MANOVRE DEL GOVERNO RENZI - OCCUPAZIONE - PIANO CASA - COMPETITIVITA' E CRESCITA - GIUSTIZIA SOCIALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PATRIMONIO CULTURALE E TURISMO
FINANZA LOCALE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE - D.L. N. 16/2014 - L. N. 16/2014
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1. 6 MARZO 2014 - D.L. n. 16/2014 - Misure in materia di finanza locale e istituzioni scolastiche
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014, il DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".
Il decreto-legge viene emanato a seguito di due urgenti necessità:
1) quella di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonche' per garantire l'equilibrio di bilancio ea stabilita' finanziaria dei medesimi;
2) quella di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola.
Il provvedimento - in vigore dal 6 marzo 2014 - detta disposizioni riguardanti:
1) la TARI e la TASI (art. 1);
2) gli enti locali in difficoltà finanziarie (art. 3);
3) le misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi (art. 4);
4) la possibilità di assumere nuovi mutui da parte degli enti locali (art. 5);
5) l'IMU (artt. 6 e 7)
6) l'anticipazione pagamento fondo di solidarieta' 2014 (art. 8);
7) il contributo ordinario spettante agli enti locali (art. 9);
8) la proroga delle modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio (art. 10);
9) la relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province (art. 11);
10) l'applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale (art. 14);
11) Roma Capitale (art. 16);
12) il trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale (art. 17);
13) i comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (art. 18);
14) i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica (art. 19);
15) il sisma nella Regione Abruzzo dell'aprile 2009.
1. 5 MAGGIO 2014 - Convertito in legge il D.L. n. 16/2014 - Misure in materia di finanza locale e istituzioni scolastiche
E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014, la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".
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RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE - JOBS ACT - D.L. N. 34/2014
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E' stato pubblicato. sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
Il provvedimento contiene, negli articoli 1 e 2, interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo, e, nell'art. 4, interventi per la semplificazione del DURC.
Il D.L. n. 34/2014 è stato successivamente convertito, con modificazioni, nella LEGGE 16 maggio 2014, n. 78, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014.
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PIANO CASA - EMERGENZA ABITATIVA E MERCATO DELLE COSTRUZIONI D.L. N. 47/2014 - L. N. 80/2014
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1. 28 MARZO 2014 - D.L. n. 47/2014 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014, il DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015".
Il decreto - in vigore dal 29 marzo 2014 - contiene importanti norme in materia di locazioni e di edilizia abitativa.
Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex IACP) (artt. 3 e 4)
Il decreto prevede anche un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex IACP) che beneficerà dello stanziamento di 400 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi.
Viene, inoltre, concesso un finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione).
Lotta all’occupazione abusiva di immobili (art. 5)
Guerra dichiarata a chi occupa abusivamente degli immobili: «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali (art. 7)
Per il triennio 2014 – 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Riscatto a termine dell'alloggio sociale (art. 8)
Trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare.
Cedolare secca (art. 9)
Il regime della cedolare secca viene reso più conveniente per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa durante il quadriennio 2014-2017.
L’aliquota prevista è stata portata al 10%, diminuendola di ben 5 punti percentuali. Tale scelta dovrebbe consolidare il boom di adesione a questo regime di pagamento registrato nel 2013.
Agevolazioni fiscali per i ricavi da canoni di locazione (art. 10)
Il decreto Legge prevede, inoltre, una maxi-deduzione fiscale del 40% su IRES e IRAP dai redditi di impresa per i ricavi da canone di locazione.
L’agevolazione riguarderà le aziende di costruzione o immobiliari (non i privati) che costruiscono o recuperano alloggi da destinare a edilizia sociale.
In mancanza di specifici limiti temporali, lo sconto si applica anche agli investimenti già realizzati ed alle operazioni in fase di incasso dei canoni di locazione.
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2. 27 MAGGIO 2014 - Sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 80/2014, di conversione del D.L. n. 47/2014
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014, la LEGGE 23 maggio 2014, n. 80, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015".
Tra le principali novità contenute nella L. n. 80/2014 di conversione spicca la cancellazione del tetto rispetto alle spese di ristrutturazione nell’ambito del c.d. “bonus mobili”.
Il provvedimento ristabilisce, infatti, la norma originariamente introdotta dal D.L. n. 69/2013, eliminando il limite previsto dall’ultima legge di stabilità in base al quale – per fruire delle agevolazioni fiscali – la spesa per mobili e arredi non può eccedere quella per i lavori di ristrutturazione.
Tra le novità anche l’estensione della cedolare “light” al 10% sugli affitti a canone concordato nei Comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Queste le altre misure contenute nel decreto:
- Sostegno alle locazioni
Viene incrementato con 100 milioni il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e con 226 milioni il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Nello specifico: il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione che già aveva una dotazione di 100 milioni viene raddoppiato a 200 milioni per il biennio 2014/2015; il Fondo prevede l’erogazione di contributi a favore di famiglie che hanno un canone di locazione registrato che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è stato incrementato di 226 milioni ripartiti negli anni 2014-2020.
- Lotta all’abusivismo
Chi occupa abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi e non può partecipare a procedure di assegnazione di alloggi IACP per cinque anni.
- Riscatto a termine dell’alloggio sociale
Le convenzioni che disciplinano le locazioni di alloggio sociale possono prevedere che, trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l’inquilino abbia la facoltà di riscattare l’unità immobiliare.
- Redditi da locazione di alloggi sociali
I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40 per cento, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.
- Detrazioni Irpef per il conduttore di alloggi sociali
Per il triennio 2014 -2016 gli inquilini di alloggi sociali beneficiano di una detrazione pari a 900 euro (per redditi non superiori a euro 15.493,71) e a 450 euro (per redditi non superiori a euro 30.987,41).
- Agevolazioni per i residenti all’estero
Chi risiede all'estero e ha in Italia una o più case sfitte, per una di queste non dovrà pagare l'IMU perché verrà considerata come prima casa. Tari e Tasi saranno ridotte dei due terzi.
(Fonte: IPSOA Quotidiano - 28 maggio 2014)
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DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE - REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA - PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE D.L. N. 66/2014 - L. N. 89/2014
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1. 24 APRILE 2014 - D.L. n. 66/2014 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".
Il decreto - in vigore dal 24 aprile 2014 - contiene:
- disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale;
- interventi in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi;
- disposizioni in materia di pagamenti dei debiti
della pubblica amministrazione.
1.1. I CONTENTUI DEL DECRETO - Alcuni approfondimenti
Il decreto consta di 51 articoli suddivisi nei seguenti 4 titoli:
• Titolo I - Riduzioni di imposte e norme fiscali (artt. 1 - 7)
• Titolo II - Risparmi ed efficienza della spesa pubblica (artt. 8 - 26)
• Titolo III - Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni (artt. 27 - 45)
• Titolo IV - Norme finanziarie ed entrata in vigore (artt. 46 - 51) e
di 3 allegati.
Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale - Meno tasse per lavoratori dipendenti e assimilati e meno tasse per le imprese (artt. 1 e 2)
Dieci miliardi per dieci milioni di persone che beneficeranno del taglio del cuneo fiscale su base annua: è la misura che apre il decreto, prevedendo i 6,7 miliardi a copertura da maggio a dicembre 2014.
Attraverso un credito di imposta a partire dalle buste paga relative al mese lavorativo di maggio 2014 aumenta la retribuzione netta dei lavoratori dipendenti e assimilati che guadagnano tra 8.000 e 24.000 euro lordi e che avranno 80 euro in più al mese.
La seconda misura di riduzione fiscale riguarda l’IRAP, che viene tagliata del 10% e la cui aliquota principale scenderà dal 3,9% al 3,5%.
Il beneficio finanziario per le imprese nell’anno 2014 è pari a 700 milioni.
Rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale (artt. 6 e 7)
Dal recupero dell’evasione fiscale sono 300 i milioni recuperati dalle iniziative del 2013.
Il Governo intende rafforzare la lotta all’evasione realizzando, anche su indicazioni delle Camere - cui presenterà entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto un rapporto di monitoraggio - un programma di ulteriori misure ed interventi di prevenzione e di contrasto e allo scopo di conseguire nell’anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013.
Revisione della spesa, semplificazione ed efficienza nelle pubbliche amministrazioni (artt. 8 - 12)
Al fine di rendere più razionale ed efficace la spesa di funzionamento della burocrazia pubblica per beni e servizi, vengono individuati soggetti aggregatori di riferimento per stabilire condizioni standard di acquisto, tra cui CPNSIP e una centrale di committenza per ogni regione. Il numero complessivo di soggetti aggregatori sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
Le amministrazioni pubbliche debbono pubblicare sui siti istituzionali ed attraverso un portale unico i dati relativi alla spesa e l’indicatore della tempestività dei pagamenti.
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto è inoltre prevista - ripartita in egual misura tra Stato, Regioni ed enti locali - una riduzione della spesa per beni e servizi pari 2.100 milioni.
Un tetto di acquisto riguarda anche le auto di servizio - tranne i mezzi indispensabili per servizi di sicurezza e sociali – e che vedrà ad esempio l’assegnazione di sole 5 auto di servizio a Ministero.
Sono previste specifiche misure per ridurre gli affitti di immobili da parte di enti pubblici e per un miglior utilizzo degli spazi esistenti.
Dalla facoltà di ricontrattare i canoni di locazione degli immobili dello Stato ci si attende un risparmio di 100 milioni.
Così come possono esser ridotti i costi di gestione della Tesoreria dello Stato per 250 milioni.
Alla Rai viene chiesto un impegno che vada a ridurre il trasferimento da parte dello Stato di 150 milioni per l’anno 2014 attraverso scelte di efficientamento e cessione di quote di partecipate.
MODELLO F24 E PAGAMENTO IMPOSTE - Dal 1° ottobre solo pagamenti telematici (Art. 11, comma 2)
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Dunque, a partire dal 1° ottobre 2014,i i versamenti di imposte, di contributi previdenziali e di premi assicurativi di importo superiore ai 1.000,00 euro, non potranno più essere effettuati presso gli sportelli bancari o postali, ma dovranno avvenire obbligatoriamente per via telematica.
Sarà possibile presentare allo sportello e pagare in contanti (o richiedendo all'operatore l'addebito sul proprio conto) solo se l'importo complessivo dovuto sarà inferiore o uguale a 1.000 euro e comunque nel caso non si effettui, neanche in modo parziale, una compensazione di tipo orizzontale.
In tutti gli altri casi il cittadino dovrà utilizzare canali diversi (quali: home banking di banche e posta, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), adoperandosi in proprio o appoggiandosi ad intermediari abilitati.
Tetto a 240 mila euro per dirigenti e manager della pubblica amministrazione (artt. 13 - 14)
Viene stabilito un tetto ai compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione, che non potranno superare l’importo annuo massimo di 240 mila euro lordo. Una somma corrispondente a quella percepita dal Capo dello Stato.
Si va quindi a ridurre di oltre 70 mila euro il tetto dei compensi dei dirigenti pubblici e i manager delle società partecipate fissato a 311mila euro.
La misura, dal 1° maggio 2014, rientra in una revisione organica degli assetti retributivi dei dipendenti delle amministrazioni e degli organismi e delle società partecipate, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, finalizzata al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione e perequazione dei trattamenti economici. La somma è al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
Pagamento dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni (artt. 27 - 45)
Viene incrementato il plafond delle risorse finanziarie a disposizione degli enti delle pubbliche amministrazioni che hanno debiti nei confronti di terzi.
Oltre ai 47 miliardi già stanziati, in parte pagati e in parte in corso di pagamento, il Governo rende disponibili ulteriori 13 miliardi.
Inoltre viene istituito il meccanismo che agevola la cessione del credito delle imprese agli istituti finanziari, grazie a una garanzia dello Stato e al ruolo di Cassa Depositi e Prestiti.
L’ulteriore pagamento di debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni produrrà nel 2014 un incremento del gettito dell’IVA dovuto (calcolato prudenzialmente su 5 miliardi di euro, che corrispondono alle richieste pervenute dagli enti debitori) per 650 milioni.
FATTURAZIONE ELETTRONICA - Anticipato a marzo 2015 l’obbligo dell’utilizzo nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori (art. 25)
Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di entrata a regime della fattura elettronica obbligatoria nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche, centrali e locali, fissato dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, è anticipato al 31 marzo 2015.
Questo è quanto stabilito al comma 1, dell’articolo 25 del D.L. n. 66/2014.
Al contempo, lo stesso decreto estende il contenuto informativo delle fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni, da trasmettere attraverso la piattaforma elettronica gestita dal Ministero dell’economia. Più precisamente, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PP.AA., si dispone che le fatture elettroniche emesse verso le stesse PP.AA. riportino:
- Il Codice identificativo di gara (CIG), fatta eccezione per i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- Il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
I nuovi obblighi informativi riguardano tutte le fatture, incluse quelle emesse nei confronti di agenzia fiscali, ministeri ed enti previdenziali, trasmesse a partire dal 6 giugno 2014.
Per le amministrazioni pubbliche è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche ricevute che non riportino i suddetti codici.
APPALTI PUBBLICI - Modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi - Sparisce l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani (art. 26)
Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nel caso di contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro i bandi sono pubblicati anche nell'Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Ulteriori informazioni, complementari o aggiuntive a quelle indicate nello stesso Codice appalti avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
Questo è quanto viene stabilito al comma 7, dell’art. 66 e al comma 5, dell’art. 122, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come novellati dall’articolo 26 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014.
Sparisce, dunque, l’obbligo della pubblicazione “per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”.
REGISTRO UNICO DELLE FATTURE – Dal 1° luglio obbligatorio per tutte le Amministrazioni Pubbliche (art. 42)
A decorrere dal 1° luglio 2014, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno adottare un registro unico delle fatture nel quale annotare, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento “per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti”.
Lo stabilisce l'articolo 42 del D.L. n. 66/2014.
E’ esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.
Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’art. 7, comma 1 del D.L. 35/2013, convertito dalla L. n. 64/2013.
Lo stesso articolo stabilisce anche tutto quello che dovrà essere annotato nel registro in questione.
2. 5 GIUGNO 2014 - Il Senato vota la fiducia
Con 159 voti favorevoli e 112 voti contrari, il Senato - nella seduta antimeridiana di giovedì 5 giugno - ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando il maximendamento interamente sostitutivo del Disegno di legge n. 1465 di conversione del decreto-legge in materia di competitività e giustizia sociale ("Bonus Irpef"). Il provvedimento adesso passa all'esame della Camera.
Noto come "bonus Irpef", il decreto prevede, a sostegno della domanda interna, una riduzione del cuneo fiscale per il lavoratori dipendenti e misure per accelerare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Sul versante delle entrate, sono previsti la riduzione delle aliquote Irap, l'aumento del prelievo sulle rendite finanziarie e impegni del Governo per la riduzione dell'evasione fiscale. Per contenere la spesa pubblica sono previsti tagli ai Ministeri, contributi alla finanza pubblica da parte di enti locali e organi costituzionali, la fissazione di un tetto alle retribuzioni dei dipendenti pubblici.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvato dal Senato, clicca QUI.
3. 18 GIUGNO 2014 - La Camera vota la fiducia
Con 342 voti favorevoli e 201 contrari, la Camera, in data 18 giugno 2014, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul Disegno di legge di conversione del D.L. 66/2014, senza modifiche rispetto alla versione approvata dal Senato.
E' stato quindi approvato in via definitiva il disegno di legge (C. 2433), già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.".
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
4. 23 GIUGNO 2014 - Pubblicata la legge di conversione
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, la LEGGE 23 giugno 2014, n. 89, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonchè per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria."..
La fatturazione elettronica e pagamenti delle PP.AA.
Il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L . 89/2014 (cd. “Decreto Irpef”), ha previsto al Titolo III (artt. 27 - 45) nuove disposizioni sul pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni. Queste disposizioni si aggiungono e in alcuni casi modificano quelle introdotte dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 e, con riferimento ai pagamenti degli enti locali, le disposizioni previste dal Titolo III del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.
In particolare, la L. n. 89 del 2014 dispone nuovi stanziamenti per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, che ammontano a circa 9,6 miliardi di euro.
Più nel dettaglio essi sono destinati:
- al pagamento delle Regioni e degli enti locali per i debiti maturati al 31 dicembre 2013;
- al pagamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società ed enti partecipati;
- ad anticipazioni di liquidità nei confronti delle regioni per il settore sanitario;
- ad anticipazioni di liquidità per i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario;
- al pagamento dei debiti del Ministero dell’interno nei confronti delle aziende sanitarie locali;
- all’estinzione dei debiti dei Ministeri per spese di parte corrente.
Vengono introdotti nuovi strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati agli intermediari finanziari con l’obiettivo di assicurare il pagamento di tutti i debiti di parte corrente delle amministrazioni diverse dallo Stato maturati al 31 dicembre 2013 e certificati. In particolare, viene prevista la garanzia dello Stato sui debiti delle pubbliche amministrazioni nel caso di cessione del credito certificato ad un intermediario finanziario.
Il provvedimento introduce alcuni strumenti per prevenire il formarsi di nuovi debiti commerciali.
In particolare, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad allegare ai bilanci una relazione che attesta l’importo dei pagamenti effettuati in ritardo e l’indicatore annuale di tempestività de pagamenti.
Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni (esclusi gli enti del servizio sanitario nazionale) i cui tempi medi di pagamento superano i 90 giorni nel 2014 e i 60 giorni a decorrere dal 2015, non possono procedere a assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di tipologia contrattuale nell’anno successivo a quello di riferimento.
Infine, viene anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica al 31 marzo 2015 per tutte le Pubbliche Amministrazioni (art. 25).
. Se vuoi approfondire l'argomento della fatturazione elettronica, clicca QUI.
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DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO ARTBONUS D.L. N. 83/2014 - L. N. 106/2014
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014, il Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”.
Il decreto “ArtBonus” rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.
Il D.L. n. 83/2014 è stato successivamente convertito, con modificazioni, nella LEGGE 29 luglio 2014, n. 106, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".
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RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - D.L. N. 90/2014 - L. N. 114/2014
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1. 13 GIUGNO 2014 - Il Consiglio dei Ministri vara la riforma della P.A. e il Decreto crescita
Il 13 giugno 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di misure per la semplificazione e per la crescita del Paese (c.d. Decreto Crescita), e un disegno di legge recante "delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
2. 24 GIUGNO 2014 - Pubblicato il D.L. n. 90/2014 - Riforma della Pubblica Amministrazione
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
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MISURE PER LA COMPETITIVITA' E LA CRESCITA - D.L. N. 91/2014 - L. N. 116/2014
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1. MISURE PER LA COMPETITIVITA' E LA CRESCITA
Il 13 giugno 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di misure per la semplificazione e per la crescita del Paese (c.d. Decreto Crescita).
Le misure varate dal governo ammontano a non meno di 3 miliardi di euro a favore di imprese e famiglie: un miliardo e mezzo - disposti tra decreto legge e successivi decreti attuativi - di tagli alle bollette e un altro miliardo e mezzo di incentivi fiscali agli investimenti produttivi e alla capitalizzazione d’azienda.
- Si riporta il testo del decreto e della Relazione illustrativa:
. Decreto Crescita - Testo.
. Decreto Crescita - Relazione illustrativa.
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2. 24 GIUGNO 2014 - Pubblicato il D.L. n. 91/2014 - Decreto competitività
2.1. La struttura del decreto
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il decreto-legge n. 91/2014 (c.d. "Decreto competitività") si compone di un unico Titolo e di 35 articoli:
- TITOLO I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
. CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO (Artt. 1- 8)
. CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA (Artt. 9 – 17)
. CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE (Artt. 18 – 35)
2.1.1. Alcuni approfondimenti
1) Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio viene prevista la istituzione del Registro unico dei controlli sulle imprese agricole (art. 1).
Dettate nuove disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura (art. 5).
2) Prevista la istituzione, presso l'INPS, della Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile in possesso di determinati requisiti (art. 6).
3) Per quanto riguarda il SISTRI, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, prevista la semplificazione con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. (art. 14, comma 2).
4) E’ consentito bruciare “materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco … in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio” (art. 256-bis, comma 6-bis, aggiunto dall’art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. n. 91/2014).
5) Previsti incentivi per chi assume giovani in agricoltura
Secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.L. n. 91/2014, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura, viene istituito un incentivo per i datori di lavoro, che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del Codice civile e che assumono giovani lavoratori agricoli.
La dotazione prevista è pari a:
- 5,5 milioni di euro per l'anno 2015,
- 12 milioni di euro per l'anno 2016,
- 9 milioni di euro per l'anno 2017,
- 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.
Il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
c) essere redatto in forma scritta.
Le assunzioni devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Spetta all’INPS stabilire le procedure per la presentazione delle domande.
L’incentivo verrà riconosciuto in base all’ordine di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse.
6) Disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo
Nel settore vitivinicolo, il D.L. interviene con modifiche varie alla legge n. 82/2006, che contiene norme per l’attuazione dell’OCM vino (articolo 2).
In particolare:
- viene eliminata la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione alla produzione di mosto cotto, la quale viene sostituita con una previa comunicazione;
- si estende il regime già previsto nella preparazione delle bevande aromatizzate introducendo la possibilità di utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti per la preparazione di bevande spiritose;
- viene consentita la detenzione, oggi vietata, nei locali di un’impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose;
- viene eliminata la previa autorizzazione per l’istituzione da parte delle distillerie dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione, e prevista una mera comunicazione preventiva;
- viene soppresso il limite dei cinque giorni entro i quali comunicare la detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, e si apportano semplificazioni alla disciplina delle sostanze ammesse per uso enologico;
- è abrogata la norma che demandava ad un decreto del Ministero delle Politiche Agricole l’indicazione delle sostanze e dei prodotti utilizzabili per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi;
- si modifica la disciplina dei registri di carico e scarico per i produttori, importatori e grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio al fine di una sua dematerializzazione (articolo 2);
- si estende l’istituto della diffida (già prevista per il vitivinicolo dall’articolo 43 della legge n. 82/2006) a tutti gli illeciti agroalimentari di lieve entità puniti con la sola sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 1, commi 3 e 4).
7) Modifiche al Codice Civile in materia societaria
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 introduce, agli articoli 20 e ss., importanti modifiche al Codice civile, al TUF, al TUB e alla disciplina del concordato preventivo.
In questa sede ci limitiamo ad approfondire le rilevanti modifiche apportate a sei articoli del Codice civile.
Con l’art. 20, commi da 3 a 8, vengono introdotte rilevanti novità in materia di gestione dell’attività di impresa in forma societaria.
In sintesi, vengono:
• modificati i criteri di determinazione del valore delle azioni di società quotate in mercati regolamentati (art. 2437-ter C.C.);
• semplificate le procedure di acquisizione di azioni della società da promotori, fondatori, soci e amministratori (art. 2343-bis C.C.);
• modificata la disciplina relativa alla trasformazione delle società di persone in società di capitali (art. 2500-ter C.C.);
• fissate ulteriori modalità di pubblicità dell’offerta di opzione e ridotto da 30 a 15 giorni il termine minimo che deve essere concesso per l’esercizio dell’opzione (art. 2441 C.C.);
• ridotto l’ammontare minimo del capitale delle SpA (e SApA) da 120.000 a 50.000 euro (art. 2327 C.C.);
• eliminata una delle ipotesi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore nelle SRL: con la soppressione del comma 2 dell’art. 2477 C.C, la società non è più tenuta a nominare un organo di controllo nel caso in cui sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto per la costituzione di una SPA.
Modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni quotate – Recesso del socio
L’articolo 20, comma 3, del D.L. n. 91/2014 è intervenuto sulla formulazione dell’articolo 2437-ter, terzo comma, C.C. eliminando la previsione secondo la quale il valore di liquidazione delle azioni di società quotate in mercati regolamentati deve essere "esclusivamente" determinato, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione o la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea che legittima il recesso.
Eliminando la previsione dell’esclusività, il legislatore ammette la possibilità di determinare il valore delle azioni quotate in caso di recesso, anche facendo ricorso ad altri criteri.
A tal riguardo, viene introdotta la nuova previsione, secondo la quale “Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma”.
Acquisto della società da promotori, fondatori, soci ed amministratori
L’articolo 2343-bis del c.c. dispone che l’acquisto da parte della società di beni o di crediti dei promotori, dei soci fondatori, dei soci o degli amministratori, per un corrispettivo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale, nei due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.
Al fine di perfezionare tale acquisto il soggetto alienante è tenuto a produrre la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società.
Il comma 4 dell’articolo 20 del D.L. n. 91/2014 facilita la riferita procedura di cessione, disponendo che la predetta relazione può essere sostituita da:
- dalla media dei prezzi dell’ultimo semestre, se oggetto della cessione sono valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario, il cui valore è pari o inferiore al prezzo al prezzo medio ponderato;
- dal bilancio dell’esercizio precedente alla cessione, sottoposto a revisione e senza che siano stati espressi rilevi, se oggetto della cessione sono beni in natura o crediti;
- dal una precedente valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi alla cessione e conforme ai principi ed ai criteri generali riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto della cessione, a condizione che essa sia stata redatta da un esperto dotato di adeguata e comprovata professionalità nonché indipendente rispetto a chi effettua la cessione stessa, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto cedente.
La riferita relazione così come la citata documentazione devono essere depositate nella sede della società durante i 15 giorni precedenti l’assemblea e delle stesse possono prenderne visione i soci.
Entro 30 giorni dall’autorizzazione alla cessione, il verbale dell’assemblea, correlato dalla riferita documentazione, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.
Trasformazione di società di persone
L’articolo 20, comma 5, del decreto in commento ha modificato anche la disciplina relativa alla trasformazione delle società di persone in società di capitali, intervenendo sulla formulazione del secondo comma, dell’articolo 2500-ter del C.C.
Viene previsto che il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare dalla relazione di stima redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o in alternativa:
- dal bilancio dell’esercizio precedente a quello nel quale è effettuata la trasformazione, ma a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi;
- da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi alla trasformazione, la quale deve essere conforme ai principi ed ai criteri generali riconosciuti per la valutazione, e a condizione che essa sia stata redatta da un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Diritto d’opzione – Ulteriori modalità di pubblicità dell’offerta di opzione e riduzione del termine minimo
Come noto, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione al numero delle azioni possedute.
L’articolo 2441, comma 2, C.C. dispone che l’offerta di opzione debba essere resa nota agli interessati mediante deposito presso l’ufficio del Registro delle imprese.
A questa forma di pubblicità, l’articolo 20, comma 6 del D.L. n. 91/2014 affianca anche la pubblicazione di un avviso sul sito internet della società, con modalità atte a garantire:
• la sicurezza del sito medesimo;
• l'autenticità dei documenti;
• la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, il deposito presso la sede della società.
Viene inoltre ridotto da 30 a 15 giorni il termine minimo che deve essere concesso per l’esercizio dell’opzione ed espunto il riferimento alla normativa speciale per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.
Tutto questo al fine di rendere più agevole l’ingresso di terzi nella compagine sociale in sede di aumento.
A fronte di tale riduzione dei termini per l’esercizio del diritto, peraltro in linea con la disciplina dell’opzione nelle società quotate (da notare che l’allineamento ha comportato l’abrogazione dell’art. 134 TUF, che a questo punto era divenuto inutile), l’offerta, oltre ad esser depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese, come già prevedeva il comma 2 ante modifiche, deve esser contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società.
Tale ulteriore forma di pubblicità consente quindi al socio di venire a conoscenza in termini più tempestivi della sussistenza del diritto.
In sostanza, a una riduzione dei termini per l’esercizio dell’opzione corrisponde una forma più efficace di pubblicità e quindi di conoscibilità del diritto.
Riduzione del capitale sociale minimo delle SPA
L'articolo 20, comma 7, del decreto in commento riduce l’ammontare minimo del capitale sociale delle SPA da 120.000 ad 50.000 euro.
Per effetto del richiamo alla normativa in materia di SPA, la modifica si applica anche alle Società in accomandita per azioni.
Secondo il CNN, la ridefinizione dell’importo minimo avrà, ovviamente, immediate conseguenze sulla disciplina della riduzione del capitale, sia per quanto concerne la riduzione volontaria ex art. 2445, c.c., potendo l’assemblea fissare il nuovo ammontare ad una soglia più bassa rispetto a quella in precedenza consentita, sia per quanto riguarda la riduzione per perdite.
In particolare, mentre per ciò che concerne la riduzione per perdite superiori al terzo del capitale (art. 2446, c.c.) non si registrano particolari effetti (determinante è la perdita di oltre un terzo del capitale convenzionalmente fissato, qualunque sia il suo importo), diversamente è a dirsi per la riduzione al di sotto del minimo legale, dovendosi tener conto del nuovo minimo.
Ad esempio, una S.p.a., con capitale pari ad euro 120.000:
- può volontariamente ridurre il proprio capitale ex art. 2445 c.c. sino a 50.000;
- se ha perdite comprese tra 40.000 e 70.000 euro deve ridurre il capitale secondo il procedimento di cui all’art. 2446 c.c., ma non è più obbligata a ricostituire lo stesso sino all’importo originario;
- se ha perdite superiori a 70.000 euro deve ridurre il capitale ex art. 2447 c.c. ed è tenuta a reintegrarlo ad almeno 50.000 euro.
Controllo nelle SRL – eliminazione di una delle ipotesi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore
L’articolo 2477 C.C. prevede che la nomina dell’organo di controllo (sindaco o revisore) sia meramente facoltativa, a meno che non ricorrano particolari circostanze:
• il capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto per la costituzione di una SPA;
• obbligo della redazione del bilancio consolidato;
• esercizio del controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• superamento per due esercizi consecutivi di due delle seguenti soglie:
a) 4.400.000 € dell’attivo dello stato patrimoniale;
b) 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 50 unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L'articolo 20, comma 8, del decreto in commento interviene su queste ultime, eliminandone una: con la soppressione del comma 2 dell’art. 2477 C.C, la società non è più tenuta a nominare un organo di controllo nel caso in cui sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto per la costituzione di una SPA.
L’effetto è quello di limitare l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore ai casi in cui la S.r.l.:
- sia obbligata alla tenuta del bilancio consolidato;
- controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti;
- superi, per due esercizi, i parametri previsti dall'art. 2435- bis, c.c., cioè ai casi previsti dal solo comma 3 dell’art. 2477.
E ciò, ovviamente, si riflette, secondo il CNN, anche sulla disciplina delle cooperative, dovendosi oggi intendere il rinvio operato dall’art. 2543 c.c. ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 riferito soltanto al comma 3.
Venuta, quindi, meno l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo nel caso di superamento del (vecchio) minimo di capitale previsto per la S.p.a., si ripropone, per le S.r.l. che abbiano nominato l’organo di controllo perché tenutevi in virtù della propria capitalizzazione e che non superino i limiti di cui al comma 3 dell’art. 2477, la questione degli effetti del venir meno di tale obbligo.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato degli articoli del Codice Civile modificati dal D.L. n. 91/2014, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare un documento di approfondimento del Consiglio Nazionale del Notariato sulle modifiche apportata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 91/2014, clicca QUI.
2.1.2. NOTA DI LETTURA del Servizio Studi del Senato
Il Servizio Studi del Senato rende disponibile la nota di lettura della conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.
3. 2 LUGLIO 2014 - Pubblicata la circolare applicativa delle misure "Campolibero"
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato la Circolare 2 luglio 2014, Prot.1148, con la quale fornisce i primi chiarimenti in merito ad alcune misure introdotte dal D.L. n. 91/2014, relative a materie che interessano l’attività dell’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), che sono immediatamente applicative.
Sono già attive alcune misure, tra le quali:
1) la semplificazione nei controlli: alle imprese agricole controllate deve essere sempre notificato il verbale dell’ispezione amministrativa svolta, anche nei casi di accertata regolarità o di avvenuta regolarizzazione a seguito di diffida;
2) l'introduzione della diffida: è prevista la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell’istituto della diffida, purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. In tali casi l’organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo;
3) Il pagamento sanzione ridotta: è possibile pagare una sanzione entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, con una riduzione del 30 per cento, in analogia con quanto oggi già avviene per le violazioni del Codice della Strada;
4) semplificazioni in materia vitivinicola: sono esplicitate le semplificazioni introdotte nella gestione delle cantine dall'articolo 2, tra cui, l'eliminazione di divieti per la detenzione in cantina di sostanze non enologiche, l'eliminazione di adempimenti burocratici per produrre mosti o bevande spiritose o per i centri di raccolta delle uve.
- Si riporta il testo della circolare:
. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Circolare del 2 luglio 2014, Prot. 1148: Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. Primi chiarimenti.
. Se vuoi scaricare i modelli relativi ala diffida, clicca QUI.
. Se vuoi consultare le slide "#CAMPOLIBERO", clicca QUI.
4. 25 LUGLIO 2014 - Il Senato approva il maxiemendamento del Governo
L'Assemblea, nella seduta di venerdì 25 luglio 2014, ha approvato con 159 voti favorevoli, un contrario e nessun astenuto, il maxiemendamento interamente sostitutivo del DdL n. 1541 di conversione in legge del decreto-legge n. 91 in materia di competitività, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Il decreto passa ora alla Camera, che dovrà pronunciarsi su un testo che contiene molte novità rispetto alla versione originaria del decreto legge.
. Se vuoi scaricare il testo del maxiemendamento 1.900 presentato dal Governo, clicca QUI.
5. 1 - 6 AGOSTO 2014 - Il Decreto sulla competitività all'esame della Camera
All'esame della Camera dei Deputati il decreto sulla competitività approvato dal Senato il 25 luglio 2014 e trasmesso alla Camera il 28 luglio 2014 (C. 2568).
Il Ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento nel testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.
La Camera, in data 6 agosto 2014, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, (C. 2568).
Il provvedimento torna all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
. Se vuoi seguire i lavori della Camera dei Deputati, clicca QUI.
6. 7 AGOSTO 2014 - Il Senato approva in via definitiva
L'Assemblea di Palazzo Madama, in data 7 agosto 2014, ha approvato in via definitiva il provvedimento di conversione del decreto-legge in materia di competitività (DdL n. 1541-B), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
. Se vuoi scaricare il testo approvato dal Senato, clicca QUI.
7. 20 AGOSTO 2014 - Pubblicata la legge n. 116/2014 di conversione del D.L. n. 91/2014
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 72, la LEGGE 11 agosto 2014, n. 116, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".
7.1. La struttura della legge di conversione
La legge n. 116/2014, in vigore dal 21 agosto 2014, si compone di un unico Titolo, con tre Capi, di 57 articoli e di due allegati:
Titolo I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO (artt. 1 - 8)
Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA (artt. 8-bis - 17-bis)
Capo III - DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE (artt. 18 - 35).
7.2. Alcune novità introdotte dalla legge di conversione
Ci limitiamo a segnalare alcune tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione.
A) Sostanziali modifiche si registrano alla sezione del decreto dedicata al settore agricolo (Capo I - Artt. 1 - 8).
1) Per le violazioni delle norme agroalimentari di lieve entità, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo; viene specificato che per violazioni sanabili si intendono errori od omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose sono eliminabili (art. 1, commi 3 e 4).
2) Previste semplificazioni in materia di prevenzione incendi gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non
superiore a 6 metri cubi (art. 1-bis, comma 1).
3) Soppresso l'art. 6 della L. n. 1526 del 1956 che prevedeva l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio da parte di coloro che gestivano i magazzini di deposito all'ingrosso di burro (art. 1-bis, comma 4).
4) Dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN):
- i registri dei prodotti vitivinicoli;
- Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 (materie prime per la produzione di sfarinati e di paste alimentari);
- Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto
comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 (produttori e confezionatori di burro);
- Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo
28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 ( produttori, importatori e grossisti di saccarosio, di glucosio e di isoglucosio) (art. 1-bis, commi 5, 6, 7 e 8).
5) Istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura
in conformita' al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (art. 1-ter).
6) Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità
complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza (art. 2, comma 1-bis).
7) Incentivi per l'assunzione di giovani disoccupati in agricoltura.
La legge di conversione n. 116/2014 del D.L. n. 91/2014, all’art. 5, comma 6-bis, fissa un tetto massimo ai benefici contributivi per imprenditori agricoli che assumono giovani disoccupati:
- 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
- 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, per ogni anno e per ciascun lavoratore.
Per fruire dell’agevolazione le assunzioni devono essere effettuate nel periodo tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono riguardare giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure essere privo di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’assunzione può essere a tempo indeterminato o a termine con durata almeno triennale, ed il contratto, redatto in forma scritta, deve garantire almeno 102 giornate lavorative nel corso dell’anno.
La misura dell’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi ed è utilizzabile in compensazione con i contributi dovuti in ragione della durata del contratto:
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno dall’assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno dall’assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno dall’assunzione.
Qualora l’assunzione sia effettuata a tempo indeterminato, l’incentivo spetta nella misura di 18 mensilità a decorrere dal compimento del diciottesimo mese dalla data di assunzione.
Per dar luogo al beneficio, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Si applicano, inoltre, i vincoli introdotti dalla legge n. 92/2012, pertanto l’incentivo non spetta se:
- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- i lavoratori siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
La comunicazione tardiva di instaurazione del rapporto di lavoro produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
L’INPS deve stabilire le modalità e la tempistica per la presentazione delle istanze, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo.
L'incentivo sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
8) Dettate nuove disposizioni per i contratti di rete effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari (art. 6.bis).
9) Previsti interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani (art. 7-bis).
B) Rilevanti modifiche anche nel settore della tutela ambientale con l'introduzione di semplificazioni dei procedimenti in materia ambientale (Capo II - Art. 8-bis - 17-bis).
1) Previsti interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale (art. 9).
2) Previste misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale (art. 10).
3) Previste procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi (art. 13).
4) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 14, comma 2).
5) Circa l'operatività del SISTRI, viene formalizzata la proroga della decorrenza dal 3 marzo 2014 al 31 dicembre 2014, e contemporaneamente si prevede l’attuale gestore (Selex) opererà fino al 31 dicembre 2015, per poi procedere all’individuazione di un nuovo gestore con gara europea (art. 14. comma 2-bis).
C) In tema di cooperazione, con una nuova disposizione dettata all'art. 17-bis viene previsto che:
- per le cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES entro i limiti comunitari (regolamento UE n. 1407/2013);
- per le società cooperative di consumo e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, la quota degli utili netti annuali è fissata al 23% (per le altre cooperative resta il limite del 30% di cu all’art. 1, comma 464 L. n. 311/2004);
- le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d’Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore dei soggetti diversi dai soci, ai fini delle agevolazioni fiscali, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall’inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d’imposta in cui non è ripristinata l’operatività prevalente a favore dei soci;
- previste novità anche per quanto riguarda la governance delle cooperative di consumo con numero di soci superiore a centomila.
D) Confermate con qualche novità le norme in materia di quotazione delle imprese e le novità in materia di diritto societario (art. 20 e 21).
1) Tra le novità si segnala la norma con cui si prevede che, al fine di facilitare e accelerare le procedure per l’avvio delle attività economiche, nonché le procedure per l’iscrizione nel Registro delle imprese, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico, o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procederà all’iscrizione immediata dell’atto.
L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile.
Tale disposizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento e non si applica alle società per azioni (art. 20, comma 7-bis).
. Se vuoi approfondire questo argomento (Punto 19), clicca QUI.
2) Confermata l’abrogazione della norma che prevede che la nomina del collegio sindacale nelle SRL è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (art. 2477, comma 2). Viene però previsto che, di conseguenza, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca (art. 20, comma 8).
. Se vuoi approfondire questo argomento (Punto 10), clicca QUI.
E) Con il nuovo articolo 22-bis vengono apportate modifiche all’art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 nelle quali si prevede che non si considerano concorsi e operazioni a premio “le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.
F) Con il nuovo articolo 22-ter vengono introdotte modifiche all’art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, laddove si concedeva la possibilità agli enti pubblici di prevedere, senza discriminazione tra gli operatori, “anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”.
Tale possibilità viene ora limitata “solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.
G) SACCHETTI PER ASPORTO MERCI - Al via le sanzioni per chi li commercializza non conformi
Finalmente risolta, dalla legge di conversione n. 116/2014 del D.L. n. 91/2014, l'empasse sull'applicazione delle sanzioni per chi commercializza sacchetti per asporto merci che non siano biodegradabili e compostabili.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 2, comma 4, del D.L. n. 2/2012, convertito nella L. n. 28/2012, faceva partire l’applicazione delle sanzioni a carico di chi faceva circolare sacchetti di plastica "non conformi " una volta decorsi 60 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare le caratteristiche “tecniche” dei sacchetti.
Il 18 marzo 2013 veniva firmato il decreto che però non fu possibile pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica alla UE (procedura peraltro ancora non chiusa) per cui di fatto la sua efficacia veniva "congelata" e con essa le sanzioni.
La legge di conversione n. 116/2014 del D.L. n. 91/2014, all’art. 11, comma 2-bis, elimina dal comma 4, dell’art. 2, del D.L. n. 2/2012, convertito dalla L. n. 28/2012, l'inciso "A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2", che agganciava l'operatività delle sanzioni all'emanazione del decreto "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti.
Pertanto, a decorrere dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 116/2014), la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dall’art. 2 del D.L. n. 2/2012, convertito nella L. n. 28/2012 (sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili o sacchetti riutilizzabili che non abbiano gli spessori previsti dalla legge) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Le sanzioni saranno applicate ai sensi della L. n. 689/1981.
All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dall'art. 7 della citata L. n. 689/1981 è presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
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RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE - D.L. N. 132/2014 - L. N. 162/2014
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1. 12 SETTEMBRE 2014 - Pubblicato il D.L. n. 132/2014 - Misure in materia di giustizia
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile".
1.1. La struttura del decreto legge
Il decreto-legge n. 132/2014, in vigore dal 13 settembre 2014, si compone di 7 Capi e di 23 articoli:
- Capo I - Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (art. 1)
- Capo II - Procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2 - 11)
- Capo III - Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (art. 12)
- Capo IV - Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione (artt. 13 - 16)
- Capo V - Altre disposizioni per la tutela del credito nonche' per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (artt. 17 - 20)
- Capo VI - Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria (art. 21)
- Capo VII - Disposizioni finali (artt. 22 - 23).
2. Iter parlamentare
2.1. 23 OTTOBRE 2014 - Posta al Senato la questione di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo
Nella seduta pomeridiana del 22 ottobre 2014 il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, a nome del Governo, ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 132 in materia di processo civile, che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione Giustizia (DdL n. 1612).
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge all'esame del Senato, clicca QUI.
2.2. 24 OTTOBRE 2014 - Approvazione da parte del Senato
Il Senato, con 161 voti favorevoli 51 contrari, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del DdL n. 1612 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, rinnovando così la fiducia al Governo.
2.3.. 4-6 NOVEMBRE 2014 - La Camera approva in via definitiva
La Camera dei Deputati, con 317 voti favorevoli, 182 contrarie e 5 astenuti, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (C.2681) nel testo approvato dal Senato.
Approvazione che ha fatto seguito a un voto di fiducia posto dal Governo sul testo già approvato dal Senato che, a sua volta, era frutto di un voto di fiducia su un maxi emendamento governativo sostitutivo di tutti quelli precedentemente votati in commissione.
3. 10 NOVEMBRE 2014 - La legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 84), la LEGGE 10 novembre 2014, n. 162, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
Le riforme principali apportate dal D.L. 132/2014 sono le seguenti:
- trasferimento nella sede arbitrale di procedimenti civili pendenti;
- l’introduzione dell’istituto della negoziazione assistita (che entrerà in vigore l’11 febbraio 2015);
- semplificazione del procedimento di separazione e divorzio con la previsione di conclusione dinanzi al sindaco da parte dei coniugi di un accordo (che entrerà in vigore l’11 dicembre 2014);
- le misure per la funzionalità del processo civile;
- tutela del credito ed accelerazione del processo di esecuzione forzata e procedure concorsuali;
- il procedimento di tramutamento dei magistrati.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
. DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 - ALLEGATO.
. LEGGE 11 marzo 2014, n. 23: Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 23/2014 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
. LEGGE 7 aprile 2014, n. 56: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
. DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
. LEGGE 2 maggio 2014, n. 68: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 16/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 68/2014 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. LEGGE 23 maggio 2014, n. 80: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 47/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 80/2014 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. LEGGE 23 giugno 2014, n. 89: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonchè per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
. LEGGE 23 giugno 2014, n. 89 - Tabelle di cui all'art. 46.
. LEGGE 23 giugno 2014, n. 89 - Tabella di cui all'art. 50.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 66/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 89/2014 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
. LEGGE 11 agosto 2014, n. 116: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
. Se vuoi scaricare il testo ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 91/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 116/2014 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Circolare del 21 agosto 2014, Prot. n. 1377: DL 91/2014 “Campolibero”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 (Suppl.Ord. n. 72). Ulteriori indicazioni operative.
. DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
. DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.
. Se vuoi scaricare il testo dei due decreti legge nn. 132 e 133 direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. DECRETO 3 ottobre 2014: Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta.
. INPS - Circolare n. 137 del 5 novembre 2014: Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli.
. LEGGE 10 novembre 2014, n. 162: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
. Se vuoi scaricare il testo direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 132/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 162/2014 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
. D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4: Misure urgenti in materia di esenzione IMU.
. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 - ALLEGATO A - VARIAZIONI COMPENSATIVE DI RISORSE DAL 2015.
. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 - ALLEGATO B - VARIAZIONI COMPENSATIVE DI RISORSE 2014.
. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 - ALLEGATO C - RIMBORSI A FAVORE DEI COMUNI.
. LEGGE 24 marzo 2015, n. 34: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
. DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
. DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
. LEGGE 27 maggio 2015, n. 69: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
. LEGGE 6 agosto 2015, n. 132: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
. LEGGE 6 agosto 2015, n. 132: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (Testo annotato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in formato cartaceo).
. LEGGE 2 luglio 2015, n. 91: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
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