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GESTIONE SEPARATA - ALIQUOTE - MASSIMALI E MINMALI - NORMATIVA E CIRCOLARI INPS





LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2020


1. FEBBRAIO 2020 - GESTIONE SEPARATA - Le aliquote di contribuzione per il 2020 - Aliquote immutate rispetto al 2019 - Istruzioni dall’INPS

L’INPS, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2020. Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%.
Pertanto, anche per l’anno 2020, la percentuale resta ferma al 33%.
Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:
- 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791 della L. n. 296/2006;
- 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tipologie:
A1. Collaboratori e figure assimilate
Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica., anche per l’anno 2020 un’aliquota del:
- 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
A2. Liberi professionisti:
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l’anno 2019, l’aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).
A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

B. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:
B1. Aziende committenti.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
B2. Liberi professionisti.
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

C. Massimale e Minimale
L'INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all'onere contributivo.
C1. Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 103.055,00.
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
C2. Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 12/2020, clicca QUI.



LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2019


1. FEBBRAIO 2018 - GESTIONE SEPARATA - Le aliquote di contribuzione per il 2019 - Aliquote immutate rispetto al 2018 - Istruzioni dall’INPS

L’INPS, con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2019. Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%.
Pertanto, anche per l’anno 2019, la percentuale resta ferma al 33%.

Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:
- 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- Z0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791 della L. n. 296/2006;
- 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tipologie:
A1. Collaboratori e figure assimilate
Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica., anche per l’anno 2019 un’aliquota del:
- 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
A2. Liberi professionisti:
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l’anno 2019, l’aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).
A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

B. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:
B1. Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
B2. Liberi professionisti L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

C. Massimale e Minimale
L'INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all'onere contributivo.
C1. Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 102.543,00.
Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
C2. Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.878,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- euro 4.083,82 (di cui euro 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- euro 5.354,06 (di cui euro 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- euro 5.435,04 (di cui euro 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 19/2019, clicca QUI.



LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2018


1. GENNAIO 2018 - GESTIONE SEPARATA - Circolare INPS

L’INPS, con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tipologie:
A1. Collaboratori e figure assimilate. L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2018 al 33 per cento.
La legge 22 maggio 2017, n. 81 (recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”) ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento. Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:
- 0,50 per cento, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788, della legge finanziaria 2007, n. 296/2006);
- 0,22 per cento, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata legge finanziaria 2007, n. 296/2006
.
A2. Professionisti. L’articolo 1, comma 165, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento.
A3. Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Per i soggetti di cui ai punti precedenti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già stabilito in base al combinato disposto dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l’aliquota per il 2018, è confermata al 24 per cento per entrambe le categorie (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).

Riassumendo:
A1. Collaboratori e figure assimilate
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive);
- Soggetti non assicurati preso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.
A2. Liberi professionisti:
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

B. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo: B1. Aziende committenti.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. B2. Liberi professionisti.
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

C. Per l’anno 2018 il massimale di reddito è pari a euro 101.427,00, mentre il minimale è pari a euro 15.710,00.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 18/2018, clicca QUI.



LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2017


1. DICEMBRE 2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - GESTIONE SEPARATA - Previsto per il 2017 un abbassamento dell’aliquota dal 27% al 25%

L’art. 1, comma 165, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di bilancio 2017, clicca QUI.


2. GENNAIO 2017 - GESTIONE SEPARATA - Circolare INPS

L’INPS, con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS precisa:
1) per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al25 per cento;
2) per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha, invece, disposto che l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2017 al 32 per cento;
3) per i soggetti già` pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.
Rimane altresì confermata allo 0,72% l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

In sintesi:
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo:
A1. Liberi professionisti:
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
A2. Collaboratori e figure assimilate:
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

B. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo.
B1. Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Per le Amministrazioni pubbliche - quali, ad esempio. le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si deve far riferimento a quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
B2. Liberi professionisti
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).

C. Per l’anno 2017 il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00, mentre il minimale è pari a euro 15.548,00.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 21/2017, clicca QUI.



LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2016


1. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA’ 2016 - GESTIONE SEPARATA - Confermata l’aliquota del 27% anche per il 2016

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.
Lo stabilisce il comma 203 dell’art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, modificando così quanto stabilito dall’art. 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 (c.d. “Milleproroghe”).
Ricordiamo, infatti, che il citato articolo 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge n. 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedendo che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'art. 1, comma 79 della legge n. 247/2007, e successive modificazioni, “è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017”.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di stabilità 2016, clicca QUI.


2. APRILE 2016 - D.M. 24 Febbraio 2016 - Attribuzione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016, il decreto del 24 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante la modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
In particolare il decreto stabilisce che in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Sarà l'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, a certificare la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.

- Si riporta il testo del decreto:
. DECRETO 24 febbraio 2016: Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. .


LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2015


1. Le indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 27/2015

L’INPS, con laCircolare n. 27 del 5 febbraio 2015, fissa le aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l’anno 2015; aliquote di computo.

1.1. Aliquote contributive e di computo

L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30 per cento.
Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491, ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento.

E’ confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti e Collaboratori
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 23,50%.

1.2. Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, l’anno 2015, è di € 100.324,00.

1.3. Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2015 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a euro 4.776,35 (di cui euro 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).


2. Le modifiche introdotte dalla L. n. 11/2015

Successivamente, l'art. 10-bis della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Milleproroghe") ha provveduto a sostituire il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della L. n. 147/2013, stabilendo che «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017».
Dunque: per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, sarà:
- del 27% per gli anni 2014 e 2015,
- del 28% per l'anno 2016 e
- del 29% per l'anno 2017
.

Riassumendo, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono attualmente fissate come segue:
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 23,50%.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, clicca QUI.


3. Le indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 58/2015

Dopo le modifiche introdotte dall'art. 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 (c.d. “Milleproroghe”), l'INPS ha emanato una nuova circolare, la n. 58 dell'11 marzo 2015, con la quale, a modifica di quanto illustrato con la precedente circolare n. 27, ha puntualizzato che per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2015 sono calcolati applicando le aliquote così come di seguito specificato.
1. Liberi professionisti:
- 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) - per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 23,50% - per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

2. Collaboratori e figure assimilate:
- 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) - per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 23,50% - per o soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi scaricare il testo della due circolari n. 27/2015 e n. 58/2015, clicca QUI.


4. 18 NOVEMBRE 2015 - L’INPS fornisce un riepilogo organico delle istruzioni e nuovi chiarimenti

L’INPS, con la circolare n. 184 del 18 novembre 2015, ha fornito un riepilogo organico delle istruzioni, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo nella gestione separata, prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282.
Il documento riguarda, in particolare:
1) Ambito di applicazione. Destinatari della norma e gestioni interessate;
2) Modalità di esercizio della facoltà di computo;
3) Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo 4) Periodi di contribuzione computabili;
5) Prestazioni conseguibili con il computo e relativo regime normativo;
6) Sistema di calcolo e misura del trattamento;
7) Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo;
8) Istruzioni operative – aggiornamento delle procedure di prima liquidazione.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare n. 184/2015, clicca QUI.



LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2014


L’INPS, con laCircolare n. 18 del 4 febbraio 2014, fa il punto su aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014 relativamente alla Gestione separata, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2014.

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ai commi 491 e 744, ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014. Nel dettaglio:
- per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 è elevata al 22 per cento (comma 491);
- per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva rimane fissata al 27 per cento (comma 744).
Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata - tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.), rimane, invece, immodificata la disposizione che ha previsto che l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per cento.
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento.

Ricapitolando:
1. Liberi Professionisti:
1.1. soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
1.2. soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 22%.

2. Collaboratori e figure assimilate:
2.1. soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 28,72% (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
2.2. soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 22%.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare n. 18/2014, clicca QUI.


LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2013


Con la Circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2012 per la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del lavoro), come modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. n. 83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria rimane ferma al 27 per cento.
Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2013 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:
1) soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
2) soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 20%.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare n. 27/2013, clicca QUI.


LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2012


Con la Circolare n. 16 del 3 febbraio 2012, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2012 per la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’articolo 22, comma 1 della legge di stabilità (L n. 183 del 12 novembre 2011) ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento.

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2012 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:
1) soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
2) soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 18%.

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 18,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2012 è pari a euro 96.149,00.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare n. 16/2012, clicca QUI.


LA GESTIONE SEPARATA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2011


L'INPS ha emanato la Circolare n. 30 del 9 febbraio 2011, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011.
Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia.
La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento.
In conseguenza di quanto sopra, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011 sono complessivamente fissate come segue:
• soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 26,72% (26,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva);
• soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 17,00%.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare n. 30/2011, clicca QUI.


APPENDICE NORMATIVA
LE LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI INPS

- INPS - Circolare n. 96 del 3 giugno 2003: Artigiani, esercenti attività commerciali ed iscritti alla Gestione separata: contribuzione volontaria per l’anno 2003. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

- INPS - Circolare n. 79 del 12 maggio 204: Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2004.

- INPS - Circolare n. 58 del 14 marzo 2007: Lavoratori autonomi e parasubordinati - Contribuzione volontaria per l'anno 2007.

- INPS - Circolare n. 12 del 1° febbraio 2008: Gestione assicurativa degli Esercenti attività commerciali - Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 - Chiarimenti su inquadramento previdenziale di talune categorie.

- INPS - Circolare n. 40 del 31 marzo 2008: Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2008.

- INPS - Circolare n. 64 del 5 giugno 2008: Riscossione 2008 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, c. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

- INPS - Circolare n. 79 del 5 giugno 2009: Riscossione 2009 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

- INPS - Circolare n. 13 del 2 febbraio 2010: Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2010.

- INPS - Circolare n. 73 del 14 giugno 2010: Riscossione 2010 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

- INPS - Circolare n. 30 del 9 febbraio 2011: Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011.

- INPS - Circolare n. 71 del 4 maggio 2011: Art. 39 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i Committenti della Gestione Separata.

- INPS - Circolare n. 72 del 4 maggio 2011: D.L. n.78/2010 convertito in Legge n. 122/2010. Modalità di presentazione della domanda d’iscrizione alla Gestione separata: esclusività del canale telematico a partire dal 1° giugno 2011.

- INPS - Circolare n. 16 del 3 febbraio 2012: Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2012.

- INPS - Circolare n. 27 del 12 febbraio 2013: Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013.

- INPS - Circolare n. 18 del 4 febbraio 2014: Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014.

- INPS - Circolare n. 27 del 5 febbraio 2015: Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l’anno 2015; aliquote di computo.

- INPS - Circolare n. 57 del 11 marzo 2015: Contributi volontari anno 2015: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata. >

- INPS - Circolare n. 58 del 11 marzo 2015: Gestione separata – Liberi professionisti. Modifica aliquote contributive anno 2015.

- INPS - Circolare n. 13 del 29 gennaio 2016: Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -. Aliquote contributive reddito per l’anno 2016; aliquote di computo.

- INPS - Circolare n. 21 del 31 gennaio 2017: Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -Aliquote contributive reddito per l’anno 2017.

- INPS - Circolare n. 18 del 31 gennaio 2018: Gestione separata - articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive reddito per l’anno 2018.

- INPS - Circolare n. 31 del 20 febbraio 2018: Contributi volontari anno 2018: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

- INPS - Circolare n. 19 del 6 febbraio 2019: Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019.

- INPS - Circolare n. 141 del 19 novembre 2019: Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favoredegli iscritti alla Gestione separata. Decreto-legge 3 settembre 2019,n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n.128.

- INPS - Circolare n. 12 del 3 febbraio 2020: Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquotecontributive reddito per l’anno 2020.


RIFERIMENTI

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GIURISPRUDENZA

1. DICEMBRE 2018 - GESTIONE SEPARATA INPS - Contribuzione dovuta anche dai professionisti che non versano il contributo soggettivo - Nuovo intervento della Corte di Cassazione

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS (L. n. 335/1995), e versare quindi la relativa contribuzione alla cassa dell’Istituto previdenziale, anche quei professionisti che – pur essendo tenuti ad iscriversi all’Albo di categoria – non versano il corrispondente contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.
Stiamo parlando, delle categorie degli ingegneri, architetti, avvocati e dottori commercialisti che, nell’esercitare la propria attività professionale, versano alle rispettive casse previdenziali, senza obbligo di iscrizione, esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (con il pagamento di un contributo soggettivo
Ciò ha prodotto negli ultimi anni numerose controversie tra l’INPS e le varie categorie di professionisti. Ultimo intervento della giurisprudenza, che sembra chiarire definitivamente la posizione tra la pubblica amministrazione ed i professionisti, sono le sentenze della Corte di Cassazione:
- n. 32167/2018, depositata il 12 dicembre 2018;
- n. 32506/2018 e n. 32508/2018, entrambe depositate il 14 dicembre 2018
.
La prima relativa agli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenza forense, la seconda e la terza i dottori commercialisti, iscritti all’Albo professionale ma non alla Cassa dei dottori commercialisti.
Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l’INPS ha fatto valere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell’ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l’individuazione della sua funzione all’interno del sistema della previdenza; dall’altro, il confronto del risultato di tale verifica con l’ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali, in ragione del disposto del D.Lgs. n. 509 del 1994 o del D.Lgs. n. 103 del 1996.
Per risolvere una diatriba che dura da decenni i Giudici della Suprema Corte – nella sentenza n. 32508/2018 - prendono il via dalle motivazioni per cui è nata la Gestione Separata INPS, e lo fanno richiamando la sentenza 3240/2010 a Sezioni Unite, che in materia continua ad esprimere principi del tutto condivisibili.
Tale sentenza precisa che la Gestione Separata INPS serve non solo a lavoratori che non ne erano prima beneficiari, ma anche a specifiche attività escluse in precedenza, anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione.
La regola generale è, quindi, che all’espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo un’attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.
Inoltre, affinché scatti l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, e quindi la conseguente obbligazione contributiva, è sufficiente:
a) La mera percezione di un reddito. La caratteristica della norma, che si evince dal testo, è l'aver assoggettato ad assicurazione non più determinate categorie di lavoratori ma due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni, e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
b) La compatibilità dell’iscrizione di un lavoratore a due gestioni previdenziali. Infatti, l’art. 59, comma 16, della L. n. 449/1997 prevede un’aliquota specifica della Gestione separata per chi è già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
In definitiva, il professionista che svolge una duplice attività lavorativa è tenuto automaticamente anche alla duplice iscrizione.
L'obbligo (ex art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D,L. n. 269 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

La Gestione separata nasce con la L. n. 335/1995 (c.d. “Riforma Dini”), avente l’obiettivo di assicurare una tutela previdenziale a tutte quelle categorie di lavoratori fino ad allora escluse, scoperte dal punto di vista previdenziale, e dunque con il rischio di non percepire alcun trattamento previdenziale alla pensione. In particolare, l’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 dispone - a decorrere dal 1° gennaio 1996 - l’iscrizione alla Gestione Separata:
- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono, quindi, essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.
Con successive disposizioni di legge, attraverso un’opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione, sono stati assicurati alla Gestione anche altri lavoratori, quali: spedizionieri doganali non dipendenti; beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; amministratori locali; associati in partecipazione; medici con contratto di formazione specialistica.
Tale complessivo ed articolato quadro normativo – si legge ancora nella sentenza n. 32506 – “induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti, via via, a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione”.
Dopo aver esaminato la portata dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è necessario – secondo la Corte – esaminare anche il disposto dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l’intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della legge n. 335 del 1995 va inteso nel senso che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”.
La congiunzione “ovvero” – precisa la Corte - può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l’iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, sia funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l’iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.

- Si riporta il testo delle tre sentenza:
. CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Civile - Sentenza del 12 dicembre 2018, n. 32167 Avvocato non iscritto obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi - Iscrizione dovuta presso la Gestione separata.

. CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Civile - Sentenza del 14 dicembre 2018, n. 32506 - Dottore commercialista – Contestuale attività di lavoro dipendente – Iscrizione all’Albo professionale ma non alla Cassa dei dottori commercialisti – Iscrizione d’ufficio disposta dall’INPS presso la Gestione separata – Legittimità.

. CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Civile - Sentenza del 14 dicembre 2018, n. 32508.


2. MARZO 2020 - GESTIONE SEPARATA INPS - Iscrizione richiesta anche dal professionista pensionato che continua a svolgere l’attività - Nuovo intervento della Corte di Cassazione

Il professionista pensionato che continua a svolgere attività di lavoro autonomo senza essere tenuto a versare il contributo soggettivo all’Ente previdenziale di categoria, deve iscriversi alla Gestione separata INPS.
Difatti, il presupposto per l’iscrizione alla Gestione separata da parte di soggetti che svolgono attività libero-professionale per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito dal fatto che questi non sono tenuti a versare alla Cassa previdenziale di riferimento un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 7485 depositata il 23 marzo 2020, pronunciata in accoglimento del ricorso dell’INPS contro una decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto che un perito industriale in pensione non fosse soggetto al versamento della contribuzione presso la Gestione separata.
Secondo la Corte d’appello, trattandosi di soggetto che aveva svolto lavoro autonomo successivamente al pensionamento, lo stesso era da ritenere escluso dall’iscrizione alla detta Gestione separata INPS ai sensi dell’art. 18, comma 12 del DL n. 98/2011, recante un esonero per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo dopo essere stati collocati in pensione da taluno degli enti previdenziali privati.
Diverse le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte, la quale ha giudicato fondato il motivo di censura esposto dall’Istituto previdenziale.
I Giudici, in particolare, hanno ribadito il principio secondo cui “l’iscrizione alla Gestione separata deve considerarsi obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, l’esercizio della quale, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”.

- Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro - Sentenza n. 7485/20, depositata il 23 marzo 2020 - Professionista pensionato che continua l'esercizio della professione.



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Pubblicato su: 2015-02-05 (4707 letture)

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