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LEGGI COLLEGATE ALLE LEGGI DI STABILITA’ 2014 - COLLEGATO AMBIENTE e COLLEGATO AGRICOLTURA





I COLLEGATI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2014
COLLEGATO AMBIENTE


1.6 NOVEMBRE 2013 - La bozza del Disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014

E' stato reso noto il testo della bozza del Disegno di legge concernente disposizioni in materia di sviluppo e semplificazione (Disegno di Legge collegato alla Legge di stabilità 2014), che presto sarà al vaglio del Consiglio dei Ministri.

- Si riporta il testo del:
. Disegno di Legge concernente disposizioni in materia di sviluppo e semplificazione (Disegno di Legge collegato alla Legge di stabilità 2014).


1.1. SOMMARIO

Art. 1 - Disposizioni per la riduzione del costo dell’energia elettrica, l’introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici-
Art. 2 - Misure per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito, per la conoscibilità dei titoli minerari, per la sicurezza e la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e per lo stoccaggio del gas naturale.
Art. 3 - Misure in materia di garanzie su finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine e modifiche dell’ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili.
Art. 4 - Modifiche per incrementare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese tramite le cartolarizzazioni, l’emissione di obbligazioni e titoli similari e lo strumento del fondo di credito.
Art. 5 - Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI.
Art. 6 - Programma nazionale di politica industriale e grandi progetti di innovazione industriale.
Art. 7 - Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.
Art. 8 - Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, misure per l’attuazione degli interventi straordinari di tutela dell’ambiente e del lavoro concernenti imprese di interesse strategico nazionale e misure particolari per l’area di crisi complessa del porto di Trieste.
Art. 9 - Fondo di garanzia delle opere idriche e tariffa sociale per il servizio idrico integrato.
Art. 10 - Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese.
Art. 11 - Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad Internet.
Art. 12 - Amministrazione amica: modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti per le attività produttive e di conferenza di servizi.
Art. 12 - Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo e modifica al regime delle SIIQ.
Art. 13 - Disposizioni in tema di estinzione e portabilità del conto corrente bancario.
Art. 14 - Ipotecabilità dei diritti edificatori.
Art. 15 - Semplificazione normativa per l’acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata.
Art. 16 - Misure urgenti per contrastare la crisi del comparto editoriale.


1.2. Approfondimenti sui contenuti

ART. 15

Al fine di stimolare la ripresa economica ed attrarre investimenti esteri in una logica di competizione tra ordinamenti nazionali, l'articolo 15 propone modifiche ad alcune norme del Codice civile, con l'intento di semplificare il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata, che viene anticipato al momento della stipulazione dell’atto costitutivo, piuttosto che a quello dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

Si riporta il testo dell'articolo:
Art. 15 - Semplificazione normativa per l’acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata
1. All’articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341.»
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell’ atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell’ articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. In quest’ultimo caso si applica l’articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell’atto costitutivo, il termine di cui all’articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all’articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell’atto costitutivo.»

Ai fini della realizzazione dell’intervento normativo viene in primo luogo riscritto il terzo comma dell’articolo 2463 C.C., nel quale resta immutato il rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341.
Scompare il riferimento all'art. 2331 C.C. (che rimane valido solo per le SPA e le SAPA), nel quale si prevede, al comma 1, che "Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica".
In sostanza, le nuove società a responsabilità limitata acquisiranno la personalità giuridica al momento della stipulazione dell’atto costitutivo e non più al momento dell’iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese.
La società sarà immediatamente operativa a seguito della stipula dell'atto costitutivo e la registrazione dello stesso comporterà esclusivamente l'opponibilità ai terzi dei fatti di cui la legge prevede l'iscrizione.
Gli effetti della iscrizione nel Registro delle imprese passano da "costitutivi" a "dichiarativi" (come per le società di persone).
L'acquisizione della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro delle imprese continuerà ad essere applicata nelle SRL nel caso in cui la costituzione sia subordinata ad autorizzazioni o ad altre condizioni eventualmente richieste da leggi speciali (società finanziarie, fiduciarie, di revisione, ecc.).

Con l'inserimento del nuovo comma 3-bis, ai fini dell’efficientamento del sistema in relazione al nuovo modo di acquisto della personalità, il termine entro il quale il notaio dovrà depositare l'atto costitutivo nel Registro delle imprese, di cui all'articolo 2330 C.C., passa da 20 a 10 giorni.
In coerenza con l’anticipazione del momento del riconoscimento, viene modificato il termine di riferimento per l’applicazione della speciale disciplina della nullità delle società.
La nullità della SRL (per mancanza dell'atto pubblico, per illiceità dell'oggetto o per la mancanza di elementi essenziali dell'atto costitutivo), fino ad oggi condizionata dall'art. 2332 C.C. dalla iscrizione nel Registro delle imprese della società, potrà essere pronunciata già dalla redazione dell'atto costitutivo.

La proposta di modifica, come si legge nella Relazione illustrativa, viene avanzata "per agevolare lo start up di nuove società al fine di stimolare la ripresa economica ed attrarre investimenti esteri in una logica di competizione tra ordinamenti nazionali".


2. 15 NOVEMBRE 2013 - Il Consiglio dei Ministri vara il "COLLEGATO AMBIENTE" alla legge di stabilità 2014

Il Consiglio dei ministri n. 34 del 15 novembre 2013 ha approvato, su proposta del Ministro dell’Ambiente e tutela del territorio e del Mare, Andrea Orlando, un disegno di legge collegato alla legge di Stabilità recante "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali". Il "Collegato Ambiente" contiene norme su green economy, ambiente e prevenzione delle emergenze e introduce nel nostro ordinamento norme per la semplificazione della governance dei parchi, per la semplificazione di procedure VIA e AIA.
L'"Agenda verde" contenuta nel "collegato" è imperniata su una trentina di articoli che toccano praticamente tutti i temi della tutela dell'ambiente, dalla protezione della natura alla valutazione di impatto ambientale, dagli acquisti ed appalti verdi alla difesa del suolo.

- Si riporta il testo del:
. Disegno di Legge concernente disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse natutali (Disegno di Legge collegato alla Legge di stabilità 2014).


2.1. SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni relative alla protezione della natura, della fauna e del mare e per la strategia dello sviluppo sostenibile (artt. 1 - 4)
TITOLO II - Disposizioni relative alle procedure di valutazione d’impatto ambientale (artt. 5 - 8)
TITOLO III - Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e gas ad effetto serra (artt. 9 - 12)
TITOLO IV - Disposizioni relative al green public procurement (artt. 13 - 14)
TITOLO V - Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti (artt- 15 - 24)
TITOLO VI - Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (art. 25)
TITOLO VII - Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di difesa del suolo (artt. 26 - 27)
TITOLO VIII - Disposizioni in materia di energie rinnovabili (artt. 28 - 30)

. Se vuoi approfondire i contenuti del disegno di legge dal sito del Governo, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL C 2093, clicca QUI.


2.2. 8 LUGLIO 2014 - Via libera dalla Commissione Agricoltura della Camera

Il giorno 8 luglio 2014, la Commissione Agricoltura della Camera ha dato il via libera al disegno di legge n. 2093, cosiddetto "collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014 proponendo alcuni emendamenti al testo del Governo.
La Commissione Agricoltura, nel riservarsi di riesaminare il testo del disegno di legge dopo il vaglio della Commissione Ambiente, ha proposto alcuni cambiamenti per quanto di competenza. Tra i più significativi: la possibilità per il Governo di aggiornare annualmente il regolamento 59/2013 sull'AUA (autorizzazione unica ambientale) semplificando ulteriormente le procedure e l'esclusione dall'AUA per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate se provenienti da imprese agricole.
Tra le altre modifiche richieste, spunta:
- la disposizione volta a escludere dall'iscrizione ai Consorzi di filiera (articoli 223 e 224, D.Lgs. n. 152/2006) delle imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi;
- la possibilità di bruciare materiale vegetale sul sito di produzione in quantità non superiori a 5 metri cubi per ettaro e la detrazione d'imposta ex articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986 per interventi di manutenzione del verde fatti da imprenditori agricoli.


2.3. 8 OTTOBRE 2014 - Via libera dalla Commissione Bilancio della Camera

L’8 ottobre 2014 è arrivato il via libera – con condizioni - della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati al DdL "collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), che ora viaggia verso la discussione in Aula.
Tra le condizioni poste dalla Commissione, spicca la richiesta di eliminare la possibilità di usufruire degli incentivi per l’acquisto di materiali post consumo recuperati anche sotto forma di credito d’imposta, detrazione fiscale e riduzione dell’Iva, e di precisare che le modalità di inquadramento “in deroga” del personale della P.a. presso il Ministero dell'Ambiente, a fini di vigilanza e controllo, siano applicate solo al personale assunto a tempo indeterminato.
Confermate per il resto le tante novità in materia di rifiuti previste dal DdL, come lo slittamento degli obiettivi fissati ex lege in materia di raccolta differenziata, le semplificazioni per il compostaggio aerobico e la digestione anaerobica, la nuova sanzione amministrativa speciale per l'abbandono dei mozziconi di sigarette e delle gomme da masticare “sul suolo, nelle acque e negli scarichi”, la delega al Ministero dell'Ambiente per fissare i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, e molto altro ancora.


2.4. 13 NOVEMBRE 2014 - La Camera approva le norme in materia ambientale

La Camera ha approvato il disegno di legge recante le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-A).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL C 2093-A, clicca QUI.


2.5. 11 MARZO 2015 - Il COLLEGTO AMBIENTALE all'esame del Senato

In data 11 marzo 2015 è iniziato in Commissione del Senato l'esame del DdL S 1676, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

. Se vuoi seguire l'iter al Senato del DdL. S. 1676, clicca QUI.


2.6. 4 NOVEMBRE 2015 - Il Senato ha approvato, con modifiche, il DdL 1676

Il 4 novembre 2015 l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, con modifiche - con 156 voti favorevoli, 85 contrari e 14 astenuti - l DdL n. 1676, collegato ambientale. Il testo torna ora a Montecitorio.

. Se vuoi seguire l'iter al Senato del DdL. S. 1676, clicca QUI.


2.7. 17 DICEMBRE 2015 - Il Collegato ambientale all'esame della Camera

Il disegno di legge (collegato alla legge di stabilità per il 2014) contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
Il disegno di legge, che è stato approvato dal Senato nella seduta del 4 novembre 2015, con numerose modifiche e integrazioni, è ora all'esame della Commissione ambiente della Camera (Atto Camera n. 2093-B).


2.8. 22 DICEMBRE 2015 - Approvato in via definitiva il Collegato ambientale

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (C. 2093-B).
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL 2093-B approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL 2093-B e conoscerne i contenuti, clicca QUI.


2.9. 18 GENNAIO 2016 - Il "Collegato ambientale" sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, la LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".
La L. n. 221/2015 - collegato alla legge di stabilità per il 2014, c.d. “Collegato ambientale” - contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
Con la pubblicazione del “Collegato ambientale” il nostro Paese ha, per la prima volta, uno strumento che promuove la green economy e il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali.
Si tratta di un pacchetto di misure che incidono in diversi settori dell'economia verde, un disegno organico di norme che vanno nella direzione della semplificazione e della promozione del riutilizzo delle risorse con l'obiettivo di concepire un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale attraverso una serie di semplificazioni e di incentivi che premiano i comportamenti virtuosi di consumatori, produttori e istituzioni in campo ambientale.
Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, ha definito questa legge "una piccola finanziaria verde che aiuta la società e le imprese ad andare nella direzione di un'economia più green e circolare”.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.


A. La struttura della legge

La legge è composta da 79 articoli, suddivisi nei seguenti 11 Capi:
Capo I - Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile (artt. 1 - 7)
Capo II - Disposizioni relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario (artt. 8 e 9)
Capo III - Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia (artt. 10 - 15)
Capo IV - Disposizioni relative al Green public procurement (artt. 16 - 22)
Capo V - Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (art. 23)
Capo VI - Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti (artt. 24 - 50)
Capo VII - Disposizioni in materia di difesa del suolo (artt. 51 - 57)
Capo VIII - Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua (artt. 58 - 63)
Capo IX - Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati (art. 64)
Capo X - Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali (artt. 65 e 66)
Capo XI - Disposizioni varie in materia ambientale (artt. 67 - 79).


B. APPROFONDIMENTI sui contenuti e novità introdotte

1) Nuove disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi - Forti riduzioni per le garanzie richieste alle imprese appaltatrici certificate

L’articolo 16 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici, di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevedere la riduzione del 30% dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS o e una riduzione del 20% per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.
Inoltre, si inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti:
- il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto stesso;
- la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione (riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, emissioni inquinanti e costi complessivi di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici);
- la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE concernente le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
Viene, altresì, specificato che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero. Il metodo di valutazione di tali costi dovrà rispettare le seguenti condizioni:
a) si dovrà basare su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
b) dovrà essere accessibile a tutti i concorrenti;
c) si dovrà basare su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.


2) Nuove disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE

L’articolo 17 reca disposizioni per promuove l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE.
Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza:
- il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) , ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;
- il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;
- il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.


3) Nuove disposizioni per il PAN GPP e per il consumo energetico delle lanterne semaforiche

L'articolo 18 disciplina l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).
Ricordiamo che il Piano d’azione nazionale per il GPP (Green Public Procurement) - PAN GPP è stato adottato con il Decreto Interministeriale dell' 11 aprile 2008, con l’obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP presso gli enti pubblici in modo da farne dispiegare in pieno le sue potenzialità in termini di miglioramento ambientale, economico ed industriale. Tale Piano, come previsto dallo stesso, è stato aggiornato con il decreto 10 aprile 2013.
Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’ (CAM).
Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell'articolo 19, riguardante l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, assegnando all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP).
Nel successivo articolo 20, introdotto nel corso dell'esame al Senato, viene previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche dovranno essere sempre sostituite - quando se ne presenti la necessità - da lampade a basso consumo energetico.

. Se vuoi approfondire l’argomento del Piano d’azione nazionale per il GPP, clicca QUI.


4) Nuove disposizioni per i produttori o detentori di rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

Con una modifica all'articolo 188 del D.Lgs. n. 152/2006, l'articolo 30 prevede, per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono direttamente al loro trattamento, un obbligo ben preciso: dovranno consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006).


5) Nuove misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti - Riduzioni tariffarie commisurate alla quantità di rifiuti non prodotto

Due sono gli articoli nei quali si prevede disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio: l’articolo 32, per quanto riguarda la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, e l’articolo 45, per quanto riguarda la raccolta differenziata e la riduzione della quantità dei rifiuti non riciclati.
Con una modifica all'articolo 266 del D.Lgs. n. 152/2006, l'articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati e il riciclaggio. In particolare gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun Comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO).
Un'addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d." ecotassa") viene posta direttamente a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD.
Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale. Viene altresì disciplinato il calcolo annuale del grado di efficienza della RD e la relativa validazione.
L'articolo 45 consente l'introduzione di incentivi economici, da parte delle Regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei Comuni.
Viene altresì prevista l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti - o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati – e la promozione di campagne di sensibilizzazione.
In particolare, le Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonchè' nella riduzione e riciclo dei rifiuti, potranno promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti.
Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione potrà affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali.
Gli articoli 34 e 35 intervengono, rispettivamente, sulla disciplina della c.d. “ecotassa” (dettata dai commi 24 e seguenti dell'art. 3 della L. n. 549/1995) e sulla “tassa sui rifiuti”, al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo.
Vengono altresì assoggettati al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20%, in ogni caso, tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
Il successivo articolo 36 prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.
Con una modifica all’art. 1, comma 659, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), viene previsto che le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.


6) Nuove disposizioni in materia rifiuti di pannelli fotovoltaici, di RAEE e di rifiuti di pile e accumulatori

L'articolo 41 detta disposizioni per una corretta gestione del "fine vita" dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.
L'articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori.
Tra le varie disposizioni contenute si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell'Ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all'attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE (comma 2) nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (comma 3).
Il Ministro dell’Ambiente provvederà, con propri decreti - per quanto riguarda i RAEE - a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41 del D.Lgs. n. 49/2014 (funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale) e - per quanto riguarda pile e accumulatori - a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 dell’articolo 27 del D.M. n. 188 del 2008 (funzionamento del Registro nazionale; espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e delle attività dell'ISPRA).
Viene altresì stabilito che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. n. 49 del 2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito.
Viene inoltre chiarito, riguardo all'obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS.
Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori viene precisato, all'interno del Codice dell'ambiente (art. 227), che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188 del 2008, di attuazione della disciplina dell'UE, contenuta nella direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006.

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7) Nuove disposizioni in materia di rifiuti in discarica

L’articolo 46 (Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica) prevede l’abrogazione della lett. p) del comma 1, dell’art. 6, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, mettendo così fine alle continue proroghe che si rinnovavano annualmente dal 2007.
L’ultima è quella prevista dall’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 210/2015 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), che dispone la proroga al 29 febbraio 2016 del termine ultimo per stoccare in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore 13.000 Kj/Kg.
Il divieto di conferire nelle discariche i rifiuti con un PCI superiore a 13.000 kj/kg era stato introdotto dal citato D.Lgs. n. 36/2003 con l'obiettivo di potenziare il recupero energetico di questi rifiuti mediante processi di termovalorizzazione. Tale divieto non è però mai entrato in vigore ed è stato oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni.
I continui rinvii si sono resi necessari data l'assenza in Italia di strutture in grado di consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 kj/kg e che pertanto andrebbero smaltiti all'estero con un pesante aumento dei costi per le imprese.

L’articolo 47 (Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica) provvede alla sostituzione dell’art. 5 del citato D.Lgs. n. 36/2003, nel quale si prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna Regione dovrà elaborare ed approvare un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante
.

L’articolo 48 (Rifiuti ammessi in discarica) prevede una modifica dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003, con l’aggiunta di un nuovo periodo alla lettera b). A seguito di tale modifica, il comma 1 dell’art. 7 dispone ora quanto segue:
“I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. «L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini»”.


8) Disposizioni in materia di interventi di bonifica dall’amianto - Istituito un credito d’imposta e un apposito Fondo

L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017-2019, per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.
Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Con un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere adottate le disposizioni attuative del presente articolo (commi 1 – 6).
Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con un apposito decreto del Ministro dell’Ambiente (commi 7 e 8).


9) Nuove disposizioni in materia di impianti radioelettrici e di completamento della rete di banda larga mobile

In base all'articolo 64, i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) (quindi delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente - ARPA), purché i loro pareri siano resi nei termini prescritti dai nuovi commi, da 1-bis ad 1-quinquies, dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
Pertanto:
a) Il soggetto che presenta l’istanza di autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. n. 259/2003 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 1-bis).
b) Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 87-bis del citato decreto è tenuto al versamento di un contributo per le spese, all’atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell’organismo competente, a effettuare i controlli di tipo sanitario e ambientale previsti dall’art. 14 della L. n. 36/2001, purché questo sia reso entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda (comma 1-ter).
c) Il contributo previsto dal comma 1-bis e il contributo previsto al comma 1-ter dovranno essere calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250,00 euro (comma 1-quater).
d) Le nuove disposizioni non si applicano nei confronti delle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, peraltro già disciplinate da una specifica normativa di settore (comma 1-quinquies).


10) Semplificazioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche

L’articolo 69 reca “Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche” a ridotto impatto ambientale, disponendo che, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, nonché i soggetti esercenti le seguenti attività: barbieri e parrucchieri; istituti di bellezza e tatuaggio e piercing, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.
L’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
I formulari dovranno essere gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193.
La conservazione dei formulari deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui sopra o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
L’adesione, da parte dei predetti soggetti, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.


11) Disposizioni varie

L'articolo 75, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) .
Ricordiamo che la misura di tali diritti, previsti dall’art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è stata inizialmente determinata con il D.M. 28 maggio 1993 e successivamente aumentata del 50% dall’art. 145, comma 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ora viene stabilito che la misura dei diritti speciali di prelievo relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione venga rivalutata con cadenza triennale.

L'articolo 76 prevede una proroga di altri sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) del termine per l'esercizio della delega, concessa dall'art. 19, comma 1 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 77, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, con la modifica dell’art. 514 del Codice di procedura civile, l'impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.


I COLLEGATI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2014
COLLEGATO AGRICOLTURA


1. 31 GENNAIO 2014 - Il Consiglio dei Ministri approva il "COLLEGATO AGRICOLTURA" alla legge di stabilità 2014

1.1. I contenuti del documento

Il Consiglio dei Ministri n. 47 del 31 gennaio 2014 è intervenuto a favore del comparto agroalimentare con nuove disposizioni per il sostegno al Made in Italy, la semplificazione, la competitività e la riorganizzazione del settore, attraverso l’approvazione di un collegato alla legge di stabilità 2014.

Il testo tratta di diversi ambiti del comparto agricolo, che qui descriviamo in estrema sintesi.
Si parte da una razionalizzazione dei controlli tesa ad agevolare l’imprenditore agricolo. Attualmente i controlli sono molteplici ed esercitati da enti con competenze similari, ad esempio: Inps, Inail, ASL, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Agea.
La razionalizzazione dei controlli comporta, nell'ottica del legislatore, un contenimento della spesa pubblica riducendo il numero di controlli effettuati.
Si introduce maggiore semplificazione per ottenere i permessi sulla costruzione di reti infrastrutturali per l’attivazione di utenze domestiche di vario genere (gas in particolare). Così come per poter venire in possesso dell’abilitazione alla conduzione di macchine agricole.
Si prevede il riordino degli Enti vigilati dal Ministero delle Politiche agricole con riduzione al numero massimo di tre enti; la riduzione degli adempimenti burocratici per il riconoscimento dello status di “operatore biologico”.
Si introducono agevolazioni sui crediti d’imposta per le imprese agricole che vogliono potenziare l’export di prodotti di qualità.
Si prevedono interventi per privilegiare le produzioni derivanti dall’agricoltura sociale, la filiera corta ed i prodotti a km zero nella fornitura di alimenti alle mense scolastiche ed ospedaliere e per favorire il ricambio generazionale in agricoltura attraverso l’incentivazione all’imprenditoria giovanile (la materia è di competenza esclusiva delle Regioni).
Si introducono forme di sostegno dei prodotti ottenuti da riso grezzo nazionale per la salvaguardia e la valorizzazione della risicoltura italiana.
Infine, si prevede una delega al Governo per legiferare sul recepimento degli strumenti di gestione del rischio per favorire la stabilizzazione del reddito e la protezione dai rischi ambientali.

Sostegno al Made in Italy

Tra le principali novità introdotte c’è la creazione di un marchio per il Made in Italy agroalimentare, che contribuirà a rendere più semplice per i consumatori di tutto il mondo il riconoscimento dei prodotti autenticamente italiani.
Il marchio sarà privato, facoltativo e in linea con la normativa europea e potrà dare un decisivo contributo alla lotta alla contraffazione e all’Italian sounding, che producono un danno all’export italiano di circa 60 miliardi di euro.
Con lo stesso provvedimento si istituisce un credito di imposta per le aziende che investano in infrastrutture logistiche e distributive all’estero per i prodotti italiani.
L’obiettivo è colmare uno dei principali gap che frena le esportazioni del Made in Italy, ovvero l’assenza di forti piattaforme distributive italiane fuori dai confini nazionali.

- Si riporta il testo del:
. Disegno di legge recante disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla legge di stabilità 2014)

. Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento, clicca QUI.


2. 13 MAGGIO 2015 - Il Senato approva collegato agricoltura. Le principali novitá

Il Senato, nella seduta del 13 maggio 2015, ha approvato il DdL S 1328, recante "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)".
Il provvedimento passa ora all'esame della Camera (C 3119).

. Se vuoi scaricare il testo del DdL S 1328 approvato dal Senato, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti e le principali novità previste dal collegato agricoltura, clicca QUI.


3. 18 FEBBRAIO 2016 - La Camera approva il collegato agricoltura

Via libera della Camera al disegno di legge delega sulla competitività agricola e agroalimentare con 240 voti favorevoli e nessuno voto contrario (120 gli astenuti).
Il provvedimento torna ora all'esame del Senato per l'approvazione definitiva, in quanto nel corso dell’esame a Montecitorio ha subito modifiche.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 22 febbraio 2016, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti del provvedimento dal sito della Camera, clicca QUI.


4. 6 LUGLIO 2016 - Apprtovato dal Senato il collegato agricoltura già approvato alla Camera

Con 140 voti favorevoli, nessuno contrario e 99 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (AS. 1328-B).
Il disegno di legge è stato approvato con il seguente nuovo titolo:
"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura".
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Uffciale.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvato dal Senato, clicca QUI.


5. 10 AGOSTO 2016 - Il Collegato agricoltura sulla Gazzetta Ufficiate - Pubblicata la L. n. 154 del 2016

Dopo la pubblicazione del “Collegato ambientale” (Legge 28 dicembre 2015, n. 221) è arrivata anche la pubblicazione del “Collegato agricoltura”; entrambi collegati alla legge di stabilità 2014.
E' stata, infatti, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale".
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.


5.1. Sintesi delle novità contenute nel provvedimento

Ta le principali novità, il Ministero dell'Agricoltura ha evidenziato le seguenti:

SEMPLIFICAZIONI E CONTROLLI
- Ridotti da 180 a 60 giorni i tempi per aprire un'azienda agricola. Vengono tagliati i termini del silenzio assenso entro i quali l'Amministrazione pubblica deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento della richiesta presentata dal Centro di assistenza agricola (CAA).
- Meno burocrazia nella produzione dell'olio con l'eliminazione del fascicolo aziendale per i produttori la cui produzione è inferiore ai 350 kg,
- Introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica.

RICAMBIO GENERAZIONALE
- Delega al Governo per disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori over 65 o pensionati e giovani tra i 18 e i 40 anni che non siano proprietari di terreni agricoli. Spazio alla formazione aziendale per favorire l'ingresso dei giovani alla guida delle imprese (art. 6).

INNOVAZIONE
- Inclusione dell'innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione, nonché il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario, tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC.

POLITICHE PER LE FILIERE

POMODORO
- Per tutelare e promuovere la qualità delle produzioni vengono previste disposizioni specifiche sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti, sull'etichettatura e sul confezionamento, nonché sulle sanzioni (artt. 23 - 30).

RISO
- Sostegno del settore attraverso la tutela delle varietà tipiche italiane e sostegno al miglioramento genetico delle nuove; valorizzazione della produzione come espressione del valore culturale paesaggistico e ambientale di un territorio; tutela del consumatore; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato sanzionatorio e individuazione dell'Autorità competente in materia.
- Vengono promossi sistemi volontari di tracciabilità del riso attraverso strumenti innovativi che possano dare maggiori informazioni ai consumatori sull'origine del prodotto (artt. 31 e 32).

BIRRA ARTIGIANALE
- Per la prima volta nell'ordinamento italiano viene introdotta la definizione di birra artigianale come "birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione".
- La norma prevede anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo della filiera del luppolo in Italia (artt. 35 e 36).

BIOLOGICO
- Taglio della burocrazia attraverso la semplificazione informatica con la creazione del Sistema informativo per il biologico (SIB), che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) (art. 7).

GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA
- Adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i 'Fondi di mutualità' per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta e per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati.

MIGLIORARE LA SPESA DEI FONDI EUROPEI
- Le PA forniranno gratuitamente ai soggetti che richiedono i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie per strutturare meglio i progetti di investimento. Inoltre saranno elaborate specifiche procedure per gestire le nuove richieste, agevolando la fruizione degli aiuti.
Per semplificare la vita alle imprese e ottimizzare i tempi dell'amministrazione la via telematica diventa il mezzo esclusivo di acquisizione dei dati da parte delle PA,

BANCA DELLE TERRE
- Istituzione, presso ISMEA, della Banca delle terre agricole con l'obiettivo di creare un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti.

RIORDINO E RIDUZIONE DEGLI ENTI E AGENZIE VIGILATI DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
- Taglio e revisione della spesa e utilizzo dei risparmi ottenuti anche per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione del Made in Italy.
- Previsione di disposizioni finalizzate a garantire criteri di merito, indipendenza e assenza di conflitti di interesse per le nomine negli enti vigilati,
- Riorganizzazione di AGEA e del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione della società Agecontrol.
- Obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun Ente, società e agenzia.

CONSORZI
- Possibilità di costituire un Consorzio di tutela per ciascuna Dop e Igp nell'ambito della produzione di vini liquorosi.
- Più spazio alle donne con l'introduzione nello statuto dei Consorzi di tutela del criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi nell'attribuzione degli incarichi.

ASSUNZIONI
- Per quanto riguarda le assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, è stata ridotta la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole nella fattispecie contrattuale (dal 50% al 40%) affinché sia possibile effettuarle.

BIOMASSE
- Imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi.

PESCA
- Rafforzate le sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, con l'introduzione di importanti depenalizzazioni, anche alla luce delle più recenti normative europee.
- Stabilite le sanzioni per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

IPPICA
- Istituzione di un organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare competenze in materia di ippica, al fine di rilanciare il settore.
- Riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica.

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5.2. Approfondimento di contenuti particolari

5.2.1. Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi

L'articolo 4 – rubricato “Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi” - ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole.
Il comma 1, con una modifica all’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 99/2004, riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA).
Il successivo comma 2, “al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione” salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).


5.2.2. Riordino e semplificazione della normativa in materia di agricoltura

L'articolo 5 prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura.
Il riferimento alla pesca ed acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla selvicoltura e alle filiere forestali.
Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (25 agosto 2016).
I principi e criteri direttivi enucleati fanno riferimento a:
- la ricognizione ed abrogazione espressa delle disposizioni obsolete o non più in vigore per abrogazione implicita;
- l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei;
- il coordinamento delle disposizioni per garantire coerenza alla normativa agricola;
- la risoluzione di incongruenze;
- la revisione dei procedimenti amministrativi in modo da ampliare i casi di silenzio assenso;
- l'introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in modo da prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori a quelli previsti;
- l'armonizzazione normativa sui controlli in materia di prodotti di qualità; -. la revisione ed armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali
.


5.2.3. Società di affiancamento per le terre agricole - Misure per favorire il ricambio generazionale

L’articolo 6 prevede la nascita di nuova forma societaria la "società di affiancamento per le terre agricole", la quale mettendo insieme ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani consentirà una forma inedita sia di trasferimento graduale della gestione dell'impresa agricola sia delle conoscenze, segnatamente quelle non codificate, dagli anziani verso i giovani in un ottica di vantaggio reciproco.
Si tratta di una sorta di apprendistato innovativo per favorire il ricambio generazionale. In questo caso la norma ha il carattere di delega e rimanda a un decreto legislativo, da emanare entro un anno, che dovrà passare al vaglio delle commissioni parlamentari.
L’affiancamento deve avvenire tra un agricoltore pensionato che abbia compiuto i 65 anni e un giovane di età compresa tra i 18 e 40 anni, non proprietario di terreni agricoli.
Non è vietato un vincolo di parentela e l’affiancamento deve avvenire per un periodo massimo di tre anni.
Le agevolazioni e gli sgravi fiscali vigenti saranno applicati prioritariamente a favore dei soggetti che intraprendono questo percorso.
Le attuali agevolazioni fiscali come l’acquisto di terreni applicando l’imposta fissa di registro ed ipotecaria, non conoscono priorità, ma solo requisiti che chiunque può possedere: il legislatore, quindi, dovrebbe introdurre nuove agevolazioni per i soggetti che intraprendono l’affiancamento in agricoltura.
La norma pensa anche alla fase successiva, per favorire il trasferimento dell’impresa agricola al giovane che abbia superato l’apprendistato. È previsto un contratto di conduzione che dovrebbe trovare la sua collocazione giuridica nell’affitto di fondo rustico (L. n. 203/1982) e la cessione o donazione di azienda agricola.
Tali istituti sono già ben presenti nel nostro ordinamento giuridico e si tratterà di agevolarli sotto il profilo della forma e della tassazione.
Il giovane dovrà presentare un progetto imprenditoriale sottoscritto anche dall’agricoltore anziano, che definisca i reciproci obblighi.
Il decreto legislativo dovrà stabilire le forme di compartecipazione agli utili: la fattispecie ricade nella conduzione associata (articolo 33 del D.P.R. n. 633/1972 ) e prevede che il reddito agrario sia imputato agli associati in base alle percentuali risultanti da un atto scritto.
Al giovane agricoltore viene inoltre riconosciuto il diritto di prelazione nella vendita del terreno oggetto di conduzione nell’ambito dell’affiancamento.
La norma stabilisce, infine, la copertura infortunistica, il diritto del giovane all’utilizzo delle macchine agricole ed un ristoro per gli eventuali miglioramenti fondiari.


5.2.4. Istituzione del SIB - Soppressi gli elenchi regionali e nazionale degli operatori dell’agricoltura biologica

L'articolo 7 prevede:
a) l’abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, che prevedevano la istituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome degli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica, e presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica;
b) la istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB), che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà istituire l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
Le Regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno attivare i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.
In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.
I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonchè la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000 saranno definiti, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.


5.2.5. Novità in materia di esercizio dell’attività di manutenzione del verde

L'articolo 12 prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, possa essere svolta esclusivamente:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa iscritte al Registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità, di cui alla lett. b).


5.2.6. Istituzione della Banca delle terre agricole disponibili

L'articolo 16 prevede la istituzione, presso ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), della Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti.
ISMEA potrà presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.
La Banca sarà accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità che saranno stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA potrà stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.
Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.


5.2.7. Le novità in materia di filiere produttive

Gli articoli dal 23 al 30 prevedono disposizioni:
- in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, in particolare, sulla loro definizione (art. 24);
- sui relativi requisiti (art. 25);
- sull'etichettatura e sul confezionamento (art. 26), nonché
- sulle sanzioni (art. 27).
Le disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni, che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore de gli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti. Tutti i prodotti di cui al presente Capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono comunque essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
I successivi articoli dal 31 al 38 disciplinano singole filiere produttive. In particolare, sono state introdotte disposizioni per:
- favorire la tracciabilità del riso e del relativo processo produttivo (art. 32); - esentare i piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 33);
- introdurre sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica; autorizzare la distribuzione di presidi sanitari agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza, permettere agli apicoltori colpiti dal parassita Aethina tumida di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti, purchè provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (art. 34);
- definire cosa si intenda per birra artigianale (art. 35);
- favorire la filiera del luppolo (art. 36);
- fornire una definizione del fungo cardoncello (art. 37);
- escludere talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nel collegato ambientale (legge n. 221 del 2015) (art. 38).


5.2.8. Nuove disposizioni in materia di pesca e acquacultura - Sanzioni in materia di pesca illegale

Con l'articolo 39 - attraverso la sostituzione degli articoli da 7 a 12 del D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 (recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura) – vengono ridefinite le contravvenzioni (art. 7), le pene principali per le contravvenzioni (art. 8), le pene accessorie per le contravvenzioni (art. 9), gli illeciti amministrativi (art. 10), le sanzioni amministrative principali (art. 11) e le sanzioni amministrative accessorie (art. 12). Attraverso la sostituzione dell’articolo 14 del medesimo D.Lgs. n. 4/2012 viene, inoltre, prevista la “istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi”, di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011. La commissione di un'infrazione grave, come individuate al comma 2 del medesimo articolo 14, dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. Con l'articolo 40 vengono dettate disposizioni in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. E’ considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne “ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi”.

5.2.9. Rifiuti agricoli - Sfalci, paglia e potature non sono annoverati come rifiuti

L'articolo 41 prevede la esclusione dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Con una modifica apportata all’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, la lett, f) viene così sostituita:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».


RIFERIMENTI NORMATIVI

. LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (Testo della legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale cartacea).

. LEGGE 28 luglio 2016, n. 154: Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale.

. LEGGE 28 luglio 2016, n. 154: Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale. (Testo della legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale cartacea, con annotazioni).


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Pubblicato su: 2016-01-04 (7537 letture)

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