DIRITTO ANNUALE 2003: differimento dei termini di pagamento
Data: Martedì, 12 agosto @ 08:10:23 CEST
Argomento: Novità


Differito al 31 ottobre 2003 il termine di versamento del diritto annuale dovuto, per l’anno 2003, dalle imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese.
Lo stabilisce l’art. 5-ter della legge 1 agosto 2003, n. 212
(pubblicata nel Suppl. Ord. Alla G.U. n. 185 del 11 agosto 2003), di conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, in vigore dal 12 agosto 2003.


Il Ministero delle attività produttive con la Circolare n. 3565/C del 28 agosto 2003, nel fare luce su alcune questioni, ha precisato che il diritto annuale per l´anno 2003 può essere versato fino al 31 ottobre p.v., maggiorando l´importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le sanzioni scatteranno, invece, per i versamenti eseguiti successivamente al 31 ottobre 2003.

Riportiamo il testo della Circolare:
Circolare n. 3565/C del 28 agosto 2003: Chiarimenti in merito al differimento del termine di pagamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio, di cui all’art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 212.


Per un approfondimento sull'argomento si rimanda a:
Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio - Sintesi della normativa e degli adempimenti.

Stabilite con un decreto del Ministero delle attività produttive le modalità della sanatoria del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio sul periodo 1997 - 2002. Libertà alle Camere di Commercio di aderire o meno.

Nel file allegato potete trovare il testo integrale del Decreto:
D.M. 9 maggio 2003: (G.U. n. 151 del 2 luglio 2003): Definizione agevolata del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Nel file allegato potete trovare:
L'elenco delle Camere di Commercio che aderiscono e quelle che non aderiscono alla definizione agevolata. (Fonte: Unioncamere)








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