Le SOA con stabilimenti di produzione
Data: Giovedì, 28 luglio @ 09:55:38 CEST
Argomento: Novità


L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, a seguito di nota di precisazione inoltrata da Unioncamere, ha proceduto alla sostituzione della precedente Determinazione n. 14/2004 con la Determinazione n. 4/2005, pubblicata nella G.U. n. 173 del 27 luglio 2005.

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Nella precedente Determinazione, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nel dettare i criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio delle attestazioni di qualificazione in alcune categorie specializzate (nel caso di specie OS18), chiedeva che il titolo inerente la effettiva disponibilità dello stabilimento di produzione, che costituisce il mezzo d'opera indispensabile ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria, risultasse annotato nel Registro delle imprese.

E’ stato fatto presente che nel D.P.R. n. 581/1995, che regola la tenuta del Registro delle imprese, non si rinviene alcuna norma che prevede l’obbligo, per le imprese che comunicano l’apertura di una unità locale, anche presso uno stabilimento, di esibire una documentazione probatoria del titolo di possesso o di utilizzo della sede di tali unità locali.

Nella nuova Determinazione viene pertanto precisato che il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà dimostrato:
a) con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;
b) con denuncia alla Camera di Commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento
, indicando come codice attività 28 (Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo esclusi macchine e impianti).

Per chi fosse interessato riportiamo il testo della Determinazione:
. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Determinazione n. 4 del 13 aprile 2005: Criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18.







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