18 del D. Lgs. n. 59/2010 stabilisce che “… ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori …. rilevanti per l’esercizio dell’attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno ad organi consultivi, di operatori concorrenti…”.
Nonostante che la disciplina introdotta dall’articolo
18 del D. Lgs. n. 59/2010, appaia chiarissima nel vietare la partecipazione diretta o indiretta di
operatori concorrenti, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività, anche in seno a organi consultivi, il Ministero ritiene che il disposto di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 59/2010 non sia direttamente applicabile a questa fattispecie e che, di conseguenza, alle commissioni esaminatrici previste
dagli artt. 9 e 10 della legge n. 478/1968 possano partecipare mediatori pubblici iscritti nella sezione speciale del ruolo.
Questa la giustificazione della tesi ministeriale:
"Il combinato disposto degli articoli 2, § 2, della direttiva servizi, che richiama l’articolo 45 del Trattato (oggi 51 del T.F.U.E.) e dell’articolo 2, comma 1, lett. a) dello stesso D. Lgs. n. 59/2010, stabilisce che ove un operatore – quand’anche privato – partecipi, occasionalmente o non, a pubbliche funzioni viene necessariamente meno la natura privatistica della sua attività, con esclusione esplicita dell’applicazione della direttiva servizi (e del relativo decreto di recepimento).
Il combinato deve poi essere letto in coordinamento con l’articolo 5 della legge 12 marzo 1968 n. 478 (ordinamento della professione di mediatore marittimo), che dispone che «Il ruolo è diviso in due sezioni una ordinaria una speciale. In quest’ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici».
Tenuto conto di quanto sopra esplicitato, nell’ambito della generale regola di divieto dettata dall’articolo 18 del decreto 59, si stacca l’eccezionale previsione concernente la fattispecie dedotta in oggetto".
2.2. OTTOBRE 2014 - Esami e incompatibilità - Nota di chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico
1) Anche dopo l’abrogazione del Ruolo di categoria, gli esami che gli aspiranti mediatori marittimi devono sostenere ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 478/1968, vanno effettuati presso la Camera di Commercio precedentemente tenutaria del Ruolo interprovinciale, che era competente per la specifica provincia di residenza o di domicilio professionale dei medesimi.
2) L’attività di mediatore marittimo confligge comunque con lo svolgimento retribuito di tutte le altre attività diverse dalla mediazione marittima, siano esse esercitate in forma di dipendenza (intesa anche in senso lato, quindi sotto forma di collaborazione, ecc. ), ovvero in forma imprenditoriale. Ciò al fine di garantire l’effettiva indipendenza di questa figura professionale, nonché in analogia a quanto previsto per i mediatori di cui alla legge n. 39/1989.
Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota del 8 ottobre 2014, Prot. 176022, inviata ad una Camera di Commercio, in risposta ad un preciso quesito.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
3. Deposito cauzionale
Per l'inizio dell'attività di mediatore marittimo è obbligatorio prestare una cauzione è di 258,23 euro.
Per l'abilitazione alla mediazione marittima nell'esercizio di Pubblici Uffici Sezione Speciale del Ruolo la cauzione è di 516,46 euro.
La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato, esenti da qualsiasi vincolo, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa (schema fidejussione).
Le cauzioni costituite mediante fideiussione sono conservate dalla Camera di Commercio.
La cauzione resta vincolata fino a quando il mediatore marittimo rimane in attività e non può essere svincolata se non sia adempiuta la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.
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RIFERIMENTI
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. Per la MODULISTICA da utilizzare, a decorrere dal 31 luglio 2010, per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese, cliccate QUI.
. Per la normativa INPS, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
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APPENDICE NORMATIVA
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. Legge 12 marzo 1968, n. 478: Ordinamento della professione di mediatore marittimo. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 85 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - In vigore dal 8 maggio 2010).
. D.M. 10 dicembre 1968: Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali devono essere istituiti i ruoli dei mediatori marittimi
. D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66: Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 85 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - In vigore dal 8 maggio 2010).
.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Artt. 75 e 80.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Circolare esplicativa.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare n. 3638/C del 27 novembre 2010: Attività di mediazione marittima: costituzione delle Commissioni esaminatrici previste dagli articoli 9 e 10 della legge 12 marzo 1968, n. 478. Effetti recati
dall’applicazione dell’articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva servizi..
. D.M. 26 ottobre 2011: Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
. D.M. 26 ottobre 2011 - ALLEGATI.
.
D.M. 23 aprile 2013: Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013).
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013, Prot. 0166082: Ausiliari del commercio - Decreto 23 aprile 2013 concernente la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73, 74, 75 e 76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Nota del 8 ottobre 2014, Prot. 176022: Mediatori Marittimi – Competenza per gli esami ed incompatibilità.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3675/C del 15 ottobre 2014, Prot. 180563: Termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici impropri, in materia di attività di mediazione, agenzia, mediazione marittima, spedizione e di periti ed esperti.
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