Scadenze per le imprese di facchinaggio e gli imbottigliatori di vini d.o.
Data: Giovedì, 12 febbraio @ 12:09:17 CET
Argomento: Normativa


Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003, n. 221, entro il 2 marzo p.v. le imprese di facchinaggio già iscritte nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane sono tenute a presentare una denuncia di regolarizzazione, attestante il possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. n. 221/2003.

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Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 31 luglio 2003, entro il 5 marzo p.v., le imprese che esercitano attività di imbottigliamento di vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. devono inoltrare domanda di iscrizione all’ Albo degli imbottigliatori istituito presso la Camera di Commercio nel cui territorio provinciale ricade l’intera zona di produzione o l’area di maggior produzione delle uve della rispettiva denominazione.

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