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AUTORIPARAZIONE - L’ATTIVITA’ DI MECCATRONICA - LEGGE N. 224/2012





L'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE
SEZIONE MECCATRONICA - LEGGE N. 224 DEL 2012


1. febbraio 2012 - PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 122 DEL 1992

1. L’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:
3. Ai fini della presente legge l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista ».

Art. 2. In via transitoria, le imprese di autoriparazione abilitate alle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire, per i cinque anni successivi alla medesima data di entrata in vigore, l’attività suddetta. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di meccanica e quelle di elettrauto si dotano dei requisiti necessari per svolgere l’attività di meccatronica e assumono la nuova denominazione.


Questi sono i due articoli della proposta di legge Delfino ed altri, recante “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione” assegnata dalla Camera in sede legislativa alla IX Commissione Trasporti.
Se l’evoluzione tecnologica di questi ultimi venti anni non ha modificato, se non marginalmente, i contenuti delle attività concernenti la riparazione e la manutenzione di carrozzeria e di gomme, ben altro è accaduto nel campo della meccanica-motoristica-elettrauto.
Qui, infatti, l’evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo e sempre più intenso tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli.
Gli impianti e le dotazioni elettriche non hanno più, infatti, funzioni prevalentemente autonome (accensione, illuminazione eccetera), ma molto spesso sono direttamente serventi al funzionamento delle parti motoristiche e meccaniche, ovvero ne assicurano il costante monitoraggio.
Ma, se così è, risulta inimmaginabile, oggi, lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e su parti meccaniche senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa. È difficile, cioè, ipotizzare un intervento sulla parte elettrica senza valutare l’impatto sulla parte motoristica e meccanica eventualmente connessa, e ancor più difficile è immaginare un intervento sulle parti meccaniche e motoristiche senza valutare il funzionamento dei correlati impianti elettrici.
Viene meno, quindi, la possibilità di tenere separate, se non per interventi minori e marginali, l’attività di meccanico-motorista da quella di elettrauto.
Nasce da qui la presente proposta di legge, il cui articolo 1 unifica in una nuova categoria detta «meccatronica» le due preesistenti distinte attività di meccanicomotorista ed elettrauto, apportando le conseguenti modifiche all’articolo 1 della legge n. 122 del 1992.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta di legge n. 4574, clicca QUI.


2. 21 DICEMBRE 2012 - Pubblicata la legge n. 224/2012, di modifica alla L. n. 122/1992 - Nasce la nuova attività di MECCATRONICA

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, la L. 11 dicembre 2012, n. 224, recante modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.

La nuova legge ha, in sostanza, accorpato le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di “meccatronica”.
Per effetto di tale innovazione a partire dal 5 gennaio 2013 è necessario porre una distinzione tra le imprese che sono già in attività e le imprese che invece avviano, dopo tale data, una nuova attività.

A. AVVIO DI NUOVA ATTIVITA'

Non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto
Conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività.

I requisiti validi, alternativi tra loro, sono i seguenti:
a) attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
b) diploma di qualifica professionale di "Operatore industrie meccaniche e dell’autoveicolo" più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
c) frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
d) diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aeronautica, fisica.

Con riguardo al requisito sub c) la legge prevede l'istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di "meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

B. IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel Registro imprese o all'Albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:
1) quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
2) quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
3) quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
4) possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.


3. 11 MARZO 2013 - CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E' stata pubblicata la Circolare n. 3659/C del 11 marzo 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce le modifiche alla disciplina dell'attività di autoriparazione introdotte con la legge 11 dicembre 2012, n. 224, che ha raggruppato le due attività: "meccanica/motoristica" e "elettrauto" nell'attività di "meccatronica".
Il Ministero spiega, innanzitutto, il senso della riforma chiarendo che il legislatore, nell’emanare questa nuova norma, ha voluto conseguire due obiettivi:
- istituire la figura del "meccatronico", avendo preso atto che nelle automobili e nei motoveicoli recenti è impossibile scindere l’aspetto motoristico da quello elettronico;
- salvaguardare i diritti dei soggetti che si sono formati ed hanno operato nel regime vigente fino al 4 gennaio 2013.
Il fatto che la legge n. 224/2012 (in vigore dal 5 gennaio 2013) non abbia previsto alcuna norma transitoria per le nuove imprese, diversamente da quelle già operative, ha di fatto paralizzato la nascita di nuove imprese meccaniche ed elettrauto.
La circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina, in riferimento soprattutto al possesso dei requisiti per l’abilitazione alla nuova figura di meccatronico.
Queste le principali novità.

1) Dipendente di impresa abilitata per una sola sezione: può essere riconosciuto il requisito di meccatronica valutando l’esperienza lavorativa non solo in base all’abilitazione dell’impresa ma anche in base all’effettivo lavoro svolto: es. interventi su centraline elettroniche, cambi automatici e sequenziali, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, impianti di iniezione elettronica.
Tale esperienza lavorativa deve essere certificata dal titolare/legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Se l’impresa è cessata, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva potranno essere considerati altri documenti come fatture, mansionari ecc.

2) Imprese già in attività, abilitate per una sola sezione, che dimostrino con fatture di aver svolto interventi su componenti appartenenti sia alla sezione MM che EL, per 3 anni negli ultimi 5, possono chiedere l’iscrizione per la nuova sezione di meccatronica senza la necessità che il responsabile tecnico frequenti il corso integrativo.
I requisiti possono essere riconosciuti al responsabile tecnico non dipendente, socio/titolare, se lo stesso dimostra di aver effettivamente prestato opera con iscrizione all’INAIL.
La richiesta può essere fatta se il responsabile tecnico è stato presente nell’azienda nel periodo relativo alle fatture presentate.
Occorre presentare una pratica Comunica di inizio attività di meccatronica dalla data di invio della pratica, allegando fatture e versamento di euro 168,00 per Tasse e Concessioni governative (da effettuare sul CCP n. 8003).

3) Imprese già in attività, abilitate per entrambe le sezioni con due differenti responsabili tecnici: l’impresa è abilitata di diritto per la sezione meccatronica, ferma restando la possibilità, per i responsabili tecnici, di frequentare i corsi integrativi.

4) Imprese di nuova costituzione con attività limitata ad una sola sezione derivanti da cessioni d’azienda, conferimenti , fusioni, scissioni, trasformazioni: se viene trasferito il compendio aziendale, comprensivo del responsabile tecnico, possono continuare l’attività sino al 5 gennaio 2018; entro tale termine i responsabili tecnici dovranno frequentare con esito positivo il corso integrativo.

5) Imprese già in attività al 5 gennaio 2013, abilitate per una sola sezione, che trasferiscono la sede in altra provincia possono continuare l’attività sino al 5 gennaio 2018; entro tale termine i responsabili tecnici dovranno frequentare con esito positivo il corso integrativo.

6) Imprese di nuova costituzione con attività limitata ad una sola sezione: le disposizioni transitorie previste dall’art. 3, comma 2, legge n. 224/2012 possono essere applicate anche a questo tipo di imprese, purchè il titolare/legale rappresentante si impegni (con dichiarazione scaricabile dal sito), a frequentare/far frequentare al responsabile tecnico i corsi integrativi non appena questi siano istituiti.
Nella visura dell’impresa verrà inserita la seguente precisazione:
“Impresa abilitata all’attività di meccanica-motoristica/elettrauto ai sensi e nei termini previsti dal punto 7 della circolare ministeriale n. 3659/C dell’11 marzo 2013”.


4. 19 DICEMBRE 2013 - MECCATRONICA - Proposta di accordo Stato-Regioni su standard professionale e formativo del responsabile tecnico

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 19 dicembre 2013, ha approvato un proposta di accordo (13/133/CR9/C9-C11) sullo standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di meccatronica.
La proposta è stata trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni ed è stata pubblicata sul sito www.regioni.it (nella sezione conferenze).
Il responsabile tecnico dell'attività di meccatronica è la persona preposta alla gestione tecnica dell’impresa di autoriparazioni, in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di meccatronica.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, della L. 224/2013, la proposta di accordo individua i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali:
1. Gestione dell’attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo;
3. Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;
4. Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo;
5. Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo
.
La durata minima dei percorsi standard è di 500 ore con una quota di stage che può oscillare dal 20 al 30% del monte ore complessivo.
E’ consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell’art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 , n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta.
Per questi soggetti la durata minima del corso di formazione è ridotta a 40 ore.
Inoltre, nelle more dell’aggiornamento alla L. 122/1992 - come modificata dalla L. 224/2012 - degli standard delle competenze tecnico-professionali delle figure del repertorio nazionale del sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP):
1) I soggetti in possesso del coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell’ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di responsabile tecnico di attività di meccatronica dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 100 ore, limitatamente alle competenze non possedute.
2) I soggetti in possesso del coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico conseguito nell’ambito dei percorsi di quarta annualità previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di responsabile tecnico di attività di meccatronica dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 50 ore limitatamente alle competenze non possedute.
Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

Come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659 del 11 marzo 2013, “per i responsabili tecnici delle imprese attive nei settori di meccanica-motoristica o di elettrauto, che hanno operato per tre anni negli ultimi cinque anche su determinate componenti del veicolo che sono a “cavallo” tra meccanica-motoristica ed elettrauto” e che possono documentare tale circostanza, è possibile richiedere l’iscrizione alla Camera di Commercio per la nuova sezione della meccatronica, senza la necessità di frequentare corsi integrativi.

Condizione minima di ammissione all’esame finale è la frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo.
Al termine del percorso, sia standard che integrativo, viene rilasciato un attestato di qualificazione professionale per responsabile tecnico di attività di meccatronica, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

- Si riporta il testo della:
. Proposta di accordo in conferenza stato-regioni sullo standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di meccatronica, ai sensi della legge 11 dicembre 2012 n. 224.


5. NOVEMBRE 2017 - Come ottenere la regolarizzazione per la sezione “MECCATRONICA” - Termine per l’adeguamento il 4 gennaio 2018

La legge n. 224 del 11 dicembre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 e in vigore dal 5 gennaio 2013) ha apportato importanti modifiche alle norme che classificavano l’attività di autoriparazione suddividendola non più in 4 (meccanica motoristica, elettrauto, gommista, carrozzeria) ma in 3 sezioni (meccatronica, gommista, carrozzeria), procedendo alla modifica dell’articolo 1 della legge n. 122 del 5 febbraio 1992.
Le preesistenti attività di meccanica motoristica e di elettrauto – a decorrere dal 5 gennaio 2013 - sono state pertanto unificate nella nuova sezione denominata “meccatronica”.

L'articolo 3 della citata legge n. 224 del 2012 ha previsto un speciale regime transitorio per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel Registro imprese o all'Albo delle imprese artigiane alla data del 5 gennaio 2013:
1) da una parte quelle abilitate ad entrambe le sezioni (meccanica/motoristica ed elettrauto): queste sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
2) dall'altra parte quelle abilitate o alla sola attività di “meccanica/motoristica” o alla sola attività di “elettrauto”: queste possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 4 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono - pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico:
a) dimostrare un’esperienza professionale qualificata (esercitata per almeno tre anni negli ultimi cinque) e documentata con apposita dichiarazione sostitutiva; oppure
b) acquisire anche un titolo abilitante all'attività di “meccanica / motoristica” o di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione.

Una deroga è stata prevista per i preposti alla gestione tecnica che, alla data del 5 gennaio 2013, abbiano già compiuto 55 anni: questi soggetti potranno proseguire l’attività come responsabili tecnici fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Di conseguenza, entro la data del 4 gennaio 2018, il titolare o legale rappresentante dell’impresa che deve dichiarare l'ampliamento dell'attività alla “meccatronica” dovrà presentare al Registro delle imprese una pratica telematica di Comunicazione Unica (che potrà essere, a seconda dei casi: i modelli I2, S5, UL, Intercalare P), sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante, di variazione dell'attività nella sede (o nell'eventuale unità locale), indicando quale inizio attività di meccatronica la data di presentazione della denuncia.
Alla Comunicazione Unica dovrà essere allegata la modulistica per l'autocertificazione dei requisiti del soggetto che assumerà la qualifica di “Responsabile Tecnico” e l’autocertificazione antimafia.
Oggetto dell’autocertificazione potranno essere:
- il possesso di un idoneo titolo di studio qualificante;
- l’avvenuta frequenza con esito positivo di apposito corso professionale;
- l’esercizio dell’attività di meccatronica per tre anni negli ultimi cinque
.

Diritti di segreteria e Imposta di bollo

- Per le ditte Individuali: 18,00 + 9,00 euro di diritti di segreteria e 17,50 euro di imposta di bollo;
- Per le società: 30,00 +15,00 euro di diritti di segreteria, e 16,00 euro di imposta di bollo (solo in caso di società artigiane).

MODULISTICA

- Si riporta il testo del:
. Modello di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’attività di meccatronica.


6. DICEMBRE 2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - AUTORIPARAZIONE - Attivazione di corsi regionali teorico-pratici entro il 1° luglio 2018 - Prorogato di altri 5 anni il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di Meccatronica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il comma 1132, alla lettera d), apporta modifiche alla normativa vigente in materia di autoriparazione.
In particolare, la norma apporta modifiche agli articoli 2 e 3 della legge n. 224 dell’11 dicembre 2012 introducendo quattro rilevanti novità.
1) entro il 1° luglio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno attivare i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista) (art. 2, comma 1-bis);

2) per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività previste alla data di entrata in vigore della presente legge (5 gennaio 2013), la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consentirà l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta, senza dover dimostrare di aver anche prestato attività lavorativa per almeno un anno come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni (art. 2, comma 1-ter).

3) alle imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, prima della data di entrata in vigore della presente legge,è consentito proseguire le rispettive attività per i 10 anni (anzichè 5) successivi alla data di entrata in vigore della legge in questione, e quindi fino al 4 gennaio 2023 (art. 3, comma 2).
Pertanto, il titolare o legale rappresentante dell’impresa che, in precedenza, era tenuto a dichiarare l'ampliamento dell'attività alla “meccatronica” presentando la domanda per l’adeguamento dei requisiti richiesti entro il 4 gennaio 2018, avrà la possibilità di proseguire le rispettive attività fino al 4 gennaio 2023;

4) analoga proroga di cinque anni (5 gennaio 2013 – 4 gennaio 2023) si applica anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge in questione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione, a condizione che, entro tale termine, siano sostenuti i corsi di qualificazione di cui al punto 1. (art. 3, comma 2-bis).

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.


7. APRILE 2018 - MECCATRONICA - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Dal 5 gennaio 2018 non è più consentito l'avvio dell'attività per uno solo dei due settori accorpati (meccanica-motoristica o elettrauto), così come la nomina di un responsabile tecnico per un solo settore.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con Nota del 5 aprile 2018, Prot. 0130778, emanata in risposta ad un quesito posto da una Camera di commercio che chiedeva se, alla luce dell'entrata in vigore della L. n. 205/2017, si poteva ritenere ancora applicabile il principio stabilito al paragrafo 7 della circolare n. 3659/C/2013 in base al quale è possibile (in regime transitorio) avviare l'attività di autoriparazione per una solo delle due "sotto" sezioni della meccatronica..
Il Ministero ribadisce che l'esperienza professionale maturatain imprese ex elettrauoro o ex meccanico-motoristiche non può più essere presa in considerazione, nè tanto meno è possibile consentire l'apertura di imprese operanti in uno di questi due ex settori dell'autoriparazione, come è stato possibile nel periodo transitorio che la citata circolare n. 3659/C aveva di fatto previsto.
Questo indirizzo è del resto confernmato anche dalle recenti modifiche intervenute alla legge n. 224/2012 attraverso le nuove disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1132, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).


8. MAGGIO 2018 - AUTORIPARAZIONE - Le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 alla legge n. 224/2012 - Ulteriori chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Facendo seguito alla breve circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018, con la quale erano state fornite le prime indicazioni in ordine alla corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1132 della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), che aveva apportato sostanziali modifiche alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, il Ministero dello Sviluppo Economico torna sull’argomento con la circolare n. 3706/C del 23 maggio 2018 con la quale vengono chiariti e approfonditi gli aspetti più rilevanti delle novità introdotte con le modifiche apportate alla legge n. 224/2012.
Ricordiamo che tale legge aveva, a sua volta, apportato modifiche all’art. 1 della legge n. 122/1992, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione; attività che, a decorrere dal 5 gennaio 2013, si distinguerà nelle seguenti tre sezioni: meccatronica; carrozzeria e gommista.
La nuova legge ha, in sostanza, accorpato le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di “meccatronica”, introducendo importanti novità.

Sei sono i punti che vengono approfonditi nella nuova circolare:
1) Responsabile tecnico ultracinquantacinquenne alla data del 4 gennaio 2013;
2) Estensione delle abilitazioni per i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della legge 224 del 2012;
3) impossibilità dell’applicazione ultrattiva della Circolare 3659/C (punto 7);
4) Ultrattività della Circolare 3659/C (punto 1);
5) Applicazione della norma anche in riferimento al settore motociclistico;
6) Corsi formativi di cui all’art. 2, comma 1-bis
.

Per quanto riguarda il punto 3), il Ministero richiama quanto già anticipato con la nota del 5 aprile 2018, Prot. 0130778, nella quale si ribadiva l'impossibilità di consentire l'avvio dell'attività di imprese abilitate ai soppressi settori della meccanica, motoristica o elettrauto.
. Per quanto riguarda le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo Imprese Artigiani successivamente all’entrata in vigore della L.224/2012 (per effetto di quanto previsto dal punto 7 dalla circolare Mi.S.E. n.3659/C dell'11 marzo 2013) aventi per oggetto l’esercizio dell’attività della meccanica motoristica o dell’elettrauto, il Ministero ritiene che le stesse non potranno usufruire della proroga dei termini prevista dalla L.224/2012 all’art. 3, comma 2 (da 5 a 10 anni), poiché tale proroga si riferisce unicamente alle imprese che alla data di entrata in vigore della Legge medesima erano già iscritte per il settore elettrauto o per il settore meccanico-motoristico nel Registro imprese o Albo artigiani.
Ne consegue dunque - scrive ancora il Ministero - che, salvo casi eccezionali, debitamente giustificati e documentati anche dal ritardo dell’avvio dei corsi formativi regionali, "si dovrà procedere alla cancellazione di tali imprese dai predetti registri". Resta ovviamente inteso - conclude il Ministero - "che, eccezionalmente, potrà essere consentita la proroga per quelle imprese il cui responsabile tecnico stia attualmente frequentando il corso formativo in parola, sempreché l’iscrizione al corso non sia avvenuta posteriormente ai 5 anni dalla data di entrata in vigore della normativa in parola".

Per quanto riguarda il punto n. 4), viene precisato che qualora un soggetto intenda far valere un titolo di studio, di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) della legge 122/1992 (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea, in materia tecnica attinente l'attività), ai fini dell’abilitazione alla attività di meccatronica, "anche qualora detto titolo fosse stato già oggetto di valutazione in precedenza e ritenuto valido ai fini dell’abilitazione ad uno solo dei soppressi settori elettrauto o meccanico-motoristico", potrà ovviamente presentare apposita segnalazione certificata alla Camera di commercio competente per territorio che la esaminerà alla luce delle nuove disposizioni vigenti in materia.

. Per quanto riguarda il punto n. 5), il Ministero torna a precisare che la previsione normativa di cui all’art. 1 comma 1, della legge n. 122 del 1992 torni applicabile anche nel caso di veicoli a due ruote e, conseguentemente, anche per i motoveicoli vada applicata la tripartizione dell’attività di autoriparazione, prevista al comma 3 dello stesso art. 1.
Da ciò, tuttavia, ne consegue – precisa il Ministero - che un eventuale operatore che si occupi di motoveicoli “non debba necessariamente essere abilitato per tutti e tre i settori predetti ma possa essere abilitato anche per solo uno o due dei tre settori in parola, entro i quali potrà legittimamente operare, sempreché ovviamente sia in possesso dei requisiti tecnico professionali debitamente riconosciuti dalla Camera di commercio o, in caso di artigianato, dall’organismo previsto dalla Regione competente per territorio”.

Per quanto riguarda il punto n. 6) - relativamente ai corsi previsti dall’art. 2, comma 1-bis – il Ministero sostiene che gli stessi debbano necessariamente rispondere ai requisiti indicati nel dispositivo in parola, cioè che si trattino di “nuovi corsi”, che saranno prossimamente attivati - entro il 1° luglio 2018 - dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.


RIFERIMENTI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per l’attività di IMPIANTISTICA , cliccate QUI.

. Per l’attività di IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE, cliccate QUI.

. Per l’attività di FACCHINAGGIO, cliccate QUI.

- Per l’attività di REVISIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, clicca QUI.

. Per un approfondimento dell’argomento dei titoli e qualifiche professionali, clicca QUI.

. Per approfondire l'argomento del Riconoscimento qualifiche professionali estere, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate QUI

. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI



. Per i CONTENUTI E FINALITA’ della L. n. 122 del 1992, cliccate QUI.

. Per i REQUISITI ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ - Casistica, cliccate QUI.

. Per le PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE, cliccate QUI.

. Per MANUALI E GUIDE OPERATIVE - MODULISTICA , cliccate QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2019-02-02 (593 letture)

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