CODICE DEL CONSUMO - SICUREZZA DEI PRODOTTI E TUTELA DEI CONSUMATORI – DIRITTI DEI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PROCEDURE ADR
IL CODICE DEL CONSUMO
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1. Importanza e contenuti del Codice
E' stato pubblicato nella G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, concernente Codice del Consumo.
Il Codice del Consumo è un passo importante per la tutela dei consumatori che finalmente avranno un testo organico a difesa dei loro diritti.
Il provvedimento si compone di 146 articoli, suddivisi in sei sezioni per categorie tematiche.
Dopo una prima parte dedicata alle disposizioni generali, regola la corretta informazione all’utente, il rapporto di consumo e la trasparenza del mercato, la sicurezza dei prodotti e l’accesso alla giustizia anche attraverso un chiaro riferimento alle associazioni nazionali dei consumatori.
Il Codice del Consumo riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti (4 leggi, 2 DPR, 14 D.Lgs. e 1 regolamento di attuazione) sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme.
Nell’ambito dell’armonizzazione con le direttive comunitarie in materia, il Codice ha provveduto, alla luce dell’esperienza dell’applicazione dei testi già in vigore (giurisprudenza, dottrina), a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i necessari miglioramenti.
Il Codice semplifica i rapporti contrattuali tra professionista e consumatore, incentivando la composizione extragiudiziale delle controversie, che diminuirà il carico di contenzioso pendente tra imprese e cittadini agevolando una più rapida soluzione delle controversie stesse.
Il Codice coordina le disposizioni relative alle definizioni di consumatore, professionista, venditore e produttore rinvenibili a vario titolo nelle diverse normative.
I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.
(Fonte: Ministero dell'Attività Produttive)
Il testo del Codice del consumo e della relativa relazione illustrativa viene riportato nell'Appendice normativa.
2. Modifiche correttive e integrative introdotte dal D. Lgs. n. 146/2007
Le prime modifiche correttive al Codice del consumo sono state apportate dal D. Lgs. 2 Agosto 2007, n. 146, recante "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004".
Pochi mesi dopo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229".
Le modifiche introdotte dal decreto in questione entreranno in vigore il 14 dicembre 2007.
Sono state dettate disposizioni dirette a rettificare alcune norme del Codice del consumo e a coordinarle con le direttive comunitarie recepite di recente nel nostro ordinamento.
E' stata inserita la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, con la conseguente abrogazione del D. Lgs. n. 190/2005, che aveva dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 2002/65/CE.
Sono state introdotte alcune modifiche in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra professionisti e consumatori, come attuata dal D. Lgs. n.146/2007.
In particolare il provvedimento:
- riconosce ai consumatori, come fondamentali, anche i diritti all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- integra le definizioni di "consumatore o utente", di "professionista" e di "prodotto", prevedendo il riferimento anche alle attività commerciali e artigianali;
- introduce la sezione IV-bis al Capo I del Titolo III della Parte III del codice denominata "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori" e abroga il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190;
- stabilisce che la disciplina al commercio a distanza di servizi finanziari ai consumatori si applica anche nel caso in cui una delle fasi di esso comporti la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
Il testo del decreto n. 221/2007 e del Codice del consumo, coordinato con le ultime modifiche, viene riportato nell'Appendice normativa.
3. Credito ai consumatori - Nuove norme, più tutela e trasparenza
Consumatori più informati e più tutelati con le nuove norme sul Credito al consumo.
E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 (Supplemento Ordinario n. 212), il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi".
Il decreto, emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE, apporta modifiche alla disciplina dei contratti di credito ai consumatori, garantendo maggiori garanzie e più trasparenza.
Le nuove norme, che modificano il Testo unico bancario (D. Lgs. n. 385/93) e il Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/05), si applicheranno a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75 mila euro.
Dopo l'entrata in vigore del decreto (19 settembre 2010), la Banca d'Italia e CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) avranno 120 giorni per emanare la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo.
Con queste nuove norme viene innanzitutto regolamentata la comunicazione pubblicitaria e informativa.
I dati fondamentali del prestito, come TAEG e rata, dovranno per legge essere ben evidenziati.
Il TAEG, inoltre, dovrà includere tutte le spese del prestito in modo chiaro, in modo tale che il cliente sappia con assoluta certezza e senza alcun margine di dubbio quando andrà a spendere.
Il TAEG dovrà essere segnalato in un modulo standard per tutte le banche e le finanziarie e questo faciliterà l’effettivo confronto fra prestiti offerti.
Il testo del decreto n. 141/2010 e del Codice del consumo, coordinato con le ultime modifiche, viene riportato nell'Appendice normativa.
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4. Modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 79/2011 - Sostituito il Titolo IV - Capo I del Codice del consumo - Nuove norme sui contratti di multiproprietà e sui contratti di rivendita e di scambio
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 (Supplemento Ordinario n. 139), il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".
L'articolo 2, comma 1 di tale decreto ha sostituito il Titolo IV - Capo I (articoli dal 69 al 81.bis) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo.
Il comma 2 del medesimo articolo ha poi aggiunto gli allegati dal II-bis al II-sexies al medesimo decreto.
All'articolo 3, comma 1, lett. m) si è provveduto all'abrogazione degli articoli dal 82 al 100 del medesino decreto.
Il testo aggiornato del codice del consumo, in vigore dal 21 giugno 2011, viene riportato nei Riferimenti normativi.
4.1. Le diverse tipologie contrattuali e le novità introdotte dal D. Lgs. n. 79/2011
La variazione al Codice del Consumo si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE del 14 gennaio 2009 che non fa più riferimento esclusivamente al contratto di multiproprietà (detto anche time sharing) ma contempla anche altre tipologie contrattuali strettamente connesse, ossia:
a) contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, da intendersi come un contratto di durata superiore ad 1 anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
b) contratto di rivendita, con il quale si individua un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
c) contratto di scambio, vale a dire un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.
4.2. La multiproprietà
Il "contratto di multiproprieta'" viene definito, all'art. 69, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, come "un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione".
La multiproprietà è una pratica commerciale in cui più soggetti sono pieni proprietari di uno stesso immobile, goduto da ciascuno, a turno, per una frazione limitata dell'anno.
Gli articoli 69 e seguenti del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) disciplina solo il contratto con cui il consumatore acquista il diritto oggetto di multiproprietà.
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. Se vuoi scaricare il testo del CODICE DEL CONSUMO, in vigore dal 21 GIUGNO 2011, dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
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DIRITTI DEI CONSUMATORI
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA CONSUMATORI E OPERATORI COMMERCIALI DIRETTIVA ADR
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1. In arrivo una direttiva sui diritti dei consumatori
Il 23 giugno 2011, il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria ha adottato la direttiva sui diritti dei consumatori.
La direttiva si applica ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore e ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento, da parte di prestatori pubblici, forniti su base contrattuale.
Non rientrano nel campo di applicazione della direttiva i contratti relativi, tra l’altro, ai servizi sociali, all’assistenza sanitaria, alle attività d’azzardo, ai servizi finanziari, e ai viaggi e circuiti “tutto compreso”.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali di un valore non superiore a 50 euro, o altro valore inferiore da essi stabilito.
Per i contratti diversi da quelli negoziati a distanza o fuori dai locali commerciali, la direttiva fissa una serie di informazioni precontrattuali che devono essere trasmesse al consumatore in modo chiaro e comprensibile, qualora non siano già evidenti dal contesto, come:
a) le caratteristiche dei beni e servizi;
b) l’identità, indirizzo e numero di telefono del professionista;
c) il prezzo complessivo (tasse incluse) o, qualora non sia possibile determinarlo in anticipo, le modalità di calcolo e le eventuali spese aggiuntive (di spedizione, consegna o postali) o l’indicazione che tali spese saranno addebitate al consumatore,
d) le modalità di pagamento, consegna e esecuzione;
e) l’esistenza della garanzia legale;
f) la durata del contratto o le condizioni per la sua risoluzione.
Gli Stati membri possono adottare o mantenere obblighi di informazione precontrattuale più stringenti.
La direttiva stabilisce anche obblighi di informazioni precontrattuali da fornire al consumatore nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. Ad esempio:
a) il prezzo totale, tasse incluse, o se esso non può essere calcolato in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali. Le spese o i costi aggiuntivi non comunicati, non possono essere addebitati al consumatore;
b) il costo per l’uso di mezzi di comunicazione a distanza, se diverso dalla tariffa di base;
c) le condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso (tali informazioni dovrebbero essere fornite tramite la modulistica di cui all’allegato I (A) della direttiva), nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I (B);
d) l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni qualora essi, per loro natura, non possano essere restituiti a mezzo posta. Se tale costo non è comunicato, non potrà essere addebitato al consumatore;
e) le condizioni di depositi o ad altre garanzie finanziarie.
Dette informazioni possono essere modificate solo con il consenso esplicito delle parti. Esse si aggiungono agli obblighi informativi richiesti dalla direttiva servizi (2006/123/CE) e dalla direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e, in caso di conflitto, prevalgono queste.
L’onere della prova per il rispetto dei requisiti informativi ricade sul professionista.
La direttiva, inoltre, fissa i requisiti formali, di armonizzazione massima, da rispettare in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza. Ad esempio, la direttiva stabilisce che per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali le informazioni precontrattuali devono essere trasmesse per iscritto o su altro supporto durevole, essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile. Il consumatore deve ricevere una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o altro mezzo durevole. Alcune eccezioni sono previste per certi tipi di servizi effettuati su richiesta del consumatore.
Per i contratti conclusi a distanza, la direttiva stabilisce che, se il contratto è concluso elettronicamente, il professionista deve comunicare al consumatore certe informazioni immediatamente prima che l’ordine sia effettuato e deve assicurarsi che il consumatore abbia confermato espressamente che l’ordine implica un obbligo di pagamento. In mancanza di tali informazioni, il consumatore non è vincolato dal contratto o ordine.
Se il contratto è concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il consumatore sia vincolato solo dopo aver firmato l’ordine o aver inviato il suo consenso scritto.
La direttiva disciplina anche il diritto di recesso del consumatore da contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, senza motivazione e senza costi, a parte il costo diretto della restituzione dei beni al professionista.
La direttiva, in particolare, stabilisce gli obblighi del commerciante e del consumatore in caso di recesso e i casi in cui il diritto di recesso non si applica. Essa fissa il termine per esercitare il diritto di recesso a 14 giorni e individua, per i diversi tipi di contratto, il momento dal quale esso inizia a decorrere.
Se il commerciante omette di informare il consumatore sul diritto di recesso, il termine per l’esercizio di tale diritto è di 12 mesi, dopo la fine del periodo di recesso iniziale.
Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso nei 12 mesi (si noti che solo la versione italiana riporta come data 6 mesi) dalla data di inizio del periodo di recesso, questo scade 14 giorni dopo che il consumatore ha ricevuto le informazioni.
In caso di recesso, il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti, incluse le spese di consegna, a meno che il consumatore non abbia scelto un tipo di consegna diverso dal quello meno costoso offerto dal professionista.
Il consumatore informa il professionista circa la decisione di recedere utilizzando il modello di cui all’allegato I(B) della direttiva o altra dichiarazione esplicita.
L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso grava sul consumatore.
La direttiva, inoltre, fissa a 30 giorni il termine di consegna. Tale termine non si applica qualora le parti si siano accordate diversamente, o la consegna ad una certa data sia fondamentale per l’esecuzione del contratto o qualora il commerciante abbia rifiutato di consegnare i beni.
In relazione all’uso di certi mezzi di pagamento, la direttiva vieta al professionista di imporre al consumatore, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l’uso di tali mezzi. Inoltre, qualora il commerciante utilizzi una linea telefonica per le sue comunicazioni con il consumatore relative al contratto, queste non possono essere di un importo superiore alla tariffa di base.
Qualora i beni oggetto del contratto debbano essere spediti al consumatore, il rischio di perdita o danno degli stessi è trasferito al consumatore solo dal momento in cui esso ne acquista il possesso fisico. Il rischio è trasferito al consumatore al momento della consegna al vettore, se il vettore è stato incaricato dal consumatore stesso e tale scelta non è stata offerta dal professionista.
Per quel che riguarda i pagamenti supplementari, la direttiva stabilisce che prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per la prestazione principale. Se il professionista ha dedotto il consenso utilizzando opzioni prestabilite, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
Infine, la direttiva stabilisce che il consumatore non ha nessun obbligo in caso di fornitura non richiesta (inertia selling) di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, contenuto digitale e servizi, già vietata dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/EC). In questi casi, il silenzio del consumatore non costituisce assenso.
Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.
La presente direttiva deve ora essere formalmente adottata dal Consiglio.
(Fonte: Assonime)
- Si riporta il testo della bozza:
. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori.
2. Emanata la Direttiva 2011/83/UE - Direttiva consumatori
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 novembre 2011, n. L 304/64, la DIRETTIVA 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La Nuova Direttiva Europea 2011/83/UE propone una regolamentazione uniforme dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e quelli online che avvengono all’interno del territorio della Comunità Europea, ponendo l’accento in particolare sulle attività di commercio elettronico.
La nuova direttiva introduce alcuni importanti cambiamenti a tutela dei Diritti dei Consumatori sugli acquisti a distanza che sono in sintesi i seguenti:
1. Divieto di spese e costi nascosti: i clienti per evitare le “trappole dei costi nascosti” proposte dai siti che vendono beni o servizi sul web e si fanno pagare per quelli apparentemente gratuiti o presentati come tali, il consumatore d’ora in poi dovrà confermare esplicitamente di aver capito, sottoscrivendo, il prezzo da pagare per questi servizi.
2. Trasparenza dei prezzi: i Venditori online dovranno indicare esplicitamente e chiaramente il Costo totale del bene o servizio compreso dei costi supplementari, la maggiore trasparenza consentirà al consumatore finale di sapere esattamente quanto dovrà pagare e non dovrà versare altri costi aggiuntivi a quello comunicato dal sito.
3. Eliminazione delle Caselle Preselezionate sui siti web: finora il Consumatore che acquistava un biglietto aereo online era costretto a deselezionare le caselle riferite ai servizi supplementari come assicurazione viaggio o noleggi auto, d’ora in poi le caselle preselezionate sono vietate e sarà lo stesso consumatore a doverle selezionare in caso di utilità.
4. Nuovo diritto di recesso: sale a 14 giorni di calendario e non più 7, il tempo limite per cambiare idea su un bene o un servizio acquistato online, ricordando che attualmente in Italia il termine attuale è di 10 giorni lavorativi.
5. Prenotazione contro carenza di informazioni: nel caso in cui il venditore non informi il consumatore sulla possibilità di recesso, il ripensamento all’acquisto viene esteso ad 1 anno.
6. Visite su Richiesta: il diritto di recesso del consumatore sarà garantito anche nel caso di visite effettuate su richiesta, ovvero, se il commerciante in precedenza ha chiamato il cliente sollecitando e proponendo la visita al sito, inoltre, non essendoci più la distinzione tra visita effettuata su richiesta e visita non richiesta, i commercianti non potranno aggirare la norma.
7. Diritto di Recesso esteso alle aste online: gli acquirenti in siti di aste online potranno beneficiare del diritto di recesso sui beni acquistati solo se se il venditore, è un venditore professionista.
8. Regole sulla decorrenza del periodo di recesso: i 14 giorni (10 in Italia) che il consumatore ha per far valere il diritto di recesso sono a decorrere come già avviene in Italia dal momento che si riceve la merce a casa.
La normativa fa riferimento sia agli acquisti online che per telefono, per corrispondenza, al di fuori degli esercizi commerciali come le vendite a domicilio, per strada, nelle gite organizzate da venditore o vendite gruppi.
9. Diritto di Rimborso: i venditori, commercianti sono tenuti al rimborso entro 14 giorni dal recesso coprendo anche le Spese di Consegna della merce sostenute dal cliente.
10. Introduzione di un formulario di recesso standard per tutta la Comunità Europea: i consumatori Ue avranno a disposizione un un formulario di recesso standard da utilizzare in caso di ripensamento.
11. Eliminazione di sovrattasse per l’uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica: i venditori e commercianti non potranno più addebitare costi aggiuntivi ai pagamenti effettuati con moneta elettronica come la carta di credito se non riferiti ai costi sostenuti per offrire tale opzione di pagamento. I numeri di assistenza telefonica messi a disposizione dal commerciante non possono addebitare costi superiori ai costi di una telefonata normale.
12. Informazioni su chi supporta le spese di restituzione delle merci: nel caso in cui i venditori scelgano di addebitare i costi di resa delle merci consegnate in caso di ripensamento, dovranno informare in modo trasparente, chiaro e preventivamente il cliente finale prima della vendita, stimando in anticipo i costi massimi di resa per un bene ingombrante come un divano, armadio o tavolo.
13. Prodotti Digitali: la normativa pone l’accento sulla trasparenza e la completezza di informazioni circa gli acquisti online di prodotti digitali in termini di compatibilità hardware e software, applicazione di eventuali sistemi tecnici di protezione come ad esempio quelle che vietano al consumatore di effettuare copie del contenuto. I consumatori, inoltre, potranno avvalersi del diritto di recesso in caso di acquisto di Download di musica e video ma solo fino al momento d’inizio dell’effettivo inizio del download.
14. Introduzione di norme uniformi in tutta la UE: l’obiettivo è di agevolare gli scambi in tutta Europa. Tra queste si evidenziano quella di un unico blocco di regolamentazioni per i contratti a distanza nell’Ue, siano esse effettuate per telefono, per corrispondenza, online, al di fuori dei negozi commerciali, a domicilio come per esempio un formulario per le aziende sul diritto di recesso. Inoltre, sono state previste norme circa le piccole imprese e artigiani con la decisione di non far valere il diritto di recesso del consumatore in caso di riparazioni urgenti e di lavori di manutenzione, inoltre, gli Stati Membri potranno decidere se obbligare o meno i commercianti a pubblicizzare i costi dei lavori a domicilio sotto i 200 euro.
Le nuove norme dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 13 dicembre 2013 e le leggi di recepimento dovranno diventare operative al più tardi entro il 13 giugno 2014.
3. Recepita la Direttiva 2011/83/UE – Nuove norme a tutela dei consumatori
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’ 11 marzo 2014, il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, il quale apporta modifiche agli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. n. 206/2005, recante Codice del Consumo.
Vengono, in sostanza, modificate le norme che regolano i contratti a distanza (quali: le vendite on-line o con qualsiasi mezzo di comunicazione che non prevede la presenza fisica e simultanea delle parti) o al di fuori dei locali commerciali (quali: vendite a porta a porta o a domicilio, cioè in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti).
Il decreto, che si applicherà ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali a partire dal 13 giugno 2014, stabilisce norme standard per gli aspetti comuni di queste due tipologie contrattuali, allo scopo di armonizzare, anche a libello europeo, una disciplina la cui frammentarietà ha da sempre costituito un rilevante ostacolo al funzionamento del mercato sia interno che transfrontaliero.
Tra le novità più significative, segnaliamo:
- informazione precontrattuale: dovranno essere fornite maggiori e più dettagliate informazioni al consumatore prima della conclusione del contratto, compreso un pro-memoria sull’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso;
- contratti conclusi telefonicamente: il consumatore sarà vincolato solo dopo aver firmato l’offerta e dopo averla accettata per iscritto;
- diritto di recesso dal contratto: si passa dagli attuali 10 a 14 giorni;
- restituzione del bene: il consumatore potrà restituire anche un bene deteriorato, ma dovrà rispondere della diminuzione di valore dello stesso;
- responsabilità a carico del venditore (e non dello spedizioniere) se le merci consegnate sono danneggiate;
- divieto di spese aggiuntive per pagamento con bancomat o carta di credito e per le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore.
Il decreto in questione non si applica ai seguenti contratti:
a) per i servizi sociali;
b) di assistenza sanitaria;
c) di attività di azzardo;
d)di servizi finanziari;
e) aventi ad oggetto la costruzione di immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su immobili;
f) per la costruzione o trasformazione di edifici;
g) relativi a viaggi e vacanze “tutto compreso”;
h) relativi ad alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e scambio;
i) stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale;
l) di fornitura di alimenti o bevande fisicamente forniti dal professionista in giri frequenti e regolari a domicilio;
m) di servizi trasporto passeggeri;
n) conclusi tramite distributori automatico in locali automatizzati;
o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, internet o fax stabilito dal consumatore.
Il decreto non si applica anche ai contratti sotto i 50 euro.
Dal 14 giugno 2014 novità anche per le vendite online
Le novità introdotte dal nuovo decreto legislativo riguardano i contratti a distanza, categoria nella quale rientrano le vendite online.
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4 GIUGNO 2014 - Documento ASSONIME
"Il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori" nel quale vengono illustrate le novità in tema di diritti dei consumatori introdotte dalla direttiva, l'ambito di applicazione, i requisiti formali per i contratti
negoziati fuori dei locali commerciali, i requisiti formali per i contratti a distanza, il Teleselling e la conferma del contratto a distanza, il diritto di recesso, la comunicazione telefonica.
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4. 18 GIUGNO 2013 - Emanata la Direttiva 2013/11/UR - Direttiva sull'ADR per i consumatori
Il 18 giugno 2013 è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 165), la Direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori attraverso l’intervento di organismi ADR.
Il testo della direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi.
L’obiettivo principale della direttiva è volto a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno; per il raggiungimento di tale finalità si vuole garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, consentendo loro di attivare, su base volontaria, procedimenti stragiudiziali - gestiti da organismi ADR - per risolvere eventuali controversie sorte dalla sottoscrizione di contratti di vendita di beni o servizi.
L’ambito di applicazione della direttiva riguarda le procedure di risoluzione stragiudiziale relative alle controversie:
a) concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi;
b) sorte tra consumatori residenti nell’Unione e professionisti stabiliti nell’Unione;
c) in ambito nazionale (quando il consumatore risiede nello stesso Stato membro in cui è stabilito il professionista) o transfrontaliere (quando il consumatore risiede in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui è stabilito il professionista);
d) gestite da un organismo ADR “che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole”.
Ricordiamo che la direttiva:
- definisce “consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale artigianale o professionale” (cfr. art. 4, § 1, lett. a) della direttiva);
- direttiva definisce “professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona in suo nome o per suo conto” (cfr. art. 4, § 1, lett. b) della direttiva).
La sua attuazione è prevista ala massimo per il 9 luglio 2015, e obbligherà il legislatore nazionale ad intervenire pesantemente per regolamentare tutte le procedure, sfruttando magari l’impianto già in essere grazie alla rete degli organismi di mediazione.
Nello stesso giorno in cui veniva approvata la Direttiva 11/2013, cioè il 21 maggio 2013, è stato emanato il Regolamento UE n. 514/2013 sull’ODR (Online Dispute Resolution), sempre a proposito di consumatori, poi pubblicato sulla GUUE il 18 giugno 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori).
Si tratta del Regolamento che disciplina l’operatività della piattaforma online, già istituita dall’UE, e che riguarda la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online, tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR inserito in elenco a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE e che comporta necessariamente l’utilizzo della piattaforma ODR.
Le ADR (Risoluzioni Alternative delle Controversie) - La risoluzione extragiudiziale delle controversie
Risolvere una controversia senza adire la giustizia è possibile.
Il ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie è estremamente vantaggioso per i costi limitati ed i tempi notevolmente più brevi rispetto alla giustizia ordinaria.
Esso può in alcuni casi (in altri paesi europei) essere previsto come obbligatorio per legge; talvolta è previsto dal contratto tra le parti, ma in generale esso scaturisce da un'iniziativa volontaria.
I metodi alternativi di risoluzione delle controversie possono permettere di risolvere le difficoltà grazie all'intervento di una terza persona neutrale e qualificata.
Essi sono designati con l'acronimo "ADR " che sta per l'espressione inglese " Alternative Dispute Resolution" e si presentano sotto diverse forme.
Si possono distinguere in funzione del ruolo svolto dal terzo nel processo di risoluzione della controversia:
A) il terzo aiuta le parti a cercare un accordo, senza tuttavia assumere una posizione formale sull'una o l'altra soluzione da dare eventualmente alla controversia;
B) il terzo trova lui stesso la soluzione che poi presenta alle parti (in alcuni casi vincolante);
C) Il terzo, in funzione di "arbitro", adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia.
. Se vuoi saperne di più sul come funziona la procedura ADR, clicca QUI.
. Se vuoi saperne di più sul come funziona la procedura ODR, clicca QUI.
5. 28 OTTOBRE 2014 - L. n. 154/2014 - Delega per l’attuazione della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori
La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013, secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014, contiene, tra le altre, la delega al Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull’ADR per i consumatori).
La direttiva intende mettere a disposizione in tutta l’Unione europea meccanismi ADR di qualità per i reclami dei consumatori relativi a controversie contrattuali connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi.
La direttiva individua i criteri qualitativi che devono essere rispettati dagli organismi ADR e prevede l’obbligo per i professionisti di fornire ai consumatori informazioni sugli organismi competenti a trattare le potenziali controversie.
L’articolo 8 della legge di delegazione europea stabilisce i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE, richiamando i principi generali enunciati dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione del diritto europeo) e stabilendone di ulteriori e specifici.
In particolare viene indicato che occorre esercitare l’opzione prevista dalla direttiva secondo cui rientrano tra le procedure ADR, ai fini della direttiva, anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dall’impresa.
I principi di delega richiedono inoltre che sia previsto espressamente che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e dei rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.
. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 154/2014, clicca QUI.
6. 19 AGOSTO 2015 - Pubblicato il decreto che dà attuazione della direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, il Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”.
La direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese.
Per recepire le indicazioni provenienti dall’Unione europea, il decreto legislativo apporta essenzialmente integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), con l’inserimento del nuovo «TITOLO II-bis – Risoluzione extragiudiziale delle controversie» (artt. 141 – 141-decies), in cui viene così disciplinata la modalità di svolgimento delle procedure ADR (Alternative Dispute Resolution - risoluzione alternativa delle controversie).
La disciplina sull'ADR in materia di rapporti di consumo, all'insegna della volontarietà del coinvolgimento delle parti e della non consumazione del potere di adire l'autorità giudiziaria, delinea diverse procedure utilizzabili dal consumatore che intenda raggiungere un accordo per dirimere una contesa scaturente da un contratto con cui il professionista gli abbia trasferito un bene o fornito un servizio.
Il legislatore delegato ha elencato una serie di requisiti cui devono conformarsi le procedure ADR e gli organismi preposti a condurle. Il rispetto di tali requisiti dovrebbe incentivare i litiganti a rivolgersi agli organismi ADR, potendo oltretutto i consumatori contare sul congelamento della prescrizione e sull'impedimento della decadenza.
Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale (art. 141, comma 10).
Nel decreto si chiarisce che per “organismo ADR - Alternative Dispute Resolution” si intende qualsiasi organismo che, a prescindere dalla sua denominazione, sia costituito su base permanente, offra la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR e sia iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente, che sono:
- il Ministero della Giustizia,
- il Ministero dello Sviluppo Economico,
- la CONSOB,
- l’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI),
- l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e
- la Banca d’Italia (art. 141-octies).
Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e, al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti, è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo (art. 141-octies, commi 2 e 3).
È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica (art. 141-quater).
7. 24 SERREMBRE 2015 - CONSUMATORI E UTENTI - Dall’AGCOM due delibere sulla tutela in materia di contratti e di vendita telefonica (teleselling)
Il 25 settembre 2015 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha adottato, in attuazione delle disposizioni del Codice del consumo novellate dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 sui diritti di consumatori, le seguenti due delibere:
1) n. 519/15/CONS, recante “Approvazione del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”;
2) n. 520/15/CONS, recante “Approvazione degli orientamenti per la conclusione per telefono di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”.
Con la delibera n. 519/15/CONS l’AGCOM aggiorna, alla luce del mutato quadro legislativo, il regolamento sulle disposizioni a tutela dell’utenza in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Il regolamento contiene anzitutto misure per garantire il diritto degli utenti a scegliere liberamente e consapevolmente il proprio operatore e per limitare il pericolo di attivazioni non richieste.
Vengono stabiliti specifici obblighi informativi da parte degli operatori per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.
Con riferimento alla durata, viene previsto che i contratti sulla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche conclusi con i consumatori non possono imporre un periodo di impegno iniziale superiore a ventiquattro mesi.
Il regolamento contiene inoltre dettagliate disposizioni a tutela degli utenti sulla comunicazione da parte degli operatori delle modifiche delle condizioni contrattuali e sul diritto di recesso.
Con la delibera n. 520/15/CONS l’Agcom ha adottato orientamenti per la conclusione tramite telefono di contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Gli orientamenti stabiliscono in particolare:
- le informazioni che l’operatore deve fornire in modo chiaro e comprensibile nel corso della comunicazione telefonica;
- l’obbligo dell’operatore di inviare la conferma dell’offerta, con tutte le informazioni di cui agli articoli 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche e 49 del Codice del consumo, presso l’indirizzo comunicato dal cliente o, previo consenso esplicito del consumatore, su supporto durevole (ad esempio, come allegato ad un’e-mail o tramite comunicazione di un link di accesso a un account privato nella titolarità del cliente finale sul sito web del venditore contenente le informazioni indirizzate al cliente, a condizione che tali informazioni non possano essere rimosse o modificate unilateralmente dal venditore).
Il contratto si considera vincolante per il consumatore dal momento in cui questi comunica all’operatore l’accettazione dell’offerta, dopo aver preso visione della conferma dell’offerta da parte dell’operatore.
La comunicazione del consumatore può essere resa anche su supporto durevole, ad esempio tramite e-mail o sms, o mediante accettazione telematica.
. Se vuoi scaricare il testo della delibera n. 519/15/CONS e del suo Allegato A, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della delibera n. 520/15/CONS e del suo Allegato A, clicca QUI.
8. 15 FEBBRAIO 2016 - CONTROVERSIE ODR - Disponibile una nuova piattaforma gestita dalla Commissione europea
E’ attiva, dal 15 febbraio 2016, una nuova piattaforma per la risoluzione online delle controversie (Online Dispute Resolution – ODR) tra consumatori e operatori commerciali prevista dal regolamento (UE) 524/2013.
La piattaforma, gestita dalla Commissione europea, è uno sportello unico per tutta l’Unione europea per la risoluzione stragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da acquisti di beni o servizi effettuati online nel proprio paese o all’estero, a prescindere dal prodotto o servizio acquistato.
La piattaforma prevede la presentazione del reclamo attraverso la compilazione di un modulo elettronico e consente lo svolgimento online dell’intera procedura in una delle lingue dell’Unione.
Il reclamo presentato dal consumatore viene inviato dalla piattaforma all’operatore commerciale convenuto, che propone al consumatore uno o più organismi ADR per la soluzione della controversia.
Una volta che il consumatore e il professionista hanno raggiunto l’accordo sull’organismo ADR, la piattaforma inoltra a quest’ultimo la controversia.
Gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR) devono essere scelti tra quelli iscritti in un apposito elenco della Commissione europea, che raccoglie gli elenchi inviati dai singoli Stati membri. Negli elenchi sono inclusi gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie che rispondono ai criteri di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE (direttiva sull’ADR per i consumatori).
Gli organismi ADR attualmente collegati alla piattaforma sono 117 di 17 Stati dell’Unione europea, ma la Commissione intende arrivare a coprire l’intero territorio dell’Unione e tutti i settori economici. Possono ricorrere alla piattaforma ODR non solo i consumatori ma anche gli operatori commerciali.
Sul sito non sono attualmente disponibili organismi di risoluzione delle controversie per alcuni settori e nei seguenti paesi: Croazia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna.
Per l'Italia, gli organismi disponibili sono 8: ADR Center srl, Concilia s.r.l., ODCEC Medi, Organismo di conciliazione paritetica Consorzio Netcomm - Associazioni di consumatori, Organismo di conciliazione paritetica TIM Telecom Italia SpA - Associazioni di consumatori, Organismo di conciliazione partitetica Wind Telecomunicazioni SpA - Associazioni di consumatori, Servizio Conciliazione Clienti Energia e SICOME SC.
La piattaforma ha molteplici vantaggi. E' facile da usare e accessibile da ogni tipo di dispositivo.
Offre agli utenti la possibilità di condurre l'intera procedura online.
Puoi fare tutto online con 4 passaggi:
1) creazione e invio del reclamo;
2) accordo sull’organismo di risoluzione;
3) trattamento del reclamo da parte dell'organismo di risoluzione;
4) soluzione e chiusura del reclamo.
E’ multilingue, prevedendo anche un sistema di traduzione per le controversie tra soggetti di Paesi europei diversi.
E' una procedura veloce: in media, per risolvere un caso ci vogliono meno di 90 giorni.
Possono utilizzare questo sito solo i consumatore che risiedono nell'UE e che vogliono presentare un reclamo riguardante beni o servizi acquistati online da un commerciante con sede nell'UE.
I servizi offerti dal sito sono gratuiti, tuttavia l'organismo di risoluzione potrebbe all’interessato chiedere un onorario se decide di trattare il suo caso.
Ogni organismo di risoluzione ha onorari diversi. Si può conoscere l'onorario chiesto cliccando sul nome dell'organismo di risoluzione proposto quando l'organismo di risoluzione accetta di trattare un reclamo, in quanto è tenuto a illustrare le regole, incluso l'onorario.
. Se vuoi accedere al sito dedicato alla piattaforma, clicca QUI.
. Se vuoi saperne di più e scaricare il testo del regolamento sulla risoluzione online delle controversie dei consumatori , clicca QUI.
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LA TUTELA DEI CONSUMATORI - LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – IL CENTRO EUROPEO CONSUMATORI (CEC)
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1. La tutela del consumatore
L´Articolo 153 del Trattato CE stabilisce che "Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonchè a promuovere il loro diritto all´informazione, all´educazione e all´organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi".
La politica dei consumatori è un elemento chiave dell'obiettivo strategico della Commissione che consiste nel migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini dell'UE.
L'attuazione di tale politica implica misure legislative e altre azioni per promuovere gli interessi, la salute e la sicurezza dei consumatori sul mercato interno, per assicurare un'adeguata presa in considerazione delle questioni inerenti al consumo in tutte le politiche dell'UE e per completare le politiche dei consumatori condotte dagli Stati membri.
. Se vuoi scaricare l'opuscolo realizzato dalla Commissione europea dal titolo "LA TUTELA DEI CONSUMATORI NELL'UNIONE EUROPEA. Dieci principi base", clicca QUI
2. Le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'apposito elecnco
il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo”, e in particolare l'articolo 137, prevede che presso il Ministero dello Sviluppo economico sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
Lo stesso Ministero, a norma degli articoli 5 e 6 del D.M. n. 260/2012 e dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 206/206, procede annualmente all'aggiornamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'apposito elenco.
Per l’anno 2014, il Ministero ha provveduto con il Decreto direttoriale del 22 dicembre 2014.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
3. Approfondimenti e riferimenti
. Se vuoi visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Sezione Consumatori, clicca QUI
. Se vuoi visitare il portale del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU, clicca QUI
. Se vuoi visitare il sito della Comunità europea - Sezione consumatori, clicca QUI
4. Il Centro Europeo Consumatori - CEC
Per tutelare il consumatore negli acquisti transfrontalieri e per gestire eventuali reclami o casi di contenzioso è nato il Centro Europeo Consumatori (CEC), una rete dei Centri Europei Consumatori (European Consumer Centres Network - ECC-Net).
Il Centro ECC-Net italiano è cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Le attività svolte dal centro sono molteplici; in particolare il CEC ha lo scopo di informare prontamente i consumatori sulle normative in atto.
Tra i suoi compiti rientra anche l'assistenza al consumatore in caso di reclamo transfrontaliero o in caso di controversie transfrontaliere in sede pre-giudiziale.
Il Centro svolge, inoltre, un'azione di monitoraggio delle problematiche legate al consumo nell'ambito dell'Unione Europea, e coopera con la Commissione Europea, con le istituzioni nazionali a tutela dei consumatori e con gli altri Centri Europei della rete ECC-NET, per migliorare la tutela dei consumatori nel Mercato Unico europeo.
4.1. Recapiti del CEC
Sede principale:
Via Lancisi 31/a - 00161 Roma
Tel. (+39) 06 44290734 – (+39) 06 44238090
Fax (+39) 06 44118348
E-mail: info@ecc-net.it
Sede transfrontaliera:
Via Brennero, 3 – 39100 Bolzano
Tel. (+39) 0471 980939 - Fax (+39) 0471 980239
E-mail : bolzano@ecc.net.it
Le altre sedi:
- Via Parma, 36 - 15100 Alessandria
E-mail: alessandria@ecc-net.it
- Via Milazzo 16 - 40121 Bologna
E-mail: bologna@ecc-net.it
- Via Ricasoli, 28 – 50122 Firenze
E-mail: firenze@ecc-net.it
- Via Tadino, 18 – 20124 Milano
E-mail: milano@ecc-net.it
4.2. Approfondimenti
. Se sei interessato ad approfondire l'argomento, clicca QUI
. Se vuoi visitare il sito Internet di ECC-NET Italia, clicca QUI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI
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1. Regole generali – La normativa europea e i decreti di recepimento
La sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato è garantita dalla normativa comunitaria che tutela in maniera elevata e uniforme la salute e la sicurezza dei consumatori.
La direttiva sulla sicurezza dei prodotti 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 (che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE) sulla sicurezza generale dei prodotti - recepita con D. Lgs. n. 172 del 21 maggio 2004, successivamente abrogato dall'art. 146, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo” - si applica in assenza di specifiche disposizioni sulla sicurezza del prodotto.
La direttiva impone l’obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e – rispetto alla precedente 92/59/CEE - oltre ad estendere il campo di applicazione a tutti i prodotti destinati al consumatore (inclusi quelli forniti al consumatore, per essere da questi utilizzati, nell’ambito di una prestazione di servizi), ha rafforzato il sistema di allerta europeo per consentire un più rapido ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi ed ha introdotto anche in questo caso il riferimento alle norme tecniche europee come elemento che garantisce una presunzione di conformità agli obiettivi della direttiva.
Anche se il prodotto è conforme alle disposizioni della direttiva di armonizzazione tecnica relativa allo specifico settore, saranno in ogni caso applicabili le regole in materia di responsabilità del produttore stabilite dalla direttiva 85/374/CEE (recepita in Italia dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, successivamente abrogato dall'art. 146, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”), in base alla quale (art. 1) “Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto”.
2. Requisito generale di sicurezza – Il concetto di sicurezza
La direttiva impone un requisito generale di sicurezza a ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio.
I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.
Un prodotto è sicuro quando, in condizioni normali d’uso o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio, oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione di determinati elementi:
• le caratteristiche del prodotto, tra cui si ricorda la composizione, l’imballaggio, l’assemblaggio e la manutenzione;
• gli effetti del prodotto su altri prodotti, nel caso di un loro uso congiunto;
• la presentazione del prodotto, l’etichettatura e le istruzioni d’uso;
• le categorie di Consumatori che sono soggette al rischio nell’utilizzo del prodotto, in particolare minori e anziani.
Inoltre, le autorità competenti devono adottare le misure necessarie per limitare l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo del prodotto se, nonostante la conformità, si rivela pericoloso per la salute e la sicurezza del Consumatore.
Qualora i parametri fissati dal legislatore non siano sufficienti a determinare un’automatica applicazione della suddetta normativa, si ricorrerà, di volta in volta, alla mediazione e all’interpretazione della pubblica autorità preposta, per l’accertamento del rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti ovvero, una volta prodottosi il danno, il ricorso alla competente autorità giudiziaria.
3. Obblighi di fabbricanti e distributori
I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. Essi devono inoltre fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili e adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).
Anche i distributori sono tenuti a fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale; essi devono inoltre controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti.
Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse.
Tale obbligo di informazione viene precisato nell'allegato I della Direttiva.
4. Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono garantire che i fabbricanti e i distributori rispettino i propri obblighi.
Essi devono creare strutture incaricate di controllare che i prodotti soddisfino il requisito di sicurezza e di intervenire in maniera opportuna nel caso di prodotti a rischio (ad esempio vietandone la commercializzazione) secondo modalità da comunicare alla Commissione.
Essi devono inoltre determinare le sanzioni da irrogare in caso di infrazione e far sì che i consumatori possano informarsi sul corso seguito dalle pratiche di reclamo.
5. Link utili
Il sito “Sicurezza Prodotti” è un’iniziativa realizzata da Unioncamere finalizzata a promuovere le attività del Sistema Camerale in tema di trasparenza del mercato e tutela del consumatore.
L’Unioncamere svolge in tale ambito un importante compito di indirizzo e coordinamento delle attività delle Camere di Commercio le quali per legge sono investite delle funzioni di vigilanza e ispezione in materia di sicurezza e conformità di alcuni prodotti.
Il sito offre aggiornamenti, notizie, link, informazioni e strumenti utili a conoscere, comprendere ed approfondire aspetti specifici su tali temi.
. Se vuoi visitare il sito SICUREZZA DEI PRODOTTI, clicca QUI.
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APPROFONDIMENTI – ARGOMENTI DI CARRATERE PARTICOLARE
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1. SISTEMA RAPEX (Rapid Alert Exchange) - - Il sistema europeo di allarme per i prodotti non sicuri
L’Unione europea ha istituito un sistema di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio grave, nonché disposizioni che consentono di ritirare dal mercato i prodotti che possono minacciare la salute e la sicurezza dei consumatori, denominato RAPEX (Rapid Alert Exchange).
RAPEX è il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari (ad eccezione dei prodotti alimentari, dei farmaci e delle apparecchiature elettromedicali) che consente, grazie a un meccanismo di collaborazione fra gli Stati della Comunità Europea, una rapida circolazione delle informazioni riguardanti i prodotti venduti sul mercato europeo che presentano seri rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Nel caso di prodotti che presentino un grave rischio, tale da richiedere un intervento rapido, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione sui provvedimenti adottati tramite il sistema RAPEX per lo scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione.
Le procedure di applicazione del sistema RAPEX sono descritte nell'allegato II della direttiva 95/2001/CE.
In caso di utilizzazione del sistema RAPEX, gli Stati membri devono notificare alla Commissione le seguenti informazioni minime, compilando un formulario-tipo previsto dal punto 3, allegato II della direttiva:
• le informazioni che individuano il prodotto;
• la descrizione del rischio che comporta il prodotto e gli studi esistenti per valutarlo;
• le misure già adottate;
• le informazioni sulla distribuzione del prodotto nei paesi destinatari.
1.1. Pubblicate le linee guida per la gestione del sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX)
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 gennaio 2010 è stata pubblicata la DECISIONE della Commissione del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all’articolo 12 e all’articolo 11 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
RAPEX è il sistema di allarme rapido per tutti i prodotti di consumo pericolosi, con l'eccezione dei prodotti alimentari, farmaceutici e dispositivi medici. Consente il rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri, attraverso i punti di contatto centrali, e la Commissione delle misure adottate per prevenire o limitare la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Le linee guida sono indirizzate a tutte le autorità degli Stati membri che intervengono nel campo della sicurezza dei prodotti di consumo e che partecipano alla rete RAPEX.
Il testo della decisione europea viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
2. CONTRATTI-TIPO PER UN MERCATO PIU’ TRASPARENTE E SICURO
Le Camere di Commercio italiane, coordinate da Unioncamere, in collaborazione con l’Autorità Antitrust, con le associazioni dei consumatori e delle imprese e il supporto di alcuni ordini professionali, hanno messo a punto 13 contratti-tipo, 5 pareri sulle clausole inique e 1 codice di condotta, raccolti in una banca-dati nazionale on-line liberamente consultabile e a disposizione del piccolo imprenditore così come del semplice cittadino consumatore.
La legge ha assegnato alle Camere di Commercio italiane compiti per la realizzazione di un mercato sempre più equilibrato e trasparente. Tra questi, quello relativo alla predisposizione di contratti tipo e alla rilevazione delle clausole inique inserite nei contratti conclusi con i consumatori.
Dall’esperienza maturata in questa specifica attività di regolazione del mercato deriva il Progetto, finanziato da un Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato alla predisposizione, e alla successiva divulgazione a livello nazionale, di pareri sulla presenza delle clausole inique contenute nei modelli contrattuali standard in uso nei principali settori economici e schemi contrattuali privi di clausole vessatorie.
L’elaborazione dei pareri sulla vessatorietà delle clausole nei contratti conclusi con i consumatori e la predisposizione dei contratti tipo, coordinata a livello nazionale dall’Unioncamere, è il frutto del lavoro di diverse Camere di Commercio ed il risultato di una concertazione sia a livello locale che nazionale con i principali rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei consumatori.
La Commissione nazionale di coordinamento sui contratti-tipo e le clausole inique ha fino ad oggi elaborato i contratti-tipo e i pareri sulle clausole inique riguardanti i settori economici del commercio, dell’artigianato, del trasporto, del turismo, dei servizi (scuole guida, centri estetica e benessere) e dell’edilizia.
Si riporta il testo del Comunicato Stampa di:
. Unioncamere: arrivano i contratti-tipo
per un mercato più trasparente e sicuro.
3. MAGGIO 2019 - L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 – Modifiche al Codice del consumo - Vietato il fenomeno del c.d.. “geoblocking” ingiustificato
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.
L’articolo 6 reca alcune modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), volte ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018.
Tale Regolamento – al fine di migliorare l’accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi online – è finalizzato a vietare il fenomeno dei blocchi geografici ingiustificati (c.d. “geoblocking”) e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno.
Il regolamento stabilisce disposizioni direttamente applicabili che intendono impedire il verificarsi di tali pratiche in determinate situazioni in cui non vi sia una giustificazione oggettiva per l'impiego di un trattamento diverso sulla base di nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento.
Vengono, di conseguenza, modificati gli articoli 139 e 144-bis del D.Lgs. n. 206/2005.
In primo luogo, all’art. 139, al comma 1, tra le disposizioni legislative ivi elencate che disciplinano interessi collettivi dei consumatori dalla cui violazione discende la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti, viene aggiunto il richiamo al citato Regolamento (UE) n.2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018 (nuova lettera b-quater)).
In secondo luogo, viene integrato l’art. 144-bis, comma 9 del Codice del consumo, aggiungendovi due nuovi commi (9-bis e 9-ter), volti, rispettivamente, a designare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento, nonché il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra consumatore e professionista.
Più in dettaglio, il nuovo comma 9-bis dell’art. 144 designa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale organismo responsabile dell'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 2018/302, prevedendo altresì che, in relazione a tale regolamento, l’AGCM svolga le funzioni di autorità competente per l’esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004.
In conseguenza dell’attribuzione all’AGCM della qualifica di organismo responsabile dell'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 2018/302, il nuovo comma 9-bis prevede inoltre che, in materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento, si applichi l’articolo 27, commi da 2 a 15, del Codice del consumo, il quale disciplina i poteri inibitori e sanzionatori esercitabili dell’AGCM.
Il nuovo comma 9-ter designa il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2018/302.
Per tali finalità, la norma prevede l’applicazione della procedura di cui all’articolo 30, comma 1-bis, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 37/2019 - Legge europea 2018, clicca QUI.
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GUIDE E VADEMECUM A TUTELA DEL CONSUMATORE
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1. TUTELA DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI - Una guida predisposta dalla CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
La guida analizza la normativa a tutela del consumatore in tema di garanzie, clausole contrattuali, pubblicità ingannevole, vendite a distanza, multiproprietà e viaggi e vacanze.
La guida analizza la normativa comunitaria e italiana a tutela del consumatore in tema di garanzie, clausole contrattuali, pubblicità ingannevole, vendite a distanza, multiproprietà e viaggi e vacanze.
Nel volume sono anche illustrati i compiti attribuiti alle Camere di Commercio per la correttezza del sistema economico e sono descritti l’attività svolta dalla Camera di Padova nell’ambito del controllo delle clausole contrattuali inique o vessatorie nonché il ruolo delle associazioni dei consumatori e delle associazioni imprenditoriali.
La guida è stata realizzata dall'avv. Giovanni Giacomelli, da anni collaboratore della Camera di Commercio di Padova per l’arbitrato e la conciliazione nonché presidente della Commissione per il controllo delle clausole inique.
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2. VENDITA DI BENI DI CONSUMO E AGENZIE IMMOBILIARI
I rappresentanti dei consumatori, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, hanno predisposto due guide dal titolo:
- Garanzia nella vendita dei beni di consumo;
- Vademecum per il consumatore quando si rivolge ad un'agenzia immobiliare.
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3. ACQUISTI DI IMMOBILI E MUTUI IPOTECARI
Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti hanno predisposto due vademecum dal titolo:
- Vademecum per chi acquista un immobile;
- Vademecum per chi richiede un mutuo ipotecario.
. Se sei interessato a consultare i due vademecum, clicca QUI
4. EASY - SICUREZZA INFORMATICA
Il fatto che ormai molti aspetti della nostra vita sociale siano legati al mezzo informatico ci espone ad una serie di pericoli che è bene conoscere.
Usare il PC per navigare in Internet, pagare le tasse, fare un bonifico, intrattenere amicizie online, acquistare beni e prenotare vacanze, scaricare documenti e programmi, films o musica, sono tutte opportunità di risparmiare tempo e denaro, avere più scelta, consumare agevolmente a casa propria: di fondamentale importanza, questo è ovvio, è non fare "passi falsi".
Questa guida è dedicata a tutti coloro che usano un personal computer e la rete Internet, consapevoli dei rischi che questo può comportare: virus, intrusioni e molestie, pubblicità invadente e spam, attività che violano la privacy, frodi online ...
. Se sei interessato a consultare la guida, clicca QUI
5. MUTUO INFORMATO - UNA GUIDA DEI NOTAI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Arriva la prima guida per il cittadino sui mutui: si chiama «Mutuo informato» ed è un vademecum che offre risposte per evitare passi falsi ed errori nella stipula di un mutuo ipotecario.
La Guida, frutto del lavoro del Consiglio nazionale del notariato e delle Associazioni di consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento in difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori) è divisa in 13 capitoli e contiene indicazioni utili da non dimenticare quando si ha bisogno di un mutuo.
Si riporta il testo della guida:
. Mutuo informato. Indicazioni a chi richiede un mutuo ipotecario.
6. LEGGE ANTIUSURA - I tassi usurari per il periodo gennaio-marzo 2008
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 330 del 28 dicembre 2007, il Decreto Ministero Economia 20 dicembre 2007, con il quale viene fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008.
Con il medesimo decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull’usura (L. 108/1996).
Si ricorda che il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
7. ASTE ON-LINE - UNA GUIDA SUL DIRITTO DI RECESSO
Rocco Gianluca Massa, studioso esperto di commercio elettronico responsabile di International Traders, ha scritto un e-book che spiega come funziona il diritto di recesso su eBay.it.
Il volume, scaricabile gratuitamente, non è il classico libro di diritto scritto in maniera tecnica e comprensibile solo a chi opera nel campo giuridico, ma è un testo fruibile da tutti, che, in maniera chiara e divulgativa, per la prima volta affronta la tematica del diritto di recesso nelle compravendite concluse in occasione di un'asta on line tra dettagliante e consumatore.
L'e-book non si limita a trattare questa tematica e le relative problematiche, ma affronta anche altri argomenti di particolare attualità sulla Rete, come l'applicabilità della normativa sui contratti a distanza nelle compravendite b2c concluse su eBay e la qualificazione soggettiva della stessa eBay.
Oltre alla premessa, infatti, il testo comprende 5 capitoli inediti in materia, ognuno dei quali analizza, giuridicamente e non, uno specifico aspetto legato alla tutela del consumatore prendendo come riferimento la normativa italiana attualmente vigente in materia di aste on line e l'Accordo per gli utenti di eBay Italia (contratto che regolamenta il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma).
Come si legge nella premessa, l'e-book non ha alcuna finalità denigratoria verso eBay.it, ma mira esclusivamente a fornire uno strumento utile all'utenza di questo notissimo portale di aste, per capire meglio la delicata questione legata al diritto di recesso e alla tutela del consumatore.
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8. GARANZIA POST VENDITA - VADE,ECUM DEL CONSUMATORE
Esiste una garanzia legale obbligatoria per ogni bene di consumo acquistato? Per quanto tempo vale la garanzia? A chi rivolgersi se il prodotto non è conforme al contratto di vendita?
A queste e a molte altre domande risponde il "Vademecum del Consumatore", un opuscolo informativo realizzato da Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico con il duplice scopo di illustrare il complesso di tutele sancite nel Codice di consumo e fornire indicazioni pratiche per gestire al meglio la delicata ed importante fase successiva all’atto di acquisto.
Il vademecum si compone sostanzialmente di due parti: una dedicata all'illustrazione delle tutele in favore del consumatore ed un'altra predisposta ad accogliere le prove d'acquisto, che rappresentano il mezzo per far valere i propri diritti nei confronti del venditore.
. Se vuoi scaricare il Vademecum, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. DIRETTIVA 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
. Ministero delle attività produttive - D.M. 19 gennaio 1999, n. 20: Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
. DIRETTIVA 2001/95/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 sulla sicurezza generale dei prodotti.
. D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24: Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
. Legge 17 agosto 2005, n. 173: Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (Testo in vigore fino al 20 giugno 2011).
. RELAZIONE al decreto legislativo recante Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (Testo in vigore dal 21 giugno 2011).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 206/2005, direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. D.M. 2 dicembre 2005: Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti iscritti all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
. Ministero delle attività produttive- Circolare n. 1 del 24 gennaio 2006: Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.
. D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 146: Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.
. D. Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
. AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007: Procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita.
. D.M. 20 dicembre 2007: Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° luglio - 30 settembre 2007. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2008 (legge 7 marzo 1996, n. 108).
. D.M. 5 novembre 2008: Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, per l'anno 2008.
. DECISIONE della Commissione del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all’articolo 12 e all’articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
. D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141: Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
. D.M. 3 febbraio 2011: Determinazioni in materia di credito ai consumatori.
. D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
. DIRETTIVA 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
. DIRETTIVA 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori).
. REGOLAMENTO (UE) N. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013
relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Regolamento sull’ODR per i consumatori).
. D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21: Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.
. D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 - ALLEGATO - Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso.
. AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 1 aprile 2015, n. 25411: Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie.
. AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 1 aprile 2015, n. 25411 - ALLEGATO 1 - Formulario per la presentazione degli impregni ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Codice del consumo, dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 145/2007 e dell'art. 9 del presente regolamento.
. AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 1 aprile 2015, n. 25411 - ALLEGATO 2 - Formulario per l'interpello preventivo in materia di clausole vessatorie (ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, del Codice del Consumo).
. DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 129: Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
. DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130: Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).
. DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3: Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.
. DIRETTIVA (UE) 2019/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019
che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle
norme dell’Unione relative alla protezione dei consumator
. DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26:
Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifi-
ca la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/
CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per una migliore applicazione e una modernizza-
zione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei
consumatori. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023).
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GIURISPRUDENZA
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Il consumatore che ha stipulato un contratto di credito al consumo per l’acquisto di un bene non può rifiutare alla Finanziaria con cui ha stipulato un contratto di finanziamento il pagamento delle rate qualora il venditore non gli ha consegnato la merce oggetto della compravendita.
L’inadempimento del fornitore non può far venir meno la ragione del finanziamento in quanto non esiste di per sé un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento.
Il consumatore è, dunque, tenuto al pagamento della finanziaria facendosi carico del rischio della mancata consegna del bene, con la possibilità poi di rivalersi nei confronti del venditore per la sua inadempienza.
- Si riporta la Sentenza del:
. Tribunale di Torino – Sezione Terza Civile – Sentenza 8 – 11 dicembre 2007, n. 7797 - Credito al consumo – E’ a carico del compratore il rischio della mancata consegna del bene.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2005-07-25 (7284 letture) [ Indietro ] |