Ruolo dei periti e degli esperti
(1732 parole totali contate in questo testo) (5159 letture)
IL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
|
1. La formazione e tenuta del Ruolo
E' perito ed esperto chi, esercitando pubblicamente un'arte o una professione, è competente ad emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto, stimare il valore o l'entità di una cosa.
L'iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti non ha valore abilitante e perciò non obbligatoria per lo svolgimento di un'attività, ma ha una funzione di pubblicità conoscitiva (pubblicità-notizia), cioè di far conoscere agli utenti le persone ritenute idonee ad effettuare perizie in determinate categorie merceologiche, senza attribuire alcuna qualificazione esclusiva.
Il Ruolo è costituito infatti da un elenco di persone che, nel corso degli studi e/o delle attività professionali svolte, hanno acquisito un'approfondita conoscenza in uno o più campi e sono pertanto in grado di effettuare perizie su commissione.
Il Ruolo è distinto in categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia, individuate da un Regolamento della Giunta Camerale di ciascuna Camera di Commercio.
2. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 147/2012 - In vigore dal 14 settembre 2012
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 (Suppl. Ord. n. 177), il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.
Tra le tante novità, con l'art. 18 è state anche introdotto l'art. 80-quater al D.Lgs. n. 59/2010 (di recepimento della direttiva servizi), con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 29 dicembre 1979 relativo al regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio.
Queste in sintesi le novità introdotte:
1. L'iscrizione nel Ruolo non è più disposta da un'apposita commissione (che viene soppressa), ma direttamente dalla Camera di Commercio.
2. Soppressa la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al ricorso avverso le decisioni della Camera di Commercio risponderà direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Il Ruolo e' pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti viene pubblicato sul sito della Camera di Commercio.
4. Sarà la Camera di Commercio ad esercitare la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.Lgs. n. 147/2012 e del D.Lgs. n. 59/2010 aggiornato, clicca QUI.
3. RICORSI
Nei casi di diniego di iscrizione nel Ruolo o di cancellazione dal medesimo, oppure nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari da parte delle Camere di Commercio, l'interessato, direttamente o per il tramite di un legale, ha facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI Registro imprese, Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA.
Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ordinario che consiste nell’impugnativa di un atto non definitivo da parte dell’interessato all’organo gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello che ha emanato l’atto.
Può essere relativo a vizi di legittimità e di merito.
Si distinguono il ricorso gerarchico proprio, che presuppone un rapporto di gerarchia in senso stretto, dal ricorso gerarchico improprio, rimedio di carattere eccezionale, ammesso solo in casi tassativi previsti dalla legge, quando non esiste un rapporto di gerarchia (ad es. nei riguardi di deliberazioni di organi collegiali).
Il ricorso gerarchico deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica o conoscenza dell’atto impugnato.
La decisione sul ricorso gerarchico è impugnabile al TAR o, alternativamente, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Decorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la sua decisione il ricorso si intende respinto.
La legge istitutiva dei TAR ha, peraltro, abolito la definitività dell’atto come presupposto del ricorso giurisdizionale.
Al fine di uniformare l'applicazione delle norme che disciplinano i ricorsi da parte degli ausiliari del commercio tra le varie Camere di Commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un piccolo pro-memoria, che si riporta di seguito.
. Ausiliari del Commercio - Operazione trasparenza sui ricorsi gerarchici impropri degli ausiliari del commercio.
3.1. 15 OTTOBRE 2014 - RICORSI GERARCHICI IMPROPRI - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 3675/C del 15 ottobre 2014, è intervenuto in risposta a un quesito concernente i termini per la presentazione a questa Amministrazione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti inibitori dell’attività, emessi dalle Camere di Commercio, inerenti le seguenti attività regolamentate, per il cui accesso è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi:
- Agente e Rappresentante di commercio,
- Agente di affari in mediazione,
- Perito ed Esperto,
- Spedizioniere,
- Mediatore marittimo.
Avverso detti provvedimenti gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) hanno facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Via Sallustiana n. 53, 00187 ROMA, secondo i termini indicati nella presente circolare.
L’ufficio ministeriale, una volta esaminato il ricorso in questione e l’ eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, nel previsto termine di 90 giorni dal completamento dell’istruttoria, alla valutazione dei medesimi atti e all’emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso.
La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata, per raccomandata A/R, o tramite PEC, al ricorrente, nonché, tramite PEC, alla Camera di Commercio.
Nella circolare si ricorda, inoltre, che unicamente in relazione agli Agenti e Rappresentanti di commercio, gli Agenti di affari in mediazione, gli Spedizionieri ed i Mediatori marittimi, è opportuno ribadire che possono essere presentati al Ministero in questione unicamente i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti camerali concernenti il diniego all’avvio iniziale o alla prosecuzione dell’attività che discendono dall’accertamento della mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa, iniziale o sopravvenuta che sia; mentre non compete al Ministero stesso l’esame della fattispecie relativa al mancato aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro imprese/REA (anche se questa, nella sostanza, determina comunque un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell’attività).
Pertanto in merito ad un ricorso presentato contro un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività causato dall'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro delle imprese o al REA, il Ministero non potrà che esprimersi con una dichiarazione di improponibilità.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
3.2. RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO
E’ stato pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI – Registro delle imprese) il Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti.
In data 28 giugno 2019 è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la prima release del massimario 2019 , aggiornata al 28 giugno 2019.
. Se vuoi scaricare la nuova edizione 2019 del Massimario, clicca QUI.
4. APPROFONDIMENTI
Proponiamo i seguenti due approfondimenti, curati dal Claudio Venturi:
.
Ruolo dei periti e degli esperti. Formazione e tenuta. (In corso di aggiornamento).
.
I consulenti tecnici del giudice. Formazione e tenuta dell'Albo.
|
RIFERIMENTI
|
Per scaricare la MODULISTICA relativa al Ruolo dei periti e degli esperti, cliccate QUI
. Per la normativa INPS, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
|
APPENDICE NORMATIVA
|
. R.D. 20 settembre 1934, n. 2011: Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. Art. 32. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 80-bis, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 59/2010, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - In vigore dal 14 settembre 2012).
D.M. 29 dicembre 1979: Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 80-quater, D.Lgs. n. 59/2010, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - In vigore dal 14 settembre 2012).
.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Art. 80-quater.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3675/C del 15 ottobre 2014, Prot. 180563: Termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici impropri, in materia di attività di mediazione, agenzia, mediazione marittima, spedizione e di periti ed esperti.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 27 gennaio 2015, Prot. 0010301: iscrizione C.T.U.
|
RICERCA SU NORMATTIVA
|
. Se vuoi fare una ricerca su NORMATTIVA per verificare il testo aggiornato di una legge o di un decreto, clicca QUI.
|
|