L’ANAC vara le linee guida recanti indicazioni operative per l’attuazione
Data: Giovedì, 19 gennaio @ 19:26:02 CET
Argomento: P.A.


E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, la Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, con la quale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”.
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, emanato, in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, ha profondamente innovato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (c.d. “decreto trasparenza”), introducendo, in particolare, al novellato art. 5, il cd. “accesso civico generalizzato” i cui limiti esterni vengono rimessi all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante apposite Linee guida.


Le presenti Linee Guida, adottate dall'ANAC ai sensi del comma 6, dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del “decreto trasparenza”.
L’accesso civico “generalizzato” va ad aggiungersi alle altre due tipologie di accesso: all’accesso documentale”, di cui di cui agli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e all’accesso civico “semplice”, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato ha trovato immediata applicazione a decorrere dal 23 dicembre 2016; da tale data le pubbliche amministrazioni dovranno adottare, nel più breve tempo possibile, adeguate soluzioni organizzative e un regolamento interno sull’accesso e prevedere la istituzione di un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).

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