MANOVRE DEL GOVERNO LETTA – D.L. N. 69/2013 CONVERTITO NELLA L. N. 98/2013 (DECRETO DEL FARE) - D.L. N. 76/2013 CONVERTITO NELLA L. N. 99/2013 (INTERVENTI SULL'OCCUPAZIONE) - D.L. N. 101/2013 (INTERVENTI SULLA P.A.)
DECRETO DEL FARE - D.L. N. 69/2013 CONVERTITO NELLA L. N. 98/2013
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1. 15 GIUGNO 2013 – Il Consiglio dei Minisrtri approva il "DECRETO DEL FARE"
Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2013 ha approvato, anzitutto, un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita.
Il presidente del Consiglio ha sottolineato, in apertura, che questo provvedimento – unitamente al disegno di legge in materia di semplificazioni che verrà discusso la prossima settimana in Consiglio dei ministri - ha come base le 6 Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”).
In particolare, i diversi interventi rispondono alle raccomandazioni di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; sostenere il flusso del credito alle attività produttive anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti; intensificare gli sforzi per scongiurare l’abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola; proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso nel settore dei trasporti.
. Se vuoi scaricare il testo delle RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia
e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2017, clicca QUI.
1.1. "DECRETO DEL FARE" – Rilancio degli investimenti – Accesso al credito per le PMI – Riduzione dei costi energetici
Rilanciare gli investimenti, facilitare l’accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese, ridurre i costi energetici.
Queste le principali misure previste dal “Decreto del fare”, interventi in grado di restituire fiducia all’economia e invertire le aspettative sul ciclo economico, creando le condizioni per riportare il Paese su un sentiero di crescita.
Gli interventi previsti rispondono alla necessità di valorizzare le risorse pubbliche disponibili - che sono limitate - come leva per stimolare al massimo gli investimenti privati, attivando così un effetto moltiplicatore.
Per rilanciare la competitività del nostro sistema imprenditoriale la prima necessità è creare le condizioni favorevoli perché le imprese tornino a investire in macchinari e in innovazione.
Con questo obiettivo il “Decreto del Fare” ha previsto l’attivazione di un canale di finanza agevolata a favore delle imprese che intendono rinnovare i processi produttivi, acquistando nuovi macchinari e beni strumentali.
La provvista CDP assicurerà risorse pari a 5 miliardi, utilizzabili per un finanziamento massimo di 2 milioni di euro per azienda.
La misura, punta ad aiutare le imprese che scelgono di investire sul futuro, mettendole in condizione di beneficiare di un tasso dimezzato rispetto a quello di mercato.
Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese.
A questo scopo, in particolare, si dispone la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.
Con il finanziamento dei Contratti di Sviluppo nel Centro-Nord, gestiti da INVITALIA, abbiamo posto le condizioni per avviare in tempi rapidi almeno 20 grandi progetti di investimento che diversamente non sarebbero partiti, assicurando non solo un significativo impatto economico, ma anche un’importante ricaduta sul fronte occupazionale.
Il Decreto contiene inoltre misure importanti volte a eliminare alcuni costi e alcune complicazioni che pesano sulla competitività del nostro sistema di imprese.
Ci siamo concentrati prima di tutto sui costi della bolletta elettrica, semplificando e rimuovendo una serie di oneri impropri e di rendite.
Stimiamo un risparmio potenziare a beneficio di tutti i consumatori pari a oltre 500 milioni di euro all’anno a partire dalla seconda metà del 2013.
In particolare, abbiamo modificato le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6, in modo progressivo, portandole in linea con i prezzi di mercato che si sono significativamente ridotti nell’ultimo periodo; abbiamo bloccato la maggiorazione degli incentivi all’elettricità prodotta da biocombustibili liquidi, maggiorazione che avrebbe comportato un aumento delle tariffe di 300 milioni all’anno e avrebbe premiato impianti con scarsi benefici ambientali che saranno invece oggetto di iniziative di riqualificazione.
Il Consiglio dei Ministri ha assunto l’impegno a rivedere l’intera materia degli incentivi per la produzione di energia elettrica, proseguendo il percorso di differenziazione delle fonti e valorizzazione delle energie rinnovabili.
Viene inoltre ampliata l’apertura del mercato del gas naturale, liberalizzando completamente le piccole e medie aziende, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea e dall’Antitrust.
Sono previste poi misure volte ad accelerare l’avvio delle gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, dalle quali deriveranno minori costi per i cittadini utenti e significative entrate per gli enti locali.
È stata inoltre prevista la liberalizzazione dell’accesso ad internet (wifi).
(Fonte. Ministero dello Sviluppo Economico)
. Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa del Governo sui contenuti del decreto, clicca QUI.
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2. 21 GIUGNO 2013 – Il "DECRETO DEL FARE" sulla Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 (Supp. Ord. n. 50), il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
Il decreto - in vigore dal 22 giugno 2013 - si compone di 86 articoli, suddivisi nei seguenti tre Titoli:
- TITOLO I - Misure per la crescita economica (artt. 1 - 27)
- TITOLO II - Semplificazioni (artt. 28 - 61)
- TITOLO III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile (artt. 62 - 84).
I due articoli finali - 85 e 86 - riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
2.1. Misure per la crescita economica
Il D.L. n. 69/2013 introduce una serie di misure per la crescita economica (Titolo I), incentrate sul sostegno alle imprese, il potenziamento dell’Agenda digitale italiana e il rilancio delle infrastrutture.
Sintetizziamo qui alcune delle disposizioni di maggiore interesse.
a) Sostegno alle imprese
Il decreto legge prevede il rafforzamento del Fondo di garanzia per le PMI e fissa i criteri direttivi per le misure attuative da adottare a tal fine.
E’ stabilito che l’obiettivo di assicurare un più ampio accesso al credito sia perseguito in particolare mediante la semplificazione delle procedure di accesso al fondo, l’aggiornamento dei criteri di valutazione delle PMI ai fini del rilascio della garanzia nonché l’innalzamento della percentuale massima di copertura (dal 70 all’80 per cento) per le anticipazioni di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni e per le operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi (articolo 1).
Sono inoltre previsti finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto da parte delle PMI di nuovi macchinari e impianti (articolo 2).
Ulteriori disposizioni riguardano il mercato del gas naturale e i carburanti (articolo 4).
Il decreto fissa termini perentori per lo svolgimento delle gare d’ambito nel mercato del gas naturale, introducendo meccanismi di intervento sostitutivo della regione e del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia delle amministrazioni.
E’ disposta inoltre l’estensione dell’incentivo previsto per la chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti ai casi di trasformazione degli stessi in impianti di distribuzione di metano per autotrazione.
Il decreto introduce alcune novità in tema di comunicazione elettronica: viene liberalizzata l’offerta di accesso ad internet al pubblico mediante l’eliminazione dell’obbligo di identificazione degli utilizzatori.
Con il decreto vengono inoltre eliminati l’apposita abilitazione richiesta per lo svolgimento delle attività di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica e il connesso obbligo degli utenti delle reti di comunicazione elettronica di affidare le stesse attività alle sole imprese abilitate (articolo 10).
Per assicurare l’utilizzo dei fondi strutturali europei, superando le attuali inefficienze, il decreto legge impone alle amministrazioni di dare precedenza alle attività connesse all’utilizzo di tali fondi; anche in questo caso, è previsto l’intervento sostitutivo dello Stato o della regione in caso di inerzia degli enti territoriali (articolo 9).
b) Potenziamento dell’Agenda digitale italiana
Il decreto interviene sulla governance dell’Agenda digitale italiana (articolo 13).
E’ ridefinita la composizione della cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio (che include oltre ai ministri interessati un presidente di regione e un sindaco designati dalla Conferenza unificata).
La cabina di regia presenterà in settembre, con la collaborazione dell’Agenzia per l’Italia digitale, una relazione sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale italiana.
Viene inoltre istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un “Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana”, composto da esperti e rappresentanti di imprese e presieduto dal nuovo Commissario del governo per l’attuazione dell’Agenda digitale. Questo Commissario è posto a capo di una struttura ad hoc presso la Presidenza del Consiglio.
Le funzioni di vigilanza sull’Agenzia per l’Italia digitale sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’attivazione di una casella PEC come domicilio digitale per i rapporti con le PA può essere chiesta dal cittadino anche senza una procedura ad hoc, contestualmente alla richiesta del documento digitale unificato (carta d’identità e tessera sanitaria) (articolo 14).
c) Rilancio delle infrastrutture
Per ovviare al blocco di numerosi cantieri realizzatosi in ragione della carenza di risorse finanziarie, è istituito un apposito Fondo di 2069 milioni di euro (per il periodo 2013-2017) nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture.
Il decreto individua l’insieme di interventi finanziabili con le risorse del Fondo e alcune opere da finanziare in via prioritaria. Le specifiche destinazioni saranno definite da misure attuative.
Tra gli obiettivi, ci sono il superamento delle criticità delle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, la messa in sicurezza del territorio e la riqualificazione dell’edilizia scolastica (articolo 18).
In tema di concessioni (articolo 19), per ovviare ai ritardi dovuti alla difficoltà di reperire la documentazione necessaria dalle varie amministrazioni è prevista la responsabilizzazione diretta del soggetto concedente, tenuto a dichiarare la disponibilità della documentazione all’atto della consegna dei lavori.
E’ inoltre modificata la disciplina del codice dei contratti pubblici sulle concessioni di lavori (articolo 143) per rispondere alle criticità della reformatio in pejus dei presupposti o delle condizioni di base del contratto, imponendo la revisione dello stesso in presenza di variazioni apportate dalla stazione appaltante o modifiche normative che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario.
La convenzione deve contenere le indicazioni necessarie per rendere il principio operativo.
Sono introdotte disposizioni volte a favorire il finanziamento delle opere da realizzare in partenariato pubblico-privato, tramite consultazioni preliminari degli operatori economici sulla bancabilità del progetto posto a base della gara e la possibilità di richiedere nel bando che l’offerta sia corredata da una manifestazione di interesse da parte di un istituto finanziario.
Viene inoltre esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 179/2012 sul credito di imposta su IRES e IRAP per le nuove opere infrastrutturali da realizzare in partenariato pubblico-privato per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e risulta la non sostenibilità del piano economico finanziario. L’importo minimo dell’opera è ridotto da 500 a 200 milioni di euro, il limite temporale per l’approvazione del progetto è differito da fine 2015 a fine 2016.
Il CIPE individua l’elenco delle opere che possono accedere all’agevolazione e l’importo massimo complessivo della stessa.
Alcune delle agevolazioni fiscali provvisorie per i project bond introdotte dal decreto legge n. 83/2012 sono rese strutturali: si tratta dell’alleggerimento delle imposte indirette e dell’esclusione dei limiti di deducibilità assoluta, analoga a quella che vale per gli interessi pagati sui finanziamenti bancari.
Il decreto contiene alcune disposizioni in materia di trasporto ferroviario (articolo 24): è previsto che un decreto ministeriale definisca il quadro per l’accesso all’infrastruttura, nonché i principi e le procedure per l’assegnazione della capacità, per il calcolo del canone di utilizzo e per i corrispettivi dei servizi.
Sono precisati i requisiti di separazione contabile tra attività di servizio pubblico e altre attività.
Il decreto introduce condizioni volte ad assicurare la compensazione dei soggetti che hanno obblighi di servizio pubblico laddove su specifiche tratte l’entrata di nuovi operatori comprometta l’equilibrio economico.
Altre disposizioni sono volte a consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di svolgere le attività di vigilanza sulle concessioni autostradali, in seguito alla soppressione dell’apposita Agenzia (articolo 25).
In tema di appalti pubblici, gli obblighi di trasparenza sugli affidamenti, previsti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, possono essere assolti dalle pubbliche amministrazioni per il 2012 insieme a quelli per l’anno successivo.
Sono prorogati sino al 31 dicembre 2015 sia il regime semplificato per la dimostrazione dei requisiti speciali per ottenere la qualificazione da parte delle SOA, sia la possibilità per le amministrazioni di escludere automaticamente le offerte anomale nel caso di appalti sotto la soglia comunitaria (articolo 26).
(Fonte: Assonime - 9 luglio 2013)
2.2. Le novità in materia di semplificazioni amministrative
Il TITOLO II, dedicato alle semplificazioni, è suddiviso nei seguenti quattro Capi:
- CAPO I - Misure per la semplificazione amministrativa (artt. 28 - 49)
- CAPO II - Semplificazioni in materia fiscale (artt. 50 - 56)
- CAPO III - Misure in materia di istruzione, università e ricerca (artt. 57 - 60)
- CAPO IV - Disposizioni finanziarie (art. 61).
Segnaliamo, di seguito, gli argomenti principali trattati.
ART. 28 - La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
ART. 29 - 1. Con efficacia dal 2 luglio 2013, gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unione europea. Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
ART. 30 - Semplificazioni in materia edilizia.
Vengono esclusi dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli di demolizione e ricostruzione che comportano solamente variazioni nella sagoma; pertanto tali interventi non sono più soggetti al permesso di costruire e possono essere eseguiti tramite SCIA (salvo che l’immobile sia soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali).
Viene inoltre modificato il procedimento da seguire per il rilascio del permesso a costruire per gli immobili sui quali sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In questi casi il procedimento si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso, contrariamente alla disciplina precedente che prevedeva invece l’ipotesi del silenzio-rifiuto.
ART. 31 - Semplificazioni in materia di DURC
In particolare:
- viene estesa alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia la procedura compensativa, in base alla quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle PA di importo pari ai versamenti contributivi dovuti;
- nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa all’impresa impiegata nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l’importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi;
- la validità del DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è estesa a 180 giorni dalla data di emissione.
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ART. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
ART. 33 - Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
ART. 34 - Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
ART. 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
ART. 37 - Zone a burocrazia zero
ART. 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
ART. 39 - Disposizioni in materia di beni culturali
ART. 41 - Disposizioni in materia ambientale
Di particolare rilievo è la disposizione che precisa l’ambito di applicazione del recente decreto interministeriale n. 161/2012 sulla gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti: viene chiarito che la nuova disciplina è applicabile esclusivamente ai materiali da scavo generati da attività/opere soggette a VIA o ad AIA.
Altre previsioni del decreto attengono invece alle situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti nel Lazio e in Campania: in particolare vengono meglio individuati i poteri del Commissario nominato per l’emergenza rifiuti nel Lazio e accelerate, mediante l’introduzione di un meccanismo che prevede la nomina di commissari ad acta in caso di inadempienza, le procedure di competenza degli enti locali per la realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania.
ART. 42 - Soppressione certificazioni sanitarie
ART. 51 - Abrogazione del Modello 770 mensile
ART. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
2.3. Torna la mediazione obbligatoria
L'art. 84 apporta modifiche, in più parti, al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, reintroducendo, di fatto, la mediazione obbligatoria.
. Se vuoi approfondire l’argomento (Punto 25), clicca QUI.
3. 11 LUGLIO 2013 - La Conferenza delle Regioni propone emendamenti al disegno di legge di conversione
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l’11 luglio 2013, in sede di Conferenza Unificata, il proprio parere sul Disegno di legge di conversione in legge del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd. “Decreto del fare”).
Si tratta di un parere favorevole condizionato però all’accoglimento di una serie di emendamenti contenuti in un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e consegnato, nella stessa Conferenza Unificata, al Governo.
Tra le numerose proposte segnaliamo la richiesta di ampliamento del numero di certificazioni sanitarie da sopprimere, tra cui: il libretto idoneità sanitaria per alimentaristi; il certificato idoneità psicofisica di responsabile tecnico revisione autoveicoli; il certificato sanitario per idoneità a esecuzione operazioni relative all’impiego gas tossici; il certificato idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore; il certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino; il certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita, ecc..
. Se vuoi scaricare il testo del documento delle Regioni, clicca QUI.
4. 23/24 LUGLIO 2013 - La Disposizioni per il rilancio dell’economia - Posta e votata la questione di fiducia
Nella seduta del 23 luglio 2013 è proseguito l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248-A/R).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento, nel testo approvato dalle Commissioni dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea.
Nella seduta del 24 luglio 2013 la Camera ha votato, con 427 voti favorevoli e 167 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo approvato dalle Commissioni dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea.
. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge C. 1248, clicca QUI.
5. 26 LUGLIO 2013 - La Camera approva il disegno di legge per il rilancio dell’economia
La Camera, in data 26 luglio 2013, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo approvato dalle Commissioni dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248-A/R).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato (S 974).
Il giorno 30 luglio le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio discuteranno il provvedimento di conversione del decreto-legge 69/2013.
. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge S 974, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto-legge e il testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, clicca QUI.
6. 5/7 AGOSTO 2013 - Il "decreto del fare" all'esame del Senato - Modificato il testo approvato dalla Camera
Lunedì 5 agosto 2013, il Senato ha iniziato la discussione sul provvedimento di conversione del decreto-legge n. 69/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, già approvato dalla Camera (DdL n. 974).
Il 7 agosto 2013, con 190 voti favorevoli, 67 contrari e un astenuto, il Senato ha dato il via libera al provvedimento di conversione del "decreto-legge del fare".
Il testo torna all'esame della Camera per la terza lettura e l'approvazione definitiva.
7. 8/9 AGOSTO 2013 - Il "decreto del fare" all'esame della Camera per l'approvazionen definitiva
Il giorno 8 agosto, l'Aula di Montecitorio ha esaminato il disegno di legge (C. 1248-B) di conversione in legge del D.L. n. 69/2013, approvato dalla Camera, e modificato dal Senato.
Il via libera definitivo è arrivato il 9 agosto. La Camera ha, infatti, approvato in via definitiva - con 319 voti favorevoli e 110 contrari - il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248-B).
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL C. 1248-B, modificato dal Senato il 7 agosto e trasmesso alla Camera per l'approvazione definitiva, clicca QUI.
8. 20 AGOSTO 2013 - Il "decreto del fare" sulla Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 (Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
8.1. STRUTTURA DELLA LEGGE
Titolo I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I - Misure per il sostegno alle imprese
Art. 1 - Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Art. 2 - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Art. 3 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Art. 3-bis - Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
Art. 4 - Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
Art. 5 - Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
Art. 6 - Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra
Art. 7 - Imprese miste per lo sviluppo
Art. 8 - Partenariati
Art. 9 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei
Art. 9-bis - Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali
Art. 10 - Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
Art. 11 - Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico
Art. 11-bis - Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
Art. 12 - Ricapitalizzazione delle Societa' di Gestione del Risparmio
Art. 12-bis - Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
Capo II - Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana
Art. 13 - Governance dell'Agenda digitale Italiana
Art. 13-bis - Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
Art. 14 - Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Art. 15 - Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettivita'
Art. 16 - Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati - Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Art. 16-bis - Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
Art. 17 - Misure per favorire la realizzazione
Art. 17-bis - Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Capo III - Misure per il rilancio delle infrastrutture
Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
Art. 19 - Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Art. 20 - Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
Art. 21 - Differimento dell'operativita' della garanzia globale di esecuzione
Art. 22 - Misure per l'aumento della produttivita' nei porti
Art. 23 - Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
Art. 24 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
Art. 25 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 25-bis - Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Art. 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici
Art. 26-bis - Suddivisione in lotti
Art. 26-ter - Anticipazione del prezzo
Art. 27 - Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
Titolo II - SEMPLIFICAZIONI
Capo I - Misure per la semplificazione amministrativa
Art. 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
Art. 29 - Data unica di efficacia degli obblighi
Art. 29-bis - Disposizioni transitorie n materia di incompatibilita' di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Art. 29-ter - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Art. 30 - Semplificazioni in materia edilizia
Art. 30-bis - Semplificazioni in materia agricola
Art. 31 - Semplificazioni in materia di DURC
Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Art. 33 - Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Art. 34 - Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
Art. 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Art. 36 - Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL
Art. 37 - Zone a burocrazia zero
Art. 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Art. 39 - Disposizioni in materia di beni culturali
Art. 40 Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Art. 41 - Disposizioni in materia ambientale
Art. 41-bis - Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo
Art. 41-ter - Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Art. 41-quater - Disciplina dell'utilizzo del pastazzo
Art. 42 - Soppressione certificazioni sanitarie
Art. 42-bis - Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria
Art. 42-ter - Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidita' Art. 42-quater Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Art. 43 - Disposizioni in materia di trapianti
Art. 44 Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualita' delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonche' disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica
Art. 45 - Omologazioni delle macchine agricole
Art. 45-bis - Abilitazione all'uso di macchine agricole
Art. 46 - EXPO Milano 2015
Art. 46-bis - Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999
Art. 46-ter- Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015
Art. 47 - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 47-bis Misure per garantire la piena funzionalita' e semplificare l'attivita' della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Art. 48 - Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 49 Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
Art. 49-bis - Misure per il rafforzamento della spending review
Art. 49-ter - Semplificazioni per i contratti pubblici
Art. 49-quater Anticipazione di liquidita' in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa
Art. 49-quinquies - Misure finanziarie urgenti per gli enti locali
Capo II - Semplificazione in materia fiscale
Art. 50 - Modifiche alla disciplina della responsabilita' fiscale negli appalti
Art. 50-bis - Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA
Art. 51 - Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770
Art. 51-bis - Ampliamento dell'assistenza fiscale
Art. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
Art. 53 Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate
Art. 54 - Fabbisogni standard: disponibilita' dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
Art. 54-bis - Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 54-ter - Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Art. 55 - Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
Art. 56 - Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
Art. 56-bis - Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
Art. 56-ter - Piani di azionariato
Art. 56-quater - Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento
Art. 56-quinquies - Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Capo III - Misure in materia di istruzione, universita' e ricerca
Art. 57 - Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
Art. 57-bis - Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 58 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
Art. 59 Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilita' degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi
Art. 60 - Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario
Capo IV - Disposizioni finanziarie
Art. 61 - Copertura finanziaria
Titolo III - MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
Capo I - Giudici ausiliari
Art. 62 - Finalita' e ambito di applicazione
Art. 63 - Giudici ausiliari
Art. 64 - Requisiti per la nomina
Art. 65 - Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
Art. 66 - Presa di possesso
Art. 67 - Durata dell'ufficio
Art. 68 - Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
Art. 69 - Incompatibilita' ed ineleggibilita'
Art. 70 - Astensione e ricusazione
Art. 71 - Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
Art. 72 - Stato giuridico e indennita'
Capo II - Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
Art. 73 - Formazione presso gli uffici giudiziari
Capo III – Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione
Art. 74 - Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
Capo IV - Misure processuali
Art. 75 - Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
Art. 76 - Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
Art. 77 - Conciliazione giudiziale
Art. 78 - Misure per la tutela del credito
Art. 79 - Semplificazione della motivazione della sentenza civile
(soppresso).
Art. 80 - Foro delle societa' con sede all'estero
(soppresso).
Capo V - Modifiche all'ordinamento giudiziario
Art. 81 - Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Capo VI - Disposizioni in materia di concordato preventivo
Art. 82 - Concordato preventivo
Capo VII - Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia
Art. 83 Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Capo VIII - Misure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Art. 84-bis - Modifica all'articolo 2643 del codice civile
Art. 84-ter - Compensi per gli amministratori di societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni
Capo IX - Disposizioni finanziarie
Art. 85 - Copertura finanziaria
Art. 86 - Entrata in vigore
8.2. Approfondimenti su alcuni contenuti del provvedimento
Art. 10 - Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
L'articolo 10 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", apporta novità in materia di telecomunicazioni.
L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori.
Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 (Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet) del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
Con l'abrogazione dell'art. 2 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 198, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica non sono più tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni, ad imprese abilitate.
Abrogato anche il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, recante "Regolamento recante disposizioni di attuazione della L. 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni".
A ben vedere, il nuovo provvedimento non cambia la normativa vigente ma sancisce in modo definitivo il superamento del decreto Pisanu, ritenuto da molti il principale responsabile del mancato sviluppo del wi-fi in Italia.
Art. 17-ter - Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese - Sistema SPID
Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, l'articolo 17-ter, con una modifica all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ha previsto la istituzione del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con un apposito decreto, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
Secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 64 del CAD, la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
Oltre all'utilizzo della CIE e della CNS, le Pubbliche Amministrazioni potranno ora consentire l'accesso in rete ai propri servizi anche mediante servizi offerti dal sistema SPID.
Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità che saranno definite da un apposito decreto, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti.
L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70.
Le caratteristiche del sistema SPID verranno definite con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
8.3. Le novità in materia di semplificazioni amministrative
Il TITOLO II, dedicato alle semplificazioni, è suddiviso nei seguenti quattro Capi:
- CAPO I - Misure per la semplificazione amministrativa (artt. 28 – 49-quinquies)
- CAPO II - Semplificazioni in materia fiscale (artt. 50 – 56-quinquies)
- CAPO III - Misure in materia di istruzione, università e ricerca (artt. 57 - 60)
- CAPO IV - Disposizioni finanziarie (art. 61).
Art. 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono piu' amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Art. 29 - Data unica di efficacia degli obblighi
Con efficacia dal 2 luglio 2013, gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Agenzia delle Entrate e del territorio, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia del demanio, Agenzia di protezione civile, Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale), devono fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.
Per "obbligo amministrativo" si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti deve pubblicare sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo dovrà comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale.
L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 (Art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Degli appositi decreti dovranno determinare le modalità di applicazione di tale disposizione.
Art. 30-bis - Semplificazioni in materia agricola
Con delle modifiche al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, vengono introdotte le seguenti novità.
1) Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attività.
2) La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
3) L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati.
Art. 31 - Semplificazioni in materia di DURC
Al comma 1-bis si stabilisce che nel caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
Artt. 42 e 42-bis - Soppressione delle certificazioni sanitarie
Gli articoli 42 e 42-bis prevedono la soppressione di una lunga serie di certificazioni sanitarie riferite, in gran parte, all'idoneità fisica.
Ricordiamo in modo particolare i seguenti due casi:
1) Con l'abrogazione dell'articolo 14 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e dell'articolo 37 del regolamento di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto non è più richiesto il possesso dell'apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Lo stesso personale non è più tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche (art. 42, comma 7-bis).
2) Con l'abrogazione della lett. f) del comma 1 dell'articolo 240 del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per il titolare dell'impresa individuale che svolge attività di revisione di veicoli immatricolati e per l'eventuale responsabile tecnico, non è più richiesto il possesso del certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività rilasciato dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività. (art. 42, comma 7-ter).
9. FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI ALLE P.M.I.
9.1. 24 GENNAIO 2014 – Pubblicato il decreto che prevede finanziamenti agevolati e contributi alle P.M.I.
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, il decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante le disposizioni attuative dell’art. 2 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 (c.d. "Decreto del fare"), per l’accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi previsti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI.
Il decreto definisce i requisiti e gli investimenti ammissibili, demandando alla competenza di una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico l’individuazione delle modalità e dei termini di accesso alle agevolazioni.
Il decreto sulla c.d. “Sabatini-Bis” definisce in primo luogo i requisiti per fruire delle agevolazioni per l’acquisto - a titolo di proprietà o leasing - di beni strumentali, attraverso la concessione di un contributo in conto interessi.
Per la prima volta, inoltre, i finanziamenti saranno accessibili anche per l’acquisto di macchine hardware e software.
Le P.M.I. dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- aver stabilito la propria sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, non risultando in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto vincolato gli aiuti sanciti quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non versare in condizioni di difficoltà finanziaria.
I finanziamenti saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche o intermediari finanziari convenzionati e potranno essere stanziati per un valore compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro, eventualmente suddiviso in più iniziative di acquisto per ciascuna impresa beneficiaria.
I finanziamenti avranno durata massima di 5 anni e saranno sostenuti da un plafond complessivo pari a 2,5 miliardi di euro garantito dalla Cassa depositi e prestiti.
Per la piena operatività delle agevolazioni occorrerà attendere, oltre all’emanazione della circolare del Ministero dello Sviluppo economico, anche la firma di una convenzione trilaterale tra lo stesso Ministero, ABI e la Cassa Depositi e Prestiti.
- Si riporta il testo del:
. DECRETO 27 novembre 2013: Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
9.2. 10 FEBBRAIO 2014 – Pubblicata la circolare operativa
A partire dal 31 marzo 2014, le aziende potranno presentare domanda per accedere ai finanziamenti agevolati destinati agli investimenti in beni strumentali, introdotti la scorsa estate con il “Decreto del fare” (art. 2, D.L. n. 69/2013).
Le domande dovranno essere compilate in formato elettronico e inviate alle banche convenzionate attraverso posta elettronica certificata (PEC).
I moduli saranno disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico entro il 10 marzo 2014. Si tratta di un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, dove si attesta il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.
E’ quanto prevede la circolare 10 febbraio 2014, n. 4567, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo, di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, a favore di micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
L’emanazione della circolare era il penultimo tassello. Per la piena operatività delle agevolazioni manca la stipula di una convenzione trilaterale tra lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, ABI e la Cassa Depositi e Prestiti.
La convenzione, alla quale dovranno aderire gli intermediari finanziari interessati, deve definire i criteri di attribuzione alle banche del plafond (2,5 miliardi di euro), i contratti tipo di finanziamento e le attività di monitoraggio sui risultati. Il lavoro è praticamente completato e Cassa depositi e prestiti prevede di ufficializzare il via libera per la metà di febbraio.
- Si riporta il testo della circolare:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567: Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
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DECRETO DEL FARE-BIS
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1. 10 SETTEMBRE 2013 – La bozza del "Decreto del fare bis"
Pubblichiamo di seguito il testo della bozza del decreto "Fare-bis" con le norme elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- Si riporta il testo della:
. BOZZA DEL DECRETO DEL FARE-BIS.
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INTERVENTI SULL'OCCUPAZIONE - D.L. n. 76/2013, CONVERTITO NELLA L. N. 99/2013
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1. 28 GIUGNO 2013 - Interventi urgenti sull'occupazione - Pubblicato il D.L. n. 76
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".
Il provvedimento - entrato in vigore il 28 giugno 2013 - fissa nuovi sgravi per le assunzioni di giovani e lo stop dell'aumento Iva per tre mesi.
1.1. Struttura del decreto
Il decreto n. 76/2013 si compone di 13 articoli, suddivisi nei seguenti tre Titoli:
- TITOLO I - Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale (artt. 1 - 6)
- TITOLO II - Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale(artt. 7 - 10)
- TITOLO III - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiuto (IVA) e di altre misure urgenti (artt. 11 - 12).
1.2. Analisi dei contenuti
1.2.1. Modifiche in materia di imposte
Con l`articolo 11, comma 1, viene spostato il termine originario previsto per l`aumento dell`aliquota ordinaria dell`IVA dal 21% al 22%, dal 1 luglio al 1 ottobre 2013.
Differiti i termini per l`aumento dell`IVA il Governo, per coprire la misura, ha dovuto ricorrere però all`aumento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati a decorrere dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Nello specifico gli acconti IRPEF e IRAP per persone fisiche e societa` di persone arriveranno al 100% (al posto dell`attuale 99%), mentre gli acconti IRES e IRAP per societa` di capitali arriveranno al 110% (invece dell`attuale 100%).
In aggiunta a l`aumento di IRPEF, IRES e IRAP il Governo ha introdotto anche una tassa di consumo sulle sigarette elettroniche pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico a partire dal 2014.
1.2.2. Modifiche in materia di lavoro
L’annunciata manutenzione della RIFORMA FORNERO si è limitata a pochi ritocchi (art. 7). Tra questi, un maggior margine di manovra su contratti a termine, a progetto e a chiamata, oltre a una tutela estesa ai co. co. pro. con il divieto di far ricorso alla pratica delle dimissioni in bianco.
Il capitolo dell’apprendistato, invece, è stato rinviato a settembre, alla conferenza Stato-Regioni che dovrà uniformare i contratti in tutto il Paese.
1.2.3. Sicurezza nei luoghi di lavoro - Aumentate ammende e sanzioni
Con l’art. 9, comma 2, il D.L. n. 76/2013 ha sostituito il comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo.
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1.2.4. Modifiche alle SRL semplificate
L'articolo 9, commi 13, 14 e 15 prevede modifiche in materia di SRL semplificate.
Con una modifica all'art. 2463-bis del Codice civile viene prevista la eliminazione del limite di 35 anni di età per la creazione di SRL semplificate.
Con la modifica dell'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, la "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" viene di fatto soppressa.
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1.2.5. Modifiche alle Start-Up innovative
Il successivo comma 16 apporta modifiche specifiche all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativo alla start-up innovativa.
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1.3. Approfondimenti dal Governo
Gli obiettivi perseguiti dal Governo attraverso gli interventi previsti dal decreto-legge n. 76/2013 mirano ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato; creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività, favorendo l’alternanza scuola-lavoro; sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali; incentivando le assunzioni di categorie deboli della società, come le persone con disabilità (sarà previsto un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità).
. Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa del Governo sui contenuti del decreto-legge, clicca QUI.
1.4. Approfondimenti dal Senato
Il Servizio Studi del Senato ha redatto un Dossier sul "Disegno di legge A.S. n. 890 - Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".
Il dossier esamina articolo per articolo i contenuti e offre una scheda di lettura dell'intero provvedimento.
. Se vuoi scaricare il testo del Dossier, clicca QUI.
1.5. 11 LUGLIO 2013 - Parere dell'ANCI e della Conferenza Unificata
. Se vuoi scaricare il testo del documento dell'ANCI, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del documento delal Conferenza Unificata, clicca QUI.
2. 23 AGOSTO 2013 - Interventi urgenti sull'occupazione - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 76
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, la LEGGE 9 agosto 2013, n. 99, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".
3. 29 AGOSTO 2013 - Chiarimenti interpretativi dal Ministero del lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 35/2013 del 29 agosto 2013, a pochissimi giorni dall'entrata in vigore della legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013 (c.d. "Decreto Lavoro"), fornisce importanti chiarimenti interpretativi sugli istituti lavoristici maggiormente interessati alla riforma.
Le misure introdotte dal Legislatore riguardano il ricorso ad alcune tipologie contrattuali, forme di stabilizzazione degli associati in partecipazione e diversi interventi di semplificazione e razionalizzazione di alcuni istituti.
Su tali e altri aspetti la circolare fornisce indicazioni al personale ispettivo sia del Ministero che degli Istituti previdenziali e assicurativi – ma al contempo anche agli "attori" del mercato del lavoro – al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle nuove regole.
Fra le tipologie trattate in circolare si evidenziano quelle dell'apprendistato, dei tirocini formativi e di orientamento, del contratto a tempo determinato, del lavoro intermittente e delle collaborazioni a progetto.
Di particolare importanza sono anche le indicazioni fornite sulla procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione e sulla solidarietà negli appalti.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
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TUTELA, VALORIZZAZIONE E RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO D.L. N. 91/2013, CONVERTITO NELLA L. N. 112/2013
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1. 9 AGOSTO 2013 - Il D.L. n. 91/2013 sulla Gazzetta Ufficiale
E' statao pubblicato, sulla (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, il DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo".
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.1. 12 AGOSTO 2013 - Il decreto è all'esame del Senato (Atto n. 1014)
. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge n. 1014 all'esame del Senato, con le allegate Relazioni, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del DOSSIER del Servizio Studi sull' AS 1014, clicca QUI.
1.2. 3 OTTOBRE 2013 - Il decreto approvato in via definitiva dalla Camera
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (Atto C. 1628).
. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge n. 1628 approvato in via definitiva dalla Camera, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il Parere delle Regioni sul decreto, clicca QUI.
2. 8 OTTOBRE 2013 - La legge di conversione n. 112/2013 sulla Gazzetta Ufficiale
2.1. La struttura del provvedimento
Il decreto-legge si articola in 3 CAPI.
1) Il CAPO I contiene disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
Composto di sei articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, risulta di 16 articoli nella versione trasmessa dal Senato, a seguito dell'inserimento, presso l'altro ramo del Parlamento, di ulteriori 10 articoli (artt. 1 - 6).
In particolare:
L'articolo 1 dispone interventi per Pompei e altri luoghi della cultura siti in Campania.
L'articolo 2 prevede un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del
patrimonio culturale italiano.
L'articolo 2-bis reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004.
L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura.
L'articolo 3-bis riguarda il Forum mondiale Unesco sulla cultura e sulle industrie culturali che si terrà a Firenze nel 2014.
L'articolo 3-ter reca disposizioni per la valorizzazione dei siti italiani inseriti nella Lista Unesco del patrimonio mondiale.
L'articolo 3-quater reca disposizioni volte a modificare la durata delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia e a stabilire un termine preciso per l'esecuzione dei lavori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
L'articolo 3-quinquies riguarda il conseguimento della qualifica di restauratore.
L'articolo 4 reca previsioni normative varie, relative alla recitazione di opere letterarie in alcuni luoghi della cultura, all'accesso aperto ai risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici, all'unificazione di banche dati, al prezzo dei libri, alle risorse per istituzioni culturali.
L'articolo 4-bis riguarda il decoro dei complessi monumentali ed altri immobili.
L'articolo 4-ter riconosce il valore storico e culturale del carnevale.
L'articolo 5 dispone autorizzazioni di spesa, per complessivi 22 milioni di euro, per l'avanzamento di lavori già avviati in alcuni luoghi della cultura, nonché per la tutela di beni culturali che presentano rischi di deterioramento e per celebrazioni di particolari ricorrenze.
L'articolo 5-bis dispone un contributo al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna.
L'articolo 5-ter autorizza la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015, al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero".
L'articolo 5-quater dispone interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nel patrimonio Unesco in provincia di Ragusa.
L'articolo 6 reca disposizioni per favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei. Dispone, inoltre, un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2014, per il sostegno delle attività della Fondazione MAXXI.
2) Il CAPO II reca disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo.
Si compone di 5 articoli (artt. 5 - 11).
In particolare:
L'articolo 7 prevede un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. Reca, inoltre, disposizioni finalizzate ad eliminare alcune autorizzazioni per eventi di spettacolo dal vivo di piccola portata.
L'articolo 8 rende permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) e li estende - dalla medesima data - anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.
L'articolo 9 riguarda i contributi agli spettacoli dal vivo.
L'articolo 10 dispone in merito alla prosecuzione del funzionamento di enti vigilati o sovvenzionati dal MIBACT.
L'articolo 11 reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economicopatrimoniale, nonché disposizioni per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.
3) Il CAPO III contiene disposizioni urgenti per assicurare risorse al sistema dei beni e delle attività culturali, nonché le norme relative alla copertura finanziaria, al rifinanziamento del Fondo di politica economica ed all'entrata in vigore.
Si compone di 5 articoli (art. 12 - 16).
. Se vuoi scaricare il testo di una scheda riassuntiva dei contenuti del provvedimento, clicca QUI.
2.2. Alcuni APPROFONDIMENTI sui contenuti del provvedimento
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2013, la LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".
La legge – in vigore dal 9 ottobre 2013 - reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, per il rilancio del cinema e delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo.
Il resto del decreto-legge, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, viene riportato nei Riferimenti normativi.
In questa sede ci limitiamo a segnalare quattro significative novità introdotte dalla legge di conversione.
1) Dettate nuove norme per il conseguimento della qualifica di restauratore (art. 3-quinquies).
All'articolo 182 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici), dopo il comma 1-octies, e' inserito il nuovo comma 1-novies, nel quale si stabilisce che i titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'apposito elenco, di cui al comma 1-bis, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'Allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti.
Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I,
Tabella 2, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.
L'esperienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3, dell'Allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni.
2) Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili.
Previste norme per contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale (art. 4-bis).
All'articolo 52 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, che recita testualmente:
«1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonchè delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.».
3) Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale.
E' riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonche' delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali (art. 4-ter).
4) Disposta la modifica a tre articoli del T.U.L.P.S. (gli articoli 68, 69 e 71), nei quali si prevede che per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (art. 7, comma 8-bis).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, clicca QUI.
. Per un approfondimento sui contenuti del decreto, clicca QUI.
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RAZIONALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE D.L. N. 101/2013, CONVERTITO NELLA L. N. 125/2013
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1. 31 AGOSTO 2013 - Interventi urgenti sulle Pubbliche Amministrazioni - Pubblicato il D.L. n. 101/2013
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".
Il decreto-legge, in vigore dal 1° settembre 2013, si compone di 13 articoli distribuiti nei seguenti quattro Capi:
• Capo I - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle societa' partecipate;
• CAPO II - Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
• CAPO III - Misure per il potenziamento delle politiche di coesione;
• CAPO IV - Misure in materia ambientale.
Le disposizioni dettate dal provvedimento, come si legge nelle premesse, mirano a:
• razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità;
• ottimizzare le attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni nonchè una razionalizzazione delle attività di misurazione e valutazione della performance del personale attraverso una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
• rendere più efficace l'utilizzo, quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il coordinamento e il controllo sull'uso degli stessi e rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, già spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri.
In particolare il decreto legge introduce limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. I contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e se posti in essere in violazione delle predette disposizioni di legge sono nulli e determinano responsabilità erariale.
Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.
2. 2 SETTEMBRE 2013 - Il Disegno di legge all'esame del Senato (ATTO n. 1015)
Il Disegno di legge di conversione del D.L. n. 101/2013 è ora all'esame del Senato (ATTO n. 1015).
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 2 settembre 2013.
Il decreto-legge n. 101/2013 si colloca nell’ambito degli obiettivi previsti dal programma di Governo volti a proseguire l’azione di revisione della spesa pubblica, in un’ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili, da un lato per migliorare gli equilibri di finanza pubblica, dall’altro per favorire una maggiore efficienza delle pub-bliche amministrazioni e potenziare l’efficacia della loro azione.
Nello spirito di favorire politiche occupazionali razionali ed efficienti, il decreto-legge prevede forme di reclutamento finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell’ultimo quinquennio, un’anzianità di tre anni con rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico, recuperando anche la platea di coloro che, pur avendo i requisiti previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, intervenute in materia di lavoratori precari, non sono stati assunti a tempo indeterminato in ragione dell’insufficienza delle risorse finan-ziarie disponibili.
Al contempo, si interviene con misure volte a ribadire la natura prevalente del contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, limitando a casi eccezionali il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di prevenire il formarsi di nuovo precariato.
Le norme occupazionali contenute nel decreto, pertanto, perseguono tre finalità principali:
a) ribadire il principio che, nel settore pubblico, il contratto a tempo indeterminato deve essere considerato la forma di «contratto dominante»;
b) rafforzare le responsabilità dirigenziali in caso di utilizzo non consentito dei contratti di lavoro flessibile;
c) inasprire le relative sanzioni.
Il decreto contiene, inoltre, disposizioni utili a razionalizzare l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e a favorire il ricambio generazionale del personale.
. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge n. 1015 all'esame del Senato, con le allegate Relazioni, clicca QUI.
3. 30 OTTOBRE 2013 - Pubblicata la L. n. 125/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, la LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".
Il testo del D.L. n. 101/2013, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 125/2013 viene riportato nei Riferimenti normativi.
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DECRETO SEMPLIFICAZIONI
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1. 19 GIUGNO 2013 - Il Consiglio dei Minisrtri approva il DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Il Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2013 ha approvato un disegno di legge in materia di semplificazioni, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, Giampiero D’Alia, che contiene una serie di misure di semplificazione che arricchiscono e completano il quadro degli interventi di sburocratizzazione dell’amministrazione, avviati con il cd. decreto-legge “Fare”, approvato il 15 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri.
- Si riporta il testo della bozza del:
. Disegno di legge in materia di semplificazioni.
1.1. I CONTENUTI DEL DECRETO
Il disegno di legge (Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo) contiene una serie di misure di semplifica-zione che arricchiscono il quadro degli inter-venti di sburocratizzazione dell’amministra-zione, indispensabili per la riduzione degli oneri amministrativi e informativi a carico di cittadini e imprese ed utili per il rilancio dell’economia.
Si tratta di misure di semplificazione a costo zero che, in coerenza con precisi im-pegni assunti in sede europea, permettono, come richiesto anche dalle maggiori associazioni imprenditoriali, di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.
. Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa del Governo sui contenuti del disegno di legge, clicca QUI.
. Se vuoi consultare un approfondimento dei contenuti dal sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, clicca QUI.
1.2. ALCUNI APPROFONDIMENTI
1.2.1.Prevista la nascita del "TUTOR D'IMPRESA"
Tanti sogno gli argomenti e le semplificazioni oggetto del sisegno di legge e che riguardano sia i cittadini che le imprese.
Ci limitiamo a segnalare la nascita della figura del "Tutor d’impresa".
Il DdL introduce questa nuova figura per le imprese che le segue passo passo nella loro attività, dall’inizio alla conclusione dei procedimenti.
Nello specifico: informa sulle normative ad hoc che si possono applicare e su tutti gli adempimenti necessari per l’esercizio dell’attività produttiva.
Il tutor garantisce l’osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il Ministro dello Sviluppo Economico curano ogni anno, in collaborazione con le Regioni, l’ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.gov.it.
1.2.2. Previste modifiche al Codice della Privacy
L'art. 18 del disegno di legge "Semplificazioni" introduce un nuovo comma 1-bis all’art. 121 del D.Lgs. n. 196/2003, con il quale viene specificato che le norme del Capo I del Titolo X (artt. da 121 a 134) «si applicano anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, quali contraenti o utenti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica».
La norma (introdotta su specifica richiesta del Ministro per le Politiche Europee) perseguirebbe l’obiettivo di risolvere i residui dubbi interpretativi nati dalla stratificazione e dalla pessima tecnica redazionale delle precedenti modifiche.
Si ricorderà, infatti, che la limitazione della definizione di dato personale ai soli dati delle persone fisiche identificate o identificabili (introdotta dal D.L. "Salva Italia" del 6 dicembre 2011) aveva comunque determinato dubbi interpretativi e applicativi circa la asserita e residua applicabilità del Codice della privacy ai dati delle persone giuridiche nei soli casi di trattamenti di loro dati connessi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Dal momento, infatti, che la norma di apertura del Capo I del Titolo X (Comunicazione Elettroniche) dispone che «le disposizioni del presente Titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni» (art. 121, comma 1, del Codice della privacy), si era conseguentemente asserito che, in via interpretativa, l’intero Capo I del Titolo X si applicasse ai soli dati personali intesi - con la nuova definizione - come le sole informazioni riferite a persone fisiche, escludendo i dati delle persone giuridiche.
Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda l’art. 36, del Codice Privacy, che nella attuale formulazione dispone che: «Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore».
Si tratta di una norma che impone la revisione periodica del Disciplinare Tecnico (Allegato B al Codice Privacy), che contiene le regole sulle modalità operative e applicative di adozione e implementazione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali come prescritte dagli artt. 33-35 del Codice.
Una tale revisione – stante la portata tecnica e tecnologica delle norme sulle misure minime – è ovviamente necessaria per evitare l’obsolescenza delle misure normative tecniche a seguito del rapido sviluppo della tecnologia (tanto è vero che il termine biennale prima previsto per ogni adeguamento periodico è sparito da tempo nella formulazione dell’art. 36).
L’art. 18 del disegno di legge "Semplificazioni" intenderebbe sostituire come segue l’art. 36 del Codice della privacy:
«Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del garante, ai sensi dell’art. 154, comma 5, e sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani».
1.2.3. Le novità in materia di VIA, VAS, AIA e bonifica
Nel DdL in commento, oltre alla delega al Governo volta alla codificazione in materia ambientale, da esercitarsi entro due anni, sono contenute norme volte a modificare fin dall'entrata in vigore la disciplina delle valutazioni ambientali, dell'AIA e della bonifica dei siti contaminati.
Le novità in materia di valutazioni ambientali
Il relazione alla valutazione ambientale strategica (VAS), viene modificato il regime di pubblicità del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, prevedendo la sola pubblicazione dello stesso nel sito web dell’autorità competente, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti. In quella sede dovrà essere indicata il luogo dove potrà essere visionato il piano/programma adottato e tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
In materia di verifica di assoggettabilità, il nuovo testo dell’art. 20 del TUA prevede l’informatizzazione della documentazione (sarà possibile depositare la documentazione anche su supporto cartaceo soltanto in caso di particolari difficoltà di ordine tecnico), accompagnata da un sistema di pubblicità da effettuare sul sito web dell’autorità competente anche in versione integrale.
Dalla data di pubblicazione nel sito web dell’autorità competente decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
In materia di informazione sulla decisione VIA viene abrogata la norma che prevedeva la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale o nel Bollettino Regionale per i progetti di rispettiva competenza, e viene introdotta la previsione in base alla quale dalla data di pubblicazione nel sito web dell’autorità competente del provvedimento di VIA decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
In relazione agli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, e all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotte, le nuove disposizioni hanno lo scopo di evitare che per una stessa opera da autorizzare, per la quale sia prevista l’acquisizione della VIA, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti, come attualmente previsto per le relative opere.
Le disposizioni in materia di VAS e quelle sulla verifica di assoggettabilità si applicheranno anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per quelle concernenti il nuovo sistema informatizzato di pubblicità, che non si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data, per i quali gli avvisi sono stati effettuati ai sensi della normativa previgente.
Le novità in materia di AIA
Tre le novità in materia di AIA.
La prima stabilisce che la domanda deve contenere anche l’elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l’attivazione dell’impianto, in quanto funzionale completezza dell’istruttoria per il rilascio delle AIA, in particolare sotto il profilo delle eventuali ulteriori autorizzazioni occorrenti per l’esercizio dell’impianto, non sostituite dall’AIA, di cui è necessario tenere conto ai fini del coordinamento delle rispettive prescrizioni.
La seconda dispone la soppressione dell’obbligo di acquisire preventivamente i pareri dei vari ministeri prima coinvolti, determinando così un’importante riduzione dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione.
La terza concerne la procedura per il rilascio dell’AIA. L’autorità competente, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata, comunica al gestore l’avvio del procedimento e la sede degli uffici.
Le modifiche in materia di bonifica dei siti contaminati
Le modifiche in materia di bonifica dei siti contaminati sono quasi tutte di tipo integrativo, e riguardano essenzialmente l’apparato definitorio e le procedure operative ed amministrative.
2. 20 GIUGNO 2013 - Intervento del Garante per la Privacy sulle modifiche proposte dal DdL
Il Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro, con un comunicato stampa del 20 giugno 2013, emesso dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge sulle semplificazioni, ha esternato tutto il proprio dissenso sulle modifiche proproste al Codice sulla privacy.
"Il disegno di legge di semplificazione ripropone, con ostinazione degna di miglior causa, una pesante modifica del codice di protezione dei dati personali. Oltre sei milioni di imprenditori potrebbero perdere il diritto alla tutela della loro privacy senza alcuno sgravio di tutti gli obblighi e adempimenti nei confronti delle persone con cui hanno rapporti (clienti, consumatori, dipendenti ecc)".
. Se vuoi accedere al testo del comunicato stampa, clicca QUI.
3. 23 LUGLIO 2013 - Il DdL all'esame del Senato - ATTO n. 958
Il disegno di legge semplificazioni all'esame del Senato è composto da 39 articoli suddivisi nei seguenti 3 Titoli:
TITOLO I - RIASSETTO NORMATIVO E RIDUZIONE DEGLI ONERI (artt. 1 - 7)
TITOLO II - SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI E LE IMPRESE (artt. 8 - 30)
Capo I - Semplificazioni per i cittadini (artt. 8 - 10)
Capo II - Semplificazioni per le imprese (artt. 11 - 20)
Capo III - Semplificazione in materia fiscale (artt. 21 - 30)
Titolo III - ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (artt. 31 - 39)
Capo I - Misure di razionalizzazione e semplificazione delle Pubbliche Amministrazioni (artt. 31 - 39)
. Se vuoi scaricare il testo del DdL all'esame del Snato (ATTO n. 958), con allegate le varie relazioni, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del DOSSIER del Servizio Studi sull' AS 958, clicca QUI.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi scaricare il testo di una Guida alle
semplificazioni del decreto legge del Fare, elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la semplificazione amministrativa, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare un approfondimento sui contenuti della L. n. 98/2013 - Misure per la crescita, redatto da ASSONIME, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare un approfondimento sui contenuti della L. n. 98/2013 - Funzionamento della P.A., appalti e società pubbliche, redatto da ASSONIME, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D.L. 2 giugno 2013, n. 69: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
. D.L. 28 giugno 2013, n. 76: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Edizione cartacea).
. DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
. Legge 9 agosto 2013, n. 98: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
. Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Tabella e Allegato A.
. Legge 9 agosto 2013, n. 98: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Edizione cartacea).
. Se vuoi scaricare il testo della legge dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. LEGGE 9 agosto 2013, n. 99: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Circolare n. 35 del 29 agosto 2013: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni operative per il personale ispettivo.
. LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
ALTRI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO LETTA
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TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL LAVORO
. DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
. LEGGE 3 agosto 2013, n. 89: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
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PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA
. DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.
. LEGGE 3 agosto 2013, n. 90: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.
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SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE - COMMISSIORAMENTO DELLE PROVINCE
. DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
. LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
PUBBLICO IMPIEGO - TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - SISTRI
. DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
. LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
GUIDA al decreto
Il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione illustra le principali novità in una “Guida al Decreto”: in primo piano la trasparenza e la lotta alla corruzione, con il monitoraggio delle strutture pubbliche per individuare le spese improduttive ed interventi per bilanciare le risorse umane presenti nelle pubbliche amministrazioni.
Ribadito che l’unico contratto possibile nella pubblica amministrazione è quello a tempo indeterminato, e che ogni altra forma di inserimento deve essere eccezionale, temporanea e motivata.
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IMU - POLITICHE ABITATIVE - CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI PENSIONISTICI - ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI
. DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
. DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 - ALLEGATO 1.
. DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 - ALLEGATO 2.
. DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 - ALLEGATO 3.
. DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 - ALLEGATO 4.
. LEGGE 28 ottobre 2013, n. 124: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
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. DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
. DECRETO-LEGGE 30 nobembre 2013, n. 133 - ALLEGATO A - Parte Ia.
. DECRETO-LEGGE 30 nobembre 2013, n. 133 - ALLEGATO A - Parte IIa.
. DECRETO-LEGGE 30 nobembre 2013, n. 133 - ALLEGATO A - Parte IIIa.
. DECRETO-LEGGE 30 nobembre 2013, n. 133 - ALLEGATO A - Parte IVa.
. DECRETO-LEGGE 30 nobembre 2013, n. 133 - ALLEGATO A - Parte Va.
. DECRETO-LEGGE 30 nobembre 2013, n. 133 - ALLEGATO A - Parte VIa.
. DECRETO-LEGGE 30 nobembre 2013, n. 133 - ALLEGATO A - Parte VIIa.
. DECRETO-LEGGE 30 nobembre 2013, n. 133 - ALLEGATO A - Parte VIIIa.
. LEGGE 29 gennaio 2014, n. 5: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
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ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - DECRETO 24 giugno 2013, n. 103: Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
. DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104: Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.
. LEGGE 8 novembre 2013, n. 128: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.
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FINANZA PUBBLICA E IMMIGRAZIONE
. DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione.
. DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120 - TABELLA A.
. DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120 - TABELLA B.
. LEGGE 13 dicembre 2013, n. 137: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione.
. LEGGE 13 dicembre 2013, n. 137 - TABELLA A.
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MISURE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO
. DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2013, n. 126: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.
. DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2013, n. 126 - Allegato 1.
Con un COMUNICATO del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, è stato reso noto che "Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio», non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 256 del 31 ottobre 2013".
MISURE A SOSTEGNO DELLE P.M.I.
. DECRETO 27 novembre 2013: Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567: Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI - COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI
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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
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LEGGE 6 febbraio 2014, n. 6: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
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PIANO "DESTINAZIONE ITALIA"
. DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145: Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
. LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 145/2013 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 9/2014 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
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FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI
. DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
. LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 149/2013 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 13/2014 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
FUNZIONALITA' DEGLI ENTI LOCALI
. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonchè a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
Con un COMUNICATO del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2013, è stato reso noto che il D.L. n. 151/2013 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013.
RIENTRO DEI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO
. DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
. DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4 - ALLEGATO 1.
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