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CONSULENTI FINANZIARI - CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI (EX CONSULENTI FINANZIARI) - LA FORMAZIONE LA TENUTA DEL NUOVO ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA





NOTIZIE IN BREVE

Fissati gli importi dei contributi dovuti all'OCF per l'anno 2019

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziati (OCF), con le delibere n. 1010 e n. 1011 del 30 gennaio 2019 sono state determinate la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad OCF per l’esercizio 2019.


Avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza

Dal 1° dicembre 2018 è operativo l'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.


INTERMEDIARI FINANZIARI - Pubblicato dalla CONSOB un nuovo regolamento in vigore dal 20 febbraio 2018

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018 (Supplemento Ordinario n. 7), la Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante “Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari”.


Contributi CONSOB per l'anno 2018

Con tre distinte deliberazioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del 20 dicembre 2017 (nn. 20232, 20233 e 20234), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018, sono stati, rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, per l’anno 2018.


Contributi CONSOB per l'anno 2017
Con tre distinte deliberazioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del 21 dicembre 2016 (nn. 19826, 19827 e 19828), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, sono stati, rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, per l’anno 2017.


Contributi all'OCF per l'anno 2017

Con le delibere OCF nn. 802 e 803 del 14 dicembre 2016 sono state determinate la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad OCF per l’esercizio 2017.


1° GENNAIO 2016 - L'Albo univo cambia denominazione e soggetti iscrivibili

Per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 37, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l'albo unico dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 1998, assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari».


Contributi all'APF per l'anno 2015

Con le delibere APF nn. 720 e 721 del 18 dicembre 2015 sono state determinate la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad APF per l’esercizio 2016.


Contributi all'APF per l'anno 2015

Con le delibere APF nn. 630 e 631 del 18 dicembre 2014 sono state determinate la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad APF per l’esercizio 2015.


Contributi all'APF per l'anno 2014

Con le delibere APF nn. 546 e 547 del 19 dicembre 2013 e n. 563 del 27 febbraio 2014 sono state determinate la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all’APF per l’esercizio 2014.


Operativo l'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari

Dal 1° gennaio 2009 è operativo l'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, con conseguente cessazione delle Commissioni regionali e provinciali per l'Albo dei promotori finanziari di cui alla delibera Consob n. 10629 dell'8 aprile 1997 e successive modificazioni.
Lo ha deliberato la CONSOB, con delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008.
Per i procedimenti di iscrizione e cancellazione dall'Albo dei promotori finanziari non definiti dalla Consob al 31 dicembre 2008, nonché per le altre istruttorie in corso a tale data presso le Commissioni regionali e provinciali, l'Organismo adotta dal 1° gennaio 2009 i provvedimenti e gli atti di competenza.

. Se vuoi visitare il sito dell'Organismo, clicca QUI.


IL CONSULENTE FINANZIARIO
FORMAZIONE E TENUTA DELL’ALBO
IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2015


1. La consulenza finanziaria

Con l'attuazione della Mifid (Markets in Financial Instruments Directive)e la regolamentazione del servizio prestato dai consulenti finanziari si offre ai risparmiatori la possibilità di avvalersi di un'assistenza esperta, più indipendente e trasparente sotto il profilo sia dei costi sia delle prospettive di guadagno.
Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento riguardo una o più operazioni relative a strumenti finanziari (art. 1, comma 5-septies, D. Lgs. n. 58/1998).
La definizione introdotta nel nostro ordinamento recepisce quella di cui all'art. 4, par. 1, punto 4, della direttiva 2004/39/Ce del 21 aprile 2004 (nota anche come direttiva Mifid), la quale incide in maniera significativa sulla disciplina dell'attività degli intermediari e dei mercati finanziari.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti, sempre in adesione a quanto previsto nella direttiva Mifid, è incluso tra i servizi di investimento per l'esercizio del quale è necessaria apposita autorizzazione amministrativa.
La scelta di includere il servizio di consulenza tra i servizi di investimento non è nuova nel nostro ordinamento.
La legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) già annoverava la consulenza in materia di valori mobiliari tra le attività di intermediazione mobiliare (cioè tra i servizi di investimento), di esclusiva competenza di Sim e banche previa apposita autorizzazione.
Successivamente, la direttiva 93/22/Ce del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento mobiliari, aveva liberalizzato l'attività di consulenza includendola tra i servizi accessori e rendendola un servizio che qualunque persona fisica o giuridica poteva offrire senza l'osservanza di particolari discipline.
Tale scelta era stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. decreto Eurosim) e poi confermata con l'emanazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 /T.U.F.).
L'assenza di autorizzazione per l'esercizio della consulenza ne consentiva a chiunque la prestazione ma gli unici soggetti tenuti al rispetto di una disciplina erano gli intermediari i quali, anche nello svolgimento dei servizi accessori, erano assoggettati alle stesse regole imposte loro per lo svolgimento delle attività autorizzate.
Per effetto dell'attuazione della direttiva Mifid la consulenza finanziaria è oggi un servizio regolamentato per qualunque soggetto giuridico che intenda erogarlo.
Difatti l'attività può essere prestata non solo dalle banche e dalle imprese di investimento (art. 18, D. Lgs. n. 58/1998), analogamente a quanto avviene per tutti gli altri servizi di investimento, ma anche da persone fisiche in possesso di determinati requisiti: i cosiddetti “consulenti finanziari” (art. 18 bis, D. Lgs. n. 58/1998).


2. La figura del consulente finanziario

E' consulente finanziario colui che, in possesso di determinati requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e patrimoniali, presta la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti (art. 18-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998).

Il consulente finanziario è una nuova figura professionale normata dalla direttiva europea Mifid, recepita in Italia a novembre 2007.
Si tratta di un professionista, che studia i mercati finanziari e prospetta le alternative migliori, spiegando al cliente vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa.
Il compito del consulente finanziario è quello di capire a fondo le esigenze del cliente per poter scegliere gli strumenti che hanno la più alta probabilità di raggiungere gli obiettivi che si pone il cliente nel rispetto dei vincoli di rendimento, rischio e costi.

Il Consulente Finanziario può essere solamente una persona fisica e non può prestare alcun altro servizio di investimento e viene regolamentato dall'articolo 18-bis del D. Lgs. n. 58/1998 che recita testualmente: “La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”.


3. La formazione e la tenuta dell’Albo

3.1. La formazione dell'Albo

La professione dei consulenti finanziari è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, modificato dal Decreto 17 settembre 2007, n. 164.
L’articolo 18-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) ha previsto la istituzione dell’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari.
Tale articolo è stato inserito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 14, del medesimo decreto n. 164/2007, ”fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, la riserva di attività di cui all' articolo 18 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”.

Tale articolo è stato successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101 (Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009.


3.2. La tenuta dell'Albo da parte dell'apposito Organismo

Alla tenuta dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.
L'organismo ha personalità giuridica ed e' dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.
L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con apposito regolamento.
Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonche' da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

L'organismo:
a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento CONSOB;
c) per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravita' dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;
d) svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo;
e) puo' richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalita' e nei termini dallo stesso determinati;
f) puo' effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' procedere ad audizione personale
.

La Consob determina, con apposito regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;
b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;
c) alle cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo; f) all'attivita' dell'organismo;
g) all'aggiornamento professionale degli iscritti
.


3.3. Ricorsi

Avverso le decisioni dell’Organismo, e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla CONSOB, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dal regolamento della CONSOB.
Avverso le decisioni adottate dalla CONSOB e' ammessa opposizione da parte dell'interessato dinnanzi alla Corte d'appello.


4. Requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo

Il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 18-bis del D. Lgs. n. 58/1998, prevede, per l’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari, il possesso di requisiti:
a) di professionalità (art. 2);
b) di onorabilità (art. 4);
c) di indipendenza (art. 5);
d) patrimoniali (art. 6)
.


4.1. Requisiti di professionalità – Prova valutativa

Il requisito di professionalità prevede il possesso:
a) di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo;
b) di un'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall'Organismo. La conoscenza adeguata e' accertata tramite una prova valutativa indetta dall'Organismo, secondo le modalità da questo stabilite.

Sono esonerati dalla prova valutativa:
a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attivita' professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attivita' di consulenza in materia di investimenti;
b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unita' operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti;
c) gli agenti di cambio.

L’art. 7 (Disposizioni finali e transitorie) del D.M. n. 206/2008 prevede, inoltre altri casi di esonero dalla prova valutativa.
Fermo restando il possesso del previsto titolo di studio, sono esonerati dalla prova valutativa, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro sei mesi dall'avvio dell'operatività dell'Organismo:
a) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio;
b) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, l'incarico di amministratori di societa' di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti
.

Fermo restando il possesso del previsto titolo di studio, sono inoltre esonerati dalla prova valutativa, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro il 1° novembre 2009:
a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attivita' professionale per conto di soggetti abilitati;
b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, siano stati addetti ad uno dei servizi di investimento previsti dal D. Lgs. n. 58/1998, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto abilitato ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento
.

Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, i consulenti finanziari sono tenuti all'aggiornamento professionale nelle materie di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5, lettera g), del D. Lgs. n. 58/1998.


4.2. Requisiti di onorabilità

Non possono essere iscritti all'Albo coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
.


4.3. Requisiti di indipendenza

Non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio.


4.4. Requisiti patrimoniali – Copertura assicurativa

L'iscrizione all'Albo e' consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.


5. Situazioni impeditive (art. 3)

Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
.

L'impedimento di cui alle lettere a), b) e c) non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

Non possono altresì essere iscritti all'Albo:
a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i promotori finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 58/1998
.

Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a).
Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.


6. GENNAIO 2010 – Emanato dalla CONSOB il regolamento di attuazione

Con delibera del 12 gennaio 2010, n. 17130, la CONSOB ha emanato il regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari persone fisiche e di società di consulenza finanziaria.
La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.
Il regolamento tiene conto delle novità normative introdotte nel corso del 2009 nella materia della consulenza finanziaria.
Nello specifico:
a) con l’art. 18-ter T.U.F. (introdotto dall’art. 2, legge n. 69 del 18 giugno 2009) sono state istituite - a decorrere dal 1° ottobre 2009 - le c.d. società di consulenza finanziaria, alle quali si applica, con gli opportuni adattamenti, il regolamento CONSOB in materia di consulenti finanziari persone fisiche;
b) con l’art. 18-bis T.U.F. è stato, invece, modificato dal D.Lgs. n. 101/2009 con riferimento:
• alla previsione che condiziona la nomina dei membri dell’organismo di tenuta dell’albo al possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza;
• all’approvazione dello statuto dell’organismo da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB;
• all’ampliamento dei poteri di vigilanza dell’organismo nei confronti dei consulenti finanziari;
• ai provvedimenti sanzionatori adottabili dall’organismo;
• all’articolazione dell’attività di vigilanza della Commissione nei confronti dell’organismo;
• ai poteri di intervento riconosciuti al Ministero dell’Economia e delle finanze, sentita la CONSOB, nei casi in cui si manifestino disfunzioni dell’organismo
.

Il regolamento attuativo - in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - consta di 35 articoli ed è suddiviso in 7 titoli:
• Disposizioni preliminari (art. 1);
• Organismo (articoli 2 - 5);
• Disciplina dell’albo (articoli 6 - 11);
• Attività dei consulenti finanziari (articoli 12- 26);
• Sanzioni (art. 27);
• Ricorsi (articoli 28 - 34);
• Disposizioni transitorie e finali (art. 35)
.
Il testo della delibera viene riportato nei Riferimenti normativi.

Ora si attende il regolamento sulle persone giuridiche (Srl e Spa) che erogano consulenza finanziaria e la creazione dell’Organismo di tenuta e vigilanza sull’Albo.


Incompatibilità

Secondo quanto stabilito all'articolo 13 del regolamento CONSOB, l’attività di consulente finanziario è incompatibile:
a) con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario;
b) con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;
c) con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209;
d) con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 3 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374;
e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Facciamo presente che la delibera n. 17130/2010 è stata abrogata - a decorrere dal 20 febbraio 2018 - dall'art. 4 della Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018.


FORMAZIONE E TENUTA DEL NUOVO ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016

1. Le novità introdotte dalla L. n. 208/2015 - legge di stabilità 2016 - In vigore dal 1° gennaio 2016

1.1. Albo unico dei consulenti finanziari

Per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 37, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari».
Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni:
- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
- i consulenti finanziari autonomi e
- le società di consulenza finanziaria
.

Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi (comma 38).


1.2. Soggetti coinvolti

Secondo quanto disposto dal comma 39, i promotori finanziari di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 58/1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».
I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del medesimo decreto assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi».


1.3. Tassa sulle concessioni governative

Coloro che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si iscriveranno nell'Albo saranno tenuti al pagamento della tassa sulle concessioni governative nell'importo fissato dall'art. 22 della Tariffa.
A tale articolo della Tariffa, l’art. 1, comma 35 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha, infatti, aggiunto il comma 8-bis che prevede appunto il pagamento di tale tassa.

. Se vuoi approfondire l’argomento delle tasse sulle concessioni governative e scaricare il testo aggiornato della Tariffa, clicca QUI.


A proposito della tassa di concessione governativa, sul sito dell'APF (Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari) è comparso il seguente AVVISO, che riportiamo di seguito:
"Con l’approvazione della Legge di Stabilità è stato modificato anche l’art. 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al DPR 641/1972 prevedendo che la tassa sia dovuta per i provvedimenti di iscrizione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta Legge.
Il pagamento della tassa è pertanto dovuto da coloro che verranno iscritti all’Albo unico dei Promotori Finanziari a partire dal 1° gennaio 2016.
Attenzione: la tassa di concessione governativa prevista per le nuove iscrizioni all'albo deve essere pagata esclusivamente tramite il bollettino postale indicato nella domanda di iscrizione.
Consultare l’area riservata agli Aspiranti Promotori Finanziari per conoscere nel dettaglio le modalità per il pagamento della tassa di concessione governativa"
.

. Se vuoi accedere al sito dell'APF, clicca QUI.


1.4. Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Secondo quanto disposto dal comma 36, della medesima legge di stabilità 2016, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, che assume la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo, opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima.

Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.


1.5. Disposizioni transitorie

1) L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dovrà operare nel rispetto dei princìpi e dei criteri che dovranno essere stabiliti dalla CONSOB con un proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima.

2) Per quanto riguarda l'iscrizione nell'Albo unico degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), l'Organismo di vigilanza, con propria delibera, dovrà definire, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere disciplinati termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui sopra limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo quando gli stessi operano in forma societaria.

3) Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al punto 1), la CONSOB e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.
I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del D,Lgs. n. 58/1998 saranno iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari.

4) Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento e al protocollo di intesa di cui sopra, la CONSOB dovrà stabilire:
a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
.


2. 15 GENNAIO 2016 - Comunicazioni da APF in merito alla istituzione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari

Sul sito istituzionale dell'APF (Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari) è comparso il seguente AVVISO, che riportiamo di seguito:

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità) ha previsto l'istituzione dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo deputato alla sua vigilanza e tenuta.
Il nuovo albo verrà suddiviso in tre sezioni ed eserciterà le funzioni di vigilanza su:
• i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attualmente i Promotori finanziari);
• i consulenti finanziari autonomi (ex art. 18 bis del Tuf);
• le società di consulenza finanziaria (ex art. 18 ter del Tuf).

La data di avvio dell'operatività del predetto albo nonchè del relativo Organismo verrà stabilita con successiva delibera della CONSOB.
Al momento, pertanto, non può essere presa in considerazione alcuna istanza o documentazione inviata ad APF relativa ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza.
Rimane invariata l'operatività attualmente riferita ai promotori finanziari, incluso il regime dei contributi.

A tale proposito si fa riferimento alla news del 21 dicembre 2015, con la quale è stato reso noto il testo delle delibere n. 720 e 721 del 18 dicembre 2015, in merito ai contributi annuali che i promotori finanziari iscritti alla data del 2 gennaio 2016 nell’Albo unico dei promotori finanziari saranno tenuti a versare all’APF, entro il 15 aprile 2016.

. Se vuoi approfondire l’argomento delle tasse sulle concessioni governative e scaricare il testo aggiornato della Tariffa, clicca QUI.


3. 11 FEBBRAIO 2016 - Comunicazioni della CONSOB - Controlli sulle reti di promotori finanziari

Comunicazione n. 0012130 dell’11-2-2016 - Oggetto: Controlli sulle reti di promotori finanziari
La CONSOB ha recentemente condotto, attraverso appositi questionari, un’indagine avente ad oggetto le procedure interne di monitoraggio della rete dei promotori finanziari, nei confronti delle banche e dalle imprese di investimento che operano prevalentemente mediante offerta fuori sede.
A seguito delle informazioni raccolte in tale ambito la CONSOB, con la Comunicazione dell' 11 febbraio 2016, n. 0012130, intende indirizzare gli operatori verso soluzioni di controllo interno ritenute in linea con la disciplina di settore.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


4. 20 FEBBRAIO 2018 - INTERMEDIARI FINANZIARI - Pubblicato dalla CONSOB un nuovo regolamento

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018 (Supplemento Ordinario n. 7), la Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante “Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari”.
A seguito della modifica delle disposizioni europee sugli intermediari finanziari, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha ritenuto opportuno procedere all’abrogazione integrale delle precedenti disposizioni contenute nel regolamento intermediari del 2007 e alla contestuale adozione di un nuovo regolamento intermediari, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari.
Il nuovo regolamento attua due provvedimenti europei:
- la direttiva europea 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (c.d. “MiFID II”, ovvero Markets in Financial Instruments Directive), nonché
- il regolamento n. 600/2014 del 15 maggio 2014 (c.d. “Regolamento MiFIR”), che rafforzano le tutele per gli investitori in strumenti finanziari distribuiti da intermediari e/o scambiati su sedi di negoziazione nell'Unione Europea.
Il provvedimento, redatto in base agli esiti delle consultazioni con il mercato avviate nel secondo semestre del 2017, è composto di 181 articoli e di 4 allegati.
Il Regolamento contiene in particolare:
1. le procedure di autorizzazione delle SIM e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Stati terzi differenti dagli istituti bancari (artt. 14 - 34);
2. le disposizioni per la tutela degli investitori, inclusi i requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza ai clienti degli stessi (artt. 78 - 82);
3. la nuova disciplina dell'attività dei consulenti finanziari nonché, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2016, dei nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori in capo all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (artt. 138 - 179);
4) i provvedimenti sanzionatori e cautelari (artt. 180 e 181).

Il nuovo regolamento – in vigore dal 20 febbraio 2018 - abroga i seguenti provvedimenti:
1) il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. Tuttavia continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal Libro VIII, Parte III di tale regolamento fino alla data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
2) il regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, adottato con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 e successive modificazioni. Tuttavia:
a) continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal Libro VIII, Parte II di tale regolamento fino alla data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;
b) tale regolamento resterà in vigore fino alle date di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dello stesso albo
;
3) la comunicazione CONSOB n. DIN/9073678 del 6 agosto 2009, avente a oggetto la richiesta di chiarimenti in merito agli articoli 37 e 55 del regolamento CONSOB n. 16190/2007.
Il testo della delibera n. 20307/2018 viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi scaricare il testo della Relazione illustrativa contenente anche gli esiti della consultazione, clicca QUI.


Insieme all'adozione del nuovo Regolamento Intermediari, è stata stipulata da CONSOB e Banca d'Italia una integrazione al precedente protocollo d'intesa del 2007 (protocollo d'intesa del 15 febbraio 2018), per il coordinamento delle rispettive funzioni di regolamentazione e vigilanza in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

. Se vuoi scaricare il testo del Protocollo d'intesa, clicca QUI.

Le novità introdotte dal nuovo regolamento n. 20307/2018

Della tenuta dell'Albo e delle modalità di esercizio dell'attività dei consulenti finanziari, il n uovo regolamento ne tratta nel Libro XI, negli articoli 138 e segueti.
Queste le definizioni riportate dal comma 1 dell'art. 138:
"h) "consulenti finanziari": i consulenti finanziari autonomi, le societa' di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
i) "consulente finanziario autonomo": la persona fisica di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;
l) "societa' di consulenza finanziaria": la persona giuridica di cui all'articolo 18-ter, comma 1, del Testo Unico;
m) "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede": la persona fisica di cui all'articolo 1, comma 5-septies.3, del Testo Unico".

Alla tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, provvede un apposito Organismo di vigilanza (OCF) (artt.- 139 - 145).

L'Albo unico dei consulenti finanziari ciontinua ad essere distinto in tre distinte sezioni:
- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
- i consulenti finanziari autonomi,
- le societa' di consulenza finanziaria
(art. 146).

All'art. 148, comma 1, vengono fissati i requisiti per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che sono:
a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;
b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico;
c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 149, ovvero quella di cui all'articolo 150, o quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa e' stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita' accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico
.

All'art. 148, comma 2, vengono fissati i requisiti per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, che sono:
a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;
b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;
c) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita' accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;
d) essere in possesso dei requisiti di esperienza professionale stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;
e) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;
f) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;
g) fornire all'Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attivita' che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa - di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento ovvero la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della societa' di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l'iscrizione la cui efficacia e' condizionata all'iscrizione del soggetto stesso
.

All'art. 148, comma 3, vengono fissati i requisiti per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria le societa', che sono:
a) essere costituite in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata;
b) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;
c) fornire all'Organismo tutte le informazioni, compreso un programma di attivita' che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la societa' abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento
.

Gli articoli 149 e 150 fissa le caratteristiche dellprova valutativa.
Mente gli articoli 151 e 152 fissano le regole, rispettivamente, per l'iscvrizione e la cancellazione dfall'Albo.

Gli articoli 153 e 154 fissano gli obblighi che i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria devono tenere nei confronti dell'Organismo.

Gli articoli 180 e 181 sono dedicati ai provvedimenti sanzionatori e cautelari.


5. 15 NOVEMBRE 2018 - Avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza

Dal 1° dicembre 2018 sarà operativo l'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
Lo comunica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera del 15 novembre 2018, n. 20704 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera, clicca QUI.


6. 1 GENNAIO 2019 - L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - CONSULENTI FINANZIARI - Iscrizione all’Albo unico - Deroga a favore delle attività già avviate

Le disposizioni dettate al comma 237, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) prevede una deroga che riguarda i consulenti finanziari in attesa dell’iscrizione nel nuovo Albo unico.
I consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria, che operano alla data del 31 ottobre 2007 e che hanno chiesto - entro il 30 novembre 2018 - di iscriversi al nuovo Albo unico dei consulenti finanziari, possono continuare a prestare assistenza verso i propri clienti in attesa dell’ammissione da parte dell’Organismo Consulenti Finanziari.
Ricordiamo che l’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (che dà attuazione alla direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari) stabiliva che fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, “la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”.
La data di avvio dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, è stata fissata, con delibera della CONSOB n. 20704 del 15 novembre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018), per il 1° dicembre 2018.
Il comma 237 della legge di bilancio 2019 ha modificato il citato comma 5, dell’art. 10, prevedendo una deroga temporalmente limitata di “non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda”,
Pertanto, i I consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza già operanti alla data del 31 ottobre 2007 potranno continuare ad operare in deroga anche in pendenza dell’iscrizione all’Albo Unico dei consulenti, purché abbiano presentato regolare istanza di iscrizione entro i termini fissati al 30 novembre 2018.

. Se vuoi approfondirei contenuti e scaricare il testo della legge n. 145/2018, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito dell'OCF e consultare il comunicato, clicca QUI.



RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF, clicca QUI.

. Per approfondire l'argomento degli AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA, cliccate QUI

. Per approfondire l'argomento dei MEDIATORI CREDITIZI, clicca QUI

. Per i CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE (Ex PROMOTORI FINANZIARI), clicca QUI

. Per i CONTRIBUTI E LE SOMME DOVUTI ALL’OCF, clicca QUI

. Per il CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO ALLA CONSOB, clicca QUI

. Per le PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE IN MATERIA DI PROMOTORI FINANZIARI, clicca QUI

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, clicca QUI

. Per la GIURISPRUDENZA, clicca QUI



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Pubblicato su: 2013-12-28 (7860 letture)

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