Ridotte le sanzioni dovute per il ravvedimento operoso
Data: Lunedì, 05 gennaio @ 20:08:46 CET
Argomento: Modulistica


L'art.16, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 e in vigore dal 29 novembre 2008, ha apportato modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1992, riducendo la misura delle sanzioni dovute per effettuare il ravvedimento operoso.

Dal 29 novembre 2008, pertanto, per regolarizzare il versamento del diritto annuale, la sanzione è ridotta:
- dal 3,75% al 2,50% , in caso di ravvedimento breve, possibile entro 30 giorni dalla violazione;
- dal 6% al 3% , in caso di ravvedimento lungo, possibile entro un anno dalla violazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 30 dicembre 2008, avanza, tuttavia, dubbi sull'applicabilità di tale norma anche in materia di diritto annuale.

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