LEGGI COLLEGATE ALLE LEGGI DI BILANCIO DAL 2017 AD OGGI - DECRETI FISCALI
DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 |
1. 24 OTTOBRE 2017 - Pubblicato il D.L. n. 193/2016 - Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017
E' statom pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, il DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".
Scioglimento di Equitalia
Il decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016, ha previsto lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia a decorrere dal 1 luglio 2017 nonchè la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo, abbattendo sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.
Riguardo le sorti di Equitalia, la stessa cesserà di operare dal 1 luglio 2017 e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sarà svolto da un nuovo un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate Riscossione" sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle Finanze.
Il nuovo ente subentrerà , a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assumerà la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Rottamazione delle cartelle
La novità più interessante del Decreto Legge n. 193/2016 è quella prevista dall'articolo 6, ossia la possibilità di estinguere integralmente i debiti iscritti a ruolo, pagando (in unica soluzione o in quattro rate al massimo) solamente i seguenti importi:
- capitale e interessi;
- aggio su capitale e interessi;
- spese per le procedure esecutive;
- spese di notifica della cartella di pagamento.
Vengono quindi "abbuonati" gli importi dovuti a titolo di:
- sanzioni;
- interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. 15 NOVEMBRE 2016 - Il decreto fiscale in discussione alla Camera
È all'esame dell'Assemblea della Camera dei Deputati il decreto-legge n. 193 del 2016 (C. 4110-A/R), che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.
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3. 16 NOVEMBRE 2016 - Il decreto fiscale approvato dalla Camera
La Camera, dopo aver votato, con 359 voti a favore e 166 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, ha approvato il provvedimento che passa ora all'esame del Senato.
Tra le principali misure fiscali ricordiamo:
- articolo 1 - Soppressione di Equitalia - A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia, attuale agente delle riscossione, viene soppressa, con lo scioglimento di tutte le società facenti parte del gruppo.
- articolo 3 - Potenziamento della riscossione - Dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.
- articolo 4 - Misure per il recupero dell'evasione - L'articolo contiene diverse disposizioni finalizzate al recupero dell'evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva.
- articolo 5 - Dichiarazione integrativa a favore - Si interviene anche sulla disciplina della dichiarazione integrativa, ampliando le ipotesi in cui è ammesso emendare la dichiarazione.
- articolo 6 - Definizione agevolata - Collegata alla soppressione di Equitalia, è la rottamazione delle cartelle, ossia la definizione agevolata dei ruoli.
- articolo 7 - Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria - Riaperti i termini per la voluntary disclosure, vale a dire la procedura di collaborazione volontaria in base alla quale i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
4. 24 NOVEMBRE 2016 - Approvazione definitiva da parte del Senato
Con 162 si, 86 no e un astenuto, nella seduta di giovedì 24 novembre, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (Atto Senato n. 2595), sul quale era stata posta la questione di fiducia.
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5. 2 DICEMBRE 2016 - Pubblicata la legge di conversione del decreto legge n. 193/2016
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 (Supplemento Ordinatio n. 53), la Legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".
6.DICEMBRE 2016 - L. n. 225 del 2016, di conversione del decreto legge n. 193/2016 - Nota di lettura IFEL - ANCI
Dopo la pubblicazione dfella L. n. 225 del 2016, di conversione del D.L. n. 193/2018 (Decreto fiscale), IFEL - ANCI hanno redatto una Nota di lettura del provvedimento definitivo dal titolo "Nota di lettura delle norme di interesse dei Comuni".
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DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 |
1.16 OTTOBRE 2017 - Pubblicato il decreto-legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018
Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri n. 50 del 13 ottobre 2017, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, il DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".
Il testo del decreto-legge - in vigore dal 16 ottobre 2017 - viene riportato nei Riferimenti normativi.
Tra le misure principali, si segnalano le seguenti:
- Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi
L'art. 1 amplia la possibilità di ricorrere alla c.d. "rottamazione delle cartelle" prevista dal decreto legge n. 193/2016, cioè di definire in via agevolata i carichi tributari o contributivi affidati all'agente della riscossione, con il pagamento del tributo e degli interessi legali, senza sanzioni ed interessi di mora. In particolare:
- il debitore potrà versare entro 30 novembre 2017 le rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017; in sostanza, chi per errore, disguidi o carenza di liquidità non avesse potuto versare le rate precedenti potrà farlo nuovamente senza penalità ulteriori;
- potranno accedere alla rottamazione i debitori le cui istanze erano state respinte perchè non in regola con il pagamento delle rate in scadenza al 31/12/2016 relative alla dilazione in corso al 24 ottobre 2016:
- l'istanza dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2017;
- le rate non corrisposte dei piani di dilazione dovranno essere versate entro il 31 maggio 2018 a pena di improcedibilità;
- la rottamazione è estesa anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017:
- la domanda va presentata entro il 15 maggio 2018;
- le somme dovute potranno essere pagate fino ad un massimo di 5 cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
- Neutralizzazione aumento IVA
Si reperiscono ulteriore risorse per evitare l'aumento delle aliquote Iva previsto nel 2018, che sarà completamente neutralizzato con le misure che saranno adottate con la legge di bilancio.
- Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi, strumento efficace per contrastare l'evasione fiscale e attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene ulteriormente esteso.
Vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.
- Investimenti pubblicitari
Le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, e aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.
- Procedura di cessione dell'ALITALIA
E' esteso sino al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia e delle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Il prestito statale oneroso, già disposto in favore di Alitalia, è conseguentemente integrato per il tempo (fino al 30 settembre 2018) e nella misura necessaria (300 milioni di euro) a garantire la continuità del servizio di trasporto aereo sino all’effettivo trasferimento dei complessi aziendali. La misura si è resa necessaria anche in ragione dell'evoluzione del contesto di mercato nell'ambito del quale sono in corso di svolgimento le predette procedure.
- Disposizioni anti-scorrerie
Per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria, si è esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.
- Revisione della disciplina della Golden Power
E' stata modificata e integrata la disciplina dei poteri speciali al fine da un lato, di colmare talune lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa, dall’altro di potenziare gli strumenti di garanzia anche nell'alveo della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
In questa prospettiva si è provveduto ad estendere, con esclusivo riferimento alle ipotesi di operazioni poste in essere da soggetti esterni all'UE, l'ambito di applicazione dei poteri speciali nel quadro della garanzia della sicurezza ed ordine pubblico. In particolare, con appositi regolamenti, saranno individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica oggetto della nuova disciplina, quali, ad esempio, le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati e le tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare, ecc..
Inoltre, è stata inserita una specifica ipotesi sanzionatoria per il caso di mancata notifica nei casi in cui la stessa è obbligatoria, ipotesi che risultava, a legislazione vigente, contemplata solo nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
- Sostegno grandi imprese in crisi
Nell'ambito del fondo per la crescita sostenibile è istituito uno specifico stanziamento destinato all'erogazione di finanziamenti in favore di imprese di grande dimensione che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.
- Fondo garanzia PMI
Viene incrementata la dotazione del Fondo di 300 milioni per l’anno 2017 e di 200 milioni per il 2018.
- Ferrovie dello Stato
E’ prevista una rimodulazione delle dote finanziaria per il contratto di programma delle Ferrovie dello Stato.
- Liberalizzazione in materia di diritti d’autore
E' superato il monopolio della SIAE in materia di raccolta dei diritti d'autore, estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva - ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa - operanti sul territorio dell'UE la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.
- Missioni internazionali di pace
Sono incrementati gli stanziamenti per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017 e introdotte talune modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell’Italia alle missioni, volte a semplificarne i procedimenti con particolare riferimento ai profili finanziari.
- Bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera
Ai sensi dell'at. 17, ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.
Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi previsti all'articolo 9 comma 1 bis del DL Mezzogiorno sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.
Tali interventi cui si riferisce, sono quelli previsti nel Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30), destinati al Ministero dell'ambiente, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.
l decreto prevede, infine:
- il finanziamento del Fondo occupazione e di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza,
- ulteriori interventi per esigenze indifferibili in materia di assunzioni di personale nel comparto sicurezza, nonchè
- disposizioni contabili per l'Associazione della Croce Rossa italiana.
2.15 NOVEMBRE 2017 - Il decreto-legge fiscale in Commissione Bilancio del Senato
Il passaggio in Commissione Bilancio del Senato del decreto legge fiscale collegato alla Manovra 2018, ha visto il testo arricchirsi di molte novità , che spaziano da uno scudo fiscale per chi ha lavorato all'estero fino ad una tax credit sugli investimenti pubblicitari per le testate online e a detrazioni semplificate sugli affitti per studenti universitari fuori sede.
Resta, ora, l'attesa per il voto finale al testo del decreto. Poi, il provvedimento, su cui sarà chiesta la fiducia, passerà all'aula del Senato dove, dopo il via libera, tornerà alla Camera per una seconda lettura, che si preannuncia senza nuove modifiche.
3.16 NOVEMBRE 2017 - Il maxiemendamento sostitutivo del DdL n. 2942 incassa la fiducia del Senato
Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando con 148 voti favorevoli e 116 contrari, l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (c.d. decreto fiscale), che recepisce le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio. Il testo passa alla Camera.
. Se vuoi scaricare il testo del maxiemendamento approvato dal Senato, clicca QUI.
Nel corso dell'esame in Commissione, sono molte le novità inserite nel testo: dalla estensione della rottamazione bis delle cartelle allo spesometro, dalla sanatoria per i frontalieri al bonus per investimenti pubblicitari fino all’equo compenso esteso a tutti i professionisti.
- Approvato l'emendamento sul differimento temporale "degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati" dalle Entrate.
La proroga potrà essere decisa direttamente dal direttore dell'Agenzia delle Entrate "in presenza di eventi e circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi". Ciò vuol dire che sarà sufficiente un provvedimento delle Entrate e non servirà più passare da un DPCM. L'emendamento aggiunge, perciò, che la proroga dei termini deve garantire un "termine congruo" e comunque non superiore a 60 giorni.
- Salva anche la mini-sanatoria per i soggetti che hanno lavorato all'estero continuativamente (ex iscritti AIRE o ex transfrontalieri). Costoro, una volta rientrati in Italia, possono regolarizzare le somme detenute in altri Paesi derivanti da redditi prodotti all'estero, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse attività estere, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e le violazioni possono essere sanate dagli stessi autori con il versamento spontaneo, in un'unica soluzione, di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018; si può optare anche per il versamento in tre rate mensili consecutive di pari importo e il pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2018.
- Stop alla fatturazione a 28 giorni che penalizza i consumatori con 13 bollette l'anno invece che 12.
Ad essere interessato è principalmente il settore delle comunicazioni elettroniche (telefonia e pay tv) ma non le utilities, come gas ed elettricità. Gli operatori avranno 120 giorni per adeguarsi e per fornire informazioni chiare e trasparenti sulle offerte.
- Per quanto riguarda il capitolo delle detrazioni, è stato esteso il bonus fiscale per le campagne pubblicitarie su quotidiani periodici e sulle radio e TV locali anche agli spot sulle testate online. Lo sconto (pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente) potrà valere anche per gli enti non commerciali.
- Facilitate anche le detrazioni sugli affitti per studenti universitari fuori sede. Per godere del beneficio si deve risiedere ad almeno 100 km di distanza dall'ateneo dove si studia e dove si è preso in affitto un appartamento, ma non è più necessario che i due comuni appartengono ad una provincia diversa. La distanza scende a 50 Km e, dunque, si dimezza, se gli studenti fuorisede risiedono in montagna o in zone disagiate.
. Prevista una modifica alla disciplina della professione forense con riferimento all'assicurazione contro gli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale e anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
In sede di votazione degli emendamenti alla Commissione Bilancio del Senato è passato l'emendamento che prevedeva la soppressione delle parole "a sé†al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Pertanto, se confermato alla Camera, all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti sarà fatto obbligo di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti solo ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti.
Con la nuova disposizione si elimina, dunque, l'obbligo di polizza per gli infortuni degli avvocati.
- Introdotto l'"equo compenso", non solo per gli avvocati, ma anche per tutti i liberi professionisti, ndipendentemente dall'appartenenza o meno ad un ordine o ad un collegio professionale, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonchè al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale. L'obiettivo non viene perseguito tramite un rigido sistema tariffario, ma mediante il ricorso a parametri previsti con regolamento.
- Previste: la rottamazione delle cartelle di pagamento anche per chi non l'ha fatta in passato, la non applicabilità delle sanzioni per gli errori dello spesometro del primo semestre 2017.
- Prevista una detrazione anche per gli alimenti a fini medici speciali per chi ha malattie metaboliche congenite e per i cibi adatti ai diabetici, ma non per quelli destinati ai lattanti. La detrazione al 19% vale per le spese che sono state sostenute nel 2017 e nel 2018.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvato dal Senato il 16 novembre 2017, clicca QUI.
4. 30 NOVEMBRE 2017 - La Camera ha approvato in via definitiva il decreto fiscale
La Camera dei Deputati, dopo aver votato, con 284 voti favorevoli e 162 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 148/2017 - Collegato fiscale 2018, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvato dalla Camera, clicca QUI.
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5. 5 DICEMBRE 2017 - Pubblicata la L. n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
Il provvedimento (c.d. "Collegato fiscale alla legge di bilancio 2018") - in vigore dal 5 dicembre 2017 - si compone di 67 articoli (il D.L. n. 148/2017 ne prevedeva 21), suddivisi in tre Titoli:
Titolo I - Disposizioni in materia fiscale (artt. 1 – 5-octies),
Titolo II - Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari (art. 6 – 7-bis),
Titolo III - Fondi e ulteriori misure per esigenze indifferibili (artt. 8 - 21),
Il decreto introduce un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato.
Il testo del D.L. n. 148/2017, coordinato con le modifiche apoportate dalla legge di conversione n. 172/2017, viene riportato nei Riferimenti normativi
CONTENUTI - ALCUNI APPROFONDIMENTI
1) Estensione dello Split Payment a tutte le società controllate della P.A.
L'articolo 3 prevede l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "Split Payment"). Con la sostituzione del comma 1-bis, dell'articolo 17, del D.P.R. n. 633 del 1972 si prevede che tale meccanismo verrà esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche;
- società ' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui sopra;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme.
Le disposizioni di cui sopra hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali sarà emessa fattura a partire dalla medesima data.
2) Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai Confidi
L’articolo 9-bis, introdotto al Senato nel corso dell’esame in sede referente, consente la partecipazione ai Confidi (acronimo di "consorzio di garanzia collettiva dei fidi") anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate.
A tal fine viene modificato l’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 (recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), che disciplina l'attività dei Confidi, al fine di includere i liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi tra i soggetti che possono costituire o partecipare ai Confidi.
A tale proposito si richiama l'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"), che disciplina le professioni non organizzate, nel quale si stabilisce che per "professione non organizzata in ordini o collegi" si intende "l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".
3) Prevista la estensione dell'utilizzo della firma digitale a determinati atti concernenti le imprese
Con l'articolo 11-bis viene disposta l'aggiunta del comma 1-ter, all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in materia di class action e sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie), nel quale si stabilisce quanto segue:
"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici".
Con tale disposizione viene disposta la estensione della facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di alcune nuove tipologie di atti.
. Se vuoi approfondire questo argomento (Punto 16), clicca QUI.
4) Una quota del 5 per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette
L’articolo 17-ter novella la disciplina della quota del cinque per mille dell'imposta sulle persone fisiche relativa alle dichiarazioni dei redditi.
A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche potrà essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
A stabilirlo è il nuovo comma 1-bis aggiunto, all’articolo 16 (rubricato “Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscaliâ€) della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (recante “Legge quadro sulle aree protetteâ€), dal citato articolo 17-ter.
Tale legge, approvata in attuazione degli articoli della Costituzione che tutelano il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del Paese e la salute degli individui e della collettività , nonché nel rispetto di accordi internazionali, reca princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette. In particolare, l'articolo 9 della legge 394/1991 traccia i lineamenti dell'Ente parco, un soggetto avente personalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente.
Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 394/1991 individua le entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi e le suddivide in categorie. Tali entrate sono: i contributi ordinari e straordinari dello Stato, i contributi delle regioni e degli enti pubblici, i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro, gli eventuali redditi patrimoniali, i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, i proventi delle attività commerciali e promozionali, i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari, altri proventi acquisiti in relazione all'attività dell'Ente parco.
Secondo il nuovo comma 1-bis concernente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contribuente avrebbe la possibilità di destinare tale quota al sostegno egli enti gestori delle aree protette, a decorrere dall'anno 2018.
A tal fine, lo stesso comma 1-bis rimette il compito di stabilire le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto e di erogazione delle somme ad un apposito decreto, di natura non regolamentare, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
5) Nuove risorse per la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE)
L'articolo 19-quater, inserito con l'approvazione dell'emendamento 19.0.45, autorizza la spesa di 100.000 euro per il 2017 e di 1,5 milioni dal 2018 al fine di assicurare la gestione, l'implementazione e il funzionamento della banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), prevista dall'articolo 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contrati pubblici) presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del citato codice dei contratti pubblici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), utilizzando parte delle risorse di cui sopra.
Ricordiamo che con il decreto previsto dal comma 2 del citato articolo 81 dovranno essere indicati, sentita l'ANAC e l'Agenzia per l’Italia digitale (AGID):
- i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati,
- i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione,
- le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
Con il medesimo decreto si dovrà provvedere alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonchè alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonchè all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.
. Se vuoi consultare la Banca dati nazionale degli operatori economici, clicca QUI.
6) Adeguamento della disciplina sulla vendita di sigarette elettroniche
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7) Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria
L’articolo 19-novies, inserito con l'approvazione dell'emendamento 19.0.90 in sede referente, reca una novella alla disciplina della professione forense con riferimento alle assicurazioni per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni.
In particolare la disposizione modifica il comma 2, dell'articolo 12, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, sull’Ordinamento forense. Tale comma obbliga l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti a stipulare - anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi - apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti "a sé" e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
Con la novella in esame si propone di espungere l'obbligo di polizza per gli infortuni a se stessi, mantenendo quindi l'obbligo solamente per i collaboratori, dipendenti e praticanti.
8) Documentazione antimafia in agricoltura - Stop a certificazione antimafia per micro fondi UE
L’articolo 19-terdecies apporta modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13â€), al fine di limitare l'operatività di alcune delle nuove disposizioni - introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 nel codice delle misure di prevenzione - in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali.
Ricordiamo che, dal 19 novembre 2017, è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia.
L’articolo 28, rubricato “Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europeiâ€, ha inserito un nuovo comma (1-bis) all'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 nel quale si stabilisce che “L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, non che' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europeiâ€.
L’applicazione di questo comma ha rischiato di bloccare le concessioni dei Fondi PAC elargiti da AGEA, con effetti pesanti per l’agricoltura italiana, e di mettere le Prefetture di fronte all’onere di dover vagliare circa 3 milioni di domande, se non fosse stato approvato l'emendamento 19.0.2200 che prevede una limitazione della nuova disciplina applicabile solo se i fondi europei sono di importo superiore ai 5000 euro.
Con le modifiche apportate agli articoli 83 (al comma 3-bis) e 91 (al comma 1-bis) viene ora previsto che l’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.
9) Disposizioni per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi
L’articolo 19-quinquiesdecies reca disposizioni volte a regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere su base mensile o di multipli del mese; nonché a demandare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) la verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni.
1) L'articolo in esame, al comma 1, contiene plurime novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 ("Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007. Nello specifico, introduce 4 nuovi commi dopo il comma 1:
- il comma 1-bis dispone che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, debbano prevedere che la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi sia su base mensile o di multipli del mese. L'unica eccezione consentita riguarda i servizi “promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del meseâ€;
- il comma 1-ter impone agli “operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettronicheâ€, senza distinzione in ragione della tecnologia utilizzata nell'erogazione dei propri servizi, di adeguarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame all'obbligo di cui al comma 1-bis, ovvero di adeguare i propri contratti con l'utenza in modo da prevedere una cadenza di rinnovo delle offerte o della fatturazione dei servizi mensile, o di multipli del mese;
- il comma 1-quater demanda all’AGCOM il compito di garantire “la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informateâ€;
- il comma 1-quinquies stabilisce che in caso di violazione di quanto stabilito al comma 1-bis (obbligo di fatturazione mensile) l’AGCOM dovrà ordinare all'operatore “la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorniâ€.
2) Il comma 2 modifica il comma 11 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni raddoppiando gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie che il Ministero dello Sviluppo Economico o l'AGCOM possono irrogare agli operatori che non ottemperino ai loro ordini e alle loro diffide. Detti importi passano, infatti, da un minimo di 240.000,00 euro (rispetto agli attuali 120.000,00) ad un massimo di 5 milioni di euro (rispetto agli attuali 2,5 milioni).
3) Il comma 3 inserisce il comma 1-bis all'articolo 71 del citato codice delle comunicazioni elettroniche che dispone quanto segue:
- le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute ad assicurare “informazioni chiare e trasparenti" riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi;
- l'AGCOM è tenuta a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, “le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del clienteâ€;
- ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dalla predetta Autorità “costituisce pratica commerciale scorretta†ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice al consumo).
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DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 |
1. 15 OTTOBRE 2018 - Il Consiglio dei Ministri approva il "Decreto fiscale"
Il Consiglio dei Ministri n. 23 del 15 ottobre 2018, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.
Di seguito alcune tra le principali misure previste.
- ROTTAMAZIONE TER
Si prevede, per chi aveva già beneficiato della rottamazione bis e ha versato almeno una rata, la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2% l’anno e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
- STRALCIO DEI DEBITI FINO 1000 EURO
Si prevede la cancellazione automatica di tutti i debiti con il fisco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.
- DEFINIZIONE AGEVOLATA
Sono previste varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il fisco. In particolare, si prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea; delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo.
- FATTURAZIONE ELETTRONICA
Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.
- SEMPLIFICAZIONE PER EMISSIONE FATTURE
Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.
- IVA
Si prevede che il pagamento dell’Iva slitti al momento in cui la fattura viene incassata.
- GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE
Si favorisce il processo telematico anche per la giustizia tributaria.
- TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.
2. 23 OTTOBRE 2018 - Pubblicato il decreto-legge n. 119/2018 - "Decreto fiscale"
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.".
Il decreto - in vigore dal 24 ottobre 2018 - si compone di 27 articoli, suddivisi in due Titoli e di un Elenco:
- TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
- Capo I - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale (artt. 1 - 9)
- Capo II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario (artt. 10 - 16)
- Capo III - Altre disposizioni fiscali (artt. 17 - 20)
- TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI (artt. 21 - 27)
- ELENCO 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri.
Il provvedimento - in vigore dal 24 ottobre 2018 - reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, tra cui:
- pacificazione fiscale (artt. 1 - 9);
- semplificazione fiscale e innovazione del processo tributario (artt. 11 - 16);
- memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (artt. 17 e 18)
È stabilito l'obbligo di invio dei corrispettivi per gli esercenti del commercio al minuto e attività assimilate, che sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previsti dall’articolo 24, primo comma, D.P.R. n. 633/1972).
Entrerà in vigore:
• dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro;
• dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.
È rinviata al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi.
- disposizioni in materia di accisa (art. 20);
- disciplina del Gruppo IVA - Estensione dell'istituto del Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi (art. 21);
- Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 25).
. Se vuoi seguire l'iterdel provvedimento al Senato (atto n. 886), clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la nota di lettura e il dossier del servizio studi del Senato, clicca QUI.
3. 28 NOVEMBRE 2018 - Il Senato approva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 119/2018 - "Decreto fiscale"
L'Assemblea di Palazzo Madama, il giorno 28 novembre 2018, ha approvato, con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni, il disegno di legge n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria.
Ora il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 è passato all’esame della Camera per la seconda lettura del testo e l’approvazione definitiva del documento in vista della scadenza fissata a dicembre 2018 per l’approvazione della Finanziaria.
È stato approvato l’emendamento omnibus contenente numerose novità, tra cui le nuove regole della rottamazione ter con più rate e scadenze per pagare i debiti e la sanatoria per le irregolarità formali nella dichiarazione dei redditi.
Confermate inoltre due cancellazioni dal condono, ovvero l’eliminazione della dichiarazione integrativa speciale e del saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà.
Tra le altre novità fiscali vi sono le ultime modifiche apportate in tema di pace fiscale e la conferma dell’avvio dell’obbligo di fattura elettronica in data 1° gennaio 2019, nonostante le regole di quest’ultima siano ancora in fase di revisione e ridefinizione dal Garante Privacy e dall’Agenzia delle Entrate che hanno avviato un tavolo tecnico per risolvere le criticità e rendere sicura la modalità di invio digitale dei dati.
Sono state apportate alcune correzioni alla disciplina della “pace fiscale”, tra le quali spicca l’eliminazione dell’”integrativa speciale”, sostituita dalla sanatoria sulle irregolarità formali.
Confermate le altre misure di definizione agevolata delle pendenze con l’amministrazione fiscale.
Apportate inoltre alcune modifiche alla disciplina della fatturazione elettronica, ad ormai pochi giorni dal suo avvio: esonerati, oltre ai soggetti in regime forfetario, anche tutti i soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici, strutture sanitarie, farmacie etc), limitatamente alle operazioni oggetto di tale comunicazione.
4. 13 DICEMBRE 2018 - La Camera approva definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 119/2018 - "Decreto fiscale"
La Camera, dopo aver votato, con 310 voti favorevoli e 228 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato in via definitiva dalal Camera (A.C. 1408), clicca QUI.
. Per un approfondimento sui contenuti del decreto (A.C. 1408), clicca QUI.
5. 17 DICEMBRE 2018 - Pubblicata la legge di conversione n. 136/2018 del D.L. n. 119/2018
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, la Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".
5.1. Struttura della legge
Il decreto legge n. 119/2018 ha subito numerose modifiche rispetto alla versione originaria, pubblicata il 23 ottobre 2018, che passa da 27 a 64 articoli. Ne scaturisce un testo ricco e articolato, all’interno del quale si trovano sia misure di carattere tributario sia disposizioni di diverso tenore.
La legge si compone di due Titoli:
Il Titolo I (artt. 1 - 20, per un totale di 35 articoli) reca “Disposizioni in materia fiscale”; suddiviso nei seguenti 3 Capi:
- Capo I (artt. 1 – 9-bis), recante “Disposizioni in materia di pacificazione fiscale”;
- Capo II (artt. 10 - 16-septies; 17 articoli), recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all’evasione fiscale”;
- Capo III (artt. 17 - 20), recante “Altre disposizioni fiscali”.
Il Titolo II (artt. 21 - 27, per un totale di 29 articoli), reca “Disposizioni finanziare urgenti e disposizioni in materia sanitaria”.
Il testo del decreto legge n. 119/2018, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, viene riportato nei Riferimenti normativi.
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DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 |
1. 26 OTTOBRE 2019 - Pubblicato il D.L. n. 124/2019 - DECRETO FISCALE
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibiliâ".
Molte sono le novità introdotte. Elenchiamo le principali.
1) Prevista l’introduzione del documento amministrativo semplificato telematico, da adottare con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, la quale dovrà fissare i tempi e le modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa (art. 10).
2) Viene introdotta una norma nella quale si prevede che i file delle fatture elettroniche vengano conservati per otto anni dalla presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali (art. 14).
In sostanza, le fatture elettroniche nella loro interezza saranno disponibili per tutte le attività di competenza dell’Amministrazione finanziaria per tutto il periodo di tempo ragionevolmente necessario in pressoché tutti gli scenari prevedibili (omissione della dichiarazione, reati tributari, etc.).
3) A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (art. 15).
4) A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. (art. 16).
5) Per quanto riguarda l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, viene disposto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (art. 17).
6) Apportate modifiche al regime di utilizzo del contante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/23007.
I commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 231/2007 stabiliscono, rispettivamente:
“1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euroâ€.
“3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euroâ€.
La nuova norma dettata dal decreto fiscale prevede:
a) che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro,
b) che a decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro (art. 18).
7) Previsto un credito d’imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate (art. 22).
Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
8) Previste sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art. 23).
A partire dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorita' competente a ricevere il rapporto e' il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
All'accertamento delle violazioni provvedono gli organi che sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonche' gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
9) Prevista la istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (art. 27).
Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonche' di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attivita' in materia di gioco pubblico ed e' obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
Al Registro sono tenuti ad iscriversi le categorie di operatori indicate all’art. 27 del decreto in commento.
10) Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 53).
Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
I contributi in questione sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed e' esclusa la loro cumulabilita' con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entita' dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, e' differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalita' di alimentazione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
Reati tributari: il Decreto fiscale innalza le pene e abbassa le soglie
A distanza di quattro anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, il legislatore torna ad occuparsi del diritto penale tributario, progettando con il D.L. n. 124/2019 una riforma di ampio respiro che apre anche a scelte innovative. In realtà , nonostante di tratti di novella ad efficacia differita, si delineano alcune direttrici fondamentali:
- l’innalzamento delle pene edittali, minime e massime, della più parte delle fattispecie penali tributarie, accompagnate dall’enucleazione di alcune ipotesi circostanziali attenuate;
- l’abbassamento delle soglie di rilevanza penale dell’imposta evasa o degli elementi attivi sottratti all’imposizione, per specifici delitti tributari;
- nel contesto del contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera ed in ragione dell’estensione del reverse charge nel versamento delle ritenute, l’enucleazione di una nuova fattispecie penale nei confronti dei committenti di un’opera o di un servizio ad un’impresa;
- l’estensione della confisca allargata prevista dall’art. 240 bis c.p. a specifiche figure di reati tributari, ulteriormente delimitate in seno al nuovo art. 12 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- l’innesto del delitto previsto dall’art 2 D.Lgs. n. 74/2000 nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. 6 DICEMBRE 2019 - Approvato dalla Camera il DdL di conversione del D.L. n. 124/2019
La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (A.C. 2220-A/R).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato (A.S. 1638).
Il primo passaggio parlamentare del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) ha introdotto molte novità rispetto al testo presentato dal Governo.
Si è intervenuto un po’ su tutto, cercando, da un lato di smussare alcune norme che, nella versione originaria avevano sollevato non poche perplessità (si pensi all’art. 4 sulle ritenute negli appalti, alla stretta sulle compensazioni con modello F24 o, ancora, a quella sui reati tributari) e, dall’altro, di introdurre qualche semplificazione (in questo senso vanno lette le norme sull’esterometro trimestrale e, anche se in minor misura, quelle sul nuovo calendario del modello 730).
. Se vuoi consultare il testo del D.L. approvato dalla Camera il 8 dicembre 2019, clicca QUI.
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3. 17 DICEMBRE 2019 - Approvato in via definitiva dal Senato il DdL di conversione del D.L. n. 124/2019
L'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il DdL n. 1638, collegato alla manovra finanziaria, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
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4. 24 DICEMBRE 2019 - Pubblicata la L. n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.â€.
Il testo coordinato viene riportato nei Riferimenti normativi.
4.1. Struttura del provvedimento
Il provvedimento è composto di 90 articoli suddivisi in 5 Capi così strutturati:
Capo I - Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali (artt. 1 - 23)
Capo II - Diposizioni in materia di giochi (artt. 24 - 31)
Capo III - Ulteriori disposizioni fiscali (artt. 32 - 38)
Capo IV - Disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti (art. 39)
Capo V - Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili (artt. 40 - 60)
4.2. Contenuti
Estensione del ravvedimento operoso
L’istituto del ravvedimento operoso - disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs, n. 472 del 1997, come successivamente modificato nel tempo - consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
In particolare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati e seguendo spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
L’articolo 10-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede l’abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
A seguito di tale abrogazione sia amplia l’ambito operativo del cd. “ravvedimento operosoâ€, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.
Il comma 1-bis del citato articolo 13 - introdotto dalla L. n. 190 del 23 dicembre 2014 e da ultimo modificato dal D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016 e ora abrogato dalle disposizioni in esame - dispone nella formulazione vigente:
- l’applicazione ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate delle già menzionate riduzioni sanzionatorie a un settimo, a un sesto e a un quinto del minimo, alle illustrate circostanze di legge (riduzioni disposte dall’articolo 13, comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater);
- l’applicazione ai tributi doganali e alle accise, amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle riduzioni a un settimo e a un sesto del minimo, alle condizioni di legge (disposte dall’articolo 13, comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater).
Di conseguenza, per effetto dell’abrogazione, le predette disposizioni di riduzione delle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto del minimo) trovano applicazione ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali.
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
L’articolo 14 legge introduce i nuovi commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (concernente la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati).
Il comma 5-bis prevede che i file in formato XML delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
Si consente, inoltre, alla Guardia di Finanza - nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria - e all’Agenzia delle entrate - per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali - l'utilizzo dei medesimi file.
A tal fine, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate adottano, sentito il Garante della protezione dei dati personali, idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati.
La relazione illustrativa ricorda che, attualmente, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i predetti file esclusivamente per le attività di controllo di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di attribuzioni degli Uffici relative all'accertamento e alla riscossione IVA) e all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di attribuzioni degli Uffici relative all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi), con le modalità fissate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, emanato in attuazione del d.lgs. n. 127 del 2015.
La norma in esame consente quindi un più ampio utilizzo di tali file da parte dei medesimi soggetti.
Una modifica introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati (con il comma 5-quater) mantiene ferma l’applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge n. 124 del 2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) in materia fatturazione elettronica, con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione di fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e altre prestazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza (DIS - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; AISE - Agenzia informazioni e sicurezza esterna; AISI - Agenzia informazioni e sicurezza interna).
Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
L'articolo 15 interviene sugli obblighi in materia di fatturazione elettronica riferita ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si tratta delle aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. In particolare:
- viene prorogato dal 2019 al 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica (comma 1);
- a decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (comma 2).
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L'articolo 17, comma 1, novella l'art. 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019, recando la nuova disciplina applicabile ai casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio.
Il testo, modificato dalla Camera dei deputati, introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
L’amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
Viene altresì ridotta la misura delle sanzioni dovute.
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il nuovo comma 1-bis, con il quale si dispone che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro consente di pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Ricordiamo che l’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019 (convertito dalla L. n. 58 del 2019) consente all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.
L’Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008).
L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.
Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull’imposta di bollo.
Nella formulazione previgente, il terzo periodo prevedeva che nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta - resa nota dall'Agenzia delle entrate secondo le ordinarie procedure - si applicasse la sanzione per ritardati od omessi versamenti, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (30% dell’importo non versato, ridotto alla metà nel caso di ritardo non superiore alla metà , ulteriormente ridotta nel caso di ritardo non superiore a quindici giorni).
Con le modifiche in esame si introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta (in luogo di riferirsi al mancato, insufficiente o tardivo pagamento della stessa).
L’Agenzia delle entrate deve comunicare al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi.
Per quanto riguarda la sanzione, rispetto alla vigente misura essa è ridotta di un terzo rispetto all’importo indicato dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per ritardato od omesso versamento.
Con riferimento agli interessi, si chiarisce che vengono comunicati quelli dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Si prevede inoltre che, se il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Con le modifiche al quarto periodo dell’articolo 12-novies si chiarisce che alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 si applicano tutte le norme del medesimo articolo 12-novies, in luogo di prevedere l’applicazione da tale termine del solo primo periodo (e cioè della disciplina relativa all’integrazione automatica delle fatture).
Il comma 1-bis dispone che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante e dei titoli al portatore
L'articolo 18 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante.
In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame modifica l’articolo 49, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), che definisce i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo:
- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; e
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.
In entrambi i casi viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000,00 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Nell’ambito delle misure contro l’evasione, le nuove disposizioni prevedono, dunque, limitazioni al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. La riduzione avverrà in modo graduale, e in particolare:
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000,00 euro;
- dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro (comma 1, lett. a)).
La novella in esame – integrando l’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 con l’aggiunta del comma 1-ter – apporta modifiche al regime sanzionatorio stabilendo che il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1:
- per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è fissato a 2.000,00 euro;
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato a 1.000,00 euro (comma 1, lett. b)).
Ricordiamo che il citato comma 1 dell’articolo 63, stabilisce che alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, in materia di limitazione all’uso del contante, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Lotteria degli scontrini - Esenzione fiscale dei premi
1) L'articolo 19 esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).
Si ricorda al riguardo che i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, poi dal 2020 per effetto del decreto-legge n. 119 del 2018 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Il comma 543, che prevedeva l’istituzione di una lotteria sperimentale da istituire nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, è stato abrogato dall'art. 18 del decreto-legge n.119 del 2018.
Il comma 1, lettera a), modifica il comma 540 - istitutivo della lotteria degli scontrini – chiarendo che i premi della lotteria, per l'intero ammontare, non concorrono alla formazione del reddito del vincitore percepito nel periodo di imposta di riferimento.
Inoltre, le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.
Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in 45 milioni di euro annui. Al fine di garantire le risorse per l'istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma stabilisce un incremento, di 50 milioni annui a decorrere del 2020, del Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018.
2) L'articolo 20, interamente riscritto durante l’esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016. Nello specifico si posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (la c.d. lotteria degli scontrini (comma 1, lettera a)).
Si prevede poi che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, debbano comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria che dovrà essere individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini (comma 1, lettera b)).
Il consumatore potrà segnalare, nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate, la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici - Soppresse le sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito
1) L’articolo 22, al comma 1, riconosce agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con essi rapporti; tra questi si annoverano le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio.
Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 1-bis che riconosce il medesimo credito di imposta anche per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. A copertura del citato ampliamento oggettivo, stimato in 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).
Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione ad operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi, dell'anno d'imposta precedente, rilevati dai beneficiari non superino i 400.000 euro.
Ai sensi del comma 3 il credito è fruibile nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
Il comma 4 specifica che il beneficio in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.
Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP.
Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.
Il comma 5, modificato durante l'esame parlamentare, prevede che i soggetti che emettono le carte di pagamento di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis, sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta.
La modifica introdotta prevede che la Banca d’Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relative alle transazioni effettuate.
Con il comma 6 si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni telematiche di cui al precedente comma 5.
2) L'articolo 23 risulta soppresso per effetto delle modifiche approvate durante l'esame presso la Camera dei deputati.
Ricordiamo che il testo del decreto-legge in esame disciplinava le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, a decorrere dal 1° luglio 2020. L'importo della sanzione era fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione.
Non trovava applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico
L’articolo 27 prevede la istituzione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
L'obiettivo espresso è quello di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta del gioco pubblico.
Al comma 3 vengono specificate le diverse categorie di operatori tenuti all'iscrizione nel Registro.
L'iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
Sono quindi individuati i soggetti tenuti all'iscrizione.
L'iscrizione al registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni e concessioni e della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento da parte dei richiedenti di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per gli esercenti,
b) euro 500,00 per i gestori,
c) euro 2.500,00 per iproduttori88,
d) euro 3.000 per i concessionari di scommesse ed euro 10.000 per i concessionari di giochi.
I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di versamento della somma d’iscrizione.
L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al registro per i successivi 5 anni.
A decorrere dalla data di istituzione del Registro e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo del MEF, è soppresso l’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate (“Albo RIES†o “elenco soggettiâ€, di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo1, comma 82, della legge n. 220 del 2010).
Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA
L’articolo 38-ter, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che a far data dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La piattaforma pagoPA è la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA.
Il Sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, in attuazione dell’articolo 5 del CAD, il quale precisa che l’Agenzia per l’Italia Digitale mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività , una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
L’articolo 8 del D.L. 135/2018 , convertito dalla L. n. n. 12/2019, ha trasferito, dall'Agenzia per l'Italia Digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. A tale fine è stata prevista la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività .
Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni per assicurare la massima diffusione delle forme di pagamento con strumenti elettronico.
Per quanto riguarda le tasse automobilistiche, si ricorda che a seguito del trasferimento (dal 1° gennaio 1999) delle competenze in materia di tasse automobilistiche alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano - Alto Adige e di Trento, tali soggetti possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, mentre tali funzioni per alcune Regioni a Statuto Speciale sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Il successivo decreto ministeriale n. 418 del 1998 ha stabilito le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali.
Detto regolamento stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche siano effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.
Mediante convenzione, inoltre, le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.
Tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. - Modifica alla disciplina introdotta dalla legge n. 145/2018
L’articolo 50, al comma 1, alle lettere a) - c), modifica la disciplina introdotta in materia dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).
In particolare, viene abrogato il comma 857 dell’articolo 1, della legge 145/2018, che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l’anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati (lettera a).
Si prevede, quindi, che, limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l’applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall’ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) (come previsto dal comma 861).
Qualora l’ente decida di avvalersi di tale facoltà , deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall’applicativo SIOPE+ (lettere b) e c)).
Infine, viene posticipato - dal 31 gennaio al 28 febbraio - il termine. previsto dal comma 862, entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali (lettera d)).
Il comma 2 anticipa - dal 30 aprile al 31 gennaio - il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente.
Il comma 3 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/200926, che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura.
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse Amministrazioni l’obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.
Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura, attenua gli obblighi, a carico di ordini e collegi professionali, di adeguamento ai principi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
Disposizioni in materia di trasporto
L'articolo 53 stanzia per l’anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada.
Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, tramite contributi destinati agli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con la contestuale acquisizione - anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli, nuovi di fabbrica, che abbiano una trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica ovvero che siano a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.
Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime (comma 5-bis).
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere definito il piano triennale degli incentivi.
l comma 5-ter dell’articolo 53, introdotto durante l'esame presso la Camera, estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già previste per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.
Il nuovo comma 5-quater, anch’esso introdotto dalla Camera, inserisce nelle disposizioni che individuano i soggetti passivi delle tasse automobilistiche il riferimento ai contratti di locazione a lungo termine senza conducente.
Organo di revisione economico-finanziario degli Enti locali
L’articolo 57-ter, inserito dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali.
A tal fine viene novellato il comma 25 dell’articolo 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148),il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell’articolo 234 del TUEL.
In base alla normativa vigente – recata dal citato comma 25 dell’articolo 16 del D.L. n. 138/2011 – dal 2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha dato attuazione alla suddetta normativa istituendo l’elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal fine, all’articolo 1, comma 2, che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.
Tale disciplina viene modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 57-ter, al fine di precisare che l’elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale.
Con l’aggiunta del nuovo comma 25-bis, si introduce, inoltre, una deroga alla scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario, stabilendo che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente.
Infine, si dispone la modifica da parte del Governo del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, che disciplina la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei revisori, al fine di prevedere che l’inserimento dei soggetti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.M. avvenga a livello provinciale anziché regionale.
Coefficienti per il calcolo della tassa rifiuti per gli studi professionali
L’articolo 58-quinquies, introdotto durante l'esame dalla Camera, modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.
Per la legislazione vigente invece gli studi professionali sono considerati, sotto il profilo tariffario, come gli uffici e le agenzie. A tal fine modifica l’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
L’articolo in esame provvede a modificare i punti 4.3 e 4.4 dell’allegato 1, ove sono indicate le varie categorie produttive con i relativi intervalli, costituiti dai coefficienti presuntivi minimi e massimi di produzione dei rifiuti.
La modifica consiste nell’eliminare gli studi professionali dalla categoria “uffici, agenzie, studi professionali†in cui sono attualmente contenuti, per inserirli nella categoria che attualmente riguarda “banche ed istituti di creditoâ€.
Poiché i coefficienti massimi previsti dai citati punti 4.3 e 4.4 per la categoria “banche ed istituti di credito†sono sempre inferiori a quelli minimi previsti dai medesimi punti per la categoria “uffici, agenzie, studi professionaliâ€, lo spostamento in questione – come si legge nei documenti del servizio studi di Camera e Senato – “sembrerebbe determinare una riduzione della TARI per gli studi professionaliâ€.
Nuove norme in materia di quote di genere negli organi delle società quotate
1) Il comma 1, dell’articolo 58-sexies, sostituendo il comma 1-ter dell’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, stabilisce che gli statuti delle società quotate devono prevedere, per la composizione del consiglio di amministrazione, che almeno un terzo degli amministratori eletti deve essere appannaggio del genere meno rappresentato, pena, previa diffida, l'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della CONSOB, che vanno da euro 100.000 a euro 1.000.000.
In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica.
Il comma 2 dello stesso articolo 58-sexies reca analoga disposizione con riferimento al collegio sindacale, sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
L'atto costitutivo della società deve prevedere che il riparto dei membri sia effettuato in modo che il sesso meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi, pena, previa diffida, l’erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della CONSOB, che vanno da euro 20.000 a euro 200.000 e la fissazione di un nuovo termine di tre mesi per adempiere.
In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica.
2) L’articolo 58-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 (legge Golfo-Mosca).
Con particolare riferimento alle società quotate, la legge n. 120 del 2011 ha apportato significative modifiche al TUF, Testo unico della finanza (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
L'articolo 3 della legge estende il campo di applicazione di tali disposizioni anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni (società pubbliche).
Scopo delle norme del 2011 è affrontare la situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese e riequilibrare l'accesso agli organi apicali.
A tal fine è stato previsto che:
- per le società quotate in mercati regolamentati, la disciplina in materia di equilibrio di genere sia recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario;
- per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.
L'articolo 1 della legge n. 120 del 2011 ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 147-ter del TUF, le cui disposizioni hanno imposto la modifica degli statuti societari degli emittenti azioni quotate, al fine di prevedere un riparto degli amministratori da eleggere che sia effettuato in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, dovendo il genere meno rappresentato ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.
3) Gli effetti della legge n. 120/2011, che ha introdotto il principio della parità di genere nell’accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni per un periodo di tre mandati consecutivi, sono in scadenza.
Tuttavia, il tema della diversità di genere negli organi sociali, è nuovamente oggetto di due distinte iniziative legislative, entrambe volte a prorogare tali effetti.
Da un lato, la legge di bilancio 2019 che introduce una nuova quota per il genere “meno rappresentato†pari a due quinti dell’organo (i.e. 40%) e che dovrebbe trovare applicazione per sei mandati consecutivi a partire dalla sua entrata in vigore.
Dall’altro, la legge n. 157/2019, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che intende proporre soltanto un prolungamento del regime temporale dell'attuale quota di un terzo, estendendone la validità ad altri tre mandati.
Sull'argomento segnaliamo la circolare n. 33/2019, con la quale Assonime fornisce una prima ricognizione delle criticità poste dai due provvedimenti, e suggerisce alcune modifiche correttive sia a livello legislativo che regolamentare.
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DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 |
1.15 OTTOBRE 2021 - D.L. N. 146/2021 - Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022
Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 41 del 15 ottobre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il decreto - in vigore dal 22 ottobre 2021 - è composto di 18 articoli e di un allegato, suddivisi nei seguenti Capi:
Capo I - Misure urgenti in materia fiscale (artt. 1 - 7)
Capo II - Misure urgenti in materia fiscale(artt. 8 - 12)
Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13)
Capo IV - Misure finanziarie urgenti (artt. 14 - 15)
Capo V - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 16 - 18)
Allegato - Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.
Le principali novità riguardano il lavoro e la riscossione.
Il collegato alla Legge di Bilancio proroga i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali, introduce nuove settimane di CIG Covid e, tra gli interventi in materia di lavoro, rifinanzia i congedi Covid e l'indennità di malattia INPS in caso di quarantena Covid.
Sicurezza sul lavoro
Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Il Capo III è dedicato al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e riporta importanti novità e modifiche del D.Lgs. 81/2008 in materia di vigilanza, di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni e di messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Fisco
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà.
È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.
Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021.
Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
2.20 DICEMBRE 2021 - L. N. 215/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 146/2021 - Collegato fiscale alla legge di bilancio 2022
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il D.L. n. 146/2021, originariamente composto da 18 articoli per complessivi 102 commi, nella versione post conversione in legge risulta suddiviso in 48 articoli per un totale di 201 commi, suddivisi nei seguenti Capi:
Capo I - Misure urgenti in materia fiscale (artt. 1 - 7)
Capo II - Misure urgenti in materia fiscale(artt. 7-bis - 12-quinquies)
Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13 – 13-bis)
Capo IV - Misure finanziarie urgenti (artt. 14 - 15-bis)
Capo V - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 16 - 18)
Allegato - Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.
In estrema sintesi, alcune delle principali novità in materia fiscale:
• IVA servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore e dall'importatore.
• Disciplina del patent box.
• Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio.
• Modifiche alla soglia dell’utilizzo del contante dal 2022.
• Misure a sostegno delle attività di bed and breakfast a conduzione familiare - Nel provvedimento vengono meglio definiti i destinatari del fondo istituito dal Decreto Sostegni Bis. Prevista una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, a sostegno delle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale. In mancanza del codice, saranno identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast. Si tratta dei bed and breakfast a gestione familiare.
• Aiuti ai lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up sociali.
• Esenzione TARI per alcuni immobili del Vaticano.
• Cambiano le regole sulla liquidazione dell'imposta di bollo virtuale per Poste Italiane, banche, società d'intermediazione, capogruppo di gruppi bancari e di gestione del risparmio, per effetto della sostituzione dell’art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972, da parte del comma 14-bis dell’art. 5 della L. n. 215/2021.
• Concessioni demaniali - Passa da 12 a 24 mesi la proroga, sancita dal Decreto Rilancio della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti. La proroga vale anche per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.
La disposizione riguarda le concessioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data del 19 maggio 2020.
La proroga è esclusa per le procedure di evidenza pubblica già definite con l’aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “collegato fiscale”. Per quelle avviate, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all’aggiudicazione.
• Divieto di fatturazione elettronica - Esteso al periodo d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema d’interscambio, già vigente nei precedenti tre anni, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali operatori, pertanto, devono continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. Il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema TS, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
In materia di sicurezza sul lavoro, sono 14 gli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro), sottoposti a parziale modifica ed integrazione dalla Legge 2015/2021: artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99.
Il testo interviene in materia sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di agire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione ovvero che impiegano lavoratori non in regola.
Si mira ad incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in ambito di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Il nuovo articolo 9-bis del testo in esame modificando l'art. 12-bis del D.L. n. 41/2021, istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2022, per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.
Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si mira a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza posta in essere nei luoghi di lavoro.
L’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende Sanitarie Locali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
. LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. .
. DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (Testo integrale pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 - ALLEGATO - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri.
. LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (Testo integrale pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).
. LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 - TABELLE.
. DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
. Legge 17 dicembre 2018, n. 136: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. Legge 17 dicembre 2018, n. 136: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (Testo pubblicato sull'edizione on line della Gazzetta Ufficiale)
. DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32:
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale.).
. DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 - Elenco 1.
. LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, con annotazioni e riferimenti normativi.).
. LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 novembre 2021).
. LEGGE 27 dicembre 2021, n. 215: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 dicembre 2021).
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