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AUTOTRASPORTO CONTO TERZI - ALBO NAZIONALE - ADEGUAMENTO DELL'ISCRIZIONE - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DALLA PROVINCIA ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - RIASSETTO DEL SETTORE - AUTORIZZAZIONI INTERNAZIONALI - QUOTE ANNUALI





AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - ALBO NAZIONALE

1. LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

1.1. Premessa

L'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi è nato con la legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada).
Le norme di esecuzione della legge n. 298/1974 sono state emanate:
- per il titolo I, con il D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32;
- per il titolo II, con il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783;
- per il titolo III, con il D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56.

Le funzioni in merito all'accesso, la permanenza o la cancellazione delle imprese dall'Albo affidate, prima della normativa sul decentramento, ad una rete di Comitati provinciali situati presso gli Uffici territoriali del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono state trasferite in base alla lettera h), dell'articolo 105, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) alle Province.
Ai Comitati provinciali sono rimaste il ruolo fondamentale di promozione e salvaguardia dei diritti del mondo dell'autotrasporto.

L'unicità e la dimensione nazionale dell'Albo è garantita dal Comitato Centrale, che la legge ha previsto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


1.2. Il Comitato Centrale

Il Comitato centrale è l'organo di direzione dell’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Esso, anche grazie alla sua articolata composizione, rappresenta, tra l'altro, una naturale stanza di compensazione al cui interno si confrontano e trovano soluzione interessi settoriali ed esigenze generali pubbliche.
L'approvazione della Legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità), nella previsione di un complessivo riordino dell'Albo e delle strutture destinate a gestirlo, ha ampliato notevolmente le attribuzioni del Comitato Centrale.
Al Comitato sono affidate funzioni assai complesse che si possono suddividere in tre grandi aree:
area amministrativa e di gestione nella formazione: tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale nonchè di indirizzo e coordinamento in merito alla formazione, tenuta e pubblicazione degli albi provinciali che nel loro insieme formano l'Albo Nazionale; di risposta a quesiti e pareri;
area di collaborazione e di supporto alle scelte dell'autorità di Governo per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa e dei contenuti delle singole misure che interessano il settore.
area della ideazione e fornitura di strumenti finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento dell'autotrasporto, con particolare riguardo a studi, ricerche, sicurezza, informazione e formazione degli imprenditori e degli addetti.

In ciascuna di tali aree il Comitato Centrale agisce affidandosi a Comitati ristretti per l'istruzione delle singole questioni e riservando al plenum il momento finale delle scelte.


1.3. Operativo il nuovo regolamento contabile

È stato pubblicato il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134, recante il nuovo regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli Autotrasportatori.
Il regolamento – che è entrato in vigore il 4 settembre 2010 - disciplina la gestione autonoma delle entrate realizzate a qualsiasi titolo e delle spese sostenute dal Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli Autotrasportatori per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali: gestione dell’Albo; iniziative di sostegno alle imprese; sicurezza e controlli; studi e ricerche; formazione e informazione; certificazione di qualità delle imprese di autotrasporto.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato Centrale collabora con la Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento prenderà il via anche la fase di rinnovo dei componenti e della presidenza del Comitato Centrale.


1.4. L’iscrizione all’Albo

Per iscriversi all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi è necessario presentare una richiesta agli uffici deputati alla tenuta dell’Albo Provinciale, presso l’Amministrazione Provinciale del territorio dove l’impresa possiede la sede principale.
Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l’autotrasporto di cose per conto di terzi, tra cui anche le cooperative ed i consorzi, sono tenuti ad iscriversi all’Albo.

Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione è indispensabile dimostrare tre requisiti fondamentali:
• l’idoneità professionale;
• la capacità finanziaria;
• l’onorabilità
.

Sono esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti le imprese di autotrasporto già autorizzate prima del 1° gennaio 1978, mentre le imprese che intendono esercitare l’attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 ton. devono avere il solo requisito dell’onorabilità.

Anche i cittadini extracomunitari, titolari di imprese di autotrasporto, possono iscriversi all’Albo, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Per perfezionare il procedimento di iscrizione, l’impresa è tenuta a pagare la tassa di concessione governativa nonché ad avviare, presso il Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio, l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Le Amministrazioni Provinciali competenti dispongono di una apposita modulistica, utilizzabile per la redazione delle istanze di iscrizione all’Albo, anche attraverso l’utilizzo di autocertificazioni che saranno poi soggette ai previsti controlli.


1.5. Le quote di iscrizione all’Albo – Anno 2010

1.5.1. Anno 2010

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n° 27/2009 del 27 ottobre 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009 e perfezionata con una rettifica sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 05 novembre 2009) la quota da versare per l’anno 2010 è stabilita nelle seguenti misure:
1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 20,66

2) Ulteriore quota - in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1 - dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
• Con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
• Con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
• Con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
• Con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
• Con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
• Con un numero di veicoli superiore a 200: € 516,46

3) Ulteriore quota - in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 - dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
• Con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi: € 5,16
• Con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi: € 7,75
• Con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi: € 10,33


1.5.2. Anno 2011

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n° 17/2010 del 19 ottobre 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2010) la quota da versare per l’anno 2011 è stabilita nelle seguenti misure:
1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 20,66

2) Ulteriore quota - in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1 - dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
• Con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
• Con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
• Con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
• Con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
• Con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
• Con un numero di veicoli superiore a 200: € 516,46

3) Ulteriore quota - in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 - dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
• Con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi: € 5,16
• Con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi: € 7,75
• Con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi: € 10,33


1.5.3. Anno 2012

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n° 20/2011 del 25 ottobre 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011) la quota da versare per l’anno 2012 è stabilita nelle seguenti misure:
1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 20,66

2) Ulteriore quota - in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1 - dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
• Con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
• Con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
• Con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
• Con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
• Con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
• Con un numero di veicoli superiore a 200: € 516,46

3) Ulteriore quota - in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 - dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
• Con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi: € 5,16
• Con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi: € 7,75
• Con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi: € 10,33

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2011, devono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2012 nella misura determinata.
Al fine di agevolare il versamento della quota e' in vigore un sistema di pagamento telematico che, attraverso il sito istituzionale del Comitato centrale, consente la visualizzazione dell'importo dovuto ed il suo pagamento on line sul c/c postale intestato al Comitato centrale, come da istruzioni reperibili sul predetto sito.
In alternativa, l'impresa può provvedere al versamento della quota entro la predetta data del 31 dicembre 2011, attraverso un normale bollettino di versamento che dovrà essere compilato con i dati relativi alla propria posizione, reperibili nel sito web del Comitato centrale.
Nell'ipotesi di versamento con bollettino di c/c e' obbligatoria la registrazione dell'avvenuto pagamento sul sito web del Comitato centrale.
Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine stabilito, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2012 deve essere conservata dalle imprese, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte delle competenti strutture provinciali.

. Se vuoi accedere alla sezione Quote e Pedaggi - Servizi on-line, clicca QUI.


1.5.4. Anno 2013 - Pagamento solo telematico

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n° 15/2012 del 25 ottobre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012) la quota da versare per l’anno 2013 è stabilita nelle seguenti misure:
1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 30,00

2) Ulteriore quota - in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1 - dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
• Con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
• Con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
• Con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
• Con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
• Con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
• Con un numero di veicoli superiore a 200: € 516,46

3) Ulteriore quota - in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 - dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
• Con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi: € 5,16
• Con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi: € 7,75
• Con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi: € 10,33

Il versamento della quota relativa all’anno 2013 per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori dovrà essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Comitato Centrale ed esclusivamente con le seguenti modalità: carta di credito VISA, Postpay (privato o impresa) o BancoPosta (privato o impresa).
L’importo andrà pagato entro il 31 dicembre 2012.
L’azienda dovrà conservare la ricevuta del pagamento per consentire al Comitato di effettuare i controlli.


1.5.5. Anno 2015 - Pagamento della quota annuale entro il 31 dicembre 2014

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 della deliberazione n° 3/2014 del 24 ottobre 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014) le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2014 debbono corrispondere, entro la stessa data, la quota relativa all'anno 2015 nella misura determinata dalla deliberazione stessa.
Il versamento della quota deve essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.ilportaledellautomobilista.it), con le seguenti modalità: carta di credito VISA, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.
Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine stabilito l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

La quota da versare per l'anno 2015 è stabilita nelle seguenti misure:
1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 30,00

2) Ulteriore quota - in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1 - dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
• Con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
• Con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
• Con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
• Con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
• Con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
• Con un numero di veicoli superiore a 200: € 516,46

3) Ulteriore quota - in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 - dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
• Con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi: € 5,16
• Con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi: € 7,75
• Con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi: € 10,33

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2015 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture provinciali.


1.5.6. Anno 2017 - Pagamento della quota annuale entro il 31 dicembre 2016 - Proroga dei pagamenti per le imprese con sede nelle zone terremotate

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016, la Delibera 11 novembre 2016, n. 11, con la quale, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ha determinato gli importi delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2016 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2017, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Entro il 31 dicembre 2016, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2016, devono corrispondere, al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per l'annualità 2017, la quota prevista dall'art. 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 e fissata all’art. 2 della delibera.
Gli importi della quota 2017 sono stati mantenuti identici a quelle dello scorso anno.

Le quote da versare per l'anno 2017

La quota da versare per l'anno 2017 è stabilita nelle seguenti misure:
1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 30,00

2) Ulteriore quota - in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1 - dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
• Con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
• Con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
• Con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
• Con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
• Con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
• Con un numero di veicoli superiore a 200: € 516,46

3) Ulteriore quota - in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 - dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
• Con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi: € 5,16
• Con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi: € 7,75
• Con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi: € 10,33

Modalità di pagamento

Il versamento della quota dovrà essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il versamento potrà essere effettuato tramite: carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line.
Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine previsto, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Proroga dei pagamenti per le imprese con sede nei territori terremotati

Secondo quanto disposto dall’art. 4 della delibera “nei confronti delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori con sede principale nei comuni di cui all'allegato 1 e negli ulteriori comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, il termine indicato all'art. 1, comma 1 è prorogato al 30 giugno 2017. Conseguentemente, la sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 1, si applica a decorrere dalla medesima data”.
Dunque, le imprese che hanno sede principale nei territori dei Comuni terremotati potranno pagare la propria quota d’iscrizione dopo il 30 giugno 2017.
Secondo quanto, poi, si legge sul sito del Ministero, “è allo studio anche la possibilità di cancellare completamento il pagamento della quota 2017 attraverso un provvedimento normativo da inserire nel decreto Milleproroghe”.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera 11 novembre 2016, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito dell’Albo nazionale degli autotrasportatori per procedere al pagamento della quota, clicca QUI.


1.5.7. Anno 2018 - Pagamento della quota annuale entro il 31 dicembre 2017

Con delibera n. 7/2017 del 18 ottobre 2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017), il Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha confermato, per l’anno 2019, l’importo del contributo di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori nella misura stabilita per l’anno 2018.
La decisione è stata quella di mantenere anche per il 2018 gli stessi importi del 2017.
Il pagamento delle quote deve avvenire dal 31 ottobre 2017 ed entro il 31 dicembre 2017 unicamente attraverso la procedura telematica nella apposita funzione presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l’importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera n. 7/2017 del 18 ottobre 2017, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito dell’Albo nazionale degli autotrasportatori per procedere al pagamento della quota, clicca QUI.


1.5.8. Anno 2019 - Pagamento della quota annuale entro il 31 dicembre 2018

Con delibera n. 3/2018 del 24 ottobre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2018), il Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha confermato, per l’anno 2019, l’importo del contributo di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori nella misura stabilita per l’anno 2018.
Entro il 31 dicembre 2018, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2018, dovranno corrispondere, per l'annualità 2019, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 , nella misura così determinata:
a) da una quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00.
b) da una ulteriore quota, in aggiunta a quella precedente, dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:
- di euro 5,16: per le imprese con un numero di veicoli da 2 a 5;
- di euro 10,33: per le imprese con un numero di veicoli da 6 a 10;
- di euro 25,82: per le imprese con un numero di veicoli da 11 a 50;
- di euro 103,29: per le imprese con un numero di veicoli da 51 a 100;
- di euro 258,23: per le imprese con un numero di veicoli da 101 a 200;
- di euro 516,23: per le imprese con un numero di veicoli superiore a 200
.
c) Da una ulteriore quota, in aggiunta a quelle precedenti, dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
- di euro 5,16: per ogni veicolo, dotato di capacità di carico complessiva, da 6001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6001 a 11.500 chilogrammi:
- di euro 7,75: per ogni veicolo, dotato di capacità di carico complessiva, da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi;
- di euro 10,33: per ogni veicolo, dotato di capacità di carico complessiva oltre 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi
.

Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
a) a decorrere dal 5 novembre 2018 come negli anni precedenti), direttamente on-line, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta on-line;
b) a decorrere dal 3 dicembre 2018, tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale.
Entrambe le modalità sono attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2019 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:
Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine fissato, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera n. 3/2018 del 24 ottobre 2018, clicca QUI.

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1.6. Approfondimenti e Consultazione dell’Albo

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Albo autotrasportatori, clicca QUI.


2. ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE

2.1. Proroga al 4 dicembre 2011

2.1.1. Come si è arrivati alla data del 4 dicembre 2011?

1) Il comma 2 dell’articolo 5, del D.M. 24 aprile 2005, n. 161 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci) stabiliva inizialmente quanto segue:
“Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro sessanta mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento”.

2) Detto comma è stato successivamente modificato, prima dall'art. 29, comma 1-duodecies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, dall'articolo unico del D.M. 22 luglio 2010 nel seguente modo:
“Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro il 4 dicembre 2011”.
Il nuovo termine era stato anticipato dalla circolare 23 luglio 2010 n. 3, Prot. 63076.

3) Il comma 7-quinquies, dell’articolo 5 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25 ha poi stabilito quanto segue:
“Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”.


2.1.2. Soggetti coinvolti all’adeguamento ai requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 395/2000

Sono tenute a presentare istanza di adeguamento ai requisiti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 195/2000 di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale entro il 4 dicembre 2011 le imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi esclusivamente con la tipologia di veicoli indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del D.M. 16 maggio 1991, n. 198 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), ed in particolare con:
• autoveicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di massa complessiva non superiore a 6 tonnellate;
• autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
• autoveicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;
• autoveicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo pozzi neri
.


2.1.3. Adempimenti

Le imprese sopra indicate hanno l'obbligo di presentare la documentazione e i certificati relativi ai nuovi requisiti previsti per mantenere la regolare iscrizione all'albo.
Le imprese che vogliano esercitare l'attività con veicoli la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere fino a 1,5 tonnellate, dovranno comunicare le tipologie di autoveicoli in disponibilità dell'impresa e dimostrare il possesso della sola onorabilità (art. 1 del Regolamento attuativo n. 161/2005).
Le imprese che vogliono adeguarsi ai nuovi requisiti previsti per mantenere l'iscrizione all'albo per esercitare l'attività di trasporto con veicoli la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore alle 1,5 tonnellate, devono dimostrare il possesso di tutti e tre i requisiti:
1. onorabilità;
2. capacità finanziaria;
3. idoneità professionale
(con riferimento alla persona che dirige l'attività).

A - Onorabilità
Il requisito dell'onorabilità (art. 5. D. Lgs. n. 395/2000) deve essere posseduto non solo dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto ma anche:
• in caso di persone giuridiche pubbliche, di persone giuridiche private e di ogni altro tipo di ente: dall'amministratore unico ovvero dai membri del consiglio di amministrazione;
• nelle società di persone: dai soci illimitatamente responsabili;
• nelle imprese individuali o familiari:dal titolare stesso.

B - Capacità finanziaria
Il requisito della capacità finanziaria (art. 6, D. Lgs. n. 395 del 2000) consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
Tale requisito sussiste se, in capo alla impresa richiedente, vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
• 50.000,00 euro; qualora l'impresa abbia la disponibilità - a qualunque titolo fra quelli consentiti dalla normativa vigente - di un autoveicolo adibito all'attività di trasporto su strada di cose;
• 5.000,00 euro; per ogni autoveicolo supplementare.

C - Idoneità professionale
L'idoneità professionale (art. 7, D. Lgs. n. 395 del 2000) è richiesta in capo alla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto e che deve ricoprire necessariamente una delle seguenti funzioni:
• titolare dell'impresa individuale ovvero collaboratore dell'impresa familiare;
• socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;
• amministratore unico o membro del Consiglio di Amministrazione per le persone giuridiche e persone private in ogni altro tipo di società o ente ovvero aziende speciali o consorzi;
• dipendente dell'impresa, al quale siano state attribuite le mansioni di direzione dell'attività di trasporto.

L' adeguamento della posizione di iscrizione all'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi avviene su istanza - in bollo - dell'interessato diretta alla Provincia nel cui territorio l'impresa ha la sua sede principale, compilando l'apposito modello predisposto e allegando allo stesso la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente

- Si riporta il:
. Fac-simile del modulo di domanda per l'adeguamento dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.


2.2. 14 NOVEMBRE 2009 - Pubblicato il Regolamento (CE) n. 1071/2009

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L300/51 del 14 novembre 2009, il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
Detto regolamento è entrato in vigore il 4 dicembre 2009, ma si applicherà a decorrere dal 4 dicembre 2011.


2.3. 28 NOVEMBRE 2011 - Pubblicato il decreto che detta le disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in vigore dal 4 dicembre 2011

2.3.1. Le finalità del decreto

Nell’imminenza dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1071/2009, il Ministero dei Trasporti ha emanato il DECRETO 25 novembre 2011, recante ”Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011).

In attesa dell’emanazione della completa disciplina della materia, con questo decreto vengono definite le procedure e dettate le disposizioni tecniche che consentono, dal 4 dicembre 2011, una prima applicazione del regolamento comunitario n. 1071/2009.
Il decreto si limita a dettare la regolamentazione tecnica specifica degli aspetti che rientrano nelle competenze del Ministero e del Dipartimento dei Trasporti, a cui fa capo la disciplina del settore dell'autotrasporto, lasciando ferme le funzioni e i compiti già attribuiti alle Provincie o agli altri Enti previsti dalla normativa vigente e salvaguardando la disciplina in materia di accesso alla professione, già recata dal D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 nonché l’assetto normativo vigente.


2.3.2. I contenuti del decreto

Il decreto:
• fissa i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada (sia di merci per conto terzi che di persone) (artt. 3 – 8);
• descrive la figura di "Gestore dei trasporti" (idoneità professionale) (art. 4);
• contiene il rimando a specifico decreto delle modalità di dimostrazione del requisito di "Stabilimento" di cui all'art.5 del citato Regolamento (CE) (art. 5);
• fissa le regole per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada (sia di merci per conto terzi che di persone) (art. 9);
• prevede l'istituzione il Registro Elettronico Nazionale delle Imprese che esercitano la professione di autotrasportatore (art. 11);
• detta disposizioni transitorie (art. 12).


Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada (art. 3)

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono:
a) dimostrare o aver dimostrato l'onorabilità, l'idoneità professionale e quella finanziaria, con l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile, nonchè, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (”Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate”.).

2. Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria, nonchè il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
In merito al "requisito di stabilimento" è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, che dovrà indicare, tra l'altro, i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto nonche' le caratteristiche che deve avere la sede operativa e le modalità di dimostrazione del possesso delle stesse.

3. Le imprese di trasporto su strada devono comunicare, entro trenta giorni, alle autorità competenti la perdita di uno o più dei requisiti di cui sopra.


La figura del "Gestore dei trasporti" (art. 4)

L’impresa che esercita la professione di trasportatore su strada deve indicare almeno una persona fisica, denominata "Gestore dei trasporti", che sia in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale.
I soggetti che svolgono le funzioni di "Gestore dei trasporti" devono essere, alternativamente:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private, per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite
.
In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come "Gestore dei trasporti" una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto.
Qualora un'impresa non disponga piu' del "Gestore dei trasporti" è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'autorità competente.
Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui sopra l'impresa non ha provveduto a designare un nuovo "Gestore dei trasporti", che sia in possesso dei prescritti rtequisiti, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.


Autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada (art. 9)

Per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada è necessario essere in possesso di un'apposita autorizzazione rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente.
Per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni.

Per quanto riguarda le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente verifica preliminarmente la regolare iscrizione dell'impresa richiedente all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto dal Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi della L. n. 298/1974.

L'impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi, conseguita l'autorizzazione, con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, e con gli estremi dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, dovrà procedere all'iscrizione nel Registro delle imprese allegando al modello la segnalazione certificata dell'inizio dell'attività (SCIA).

L'impresa di trasporto di persone su strada, conseguita l'autorizzazione, con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, e con la copia dell'autorizzazione dovrà procedere all'iscriuzione nel Registro delle imprese, allegando al modello la segnalazione certificata dell'inizio delle attività (SCIA).

L'impresa può sospendere l'esercizio dell'attività, anche per indisponibilità di veicoli a motore, per un massimo di due anni consecutivi, decorsi i quali sarà automaticamente cancellata dal Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.


Il Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore (art. 11

All'art. 11 del decreto in commento è prevista la istituzione del Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada.
Il Registro è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Il Registro e' composto di due sezioni separate:
1) la prima, denominata "Sezione imprese e gestori", contiene almeno i seguenti dati:
a) denominazione e forma giuridica dell’impresa;
b) indirizzo della sede;
c) nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;
d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate
;
2) la seconda, denominata "Sezione sanzioni", contiene almeno i seguenti dati:
e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi, che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;
f) nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa finché non sia stata ripristinata l’onorabilità di dette persone e misure di riabilitazione applicabili
.

In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese, sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sia per le imprese di trasporto di persone su strada autorizzate all'accesso al mercato, sia per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi autorizzate all'accesso al mercato e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (art. 12, comma 2).


3. ALBI PROVINCIALI DEGLI AUTOTRASPORTATORI - Dal 5 maggio 2015 le competenze sono passate dalle Province agli uffici della Motorizzazione Civile

A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono attribuite agli uffici periferici della Motorizzazione civile, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le funzioni già trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera h), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ivi compresa la verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di autotrasportatore relativi all'onorabilità, alla capacità professionale, alla capacità finanziaria e allo stabilimento, come definiti dal Regolamento CE 1071/2009.
Lo ha stabilito l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2015, recante “Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2015.
Agli uffici della Motorizzazione civile, oltre alle attribuzioni già esercitate in base alla legislazione vigente, compete:
a) ricevere e istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo e decidere sul loro accoglimento;
b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;
c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo;
d) curare la tenuta e l'aggiornamento del registro elettronico nazionale, sulla base delle disposizioni dettate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
.

In seno ad ogni Direzione Generale territoriale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera un Comitato interprovinciale per l'Albo degli autotrasportatori, con funzioni consultive, che esprime pareri, non obbligatori nè vincolanti, in ordine alle materie relative all'esercizio dell'attività di trasporto su strada.


3.1. Accordo Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 aprile 2015

La Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, nella seduta del 23 aprile 2015, ha siglato un “Accordo sull'applicazione dell’art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2014, n. 147 e del DPCM di attuazione del 8 gennaio 2015 sul trasferimento delle funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
L’accordo prevede che, al fine di assicurare la regolare tenuta dell'Albo degli autotrasportatori, a tutela dell'utenza, le Province e le Città Metropolitane, per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. (avvenuta il 4 maggio 2015), continueranno nell'istruttoria delle pratiche avviate.

- Si riporta il testo dell'Accordo:
. Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali - Accordo sull'applicazione dell’art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2014, n. 147 e del DPCM di attuazione del 8 gennaio 2015 sul trasferimento delle funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


3.2. Competenze nelle Province nelle quali non sono stati istituiti gli uffici della Motorizzazione Civile

Con decreto dirigenziale del 29 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato disposizioni in merito all’iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di imprese stabilite nel territorio delle province nelle quali non sono stati istituiti Uffici della motorizzazione civile o loro sezioni.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


IL RIASSETTO DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI

1. LA DELEGA PER IL RIASSETTO NORMATIVO DEL SETTORE

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005, la legge n. 32 del 1° marzo 2005, recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose".
L'obiettivo della riforma è quello di operare una significativa razionalizzazione del settore dell'autotrasporto di persone e cose, attraverso il riassetto normativo di alcune materie e la semplificazione dei procedimenti amministrativi correlati. La riforma, nell'ottica di un mercato aperto e concorrenziale, interviene su tre aree:
1. i servizi automobilistici interregionali di competenza statale (cioè quelli che attraversano più di due regioni);
2. la liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e il raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi del servizio di autotrasporto di merci per conto terzi;
3. l'organizzazione e le funzioni delle strutture e degli organismi che operano nel settore dell'autotrasporto di merci.
La legge entrerà in vigore il 25 marzo 2005. Da questa data, il Governo avrà sei mesi di tempo per emanare i decreti attuativi.

Principi e criteri direttivi ai quali dovranno ispirarsi i decreti attuativi:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
(Fonte: Notizie dal Governo)


2. L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA E L'AVVIO DEL RIASSETTO DEL SETTORE

In attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 32/2005, il Governo ha provveduto al riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e al raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi.
È stata, inoltre, data attuazione alla Direttiva n. 2003/59/CE, relativa a qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.


2.1. Superamento tariffe obbligatorie e contrattazione dei prezzi

Il Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prevede l'abrogazione del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella e l'introduzione della libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
Tutto questo a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali relativi:
• alla determinazione dei modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada;
• alle modalità e ai tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità ; • all’adozione di un modello di lista di controllo,
che dovranno essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione.


2.2. Accordi volontari

Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
Tali accordi possono prevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui sopra, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.


2.3. Responsabilità di vettore, committente del caricatore e proprietario della merce

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore é tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale e risponde della violazione di tali disposizioni.
Le sanzioni previste per l’esercizio abusivo dell’autotrasporto si applicano al committente, al caricatore e al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate.
In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale é stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
Sono nulli e privi di effetti gli atti e i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore e al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.


2.4. Il contratto di trasporto - Accertamento della responsabilità

L'accertamento della responsabilità può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento prevista.
In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilità di vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci, l'autorità competente - entro 15 giorni dalla contestazione della violazione - richiede agli stessi la presentazione (entro 30 giorni dalla notifica della richiesta) di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento.
Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, qualora dall’esame degli stessi emerga la responsabilità, l'autorità competente applica le sanzioni. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine.
Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


2.5. Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e all'importo di cui all'art. 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, nei trasporti internazionali.


2.6. Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto

L'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali:
• merci pericolose;
• derrate deperibili;
• rifiuti industriali;
• prodotti farmaceutici,
è effettuata allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.


2.7. Controllo della regolarità amministrativa di circolazione

Il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, é tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto.
La mancanza di tali documenti - accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato - comporta l'irrogazione di sanzioni.
Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Interno - da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo - è approvato un modello di lista di controllo, al quale attenersi nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.


2.8. Contratto di trasporto - Pubblicati i modelli contrattuali previsti dal D.Lgs. n. 286/2005

Pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2006 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006, che ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Il testo del decreto è riportato nell'Appendice normativa.


3. L. N. 190/2014 - Legge Stabilità 2015 - Novità per l’autotrasporto di cose per conto terzi

Tra i 735 commi dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2015, i commi dal 247 al 250 modificano e integrano il Decreto Legislativo 286/2005 e l’articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, rivoluzionando la disciplina dell’autotrasporto per conto terzi.

In sintesi, i principali interventi sono i seguenti:
1. È modificata la figura del committente e introdotta la disciplina della sub-vettura (ammessa in caso di accordo prima o durante l’esecuzione dell’incarico). In questo caso il vettore assume gli oneri e le responsabilità del committente con particolare riferimento alla verifica della regolarità del sub-vettore, al quale è fatto divieto di avvalersi, a propria volta, di un ulteriore sub-vettore.

2. Il committente (e il vettore in caso di incaricato affidato al sub-vettore) deve verificare la regolarità dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, da parte del soggetto incaricato, preliminarmente alla stipulazione del contratto, mediante acquisizione dal vettore (o dal sub-vettore) dell’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali.
In futuro questo adempimento dovrebbe essere semplificato mediante accesso a banca dati, con consultazione on line. In mancanza, il committente del trasporto è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti; qualora si tratti di contratto orale, il committente “si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito”.
Quest’ultima disposizione si presenta – per la sua genericità – come potenzialmente in contrasto con l’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 286/2005 che contempla gli specifici articoli del Codice della strada per i quali si può invocare la responsabilità solidale della filiera (committente, caricatore, vettore).

Le novità dettate dall'art. 1, comma 247, della L. n. 190/2014:
«Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce».

«Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto».

«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore».

«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura)
1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilita' gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarita' del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto puo' essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite.
3. Il sub-vettore non puo' a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e' nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso gia' previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, e' tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilita' connessi alla verifica della regolarita', rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di piu' partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, e' concessa la facolta' di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o piu' sub-vettori dopo ogni rottura di carico»
.


3. Con l'abrogazione dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 viene di fatto abrogata espressamente la scheda di trasporto. Sono, di conseguenza, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel Decreto Legislativo 286/2005.

4. È abrogata la disciplina sui costi minimi di esercizio, ribadendosi quanto previsto dal Decreto Legislativo 286/2005.
Il nuovo comma 4 dell’articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, ristabilisce infatti l’autonomia contrattuale, prevedendo che: “Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.
L’abrogazione segue la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 4 settembre 2014, secondo cui: “la determinazione dei costi minimi d’esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo”.
In particolare, la Corte ha rilevato che la normativa non raggiunge l’obiettivo in modo coerente e sistematico andando “al di là del necessario”, in quanto:
(i) non permette “al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza” e
(ii) la stretta osservanza delle norme UE esistenti “può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato”.
Il testo dell'art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 viene riportato aggiornato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondirei contenuti e scaricare il testo della L. n. 190/2014 - Legge di stabilità 2015, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 6 giugno 1974, n. 298: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

- D.L. 6 febbraio 1987, n. 16: Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale. (Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132).

. D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395: Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

. Legge 1 marzo 2005, n. 32: Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

. D.M. 2 agosto 2005, n. 198: Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

. Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286: Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

. D.M. 1 febbraio 2006: Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

. D.L. 25 giugno 2008 n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Art. 83-bis.

. Decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

. D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123: Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

. REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Deliberazione n. 27/09 del 27 ottobre 2009: Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2009, debbono corrispondere per l'anno 2010 al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi - Circolare del 1° dicembre 2009, n. 3 - Prot. n. 3633: iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.

. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134: Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

. D.M. 22 luglio 2010, n. 520: Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010 n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

. Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi - Deliberazione n. 17 del 19 ottobre 2010: Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2010, debbono corrispondere per l'anno 2011 al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Circolare del 23 luglio 2010, n. 3 - Prot. n. 63076: Decreto di proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

. REGOLAMENTO (UE) n. 1213/2010 della Commissione del 16 dicembre 2010 che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada.

. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Deliberazione 25 ottobre 2011, n. 20/2011: Quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per l'anno 2012 da corrispondere al Comitato Centraleper l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 20/2011).

. D.M. 25 novembre 2011: Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

. Comitato centrale Albo Autotrasportatori - Delibera 25 ottobre 2012: Quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, per l'anno 2013, da corrispondere al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Delibera n. 15/2012).

. D.M. 8 luglio 2013: Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto.

. DECRETO 9 luglio 2013: Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.
. DECRETO 9 luglio 2013 - ALLEGATO 1.
. DECRETO 9 luglio 2013 - ALLEGATO 2.
. DECRETO 9 luglio 2013 - ALLEGATO 3.
. DECRETO 9 luglio 2013 - ALLEGATO 4.
. DECRETO 9 luglio 2013 - ALLEGATO 5.
. DECRETO 9 luglio 2013 - ALLEGATO 6.
. DECRETO 9 luglio 2013 - ALLEGATO 7.
. DECRETO 9 luglio 2013 - ALLEGATO 8.

. Comitato centrale Albo Autotrasportatori - Delibera 23 ottobre 2013: Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2013, debbono corrispondere entro la stessa data, per l'anno 2014, al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Delibera n. 20/2013).

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DELIBERA 24 ottobre 2014: Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2014 debbono corrispondere entro la stessa data per l'anno 2015 al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose in conto di terzi. (Delibera n. 3/2014).

. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2015: Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014).

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Circolare del 13 maggio 2015, n. 2/2015, Prot. 9987: Disposizioni operative relative al trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( DPCM 8 gennaio 2015 ). Disposizioni in materia di iscrizione di imprese che effettuano trasporto di merci al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada ( REN ) e di gestione dello stesso).

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Circolare del 24 luglio 2015, n. 4/2015 - Prot. 14875: Ulteriori disposizioni per la operatività degli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) e al trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

. DECRETO 29 settembre 2015: Disposizioni concernenti l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di imprese stabilite nel territorio delle province nelle quali non sono stati istituiti Uffici della motorizzazione civile o loro sezioni.



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Pubblicato su: 2005-03-15 (16253 letture)

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